incassare molto di più rispetto al risultato di questa, che non esitiamo a dichiarare, scellerata operazione;
rateizzazione che consenta, alle imprese maggiormente esposte, di non compromettere definitivamente la propria situazione economica;
Risposta. - L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (legge finanziaria 1999) così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
Risposta. - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza, agli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), contempla la prestazione del servizio militare quale presupposto, rispettivamente per l'acquisto e il riacquisto dello stato di cittadino italiano, esclusivamente a favore di soggetti stranieri i cui genitori o nonni sono stati, per nascita, cittadini italiani.
Risposta. - L'ambasciata d'Italia a Stoccolma ed il consolato onorario a Goteborg hanno costantemente seguito la vicenda del connazionale Luigino Antonio Longo, sia attraverso contatti telefonici, sia attraverso l'effettuazione di varie visite consolari. Sono anche intervenuti presso le Autorità carcerarie per assicurarsi che il signor Longo ricevesse le cure mediche necessarie per i suoi problemi di natura cardiaca.
Risposta. - Si assicura che l'amministrazione, nell'ambito di una proficua collaborazione con l'assessorato alla pesca della regione Sicilia ed in considerazione dell'importanza che la pesca riveste non solo nel contesto regionale ma anche nazionale, segue con attenzione le attività del settore.
Risposta. - L'ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo) riferisce di aver da tempo finalizzato le proprie strategie e finanziamenti al potenziamento del centro di controllo del traffico aereo di Brindisi che, già in larga parte ammodernato, sarà successivamente dotato di apparati e sistemi di ultima generazione al pari degli altri centri di controllo italiani e certamente a livello più avanzato di molti centri europei anche di più ampia capacità gestionale.
in itinere ed alle maggiori attività che dovranno essere svolte dal centro di Brindisi.
Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate dall'interrogante con l'atto ispettivo cui si risponde, l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha fatto presente che la società G.E.A.C. spa dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi svolge, in collaborazione con il personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana, su richiesta e in particolari situazioni, i servizi per l'accompagnamento, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri disabili, con assunzione del relativo onere economico.
un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, innanzitutto, si assicura che l'amministrazione, nell'ambito di una proficua collaborazione con l'assessorato alla pesca della regione Sicilia ed in considerazione dell'importanza che la pesca riveste non solo nel contesto regionale ma anche nazionale, segue con attenzione le attività del settore.
31 ottobre, più altri quindici giorni aggiuntivi a valersi sull'articolo 12 del reg. n. 2792/1999 (SFOP, misure socio economiche).
Risposta. - Occorre preliminarmente sottolineare che la sospensione del pagamento del prelievo supplementare non può essere decisa in via unilaterale dal Governo italiano, in quanto, la materia è regolamentata con atti dell'Unione europea.
Rispetto al predetti criteri di priorità, pertanto, il quantitativo in esubero risulta compensato per i seguenti valori percentuali: zona di montagna 100 per cento; aziende con riduzione lineare quota B nei limiti della riduzione subita 100 per cento; zone svantaggiate o in obiettivo 1 74 per cento.
In attuazione della normativa vigente, legge n. 81/1997, articolo 1, le regioni e province autonome espletano le funzioni amministrative relative al regime quote latte ed al prelievo supplementare.
Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261), pur se in maniera graduale e controllata, ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.
la società Poste ha precisato di avere nella zona ben 32 uffici che assicurano un soddisfacente svolgimento dei servizi.
Risposta. - Il contenuto della nota protocollare n. 2463 dell'11 settembre 2001 trova il suo fondamento nell'articolo 1, comma 2-bis della legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto-legge n. 255/2001, normativa sopravvenuta rispetto a quella contenuta nel decreto ministeriale n. 103/2001.
compilati ai sensi del decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, viene collocato in un secondo scaglione o fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale.
Risposta. - Si fa presente che l'articolo n. 193, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, recante il testo unico delle norme in materia d'istruzione, prevede che i candidati esterni possono sostenere gli esami di idoneità nelle scuole statali per qualsiasi classe purché in possesso della licenza media conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
Essendo il titolo di studio richiesto fino al compimento del ventitreesimo anno di età, detta normativa non si applica, quindi, a coloro che hanno raggiunto detta età.
i candidati esterni agli esami di idoneità alle stesse condizioni vigenti per le scuole statali.
Risposta. - L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (legge finanziaria 1999) così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.
Risposta. - Si fa presente che con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 è stata indetta una sessione riservata di esami per i docenti dei vari ordini di scuola privi della abilitazione o della idoneità all'insegnamento ai fini del conseguimento di detto titolo, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Risposta. - Si chiarisce che il titolo conseguito a seguito del superamento dei corsi di specializzazione per docenti di sostegno agli alunni in situazione di handicap, disciplinati dall'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996, non ha valore di prova concorsuale e, quindi, non costituisce titolo utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
al ministero definì il professor Damiani insegnante di stampo nazista;
Risposta. - Il particolare clima venutosi a creare all'interno dell'istituto tecnico per turismo «Grippi» di Venezia-Mestre in relazione ai comportamenti del professor Damiani, titolare della cattedra di italiano e storia, aveva già indotto il Provveditore agli studi di Venezia a disporre ispezioni.
Risposta. - Si fa presente che l'attività di contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina viene condotta con la massima intensità ed impegno dalle autorità di pubblica sicurezza.
Risposta. - Come già riferito in Parlamento, in sede di dichiarazioni programmatiche, è obiettivo primario del Governo ridare all'istruzione un grado di qualità e di innovazione che ci porti agli standard europei e consenta ai giovani di inserirsi appieno nel mondo del lavoro, tenuto conto, che, come rilevato dall'OCSE, l'Italia è oggi l'unico tra i grandi paesi industriali nel quale la maggioranza dei lavoratori è rappresentata da persone che hanno completato unicamente la scuola dell'obbligo e considerato, inoltre che nella formazione professionale soltanto cinque giovani su cento scelgono i percorsi formativi dopo il diploma, nonostante la forte domanda di elevate qualificazioni che proviene dal mercato del lavoro.
le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione polivalente per alunni in situazione di handicap;
Risposta. - Si chiarisce che il titolo conseguito a seguito del superamento dei corsi di specializzazione per docenti di sostegno agli alunni in situazione di handicap, disciplinati dall'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996, non ha valore di prova concorsuale e, quindi, non costituisce titolo utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
nella scuola elementare, conseguita con concorso a cattedre, ha presentato domanda di partecipazione al corso per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera;
Risposta. - Si fa presente che con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 è stata indetta una sessione riservata di esami per i docenti dei vari ordini di scuola privi della abilitazione o della idoneità all'insegnamento ai fini del conseguimento di detto titolo, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Risposta. - Riguardo alla sessione degli esami di stato conclusivi dell'anno scolastico 2000/2001, le misure di sicurezza adottate da questa amministrazione con la circolare ministeriale protocollo n. 10454 del 23 aprile 2001 si sono rivelate idonee a scongiurare qualsiasi fuga di notizie sui temi delle prime due prove scritte, durante la fase della consegna dei relativi plichi, ed inconvenienti di altra natura, che, in qualche modo, potessero arrecare turbative al regolare svolgimento degli esami.
Risposta. - La manifestazione di apertura dell'anno scolastico 2001/2002 si è svolta a Roma il 22 settembre 2001 alla presenza del Presidente della Repubblica allo scopo di sottolineare la volontà del Governo di operare per il rinnovamento della scuola italiana nella consapevolezza dell'importanza della formazione delle nuove generazioni.
Risposta. - L'interrogante lamenta che in alcune province, diversamente da quanto verificatosi in altre, all'atto del conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno in favore degli alunni in situazioni di handicap, il personale interessato non sia stato incluso negli appositi elenchi dei docenti specializzati, come previsto dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, recante norme per l'attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente.
Risposta. - Si sottolinea che il Nucleo Investigativo dalla data della sua istituzione ha operato secondo tre direttrici principali:
Comunque, per meglio valutare, l'intera attività del Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi, occorre porre l'attenzione su alcuni dati numerici.
Risposta. - Si rappresenta che la società Zanussi Elettromeccanica spa ha chiesto, per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2003, il riconoscimento delle condizioni di Cassa integrazione guadagni straordinaria, con sospensione dei lavoratori negli stabilimenti di Mel (Belluno) e di Rovigo, nonché negli uffici direzionali di Conegliano (Treviso) e di Pordenone.
Risposta. - Com'è noto, in base alla disciplina normativa scaturente dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato e modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ed il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il direttore generale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attraverso le quali le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito territoriale, viene nominato dal presidente della giunta regionale, in base alla conforme deliberazione della stessa giunta, tra gli iscritti nell'elenco contenente i nominativi degli aspiranti a tale incarico, il quale viene aggiornato ogni anno previo apposito bando.
ai fini anche dell'eventuale esercizio dell'attività di autotutela.
Poiché si è sopra ricordato che l'indagine sulla legittimità dei provvedimenti di nomina (ivi compresa la valutazione dei relativi titoli) è attualmente affidata agli organi della giustizia amministrativa, appare - quantomeno allo stato - opportuno e corretto attendere le decisioni degli organi predetti, anche al fine di poter meglio valutare ogni eventuale adottanda iniziativa.
Risposta. - Si deve innanzitutto sottolineare che il decreto ministeriale del 23 aprile 2001 è un atto meramente applicativo del decreto ministeriale del 27 luglio
2000; con esso sono stati semplicemente resi noti i risultati dell'attività istruttoria volta ad individuare, ai sensi del decreto ministeriale del 27 luglio 2000, le unità da pesca cui ripartire la quota massimale di cattura del tonno rosso attribuita per l'anno 2001 al segmento «palangari» in attuazione del regolamento CE n. 2848 del Consiglio del 15 dicembre 2000.
Il possesso di tali requisiti è necessario e funzionale a dimostrare il regolare e consuetudinario esercizio della pesca del tonno rosso, in quanto il modello TR dal 1994 deve essere compilato ogni qual volta si catturi un esemplare.
Risposta. - Si rappresenta che la società Case di Cura Riunite (CCR) ha usufruito del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, per il periodo dal 14 maggio 2000 al 13 maggio 2001, autorizzato con decreto ministeriale n. 28631 del 25 luglio 2001.
l'Inps sulla base di una disposizione della legge finanziaria del 1999 (articolo 13, legge n. 448 del 1998) ha dato avvio alla cartolarizzazione dei crediti (anche per il settore agricolo) presenti negli archivi previdenziali alla fine del 1999;
i crediti in questione ceduti ad una società di cartolarizzazione (SCCI) ammontano, per il settore agricolo, a 4.000 miliardi di cui 3.200 sarebbero a carico delle imprese con lavoratori dipendenti e 700 miliardi a carico dei CD, CM e IATP;
sui 4.000 miliardi di crediti Inps - del settore agricolo - gravano (soprattutto in Basilicata, regione di cui conosciamo i dati: 320 nella provincia di Matera e 180 in quella di Potenza) una serie di errori per la mancata registrazione dei condoni 1996 e 1999 e degli sgravi contributivi per avversità atmosferiche degli ultimi dieci anni che l'Inps non è ancora in grado di certificare correttamente;
questa operazione che l'ente pubblico ha avviato con la cessione degli 80.000 miliardi di crediti (riguardante tutti i settori produttivi) ad una società privata di riscossione per un controvalore di 8.000 miliardi, potrebbe rasentare l'incostituzionalità della norma; la svendita del credito nel rapporto di uno a dieci da parte dell'Istituto dà la sensazione di chi vuole affossare le imprese produttive a vantaggio di indebiti arricchimenti. Infatti, la società privata (SCCI) potrebbe, secondo le informazioni da noi raccolte, guadagnare fino a 72.000 miliardi a danno dell'erario e dei contribuenti;
è opportuno, a questo punto, entrare anche nel merito della debitoria e di come essa si sia formata;
dall'1 gennaio 1998 il Governo ha stabilito, nell'ambito della riforma previdenziale che la contribuzione dovuta, dai datori di lavoro in agricoltura, non è più legata al «salario convenzionale», ma è determinata sul salario reale scaturente dai «contratti provinciali di riallineamento»;
da ciò implicitamente discende in modo chiaro e non controvertibile, l'assunto che il sistema contributivo precedente sì basava su principi non legati alla realtà;
a questo punto emerge il problema del pregresso, ovvero di tutta una massa di «debitoria» in capo alle aziende agricole determinatasi a causa di quel sistema «virtuale», aggravata, nel corso degli anni 1998 e 1999, da una forte crisi di mercato specie per le produzioni mediterranee;
sarebbe stato forse più opportuno dare la possibilità di poter risanare la debitoria pregressa attraverso strumenti legislativi che comunque esistono, anche se imperfetti, ma pur sempre perfezionabili e che, qualora applicati, andrebbero incontro alle esigenze delle nostre imprese e a quelle dell'Inps, che sicuramente potrebbe
in proposito la soluzione potrebbe trovarsi nella applicazione dell'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 che, insieme all'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, prevede la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse per «... quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli articoli di riallineamento contributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali...» «... nella misura delle retribuzioni fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo»;
dopo questo breve excursus, che si ritiene opportuno per puntualizzare i termini complessivi della vicenda, è necessario ritornare ai nostri giorni per evidenziare il clima di estrema incertezza in cui versano migliaia di aziende agricole a seguito della emissione delle cartelle di pagamento contenenti l'indicazione di una «debitoria» il cui importo è, nella stragrande maggioranza dei casi, in toto od in parte da annullare in quanto non dovuto;
peraltro, nonostante la mobilitazione delle organizzazioni agricole, a causa della ristrettezza dei tempi per poter effettuare lo sgravio delle cartelle esattoriali che risultano errate, si rischia di vedere le aziende subire atti ingiuntivi ed azioni di pignoramento non dovuti;
è, altresì, opportuno rimarcare la drammaticità della situazione che stanno subendo tutte quelle imprese agricole che, sia pur debitrici nei confronti dell'Inps, si trovano nella materiale impossibilità di far fronte al pagamento di importi contributivi, di per sé già gravosi, a cui si sono aggiunte in misura esagerata le somme aggiuntive composte di interessi e sanzioni che raddoppiano o, addirittura, triplicano l'importo iniziale dovuto;
in molti casi questi imprenditori non potrebbero far fronte al pagamento del debito neanche vendendo l'azienda. È il caso delle imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo che necessitano di un grande impiego di manodopera con conseguente elevato carico contributivo e che, in molti casi, per susseguirsi di avversità atmosferiche e di ricorrenti crisi del mercato non sono riuscite a chiudere positivamente i propri bilanci;
queste considerazioni, insieme a molte altre che non si riportano, sono state sottoposte a più riprese dalle associazioni di categoria degli agricoltori lucani (per quanto dì mia conoscenza, ma la stessa situazione si è verificata su tutto il territorio nazionale) ai massimi vertici provinciali e regionali dell'Inps che, peraltro, continua a trincerarsi dietro l'operazione di «cessione e cartolarizzazione» del credito, dichiarando la propria incompetenza ad incidere sull'iter ormai avviato;
anche su questo aspetto, ancora una volta, si dissente in quanto sulla cartella esattoriale non compare alcun riferimento alla società di cartolarizzazione, cessionaria del credito, che in ragione di quanto affermato dall'Inps è oggi l'unico e reale creditore;
per il principio di certezza del diritto, da cui non si può prescindere, la mancanza di indicazione del titolare del diritto di credito azionato assume rilevanza ai fini della stessa validità dell'atto;
se non si ritenga assolutamente necessario ed urgente -:
la immediata sospensione del ruolo delle cartelle esattoriali;
l'adozione di provvedimenti che diano immediata applicazione a quanto disposto dall'articolo 75 della legge n. 448 del 1998;
l'adozione di provvedimenti immediati che prevedano l'obbligo per l'Inps di riemissione di nuove cartelle esattoriali, contenenti la effettiva contribuzione dovuta una volta accertata la errata imposizione;
la possibilità di effettuare il pagamento degli importi dovuti tramite una
adoperarsi nei confronti dell'Inps affinché:
a) organizzi al meglio i propri uffici onde consentire a tutti i contribuenti, chiamati per l'ennesima volta a verificare le loro posizioni contributive, di effettuare le operazioni di sgravio per tempo usufruendo della assistenza del proprio patronato;
b) concordi con le esattorie azioni comuni affinché queste ultime, decorsi i tempi previsti dalla normativa vigente, non avviino azioni coatte di recupero, atteso che il ritardo della verifica è da imputarsi alla lentezza dell'istituto nel procedere al controllo dei dati ed ai successivi provvedimenti di sgravio;
c) presti maggiore attenzione alle problematiche previdenziali degli agricoltori fino ad oggi tenuti in scarsa considerazione, effettuando in tempi brevi uno scrupoloso ed accurato controllo di tutte le posizioni contributive delle imprese agricole.
(4-00032)
Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.
I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. spa.
La Società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.
La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.
La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.
Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.
Inoltre l'INPS con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001 ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltrechè le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta.
Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.
Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.
Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.
Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.
Inoltre l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al tribunale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.
Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di ventiquattro rate, limite che il ministero interrogato può elevare a trentasei rate.
Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in dodici mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto con circolare n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.
Riguardo infine ai riferimenti fatti in materia di contratti di riallineamento, si precisa che la normativa agevolata prevista dall'articolo 75 della legge n. 448/1998 e dall'articolo 44 della legge 488/1999 risponde alla finalità di favorire l'emersione del lavoro sommerso e pertanto si applica nei confronti di aziende che denuncino lavoratori in tutto o in parte non assicurati agli enti previdenziali.
Per le partite in argomento, invece, si tratta esclusivamente di crediti derivanti dal mancato pagamento, alle scadenze previste, dei contributi dovuti dalle aziende per lavoratori regolarmente denunciati durante i periodi di occupazione.
Per tali partite le aziende potevano usufruire dell'ultimo condono agricolo introdotto dall'articolo 76 della legge n. 448/1998, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 321 luglio 1999, n. 237, che ha previsto per tutti i crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 la possibilità di effettuare una regolarizzazione agevolata, consistente nel pagamento dei soli contributi, senza applicazione delle relative sanzioni, in unica soluzione con l'abbattimento di circa il 10 per cento del dovuto o in venti rate semestrali con l'interesse del 5 per cento annuo sulle singole rate.
Per quanto concerne la situazione della Basilicata, si precisa che, dal punto di vista organizzativo l'INPS ha provveduto ad istituire a Potenza cinque nuovi punti e a Matera altri quattro finalizzati alla gestione dell'emergenza. È inoltre aumentato il numero degli sportelli aperti al pubblico.
Inoltre, è stata da tempo data ampia diffusione anche attraverso riunioni con consulenti del lavoro e commercialisti sull'opportunità consentita al contribuente di utilizzare i call-center che provvedono in tempo reale alla sospensione delle cartelle ritenute inesatte.
Dai dati riferiti al 28 giugno 2001 risultano effettuati nella regione: 4.907 sgravi; 2.220 sospensioni; 1.106 dilazioni.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il signor Ramizi Rihai, che è un ragazzo tunisino di 22 anni residente nel comune di Ventimiglia (IM) dal 1993, si vedrebbe respingere la domanda di cittadinanza italiana, nonostante nel 1998 avesse addirittura adempiuto agli obblighi di leva prestando regolare servizio militare in Marina;
attualmente vive nella città di confine con la madre, tunisina, ed il padre, italiano, dove, in passato, avrebbe conseguito il diploma di scuola media inferiore mentre oggi frequenterebbe corsi di studio in informatica e lingua inglese;
avrebbe, inoltre, trovato lavoro presso un supermercato della frazione Latte di Ventimiglia nonostante i molteplici disagi dovuti alla sua condizione di extracomunitario;
la mancanza della cittadinanza, infatti, gli comporterebbe il rilascio del tesserino sanitario solamente per brevi periodi di tempo - un mese circa -, oltre all'impossibilità di cambiare abitazione o comune di residenza per non rallentare ulteriormente la pratica di regolarizzazione;
analogo caso si sarebbe verificato, in passato, con un ragazzo ventiquattrenne dell'Ecuador, il signor Felix Murillo, residente a Genova che avrebbe anch'esso prestato servizio militare nell'Esercito Italiano pur essendo considerato a tutti gli effetti cittadino straniero e per il quale l'allora Governo ammisse il paradosso;
ad oggi, la richiesta del signor Rihai sembrerebbe ancora lontana da una positiva risoluzione, presumibilmente per motivi burocratici -:
se non si reputi necessario ed opportuno verificare la vicenda in oggetto ovvero svolgere i dovuti accertamenti al fine di garantire in tempi brevi il rilascio della cittadinanza italiana al signor Ramizi Rihai che gli consentirebbe, oltre a regolarizzare la propria condizione anagrafica, anche di pianificare un futuro certo nella nostra Nazione.
(4-00279)
Al di fuori di tale previsione - non riscontrabile nel caso del signor Ramiji Rihai - la prestazione del servizio militare non fa sorgere alcun diritto o aspettativa ai fini dell'acquisto del nostro status civitatis per il cittadino straniero il quale, inoltre, non è soggetto all'obbligo di leva.
Tali disposizioni sono state chiarite alle prefetture e ai comuni con apposita circolare del 2 aprile 1997 diramata dal ministero dell'interno.
Peraltro, anche il dicastero della difesa ha impartito le opportune direttive per chiarire i termini delle diverse vicende segnalate analoghe a quella del signor Ramiji Rihai.
Avendo, comunque, la madre dell'interessato conseguito la cittadinanza italiana in data 16 settembre 1997 per effetto del matrimonio contratto con un nostro connazionale, il signor Ramui Rihai potrà richiedere la naturalizzazione per via ordinaria, a decorrere dal 16 settembre 2002, avvalendosi della riduzione a cinque anni del periodo di residenza legale in Italia, previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge n. 91/1992.
Nella fattispecie, si è ritenuto infatti di equiparare la posizione dello straniero che non si trova nelle condizioni di cui al già citato articolo 4 della legge del 1992 a quella dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della stessa legge.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Taormina.
il 15 giugno 2001 a Goteborg, durante la manifestazione collaterale alla riunione dei Paesi aderenti al MEC, è stato arrestato Luigino Longo, cittadino italiano residente in Norvegia dove lavora, con l'accusa di aver lanciato una bottiglia di plastica;
il signor Longo ha quindi subito due processi: il 17 luglio il primo grado, in cui è stato difeso da un avvocato d'ufficio e il 24 dello stesso mese il secondo grado; risulta all'interrogante che entrambi i dibattimenti siano stati tenuti nella sola lingua svedese, impedendo all'imputato qualunque comprensione degli stessi, situazione aggravata dal prolungato isolamento in cui è stato inspiegabilmente tenuto (un mese e mezzo) in considerazione del tipo di reato contestatogli;
il 31 luglio Luigino Longo è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione, nonostante il fatto che, nello stesso orario in cui è stato compiuto il fatto denunciato (lancio della bottiglia di plastica), Luigino Longo sarebbe stato ripreso mentre suonava pacificamente la chitarra in un luogo completamente diverso dal luogo del reato, dalla televisione statale norvegese (Nrk); l'estraneità di Longo sarebbe d'altra parte comprovata dal fatto che questi ha una protesi al braccio destro che gli impedisce qualsiasi movimento a strappo. Difficilmente quindi potrebbe essere l'autore del fatto contestatogli;
l'ingiustizia ai danni di un cittadino italiano (il quale peraltro ha una figlia minore a carico) è a giudizio dell'interrogante palese. In Svezia e in Norvegia la vicenda ha colpito l'opinione pubblica, al punto che sono state raccolte molte firme ed organizzate altre iniziative per la liberazione del Longo; invece in Italia la questione è stata riportata solo da una agenzia di stampa del 1 agosto 2001 -:
se non ritenga necessario ed urgente, considerato che il 1 e 2 ottobre avrà luogo il terzo processo, accertare se il cittadino Luigino Longo abbia ricevuto un trattamento giudiziario lesivo dei suoi diritti, nonché di verificare perché siano state ignorate prove fondamentali quali il filmato della televisione Nrk e lo stato di semi invalidità.
(4-00773)
L'ambasciata d'Italia a Stoccolma ed il consolato onorario, inoltre, hanno seguito lo svolgimento del processo, nel corso del quale il connazionale è stato sempre assistito da un difensore d'ufficio, non avendo egli ritenuto di nominare un proprio legale di fiducia, e da un interprete.
Secondo l'ambasciata, le prospettive di un'assoluzione, nel prossimo grado di giudizio, sarebbero buone. Nuove prove, in particolare alcuni filmati, potrebbero in effetti risultare utili a scagionare il connazionale. Il signor Longo è difeso da un nuovo legale, l'avvocato Stig Centerwall, che ha sostituito il legale d'ufficio e che, tra l'altro, cura gli interessi di alcuni dei cittadini svedesi coinvolti nei fatti di Genova. L'avvocato Centerwall, inoltre, sarà affiancato da un avvocato norvegese, il quale, pur non potendo partecipare formalmente al dibattito processuale, potrà comunque apportare un valido contributo a sostegno della difesa.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
in Sicilia il settore della pesca sta vivendo una condizione di grave crisi economica;
lo stato di vera calamità, che sta attraversando l'importante comparto produttivo, potrebbe portare alla chiusura delle attività di numerose piccole e medie aziende, appesantite dal mancato reddito e dagli onerosi costi di gestione, con ripercussioni negative a livello occupazionale e sociale;
la regione siciliana non ha attivato il fermo biologico con un pesante impoverimento ittico del mare e con un crescente danno ambientale;
il governo della regione siciliana, inoltre, non ha dal canto suo avviato alcuna iniziativa, nonostante l'assemblea regionale avesse approvato nel dicembre del 2000 una legge di settore di razionalizzare il comparto, con lo scopo di determinare una crescita imprenditoriale e salvaguardare l'occupazione nell'ambito di una politica di sviluppo sostenibile -:
quali azioni di propria competenza operando anche in sintonia con l'Unione europea, voglia porre in essere per far fronte allo stato di calamità del settore ed evitare la chiusura di numerose aziende con forti ricadute negative occupazionali e sociali.
(4-00434)
La situazione di crisi che ha colpito gran parte delle marinerie siciliane è nota all'amministrazione ed è oggetto di costante monitoraggio attraverso l'attività svolta dall'Osservatorio delle strutture produttive della pesca in Italia.
Premesso tutto ciò e non dimenticando che ai fini dell'attuazione delle misure di interruzione temporanea della pesca la regione Sicilia ha esclusiva competenza legislativa e gestionale, si informa che la regione Sicilia, con decreto assessorile n. 1339 dell'11 luglio 2001, ha disposto l'interruzione tecnica obbligatoria delle attività di pesca per le navi di lunghezza non superiore ai 18 metri per un periodo di trenta giorni compreso fra il 1 agosto ed il 31 ottobre, più altri quindici giorni aggiuntivi a valersi sull'articolo 12 del regolamento n. 2792 del 1999 (SFOP, misure socio economiche).
Attualmente, gli uffici regionali stanno elaborando un programma di interruzione tecnica per motivi biologici soggetto ad approvazione degli organi comunitari. Tale programma prevede l'interruzione tecnica anche per le imbarcazioni da pesca di maggiori dimensioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall'indennità di fermo pesca.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
il trasporto mondiale ha riposto la centralità nel bacino del mediterraneo e, per le mutate condizioni geopolitiche, elevato è l'incremento di traffico nella Nuova Europa con particolare riferimento ai flussi est-ovest/est-sud (III PROGRESS);
in tale contesto, le infrastrutture di trasporto dell'aerea mediterranea e balcanica stanno per essere potenziate anche con logiche di elevata concorrenzialità. Enav spa, che gestisce il traffico aereo proprio nel cuore del Mediterraneo, è interessata dal forte incremento di traffico aereo che supera il dato medio mondiale, attestato intorno al 10 per cento annuo;
nel Piano d'Impresa per la trasformazione di Enav da Ente pubblico economico a Spa, presentato dall'Amministratore. Delegato Ingegner Gualano alla Commissione Trasporti nel mese di ottobre 2000, si ribadisce la centralità nell'assistenza al volo italiana del centro di controllo di Brindisi unitamente a quello di Roma quali gestori unici di tutto lo spazio aereo nazionale al di sopra di 9.000 metri (28.000 piedi);
il Centro di Controllo d'Area di Brindisi, che gestisce il traffico aereo dell'Italia centro/sud-est, in questo contesto di indubbio sviluppo, non può continuare ad essere scarsamente considerato rispetto agli altri tre centri di controllo nazionali, pur essendo tale centro dotato di strutture e tecnologia d'avanguardia, nonché di personale altamente specializzato e con elevatissima esperienza dimostrata nella gestione del traffico aereo militare e civile durante le varie «crisi balcaniche»;
i rischi di una sottovalutazione del centro sono notevoli:
perdita di prestigio internazionale;
riduzione di risorse economiche dovuta ai mancati proventi per il servizio reso causata dallo scarso utilizzo degli impianti;
mancato incremento occupazionale per un territorio con alti indici di disoccupazione;
ritardi per l'operativo delle Compagnie Aeree con conseguenti disagi per i passeggeri -:
quali siano le ragioni dei ritardi nell'adeguamento tecnologico del Centro di Brindisi, che avrebbero provocato, tra l'altro, il black-out del 7 giugno 2001, ponendo così in discussione, nella fornitura del servizio, i massimi standard di sicurezza, regolarità ed economicità dei voli;
quali siano i motivi della mancata attribuzione degli spazi aerei superiori «del Nodo aeroviario di Caraffa di Catanzaro e della Sicilia Orientale» al Centro di Controllo d'Area di Brindisi, giusta esecuzione del piano di impresa di Enav approvato il 20 ottobre 2000 dalle preposte commissioni parlamentari;
come intendono superare la carenza di organico dell'ACC di Brindisi che ammonta a circa il 40 per cento e la mancanza di alcuni importanti profili professionali (Controllori Ta);
quali siano le ragioni per cui, di fronte a tale esigenze, l'Enav spa non ha provveduto ad assumere professionisti, oppure effettuare corsi di formazione di personale, già selezionato dalla stessa azienda, da destinare al Centro di Brindisi;
in considerazione di quanto sopra, se non ritenga, che Enav spa, azienda a totale capitale pubblico, abbia nei confronti del Centro di Controllo d'Area di Brindisi molte «disattenzioni» che spingono a pensare ad un contenimento del Centro piuttosto che al suo necessario potenziamento e naturale sviluppo;
come si concili l'impegno del Governo rispetto al già programmato sviluppo di un impianto del sud con il contradittorio atteggiamento di Enav, spa.
(4-00251)
Il piano strategico dell'ENAV spa, fissa i contenuti sopra citati e, ovviamente, gli investimenti relativi per il prossimo triennio.
Per ciò che attiene allo spazio aereo superiore del «nodo aeroviario di Caraffa di Catanzaro e della Sicilia orientale», le strategie da tempo definite dall'ENAV prevedevano che lo stesso rimanesse in gestione al centro di controllo di Roma, in modo da avere un unico centro per la dorsale occidentale italiana, lasciando al centro di Brindisi il controllo della dorsale orientale anche in relazione alla possibile espansione delle proprie attività nell'area balcanica e del Mediterraneo orientale nell'ambito del programma europeo single Sky.
In data 20 luglio 2001 è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali locali un verbale di accordo che prevede la configurazione dell'attuale linea operativa, nonché il ripianamento degli organici conseguente alla implementazione tecnologica
Premesso ed evidenziato che le problematiche poste riguardano specifici aspetti di politica economica e gestionale dell'ENAV, anche l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ritiene strategica la posizione del centro di controllo di Brindisi sia per le applicazioni multimediali satellitari EGNOS/Galileo sia per lo sviluppo del programma «Mediterranean Free Flight».
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Mario Tassone.
il signor Igor Calcagno, residente in provincia di Cuneo e costretto a muoversi su di una sedia a rotelle a causa di una malattia che ne limita l'uso di gambe e braccia, si è visto rifiutare la possibilità di compiere un viaggio aereo dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi a Roma proprio perché disabile;
né la struttura aeroportuale, né il vettore aereo che organizza il servizio erano dotati dei mezzi e delle strutture in grado di assicurare il trasporto dei disabili;
tutte le persone nelle stesse condizioni del Calcagno, e residenti nella provincia di Cuneo, la più grande d'Italia per estensione territoriale, sono costrette a compiere un lungo e faticoso viaggio verso le strutture aeroportuali in grado di fornire il servizio di trasporto aereo ai disabili -:
quali siano le informazioni del ministero in ordine alle vicende summenzionate ed a casi analoghi verificatisi nel paese;
se il Ministro ed il Governo abbiano adottato, od intendano adottare, provvedimenti che assicurino ai disabili pari opportunità nel godimento del servizio di trasporto aereo sia con riferimento alle strutture aeroportuali sia alle compagnie aeree.
(4-00109)
Nel caso specifico, la società ha rappresentato che l'aeromobile in servizio sulla tratta Cuneo Roma Fiumicino è un Jetstream 31 da diciannove posti operato dalla compagnia di navigazione aerea European executive express che, per le caratteristiche possedute dal velivolo non prevede la presenza obbligatoria dell'assistente di volo e non accetta passeggeri portatori di handicap gravi o che comunque ne limitino la deambulazione.
Il diniego all'imbarco al passeggero disabile è stato, pertanto, derivato esclusivamente da effettive esigenze di sicurezza e non si può ravvisare nel comportamento della compagnia alcun intento discriminatorio.
La società G.E.A.C. ha, comunque, rappresentato che l'aeroporto di Cuneo è dotato delle seguenti attrezzature: sedie a rotelle, sedie a rotelle per interno aeromobile e sollevatori AVIOGEI di cui uno con elevazione da 1,6 a 5,8 metri e l'altro con elevazione da 0 a 1,8 metri e ha, in passato, ospitato, numerosi charter per pellegrinaggi religiosi, fornendo adeguata assistenza ai disabili anche con la collaborazione della Croce Rossa Italiana ed accogliendo passeggeri disabili sui voli di linea di un'altra compagnia di navigazione con velivolo ATR 42.
L'ENAC ha fatto conoscere che si prevede la possibilità che l'aeroporto medesimo possa usufruire, in futuro, di un aeromobile più capiente e quindi utilizzabile anche da persone disabili, precisando che lo stesso scalo è dotato di strutture che consentono
L'ENAC ha dato assicurazione di essersi sempre adoperata per dare adeguata attuazione alla normativa vigente in materia di trasporto di disabili, stimolando le varie direzioni aeroportuali ad intervenire presso le società di gestione affinché i normali elevatori a cabina chiusa fossero adeguati all'impiego anche per aeromobili di terzo livello, prevedendo la comminazione di sanzioni nel caso di inadempienza.
Pertanto, le direzioni aeroportuali sono state invitate a predisporre una relazione sulle tematiche concernenti l'argomento in questione, sulla base delle singole realtà aeroportuali, al fine di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti competenti circa la necessità di omogeneizzare ed uniformare le varie iniziative e gli interventi per decentrare tutte le attività istruttorie e operative aventi un riscontro diretto con l'utenza.
A tale fine, l'ENAC ha rappresentato che la progettazione degli edifici aeroportuali è stata effettuata in adesione alle prescrizioni della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 e che in quasi tutti gli aeroporti sono attualmente presenti elevatori a cabina chiusa per l'imbarco dei passeggeri su sedia a ruote.
Per ciò che concerne le opere aeroportuali, si rileva che sono previste sanzioni per la mancata osservanza della legge n. 104 del 1992 (articolo 24) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 (articoli 7 e 21) nella realizzazione delle stesse e che per le opere costruite non in conformità con le richiamate norme non è consentito il rilascio né del certificato di collaudo né di quello di agibilità.
Anche a livello comunitario sono state assunte talune iniziative rilevanti quali l'incoraggiamento agli operatori ed alle organizzazioni interessate a pubblicare informazioni generali o guide operative al trasporto aereo delle persone disabili e l'incremento della formazione specifica di personale e di operatori aeroportuali specializzati.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Mario Tassone.
considerata la grave situazione della pesca in Sicilia, lo stato di calamità dell'importante settore produttivo che potrebbe determinare la riduzione o addirittura la chiusura di numerose imprese operanti nel predetto settore gravate da mancati guadagni e da rilevanti costi di gestione e tenuto conto che la Regione non ha avviato il fermo biologico con il pesante impoverimento ittico che questo comporta né attivato alcuna iniziativa sebbene avesse approvato nel 2000 una legge di settore -:
quali iniziative intenda adottare per verificare eventuali omissioni e responsabilità e quali azioni voglia porre in essere per far fronte allo stato di calamità del settore che rappresenta certamente un'importante forza produttiva della Sicilia e un'area trainante per lo sviluppo isolano.
(4-00330)
La situazione di crisi che ha colpito gran parte delle marinerie siciliane è nota all'amministrazione ed è oggetto di costante monitoraggio attraverso l'attività svolta dall'Osservatorio delle strutture produttive della pesca in Italia.
Premesso tutto ciò e non dimenticando che ai fini dell'attuazione delle misure di interruzione temporanea della pesca la regione Sicilia ha esclusiva competenza legislativa e gestionale, si informa che la regione Sicilia, con decreto assessorile n. 1339 dell'11 luglio 2001, ha disposto l'interruzione tecnica obbligatoria delle attività di pesca per le navi di lunghezza non superiore ai 18 metri per un periodo di trenta giorni compreso fra il 1o agosto ed il
Attualmente, gli uffici regionali stanno elaborando un programma di interruzione tecnica per motivi biologici soggetto ad approvazione degli organi comunitari. Tale programma prevede l'interruzione tecnica anche per le imbarcazioni da pesca di maggiori dimensioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall'indennità di fermo pesca.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
gli allevatori pugliesi sono chiamati da AGEA a pagare un prelievo supplementare sulle quote del latte per la campagna 2000/2001 di circa sei miliardi relativi al 26 per cento del latte in esubero, sebbene il territorio di Puglia rientri nelle zone Obiettivo 1 e le maggiori aree a produzione lattiera siano concentrate nelle Zone Agricole Svantaggiate;
nonostante alle aziende zootecniche ubicate nelle zone Zas sia stata data la dovuta considerazione del Tar del Lazio, che ha richiesto una valutazione alla Corte UE, e nonostante vi sia stato l'intervento delle altre Regioni che finora hanno coperto le quote B tagliate, continua a persistere una condizione di mancata compensazione per le Zas e l'Obiettivo 1 poiché i produttori con le quote B tagliate vengono tuttora subordinati, secondo le legge n. 118 del 1999, alle aree di montagna;
ad aggravare questa crescente condizione di disagio si aggiungono gli ingenti danni derivanti dal divieto di movimentazione del bestiame imposto dalla Decisione Comunitaria 2001/138/CE e relativo al rischio di diffusione catarrale degli ovini (Blue Tongue) e dalle preesistenti difficoltà commerciali causate dalla crisi di BSE che hanno aumentato la produzione lattifera in seguito alla permanenza forzata in stalla delle vacche da latte e di bovini precedentemente utilizzati per la rimonta o la macellazione -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché la legge n. 118 del 1999, possa risultare a favore delle aree con svantaggio strutturale ed economico;
se non ritenga opportuno, ai fini di un riequillibrio territoriale quindi dell'eliminazione di zone di privilegio, la sospensione dei prelievo supplementare per le Zone Agricole Svantaggiate e per le Regioni dell'Obiettivo 1.
(4-00750)
Attualmente, la Commissione UE, nonostante alcuni Paesi membri presentino una situazione molto più pesante rispetto a quella italiana, non ha ritenuto necessario sospendere il pagamento del prelievo supplementare.
Per contro, sia il Governo italiano che l'Unione europea, hanno previsto, a favore degli allevatori colpiti da BSE e dal cosiddetto morbo della lingua blu, misure più pertinenti.
Per quanto riguarda le priorità di compensazione, nel sottolineare che le priorità utilizzate dall'AGEA sono quelle previste nell'articolo 8 della legge n. 118 del 1999, si deve precisare che:
a) nei termini normativi nazionali del 31 luglio 2001, l'AGEA ha provveduto all'elaborazione della compensazione nazionale 2000/2001;
b) il calcolo della compensazione ha riguardato n. 2.141 dichiarazioni di ditte acquirenti per un totale di n. 68.344 L1. Risultano non trattate n. 23 dichiarazioni di ditte acquirenti, in quanto pervenute oltre i termini normativi;
c) in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2000, n. 79, l'AGEA ha effettuato le operazioni di compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino relative al periodo 2000/2001, mediante la distribuzione delle quote non utilizzate effettuata secondo le priorità definite dalla legge n. 118 del 1999, articolo 1, comma 8.
La notifica del prelievo supplementare latte è stata comunicata in data 6 luglio 2001, con prot. n. 1071, alle sole ditte acquirenti così come sancito dalla normativa vigente.
In data 26 luglio 2001, con protocollo n. 1184, è stata inviata a tutti i produttori in esubero (circa 22.000), una informativa sulla posizione individuale riferita alla compensazione nazionale, con l'indicazione del codice L1 di dichiarazione produttiva compilato dalla ditta acquirente e firmato dal produttore medesimo, del quantitativo in esubero riscontrato, del quantitativo compensato, dell'eventuale quantitativo non compensato.
A seguito delle predette operazioni, le ditte produttrici a cui risulta essere stato imputato il prelievo supplementare ammontano a 8.535.
Attualmente l'AGEA ha in corso di individuazione le anomalie definite dal decreto ministeriale n. 159/1999 per le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 79/2000, le regioni devono provvedere ai necessari accertamenti.
Tali anomalie sono:
a) allegati L1 alle dichiarazioni di consegna e vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con l'indicazione dei capi uguale a zero;
b) allegati L1 alle dichiarazioni di consegna e vendita diretta recante l'indicazione del numero dei capi relativi ad aziende per le quali risulta l'assenza di capi nell'anagrafe bovina;
c) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione;
d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per mancata produzione.
Al termine delle attività regionali di risoluzione delle sopraccitate anomalie, l'AGEA provvederà a rettificare il prelievo supplementare per le sole posizioni variate.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
grande preoccupazione ha destato in tutta la Valsesia (VC) l'annuncio del piano di riordino degli uffici postali sul territorio delle comunità montane piemontesi;
sono previste, infatti, riduzioni di personale a Boccioleto, Roccapietra, Riva Valdobbia e Breia;
sono previsti ulteriori tagli per il prossimo anno;
appare evidente che l'attuazione di un piano di tal genere contribuirà in modo decisivo allo spopolamento delle valli, e della Valsesia in particolare;
i comuni sono disponibili ad accollarsi parte degli oneri pur di mantenere in essere un servizio la cui essenzialità è certamente fuori discussione;
occorre peraltro considerare che le valutazioni di puro mercato non possono essere decisive nella politica dell'Ente Poste;
servizi come quello postale - che pure debbono essere riordinati in termini di maggiore efficienza ed economicità - debbono essere erogati nella consapevolezza della necessità di coniugare esigenze di bilancio con esigenze di conservazione della struttura organizzativa idonea a soddisfare la domanda soprattutto nelle zone disagiate -:
quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'Ente Poste per favorire il mantenimento della struttura organizzativa degli uffici postali della Valsesia, al fine di evitare il rischio di spopolamento determinato dalla eliminazione dei servizi essenziali.
(4-00366)
In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 varato dal Consiglio di amministrazione della società ed approvato dall'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in qualità di azionista unico e dal Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale - che prevede il raggiungimento, nel 2002, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della società: il raggiungimento di tali obiettivi si ritiene auspicabile.
Fanno parte del generale programma di risanamento previsto ed, in parte attuato, la riorganizzazione aziendale e il ridimensionamento della rete degli uffici postali.
Al riguardo il vigente contratto di programma - stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società - prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.
Nonostante gli sforzi compiuti dalla società al fine di riorganizzare le modalità gestionali ed operative in modo da garantire il conseguimento di risultati accettabili in termini di efficienza ed economicità, per un certo numero di uffici non è stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o organizzative capaci di ottenere risultati soddisfacenti.
Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività societaria hanno consentito di recuperare molte realtà; esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile, (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali, nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.
Secondo uno studio effettuato dalla società Poste, infatti, al di sotto della soglia di una clientela composta da circa 500 famiglie gli uffici debbono essere considerati «marginali», ovvero non in grado di coprire neppure i costi fissi.
La chiusura è tuttavia una misura estrema che viene effettuata solo se l'ufficio «marginale» sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento dovrebbe riguardare infatti solo un numero molto ridotto di uffici che presentano un consistente deficit di cassa, mentre altri uffici marginali potrebbero essere interessati dal part-time verticale (riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal part-time orizzontale (riduzione delle ore lavorative giornaliere).
Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne il territorio della Valsesia
Il piano di riorganizzazione prevede una diversa articolazione dell'orario di servizio e l'introduzione dell'operatore unico o polivalente; in particolare tale figura di operatore, già attiva negli uffici di Breia e di Riva Valdobbia è stata adottata anche nell'ufficio di Boccioleto, mentre l'ufficio di Roccapietra è stato interessato, per il solo periodo estivo, dalla riduzione dell'orario di apertura al pubblico: nel comune di Varallo, nel cui ambito rientra la località di Roccapietra, è comunque sempre operante, con orari ordinari, un altro ufficio postale.
Nel precisare, inoltre, che la riorganizzazione descritta non prevede alcuna riduzione del personale e che le suddette iniziative non incidono sul regolare svolgimento del servizio di recapito, la medesima società Poste ha fatto presente che nella zona in questione è stato attivato - presso l'ufficio di Scopello - anche il servizio di cash dispenser che permette il prelievo di contanti dai conti correnti postali anche oltre l'orario di apertuta dell'ufficio.
A completamento di informazione, infine, Poste italiane ha sottolineato che, contrariamente a quanto riportato nell'atto parlamentare in esame, le autorità comunali interessate non hanno manifestato, anche nel corso di recenti incontri con la dirigenza aziendale, l'intenzione di accollarsi parte degli oneri derivanti dal mantenimento della organizzazione del servizio postale e nemmeno sono risultate orientate ad inserire la società Poste nel novero degli intermediari dei quali normalmente si avvalgono, circostanza che, invece, avrebbe potuto concorrere all'incremento dei ricavi e, quindi, all'equilibrio gestionale.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
con nota dell'11 settembre 2001, protocollo 2463, il Ministero ha previsto la costituzione della seconda fascia delle graduatorie d'istituto per l'insegnamento di strumento musicale, con l'inserimento di coloro che possiedono l'abilitazione in educazione musicale e siano inclusi negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 (indipendentemente dal requisito dei 360 giorni di servizio su strumento);
l'articolo 9 del decreto ministeriale 103/2001, che disciplina l'accesso alle classi di concorso di strumento nella scuola media, recita «...la seconda fascia viene costituita solo a seguito dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette ai sensi dell'articolo 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001. Contestualmente agli abilitati in tale sessione, potrà essere inserito, a domanda nella stessa fascia, il personale abilitato in educazione musicale nelle scuole medie, che abbia prestato servizio d'insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni, ai sensi del citato articolo 6...» -:
se non ritenga la predetta nota in evidente contraddizione con l'articolo 9 del citato decreto ministeriale 103/2001, operando, inoltre, una grave discriminazione nei confronti di soggetti che avevano acquisito il diritto di inserimento in seconda fascia precedentemente a quelli contemplati dalla nuova legge;
se non ritenga opportuno riesaminare la nota in oggetto alla luce di quanto suesposto.
(4-00711)
La norma in questione reca l'interpretazione autentica dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 e stabilisce che il personale in possesso dell'abilitazione di educazione musicale, inserito negli elenchi
Non è stato tuttavia possibile dare immediata applicazione alla norma in questione, sia per la ristrettezza dei tempi organizzativi a disposizione, sia anche per l'esigenza di dettare una disciplina univoca per la formazione di tale secondo scaglione o fascia, che tenesse conto anche dei docenti contemplati dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 103/2001, anch'essi aventi diritto all'inclusione nel medesimo scaglione.
In via provvisoria, comunque, si è ritenuto opportuno assegnare ai docenti individuati dall'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 333/2001 almeno la precedenza assoluta nella graduatoria d'istituto per il conferimento delle supplenze.
Va infine precisato che, in base alle sopra citate disposizioni, l'inserimento nella seconda fascia sia degli insegnanti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 103/2001, sia degli insegnanti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 333/2001, sarà operato solo sulla base dei punteggi spettanti a ciascun docente, senza attribuzione di precedenza alcuna a favore dell'una o dell'altra categoria.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
l'articolo 7 della legge n. 425 del 10 dicembre 1997 prevede che «In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo»;
con circolare prot. n. 339 del 25 gennaio 1999, il Ministro ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine all'applicazione del detto articolo 7: «gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute sono disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
1) Nei confronti degli studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'articolo 192, comma 6 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e cioè all'alunno è consentito sostenere esami di idoneità unicamente per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata (esempio alunno classe 2 promosso in 3 può sostenere esami alla classe 4a).
2) I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 7 possono sostenere l'esame di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute:
per la classe immediatamente successiva a quella di cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta; quindi il candidato in possesso di idoneità conseguita in scuola legalmente riconosciuta può recuperare solo un anno;
per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo; quindi il candidato in possesso di licenza media o promozione a classe può recuperare due anni»;
la normativa vigente prevede regole diverse per gli esami di idoneità presso la scuola statale, dove, in particolare, i candidati esterni:
«in possesso di idoneità conseguita presso scuola statale o legalmente riconosciuta possono recuperare più anni (esempio titolo idoneità 2 conseguito scuola legalmente riconosciuta possono sostenere esami di idoneità alla classe 5);
in possesso di licenza media possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 quindi recuperare 4 anni; in possesso di promozione ad esempio alla classe 2 possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 recuperando 3 anni»;
in ogni caso manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 23 anno di età, di sostenere esami di idoneità, a prescindere dal possesso di titolo di studio, a qualsiasi classe di istituto superiore e da qualsiasi intervallo di tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso. Così come manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 18 anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, di sostenere esami di idoneità per qualsiasi classe intermedia a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dalla ultima promozione;
l'attuale applicazione - probabilmente errata - della previsione richiamata è certamente lesiva, tra l'altro, della prevista e riconosciuta (anche dalla Costituzione) parità scolastica -:
se si intende intervenire, e come, per eliminare i denunciati profili di incostituzionalità e, in particolare se, alla luce della normativa vigente, si ritiene che il soggetto che ha compiuto il 23 anno possa, in atto, sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto, prescindendo dal possesso del titolo di studio e/o dal tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso; e che il soggetto che ha compiuto il 18 anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, possa, in atto sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe intermedia di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dall'ultima promozione.
(4-00355)
Il medesimo articolo n. 193, comma 3, dispensa dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento di detto titolo i candidati che hanno compiuto i diciotto anni di età e dispensa anche coloro che hanno compiuto o compieranno nell'anno il ventitreesimo anno di età, dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Per quanto riguarda, invece, l'esame di idoneità dei medesimi candidati nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate, la legge 10 dicembre 1997, n. 425 prevede che gli stessi possono sostenere l'esame:
«a) per la classe immediatamente successiva a quella cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta;
b) per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso anche se di diverso ordine e tipo».
Giova comunque precisare che, a seguito della entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", tutte le scuole non statali che, ai sensi della suddetta legge, hanno ottenuto la parità scolastica ammettono
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
da alcuni mesi, artigiani ed agricoltori di ogni parte d'Italia sono oggetto di notifiche di cartelle esattoriali con le quali vengono richieste somme iperboliche per contributi previdenziali il più delle volte non dovuti e comunque del tutto esorbitanti anche perché caricati di esosi interessi e di indennità di mora;
nella maggior parte dei casi si tratta di cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee per importi da capogiro, emesse senza che l'Inps abbia proceduto preliminarmente ad un attento ed analitico aggiornamento degli estratti conto relativi alle aziende agricole ed alle imprese artigiane;
i rilevanti importi richiesti ad agricoltori ed artigiani sono stati sicuramente indicati senza alcuna verifica di quanto già versato o condonato, il che mette in grave difficoltà tutti quei contribuenti che, dato il lungo tempo trascorso, non sono in grado di reperire le ricevute dell'avvenuto pagamento -:
se non ritenga di dovere disporre l'immediata sospensione di pagamento delle cartelle riguardanti presunti crediti dell'Inps per contributi previdenziali;
se non ritenga indispensabile adottare un urgente provvedimento legislativo di condono che riduca al 25 per cento l'importo preteso dall'Inps, pari alla somma che l'Istituto previdenziale riceverebbe dalla società alla quale sono stati ceduti i crediti, e che permetta ai contribuenti di pagare il loro debito in forma rateale nell'arco di un quinquennio.
(4-00203)
Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.
I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. spa.
La società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.
La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.
La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.
Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della
Inoltre l'INPS, con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001, ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore compresa nel ruolo, oltreché le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base ai quali la contribuzione non è dovuta.
Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la Sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.
Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.
Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.
Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.
Inoltre l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al tribunale entro il termine di giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.
Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di 24 rate, limite che il ministero interrogato può elevare a trentasei rate.
Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in dodici mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto con circolare n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
un consistente numero di insegnanti, incaricati a tempo indeterminato, in possesso dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, conseguita con concorso a cattedre, ha presentato domanda di partecipazione al corso per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera;
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, sono previsti appositi moduli aggiuntivi per i docenti che hanno chiesto di essere sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua straniera;
i moduli in parola avranno una durata non inferiore a 30 ore, delle quali non oltre la metà può essere svolta con attività di autoformazione;
ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della suddetta ordinanza ministeriale sono previste apposite prove integrative scritte e orali, dirette ad accertare il possesso delle relative competenze, ai fini dell'attestazione richiesta dal decreto ministeriale 28 giugno 1991;
la circolare ministeriale n. 215 del 1999 al punto 8 prevede comunque una riduzione di ore del modulo base per i docenti di ruolo abilitati o idonei -:
se non ritenga opportuno chiarire, a mezzo circolare di interpretazione autentica, ai competenti uffici scolastici provinciali, le incertezze operative affinché gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato abbiano l'opportunità di formazione e arricchimento professionale attraverso la partecipazione esclusivamente al modulo di 30 ore di lingua straniera esonerandoli dalle attività del modulo di base.
(4-00177)
Con riguardo alla sessione riservata per la scuola elementare, la medesima ordinanza ha previsto la possibilità da parte dei candidati di conseguire, unitamente all'idoneità per l'accesso al ruolo della scuola elementare, anche l'idoneità specifica per l'insegnamento delle lingue straniere, previste dal decreto ministeriale del 28 giugno 1991, facendo richiesta in tal senso.
Nei corsi che hanno preceduto le sessioni di esami sono stati quindi attivati appositi moduli aggiuntivi cui hanno partecipato i candidati alla sessione riservata che hanno chiesto di essere sottoposti anche all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere.
Ciò anche in analogia con quanto previsto per i concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli dei docenti di scuola elementare, nei quali gli aspiranti, oltre alle prove obbligatorie, possono sostenere, a domanda, anche una prova d'esame, specifica per l'accertamento della conoscenza di una o più delle lingue straniere oggetto d'insegnamento nelle scuole elementari e che, se superata, costituisce l'attestazione del possesso della competenza linguistica ai fini dell'utilizzazione nelle attività d'insegnamento della lingua o delle lingue straniere oggetto della prova.
Al riguardo va precisato che, contrariamente a quanto avviene nella scuola secondaria, l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare non costituisce un insegnamento separato, affidato ad uno specifico docente, ma fa parte integrante del curriculum che deve essere svolto dall'insegnante titolare, la cui attività, come è noto, ha carattere spiccatamente pluridisciplinare.
Stanti le sopra descritte motivazioni, non è stata ammessa, pertanto, la partecipazione nell'ambito delle sessioni riservate per la scuola elementare, alla sola prova di lingua straniera, come peraltro già precisato dalla circolare ministeriale n. 215 dell'8 settembre 1999.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
l'ordinanza ministeriale 169 del 6 maggio 1996 disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione polivalente per gli alunni portatori di handicap;
l'articolo 2, comma 2, prevede un numero massimo di iscritti non superiore a quaranta di cui venti per la scuola elementare e materna e 20 per la scuola Secondaria di I e II grado;
ai sensi dell'articolo 7 della suddetta ordinanza ministeriale gli insegnamenti disciplinari del corso biennale ed il relativo monte ore sono unitari per la scuola primaria e secondaria -:
se non ritenga opportuno chiarire, a mezzo circolare di interpretazione autentica:
che il titolo conseguito al termine del corso biennale polivalente deve essere rilasciato per la sezione primaria, con validità per la scuola elementare e per la materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del titolo di studio che dà accesso ai due tipi di posto (diploma magistrale o sperimentazione magistrale quinquennale) con validità per la scuola materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del diploma magistrale triennale e per la sezione secondaria, con validità per il I e II grado;
se ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, legge 306 del 2000 i corsisti che sostengono con esito positivo l'esame finale dei corsi di specializzazione polivalenti attivati dalle Università, in fase transitoria ed in regime di convenzione con gli Enti privati, ai sensi della legge 341 del 1990, siano inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis della legge 306 del 2000.
(4-00179)
Al riguardo va chiarito che non esiste una abilitazione specifica per il sostegno e, quindi, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di coloro che hanno conseguito detto titolo di specializzazione avviene unicamente sulla base del titolo di accesso valido per lo specifico insegnamento, il possesso della specializzazione consente ai docenti inseriti nella graduatorie permanenti di essere inclusi anche negli elenchi, tratti dalle rispettive graduatorie per la nomina su posti di sostegno riferiti alla graduatoria di appartenenza.
Per quanto riguarda invece l'esame che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole superiori, di cui all'articolo 4 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni, l'articolo 6-ter della legge n. 306/2000 ha espressamente stabilito che esso ha valore di prova concorsuale ed è quindi valido titolo per inserimento nelle graduatorie permanenti.
La medesima norma inoltre ha previsto che «coloro che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di Stato entro l'anno scolastico 2000/2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti, nel relativo scaglione del personale di cui al comma 6-bis», e cioè unitamente ai docenti che avranno conseguito l'abilitazione richiesta per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, a seguito del superamento delle sessioni riservate previste dal citato articolo 6-bis della legge n. 306/2000.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
fin dall'anno scolastico 1996 presso l'Istituto turistico di Mestre è in atto una disgustosa vicenda persecutoria a danno del professor Franco Damiani insegnante di storia;
tale insegnante viene posto sistematicamente sotto mira da una azione martellante nella quale la denigrazione viene mischiata alla diffamazione, all'ingiuria ed al mendacio a causa del taglio «revisionista» che viene dato alle sue lezioni di storia peraltro seguite con attenzione ed adesione dalla stragrande maggioranza dei suoi allievi;
il professor Damiani per tale indirizzo didattico viene definito insegnante «apertamente nazista» e a nulla sono valse le motivazioni prettamente scientifiche che il Damiani ha offerto per giustificare la sua innovativa impostazione didattica nell'insegnamento della storia;
alla denigrazione degli autonomi locali si è poi aggiunta l'azione di un gruppo di 6 deputati diessini che in una interrogazione
durante gli anni in cui l'azione denigratoria si è dipanata sono state aperte indagini ministeriali che si sono concluse non solo con la assoluzione del Damiani ma l'ultima, conclusasi il 24 marzo 2001, ha elogiato il professor Damiani per le sue indubbie capacità didattiche e la sua preparazione;
la canea contro il professor Damiani e comunque continuata ed oggi si tenta, in una quarta indagine, di procedere al trasferimento per «incompatibilità ambientale» del professor Damiani al quale vengono richieste per l'ennesima volta argomentazioni ad estrema difesa;
tutta la vicenda appare intrisa di prevenzione e macchinazione che vanno a ledere in maniera palese l'onore e la dignità di un valente docente e di tanto ne sono convinti la stragrande maggioranza dei suoi alunni che hanno proceduto a sottoscrivere un documento di solidarietà verso il proprio insegnante -:
se sia a conoscenza di tutta la incredibile vicenda persecutoria a danno del professor Damiani e se non ritenga di disporre una indagine ministeriale per accertare la esistenza di una concertata azione diffamatoria e persecutoria nei confronti del docente anche al fine di individuare le eventuali responsabilità.
(4-00029)
Dalle medesime ispezioni erano emerse carenze disciplinari e didattiche a carico del docente, che avevano comportato l'avvio di un procedimento disciplinare.
Perdurando una situazione di grave disagio e di estrema conflittualità all'interno dell'istituto, il medesimo Provveditore agli studi di Venezia ha rappresentato l'esigenza di una ulteriore urgente ispezione da disporsi da parte del ministero.
In data 26 ottobre 2000 è stato quindi conferito ad una ispettrice ministeriale l'incarico di effettuare detti accertamenti e di formulare proposte di merito ai provvedimenti da adottare, al fine di ripristinare il necessario clima di serenità all'interno dell'istituto.
Dalla dettagliata relazione ispettiva, datata 28 febbraio 2001, e non 24 marzo 2001, che è supportata da cospicua documentazione, emerge che l'ispettrice ha svolto accertamenti sia con riguardo al clima generale e relazionale all'interno dell'istituto durante la permanenza del professor Damiani, che con riguardo all'attività didattica del medesimo.
Da tale relazione, come dalle precedenti, si rileva l'esistenza di elementi obiettivi tali da escludere ad oggi atteggiamenti persecutori nei confronti del docente.
Al contrario, le conclusioni ispettive hanno posto l'esigenza di un trasferimento d'ufficio del medesimo per incompatibilità ambientale, nonché la necessità di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti nella considerazione, tra l'altro, che i rilievi e le contestazioni già mossi al docente dal capo d'istituto ed evidenziati nelle precedenti relazioni ispettive «in nulla hanno modificato la pratica didattica, l'impianto strutturale e metodologico del suo insegnamento».
Come previsto dalla vigente normativa in materia, i fatti determinativi l'incompatibilità ambientale e gli addebiti disciplinari rilevati sono stati debitamente contestati all'interessato e, acquisite le giustificazioni del medesimo, la questione è stata sottoposta al consiglio di disciplina presso il consiglio nazionale della pubblica istruzione perché si esprima con parere, al quale deve conformarsi l'operato dell'amministrazione.
Si attende ora la pronuncia di detto organo.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
la politica ad avviso dell'interrogante dissennata dei precedenti Governi ha causato una presenza eccessiva nel nostro territorio di extracomunitari di ogni parte del mondo ed ancora ogni giorno continuano a verificarsi degli sbarchi di centinaia di persone, scaricate sulle nostre spiagge dalle organizzazioni malavitose internazionali;
il nostro Paese non ha la possibilità di offrire a tutti una casa, un lavoro, un trattamento umano, una assistenza valida;
oltretutto occorre dare una assistenza dignitosa e umana a quanti sono già nel nostro Paese ed hanno svolto e svolgono attività lavorative certe -:
se non si ritenga di organizzare una accurata sorveglianza delle nostre coste, adoperandosi affinché vi sia una massiccia presenza della Guardia costiera ed impedendo alle organizzazioni malavitose di continuare nella loro inumana azione;
se non sia il caso, dopo un accurato censimento, stabilire la permanenza di chi ha possibilità di lavoro, ed adoperarsi per allontanare subito tutti quelli che sono dediti ad azioni criminose.
(4-00201)
Il fenomeno dello sbarco clandestino di stranieri sulle coste italiane risulta, nel complesso, in diminuzione.
Infatti, dal 1o gennaio al 30 settembre 2001, sono sbarcati complessivamente 15.541 stranieri (di cui 7285 in Puglia, 3329 in Sicilia e 4927 in Calabria), mentre nello stesso periodo dell'anno precedente gli stranieri sbarcati erano stati 21.248 (di cui 14.157 in Puglia, 2047 in Sicilia e 5045 in Calabria).
Dall'esame dei dati appare, quindi, che il flusso di immigrazione illegale ha registrato un significativo decremento, pari al 50% in Puglia, ed è rimasto sostanzialmente invariato in Calabria.
Nella regione Sicilia, invece, l'incremento registrato è da ricondursi alla crescente pressione migratoria in provenienza dall'area subsahariana e al coinvolgimento, quali Paesi di transito, di nuovi Stati, in particolare l'Egitto e lo Yemen.
Per la sorveglianza delle coste e, in particolare, di quei tratti maggiormente esposti ai tentativi di sbarco dei clandestini, è in atto un complesso dispositivo di coordinata vigilanza, disposta sulla scorta di piani redatti dai prefetti dei capoluoghi di regione, secondo direttive impartite dal ministero dell'interno.
Tali piani prevedono un sinergico apporto di uomini e mezzi, terrestri e navali, di velivoli di tutte le forze di polizia, delle Capitanerie di porto e della marina militare, nonché l'utilizzo di sofisticate tecnologie ed attrezzature di ultima generazione, quali i «furgoni plurisensori», che si avvalgono dell'impiego di un sistema radar, abbinato ad una telecamera e ad una termocamera a raggi infrarossi, e di «visori notturni Litton», per l'individuazione delle persone occultate all'interno dei veicoli.
Inoltre, nell'ambito dei programmi operativi denominati Interreg II «Italia-Albania» ed «Italia Grecia», sono stati anche acquisiti quattro sistemi radar autotrasportabili, che contribuiscono al rafforzamento del controllo delle frontiere marittime delle province di Bari, Brindisi e Lecce.
Fra le misure assunte per il contrasto dei flussi migratori clandestini il ministero interrogato ha intrapreso mirate iniziative negoziali per la stipula di accordi di collaborazione e di riammissione con i Paesi di origine e/o transito di tali flussi.
Sono stati, infatti, avviati negoziati e assunti contatti per la conclusione di accordi di riammissione con dodici Paesi.
L'attività di contrasto del fenomeno si è altresì sviluppata attraverso l'adozione di mirati accordi di collaborazione investigativa con i Paesi di origine, che hanno già consentito l'arresto di numerosi organizzatori o trasportatori di clandestini.
Peraltro, la limitatezza dei risultati finora conseguiti (durante il corrente anno, sono stati adottati complessivamente 36.115 provvedimenti di allontanamento effettivo dal territorio nazionale e 31.864 espulsioni mediante invito, nei confronti di altrettanti stranieri rintracciati in posizione irregolare) ha indotto il nuovo Governo ad elaborare proposte di modifiche della legge sull'immigrazione, al fine di introdurre norme più incisive, tra l'altro, in materia d'espulsione di extracomunitari clandestini, rendendo prioritario il ricorso allo strumento del riaccompagnamento nello Stato d'origine rispetto a quello dell'espulsione per intimazione, che ordinariamente non è seguita dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
se non ritenga che gli istituti magistrali non abbiano più alcun significato, che siano una fabbrica di disoccupati;
se non ritenga opportuno quindi promuovere iniziative normative volte alla eliminazione di questi;
se non ritenga di contro opportuno rilanciare la formazione professionale per la qualificazione di tecnici, artigiani ed operai specializzati, così come richiesto dal mondo del lavoro.
(4-00374)
Per realizzare questo obiettivo, nel documento di programmazione economico finanziaria è stata osservata particolare attenzione alla riforma degli ordinamenti scolastici ed alla interazione fra il sistema educativo e il sistema produttivo.
Si è reso quindi necessario riavviare il processo di riforma dei cicli scolastici, consultando e facendo partecipare alla discussione tutti i protagonisti.
È stato affidato ad un gruppo di lavoro il compito di mettere a fuoco i punti salienti della riforma tra i quali la individuazione di curricula della scuola secondaria di elevata qualità, con la possibilità di prevedere una specializzazione, e di un percorso graduale e continuo di formazione professionale, parallelo a quello scolastico ed universitario, dai quattordici ai ventuno anni.
In tale sede, certamente sarà resa pari dignità al canale della formazione professionale, garantendo ai curricula solide conoscenze di carattere generale e nel contempo saranno anche valutate con la massima attenzione le esigenze formative dell'utenza scolastica interessata alla frequenza degli attuali percorsi sperimentali delle scienze sociali dell'indirizzo socio-psicopedagogico Brocca e degli indirizzi pedagogici autonomi che hanno sostituto i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, già soppressi con decorrenza dall'anno scolastico 1998/1999 con decreto interministeriale 10 marzo 1997.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
l'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996 disciplina l'organizzazione e
il comma 2 dell'articolo 2 della citata ordinanza ministeriale prevede un numero massimo di iscritti non superiore a 40, di cui 20 per la scuola elementare e materna e 20 per la scuola secondaria di I e II grado;
gli insegnamenti disciplinari del corso biennale ed il relativo monte ore sono unitari per la scuola primaria e secondaria -:
se non ritenga necessario ed urgente emanare una circolare interpretativa specificando che il titolo conseguito al termine del corso biennale polivalente deve essere rilasciato per la sezione primaria, con validità per la scuola elementare e la scuola materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del titolo di studio che dà accesso ai due tipi di posto (diploma magistrale o sperimentazione magistrale quinquennale), con validità per la sola scuola materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del diploma di scuola magistrale triennale e per la sezione secondaria, con validità per il I e II grado;
se non ritenga, altresì, di dovere stabilire che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter della legge n. 306 del 2000 di conversione del decreto-legge n. 240 del 28 agosto 2000 di avvio dell'anno scolastico 2000-2001, i corsisti che sostengono con esito positivo l'esame finale dei corsi di specializzazione polivalente attivati dalle università, in fase transitoria, in regime di convenzione con gli enti privati, ai sensi della legge n. 341 del 1990, entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis della legge n. 306 del 2000.
(4-00080)
Al riguardo va chiarito che non esiste una abilitazione specifica per il sostegno e, quindi, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di coloro che hanno conseguito detto titolo di specializzazione avviene unicamente sulla base del titolo di accesso valido per lo specifico insegnamento, il possesso della specializzazione consente ai docenti inseriti nella graduatorie permanenti di essere inclusi anche negli elenchi, tratti dalle rispettive graduatorie per la nomina su posti di sostegno riferiti alla graduatoria di appartenenza.
Per quanto riguarda invece l'esame che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole superiori, di cui all'articolo 4 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni, l'articolo 6-ter della legge n. 306/2000 ha espressamente stabilito che esso ha valore di prova concorsuale ed è quindi valido titolo per inserimento nelle graduatorie permanenti.
La medesima norma inoltre ha previsto che «coloro che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di Stato entro l'anno scolastico 2000/2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti, nel relativo scaglione del personale di cui al comma 6-bis», e cioè unitamente ai docenti che avranno conseguito l'abilitazione richiesta per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, a seguito del superamento delle sessioni riservate previste dal citato articolo 6-bis della legge n. 306/2000.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
un consistente numero di insegnanti Iti in possesso dell'idoneità dell'insegnamento
ai sensi dell'articolo 7 comma 7 dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 sono previsti appositi moduli aggiuntivi per i docenti che hanno chiesto di essere sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua straniera;
i moduli in questione avranno una durata non inferiore a trenta ore, delle quali non oltre la metà possono essere svolte con attività di autoformazione;
ai sensi del comma 14 dell'articolo 9 sono previste apposite prove integrative scritte e orali, dirette ad accertare il possesso delle relative competenze, ai fini dell'attestazione richiesta dal decreto ministeriale 28 giugno 1991;
la circolare ministeriale n. 215 del 1999 al punto 8 prevede comunque una riduzione di ore del modulo base per i docenti abilitati o idonei di ruolo -:
se non ritenga necessario ed urgente prevedere che l'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 possa fornire agli insegnanti elementari Iti un'opportunità di formazione ed arricchimento della professionalità, consentendo la loro partecipazione al solo modulo di lingua straniera di trenta ore ed esonerandoli dalle attività del modulo base;
se non ritenga quindi di dover trasmettere agli uffici scolastici provinciali una adeguata circolare interpretativa nel merito, finalizzata all'eliminazione delle incertezze operative.
(4-00083)
Con riguardo alla sessione riservata per la scuola elementare la medesima ordinanza ha previsto la possibilità da parte dei candidati di conseguire unitamente all'idoneità per l'accesso al ruolo della scuola elementare, anche l'idoneità specifica per l'insegnamento delle lingue straniere, previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, facendo richiesta in tal senso.
Nei corsi che hanno preceduto le sessioni di esame sono stati quindi attivati appositi moduli aggiuntivi cui hanno partecipato i candidati alla sessione riservata che hanno chiesto di essere sottoposti anche all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere.
Ciò anche in analogia con quanto previsto per i concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli dei docenti di scuota elementare, nei quali gli aspiranti, oltre alle prove obbligatorie, possono sostenere, a domanda, anche una prova d'esame, specifica per l'accertamento della conoscenza di una o più delle lingue straniere oggetto d'insegnamento nelle scuole elementari e che, se superata, costituisce l'attestazione del possesso della competenza linguistica ai fini dell'utilizzazione nelle attività d'insegnamento della lingua o delle lingue straniere oggetto della prova.
Al riguardo va precisato che, contrariamente a quanto avviene nella scuola secondaria, l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare non costituisce un insegnamento separato, affidato ad uno specifico docente, ma fa parte integrante del curriculum che deve essere svolto dall'insegnante titolare, la cui attività, come è noto, ha carattere spiccatamente pluridisciplinare.
Stanti le sopra descritte motivazioni, non è stata ammessa, pertanto, la partecipazione nell'ambito delle sessioni riservate per la scuola elementare, alla sola prova di lingua straniera, come peraltro già precisato dalla circolare ministeriale n. 215 dell'8 settembre 1999.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
in data 20 giugno 2001 circa 470 mila studenti, a conclusione del corrente anno scolastico, sono stati chiamati a svolgere la prima prova scritta degli esami di Stato;
la scelta degli argomenti non appare all'interrogante del tutto pertinente ed adeguata ai corsi di studio;
le tracce dei temi assegnati alle ore 8.57 erano già presenti su alcuni siti internet con grave violazione delle attuali disposizioni che impongono la massima riservatezza sugli esami;
ad avviso dell'interrogante è necessario accertare con urgenza le responsabilità della violazione -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire alle migliaia di studenti ed alle loro famiglie il rispetto delle regole per un adeguato proseguimento degli esami di Stato.
(4-00112)
Gli «incidenti» lamentati dall'interrogante, quindi, non possono essere ascritti ad alcuna disattenzione o leggerezza nell'organizzazione delle pur complesse operazioni poste in essere e mirate alla salvaguardia delle norme a presidio della riservatezza delle prove scritte, almeno fino alla fase di apertura dei plichi da parte delle commissioni ed alla dettatura delle tracce delle prove medesime.
La divulgazione dei compiti e la loro diffusione su alcuni siti internet, avvenuta dopo la dettatura, è un fatto increscioso e deprecabile, che però non può costituire motivo per enfatizzare preoccupazioni in ordine alla regolarità dello svolgimento degli esami, in quanto l'adozione da parte delle commissioni esaminatrici dei sistemi di vigilanza è risultata tale da evitare che fossero introdotte nelle scuole soluzioni dei temi e delle tracce proposte.
A tal proposito, si ritiene di dover evidenziare che non si hanno segnalazioni di accertati episodi di collegamento con siti internet da parte dei candidati, nel deprecabile intento di trarne vantaggio, né è pervenuta, ad oggi, alcuna doglianza da parte di chi, venuto a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione in siti internet delle soluzioni delle tracce d'esame, abbia ritenuto di essere stato danneggiato dalla violata legalità.
Si assicura che eventuali irregolarità saranno oggetto di valutazione e di interventi commisurati alla gravità delle trasgressioni.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
sabato 22 settembre 2001 si svolgerà in Roma la manifestazione di apertura dell'anno scolastico 2001/2002 organizzata dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
alla citata manifestazione parteciperanno circa 1500 alunni provenienti da circa 40 scuola d'Italia (due per regione);
per la Calabria parteciperanno gli alunni di un istituto di Girifalco (Catanzaro) e di Nicotera (Vibo Valentia) -:
chi abbia effettuato la scelta delle suddette scuole;
quali siano stati i criteri che hanno portato alle scelte citate.
(4-00742)
La manifestazione ha previsto la partecipazione di due classi per ogni regione, da scegliere tenendo conto delle attività svolte durante lo scorso anno scolastico, espressione della progettualità degli istituti, ed anche delle esperienze della precedente manifestazione.
Per espresso desiderio della Presidenza della Repubblica è stata richiesta anche la presenza dei sindaci dei comuni di provenienza delle classi.
Per la regione Calabria la designazione è stata operata dal competente Ufficio scolastico regionale che ha segnalato la scuola elementare «Pagano» di Nicotera (Vibo Valentia) con il progetto «Come aquila pronta a spiccare il volo», che prevedeva la rappresentazione di uno scorcio di storia nicoterese del 1600, ed il liceo scientifico «Fermi» di Girifalco (Catanzaro) con il progetto «Giubileo 2000 - L'educazione fisica tra fine ottocento e novecento».
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
in alcune province italiane, all'atto del conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, gli aspiranti vengono inclusi in elenco di sostegno in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media di primo e secondo grado, così come previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 103 del 2001, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria;
in altre province, invece, i provveditorati agli studi non hanno ancora provveduto ad aggiornare o inserire il titolo di sostegno a coloro che lo hanno conseguito a maggio 2001 e non hanno preannunciato disposizioni relativamente agli specializzati di maggio 2001 e agli specializzandi di luglio 2001;
una tale diversità di trattamento determina una condizione di grave discriminazione nei confronti dei docenti, che si ritroveranno in posizione più o meno fortunata a seconda della loro provincia di appartenenza -:
se non ritenga di intervenire, con propria circolare presso i provveditorati agli studi perché:
a) venga adottato un criterio univoco per il reclutamento del personale specializzato nel sostegno entro il termine del 31 agosto 2001, così come previsto dal modello di domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto;
b) venga chiaramente stabilito che gli aspiranti docenti specializzati e specializzandi nell'anno scolastico 2000/2001, figurino negli elenchi di sostegno, ciascuno col proprio punteggio.
(4-00389)
L'interrogante lamenta inoltre che i Provveditorati agli studi non hanno comunque neppure preannunciato disposizioni a favore di detto personale.
Al riguardo si ritiene di dover precisare preliminarmente che in assenza di puntuali indicazioni circa le province in cui si sarebbero verificati i fatti, non è possibile intervenire per eliminare le eventuali irregolarità.
Va comunque precisato che, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto 103/2001, non compete ai Provveditori agli studi dare applicazione alle suddette disposizioni, bensì ai dirigenti delle singole scuole.
Alla luce delle disposizioni emanate dal ministero non sembra, tuttavia, che possano sorgere preoccupazioni circa discriminazioni nei confronti dei docenti interessati, atteso che il decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 stabilisce chiaramente che il personale che consegue il titolo in questione dopo il 7 luglio 2001, termine di presentazione delle domande, ma entro il 31 agosto 2001, ha titolo a chiedere l'inserimento negli elenchi per l'insegnamento di sostegno, al pari di chi lo ha conseguito nei termini.
Si fa inoltre presente che il ministero con circolare ministeriale n. 137 del 20 agosto 2001 ha consentito la presentazione dei titoli in questione anche dopo il 31 agosto, assicurando ovviamente il rispetto delle posizioni acquisite da chi ha conseguito ed ha comunicato di aver acquisito il titolo entro il 31 agosto 2001.
Peraltro sia il decreto ministeriale n. 103/2001 che la circolare n. 137/2001 sono stati pubblicati sulla rete INTRANET del ministero.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
nell'estate del 2000, è stato costituito il NIAB (Nucleo investigativo antincendio boschivo), dotato a livello centrale, di un centro investigativo composto da dieci unità, e collaborando, su base provinciale, con i NIPAF (Nucleo investigativo di polizia agroambientale e forestali);
tale innovazione ha consentito di coordinare per la prima volta delle attività di polizia investigativa forestale a livello centrale;
nel frattempo, si è realizzata la più ampia immissione di agenti nel corpo forestale e questo dovrebbe consentire di aumentare e potenziare l'organico del NIAB;
lo stesso NIAB ha incontrato resistenze burocratiche in quei settori della pubblica amministrazione, che continuano a contestare quel ruolo di polizia ambientale del CFS, pur riconosciuto dalla legge sul riordino delle forze di polizia -:
se non si ritenga di dover provvedere rapidamente a potenziare, dopo questo primo anno di prova, il NIAB, sia per quanto riguarda l'organico, sia per quanto riguarda gli strumenti a disposizione;
se non si ritenga, inoltre, di dover affinare la tecnica investigativa all'interno del CFS, al fine di far emergere dall'attività di polizia ambientale i responsabili degli incendi a tutt'oggi ancora ignoti;
se non si ritenga, infine, di poter affidare al CFS quell'attività di catasto delle aree percorse dal fuoco, che la stragrande maggioranza dei comuni non riesce a realizzare.
(4-00584)
a) predisposizione delle istruzioni operative per gli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato;
b) avvio di una raccolta dati per un preliminare approfondimento degli aspetti relativi all'origine degli eventi e di quelli criminali, connessi al fenomeno degli incendi boschivi;
c) verifica diretta di alcuni incendi boschivi verificatisi la scorsa estate, di particolare virulenza e frequenza, in alcune zone del territorio nazionale.
Partendo dalla constatazione che nel corso del 1999 il Corpo forestale dello Stato aveva effettuato un arresto, si fa notare che nel corso del 2000 gli uffici del Corpo forestale dello Stato hanno tratto in arresto per fatti delittuosi di natura dolosa nove persone, di cui otto in flagranza di reato ed uno successivamente all'evento criminoso dopo attenta attività investigativa.
Nel 2001, sino al mese di settembre, sono state arrestate undici persone, di cui tre a seguito di specifiche indagini iniziate nel 2000.
Nel corso del 2000 le notizie di reato complessivamente sono state 7.044, rispetto alle 4.353 dell'anno precedente (+2.691/+61,8 per cento); hanno contribuito a tale aumento soprattutto reati connessi ad incendi boschivi.
Nei primi nove mesi di quest'anno sono state denunciate a piede libero all'autorità giudiziaria 209 persone.
La raccolta dati effettuata nell'anno 2000 ha permesso in modo puntuale di censire ed individuare, nell'arco degli ultimi cinque anni (1996-2000), per regione e per provincia, le aree e le zone ad esse contigue percorse dal fuoco con maggiore frequenza (almeno due volte).
Tale indagine ha permesso di rilevare complessivamente 2.323 aree, su cui sono avvenuti 9.802 eventi incendiari.
Da tutto ciò si evince chiaramente che il Corpo forestale dello Stato è sempre più impegnato nella repressione di tali fenomeni; pur tuttavia, al fine di potenziare ulteriormente l'attività di prevenzione degli incendi e di contrastarne gli aspetti criminali, sono state individuate precise azioni d'intervento, di seguito elencate, che consentiranno al Corpo forestale dello Stato di operare con maggiore efficacia:
a) scelta di alcune province per ogni regione;
b) individuazione degli obiettivi (aree) su cui concentrare maggiormente l'attenzione;
c) predisposizione dell'attività informativa ed investigativa e delle altre possibili misure di presidio del territorio a fini preventivi, da intraprendere con le strutture operative del Corpo forestale dello Stato;
d) realizzazione di una banca dati del Corpo forestale dello Stato a fini investigativi, operativi e statistici con particolare attenzione alle cause d'origine del fenomeno ed agli aspetti criminosi connessi;
e) realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco;
f) organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale del Corpo forestale dello Stato impegnato nelle attività d'indagine;
g) coordinamento da parte del N.I. C.A.F. delle attività svolte, a livello periferico, dai N.I.P.A.F. e dalle altre strutture operative del Corpo forestale dello Stato impegnate in questo settore.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
la «Zanussi Electrolux Elettromeccanica Spa» di Mel (Belluno) e Rovigo occupa in provincia di Belluno circa 1000 lavoratori e 350 lavoratori a Rovigo;
nel febbraio 2001 ha presentato un piano di ristrutturazione presso il ministero del lavoro e dell'industria per il rilancio degli stabilimenti stessi, ove sono previsti investimenti per 23 miliardi entro il 2002, il ricorso alla cassa integrazione straordinaria a rotazione con il rientro di tutti gli addetti entro il 2003;
attualmente a Mel (Belluno) le unità in CIGS risultano di 2 impiegati non in rotazione, mentre a Rovigo di 30 unità operaie a rotazione;
a seguito di una vertenza dei lavoratori, conclusasi positivamente a Rovigo, a Mel l'azienda ha, secondo quanto risulta all'interrogante, minacciato la delocalizzazione delle lavorazioni in Ungheria dove esistono già stabilimenti Electrolux per componenti ed elettrodomestici;
mille lavoratori costituiscono un numero ingente in una realtà montana come la provincia di Belluno -:
se il Ministro sia a conoscenza di questa difficile situazione con minacce occupazionali e se intenda adottare tutte le misure necessarie affinché la situazione possa risolversi e sia comunque «sempre monitorata».
(4-00023)
Pertanto, per la provincia di Rovigo, l'azienda ha effettuato una media di quarantaquattro sospensioni nei primi tre mesi, rispetto, comunque, ad una previsione di cinquantaquattro lavoratori.
Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente che, successivamente, per l'incremento stagionale dell'attività, l'azienda ha disposto un distacco di circa venti-trenta lavoratori da Rovigo a Mel, al fine di sopperire alle necessità di produzione e nell'impossibilità di effettuare nuove assunzioni nel corso del periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il rifiuto dei lavoratori, motivato dalla grande distanza, è alla base del momentaneo conflitto insorto tra le parti. Nei fatti si è verificato che l'azienda ha minacciato la chiusura e i lavoratori hanno fatto una serrata di sei giorni. Comunque, la contrattazione si è conclusa con un accordo, sottoscritto il 31 maggio 2001 presso la sede dell'Assindustria di Rovigo, nel quale si è convenuto di richiamare alcuni dipendenti per le lavorazioni trasferite da Mel a Rovigo, di verificare la possibilità di trasferire ulteriori lavorazioni da Mel allo stabilimento di Rovigo ed, infine, di proporre e non di disporre il distacco ai lavoratori eventualmente interessati o, in alternativa, di assumere personale cassaintegrato o disoccupato, nonché licenziato della provincia di Rovigo.
Infine, per quanto attiene all'ipotesi di trasferimento del personale in Ungheria, la ditta Zanussi Elettrolux spa ha fatto sapere che la richiesta di trasferimento è stata proposta a due soli impiegati in Cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui uno ha rifiutato per l'imminenza del pensionamento mentre l'altro si è dimostrato interessato solo per un breve periodo di formazione e riqualificazione specialistica. La proposta, al momento, non è stata estesa ad altro personale, in quanto l'organico aziendale è funzionale alle esigenze produttive dello stabilimento di Mel.
Dall'analisi economica della situazione aziendale è scaturita la necessità di attuare il piano di ristrutturazione, per il quale è stato chiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria e, conseguentemente, fino al 2003, è sospesa qualsiasi ipotesi di delocalizzazione delle lavorazioni.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, prevede all'articolo 1, comma 1, che i candidati alla nomina di direttore generale delle AASSLL devono essere in possesso di alcuni requisiti quali l'aver svolto, per almeno 5 anni, un'attività di direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche, eccetera;
lo stesso provvedimento stabilisce al secondo comma che le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni siano dichiarate nulle, e che le regioni competenti sono tenute a revocare tali nomine;
il provvedimento stabilisce, inoltre, all'articolo 1, comma 1, che chiunque, nella dichiarazione della domanda per essere nominato direttore generale, espone fatti non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
emblematico è il caso della Regione Campania dove alcuni cittadini nominati di recente alla carica di direttore generale di ASSLL mancano, come rileva una pronunzia del difensore civico della stessa regione, dei requisiti prescritti dalla legge -:
se sia a conoscenza del fatto e se non ritenga che la norma che prevede l'intervento sostitutivo governativo in caso di inerzia delle regioni possa essere interpretato anche nel senso di consentire tale possibilità nel caso di mancata revoca da parte delle regioni di un provvedimento di nomina contrario alla legge.
(4-00270)
Dagli indispensabili elementi, richiesti dal ministero della salute non appena a conoscenza dell'interrogazione, ma pervenuti dalle competenti autorità della regione Campania solo il 22 ottobre 2001, risulterebbe che, in attuazione del bando, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 3575 del 23 giugno 2000, con il successivo decreto del presidente della giunta regionale n. 7699 del 5 settembre 2000, venne istituita una commissione tecnica incaricata di procedere all'aggiornamento dell'elenco in questione.
La commissione ha svolto i propri lavori in 22 sedute (di cui 11 ordinarie ed 11 per il riesame).
A conclusione dei lavori è stato formulato l'elenco degli idonei e dei non idonei, che è stato trasmesso all'assessorato regionale alla sanità per i necessari adempimenti.
Su proposta dell'assessore alla sanità, la giunta regionale con deliberazioni nn. 6911 e 6912 del 22 dicembre 2000, ha approvato le risultanze dell'attività svolta dalla commissione.
Con riferimento all'elenco degli aspiranti direttori generali, approvato con deliberazione n. 4728 del 25 settembre 2000, nonché tenuto conto di quello integrativo di cui sopra, la giunta regionale, con singoli atti, ha proceduto alla nomina dei direttori generali, in seguito formalizzata dal Presidente della Giunta con propri decreti.
Avverso i risultati della commissione ed al richiamato conforme provvedimento della giunta, sono stati proposti ricorsi da parte di alcuni aspiranti esclusi ed i relativi giudizi, pendenti innanzi alla magistratura amministrativa, non risultano a tutt'oggi definiti.
Le risultanze delle decisioni della giunta regionale hanno anche costituito l'oggetto della censura da parte del difensore civico della regione Campania che, con le note n. 2518 del 14 giugno 2001, n. 2629 del 22 giugno 2001 e n. 4097 del 12 settembre 2001, ha richiesto elementi di conoscenza e chiarimenti.
A seguito di tali iniziative, l'assessore regionale alla sanità, con nota n. 2262 del 1o agosto 2001, ha ritenuto di investire alcuni componenti della commissione tecnica di quanto dedotto dal difensore civico,
La giunta regionale della Campania, nel trasmettere gli elementi di risposta di sua competenza, ha inteso chiarire l'operato proprio e quello della commissione tecnica, in merito all'interpretazione resa sul requisito di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 («esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»): la norma in questione è stata interpretata come sostanziale modifica rispetto alla precedente formulazione contenuta nelle disposizioni che l'hanno preceduta e che hanno delineato il requisito sul quale sono stati formulati i precedenti bandi.
Al riguardo, l'autorità regionale ha ritenuto che l'esperienza dirigenziale richiesta non significherebbe necessariamente la responsabilità della direzione generale di strutture di medie o grandi dimensioni, bensì anche la semplice responsabilità di direzione tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, dizione diversa rispetto a quella contenuta nel decreto-legge del 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n. 590, in cui si parlava di «direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni».
La posizione dirigenziale potrebbe riguardare, quindi, anche un'area o un settore senza necessariamente investire l'intera istituzione, purché per l'area o per il settore vi sia autonomia gestionale con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie ed il quinquennio si sia svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell'avviso.
Viene richiamato in tale ambito, altresì, il parere pro-veritate reso dal professor avvocato Giuseppe Abbamonte alla giunta regionale della Campania in data 18 settembre 2001, in riscontro ad una espressa deliberazione di incarico (n. 4161/2001).
Secondo tale parere, per effetto delle modifiche legislative intervenute, le quali risultano integralmente recepite nei relativi bandi di selezione degli aspiranti, «...in realtà si è avuta una elasticizzazione della normativa, presumibilmente suggerita dalla necessità di adattamento alle varie realtà e, soprattutto, dal fatto che il direttore generale deve decidere considerando il divenire delle istituzioni ed il loro avvenire più o meno prossimo, ma per quanto riguarda, gli aspetti tecnici è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, sicché si ha una collaborazione a livello decisionale che il legislatore ha ritenuto idonea a produrre risultati migliori, unendo, per così dire, professionalità interna ed esterna alle istituzioni da amministrare (cfr. articolo 3 decreto legislativo 229/99)...».
Per quanto concerne, infine, le posizioni dei singoli nominativi citati dagli interroganti con riferimento al presunto mancato possesso del requisito prescritto, si trascrivono testualmente gli elementi informativi forniti dall'assessorato alla sanità della regione Campania:
a) dottor Aponte Roberto - Direttore Generale NA 5 - Requisiti: - Direttore Amministrativo e capo servizio dal 10 settembre 1989 al 1o marzo 1995 delle ex USL 42-25-21 e ASL NA 2 - anni 5, mesi 5, giorni 19;
b) ingegner Cardone Mauro Francesco - Direttore Generale NA 4 - Requisiti: Direttore Azienda alimentare Cirio Stabilimento della SPAI S.p.a dal 31 dicembre 1991 al 1 gennaio 1997; Direttore Stabilimenti di Pagani e Caivano dal 31 dicembre 1998 al 10 settembre 1999; anni 5, mesi 9, giorni 11;
c) dottor Cerato Pier Luigi - Direttore Generale NA 2 - Requisiti: Responsabile Serv. Ass. Socio San. e Riabilitazione dal 1o febbraio 1993 all'11 gennaio 1995 ex USL 23; Direttore Sanitario ASL NA 2 dal 12 gennaio 1995 all'11 settembre 1999; anni 6, mesi 7, giorni 10;
d) dottor La Rocca Paris Direttore Generale NA 3 - Requisiti: Direttore Amministrativo P. O. Torre Annunziata dal 21 febbraio 1995 al 21 luglio 2000; anni 5, mesi 5;
e) dottoressa Mussi Loretta - Direttore Generale AO Benevento - Requisiti: Dirigente Medico responsabile Servizio Igiene pubblica dall'11 giugno 1990 al 28 febbraio 1997, delle USL 67 e 32 della Regione Lombardia; anni 6, mesi 8, giorni 17;
f) dottor Rotelli Franco - Direttore Generale CE 2 - Requisiti: Coordinatore Dipartimento salute mentale della USL di Trieste dal 31 dicembre 1985 al 1o luglio 1995; Direttore della divisione cura e riabilitazione territoriale della ASL 1 Triestina dal 31 agosto 1995 al 10 dicembre 1997; Direttore Generale della Azienda per i servizi sanitari dell'ASL 1 Triestina dal 9 aprile 1998 al 1o gennaio 2001. Anni 10, mesi 7, giorni 25;
g) dottor Scarinzi Mario - Direttore Generale BN 1 - Requisiti: Dirigente Scolastico Circolo Didattico dal 1o ottobre 1981 al 10 settembre 1999; Presidente Co.Ge. ex USL 05 di Benevento dal 1o settembre 1987 al 30 giugno 1991; Amministratore Unico della SUI.SAN. S.p.A. (Gruppo Finam) dal 4 luglio 1988 al 27 luglio 1990; Anni 10.
Dell'esito dei giudizi saranno tempestivamente informati gli interroganti.
Per quel che concerne l'ipotesi di un «intervento sostitutivo governativo», nel senso auspicato dagli interroganti, la normativa attualmente in vigore permette il ricorso all'intervento sostitutivo soltanto nei casi da essa espressamente indicati, tra i quali non è contemplata l'effettuazione della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere; né in subiecta materia appare consentito il ricorso alla interpretazione estensiva.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
a) con decreto del 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2001 n. 105, sono state prese disposizioni in materia di pesca del tonno rosso con il sistema denominato «palangari»;
b) esso regola un sistema di licenze già concesse agli operatori e detta un elenco dì unità escluse dalla possibilità di praticare l'attività in questione;
c) il sistema cosiddetto «palangari» consta di migliaia di ami, sparsi in altrettanti metri di distesa, per cui appare impossibile stabilire la connessione tra la specie da catturare ed il metodo con cui operare (tonno rosso o altro genere di pescato?) -:
se non ritenga urgente ed opportuno intervenire al fine di modificare il suddetto decreto, che limita i soli pescatori italiani, e per lo più i siciliani, non altrettanto avvenendo per gli operatori extracomunitari, i quali pescano nel Mediterraneo anche il tonno rosso, senza limitazioni anche in ordine alla quantità, per dopo venderlo nello stesso mercato italiano; tutto ciò incide negativamente sul bilancio dello Stato, in quanto l'Italia acquista quotidianamente 12 miliardi di prodotto ittico, incluso il tonno rosso, ed allo stesso tempo determina un grave danno economico all'intero settore della pesca siciliana.
(4-00312)
Rimanendo nell'ambito delle imbarcazioni esercitanti con il sistema «palangari», oggetto dell'interrogazione, si precisa che il decreto ministeriale del 27 luglio 2000 condiziona il riconoscimento alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso di licenza di pesca in corso di validità abilitante al sistema di pesca utilizzato e possesso delle relative attrezzature;
b) istanza presentata dagli interessati nei termini di legge;
c) presentazione, congiuntamente alla domanda, di copia di tutti i modelli TR trasmessi negli anni 1995-1996-1997-1998 alle Capitanerie di porto competenti ai sensi del Regolamento CEE n. 858/94.
Pertanto, non si può collegare automaticamente il possesso dell'abilitazione all'uso del sistema «palangari» (ex legge n. 41/1982) al «diritto» alla quota di tonno rosso.
Il possesso di licenza di pesca abilitante al sistema «palangari», come per gli altri sistemi, è solo una delle condizioni richieste per la dimostrazione dell'esercizio regolare e consuetudinario della specifica attività negli anni precedenti il contingentamento internazionale.
Gli armatori che non hanno dimostrato di possedere tutte le condizioni richieste dalla norma potranno, pertanto, continuare ad utilizzare il sistema di pesca «palangari» per la cattura di altre specie con il divieto di cattura del tonno rosso (è ammessa una cattura accidentale annua per imbarcazione non superiore ai 750 chilogrammi).
Il necessario distinguo è possibile in quanto il sistema di pesca in questione è riconosciuto quale attrezzo altamente selettivo, ossia tecnicamente idoneo alla cattura di esemplari monospecie.
Esso può essere armato ed utilizzato in differenti modi tali da preventivare la specie bersaglio. Il palangaro c.d. da fondo, ad esempio, non è idoneo alla cattura dei grandi pelagici e quello da superficie risulta strutturalmente diverso (per tipologia di ami, di filo e strumentazione di armamento) a seconda della specie bersaglio (palangaro per pesce spada, palangaro per alalunga, palangaro per tonno).
Pertanto, il medesimo attrezzo consente mestieri di pesca diversi a seconda delle modalità d'uso, della struttura, dei tempi e delle zone prescelti, fornendo così la possibilità di convergere l'attività su una specie bersaglio piuttosto che un'altra (ad esempio le altre specie di tonnidi sui quali non sussistono limiti internazionali di prelievo come per il tonno rosso).
Il passaggio dal sistema di libera cattura del tonno rosso al sistema del contingentamento è stato recepito dall'Unione europea sin dal 1998 con il Regolamento (CE) n. 49/1999 del Consiglio del 18 dicembre 1998 (pubblicato il 18 gennaio 1999) ed attuato, per quanto riguarda l'Italia, con il decreto ministeriale del 14 settembre 1999.
Con l'emanazione del decreto ministeriale del 14 settembre 1999 si è circoscritta la flotta tonniera al fine di garantire il rispetto della quota nazionale massimale di cattura del tonno rosso assegnata annualmente all'Italia.
Il rispetto della quota nazionale garantisce la conservazione della specie ittica internazionalmente dichiarata in stato di over-fishing ed evita una eventuale penalità prevista a carico del Paese inadempiente; penalità che si concretizza in una riduzione del 125 per cento della quota nazionale pescabile negli anni immediatamente successivi a quello dello sforamento.
Inoltre, con il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, in virtù del principio di trasparenza e buona amministrazione, il ministero ha consentito agli eventuali interessati, esclusi in base al citato decreto ministeriale del 14 settembre 1999, di dimostrare la propria posizione giuridica attiva per l'attribuzione della quota di cattura del tonno rosso.
Infine, occorre precisare che un'eventuale modifica delle restrizioni attuate potrebbe risultare incompatibile con gli obiettivi comunitari, con il sistema di contingentamento internazionale cui lo Stato italiano è vincolato ai fini della tutela della specie nonché con gli interessi socio-economici giuridicamente già riconosciuti in capo agli attuali assegnatari di quote di cattura del tonno rosso.
Del resto le norme ICCAT sono vincolanti, non solo per l'Italia e gli altri Paesi comunitari, ma anche per tutti gli altri Paesi extra-comunitari aderenti all'ICCAT stessa.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
il 4 maggio 2001 i Commissari straordinari delle Case di Cura Riunite (CCR), inoltravano al Ministero del lavoro una richiesta di proroga della cassa integrazione guadagni concessa a tutti quei lavoratori non ricollocati nella nuova società che ha acquisito la nota azienda sanitaria;
il 16 maggio 2001 veniva sottoscritto a Roma dal ministero del lavoro, dal ministero dell'industria, dalla regione Puglia, dalla provincia di Bari e dal comune di Bari, il protocollo d'intesa per la costituzione della società mista per la ricollocazione dei lavoratori CCR;
la proroga della cassa integrazione è funzionale alla costituzione delle suddette società miste, in quanto è necessario consentire a «Italia Lavoro» l'avvio della indagine sui lavoratori delle CCR (anzianità lavorativa, livelli di qualificazione professionale, eccetera) che è prevista tra gli obiettivi del protocollo d'intesa: proprio al fine di una ricollocazione produttiva che consenta alle società miste di essere un vero soggetto economico e non un mero terminale assistenziale -:
quali siano i motivi che impediscono al Governo di apporre la propria firma al decreto esecutivo per la proroga di altri sei mesi della cassa integrazione e per l'affidamento ad «Italia Lavoro» dell'incarico suddescritto;
quali concreti intendimenti abbia il Governo per la positiva soluzione di una vicenda che, nella sua lunga storia, intreccia aspetti di natura sociale con le tematiche della lotta alla mafia;
quale consapevolezza abbia il Governo del grave disagio arrecato dal mancato pagamento delle spettanze della cassa integrazione e dal permanere di una condizione di incertezza, dal punto di vista del futuro lavorativo, per migliaia di lavoratori.
(4-00172)
I commissari straordinari della società hanno successivamente prodotto istanza di proroga semestrale della Cigs che è pervenuta all'ufficio competente di questa amministrazione il 9 maggio 2001.
In data 4 luglio 2001, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 30129, è stato concesso il trattamento suddetto per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 novembre 2001, in favore di 1980 dipendenti, con pagamento diretto da parte dell'INPS.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.