Atto Camera

Risoluzione in Commissione
7-00572
presentata da GIORGIO BENVENUTO giovedì 17 febbraio 2005 nella seduta n.588

La VI Commissione,

visti i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare norme di revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

rilevato che:

in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 ha introdotto la novità dell'imputazione della responsabilità in concorso tra il «soggetto destinatario degli obblighi tributari» e la «persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione» e quindi alla responsabilità dell'autore o concorrente nella violazione si accompagna, nel caso di violazioni di natura sostanziale (quelle che incidono sulla quantificazione e/o pagamento del tributo), la responsabilità solidale del soggetto nell'interesse del quale ha agito il trasgressore;

il successivo articolo 5, comma 1, ha ricalcato il codice penale nella definizione del responsabile delle azioni od omissioni, coscienti e volontarie, in quanto la colpevolezza è riconosciuta quando viene commesso un fatto con atteggiamento in contrasto con i doveri imposti ad ognuno e la stessa colpevolezza può assumere le forme di dolo, colpa grave o lieve;

con il varo del decreto legislativo n. 472 del 1997 è stata evidenziata la diretta responsabilità dell'illecito del commercialista, consulente del lavoro, eccetera, incaricato di svolgere la propria attività per conto del contribuente, incidendo così sulla regola che fino ad allora riteneva il contribuente come unico responsabile per gli adempimenti fiscali relativi al proprio patrimonio;

l'ISVAP con la circolare n. 246 del 22 maggio 1995 ha ritenuto «il contratto di assicurazione che sollevi l'assicurato dal pregiudizio economico costituito dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia da considerare... una funzione economico-sociale illecita per contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 1343 del codice civile... in tal modo risulterebbero violati i principi di personalità ed afflittività... in relazione al potere deterrente delle sanzioni amministrative riguardo ai comportamenti futuri dei soggetti interessati». In conseguenza di ciò, l'ISVAP ritiene inassicurabile il rischio rappresentato dall'inapplicabilità di sanzioni amministrative;

lo stesso ISVAP nella sua comunicazione prot. 67335 del 24 luglio 2000, ha risposto negativamente al quesito di un professionista che domandava se un eventuale appendice ad una polizza esistente che prevedesse «qualora in forza di provvedimenti legislativi, venissero intestate ed inflitte al professionista anziché al cliente, sanzioni, ammende o multe di natura fiscale per l'attività professionale svolta dall'assicurato, per prestazioni professionali svolte dall'assicurato stesso nei confronti del cliente, la garanzia s'intende estesa anche nei confronti del professionista con le stesse modalità e gli stessi limiti in cui sarebbe stata applicabile verso il cliente» (ovvero si domandava se per una determinata violazione commessa dal contribuente-cliente per la quale era prevista per esempio una sanzione di 100 euro, sanzione che in virtù del decreto legislativo n. 472 del 1997 viene attualmente inflitta al professionista, la polizza avrebbe mantenuto indenne quest'ultimo almeno sino alla concorrenza della predetta sanzione). Nel caso specifico l'ISVAP ha sottolineato l'introduzione del principio della personalità della responsabilità, in base al quale in ogni caso risponde della condotta posta in essere, l'autore della violazione (il professionista) invece del contribuente, come avveniva in passato;

più volte sono state diffuse notizie inesatte sull'esistenza di polizze di responsabilità civile professionali che «assicuravano» la copertura dalle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, ma la circolare e il comunicato ISVAP rendono inefficace ogni soluzione al problema, cosicché il professionista si trova nell'impossibilità di assicurare il proprio rischio diretto per le sanzioni irrogate nei suoi confronti;

il professionista si trova esposto alla possibilità di rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'Amministrazione per l'illecito amministrativo posto in essere, non escludendo la possibilità ed il rischio di dover rispondere nei confronti del cliente a titolo di responsabilità contrattuale;

l'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 325, ha modificato il criterio della responsabilità fiscale per i manager, amministratori e dipendenti di enti e società con personalità giuridica (società di capitali, consorzi, società cooperative), lasciando quindi invariato il regime di responsabilità per i professionisti, le società di persone e gli altri soggetti senza personalità giuridica. In pratica è stato reintrodotto il principio secondo il quale le sanzioni amministrative di carattere fiscale per società o enti con personalità giuridica, restano esclusivamente a carico della persona giuridica ovvero del soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

considerato che:

l'articolo 2 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale prevede che «il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi: 1) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione», potrebbe rappresentare un primo passo per risolvere il problema delle assicurazione professionali;

è necessario garantire la copertura assicurativa al professionista nello svolgimento dell'attività,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a:

1) consentire l'assicurabilità dell'operato del professionista nell'esercizio della sua attività professionale, mentre il contribuente ovvero colui che avrà effettivamente tratto vantaggio dalla violazione fiscale, potrà essere sanzionato e qualora fosse rilevabile una mancanza o un errore del proprio consulente avrà diritto di rivalersi su quest'ultimo per le eventuali sanzioni ingiustamente addebitate;

2) garantire che la polizza professionale del professionista sollevi il consulente da eventuali perdite patrimoniali anche nel caso di sanzioni per l'invio telematico delle dichiarazioni;

3) introdurre alla luce delle nuove disposizioni del citato decreto legge n. 269 del 2003, correzioni ed integrazioni al regime sanzionatorio per i professionisti fortemente penalizzati dalle norme vigenti del decreto legislativo n. 472 del 1997, recependo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega per la riforma del sistema fiscale) facendo così scomparire, sul piano giuridico, la non giustificata differenza tra amministratori, manager di società e liberi professionisti;

4) introdurre nuove disposizioni estensive come previste dal citato decreto legge n. 269 del 2003, in base alle quali la sanzione non viene più comminata al soggetto che ha concorso o commesso la violazione bensì alla persona giuridica rappresentata, anche a favore dei professionisti e consulenti iscritti negli albi dei dottori e ragionieri commercialisti, dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti già abilitati dalla Amministrazione finanziaria alla trasmissione telematica delle dichiarazioni come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, disponendo che tale disciplina venga estesa anche a quei rapporti professionali intrattenuti con tutte le restanti categorie di contribuenti (società di persone, ditte individuali, eccetera).

(7-00572)
«Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Fluvi, Susini».