Allegato B
Seduta n. 96 del 12/2/2002


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

PISTONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 66, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha perseguito obiettivi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto, contenute nella direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1997, e successive modificazioni;
come spiega la circolare del ministero delle finanze n. 328 del 24 dicembre 1997, che illustra i settori d'applicazione delle modifiche alle norme sull'Iva contenute nel decreto legislativo n. 313 del 1997, sono soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento i giornali e notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, i libri, i periodici...»;
nei soggetti sottoposti alla aliquota ridotta del 4 per cento non rientrano i supporti multimediali quali CD, CD-ROM, DVD e attività nell'ambito della cultura e degli audiovisivi in senso ampio, ai quali nel nostro Paese continua ad essere applicata un'imposizione che raggiunge il 20 per cento, decisamente più elevata rispetto ad altri paesi europei;
CD, CD-ROM e DVD sono strumenti essenziali per divulgare aspetti importanti della cultura e meriterebbero un trattamento privilegiato, soprattutto perché strumenti di cultura musicale e cinematografica indirizzati ad un pubblico giovanile, che, il più delle volte, non dispone di significative ed autonome risorse economiche -:
se l'aliquota del 4 per cento fosse applicata anche a questi prodotti si limiterebbe ulteriormente e in maniera abbastanza forte la contraffazione discografica e cinematografica che, tra l'altro, causa un grave danno per il fisco italiano, penalizzando il comparto industriale della musica e del cinema;
se non ritenga opportuno intervenire presso l'Unione europea al fine di prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta anche sui prodotti di cui nelle premesse e se, nel frattempo, non ritenga opportuno ridurre l'aliquota IVA alla fascia più bassa consentita dall'attuale legislazione nazionale ed europea.
(3-00671)

LA STARZA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere:
se corrispondano al vero le notizie apparse su alcuni organi di stampa relative ad un accordo per la fornitura di servizi in virtù del quale l'Enav spa conferisce ad Italflight System spa l'incarico


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di effettuare il servizio di controlli in volo degli impianti di radioassistenze sul territorio nazionale;
se in base a tale accordo l'Enav assicurerebbe alla suddetta società un mercato di tremila ore di controlli in volo ad un prezzo di 4.500 euro per ora di volo;
Italflight System spa non è concessioraria né di licenza di lavoro aereo né di licenza di trasporto aereo;

e, qualora le suddette notizie risultassero verificate;
se ritengano congruo il prezzo pattuito rispetto a quello normalmente praticato;
quali siano le ragioni che avrebbero indotto l'Enav spa alla esternalizzazione del servizio;
su quali basi avrebbe effettuato la scelta del partner;
se l'Enav spa abbia preventivamente presentato al Ministro vigilante l'oggettiva valutazione in termini finanziari, economici e produttivi di quanto conferito nella nuova società;
se il collegio dei sindaci dell'Enav abbia potuto valutare gli atti relativi alla costituzione della nuova società con particolare riferimento ai reciproci conferimenti;
se non ritengano, anche alla luce degli ultimi eventi che hanno portato all'azzeramento dei vertici Enav spa, di procedere ai sensi della vigente legislazione, alla verifica della presenza di un danno erariale e di concordare con i ministri competenti le necessarie azioni per la sospensione cautelativa dell'efficacia dell'accordo per la fornitura di servizi tra Enav ed Italflight di cui alla premessa;
se non ritengano infine di richiedere al nuovo amministratore dell'Enav il recesso dell'Enav stessa dalla partecipazione nella società Italflight nell'attesa di ogni opportuna verifica sulla validità, opportunità e legittimità di una azione di esternalizzazione del servizio radiomisure che sarebbe stata effettuata su basi meramente finanziarie prescindendo dal primario obiettivo del mantenimento dei livelli di sicurezza della navigazione aerea.
(3-00676)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 29 ottobre 2001 il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha deliberato la vendita della sua controllata Eurofly, vettore dedicato al settore charter;
la vendita rientra nel novero di una serie di cessioni di rami d'azienda pianificata da Alitalia per fronteggiare una difficile situazione di bilancio, aggravatasi ulteriormente e pericolosamente a seguito dei drammatici accadimenti dell'11 settembre a New York che hanno inciso pesantemente sul settore del traffico aereo mondiale;
Alitalia ha affidato le operazioni per la selezione degli acquirenti di Eurofly alla banca di affari Lazard;
la banca di affari Lazard ha stabilito il 10 febbraio 2002 come termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto per Eurofly;
dalla lettura del quotidiano finanziario Il Sole-24 Ore del 24 gennaio 2002, alla pagina 37, si apprende con sconcerto e sorpresa che l'amministratore delegato di Eurofly ha deliberato l'acquisto in leasing operativo di due aeromobili a lungo raggio A 330;
nello stesso articolo si legge che l'acquisto dei due Airbus A 330 allinea la flotta di Eurofly a quella di un suo potenziale acquirente, Volare Group, che già presidia il mercato del Lungo Raggio in Italia con una sua quota di mercato pari al 40 per cento;


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l'acquisto dei due Airbus ha suscitato forti perplessità nel mondo finanziario ed industriale;
si apprende da Il Sole-24 Ore del 10 febbraio 2002, alla pagina 20, che la banca di affari Lazard ha differito di dodici giorni il termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto per Eurofly, spostandolo dal 10 al 22 febbraio 2002;
nel corpo dell'articolo viene anche ipotizzato che lo slittamento del termine sia dovuto alla definizione di trattative che l'amministratore delegato di Eurofly starebbe conducendo, di propria iniziativa ed in contrapposizione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia, anche con gruppi stranieri al fine di acquisire Eurofly attraverso una sorta di management buy out -:
se non ritengano che le recenti operazioni finanziarie a lungo termine decise dall'esecutivo di Eurofly siano in palese ed insanabile contrasto con quanto deliberato il 29 ottobre 2001 dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia aventi ad oggetto la cessione di Eurofly;
se non ritengano, per le ragioni esposte in premessa, che l'attività dell'esecutivo di Eurofly debba limitarsi alla semplice gestione ordinaria del vettore per tutta la durata delle trattative in corso per la cessione della società,
se non ritengano, qualora vi fosse conferma delle notizie che vogliono l'amministratore delegato di Eurofly impegnato in trattative con gruppi stranieri, così pesantemente pregiudizievole il comportamento di Augusto Angioletti per gli interessi della compagnia da rendere necessario, da parte della controllante Alitalia attivare le procedure di commissariamento di Eurofly.
(3-00686)