Allegato B
Seduta n. 61 del 13/11/2001


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INTERNO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
la carriera, la nomina e quant'altro si riferisce ai segretari comunali e provinciali è gestita dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita in base all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
le delibere n. 11 del 7 gennaio 1999 e n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio nazionale dell'Agenzia autonoma gestione dell'Albo dei segretari comunali hanno fissato le procedure per la nomina del segretario titolare, confermando che in caso di vacanza la procedura di nomina deve essere avviata dal Sindaco entro sessanta giorni e concludersi entro centoventi giorni dalla vacanza medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
con la medesima delibera veniva precisato che il mancato rispetto dei suddetti termini comporta omissione o ritardo di atti obbligatori, secondo quanto previsto dall'articolo 17, 45o comma della legge 15 maggio 1997, n. 127;
la citata delibera n. 150 del 1999 inoltre detta le modalità e i termini per la pubblicazione dell'avviso di ricerca del segretario stabilendo che: «Il responsabile dell'amministrazione in un termine non superiore a 20 giorni dalla scadenza della pubblicazione individua il soggetto da nominare» e richiede all'Agenzia l'assegnazione del Segretario, atto che deve essere compiuto in un tempo non superiore a tre giorni lavorativi;
il Sindaco ricevuta dall'Agenzia la comunicazione dell'assegnazione, adotta, nel termine massimo di 20 giorni dalla comunicazione, il conclusivo provvedimento di nomina;
qualora nell'Ente sia presente la figura del vice-segretario, la reggenza, in caso di vacanza della sede, è assicurata da quest'ultimo per un periodo che non potrà, in ogni caso, superare il 120o giorno dall'inizio della vacanza. Decorso tale termine il presidente dell'Agenzia nazionale provvederà ad inviare presso la sede un


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segretario reggente, nominato tra gli iscritti all'Albo in posizione di disponibilità;
l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 attribuisce al Ministro dell'interno la vigilanza sull'Agenzia, prevedendo al terzo comma poteri sostitutivi nel caso di reiterate e persistenti violazioni di legge dell'esercizio dell'attività obbligatoria;
dall'inizio dell'anno in corso la segreteria del Comune di Udine è rimasta vacante a seguito dell'avvenuto trasferimento del titolare;
con pubblicazione n. 13 del 13 febbraio 2001 l'Agenzia ha informato dell'avvio della procedura di nomina del segretario per il comune di Udine, fissando al 23 febbraio 2001 il termine per far pervenire al Sindaco del Comune di Udine specifica manifestazione di interesse alla nomina;
il Sindaco di Udine aveva l'obbligo di individuare tra i soggetti segnalatesi quello da nominare entro il 15 marzo 2001, dandone comunicazione all'Agenzia;
risulta all'interpellante che le istanze presentate non siano state considerate e ciò abbia condotto in numero tale da consentire al Sindaco di effettuare una scelta e che ciò abbia determinato da parte dell'Agenzia la ripetizione della procedura di pubblicazione di avviso (ipotesi evidentemente non contemplata dalla legge);
sulla base delle dichiarazioni del Sindaco, senza un'ulteriore verifica sulla fondatezza delle stesse, l'Agenzia, in palese violazione della normativa e attuando una procedura non prevista, ripubblicò l'avviso in data 1o giugno 2001 con scadenza al successivo 15 giugno;
considerando valida la ripubblicazione, e all'interpellante tale non appare, il Sindaco di Udine entro il 1o luglio avrebbe dovuto comunicare all'Agenzia il nominativo da nominare;
alla data odierna il Comune di Udine risulta ancora privo di segretario comunale e pure del reggente previsto dalle normative -:
se il Ministro intenda chiedere conto all'Agenzia di un comportamento che all'interpellante appare arbitrario e contra legem;
se il Ministro intenda dare applicazione al dettato del 3o comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 citato nella premessa;
se il Ministro intenda, qualora fossero verificate eventuali responsabilità, promuovere un'azione risarcitoria nei confronti del responsabile, valutato che il mancato invio di un segretario in disponibilità fa sì che l'onere retributivo rimanga a carico dell'Agenzia.
(2-00143)«Franz».

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni la stampa locale del Trentino riporta la preoccupazione delle popolazioni dei comuni di Tione di Trento, di Preore, di Montagne e di Iavrè, tutti ubicati nelle valli giudicarie, in merito al ripetersi di furti in appartamenti ad opera di ignoti;
i ladri entrano in azione nottetempo, scardinando porte e finestre, portando via denaro e cose mobili di facile asporto;
alla mattina, con il risveglio, i derubati rimarrebbero fortemente sconvolti, non solo per il furto subito, bensì per la violazione della privacy e per il grande pericolo corso;
il fenomeno preoccupa molto anche alla luce della possibile similitudine con situazioni analoghe che purtroppo si ripetono in alcune città del nord Italia, tra le quali anche Trento;


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l'interrogante non ritiene corretto, né giusto che l'ordine pubblico e la tutela della pubblica incolumità nonché del patrimonio debba essere ricercata dai cittadini avvalendosi di servizi privati di vigilanza notturna;
si ritiene necessaria una verifica ed un intervento da parte del Ministro interrogato -:
se sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;
quali siano le dotazioni di personale, e se le medesime sono sufficienti delle caserme dei carabinieri delle valli giudicarie, ed in particolar modo di quella di Tione di Trento;
quali siano le iniziative che intenda assumere per garantire la sicurezza, nonché la possibilità di trascorrere in tranquillità il riposo notturno.
(5-00396)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
ogni anno, alcune decine di appartenenti alla polizia di Stato, per motivi di salute quasi sempre dipendenti da «causa di servizio», vengono giudicati da una apposita commissione medica inidonei al servizio nella polizia e conseguentemente immessi d'ufficio nei ruoli civili del Ministero dell'interno;
peraltro il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 339, avente ad oggetto «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato», prevede che alcuni diritti di assoluta rilevanza, già acquisiti, vengano mantenuti;
in particolare l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 339 del 1982 testualmente recita: «Il trasferimento in altri ruoli della polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio»;
nonostante le previsioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 339 del 1982, gli invalidi della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile con l'azzeramento dell'anzianità, quasi fossero assunti al momento del passaggio nei nuovi ruoli;
la palese inosservanza della norma non è peraltro di poco conto, atteso che l'anzianità è il requisito fondamentale per poter partecipare a corsi di aggiornamento, di riqualificazione, ad avanzamenti economici, a concorsi interni, ad attribuzioni di incarichi, e che, comunque, l'azzeramento dell'anzianità costituisce grave pregiudizio a diritti che sacrosantamente competono agli uomini della polizia di Stato divenuti invalidi spesso, fra l'altro, per causa di servizio;
è assolutamente necessario riparare a tale ingiustizia, senza che vi sia necessità, fra l'altro, di intervenire legislativamente, dovendosi invece semplicemente osservare il disposto del vigente articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 339;


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appare inconsistente la serie di ragioni fin qui addotte per giustificare la disapplicazione della legge, tenuto conto del tenore delle risposte date a quanti hanno sollecitato il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 339 del 1982;
appare ancor più fuori luogo che la disapplicazione di una legge vigente, già fatto di per sé inammissibile, venga per di più decisa in danno di quanti, semmai, spesso dovrebbero essere meritevoli di particolare attenzione proprio in quanto colpiti da invalidità dovute a cause di servizio -:
per quali ragioni non si dia attuazione al disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 339 e, dunque, se non si ritenga di dare istruzioni precise alla direzione Generale per l'Amministrazione generale per gli affari del personale affinché vengano scrupolosamente rispettati i diritti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 339 del 1982, segnatamente per quanto concerne il mantenimento dell'anzianità di servizio.
(4-01338)

LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante plaude, ritenendo di interpretare gli orientamenti della quasi totalità del popolo italiano, alla iniziativa del Ministro dell'Interno di revisione del sistema delle scorte, che, a giudizio dell'interrogante, servono solo per dare notorietà e prestigio a chi ne usufruisce -:
se intenda proseguire con maggiore efficacia nella salutare eliminazione delle scorte, che costituiscono, ad avviso dell'interrogante, un inspiegabile privilegio;
se non ritenga a tal fine di adottare iniziative volte a eliminare le scorte a personaggi dello spettacolo ed ai vertici di enti pubblici;
se non ritenga inoltre di emanare la circolare per cui le scorte non possono seguire all'estero chi ne gode e non possono accompagnarlo in locali di divertimento o in altri posti privati, ma soltanto nell'espletamento delle funzioni pubbliche.
(4-01344)

CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che:
dalle scorse elezioni amministrative del 16 aprile 2000, il comune di San Valentino Torio a differenza di quanto stabilito dall'articolo 22 comma 5 dello statuto comunale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 10 agosto 1998) in base al quale: «Il Comune assicura ai gruppi consiliari gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato», nonostante le richieste dei gruppi consiliari d'opposizione, non ha ancora attribuiti spazi idonei a questi ultimi;
l'articolo 23 dello statuto comunale stabilisce «Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti e speciali. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. I verbali conclusivi dei lavori delle Commissioni sono pubblici. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questo lo richiedano. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari sono disciplinate da un apposito regolamento. Per ogni commissione deve essere garantita la presenza della minoranza»;
l'articolo 24 dello statuto comunale stabilisce «Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno almeno 3 Commissioni Consultive Permanenti: Commissione lavori pubblici e urbanistica, Commissione finanze e programmazione economica e Commissione affari sociali e cultura. Le commissioni consultive permanenti hanno una composizione che, indipendentemente dal numero


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dei membri che ne fanno parte, rispecchia la proporzione esistente al momento tra i due schieramenti di maggioranza e di minoranza in Consiglio comunale. Tutti i membri hanno uguale diritto di voto. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento»;
in data 20 settembre 2000, in sede di conferenza dei capigruppo, era stato stabilito di nominare un'apposita commissione per lo studio e la proposizione del regolamento del Consiglio Comunale;
a tutt'oggi, l'attuale maggioranza, a differenza di quanto stabilito dagli articoli succitati non ha provveduto né all'istituzione delle commissioni permanenti né all'adozione di un regolamento che disciplini i lavori del Consiglio comunale, né, tantomeno, ha provveduto alla modifica dello Statuto comunale così come previsto per legge -:
se non ritenga che quanto esposto in premessa possa integrare l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge previste dal testo unico degli enti locali e, in caso affermativo, se il Ministro dell'interno intenda proporre lo scioglimento del consiglio comunale.
(4-01345)