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18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
a considerare l'opportunità di intensificare la sorveglianza, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 4 del decreto in esame, sulle attività dei centri culturali islamici operanti all'interno della Repubblica italiana e a disporne, in linea prudenziale, la tempestiva chiusura ove emergessero collegamenti con attività illecite o terroristiche.
La Camera,
a reperire le risorse necessarie per il potenziamento delle strutture tecniche e tecnologiche a servizio delle teleconferenze e a rendere stabile, con atto normativo, l'attuale disciplina a tempo.
La Camera,
ampio, recentemente esaminato da questa Camera ugualmente volto a contrastare il terrorismo internazionale, quali il decreto-legge n. 353 del 2001, (provvedimenti contro la fazione Afghana dei Talibani), e decreto-legge (provvedimenti per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale);
ad emanare, ovvero a promuovere tutti i provvedimenti idonei a coordinare le normative alle quali è sopra riferimento, ed in particolare atti ad impedire che i limiti alle indagini estere ovvero alla utilizzabilità delle indagini compiute all'estero, e la introduzione e circolazione nel nostro territorio di capitali illegalmente detenuti all'estero, e dall'estero provenienti in maniera anonima, possano compromettere irrimediabilmente la portata e la efficacia dei tre provvedimenti emanati in materia di lotta al terrorismo e sopra ricordati.
La Camera,
a promuovere in sede europea, nel più breve termine possibile, la definizione del concetto di attività terroristica, al fine di chiarire attraverso tale disposizione la portata del disposto anche della parte sanzionatoria del presente provvedimento.
in sede di esame del disegno di legge n. 1797, di conversione del decreto-legge
premesso che:
il provvedimento mira a fornire strumenti più efficaci nella lotta al terrorismo internazionale, introducendo modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
è necessario estendere ed intensificare la sorveglianza su ogni genere di sito o ambiente effettivamente o potenzialmente collegato ai movimenti terroristici soprattutto internazionali;
la libertà di culto, come prevista dalla Costituzione, deve essere garantita, ma deve altresì essere impedito l'esercizio parallelo di attività illecite e pericolose ai fini della sicurezza pubblica;
nella società islamica l'esercizio del potere religioso, l'amministrazione civile e l'attività politica non costituiscono momenti distinti e, nelle stesse sedi, si amministrano il culto e l'attività politico-amministrativa secondo i dettami della sharìa;
recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la presenza di pericolosi ricercati appartenenti o legati ad Al Qaeda in alcune moschee del nord,
9/1797/1. Polledri, Lussana, Bricolo.
vista la disciplina approvata con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
richiamata altresì la disciplina in materia di videoconferenze di cui alla legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
rilevato che l'attuale disciplina «a tempo» (con scadenza 31 dicembre 2002) in tema di partecipazione a distanza alle attività processuali nonché di esame mediante videconferenza di collaboratori di giustizia e imputati di reati commessi, impedisce l'opera di potenziamento dei cosiddetti «siti remoti» (mediante i quali accelerare l'audizione in dibattimento di collaboratori e testimoni di giustizia) nonché delle sale attrezzate;
considerati gli ottimi risultati conseguiti con la disciplina richiamata;
9/1797/2. Bonito, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Kessler.
in sede di esame del disegno di legge n. 1797 di conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale,
premesso
che con il decreto-legge n. 374 del 2001 oggi all'esame della Camera, si sono emanate norme di contenuto processual penalistico volte a contrastare il terrorismo internazionale;
che il decreto-legge n. 374 del 2001 si inquadra in un contesto normativo più
che la lotta al terrorismo, e di contrasto e prevenzione alle attività terroristiche, corrono il rischio di essere compromesse nella concreta attuazione, dalla disciplina che recentemente è stata emanata sia in punto di rogatorie internazionali sia in punto di rientro dei capitali dall'estero, e di cui alla legge 5 ottobre 2001, n. 367 ed al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350;
che in effetti tali normative, ponendo limiti alla possibilità di indagine estera, ovvero ponendo ostacoli alla utilizzabilità delle attività di indagine compiute all'estero, ed inoltre consentendo la circolazione sotto copertura ed in maniera del tutto anonima di capitali provenienti dall'estero e colà detenuti occultamente od anche illecitamente, creano di fatto condizioni di difficoltà nella lotta contro il terrorismo internazionale, difficilmente superabili in mancanza di norme di coordinamento;
9/1797/3. Fanfani, Buemi, Kessler, Banti, Acquarone, Boccia, Bottino, Bimbi, Giacco, Iannuzzi, Enzo Bianco, Ladu, Colasio, Delbono, Mantini, Angioni, Mancini, Carli, Carra, Gambale.
in sede di esame del disegno di legge n. 1797 di conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale,
premesso
che con il decreto-legge n. 374 del 2001 oggi all'esame della Camera, si sono emanate norme di contenuto processual penalistico volte a contrastare il terrorismo internazionale;
che il decreto-legge n. 374 del 2001 non definisce il concetto di attività terroristica, richiamando semplicemente la disposizione normativa di cui all'articolo 270-bis del codice penale;
che per altro è stata sollevata legittimamente in questa sede la necessità di procedere alla definizione tecnico-giuridica di attività di terrorismo, al fine di evitare che in essa siano ricondotte attività legittime e rientranti nel confronto democratico, e che quindi possano verificarsi equivoci interpretativi;
che la preoccupazione sollevata è legittima e reale, anche nel quadro del contesto internazionale;
9/1797/4. Buemi, Fanfani, Kessler, Ruzzante.