Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta
4-13822
presentata da ANDREA ANNUNZIATA mercoledì 20 aprile 2005 nella seduta n.615

ANNUNZIATA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

nell'area campana operano vari consorzi di bonifica, istituiti ai sensi del regio decreto del 1933 n. 215 e tra questi il Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele e cioè i due enti che sono coinvolti in vicende giudiziarie inerenti la legittimità dei contributi di bonifica imposti nei confronti di numerosi cittadini;

per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino, commissariato da diversi anni, le vicende giudiziarie riguardano in particolare i contributi di bonifica imposti ai proprietari degli immobili urbani, siti in vari comuni dell'agro per un preteso beneficio di scolo, nonostante i cittadini colpiti da tale balzello fossero stati già gravati da tassa per i reflui attraverso il contributo idrico integrato imposto dagli enti autonomi territoriali;

i cittadini interessati hanno contestato tanto la doppia imposizione quanto il diritto del consorzio ad una imposizione contributiva riferita ad un beneficio diffuso e generico, e non ad un beneficio diretto fondiario, specifico e quantificabile per ciascuna proprietà in relazione a costi effettivamente sostenuti per opere di bonifica progettate ed eseguite a favore di singoli o più fabbricati immobiliari;

la suddetta contestazione ha dato luogo a diversi giudizi innanzi al giudice ordinario, adito secondo la competenza prevista dalla precedente legislazione. Ed in alcuni di tali giudizi, molti instaurati (per evidenti ragioni di economia processuale) attraverso atti introduttivi collettivi riguardanti diverse decine di persone, si è avuta già pronuncia favorevole, in definizione del merito o in via cautelare, in ordine alla illegittimità della suddetta imposizione contributiva;

il Consorzio dell'Agro Sarnese-Nocerino non si è mai rassegnato a rivedere la sua assurda posizione ed anzi ha iniziato secondo l'interrogante una politica di vera e propria «persecuzione» nei confronti dei pretesi consorziati, proprietari di immobili urbani, reiterando, con la riscossione a mezzo ruolo, la pretesa di contributi prescritti, di contributi per anni pregressi sospesi perché non dovuti e di nuovi contributi non compresi nelle contestazioni giudiziarie pendenti;

insomma, il Consorzio ha pianificato una vera e propria «aggressione» patrimoniale, ai danni di una vasta platea di cittadini, profittando del mutamento della competenza e della intimidazione dovuta all'uso indiscriminato, fatto dal Concessionario E.TR. spa del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, o all'uso della iscrizione di ipoteca immobiliare;

i cittadini in tal modo aggrediti - facendo affidamento sull'orientamento favorevole circa la illegittimità della pretesa contributiva già manifestato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria - provvedevano ad impugnare gli avvisi di mora innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno;

per ragioni di economia processuale, così come era stato fatto dinanzi al giudice ordinario, le impugnative venivano introdotte attraverso ricorsi collettivi di vari contribuenti, raggruppati per zone e per identità di questione. I cittadini interessati alle impugnative cosi proposte, sono circa 1.500;

è accaduto che, in occasione del deposito di alcuni di tali ricorsi, sorprendentemente gli uffici di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, si rifiutavano categoricamente di ricevere i suddetti ricorsi, in forza di direttive, superiormente impartite, con riferimento specifico alla contestazione dei contributi consortili da ritenersi inammissibili se collettivamente proposte, indipendentemente dalla identità o meno delle contestazioni;

il suddetto atteggiamento, aveva breve spazio di durata, in quanto alcuni dei legali interessati facevano rilevare la assoluta illegittimità del rifiuto, peraltro non conforme all'indirizzo precedentemente manifestato da alcune sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che avevano, con esito diverso deciso altri analoghi ricorsi collettivi, senza mai rilevare la pregiudiziale inammissibilità degli stessi;

sta di fatto che la difesa del Consorzio, dopo tale episodio, ha abbracciato e fatta propria nei numerosi giudizi la tesi, in precedenza mai sollevata, della inammissibilità dei ricorsi collettivi, senza evidenziare quali fossero le diversità di posizioni soggettive che impedivano la trattazione unitaria;

l'effetto di tale presa di posizione, improntata secondo l'interrogante ad un formalismo estremo, ingiustificato ed in contrasto con l'economia processuale e con l'esigenza della uniformità di giudizi su questioni identiche, è stato deflagrante;

i cittadini interessati sono convinti che la tesi della inammissibilità, dei ricorsi collettivi, sia stata suggerita dall'alto per paralizzare l'esercizio dei loro diritti e per salvare l'ente di fronte ad un diluvio di legittime richieste di rimborsi. Ed anzi, mentre alcuni di costoro manifestano l'intenzione di soggiacere alla illegittima imposizione per timore di conseguenze negative maggiori; altri più informati avanzano il dubbio che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi collettivi, sia diretta, in via generale, a scoraggiare la presentazione di ricorsi collettivi, per ragioni connesse alla distribuzione degli affari contenziosi tra i giudici tributari ed alla corresponsione dei relativi compensi;

quanto al Consorzio di Bonifica Paestum Sinistra Sete, la contestazione della pretesa contributiva, alla quale sono interessati circa 350 agricoltori proprietari di piccoli appezzamenti di terreni siti in zona collinare del Comune di Altavilla Silentina, concerne la illegittimità dei contributi posti a loro carico con riferimento a terreni che per la posizione altimetrica in cui si trovano non sono stati mai attinti da benefici di carattere fondiario, conseguente ad opere di bonifica eseguite a loro diretta utilità;

anche in questo caso la contestazione ha determinato giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, instaurati con atti introduttivi collettivi, o mediante legali rappresentanti di comitati appositamente costituiti;

diversamente da quanto è accaduto con il Consorzio dell'Agro Sarnese-Nocerino, l'amministrazione dell'ente impositore ha riconosciuto parzialmente la fondatezza delle contestazioni, proponendo, anche con atti formali, soluzioni transattive, che per la parzialità delle stesse non hanno avuto seguito. Ciò non ha impedito la instaurazione di giudizi innanzi alta Commissione Tributaria Provinciale di Salerno per impugnazione degli avvisi di mora notificati in conseguenza della mancata intesa transattivi;

anche questi giudizi innanzi alla Commissione Tributaria di Salerno sono stati introdotti con impugnative collettive, proposte nell'interesse di cittadini raggruppati per identità di questione. E, mentre in questo caso l'ente impositore, pur essendo stato sollecitato a farlo, ha omesso di eccepire la inammissibilità dei suddetti ricorsi collettivi, assumendo di non condividerne la fondatezza per ragioni di diritto e di fatto, le sezioni delle Commissioni Tributarie di Salerno si avviano ad assumere, come già è accaduto, lo stesso discutibile indirizzo, notevolmente gravoso per le casse dell'Erario e lesivo del diritto dei cittadini a vedersi riconosciuta una pronuncia di merito;

dal diffuso orientamento della giurisprudenza, espressasi anche in sede locale, non sembra destituita di fondamento la contestazione di contributi di bonifica imposti in assenza di benefici diretti a vantaggio dei fondi interessati;

sulla ammissibilità di ricorsi collettivi e del cosiddetto litisconsorzio facoltativo improprio nel processo tributario vi e orientamento favorevole della dottrina;

sulla ammissibilità di tali ricorsi collettivi vi è anche ampia adesione della giurisprudenza, espressasi in tal senso in sede di merito, in sede di legittimità, in sede di giudizi amministrativi e tributari;

la inammissibilità dei ricorsi collettivi non è prevista da alcuna norma del processo tributario, il cui impianto normativo è, anzi, favorevole alla trattazione unitaria di identiche questioni, finché particolari e specifiche eccezioni di merito introdotte nel giudizio non impongano la opportunità di trattazione separata di singole diversificate posizioni;

allo stato la tesi della inammissibilità dei ricorsi collettivi appare frutto di un esasperato formalismo, assunto in pregiudizio di ragioni non del tutto infondate dei contribuenti, e suggerito soltanto da motivi di ordine pratico connessi alle operazioni di catalogazione di segreteria, da motivi riguardanti la imposta sul bollo, e non ultimi da motivi di ordine economico concernenti i compensi spettanti ai membri delle commissioni tributarie per ogni ricorso deciso; motivi, tutti già ritenuti, con risoluzioni ministeriali del 1982 e del 1984, destituiti di ogni fondamento, sia pure con riferimento ad ipotesi di ricorsi cumulativi -:

se e quali direttive siano state impartite ai concessionari ETR in relazione ai ricorsi collettivi proposti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno a contestazione di contributi di bonifica;

se e quali ragioni, nel quadro generale ed unitario della tutela degli interessi erariali esercitata dalla Amministrazione nei singoli procedimenti, abbiano indotto l'Amministrazione, attraverso i concessionari ETR, ad assumere un atteggiamento contrario alla economia dei procedimenti ed alla opportunità di evitare decisioni difformi;

se non sia, invece, il caso che l'Amministrazione, integrando con risoluzioni la parte quarta della circolare 98 del 1996, dia indicazioni per chiarire che i ricorsi collettivi, al pari di quelli cumulativi, rientrano nel concetto generico di connessione, quale assunto dalle disposizioni sul procedimento tributario, e che a riguardo della ammissibilità degli stessi le questioni ai fini del bollo, della catalogazione degli atti, e della determinazione dei compensi ai giudici tributari sono del tutto irrilevanti e destituite di fondamento, oltre che economicamente inopportune per l'erario e per i contribuenti.(4-13822)