TESTO AGGIORNATO AL 5 MARZO 2002
...
che dell'«Università Umanistica» di Mosca, presso la quale il dottor Zaffi aveva soggiornato;
le agenzie di stampa, nelle ultime settimane, dedicano ampio spazio all'opzione militare che gli Stati Uniti d'America ipotizzano nei confronti dell'Iraq;
è intenso il lavoro della diplomazia statunitense per assicurarsi il preventivo appoggio dei Paesi europei, dei Paesi tradizionalmente amici ovvero una benevola neutralità di molte Nazioni arabe;
Francia, Germania, Russia, Cina, Canada e persino Inghilterra hanno manifestato contrarietà all'ipotesi di intervento, mentre il mondo arabo esprime viva e forte contrarietà;
al di là dell'avventurismo che ispira una frenesia interventistica che suscita perplessità persino in seno al governo degli stessi Stati Uniti d'America, resta da comprendere quale potrebbe essere la legittimità di un intervento di tal genere dal punto di vista del diritto internazionale -:
quali siano i principi di diritto internazionale che possono giustificare e legittimare un intervento armato degli Stati Uniti d'America in terra irachena, così come indicato dall'amministrazione statunitense.
(3-00719)
in data 3 dicembre è stata dall'interrogante presentata l'interrogazione parlamentare n. 5-00462, il caso di Davide Zaffi funzionario della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, che martedì 27 novembre 2001, alle ore 17, viene fermato all'aeroporto di Mosca prima dell'imbarco sul volo Mosca-Monaco di Baviera che avrebbe dovuto riportarlo in Italia;
ha con sé 11.500 dollari somma rimanente della cifra (17.000 dollari che la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol aveva stanziato e gli aveva consegnato con delibera di giunta per l'organizzazione di un convegno sulle minoranze moldave, visto che Davide Zaffi è un esperto studioso di minoranze etniche;
i poliziotti moscoviti, dopo la perquisizione effettuata su Zaffi, contestano di non aver denunciato l'introduzione della somma al suo arrivo in Russia il 21 novembre 2001. Zaffi, in russo, lingua che conosce e parla correttamente, ha cercato di spiegare invano ai responsabili moscoviti che l'avevano fermato i motivi per i quali aveva con sé la somma; l'ignoranza della necessaria denuncia della somma da effettuare all'entrata; ove si era tenuto il convegno ossia presso l'Università di Mosca al fine di comprovare la bontà della testimonianza;
tutto questo inutilmente, tant'è che quattro ore dopo il fermo, con l'accusa di traffico di valuta, Zaffi è stato ammanettato e trasportato in un penitenziario a un'ora e mezza dall'aeroporto;
in tre giorni di ferma detentiva, il Zaffi ha potuto parlare solo cinque minuti in lingua russa con il funzionario dell'ambasciata italiana, dottor Marsili. Dopo tre giorni di detenzione il Zaffi è stato rilasciato dalle autorità russe, sembra per l'intervento del Rettore di Mosca. Con l'ausilio dell'ambasciata italiana ha potuto rientrare sabato 1o dicembre 2001 in Italia;
la detenzione dello Zaffi viene raccontata dal medesimo come inumana, ossia una cella tre metri per quattro, senza riscaldamento, ad una temperatura media di cinque gradi sotto lo zero, senza servizi igienici, scarsamente alimentato e quasi sprovvisto persino di luce elettrica. Detenzione non conforme ai minimali standard di umanità e regole stabiliti dalle convenzioni internazionali di detenzione penitenziaria;
a questa interrogazione il Ministro competente rispondeva che avuta la notizia del fermo del dottor Zaffi (attorno alle ore 24.00, ora di Mosca, di martedì, 27 novembre 2001), l'Ambasciata d'Italia in Russia si è immediatamente attivata per verificare le circostanze dell'accaduto ed il luogo di provvisoria detenzione del funzionario regionale. Dalle prime ore del mattino del successivo giorno 28, sono stati avviati i contatti con le autorità inquirenti russe (uffici della Prokuratura) ai fini dell'ottenimento del sollecito rilascio del dottor Zaffi e, nelle more, per l'autorizzazione ad un funzionario dell'Ambasciata di fargli visita e di sincerarsi delle sue condizioni. Quest'ultima richiesta è stata accolta solo a condizione che il colloquio avvenisse in lingua russa, mentre prima di concedere la scarcerazione le autorità russe hanno inteso utilizzare sino in fondo i termini consentiti dalla legislazione locale (tre giorni), nonostante le continue sollecitazioni sia dell'Ambasciata
dopo aver provveduto ad informare tempestivamente il Ministero degli esteri russo dell'evento, portandolo al tempo stesso a conoscenza delle immotivate, dure, condizioni di detenzione alle quali il dottor Zaffi era sottoposto, l'Ambasciata ha esperito successivi passi presso le competenti autorità, sia per illustrare la inequivocabile provenienza della somma sequestrata (stanziata dalla regione Trentino Alto Adige per co-finanziare a Mosca un Congresso sulla problematica delle minoranze), sia per ottenere spiegazioni sul trattamento inflitto. Tali sollecitazioni non hanno a tutt'oggi ottenuto, nonostante svariate assicurazioni verbali, un riscontro formale da parte russa;
in parallelo, l'Ambasciata ha avuto continui contatti sia con la moglie del dottor Zaffi che con la sua amministrazione di appartenenza (regione Trentino-Alto Adige), mantenendoli costantemente informati sull'evoluzione del caso. In particolare, nelle prime ore del giorno 28 novembre, sulla base dei primi contatti con gli inquirenti russi, è stata rivolta alle autorità regionali la richiesta di autorizzare l'anticipo da parte dell'Ambasciata di una cauzione (di entità pari alla metà della somma sequestrata), al cui versamento era sembrato che gli inquirenti russi volessero condizionare il rilascio del dottor Zaffi. L'autorizzazione è giunta nella serata dello stesso giorno 28 novembre, ma tale via non si è rivelata percorribile in quanto le autorità russe hanno deciso di estendere sino al limite consentito i termini del fermo, esigendo due distinte «dichiarazioni di garanzia» dell'Ambasciata e dell'università umanistica;
sulle procedure per l'introduzione di valuta in Russia, esiste un generale obbligo
di dichiarazione al di sopra di un livello minimo che, negli ultimi tempi, è frequentemente variato (al momento sembrerebbe riguardare qualsiasi importo detenuto). Al momento dell'uscita dal paese, qualora richiesta, tale dichiarazione deve essere esibita, accompagnata dalla valuta «non spesa» e dalla giustificazione delle spese effettuate (fatture, conti d'albergo, eccetera). Il personale di bordo delle compagnie aeree è incaricato della distribuzione degli appositi moduli, ma risulta che tale onere non venga sempre assolto con la dovuta cura. Non è infrequente che i doganieri declinino di vidimare le dichiarazioni valutarie (specialmente se di importo modesto), redatte da cittadini stranieri in procinto di entrare nel territorio della Federazione Russa;
nella fattispecie, la norma violata dal dottor Zaffi è l'articolo 188 del codice penale della Federazione russa (contrabbando). A discrezione dell'autorità inquirente, il rilascio su cauzione rappresenta uno dei mezzi per la messa in libertà del fermato in casi analoghi a quello occorso al dottor Zaffi. In alternativa, sempre a discrezione degli inquirenti, è praticato il rilascio sulla base di un impegno scritto dell'imputato a presentarsi nelle fasi successive dell'indagine e a partecipare all'eventuale processo, accompagnato da «dichiarazioni di garanzia» di terzi. Non sono in vigore con la Federazione russa accordi bilaterali sul trattamento da usare nei confronti di cittadini italiani, né la Russia fa parte di Convenzioni multilaterali in materia di detenzione penitenziaria;
la Convenzione consolare fra Italia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (entrata in vigore nel 1973), attualmente applicabile alla Federazione russa, all'articolo 29 prevede il diritto del Console di esser informato in merito al fermo, l'arresto o qualunque altra misura privativa della libertà personale di un cittadino italiano, nonché il diritto per il rappresentante consolare di visitare e comunicare con lo stesso. Peraltro, la stessa convenzione non specifica un termine entro il quale il Console deve esser avvertito, circostanza prevista dal testo della nuova Convenzione consolare tra Italia e Federazione russa, attualmente in attesa di ratifica;
il 14 febbraio 2002 Zaffi è stato finalmente e giustamente assolto dall'accusa di contrabbando di valuta per comprovata buona fede ma il suo legale ha precisato in merito agli 11.500 dollari sequestrati che la questione può essere risolta solo a livello governativo -:
se sia a conoscenza dell'intervenuta assoluzione e quale rapporti intenda assumere con la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e con le autorità russe per ottenere la restituzione degli 11.500 dollari sequestrati in modo quanto meno indebito;
quali provvedimenti intenda assumere per una formale protesta nei confronti della Russia per l'ingiusta e illegittima detenzione dello Zaffi, anche perché questo ha dimostrato la sua innocenza e sia la regione Trentino-Alto Adige/Sudtifol sia l'Ambasciata Italiana a Mosca che il Direttore dell'Università di Mosca avevano immediatamente dato al momento dell'arresto garanzia sulla qualità soggettiva di Zaffi e sui motivi per cui era a Mosca;
quali iniziative intenda assumere al fine di ottenere come richiesto non solo la restituzione degli 11.500 dollari sequestrati, ma anche la compiuta tutela del nostro concittadino che ha subito un'indubbia violenza da parte della autorità di pubblica sicurezza e doganale russe.
(5-00657)
è numerosissima la nostra comunità italiana residente in Germania;
è un problema importante per le famiglie italiane poter garantire ai propri figli la possibilità di studiare anche in lingua italiana o comunque poter continuare nello studio dell'italiano;
da reiterate segnalazioni da parte della nostra comunità, risulta che questa esigenza non verrebbe sufficientemente tutelata, che vi sono state chiusure di istituti scolastici italiani ed il mantenimento di altri corsi di italiano, in diverse città tedesche, sarebbero in forse -:
quale sia il pensiero del Governo in merito alla situazione delle scuole italiane in Germania, come siano oggi organizzate ed in quali sedi, quanti siano gli alunni frequentanti ed a quale livello, quali strategie per il futuro si intendano adottare per assicurare questo fondamentale diritto alla nostra comunità presente in Germania e negli altri paesi di lingua tedesca.
(4-02193)
la signora Oxana Klimovets, 27 anni, di Gomel (Bielorussia) svolge ogni anno la funzione di accompagnatrice del gruppo di bambini ospiti presso l'associazione «Granarolo & Castenaso per Chernobyl», associazione che ospita ogni anno bambini provenienti dalle zone contaminate dalla centrale di Chernobyl»;
successivamente la stessa aveva manifestato il desiderio di passare il testimone a sua sorella sognando di potersi inserire in Italia, in Emilia, nella ricca ed accogliente Bologna;
la signora Oxana Klimovets è laureata, parla correntemente l'italiano, ed ha intorno 20 famiglie pronte a prendersi cura di lei. Nel settembre 2001, finito il soggiorno estivo coi bambini, la signora Oxana Klimovets ritorna in Bielorussia munita della richiesta nominativa fatta al comune di Granarolo da parte del cittadino italiano Enzo Gilli dell'associazione «Granarolo & Castenaso per Chernobyl» per richiesta visto turistico di mesi 3;
per maggiore sicurezza la banca del signor Enzo Gilli rilascia alla signora Oxana Klimovets dichiarazione da esibirsi all'ambasciata italiana di Minsk in cui si dichiara che lo stesso ha mezzi sufficienti per garantire il soggiorno della ragazza in Italia e l'eventuale rientro qualora necessario;
a seguito di ciò l'ambasciata italiana richiede alla signora Oxana Klimovets di esibire la somma di 3.000 dollari americani per la concessione del visto che le sarà in ogni caso concesso per soli mesi 2, avendo già usufruito di un altro soggiorno in Italia come accompagnatrice dei bambini bielorussi;
tale richiesta di denaro viene giustificata dalla necessità di sfoltire il numero delle richieste ed avere maggiori garanzie sulla «qualità» dei richiedenti, e ciò, ad avviso dell'interrogante, è inaccettabile;
per evitare altre perdite di tempo, il signor Gilli invia in Bielorussia la somma di 3.000 dollari americani affinché la stessa possa finalmente raggiungere la città di Granarolo dell'Emilia (Bologna);
al suo arrivo la signora Oxana Klimovets lavora in prova alla pizzeria del paese dove il gestore aveva già da tempo necessità di un'aiuto-cuoca;
superata brillantemente la prova, viene depositata all'ufficio stranieri di Bologna regolare richiesta nominativa per la concessione del permesso di soggiorno annuo per motivi di lavoro (la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro viene depositata presso la direzione provinciale del lavoro in Bologna, con protocollo numero 859) e copia della dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione della famiglia Gilli;
nel frattempo alla signora Oxana Klimovets vengono fissati appuntamenti presso aziende locali tutte disposte ad instaurare un normale rapporto di lavoro;
purtroppo, stante la mancanza di rilascio di permesso la signora Oxana Klimovets correttamente - per non entrare in clandestinità - è dovuta ritornare a Gomel, in attesa che si riapra un improbabile spiraglio e che in questo spiraglio ci sia una quota per una cittadina bielorussa -:
se sia a conoscenza del comportamento dell'ambasciata italiana in Ucraina e quali provvedimenti intenda intraprendere in merito alla questione.
(4-02212)