Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 106 del 28/2/2002
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Come ho detto, dovremmo ora passare all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 5. Tuttavia, poiché il gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sospenderei la seduta per consentire il decorso del tempo regolamentare.

DONATO BRUNO, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.


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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, poiché si porrà un problema relativamente all'articolo 6, ritengo sia opportuno che il Comitato dei nove possa riunirsi durante la sospensione di 20 minuti nel caso in cui nessuno intenda intervenire.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda non vi è alcun problema.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei conoscere il parere sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti all'articolo 6. Ciò, per non essere equivocato, avendo il presidente Bruno fatto riferimento all'articolo 6.

PRESIDENTE. Ritengo si stia un po' stravolgendo l'ordine dei lavori, in quanto dovremmo procedere alla votazione di un articolo aggiuntivo all'articolo 5, e preferirei si procedesse con ordine.
Tuttavia, purché tale procedura non costituisca precedente, non ho problemi ad affrontare la questione posta.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Siccome il presidente Bruno ha fatto riferimento all'articolo 6, mi sono permesso di chiedere il parere sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti a tale articolo per avere un quadro chiaro degli intendimenti della Presidenza in merito.
Ciò sarebbe utile anche per i lavori del Comitato dei nove, il quale, in tal modo, potrà riunirsi avendo compreso chiaramente quale sia il quadro delle materie sulle quali si può intervenire.

DONATO BRUNO, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la mia richiesta di convocazione del Comitato dei nove si riferisce all'esame dell'articolo aggiuntivo Bressa 6.08.

PRESIDENTE. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bressa 6.08, rilevo - per quanto mi riguarda e con conseguente assunzione di responsabilità da parte della Presidenza - che esso reca, al comma 5, una disposizione che appare in contrasto con l'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede l'istituzione di un giudice speciale.
La medesima disposizione è altresì contenuta nell'emendamento Bressa 7.4, al comma 5 dell'articolo 7-sexies: il giudizio della Presidenza riguarderà, quindi, entrambe tali proposte emendative.
Ricordo a questo proposito che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, n. 1, al paragrafo 5.2, prevede che debbano essere dichiarati inammissibili gli emendamenti il cui contenuto sia manifestamente lesivo della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (tra le quali è espressamente richiamata la legge costituzionale).
In attuazione di essa, la Presidenza ha adottato anche in passato il criterio di limitarsi a dichiarare inammissibili perché incostituzionali gli emendamenti il cui contrasto con norme di rango costituzionale risultasse evidente. Ricordo, fra le altre, le pronunzie del 29 gennaio 1997, dell'11 febbraio 1997, del 1o dicembre 1999.
Prima di pronunziarmi definitivamente, però, su questo desidererei acquisire al riguardo l'opinione del presidente della Commissione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


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LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione perché il problema trascende il conflitto di interessi, ma riguarda una questione assai delicata: quali siano i limiti della Presidenza della Camera o della Presidenza del Senato o del Capo dello Stato in ordine al sindacato di costituzionalità delle proposte presentate.
Ora, altro è quando vengono presentate proposte come quelle dei colleghi della Lega nord Padania, nella scorsa legislatura; esse stabilivano sostanzialmente la secessione e furono dichiarate inammissibili perché contrarie a uno dei principi fondamentali della Repubblica: l'unità dello Stato. Qui siamo in una materia affatto diversa, se mi permette: in questo caso si stabilisce che un organo giurisdizionale, diverso dalla giustizia amministrativa - parliamo di giustizia ordinaria -, delibera su alcuni atti. Il parere può essere favorevole o contrario: non è questo il punto. Non si tratta di un giudice speciale: la Costituzione parla di un giudice naturale precostituito per legge. In questo caso, non stiamo parlando del passato, stiamo precostituendo un organo giudiziario, stabilendo alcuni criteri.
Primo: è competenza della giurisdizione ordinaria, poi si deciderà. Secondo: coloro che faranno parte del collegio, saranno estratti a sorte come lo sono i magistrati che giudicano i ministri imputati di determinati reati. Si può essere d'accordo o meno, ma il principio del giudice naturale significa questo. Se mi permette, si tratta di aspetti sui quali - credo - molti di noi hanno riflettuto. Dunque, non si può stabilire che quando un reato è stato già commesso, su quel reato giudichi un giudice costituito ad hoc: un caso classico fu il tribunale speciale per la difesa dello Stato costituito dopo che i reati erano stati commessi. Ma quando si costituisce un giudice per reati futuri, il problema della precostituzione non si pone. Si dispone per legge. Terzo: questo giudice esiste già ed è la corte d'appello.
Ripeto che si può essere d'accordo o meno. In sostanza, si propone di spostare il giudizio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria e di indicare come si designano i magistrati che fisicamente faranno parte del collegio giudicante. Secondo me tale proposta è costituzionale; tuttavia, non voglio affrontare questo tema. Mi sembra che il confine tra costituzionalità e non costituzionalità sia assai labile. Signor Presidente, mi permetto di considerare anche la responsabilità che assume anche un Presidente della Camera nel momento in cui si mette a sindacare l'ammissibilità di emendamenti sul profilo della costituzionalità che attengono non ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma ad una qualsiasi norma costituzionale, seppure importante.
Capirei se si dicesse: si costituisce un giudice per i conflitti del passato. Sarebbe un'altra cosa. Ma qui stiamo parlando del futuro. Perché dico questo? Perché si instaurerebbe una determinazione in base alla quale qualunque alta carica dello Stato - Capo dello Stato, Presidente del Senato, Presidente della Camera -, che abbia un potere di visto sui provvedimenti, si vedrebbe attribuito un sindacato sulla costituzionalità dei provvedimenti: su questo credo ci sarebbe da riflettere.
Se mi permette, la questione non è così pacifica e non è radicale né determinante. Non so bene se i colleghi siano d'accordo su questa formula o su un'altra. Insomma, il punto di fondo qual è? È quello di stabilire che ci sia un elemento di garanzia per questi provvedimenti, che ci sia un organo giurisdizionale che provveda, che quest'organo sia la magistratura ordinaria - attualmente sarebbe il TAR, se non ricordo male - e quindi non vedo francamente la costituzione di un giudice speciale. Credo si tratti, se mi permette - mi scusi, non è offensivo -, di un eccesso di zelo, non suo, su questa materia, sulla quale sarebbe forse meglio riflettere pacatamente.
Forse, signor Presidente, se mi permette e se i colleghi sono d'accordo, lei potrebbe dichiarare ammissibile l'articolo aggiuntivo, riservandosi di valutare in futuro quali siano i limiti che lei attribuisce a se stesso in ordine alla sindacabilità delle proposte emendative, per evitare che


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su una materia così delicata (la materia del conflitto di interessi) si assuma una decisione che rischia di essere, come dire, un precedente dannoso per il futuro. Mi scusi, se mi sono permesso.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, è chiaro che la considerazione da lei fatta trova sensibile la Presidenza perché la delicatezza della decisione non mi sfugge né mi sfugge il fatto che qualsiasi decisione si prenda, indipendentemente dal provvedimento che siamo esaminando - perché in questo caso il problema, dal mio punto di vista, non è questo -, comunque si tratterebbe di un precedente.
Onorevole Violante, io sono preoccupato, in un certo senso, perché si crea il precedente, sia nel caso che dichiari l'ammissibilità di questa proposta emendativa, sia nel caso contrario. Non è che una delle due strade sia meno problematica dell'altra, perché comunque l'odierna scelta del Presidente della Camera costituirà un precedente per future discussioni di altre materie.
Proprio per questo, prima di formulare un giudizio definitivo, avevo chiesto anche un parere al presidente della Commissione affari costituzionali, cosa a cui ricorro raramente; ad esempio, l'ho fatto durante la discussione sulla legge finanziaria per un famoso emendamento che era stato presentato e su cui personalmente avevo, non uno, ma diversi dubbi.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, ho la sensazione che avremmo fatto meglio a consentire che si svolgesse la riunione del Comitato dei nove, perché in quella sede i colleghi della Commissione avrebbero potuto intendersi meglio su questa proposta, sulla quale dividersi è ovviamente abbastanza ridicolo, e perché da parte del relatore ci sarebbe potuta anche essere una disponibilità a recepire, con delle riformulazioni che consentissero l'ammissibilità, questa proposta emendativa.
Tuttavia, signor Presidente, dal momento che si è aperta questa discussione, credo sia opportuno fare alcune precisazioni in merito alla sua competenza e sul merito degli emendamenti. Infatti, credo che le argomentazioni e le osservazioni fatte dall'onorevole Violante - del quale io confesso di essere, in questa materia e non da questa legislatura, un sottile e discreto ammiratore - non gli facciano onore, sia per la qualità delle sue argomentazioni e sia per il modo in cui ha presieduto questa Assemblea.
Innanzitutto per quanto attiene alla titolarità della Presidenza di dichiarare inammissibili norme in contrasto con la Costituzione, questa titolarità mi pare pacifica, mi pare acclarata dal regolamento, mi pare esaltata dalle circolari, alle quali lei ha fatto riferimento, e dai numerosi precedenti. Sarebbe assai singolare una Presidenza che non intervenisse, ammettendo al voto delle proposte emendative chiaramente in contrasto con le norme della nostra Costituzione e che la Camera votasse, o fossero messe al voto, delle norme che confliggono chiaramente con la nostra Carta costituzionale.
Signor Presidente, da questo punto di vista noi non possiamo che confermare che la Presidenza ha piena la titolarità di non ammettere al voto delle norme che sono in contrasto con la Costituzione.
Ma al di là del merito, in ordine al quale ero convinto che consentendo al Comitato dei nove di riunirsi sarebbe potuta anche emergere un'intesa (perché non credo vi fosse preclusione su questo da parte del Governo e del relatore), credo però che vadano confutati i due argomenti portati dall'onorevole Violante a difesa dell'ammissibilità e della costituzionalità di questo articolo aggiuntivo. Siamo tipicamente di fronte a una proposta emendativa che prevede la costituzione di un giudice speciale, espressamente e severamente vietata dall'articolo 102 della nostra Costituzione.
I due argomenti portati dall'onorevole Violante che non si tratterebbe di un giudice speciale perché si riferisce, non a improbabili atti commessi in precedenza


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della formazione della legge, ma successivi alla formazione della stessa, e che i componenti di questo giudizio speciale già oggi sono giudici, a me, ripeto, paiono due argomenti così deboli da compromettere in qualche misura, non certo per questo, anche quella ammirazione e stima per la solidità degli argomenti che, in genere, l'onorevole Violante ci ha insegnato ad ascoltare in quest'aula.
È evidente che un giudice così composto, tra l'altro anche con una procedura anomala di sorteggio fra tutti i magistrati della corte d'appello, che credo sia anche di difficile comprensione ed attuazione, costituisce per la natura stessa delle modalità di costituzione del collegio un giudice speciale, e quest'ultimo non potrebbe che applicarsi agli atti del Governo e dei suoi componenti, dal momento dell'entrata in vigore della legge.
Siamo di fronte ad una tipica previsione dell'articolo 102 ma ripeto, signor Presidente, in questo momento questa discussione mi pare singolare. Lei ha preannunciato un giudizio di inammissibilità che a me pare doveroso e chiaro, il presidente della Commissione aveva chiesto di poter riunire su questo il Comitato dei nove, magari per vedere se fosse possibile, di intesa con il presentatore, una diversa formulazione che ne poteva consentire l'ammissibilità da parte del Presidente della Camera e l'ammissibilità sostanziale, politica, da parte della maggioranza e del Governo. Forse avremmo fatto meglio a consentire questa riunione, rendendo quindi inutile la discussione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, devo rivolgermi a lei perché, oltre a presiedere l'Assemblea, è lei il titolare di questa decisione.
A me pare si stiano confondendo diversi ordini di problemi e si rischi di fare dei pasticci. Immaginare che sia il Comitato dei nove - che è stato convocato poco fa senza che se ne desse un preavviso - a discutere su una questione che riguarda l'ammissibilità o inammissibilità...

DONATO BRUNO, Relatore per la maggioranza. Non è questo il motivo per il quale ne ho chiesto la convocazione.

MARCO BOATO. Questo è ciò che poco fa ha detto Elio Vito: dovete smentire lui prima di smentire me.
Elio Vito poco fa ha detto che risultava opportuna una convocazione del Comitato dei nove perché in quella sede si sarebbe discusso di un'eventuale riformulazione per dichiarare ammissibile ciò che è inammissibile.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Boato, mi consenta un'interruzione che serve a chiarire un fatto. In proposito voglio essere molto chiaro.
Se il Comitato dei nove - onorevole Violante, sto rispondendo alla questione che lei ha posto - provvede non a dare un giudizio - perché non è competente - sulla ammissibilità o meno di questo emendamento, ma interviene con eventuali modifiche, subemendamenti, eccetera, questo è nel suo diritto; ma sia chiaro a tutti, destra e sinistra, che un emendamento diventa ammissibile non perché viene trovata una soluzione politica.
Mi assumerò la responsabilità di dichiarare ammissibile o inammissibile l'articolo aggiuntivo a mio giudizio insindacabile dopo aver ascoltato tutti, e non perché si sia arrivati ad un compromesso di carattere politico extraregolamentare; questo non lo posso accettare (Applausi del deputato Petrella). Prego, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono totalmente d'accordo con lei, quindi la ringrazio di questa interruzione e di questa precisazione. Volevo dire che questa è una responsabilità del Presidente della Camera, però bisognerebbe ascoltarci reciprocamente perché si tratta di una questione che lei deve decidere. Signor Presidente, mi pare che lei abbia espresso questo parere in modo problematico, riservandosi una decisione conclusiva.


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Mi permetto brevemente di porle delle questioni. La prima - non so se tutti i colleghi che sono arrivati adesso in aula sappiano di cosa stiamo parlando - riguarda l'ex articolo 12 della proposta di legge dell'Ulivo che prevede - ed il testo del Governo non prevede - due gradi di ricorso, di impugnabilità rispetto alle decisioni dell'autorità di garanzia in materia di conflitto di interessi. Quindi, il testo dell'Ulivo prevede un livello elevatissimo di garanzie giurisdizionali rispetto alle deliberazioni dell'autorità di garanzia, che il testo del Governo non prevede, forse perché non ci sarà nessuna deliberazione al riguardo da impugnare. Ma noi prevediamo l'impugnazione sia in appello sia con il ricorso per Cassazione. Questa è la materia, perché si sappia di cosa si sta parlando.
Lei ha sollevato un'obiezione, ancora non definitiva, in relazione all'articolo 102 della Costituzione, secondo comma, sotto il profilo della costituzionalità. Vorrei ricordare, signor Presidente, che in quest'aula ho combattuto una battaglia, persa, affinché non si mettessero in votazione o perché venissero bocciati articoli previsti dal provvedimento Tremaglia che avevano e hanno, a mio parere, incostituzionalmente (ancora oggi sono convinto) limitato l'elettorato passivo dei cittadini italiani per le elezioni politiche, in violazione degli articoli 56 e 59 della Costituzione.
Vorrei ricordarle, Presidente, che ho posto questa questione tante volte in quest'aula, ma lei ha dichiarato comunque ammissibile quanto stava accadendo. È stata approvata una legge che, su quel punto è, a mio parere, incostituzionale. Al riguardo, sarà poi la Corte Costituzionale a decidere sulla costituzionalità della medesima, qualora venga proposto un ricorso incidentale.
Questa materia è molto più problematica della legge di cui ho parlato adesso, a mio avviso chiaramente incostituzionale. Secondo l'articolo 25 della Costituzione, primo comma «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».
Nel caso venisse approvata la nostra proposta emendativa, introdurremo garanzie giurisdizionali, precostituendo per legge - in realtà non accadrà, perché la maggioranza boccerà la proposta emendativa sulle garanzie giurisdizionali formulata dall'opposizione - quello che sarà il giudice naturale in questa materia.
Da questo punto di vista, l'obiezione che viene sollevata in relazione all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione mi pare sia superata, per esempio, dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 1989, n. 1, (che è in vigore), il quale recita: «Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio...».

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Boato, non posso non interloquire. È, infatti, una legge costituzionale.

MARCO BOATO. Signor Presidente, lei mi ha interrotto proprio nel momento in cui stavo dicendo che è una legge costituzionale; lo so benissimo perché ho il testo della medesima di fronte a me, ma non sarebbe immaginabile - lei lo sa meglio di me - una legge costituzionale che violi la Costituzione. Sarebbe, invece, immaginabile una legge costituzionale che modifichi la medesima. Mi sto riferendo ad una legge costituzionale di attuazione della Costituzione; non è una legge costituzionale che può violarla. Certo che è una legge costituzionale!
Come vede, e concludo, si tratta di una materia delicata e complessa, tutto ciò è molto problematico, mentre in relazione alla questione dell'elettorato passivo dei cittadini era chiarissima la violazione degli articoli 56 e 59 della Costituzione. L'unica cosa che posso immaginare - questo si potrebbe fare in sede di Comitato dei nove - è specificare, nell'articolo aggiuntivo Bressa 6.08, quinto comma, ciò che era implicito a mio parere, cioè che sono impugnabili gli atti (...) esclusivamente nel distretto della corte d'appello di Roma,


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come nella legge costituzionale si fa riferimento al tribunale di Roma. Occorre specificare il distretto competente per questa materia; in dibattito lo abbiamo anche detto, ma nel testo non risulta. Ciò renderebbe molto più precisa questa norma e, a mio parere, vanificherebbe qualunque dubbio di ammissibilità. Successivamente lei deciderà. Ricordi, tuttavia, quale è stata la sua decisione in una materia molto più importante che abbiamo discusso con grande passione in quest'aula pochi mesi fa.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, non ripeterò le questioni già affrontate dal presidente Violante. Vorrei citare, per ricostruire la questione, il comma 26 dell'articolo 1 della legge 31 luglio del 1997, n 249 : «I ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità», si tratta dell'Autorità garante per la concorrenza, «rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
Successivamente si specifica che si tratta della giurisdizione esclusiva inderogabile del TAR del Lazio. Attraverso questo articolo aggiuntivo si modifica sostanzialmente e parzialmente l'attribuzione della giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio in materia di provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella amministrativa dei ricorsi avverso determinati provvedimenti è materia oggetto di legislazione ordinaria. Già attraverso la legge del 1997 si poteva tranquillamente prevedere che i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovessero essere proposti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Pertanto l'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria può essere prevista attraverso la legge ordinaria.
Nell'ambito dell'autorità giudiziaria ordinaria individuiamo un giudice che già esiste e che è la corte d'appello. In questo caso ha ragione il collega Boato, nel senso che possiamo specificare per quanto riguarda la competenza territoriale e incardinarla unicamente presso la corte di appello di Roma. In caso contrario, si applicheranno le norme generali sulla competenza territoriale previste per le controversie innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Si prevedono inoltre due gradi di giudizio: corte di appello e Cassazione, che rappresentano i due gradi di giudizio costituzionalmente previsti. Si incide poi sulla composizione del collegio, ma le norme che disciplinano la composizione del collegio hanno carattere ordinario e non rango costituzionale. Pertanto, il giudice preesiste, ed è l'autorità giudiziaria ordinaria, non si istituisce quindi un giudice speciale, ad hoc; si incide invece sulla attribuzione dell'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la composizione, attraverso una norma che peraltro è anteriore rispetto alla operatività di tale giudice. Non vedo quindi alcuna lesione di un principio costituzionale: né quello del doppio grado di giudizio, né quello relativo all'attribuzione alla giurisdizione ordinaria, né infine quello che prevede una specifica composizione, peraltro precostituita, come ricordava giustamente il presidente Violante, rispetto alla attribuzione, alla competenza e alla funzione giurisdizionale di questo organo. Non comprendo quindi quale sia la questione!

GIAN FRANCO ANEDDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, è in discussione se vi sia una violazione del secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, ovvero quello relativo al divieto di istituzione di giudici speciali. Occorre precisare subito che il primo comma dell'articolo 25 della Costituzione non prova niente: il principio del giudice precostituito con legge non entra nella interpretazione di questo articolo aggiuntivo. È sufficiente allora la lettura


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dell'articolo aggiuntivo per far comprendere che si tratterebbe di un giudice speciale. La competenza infatti non è affidata ad un organo della giurisdizione ordinaria, bensì essa sarebbe affidata ad un giudice speciale. Il collegio giudicante si qualifica, infatti, per la qualità dei suoi componenti.

MARCO BOATO. Anche il tribunale dei ministri è così!

GIAN FRANCO ANEDDA. L'articolo aggiuntivo 6.08 avrebbe potuto stabilire, egualmente, che il collegio giudicante fosse composto da tre docenti universitari, da tre avvocati, da tre persone con tali qualifiche. Il termine «giudice», pertanto, è riferito soltanto alla qualifica personale dei componenti questo collegio, che è un giudice speciale, tanto è vero che questi tre giudici sono estratti a sorte, all'inizio di ogni legislatura, tra i magistrati della corte d'appello: quindi, la giurisdizione non viene affidata alla corte d'appello, ma a tre giudici, che vengono estratti a sorte da quella corte d'appello. Se questo non è un giudice speciale, non so quali siano i giudici speciali!
Un giudice speciale ad hoc, per determinate controversie, è proprio quello che la norma costituzionale intende vietare, tanto che, persino quando si è trattato di costituire sezioni specializzate, si è stati bene attenti ad identificare le sezioni medesime come facenti parte dell'organo giurisdizionale; al contrario, in questo caso, l'organo giurisdizionale della corte d'appello non è nemmeno indicato! La norma è certamente in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione.

LORENZO ACQUARONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, cercherò di convincere lei, ma, se ci riesco, mi industrierò di persuadere...

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la prego, l'onorevole Acquarone sta parlando alle sue spalle.

LORENZO ACQUARONE. Come dicevo, cercherò di convincere lei, ma anche di persuadere il collega Anedda che egli ha torto. Partiamo dall'articolo 102 della Costituzione, che recita: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Pertanto, è giudice speciale quando la funzione è affidata a magistrati non ordinari - tranne i casi in cui è ammessa la giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice contabile - e, quindi, il concetto di giudice speciale è legato alla posizione personale di chi fa parte del collegio. Lei saprà che si è discusso a lungo sulla natura dell'arbitrato, proprio perché da taluni era considerato organo giurisdizionale; si era poi salvata la questione della vecchia tesi giurisdizione privata e giurisdizione pubblica, attraverso il disposto che stabilisce che solo la pronuncia dell'allora pretore, ora giudice, rende il lodo esecutivo.
Quindi, a mio avviso, non siamo di fronte al problema di incostituzionalità sollevato ora da Anedda. Nello stesso tempo, sono persuaso - e in questo Anedda ha ragione - che non c'entri nulla l'articolo 25 della Costituzione, perché, in questo caso, il giudice naturale precostituito per legge è un giudice non speciale, perché composto da magistrati, ed è precostituito per legge, perché riguarda il futuro e non il passato. Mi sembrano argomenti seri e vorrei aggiungere, concludendo, che questo provvedimento è stato già adottato con legge costituzionale, ma in una norma che non è di innovazione della Costituzione, bensì di attuazione della medesima. Per queste ragioni, non vedo problemi di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Grazie, onorevoli colleghi. Vi dico la verità: ho le idee chiare, non sulla questione, ma sul modo di procedere. Se siete d'accordo, affronteremo questo problema tra dieci minuti, quando, tecnicamente, arriveremo a questo punto.

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