Allegato A
Seduta n. 66 del 21/11/2001


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DISEGNO DI LEGGE: DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÈ DI ENTI PUBBLICI (1534)

(A.C. 1534 - Sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA


La Camera,
considerato che:
in virtù dell'approvazione da parte delle Camere della legge delega al Governo è consentito l'esercizio della «funzione legislativa», attribuita alle Camere in linea preminente e generale dall'articolo 70 della Costituzione: l'articolo 76 stabilisce, infatti, una deroga al principio della divisione dei poteri;
l'articolo 76 della Costituzione circoscrive entro precisi limiti, direttamente indicati, il ricorso alla delega legislativa, impedendo che con una legge ordinaria di delegazione il Parlamento possa conferire una delega «in bianco», equiparabile alla concessione di pieni poteri su un numero illimitato di materie;
il Parlamento può procedere nelle stesse forme alla revoca della delega al Governo; è anche ammessa la cosiddetta «revoca implicita», che consiste nell'emanazione da parte del Parlamento di una legge che disciplina interamente la materia delegata, da intendere come la cessazione della causa della delega;
l'articolo 5-bis, introdotto attraverso l'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione Affari costituzionali, concede la «delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali», con ampio mandato per il Governo stesso ad intervenire in settori quali beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria;
il Parlamento ha già avviato nelle Commissioni cultura della Camera e del Senato l'iter di progetti di legge riguardanti materie su cui il Governo chiede la delega; si tratta di:
a) A.C. 1500 e abb. (A.C. 959) Disposizioni per l'inserimento di nuove opere d'arte in edifici pubblici e privati;
b) Atto Camera 1184 e abbinate (Atti Camera 587, 756, 835, 1184, 1213) Disciplina delle attività musicali;
c) A.C. 269 Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi;
d) A.C. 1687 Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano (già approvato dal Senato);
risulta inoltre che ad oggi siano state assegnate all'esame delle Commissioni cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i seguenti provvedimenti:
a) A.C. 165 Norme per l'affidamento in concessione della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o di abbandono;


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b) A.C. 263 Disposizioni concernenti l'istituzione dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo;
c) A.C. 397 Norme per favorire la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle cooperative giovanili a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali;
d) A.C. 467 Riforma dell'Istituto nazionale per il dramma antico;
e) A.C. 1341 Norme per l'ingresso temporaneo dei beni culturali in Italia e istituzione del registro nazionale dei beni culturali;
f) A.C. 1380 Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica;
g) A.C. 757 Norme per lo sviluppo del teatro di prosa;
h) A.C. 1185 Disposizioni in materia di circolazione delle opere cinematografiche;
i) A.C. 1229 Abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di censura dei film e dei lavori teatrali;
j) A.C. 782 Disciplina e promozione delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sporto nella scuola;
k) A.S. 86 Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
l) A.S. 169 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali;
m) A.S. 190 Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero;
tutti i progetti di legge citati, al di là delle linee politiche che li hanno ispirati, dimostrano la ferma volontà del Parlamento di voler emanare leggi riguardanti parti importanti delle materie oggetto della delega prevista all'articolo 5-bis;
la ragione per la quale i provvedimenti non risultano ancora approvati o, nel caso dei progetti di legge assegnati alla Commissione competente, calendarizzati è da ricondurre al fatto che il tempo trascorso dall'inizio della legislatura ad oggi non lo ha reso tecnicamente possibile;
si può pertanto affermare che, a fronte di un lasso di tempo maggiore, si sarebbe verificato il caso della «revoca implicita» che, come detto, corrisponde alla cessazione della causa della delega;
il disegno di legge in esame, oltre a quella analizzata, conferisce al Governo anche deleghe su materie (Riorganizzazione dell'articolazione e delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, riordino di enti pubblici nazionali; disciplina degli assegni e delle indennità di natura assistenziale per invalidità civile, cecità e sordomutismo; riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico; riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree operative, amministrative e industriali della difesa; emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) che per il loro contenuto richiedono un intervento legislativo che coinvolga a pieno titolo il Parlamento nell'esercizio della sua «funzione legislativa»;
anche per quanto riguarda la riforma degli organi collegiali della scuola risultano presentate dall'opposizione le proposte di legge A.C. 1186 (Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia) e A.C. 1954, mentre si apprende da un lancio di agenzia (Adnkronos - 15 novembre 2001) che «la riforma del Governo arriverà alla Camera nelle prossime settimane, probabilmente non passando dal Consiglio dei Ministri, ma sotto forma di proposta di legge presentata con le firme dei capigruppo della maggioranza di centro destra»;


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il Governo, ai sensi dell'articolo 5-bis in esame, «è delegato a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria»;
fatta eccezione per la delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, i decreti legislativi previsti negli articoli dell'A.C. 1534 devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega;
ventiquattro mesi si possono ritenere un lasso di tempo sufficiente per permettere al Parlamento di approvare i progetti di legge in esame sulle materie oggetto della delega e al Governo di presentare eventuali disegni di legge sulle stesse materie al fine di abbinarvi i progetti di legge affini per argomento;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge A.C. 1534 fino al 30 novembre 2003.
n. 1. Mascia, Titti De Simone.