Allegato B
Seduta n. 74 del 12/12/2001


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ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale ha come fine specifico la continuazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia da realizzare attraverso la prevenzione e il contrasto di alcuni reati specifici quali la frode, la corruzione, il riciclaggio e il terrorismo;
per la realizzazione di un tale spazio comune è indispensabile istituire un quadro legislativo europeo coerente con regole certe e uniformi, di grado superiore ai trattati e alle conseguenti leggi ordinarie, ottenibili solo attraverso la redazione e l'approvazione di una Costituzione europea democraticamente condivisa da tutti i cittadini europei a garanzia dei loro diritti fondamentali, civili, politici e sociali;
a tale scopo si è mostrata del tutto insufficiente la recente Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenente solo una sommatoria di intenti e raccomandazioni su diritti formali;
il mandato di arresto europeo potrebbe costituire uno degli strumenti idonei a realizzare detta cooperazione giudiziaria anche se tra i reati contemplati vi è quello di terrorismo in relazione al quale i sottoscritti hanno espresso tutto il loro dissenso nei confronti della decisione quadro tendente ad armonizzare le legislazioni degli stati membri (votata il 29 novembre scorso al Parlamento europeo) perché centrata principalmente sulla repressione dei movimenti di opposizione sociale;
l'inserimento di tale reato nel mandato di arresto europeo può essere accettato solo se verranno rispettati i diritti e le garanzie sanciti dalla nostra Costituzione o, comunque, quelli che verranno riconosciuti da una futura Costituzione europea;
il Governo italiano è stato determinato ad escludere tra i reati compresi nel mandato di arresto europeo quelli di corruzione, frode e riciclaggio e ciò in palese contraddizione sia con quanto specificamente previsto dal citato Trattato sull'Unione europea, sia con quanto previsto dalla nostra vigente legislazione che riconosce e sanziona la gravità e la pericolosità di tali reati;
tale opposizione, vigendo la regola dell'unanimità, avrebbe portato il Consiglio ad optare per una cooperazione rafforzata fra i rimanenti quattordici stati membri, con l'esclusione del nostro paese il cui territorio, però si sarebbe convertito in un centro di asilo sicuro per corruttori, corrotti e riciclatori, italiani ed europei, al riparo dell'arresto per tali reati;
un utile aiuto alla cooperazione giudiziaria potrebbe essere fornito con la ratifica della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 29 maggio 2000 e non ancora ratificata dal nostro paese;

impegna il Governo:

a sottoporre in Parlamento la ratifica della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 29 maggio 2000;
a rimuovere l'opposizione italiana all'estensione del mandato di cattura europeo ai reati di corruzione, riciclaggio e frode;
a non sottoscrivere accordi che non rispettino pienamente i diritti e le garanzie sanciti dalla nostra Costituzione.
(1-00036)
«Bertinotti, Giordano, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola».


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Risoluzioni in Commissione:

La XI Commissione,
atteso che:
la società «Ligabue gate gourmet Roma spa» che gestiva il servizio catering presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è stata messa in liquidazione;
presso tale società lavorano circa 400 lavoratori;
i suddetti lavoratori hanno promosso numerose manifestazioni in difesa del posto di lavoro che hanno investito l'attività dello scalo;
i lavoratori denunciano che sono state consentite attività esterne al sedime aeroportuale che operano con personale a basso costo ed in deroga alle normative in materia di sanità e smaltimento dei rifiuti;
l'Enac in data 1o dicembre ha emanato l'ordinanza n. 21 del 2001 che impone alla società Aeroporti di Roma, concessionaria della gestione del sistema aeroportuale in questione, di garantire entro il 7 dicembre «la ripresa della produzione, in proprio o tramite terzi»;
in entrambi i casi va garantita, attraverso l'attivazione di un'apposita clausola sociale, la continuità lavorativa del personale della Ligabue e degli istituti contrattuali in essere;

impegna il Governo

ad operare affinché sia data continuità alla produzione e sia tutelata l'occupazione dei lavoratori in questione e gli istituti contrattuali acquisiti.
(7-00064)«Alfonso Gianni, Deiana».

La XIII Commissione;
premesso che:
il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, prevede che le imprese di pesca aventi unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con la draga idraulica e aderenti al locale consorzio di gestione possono richiedere l'assegnazione dell'unità medesima alla quinta categoria, continuando ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con le caratteristiche tecniche possedute alla data del 30 settembre 1999;
all'articolo 2, comma 4 del citato decreto si specifica che le imprese di pesca che non optano di richiedere l'assegnazione alla quinta categoria e quindi restano iscritte alla quarta categoria, a decorrere dal 1o gennaio 2002 possono continuare ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi esclusivamente con le attrezzature tecniche previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1998;
il terzo comma dello stesso articolo prevede che il passaggio alla quinta categoria di pesca comporta la rinuncia agli altri attrezzi di pesca già autorizzati sulla licenza;
i detti provvedimenti sono motivati dalla necessità di riduzione del prelievo della risorsa, ed in tal senso i consorzi hanno operato assicurando un comportamento molto responsabile dei propri aderenti;
spesso gli operatori che non hanno optato per il passaggio alla quinta categoria di pesca sono imprese di piccolissime dimensioni che hanno bisogno, per poter continuare l'attività, di esercitare più tipi di pesca e non dispongono di risorse necessarie per adeguare le attrezzature come richiesto dal citato decreto ministeriale 21 luglio 1998;
appare eccessivamente punitivo nei confronti di imprese piccolissime, e comunque uno stravolgimento delle condizioni consolidate, dover scegliere tra la rinuncia ad un tipo di pesca per cui si è autorizzati e l'adeguamento alle nuove normative con costi rilevanti;
le organizzazioni della pesca: Lega Pesca-Agci Pesca-FedercopescaFederpesca, con nota del 20 novembre 2001, hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole di valutare l'opportunità di prorogare


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al 30 settembre 2002 il termine del 1o gennaio 2002 previsto nel decreto ministeriale 5 ottobre 1999;
l'ulteriore proroga può essere utilmente impiegata per cercare soluzioni definitive che trovino il consenso delle imprese interessate,

Impegna il Governo

a concedere la proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 1999 dal 1o gennaio 2002 al 30 settembre 2002, al fine di studiare soluzioni più idonee in grado di consentire alle imprese interessate di continuare ad esercitare l'attività di pesca.
(7-00063)
«Borrelli, Crisci, Mariotti, Franci, Rava, Rossiello».