Risposta. - Si osserva che l'attuale dislocazione della sezione motociclisti del nucleo radiomobile del comando provinciale di Roma, accasermata presso la caserma «Podgora», è connotata da condizioni di sofferenza logistica, in quanto dispone di soli due uffici e trentacinque posti letto, a fronte di un organico di 84 unità.
Risposta. - In merito alle iniziative intraprese, con riguardo al rischio vulcanico, da parte dell'assessorato all'urbanistica e alla tutela del territorio della regione Campania, si fa presente quanto segue.
guida, ha individuato fasi e tempi per l'avvio di un programma regionale a medio e lungo termine per l'attenuazione del rischio vulcanico nel territorio regionale e, in particolare, nell'area vesuviana.
Nell'attuale fase di studio del piano in questione, solo il comune di Trecase ha formulato osservazioni, proponendo un progetto per la realizzazione di una bretella di collegamento tra la strada provinciale 127 ed il casello autostradale A3 di Torre Annunziata.
locale, il presidente della provincia, il presidente dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio e 18 sindaci della zona.
Risposta. - L'incendio appiccato a Pisa, la mattina del 30 settembre 2003, al portone dell'abitazione del consigliere circoscrizionale di Alleanza Nazionale Giacomo Mannocci è stato innescato con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.
prodotto fumo anche all'interno dell'abitazione, il padre dello stesso consigliere si è procurato ustioni ad una mano giudicate guaribili in quindici giorni.
le sedi di partiti e di movimenti politici sono tutte sottoposte a diverse forme di vigilanza.
Risposta. - In ordine, ai quesiti posti dall'interrogante si rinvia a quanto riferito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 20 gennaio 2003 in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto. Si aggiunge, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 è pubblicato il decreto-legge n. 24 del 30 gennaio 2004, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (disegno di legge Atto Senato 2720) che prevede, all'articolo 2, un incremento di 500 unità complessive della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Risposta. - Si comunica che non ha finora avuto esito positivo l'attività investigativa finalizzata ad identificare i responsabili del danneggiamento della sede della Camera del lavoro-C.G.I.L. di Massa Carrara, avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2003.
mediterranea e boschiva, sono stati circoscritti, limitando maggiori danni, grazie all'impegno dei vigili del fuoco e di altre forze, militari e civili a contribuire e supportare la loro opera di spegnimento degli incendi;
Risposta. - In ordine ai quesiti posti dall'interrogante si rinvia a quanto riferito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 20 gennaio 2003 in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto. Si aggiunge, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 è pubblicato il decreto-legge n. 24 del 30 gennaio 2004, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (disegno di legge Atto Senato 2720) che prevede, all'articolo 2, un incremento di 500 unità complessive della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Risposta. - Si premette che l'articolo 1, comma 6 del suddetto decreto-legge ha previsto l'aggiornamento e l'integrazione, per una sola volta, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di «collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilendo l'inserimento di coloro che avevano prestato servizio nelle scuole statali, negli ultimi tre anni scolastici, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
la precedenza esclusivamente nelle graduatorie di istituto, e non anche nelle graduatorie provinciali, a coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, avevano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali.
Risposta. - Si ricorda che il Bioterrorism Act è una normativa predisposta dalla Food and Drug Administration e trae origine dal Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act; tale provvedimento di iniziativa governativa e diretto a limitare possibili ipotesi di «attentato» attraverso l'introduzione in USA di prodotti agro-alimentari.
Risposta. - Si fa presente che presso gli educandati femminili statali «SS. Annunziata» di Firenze, «Manuela Setti Carraro» (già delle fanciulle) di Milano, «agli Angeli» di Verona, «Maria Adelaide» di Palermo, «Uccellis» di Udine e «San Benedetto di Montagnana» (Padova) funzionano, come scuole annesse, scuole elementari, scuole medie, e scuole di istruzione secondaria superiore.
posti in organico. Si tratta di un numero limitato, che garantisce, in linea di massima, il funzionamento di un solo corso per ciascuna scuola; ciò coerentemente con la finalità originaria di tali istituti che è quella di garantire la domanda di istruzione alle educande.
Risposta. - Il signor Angelo Canale Clapetto, consigliere del comune di Quincinetto (Torino), eletto rappresentante in seno alla Comunità Montana Dora Baltea Canavesana, ha prodotto ricorso avverso la deliberazione n. 2 del 5 marzo 2002 adottata dal consiglio comunale del comune stesso che aveva approvato la mozione di sfiducia nei suoi confronti e la sua sostituzione in seno alla comunità montana.
abbia condotto all'adozione da parte del Tribunale dei minorenni del decreto di adozione mirata -:
Risposta. - La circolare, emanata il 30 ottobre 2000 dal Ministro della giustizia e dal Ministro per la solidarietà sociale colma un vuoto legislativo lasciato dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che non contiene norme transitorie idonee a disciplinare in modo soddisfacente la prima fase di applicazione della nuova procedura di adozioni internazionali.
Rispondendo al secondo quesito posto dall'interrogante, si sottolinea che il termine del 31 dicembre 2002, indicato nella delibera, non può essere prorogato.
Risposta. - Si comunica che il 28 giugno 2003 la libreria «Baroni», sita nel centro storico di Lucca, ha ospitato, in occasione della «Giornata mondiale dell'orgoglio omosessuale», un incontro organizzato dall'associazione lucchese «L'Altro Volto/Lucca Gay Lesbica», nel corso del quale è stata presentata una pubblicazione in materia.
Risposta. - Si fa presente che, con riferimento alla normativa prevista dall'articolo 26, comma 8, della suddetta legge n. 448 del 1998, che fissa i contingenti di personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale educativo) nel limite massimo di cento unità ciascuno, sono state impartite con circolare n.24 del 25 febbraio 2003 le disposizioni in merito alle predette assegnazioni.
dell'Unione Italiana Lavoratori della Polizia di Stato ha inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Belluno un esposto, datato 7 marzo 2003, avente ad oggetto fatti di asserita rilevanza igienico-sanitaria verificatisi presso la mensa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cortina d'Ampezzo;
Risposta. - Si comunica che l'esposto alla procura della Repubblica e al capo della polizia inoltrato il 7 marzo 2003 dal segretario provinciale di Belluno dell'Unione italiana lavoratori della polizia di Stato, relativo alle condizioni della mensa di servizio del commissariato di pubblica sicurezza di Cortina d'Ampezzo, faceva riferimento ad un caso di intossicazione riscontrato il pomeriggio del 29 gennaio 2002, allorché due agenti, dopo aver consumato un pasto nella stessa mensa, avevano dovuto far ricorso a cure mediche (con prognosi di cinque giorni per «riferita dissenteria»).
il ripristino della situazione di legittimità, con l'inserimento in posizione di precedenza rispetto ai nuovi soggetti, oltre al rimborso degli emolumenti non percepiti nonché i versamenti previdenziali ed assistenziali perduti, per somme che, complessivamente, si aggirano intorno ad alcuni milioni di euro;
Risposta. - Si premette che l'articolo 1, comma 6 del suddetto decreto-legge ha previsto l'aggiornamento e l'integrazione, per una sola volta, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di «collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilendo l'inserimento di coloro che avevano prestato servizio nelle scuole statali, negli ultimi tre anni scolastici, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
provincia di Catania sono stati presentati ricorsi al TAR di Catania, nonché richieste di sospensiva dei provvedimenti impugnati, da parte di un gruppo di collaboratori scolastici precari delle graduatorie preesistenti i quali sostengono di avere diritto di precedenza anche nella graduatoria provinciale oltre che nelle graduatorie di istituto.
Risposta. - Si premette che l'articolo 1, comma 6 del suddetto decreto-legge ha previsto l'aggiornamento e l'integrazione, per una sola volta, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di «collaboratore scolastico», di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilendo l'inserimento di coloro che avevano prestato servizio nelle scuole statali, negli ultimi tre anni scolastici, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
per l'accesso al profilo di «collaboratore scolastico» dei beneficiari del suindicato decreto-legge.
sostanza in oggetto e, in caso affermativo, quali ne siano le risultanze;
Risposta. - Il 30 giugno 2003 un cronista di un quotidiano di Torino ha consegnato al dirigente della locale squadra mobile un tubetto di plastica contenente la cosiddetta salvia divinorum.
Risposta. - Si fa presente che le operazioni relative alle elezioni del presidente e della giunta della Consulta provinciale di Torino, sia in relazione alle modalità di convocazione della prima assemblea plenaria della Consulta stessa, sia in relazione alle modalità di rilevazione dei rappresentanti aventi diritto al voto sono state effettuate dal centro servizi amministrativi di Torino e dalla Consulta ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1996 e secondo la normativa prevista dal regolamentare che disciplina le procedure di convocazione dell'assemblea plenaria e di elezione del presidente e della giunta.
Risposta. - La questione sollevata dall'interrogante può considerarsi definitivamente risolta in quanto il 13 maggio 2003 il sindaco del comune di San Lucido anche su invito del prefetto di Cosenza ha adottato un nuovo provvedimento con il quale vengono equiparati i tempi di accesso agli uffici municipali dei consiglieri di minoranza a quelli di maggioranza e revocato il precedente atto del 5 marzo 2002.
Risposta. - La Commissione per le adozioni internazionali - autorità centrale cui è stata attribuita una delicata funzione di controllo e garanzia del sistema - si rapporta attualmente con 69 enti autorizzati (e non 16 come risulta riferito nell'atto ispettivo) con i quali intrattiene un dialogo aperto su tutti gli aspetti attinenti la corretta applicazione della normativa vigente e la piena attuazione della Convenzione de L'Aja del 1993.
la Commissione si sarebbe riunita, il 25 luglio, per l'approvazione del disegno.
costi diventano ogni giorno più pesanti, anche a causa dell'abolizione delle tariffe postali agevolate -:
Risposta. - Occorre far anzitutto presente che i rapporti tra gli utenti e la società Telecom Italia fornitrice di servizi di comunicazione elettronica sono regolati dalle condizioni generali di abbonamento che disciplinano la fornitura del servizio di telefonia vocale e, quindi, anche le ipotesi dei reclami relativi agli importi addebitati sulla bolletta per servizi non richiesti.
number portability ripartite tra portabilità per numeri geografici in contemporanea con la disaggregazione del local loop, per numeri geografici e per numeri non geografici.
del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 nei quali i Dold non sono stati ricompresi;
Risposta. - L'indennità di «supercampagna» è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 in favore del personale militare delle Forze armate che presta servizio presso i comandi/reparti/unità di campagna impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali.
concorra allo svolgimento dei servizi militari armati e di presidio.
Risposta. - Si ritiene opportuno precisare che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1999 - di conversione del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 - impone a chiunque il divieto di acquisire, direttamente o indirettamente, più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di serie A.
trasmissione in forma criptata delle partite di campionato di serie A, B, Champions League, Coppa UEFA e Coppa Italia.
dei responsabili e per garantire comunque un regolare svolgimento della campagna elettorale in corso.
Risposta. - Si comunica che il prefetto di Vibo Valentia ha riferito che le indagini esperite, in merito agli atti intimidatori richiamati nell'atto parlamentare, non hanno finora consentito di individuarne gli autori.
appositamente ed immediatamente convocati, che spesso decidono l'adozione di adeguate misure preventive.
dell'intero Paese; vedi, da ultimo gli eventi di San Giuliano di Puglia, le calamità alluvionali e quelle legate all'eruzione dell'Etna;
Risposta. - In ordine ai quesiti posti dall'interrogante si rinvia a quanto riferito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 20 gennaio 2003 in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto.
Risposta. - Il direttore generale dell'ufficio scolastico per la Calabria ha più volte sollecitato il dirigente scolastico del liceo artistico statale «M. Preti» di Reggio Calabria in merito alla concessione del suddetto nulla-osta.
n. 165 del 2001 e dagli articoli 27 e 31 del C.C.N.L., e non più secondo l'ottica e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti dal T.U. n. 297/1994.
Risposta. - La legge n. 145 del 2002 introduce nuove regole che prevedono il ricorso all'affidamento di una parte di incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali, nonché a persone estranee all'amministrazione di comprovata professionalità, in base ad una percentuale di posti attribuibili, rispetto alla dotazione organica fissata dalla normativa già citata.
città, come nel caso del territorio del VII Municipio di Roma (Centocelle-Alessandrino-Quarticciolo).
Risposta. - La trasformazione del commissariato di pubblica sicurezza «Centocelle» in posto di polizia alle dirette dipendenze del commissariato «Prenestino» è stato disposto, con decreto del capo della polizia del 13 giugno 2003, nel quadro di un più generale riassetto dei commissariati di Roma.
Risposta. - In ordine ai quesiti posti dall'interrogante si rinvia a quanto riferito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 20 gennaio 2003 in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto.
un incremento di 500 unità complessive della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Risposta. - Il decreto interministeriale (difesa - funzione pubblica - economia e finanze), cui fanno cenno gli interroganti, disciplina la soppressione dello Stabilimento di Munizionamento Navale di Aulla e la contestuale istituzione della Direzione di Munizionamento della Marina militare di Cà Moncelo, con una sezione a Vallegrande.
svolgere attività di volontariato in un paese straniero per un periodo limitato di tempo, prevedono che la corresponsione dei fondi avvenga entro 60 giorni dalla firma del contratto per ciascun volontario;
Risposta. - Nell'ambito del Programma d'azione comunitaria Gioventù i giovani, dai diciotto ai venticinque anni, hanno l'opportunità di trascorrere all'estero un periodo massimo di dodici mesi, operando come «volontari europei in progetti locali in diversi settori.
Il riepilogo mostra che per tutti gli accordi perfezionati sono stati emessi i relativi mandati di pagamento.
chiamate che arrivano alla sala operativa del Comando provinciale;
Risposta. - In ordine ai quesiti posti dell'interrogante si rinvia a quanto riferito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 20 gennaio 2003 in risposta ad un atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto.
la n. 413, sul completamento dell'idrovia Padano-veneta, meglio note come leggi Burlando;
Risposta. - Con l'atto ispettivo in argomento si rappresenta che il protocollo di Chioggia, siglato dalle regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto in data 13 marzo 1999, ha sancito la ripartizione di massima delle risorse stanziate dalle leggi n. 194/98 e 413/98. Detto protocollo si basa, per la puntuale individuazione degli interventi da realizzare con i fondi suddetti, sullo studio di fattibilità elaborato dalla regione Emilia Romagna e coordinato dal comitato tecnico-economico allo scopo istituito con D.D. 174(52)380 del 16 ottobre 1996, che ha individuato gli interventi prioritari da finanziare con le leggi in questione. Tale studio è stato completato nell'ottobre del 1999 ed è stato approvato dal comitato interregionale per la navigazione interna con delibera n. 2/1999 del 16 dicembre 1999.
trasporti e le ferrovie dello Stato spa, rappresentano gli strumenti fondamentali con i quali sono regolati i rapporti tra lo Stato azionista e la FS/RFI, in qualità di realizzatrice degli interventi d'investimento per il settore ferroviario.
Risposta. - Relativamente all'interrogazione in argomento, si comunica che, secondo quanto riferito dal prefetto di Enna,
la rimozione di un manifesto del movimento giovanile del partito della Rifondazione Comunista di Barrafranca, eseguita il 13 marzo 2003 da parte di militari della locale Stazione dei Carabinieri, è stata frutto di un equivoco e non era minimamente intesa ad impedire la libera espressione delle proprie opinioni ai militanti di quella organizzazione.
Risposta. - Il 2 ottobre 2003 circa 300 persone si sono radunate, senza alcun preavviso, davanti all'Ufficio territoriale del Governo di Taranto per protestare contro le disposizioni, contenute in un provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria, che rideterminano i requisiti per fruire dei benefici pensionistici dei lavoratori esposti all'amianto.
del ponte girevole; in altri casi, invece, si è dovuti ricorrere allo sgombero forzato della sede stradale, soprattutto quando la situazione era tale da porre a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica.
Risposta. - Occorre procedere ad una pluralità di precisazioni, che investono tanto l'applicazione dell'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, citato nell'interrogazione in esame, che la stipula dell'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni in data 11 luglio 2002 (accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul documento di indicazione per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa).
Appare appena il caso di rilevare che la previsione di un campo operativo così ampio a vantaggio delle regioni si inserisce in un più generale riconoscimento alle stesse di una piena competenza in tema di organizzazione dei servizi sanitari, riconoscimento che, d'altronde, era già stato chiaramente operato proprio con l'approvazione del decreto legislativo n. 124/1998.
Risposta. - Il subentro dello Stato nei contratti di appalto per lo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole ha comportato un rilevantissimo onere, non previsto né coperto dalla legge n. 124 del 1999.
luogo a quantificare l'ammontare della spesa e, successivamente, a reperire le risorse finanziarie necessarie a provvedere al necessario stanziamento.
vengono chiesti interventi di restauro per la scuola dato che la struttura ha 80 anni e fino ad ora ha ricevuto solo interventi di ordinaria manutenzione;
Risposta. - Il Ministero interrogato, ai sensi della vigente normativa in materia e, per ultima, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, non partecipa direttamente all'attivazione di opera di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi l'adeguamento la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli enti locali, comuni e province, puntualmente obbligati.
fuoco di Mestre. Si assicura, comunque, che in nessun momento alunni e personale della scuola, hanno corso alcun rischio.
la decisione di trasferire la 3 sezione motociclisti-nucleo radiomobile del comando provinciale di Roma dell'Arma dei carabinieri, dall'attuale sede presso la caserma Podgora alla caserma Cecchignola, sembra non corrispondere alle esigenze funzionali ed operative del reparto;
la sede di destinazione, già in passato fu ritenuta non idonea ad ospitare una sezione del nucleo radiomobile, anche in ragione della sua conformazione, progettata in origine per ospitare numerosi alloggi, ove è effettivamente ospitato parte del personale con i relativi nuclei familiari;
la variazione di destinazione programmata potrebbe produrre effetti dispersivi e diseconomie organizzative, stante il fatto che la quasi totalità delle attività della sezione si svolge nel centro cittadino o in aree circostanti -:
quali ragioni abbiano determinato la richiamata decisione e quali iniziative ritenga di poter assumere al fine di rivederne la sua efficacia, al fine di evitare i paventati effetti dispersivi e disorganizzativi che ne deriverebbero.
(4-07221)
Inoltre, dal punto di vista operativo, la caserma è ubicata in un quartiere centrale ad alta incidenza di traffico veicolare ed è dotata di un unico accesso al Lungotevere.
Per tale motivo, è in atto uno studio volto a valutare l'opportunità di ridislocare tale Sezione presso un'altra struttura, il cui processo decisionale non si è ancora concluso.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
in data 6 febbraio 2003 l'assessore, regionale all'urbanistica, gestione del territorio, tutela beni paesistici ambientali e culturali della Campania, ha presentato ai sindaci dei diciotto comuni della cosiddetta «zona rossa» vesuviana (comuni a più alto rischio vulcanico) il documento programmatico «Il governo del rischio vulcanico nel piano regionale territoriale» - Articolazione dell'indirizzo strategico sul rischio vulcanico (Linee guida della pianificazione regionale, articolo 14 della legge regionale 25 settembre 2002);
nel predetto documento si delineano, tra l'altro, gli interventi per ridurre la popolazione nelle aree a rischio con programmi strutturati su scadenze di 5, 25 e 50 anni;
nello stesso documento in generale si prospettano interventi di profonda trasformazione del territorio, sia per gli aspetti strutturali sia per quanto concerne soprattutto attività manifatturiere, tradizioni, cultura, relazioni sociali ecc., mentre inspiegabilmente permangono riserve sulle possibili aperture di nuove strade o allargamenti della esistente viabilità per un eventuale sbocco di fuga in caso di drammatici eventi naturali, come ad esempio la strada che circonda il cono ed è interrotta in località Trecase, per poi riprendere la percorribilità presso Ercolano (viottoli impervi anteguerra, assolutamente inadeguati per qualsiasi tipo di mobilità);
attualmente, la diffusione di quanto sopra, ha ulteriormente suscitato tensioni ed inquietudini tra le popolazioni interessate, relative allo stato di sicurezza con notevoli ripercussioni sulla piccola e media economia;
le trasformazioni previste potrebbero non essere in armonia con i progetti (governati dagli enti locali) relativi a Pip, Pit, Por Campania e distretto industriale;
è prevista una società mista per l'acquisizione di quote importanti degli immobili dei residenti disposti a trasferirsi in aree lontane da quelle vulcaniche;
solo poche righe sono dedicate al rischio di infiltrazioni camorristiche -:
se sia in atto un piano di coordinamento con il Governo nazionale per un programma di lunga scadenza che comporta straordinari, nonché eccezionali impegni finanziari e un'attenzione sul fronte antimafia che va al di là delle competenze regionali;
se esista una strategia per attenuare o eliminare i contrasti che emergerebbero, in particolare nel settore industriale, tra gli indirizzi strategici sul rischio vulcanico già programmato del distretto industriale (area di San Giuseppe Vesuviano - comuni limitrofi, Torre del Greco, Trecase, ed altri) ed i vari Pip, Pit e misure Por Campania che interesserebbero la zona dei 18 comuni;
se i toni allarmistici di un prossimo rischio vulcanico, reiterati attraverso i media dall'assessore regionale in oggetto, abbiano riscontro presso il Governo.
(4-05600)
Sul bollettino ufficiale della regione Campania del 24 dicembre 2002 sono state pubblicate le «linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale», approvate dalla giunta regionale della Campania il 30 settembre 2002, che costituiscono, fino all'adozione del piano territoriale regionale ed all'entrata in vigore della legge regionale, norme di indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e provinciale (articolo 14 legge regionale n. 26 del 18 ottobre 2002).
Esse affrontano il tema dei rischio vulcanico sul territorio regionale nell'area vesuviana individuando le problematiche ad esso connesse e tracciando, sulla base di analisi e di autorevoli relazioni elaborate dai componenti del comitato scientifico, le linee di indirizzo che l'Ente regione ha deciso di adottare per affrontare a breve, medio e lungo termine l'importante questione del rischio vulcanico.
Le linee di indirizzo partono da due principi generali: la costruzione di un vasto consenso sulle linee di azione da condurre, mirate a sensibilizzare le popolazioni nei confronti del rischio vulcanico e l'impostazione di un programma di incentivazione al trasferimento graduale e organizzato di popolazione, da limitare all'interno del territorio regionale.
Il citato assessorato regionale, ha precisato che, attualmente, è in corso la fase di approfondimento delle linee guida del piano territoriale regionale a cura della regione Campania con la consulenza di un apposito comitato scientifico composto da docenti universitari esperti nelle varie discipline trattate.
In questo ambito, è stato elaborato uno specifico studio che, nel rispetto delle linee
Ciò ha consentito l'avvio di una prima fase di consultazione con le amministrazioni pubbliche (enti locali, Soprintendenze) territorialmente interessate, nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti della nota programmatica e sono state richieste osservazioni al fine di procedere alla definitiva stesura del documento.
Tale documento, sempre secondo quanto comunicato dal predetto Assessorato, «descrive la strategia proposta per l'attenuazione del rischio vulcanico a medio e lungo termine, ricercandone la coerenza con le attività di sviluppo sostenibile del territorio vesuviano già attivate e da attivare a cura della regione e degli altri enti locali, nonché con le politiche e le programmazioni già in corso (POR, PIT, PIP, Piano Trasporti, eccetera). Si punta, ad esempio, alla trasformazione progressiva, a medio e lungo termine, di una quota di residenza stabile non radicata (grave problema per l'evacuazione in caso di emergenza), in residenza a rotazione d'uso (ricettività) e in attività turistiche varie, collegate ai Beni Culturali, all'ambiente e al turismo religioso, settori su cui la regione Campania sta investendo straordinarie risorse e che proprio in quel territorio presentano emergenze di straordinario rilievo».
Per quanto concerne, in particolare, il documento programmatico «il Governo del rischio vulcanico nel piano territoriale regionale», presentato nel febbraio scorso ai sindaci dei 18 comuni dell'area vesuviana, l'assessorato regionale competente ha precisato che esso auspica:
a) una forma di coordinamento dei vari progetti governati dagli enti locali che interessano le zone a rischio;
b) la creazione di una «società mista di trasformazione territoriale», a maggioranza pubblica, con il compito di acquisire immobili residenziali, in cambio di una percentuale del prezzo dell'immobile e di azioni della società stessa;
c) una contestuale lotta all'abusivismo edilizio, forte di appositi strumenti giuridici, nonché un assiduo controllo da parte di sindaci, forze dell'ordine e magistratura, data la delicatezza dei contenuti, l'ingente quantità di interessi in gioco e la forte presenza di malavita organizzata nell'area.
Sono in corso, inoltre, le attività tecniche e progettuali ai fini della realizzazione del tratto di prolungamento della strada provinciale Circumvallazione di Boscotrecase tra i comuni di Trecase, Torre del Greco e Ercolano.
Le predette attività sono iniziate con la programmazione dell'opera da parte del settore viabilità della provincia di Napoli e proseguite con incontri istituzionali con gli enti preposti alla tutela del territorio (Parco del Vesuvio, comuni di Boscotrecase, Trecase, Torre del Greco e Ercolano), culminate con le intese necessarie e propedeutiche alla progettazione delle opere.
Per quanto attiene ai lamentati toni allarmistici relativi al rischio vulcanico sul territorio dell'area vesuviana, si sottolinea che il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha affermato che attualmente non esiste nessun elemento specifico che possa far pensare ad un cambiamento della situazione del Vesuvio rispetto agli ultimi cinque anni, pur permanendo la situazione di elevato rischio ben evidenziata dagli scienziati dell'Osservatorio da oltre dieci anni attraverso i media, le pubblicazioni scientifiche e i rapporti di sorveglianza.
Infine, sotto il profilo del coordinamento dei livelli di governo nazionale, regionale e locale, si evidenzia che il 23 luglio 2003 è stato firmato, a Napoli, un protocollo d'intesa - per la sicurezza dell'area vesuviana - tra il Prefetto di Napoli, l'assessore regionale alla sicurezza urbana e polizia
Tale protocollo, proposto dal citato Ente Parco, è stato promosso dalla prefettura di Napoli e sostenuto dalla regione Campania, prevedendo un investimento di circa un milione di euro, nell'arco degli anni 2004-2006 ed includendo, accanto alle tematiche di carattere ambientale, anche una serie di attività finalizzate alla sicurezza urbana e al ripristino della legalità nell'area vesuviana, altamente interessata da fenomeni di microdelinquenza e criminalità diffusa.
In particolare, il protocollo istituisce una cabina di regia guidata dal Prefetto di Napoli con il compito di monitorare il lavoro di una Consulta - composta dai sindaci interessati e dal Presidente del predetto Ente Parco -, incaricata di elaborare l'idea-progetto finalizzata alla realizzazione del Progetto Pilota «parco Nazionale del Vesuvio».
La stessa cabina di regia dovrà, inoltre, provvedere a rappresentare l'istanza progettuale presso il ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza per l'inserimento nel programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» - finanziato con fondi comunitari -, assicurando quindi un'azione di accompagnamento in tutte le fasi di realizzazione del progetto, dalla sua ideazione al monitoraggio.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
nella notte del 30 settembre 2003, poco dopo le 3, si è verificato in Pisa, un grave attentato incendiario contro l'abitazione di Giacomo Mannocci, consigliere circoscrizionale di An;
il portone del villino, in Via Fratti, dove il rappresentante di An risiede con la famiglia, è stato dato alle fiamme con stracci imbevuti di un liquido infiammabile, probabilmente benzina;
il professor Mannocci, padre del consigliere, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è procurato ustioni di primo e secondo grado alle mani;
tutta la famiglia Mannocci (padre, madre, consigliere e il fratello minore) è riuscita ad uscire dall'abitazione attraverso la porta di servizio;
l'incendio è stato poi estinto grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia;
l'attentato è gravissimo in quanto perpetrato contro un qualificato esponente politico e perché le modalità farebbero pensare a chiari intenti omicidi;
è l'ultimo di una serie di attentati ed episodi di violenza politica commessi nel capoluogo e nella provincia di Pisa ai danni di esponenti e formazioni del Centrodestra e in alcuni casi delle stesse forze dell'ordine -:
se sono state avviate con immediatezza le indagini per accertare l'esatta dinamica e l'identità dei responsabili dell'attentato incendiario perpetrato ai danni dell'abitazione del consigliere Mennocci;
quali urgenti provvedimenti intenda adottare per garantire la sicurezza del rappresentante di An e dei suoi familiari;
quali misure intenda assumere per impedire il ripetersi di episodi di violenza politica a Pisa e provincia, in relazione alla catena di attentati ed aggressioni registratesi nell'ultimo anno.
(4-07562)
Nel tentativo di spegnere le fiamme, che hanno danneggiato seriamente il portone e
L'attentato, sul quale sono in corso indagini, è stato rivendicato, con una lettera recapitata allo stesso Mannocci, dalla sigla «Cellula Offensiva Rivoluzionaria», la stessa che aveva rivendicato, lo scorso mese di luglio, il danneggiamento della sede pisana dell'Unione Generale Lavoratori e che ha firmato una lettera minatoria inviata ad un giornalista della redazione della stessa città del quotidiano La Nazione.
Pochi giorni prima, il 27 settembre, nel centro storico pisano cinque militanti di «Azione Giovani», il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, sono stati aggrediti da un gruppo di circa venti giovani mentre effettuavano un volantinaggio regolarmente preavvisato alla locale questura.
L'immediato intervento di una pattuglia della polizia di Stato ha messo in fuga gli aggressori, uno dei quali, bloccato, è stato identificato in Daniele Casini, noto esponente della tifoseria Ultras pisana, pregiudicato per reati di oltraggio, furto e resistenza a pubblico ufficiale.
Immediatamente dopo, un altro gruppo di giovani, aderenti al movimento dei «Disobbedienti Pisani», di ritorno da una manifestazione tenutasi lo stesso pomeriggio a Lucca, ha circondato gli operatori di polizia, cercando di liberare il giovane appena fermato, il quale riusciva a divincolarsi e a darsi alla fuga, venendo però nuovamente bloccato da altro personale delle forze dell'ordine, nel frattempo intervenuto.
Il menzionato Daniele Casini è stato tratto in arresto per i reati di danneggiamento, lesioni a pubblico ufficiale e resistenza, mentre altri otto aderenti al gruppo dei «Disobbedienti» sono stati identificati e denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.
Nel corso dei tafferugli ha riportato lievi lesioni anche una militante di «Azione Giovani».
Il 30 settembre è stato celebrato con rito direttissimo il processo nei confronti di Daniele Casini, che è stato condannato a quattro mesi di detenzione.
Lo stesso giorno il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito d'urgenza con la partecipazione del presidente della provincia e del vice-sindaco di Pisa, ha convenuto sulla necessità di procedere alla immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio, che sono stati messi a punto in una successiva riunione tecnica svoltasi il 2 ottobre; in particolare, è stato disposto il potenziamento della vigilanza alle sedi di partiti politici e di altri obiettivi ritenuti a rischio, con l'attivazione, inoltre, di servizi di vigilanza generica radiocollegata, con frequenti passaggi, presso le abitazioni dello stesso consigliere Mannocci e di altri esponenti di primo piano di Alleanza Nazionale.
Va ricordato che gli episodi in questione hanno suscitato una ferma presa di posizione da parte di tutte le forze politiche, delle organizzazioni sindacali e della società civile pisana, che hanno dato vita, il 2 ottobre, ad un corteo nelle vie cittadine cui ha partecipato un migliaio di persone.
L'area di Pisa è, comunque, tra quelle dove maggiore è l'attenzione delle forze dell'ordine ai fenomeni di criminalità «politica», tenuto conto che in passato proprio questa zona ha dato vita a gruppi estremisti assai attivi e che, recentemente, sono emerse assidue frequentazioni a Pisa della stessa brigatista Desdemona Lioce.
Va ricordato che, comunque, gli episodi di intolleranza politica, spesso sfociati in atti violenti, hanno fatto registrare, nell'ultimo anno, un incremento assai marcato sull'intero territorio nazionale, passando dai 27 casi registrati nei primi nove mesi del 2002 ai 62 dei primi nove mesi del 2003, con un crescendo obiettivamente preoccupante, che rende assai difficili le attività di prevenzione tenuto conto del numero indeterminato dei possibili obiettivi e della frequenza di azioni del tutto estemporanee.
Al momento sono in atto dispositivi di protezione nei confronti di un centinaio di personalità politiche di rilievo nazionale e di numerosi amministratori locali, mentre
Per quanto riguarda gli organici della polizia di Stato, alla data del 1o novembre scorso erano in servizio, complessivamente nella provincia di Pisa, 478 unità di personale, rispetto ad una previsione tabellare di 552 unità.
Il ministero dell'interno è comunque consapevole delle esigenze di potenziamento degli organici delle forze dell'ordine nella provincia, cui si sta rispondendo con la gradualità imposta dai limiti delle risorse disponibili, obiettivamente insufficienti, e dalle concomitanti, analoghe esigenze di personale dei presidi di numerose altre realtà territoriali, in Toscana ed in altre regioni.
Nel corso del 2003 si sono potuti potenziare gli organici della polizia di Stato nella provincia in parola con l'invio di undici unità appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti; le disponibilità del momento non hanno consentito l'invio di quote maggiori.
In prospettiva, però, il Governo sta operando concretamente per risolvere il problema delle carenze di organico di molti uffici e reparti delle forze dell'ordine, con l'avvio di un rilevante programma di potenziamento.
In particolare, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione per l'anno in corso, previste dalla legge finanziaria per il 2003, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio è stata autorizzata l'assunzione di 1465 operatori per la Polizia di Stato e di 1435 per l'Arma dei carabinieri (oltre a 882 unità per la guardia di finanza, 120 per la polizia penitenziaria e 88 per il Corpo Forestale dello Stato).
Per quanto riguarda la polizia di Stato, al contingente che si è detto va aggiunto quello, di 1000 agenti, stabilito con decreto-legge n. 253 del 10 settembre 2003, convertito dalla legge n. 300 del 6 novembre, che ne prevede il reclutamento attraverso procedure accelerate, utilizzando risorse appositamente stanziate dalla citata legge finanziaria.
Sono in corso le procedure attuative di tali programmi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
da tutte le parti politiche e, soprattutto, da parte dei cittadini si è sempre espresso il massimo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai nostri vigili del fuoco, sino ad arrivare a proporre l'11 settembre come «Giornata dei vigili del fuoco»;
nonostante ciò, come spesso accade, agli elogi non seguono fatti concreti e la situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane disastrosa sia per la carenza di organici (27.000 pompieri a fronte di una esigenza operativa di 45.000 unità), sia per il parco mezzi operativi con il 60 per cento degli stessi che «sono in servizio» da oltre 30 anni, per non parlare degli stipendi che sfiorano la soglia di povertà;
questa situazione non può più essere accettata e richiede immediate risposte che vanno al di là della pur pregevole iniziativa di dedicare l'11 settembre al riconoscimento del duro lavoro svolto dai nostri vigili del fuoco;
è da rimarcare, inoltre, che un rapido intervento sulla pianta organica, i mezzi e i necessari adeguamenti economici non farebbe altro che rendere più efficiente il prezioso lavoro di prevenzione e limitazione dei danni che svolgono i vigili del fuoco e che, quindi, rappresenterebbe anche un notevole risparmio per le casse dello Stato -:
se non si ritenga indispensabile, per le considerazioni sopra espresse, provvedere al più presto all'assunzione di tutti gli idonei al concorso a 184 posti da vigile del fuoco, bandito nel lontano 1998, esaurendo prioritariamente tale graduatoria prima di esaminarne altre successive o di pensare di indire nuovi bandi di concorso;
se non si ritenga utile, a tale proposito, accelerare e rendere più fluidi i corsi di allievi vigili permanenti, che attualmente si svolgono in un'unica sede, quella della scuola antincendi di Roma, dividendo il corso in due fasi: la prima nella sede di Roma per due mesi, la seconda nei rispettivi comandi regionali o provinciali per quattro mesi (decisione questa che già fu attuata per il concorso a 588 posti del 1994);
se non si ritenga, inoltre, necessario prevedere, per quanto possibile, in virtù delle scelte di decentramento politico ed amministrativo che stanno caratterizzando il nostro Paese, la possibilità, alla fine del corso degli allievi vigili, di destinare nella propria regione di appartenenza i nuovi vigili del fuoco;
se e come si intenda intervenire per migliorare le condizioni economiche degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, riconoscendo così nei fatti il delicato ed importante lavoro che gli stessi svolgono a favore di tutta la comunità.
(4-08543)
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
nella notte fra il 7 e l'8 gennaio 2003 la sede della Camera del Lavoro - Cgil di Carrara è stata oggetto di un raid vandalico;
ignoti si sono introdotti nella sede sindacale e, da quanto si apprende da notizie di agenzia, prima sarebbe stato disattivato il sistema d'allarme, poi sono stati distrutti alcuni oggetti, tra cui un quadro sulla Resistenza, bandiere, poster. Dopo il raid è stato reinserito il sistema d'allarme;
un'azione quindi di tipo «squadristico» ed intimidatorio. Non da oggi sedi di organizzazioni sindacali sono oggetto di vandalismi ed attentati;
ad avviso dell'interrogante è opportuno che la magistratura accerti celermente le responsabilità dei fatti descritti-:
quali interventi specifici abbia attivato il Ministro dell'interno a tutela delle sedi delle organizzazioni sindacali nella realtà di Carrara.
(4-04962)
Il personale della ditta installatrice del sistema di allarme, intervenuto nella mattina del giorno 8 gennaio ha rilevato che per cause di carattere tecnico, presumibilmente dovute ad un mancata alimentazione di energia elettrica, il sistema di disinserimento dell'allarme, normalmente previsto in automatico per le prime ore della mattina, si era disattivato alle ore 00,30 circa, per cui non era in funzione al momento dell'intrusione. I tecnici hanno constatato, tra l'altro, che questi anticipati disinserimenti automatici si erano già verificati da tempo.
I dipendenti dell'Istituto della polizia privata, società presso cui è attestato il segnale di allarme, in servizio dalle ore 22,00 del 7 gennaio alle ore 6,00 dell'8 gennaio 2003, hanno riferito di non aver materialmente eseguito i controlli alla citata sede, in quanto tale verifica viene effettuata esclusivamente a seguito dell'attivazione del sistema di allarme.
Il successivo 22 gennaio, è stato ritrovato, presso la sede del Partito dei Comunisti Italiani di Viareggio, un volantino con il quale la sedicente «Legione Pavolini - per la Rinascita del Partito Fascista Repubblicano», sigla sconosciuta agli inquirenti, ha rivendicato il danneggiamento in parola.
Il 19 marzo è stato recapitato, presso la redazione del giornale Il Tirreno di Massa, un documento di rivendicazione dell'atto vandalico a firma di «Gruppi di Azione Sovversiva: Armata Proletaria», nel quale sono state espresse dure critiche all'azione dei partiti di sinistra ed alla C.G.I.L. e sono state date indicazioni per il ritrovamento di una bandiera del Sindacato, che sarebbe stata sottratta durante l'intrusione nella sede citata.
In seguito a tale rivendicazione, nella frazione di Codena del Comune di Carrara, effettivamente è stata ritrovata una bandiera, parzialmente strappata e mancante della parte dove, verosimilmente, era riportata la denominazione «CGIL Toscana»; non è stato, peraltro, possibile avere la certezza che fosse proprio la bandiera sottratta in occasione dell'atto vandalico.
Sul piano della prevenzione, sono stati intensificati i servizi di vigilanza sui possibili obiettivi di azioni vandaliche, tra i quali le sedi istituzionali di partiti e di movimenti politici, di organizzazioni sindacali e di organi di stampa.
Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza non sottovalutano il significato e la portata degli episodi di intolleranza politica che, anche quando hanno soltanto carattere dimostrativo e non producono danni rilevanti, potrebbero degenerare in atti ancora più gravi e, comunque, tali da interferire sulla normale dialettica democratica.
Occorre, però, riconoscere l'obiettiva impossibilità sia di un'attività di prevenzione capace di impedire in assoluto il ripetersi di atti del genere, sia di un'attività di repressione capace di individuare in ogni caso i responsabili di gesti che non richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né modalità e tempi di esecuzione che espongano a rischi rilevanti di essere individuati attraverso un'attività di indagine e che, infine, possono rivolgersi verso un numero molto alto di potenziali obiettivi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
il potenziamento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fu predisposto dal Ministero dell'interno dipartimento dei vigili del fuoco sviluppando un Piano di assunzioni, conseguente ad un monitoraggio a livello nazionale, delle carenze organiche nei vari profili professionali, propri del corpo dei vigili del fuoco;
il monitoraggio, basandosi sulle disponibilità finanziarie della legge finanziaria 2003, prevedeva una copertura temporanea degli organici di 686 unità di vigili del fuoco;
la legge finanziaria 2003, nel merito, stabilì le assunzioni di sole 230 unità antincendio, in piena disarmonia con le limitate richieste formulate dal Piano del Ministero;
l'autorizzazione, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero per l'assunzione di n. 558 unità di vigili del fuoco, non può rappresentare, se non una copertura delle carenze organiche, a livello nazionale, temporanea e limitata per colmare le ben note esigenze;
il massacrante lavoro svolto dalle unità impegnate per affrontare e debellare eventi straordinari, come quelli atmosferici ed ambientali conseguenti, nonché quelli di natura vulcanica e tellurici, la cui gravità ha determinato anche la perdita di vite umane tra i vigili del fuoco per la loro abnegazione ed il senso del dovere verso le popolazioni colpite;
la quantità e la vastità degli incendi, dolosi per la maggiore parte, che sviluppatisi a macchia di leopardo, pur distruggendo parte del patrimonio della macchia
il Presidente del Consiglio, consapevolmente, ebbe a dichiarare, che nella finanziaria 2004, avrebbe stanziato 188 milioni di euro, da distribuire nell'arco di un triennio, per definire il problema degli organici dei vigili del fuoco e delle strutture necessarie;
questi finanziamenti qualora concessi, sì, permetterebbero l'assunzione di 5.000 vigili del fuoco, anche nella prevista necessità di rimpiazzare il personale ausiliario dei vigili del fuoco, che andrà ad esaurirsi con il cessare del servizio militare di leva, a decorrere dal 2005;
nel frattempo, senza avviare il lento ed oneroso meccanismo concorsuale, il dipartimento potrebbe avvalersi, assumendoli, dei restanti idonei del concorso a 184 posti di vigili del fuoco dell'anno 1998, la cui validità è stata prorogata al 2005;
l'interrogante ha presentato una proposta di legge, a.C. n. 2678 «Disposizioni per l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», che trovasi presso la I Commissione AA.II. a tutt'oggi non calendarizzata per l'esame di merito -:
se e quali urgenti iniziative intenda assumere, al fine di risolvere l'indifferibile inadeguatezza degli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che saranno messi a dura prova, anche nella prossima stagione autunno-inverno, al fine di garantire la tutela del territorio nazionale e per la sicurezza di tutti i cittadini, per la loro parte di competenza.
(4-07501)
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
nell'anno scolastico 2001-2002, in provincia di Catania, sono state conferite 964 nomine al personale incluso nella graduatoria provinciale dei collaboratori di cui al decreto ministeriale 75/2001 pubblicata all'albo del C.S.A. di Catania nel novembre del 2001;
la suddetta graduatoria, così come recita l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, coordinato con la legge di conversione del 27 ottobre 2000, n. 306, è l'aggiornamento ed integrazione della graduatoria provinciale ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297;
la graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 75 del 2001, nel gennaio di quest'anno, è stata impugnata dinanzi al TAR di Catania, da parte di alcuni collaboratori scolastici che avevano prestato servizio con le scuole statali e inclusi nella precedente graduatoria successivamente aggiornata;
il decreto ministeriale n. 75 del 2001, all'articolo 1, comma 1, prevedeva che per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, fosse prodotta apposita domanda d'inserimento, anche se inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti;
avevano titolo a produrre l'istanza d'inserimento coloro che, alla data della domanda, avevano svolto almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale, negli ultimi tre anni scolastici;
il ricorso al TAR dei collaboratori scolastici appartenenti alla vecchia graduatoria chiede il riconoscimento del diritto di precedenza nel conferimento degli incarichi annuali rispetto ai collaboratori scolastici che hanno precedentemente lavorato con rapporto di lavoro costituito con gli Enti locali;
quanto sostengono i ricorrenti nei vari ricorsi non corrisponde, a giudizio dell'interrogante, a quanto dettato dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito in legge n. 306 del 2000;
infatti il TAR di Catania ha rigettato i vari ricorsi, mentre il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo in una prima ordinanza ha sospeso l'efficacia della graduatoria provinciale di Catania, costringendo il CSA di Catania a ripristinare la graduatoria esistente prima del decreto ministeriale n. 75 del 2001, ma con successiva ordinanza il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo riteneva che l'unica graduatoria degli aventi diritto sia quella di cui al decreto ministeriale n. 75 del 2001, così come in tutto il resto d'Italia -:
quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato per ripristinare la legalità della graduatoria in questione, vista l'ultima ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa.
(4-03922)
Detto inserimento è stato conseguentemente disciplinato da disposizioni regolamentari contenute nel decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che reca norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Il decreto ministeriale n. 75 del 2001 ha poi disciplinato gli aspetti procedurali in materia di graduatorie provinciali ed elenchi provinciali per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
In tale contesto sono stati definiti i criteri di integrazione ed aggiornamento della «graduatoria provinciale ad esaurimento» per l'accesso al profilo di «collaboratore scolastico» dei beneficiari del suindicato decreto-legge.
È da rilevare che la norma contenuta nel decreto legge n. 240 del 2000 non prevede alcuna precedenza per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento; la medesima norma è infatti dettata dall'esigenza di introdurre criteri omogenei di trattamento, nelle operazioni di reclutamento del personale, tra coloro che erano già inclusi nelle graduatorie provinciali e coloro che, pur avendo prestato servizio nelle scuole statali, secondo le disposizioni previgenti, con gli stessi compiti del collaboratore scolastico alle dipendenze dello Stato, non erano stati inclusi in tali graduatorie perché dipendenti dagli enti locali.
Pertanto, nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento tutti i candidati sono ordinati in base al punteggio complessivo decrescente ad essi spettante.
Ciò preliminarmente chiarito in via generale, per quanto riguarda in particolare le operazioni di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento dei collaboratori scolastici della provincia di Catania, il centro servizi amministrativi di Catania ha predisposto le graduatorie provinciali e di istituto (2a fascia) secondo le suddette disposizioni ed ha, pertanto, dato
È noto che avverso le operazioni di aggiornamento ed integrazione della graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia di Catania sono stati presentati ricorsi al TAR di Catania, nonché richieste di sospensiva dei provvedimenti impugnati, da parte di un gruppo di collaboratori scolastici precari delle graduatorie preesistenti i quali sostengono di avere diritto di precedenza anche nella graduatoria provinciale oltre che nelle graduatorie di istituto.
Dopo contrastanti provvedimenti cautelari emessi dagli organi di giustizia amministrativi della Sicilia nelle more della decisione nel merito, è ora intervenuta la decisione n. 1211 del 2003 con la quale il TAR di Catania ha rigettato i ricorsi di cui trattasi riconoscendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione.
Per effetto della predetta decisione del TAR, immediatamente esecutiva, ai fini dei nuovi contratti relativi all'assunzione del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2003/2004, il centro servizi amministrativi di Catania ha tenuto conto della graduatoria originariamente formulata, avverso la quale erano insorti i collaboratori scolastici della preesistente graduatoria provinciale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001, il governo degli Stati Uniti d'America ha promulgato il Public health security and bioterrorism preparedness and response act of 2002 (12 giugno 2002), al fine di predisporre misure di prevenzione idonee contro la minaccia terroristica che si avvalga della catena alimentare o di altri strumenti;
tali misure - che entreranno in vigore domani, 12 dicembre 2003 - prevedono una serie di obblighi cui gli esportatori dovranno attenersi per poter inviare prodotti agricoli e alimentari negli Stati Uniti;
gli adempimenti imposti dal Bioterrorism Act sono, in particolare, i seguenti: a) la registrazione di tutte le aziende che producono, confezionano o detengono alimenti destinati al consumo umano o animale e che intendono esportare negli Usa presso la American Food and Drug Administration (FDA); b) la notifica preventiva di ogni carico inviato, da inoltrare nel periodo immediatamente precedente l'esportazione; c) l'individuazione da parte di ciascuna impresa di un agente di riferimento fisicamente presente negli Stati Uniti; d) l'istituzione e la conservazione di registri nonché la detenzione amministrativa della merce (sezioni 306 e 303);
le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per gli effetti che tali disposizioni potranno avere sugli interessi della filiera agroalimentare italiana e per le probabili ricadute negative nei confronti delle piccole e medie imprese;
la complessità della procedura e l'obiettivo aumento dei costi a carico delle aziende che esportano negli Stati Uniti si tradurrà sostanzialmente in una minore competitività delle nostre produzioni, già messe a dura prova dal rapporto euro-dollaro -:
quali iniziative intenda assumere in sede europea affinché - fermo restando il diritto di un paese di conseguire un più idoneo livello di tutela ma incidendo quanto meno possibile sul commercio in linea con quanto fissato in sede OMC - si possa ovviare alla creazione di barriere artificiali agli scambi che finiscono per penalizzare le nostre qualificate produzioni alimentari.
(4-08368)
In prossimità dell'entrata in vigore delle nuove norme ed in considerazione del fatto che il mancato rispetto o l'inesatto adempimento da parte delle aziende avrebbe comportato l'adozione di misure sanzionatorie anche di natura penale, nonché il blocco delle merci, la FDA ha organizzato seminari informativi (Washington il 6/7 novembre 2003 - Bruxelles 21 novembre 2003), che hanno registrato la partecipazione di funzionari dell'Amministrazione
È apparso immediatamente evidente che con tali disposizioni sono stati introdotti onerosi adempimenti a carico degli esportatori di prodotti alimentari negli U.S.A., sebbene motivati dal legittimo timore di iniziative capaci di veicolare situazioni di pericolo attraverso la circolazione di derrate alimentari.
Pertanto, proprio in considerazione della rilevanza che la problematica riveste per il nostro Paese, in occasione del Consiglio del Ministri dell'agricoltura dell'UE, tenutosi a Bruxelles il 17 dicembre 2003, ho portato la questione all'attenzione del Consiglio per un approfondimento da parte della Commissione onde contemperare l'esigenza a fondamento dei Bioterrorism Act con l'iniziativa economica dei produttori comunitari.
Nel contempo, si assicura che l'amministrazione è impegnata ad approfondire con le parti interessate sia aspetti connessi all'interpretazione delle norme sia aspetti di carattere operativo, anche in considerazione che l'entrata in vigore della normativa, prevista per il 12 dicembre 2003, è stata prorogata dalla FDA di otto mesi, così da renderla operativa a partire dal 12 agosto 2004.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
l'educandato statale «San Benedetto», sito in località Montagnana (Padova), è stato a tutti gli effetti, sin dal lontano 1884, dichiarato «istituto pubblico educativo», mediante specifico regio decreto n. 2082 del 21 febbraio 1884;
nel corso della sua secolare attività l'educandato in oggetto è stato dotato di scuole annesse (scuola elementare, scuola media di I grado, istituto magistrale, istituto tecnico commerciale I.G.E.A), conformate per orari e programmi a quelle statali, e per dette scuole adeguata dotazione di organico era garantita dalla tabella unita alla legge n. 1036 del 10 ottobre 1957;
a seguito della modificazione degli indirizzi didattici delle menzionate scuole annesse (e particolarmente con la sostituzione del preesistente unico istituto magistrale con licei sperimentali), l'organico sopracitato risulta oggi per ogni ordine e grado assolutamente inadeguato quando - addirittura - per le scuole ad indirizzo sperimentale, totalmente inesistente;
per garantire presso tale educandato il costituzionale esercizio del diritto allo studio - oltreché un'effettiva continuità didattica e formativa - è necessario assicurare immediatamente la copertura di ogni insegnamento previsto dagli indirizzi (e in particolar modo per quelli sperimentali) delle scuole annesse, agendo in via prioritaria mediante adeguato potenziamento dell'organico -:
quali immediati nonché quali organici provvedimenti intenda assumere il Governo (o il Ministro interrogato) per tutti gli educandati esistenti in Italia, al fine di consolidare d'oggi in poi la presenza dello Stato in un settore formativo assunto come specifico da tali istituti e che la legge vigente (decreto legislativo n. 297 del 1994 articolo 205, comma 5) ritiene specifico dell'iniziativa dello Stato medesimo;
quali, a giudizio del Governo (o del Ministro interrogato), siano le provvidenze economiche necessarie alla soluzione del sopradescritto problema per l'educandato «San Benedetto» e le scuole annesse, quale la loro entità, e i relativi tempi d'erogazione.
(4-02357)
in riferimento alle problematiche relative alle nomine del personale docente dei corsi sperimentali autorizzati presso l'istituto magistrale dell'educandato femminile statale di Montagnana (Padova), è noto che le scuole di istruzione secondaria di I e II grado annesse agli educandati femminili dello Stato non sono scuole statali ma scuole conformate, per programmi ed orari, a quelle statali;
le cattedre di dette scuole sono stabilite dalla tabella annessa alla legge 10 ottobre 1957, n. 1036 che fissa il funzionamento di un solo corso per ogni tipologia scolastica indicata;
alla loro copertura si provvede a norma delle disposizioni di cui gli articoli 22 e 24 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 che prevedono rispettivamente le modalità di conferimento delle cattedre di ruolo e le modalità di nomina del personale supplente su posti di ruolo vacanti o su posti da conferirsi «per incarico», in relazione agli insegnamenti fissati dalla tabella 3, annessa al citato regio decreto;
le cattedre dei corsi supplementari, successivamente autorizzati presso le suindicate scuole conformate, non sono quindi recepite nell'organico di diritto che è, per le scuole in questione, fissato dalla legge;
dette cattedre, sono gestite «di fatto» dal competente provveditore agli studi che provvede alla copertura delle stesse mediante l'assunzione di personale a tempo determinato, secondo quanto è previsto dalla disciplina generale -:
perché non si ritenga, vista l'impossibilità di inserire le cattedre in parola nell'organico di diritto, di assumere le opportune iniziative normative al fine di trasformare le scuole conformate in scuole statali, tra l'altro, ciò non comporterebbe particolari aggravi di spesa, essendo già a carico dello Stato tutto il personale che in dette scuole presta servizio;
perché non si ritenga di intervenire per la definizione della disciplina relativa ai regolamenti delle istituzioni summenzionate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 recante il testo unico;
perché la soluzione indicata dalla Direzione generale V/1 con nota n. 1417 del 30 settembre 1996 indirizzata alla Direttrice dell'educandato femminile statale di Montagnana (PD), sia rimasta inevasa;
quali siano i motivi che impediscano, stanti le medesime difficoltà strutturali, di definire in un unico quadro normativo l'attività educativa di altri cinque Educandati femminili presenti sul territorio nazionale, a Udine, Verona, Milano, Firenze, Palermo al fine di consolidare la presenza dello Stato in un settore formativo assunto come specifico da tali istituti e che la legge vigente suddetta ritiene specifico dell'iniziativa dello Stato medesimo.
(4-03930)
La legge 10 ottobre 1957 n. 1036, «riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi» stabilisce, per ognuno dei predetti educandati e per ciascuna delle scuole annesse, il numero dei
Occorre anche precisare che nel tempo, tali scuole sono state gradualmente aperte anche ad alunni esterni, in applicazione delle norme contenute nell'articolo n. 139, comma 5 e n. 173, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sicché, allo stato funzionano con un numero di classi notevolmente superiore a quello che giustificherebbe la dotazione organica prevista dalla citata legge n. 1036/57. In sostanza il maggior numero di posti necessario ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, non trovando capienza nella dotazione organica prevista dalla legge, viene autorizzato dagli uffici competenti in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
Tale situazione comporta che i posti eccedenti la dotazione organica non possono essere coperti con docenti titolari della scuola, ma con l'utilizzazione di docenti con incarico a tempo indeterminato in altre scuole o mediante l'assunzione di supplenti annuali.
Le disposizioni restrittive della citata legge n. 1036/57 e le esigenze di contenimento degli organici sancite dalla legge n. 448/01, finanziaria 2002, non hanno fino ad ora consentito un più razionale assetto di dette scuole.
La questione, comunque, sarà oggetto di ulteriore esame ed approfondimento.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il signor Angelo Canale Clapetto, consigliere comunale di Quincinetto (Torino) e rappresentante della Comunità montana Dora Baltea Canavesana, ha richiesto l'annullamento, previa sospensiva dell'atto impugnato, della deliberazione n. 02 del 5 marzo 2002, assunta dal consiglio comunale di Quincinetto (Torino);
la deliberazione oggetto del ricorso concerne la mozione di sfiducia nei confronti del consigliere comunale Angelo Canale Clapetto, in qualità di rappresentante della Comunità montana Dora Baltea Canavesana, e sua sostituzione;
il signor Angelo Canale Clapetto, in data 22 marzo 2002, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della deliberazione n. 02 del 5 marzo 2002, adducendo gravi motivi di legittimità, eccesso di potere e sviamento di potere: tale richiesta è stata regolarmente notificata ai soggetti interessati dai fatti e il 15 aprile 2002 è stata altresì inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro dell'interno, competente per materia, corredata anche delle relative notifiche agli enti sopracitati; il signor Canale Clapetto ha chiesto, ai sensi della legge 21 luglio 2000, n. 205, articolo 3, il provvedimento cautelare di sospensione dell'atto impugnato, denunciando gravi ed irreparabili danni derivanti dall'esecuzione dell'atto medesimo, per il quale è appunto competente il Ministero dell'interno;
attualmente, a distanza di un anno, il ricorrente non ha ricevuto ancora alcuna risposta né è stato emanato alcun provvedimento, posto che il fondamento del provvedimento cautelare richiesto è proprio quello di anticipare il giudizio di merito; pertanto il lungo arco temporale trascorso vanifica la finalità anticipatoria di tale strumento -:
se il notevole lasso di tempo derivi dall'eccessiva quantità di ricorsi pendenti per i quali sia stato parimenti richiesto un provvedimento cautelare;
se ci siano altri motivi derivanti dalla complessità dell'istruttoria o da altre cause che, in questa sede, si intende conoscere.
(4-08542)
Il ricorso, fondato sul vizio di violazione di legge e motivazione illogica, dopo la notifica agli interessati, il 15 aprile 2002 veniva inviato al ministero dell'interno, competente per materia.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la sospensiva dell'atto impugnato, in quanto a presunta illegittima costituzione del collegio della comunità montana avrebbe potuto riflettersi su tutta una serie di atti susseguenti.
Il 21 maggio 2002, il comune di Quincinetto inviava allo stesso ministero le proprie deduzioni, contestando i motivi del ricorrente e sostenendo l'infondatezza dell'istanza cautelare in virtù dell'applicazione del principio del funzionario di fatto.
Il ricorso, definite le fasi procedurali che si svolgono presso il ministero dell'interno, è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato che il 24 dicembre 2003 ha espresso parere negativo all'accoglimento del medesimo ritenendo assorbita l'istanza di sospensione cautelare.
Attualmente sono in corso di predisposizione gli atti conseguenti che dovranno essere notificati alle parti interessate nei termini di legge.
La dilatazione dei tempi necessari alla conclusione dell'iter procedurale del ricorso in argomento è dovuto alla quantità di contenzioso amministrativo esistente in tale materia.
Il numero di questo tipo di ricorsi, infatti, è notevolmente accresciuto dopo la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, che, com'è noto, ha soppresso ogni controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
l'articolo 31 della legge n. 476 del 1998 impone ai coniugi dichiarati idonei all'adozione di un bambino straniero di incaricare un ente accreditato ad espletare tutte le pratiche necessarie all'adozione nel Paese prescelto;
non contenendo la citata legge n. 476 del 1998 norme idonee a disciplinare in modo esaustivo il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema, si è resa necessaria da parte del ministro della giustizia e del ministro della solidarietà sociale l'emanazione della circolare 30 ottobre 2000, la quale ha legittimato i coniugi che avevano intrapreso ma non concluso l'iter all'estero - e nei quali, quindi, fosse innegabilmente presente l'animus adottandi - a concludere le procedure intraprese senza l'assistenza dell'ente;
con delibera del 30 agosto 2002 la commissione per le adozioni internazionali ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, i coniugi dichiarati idonei all'adozione del minore straniero e che intendano adottarlo dovranno dare mandato ad uno degli enti accreditati, pur ribadendo, giustamente, la necessità di permettere a coloro che hanno in corso la procedura di adozione del minore di portarla a conclusione senza l'assistenza dell'ente accreditato;
il linguaggio tecnico-giuridico utilizzato nei documenti non deve far dimenticare che stiamo parlando di esseri umani e di sentimenti: fra i coniugi affidatari e il bambino, infatti si instaura un profondo rapporto affettivo e da ambedue le parti si creano desideri ed aspettative, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento definitivo;
in particolare, questo avviene in quelle situazioni in cui il rapporto con il minore abbia acquistato una stabilità in ragione del suo protrarsi negli anni e per periodi consistentemente lunghi e che ciò
quali iniziative il Governo intenda intraprendere in ordine alla necessità di permettere a tutte le famiglie che abbiano già intrapreso le procedure di adozione del minore di portarle a termine senza l'assistenza dell'ente accreditato, tenendo conto che l'intermediazione dei predetti enti in questi casi sortirebbe l'effetto di creare ulteriori disagi ed aggravi notevoli dei costi ed in particolare se non sia necessario adottare le opportune iniziative affinché la Commissione per le Adozioni Internazionali riveda la delibera n. 81 del 2002 che fissava il termine del 31 dicembre 2002 per l'adozione del minore senza l'assistenza degli enti accreditati, prevedendo una proroga del termine stesso.
(4-05362)
La circolare, infatti, prende in considerazione la peculiare situazione in cui si trovano le coppie che, dichiarate dall'autorità giudiziaria idonee alla adozione, abbiano intrapreso, secondo le disposizioni procedimentali previgenti, l'iter all'estero, ma non lo abbiano concluso.
In merito, il provvedimento non legittima sic et sempliciter le coppie a concludere le procedure intraprese senza l'assistenza dell'ente, ma dispone che per «coloro i quali alla data di entrata in vigore dell'albo degli, enti autorizzati, non abbiano ancora ottenuto la individuazione del minore straniero da adottare, la prosecuzione della attività potrà avvenire solo con l'assistenza di un ente dotato della prescritta autorizzazione».
Ne consegue che solo i coniugi che - alla data in cui l'albo degli enti autorizzati è entrato in vigore (16 novembre 2000) - hanno già ottenuto dalla competente autorità straniera l'abbinamento ad un minore sono legittimati a proseguire l'iter senza l'assistenza di un ente.
La circolare, pertanto, nel disciplinare il regime transitorio in questa materia, condiziona l'applicazione della nuova normativa al grado di svolgimento della procedura già avviata e, in particolare, al compimento della fase, più delicata, di abbinamento fra i coniugi e il minore da adottare.
In merito al primo quesito posto dall'interrogante si fa presente che il Governo ha ritenuto che la circolare, finora esaminata, fosse la soluzione più idonea ad evitare che la piena operatività del nuovo sistema di adozioni comportasse disagi e aggravi notevoli dei costi per tutte le famiglie che avevano già intrapreso le procedure di adozione.
Per evitare fraintendimenti su quale fosse la disciplina applicabile il Governo ha ritenuto necessario individuare, come è già stato sottolineato, nella data di entrata in vigore dell'albo degli enti autorizzati il parametro temporale per valutare se i coniugi, che avevano avviato la procedura, avevano già ottenuto l'abbinamento con il minore da adottare.
Si ritiene opportuno ricordare, comunque, che l'applicazione della nuova procedura risponde alla realizzazione del superiore interesse del minore, individuato, dalla Convenzione de l'Aja del 1993, come l'obiettivo primario cui deve tendere l'adozione internazionale.
La piena operatività del nuovo sistema, caratterizzato dall'intervento obbligatorio degli enti autorizzati e dal controllo esercitato da una Autorità Centrale, segna per l'Italia la fine di un sistema, comunemente definito come il «fai da te», fondato sulla iniziativa personale degli aspiranti genitori adottivi e che si è rivelato, in passato, pericoloso e non idoneo a tutelare i diritti fondamentali del minore da adottare.
Si ritengono opportune alcune osservazioni di carattere preliminare anche in merito alla delibera n. 81 emanata dalla Commissione per le adozioni internazionali il 30 agosto 2002.
Il provvedimento contiene disposizioni sul regime transitorio applicabile in casi particolari. Precisamente chiarisce quale sia la normativa applicabile nelle procedure di adozione riguardanti i minori bielorussi accolti dai cittadini italiani nell'ambito dei soggiorni temporanei per vacanze climatiche.
La delibera, a tal proposito, dispone che, «a decorrere dal 1o gennaio 2003, i coniugi dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero, i quali intendano adottare il bambino accolto nell'ambito dei percorsi di risanamento, seguiranno, quale che sia la data della prima accoglienza, l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente e dovranno dare mandato ad uno degli enti autorizzati per il Paese di provenienza dell'adottando; i coniugi che, alla data del 31 dicembre 2002, abbiano già presentato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione l'Aja 29 maggio 1993, istanza di autorizzazione al proseguimento della procedura per il minore accolto antecedentemente alla data del 16 novembre 2000, potranno proseguire senza l'assistenza dell'ente».
La Commissione per le adozioni internazionali, interpellata sulle motivazioni che l'hanno indotta ad adottare la delibera de qua, ha sottolineato di aver ben considerato le attese delle coppie che avevano ospitato i bambini bielorussi nell'ambito dei percorsi di risanamento, che avevano già una relazione affettiva con loro e che, in molti casi, conoscevano il paese di origine e le eventuali relazioni di amicizia e di affetto dei bambini accolti.
La Commissione ha, però, dovuto tener conto delle richieste formulate dal Paese stranierò il quale:
a) non intendeva più rapportarsi direttamente con le famiglie;
b) chiedeva assicurazione sulla tempestiva trasmissione delle relazioni post-adottive nella considerazione delle inadempienze verificatesi in passato e ancora possibili nei casi di coppie che avevano intrapreso la procedura senza l'intervento dell'ente;
c) poneva come condizione dell'accreditamento degli enti italiani l'assunzione dell'impegno, da parte degli enti stessi, di redigere le relazioni post-adottive e chiedeva alla Commissione di garantire l'espletamento dì tale compito;
d) indicava, nel processo verbale sottoscritto dall'Italia a Minsk, il termine del 31 dicembre 2002, come termine ultimo oltre il quale tutte le coppie aspiranti alla adozione di un bambino bielorusso dovevano ricorrere all'ente accreditato.
Si sottolinea che la delibera adottata dalla Commissione è stata comunicata nello stesso giorno della sua emissione; è stata resa nota al comitato minori stranieri, competente in materia di soggiorni temporanei; è stata diffusa nel corso delle riunioni istituzionali della Commissione, in particolare in quelle in cui sono state coinvolte le regioni, gli enti e gli operatori dei Servizi socio-sanitari.
Dal 1o ottobre al 31 dicembre 2002 la Commissione ha rilasciato alle coppie, che ne avevano fatto richiesta, centinaia di autorizzazioni al proseguimento delle procedure adottive in favore dei bambini ospitati senza l'assistenza dell'ente.
Va, infine, sottolineato che gli enti accreditati in Bielorussia, in considerazione della specificità della situazione dei bambini accolti e quindi dell'adozione mirata o nominativa, applicano, per i servizi resi, costi minori.
Il Ministro per le pari opportunità: Stefania Prestigiacomo.
la notte del 30 giugno 2003, la vetrina della libreria Baroni, nel centro storico di Lucca, è stata imbrattata con la scritta «Gay Rauss» accompagnata da una svastica;
nella stessa libreria, 28 giugno 2003, era stato ospitato un incontro organizzato dall'associazione lucchese «L'Altro Volto / Lucca Gay Lesbica», in occasione della giornata mondiale dell'orgoglio omosessuale, e un altro incontro era previsto per la sera del 30 giugno 2003;
si è trattato dell'ennesimo episodio omofobo, razzista e discriminatorio, da parte di soggetti che, in una città come Lucca medaglia d'oro per la Resistenza, si sentono liberi di agire indisturbati;
non è, infatti, la prima volta che scritte inneggianti all'odio razziale o alla violenza contro gli omosessuali, appaiono sui muri della nostra città;
queste manifestazioni di odio nei confronti delle persone omosessuali si collocano all'interno di un clima di intolleranza e discriminazione crescente e sempre più preoccupante in città -:
se ritenga di dover intervenire, con misure di prevenzione e pubbliche prese di posizione, affinché siano sradicate queste presenze violente e anti-democratiche.
(4-07123)
Nella notte successiva, su una delle vetrate della libreria sono state vergate, con vernice di colore nero, scritte offensive nei confronti degli omosessuali, accompagnate dal disegno della croce uncinata.
Nella notte tra il 28 ed il 29 agosto, è stata danneggiata una vetrina della libreria «Baroni», mentre sull'altra è stata tracciata, con vernice nera, una «svastica» di ampie dimensioni.
Nella stessa notte la vetrata della porta d'ingresso del locale «After Dark», sito in località Pieve San Paolo, è stata danneggiata ed imbrattata con una scritta offensiva contro gli omosessuali.
In sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Lucca, sono stati approfonditi gli episodi di intolleranza, al fine di pianificare le occorrenti misure di prevenzione e di contrasto.
Le forze di polizia hanno attivato un'intensa attività info-investigativa, diretta soprattutto agli ambienti dell'area dell'estrema destra, nonché mirati e coordinati servizi di controllo anche con la collaborazione della polizia municipale, dedicati, in modo specifico, ad obiettivi ritenuti sensibili, quali i campi nomadi, la zona dei Luna Park, le vie del centro storico, ove è ubicata la libreria citata in premessa, le sedi dei partiti politici, sindacali e quelle delle istituzioni cittadine.
Più in generale, occorre, tuttavia, riconoscere l'obiettiva impossibilità sia di un'attività di prevenzione capace di impedire in assoluto il ripetersi di atti del genere, sia di un'attività di repressione capace di individuare in ogni caso i responsabili di gesti che non richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né modalità e tempi di esecuzione che espongano a rischi rilevanti di essere individuati attraverso un'attività di indagine e che, infine, possono rivolgersi verso un numero molto alto di potenziali obiettivi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
l'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 prevede che - nel limite massimo di cento unità per ciascun contingente - possano essere assegnati dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, rispettivamente:
a) alle associazioni professionali che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
b) alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;
le suddette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo;
da quanto risulta dalla circolare ministeriale n. 24 del 25 febbraio 2003, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2003-2004 sono adottati dal direttore generale dell'ufficio scolastico generale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato;
risulta all'interrogante che per l'anno scolastico in corso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha riconfermato le assegnazioni di personale docente ai soggetti che rientrano nella tipologia delle associazioni professionali del personale direttivo e docente, degli enti cooperativi da esse promossi, nonché degli enti ed istituzioni che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;
risulta inoltre che le decisioni in merito all'avvenuta o meno assegnazione di personale docente siano state comunicate ad alcune associazioni con ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico determinando disagi ai docenti interessati, alle scuole e agli studenti, nonché alle stesse associazioni -:
quale sia il soggetto istituzionale che decide in merito alle assegnazioni;
se esistano e, in caso affermativo, quali siano i criteri generali in base ai quali viene concessa o meno una assegnazione ad un determinato ente o associazione;
quali variazioni nelle assegnazioni ci siano state rispetto agli anni passati, quante assegnazioni siano state previste per l'anno scolastico in corso e a quali associazioni.
(4-07712)
La scelta e le successive assegnazioni tra le centinaia di richieste pervenute è stata effettuata attraverso il vaglio dei progetti presentati secondo una visione globale delle finalità educative dei programmi in relazione agli indirizzi di politica scolastica ed alla distribuzione sul territorio.
Pertanto non è stato possibile riconfermare alle stesse associazioni dell'anno precedente il numero delle unità di personale richiesto nel precedente anno scolastico.
In ragione del contenimento della spesa pubblica l'amministrazione non ha ritenuto di dover utilizzare l'intero contingente previsto e sono state, pertanto, assegnate complessivamente novantaquattro unità alle associazioni ed enti e novantatre unità alle comunità terapeutiche, come si rileva dall'elenco (allegato disponibile presso il Servizio Assemblea).
Inoltre, con le stesse modalità degli anni passati, ossia solo in caso dell'avvenuta assegnazione di personale scolastico, si è provveduto in data 24 luglio 2003 a darne comunicazione alle istituzioni interessate.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il responsabile interregionale del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e segretario provinciale di Belluno
sembra che la precaria situazione di detta mensa sia stata più volte segnalata sia alle autorità provinciali che alle autorità centrali, con indicazione di casi di intossicazione che ha colpito lavoratori di polizia;
nella stessa data del 7 marzo 2003 il Segretario Nazionale dell'Unione italiana Lavoratori della Polizia di Stato ha ripetuto la segnalazione con una lettera indirizzata al Capo della Polizia Prefetto dottor Giovanni Di Gennaro;
la questione è certamente meritevole di approfondimento e di chiarimento -:
se le ragioni di doglianza formalizzate dai lavoratori della Polizia di Stato per le condizioni della mensa del Commissariato di Cortina d'Ampezzo abbiano o meno fondamento, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere affinché le autorità provinciali provvedano senza indugio a rimuovere le cause di tali lamentele.
(4-07521)
Il giorno dopo, il dirigente del menzionato commissariato, su indicazione dell'ufficio sanitario della questura, ha disposto una verifica sulle date di scadenza di tutte le confezioni di alimenti contenute nella dispensa; il controllo ha dato esito negativo.
Il 4 febbraio due medici della polizia di Stato si sono recati a Cortina per svolgere l'ispezione preannunciata, nel corso della quale sono stati anche prelevati campioni di cibi cotti e crudi ed i tamponi sulle superfici della mensa; nell'occasione si è riscontrato che il cuoco, in servizio ancora per pochi giorni perché in fase di licenziamento, e la cuoca, neoassunta, non erano in regola con le norme di igiene personale prescritte per i locali adibiti a ristorazione.
La questura di Belluno ha perciò incaricato il dirigente del commissariato ad attivarsi tempestivamente per regolarizzare la situazione, in attesa di una successiva ispezione da eseguirsi in tempi brevi; il nuovo controllo, eseguito a distanza di una settimana, ha accertato che tutto risultava conforme alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
Dalle verifiche effettuate e dall'esito dei controlli batteriologici eseguiti, che hanno avuto esito negativo, non è emersa la riconducibilità del disturbo accusato dai due agenti ai cibi consumati nella mensa di servizio.
Tuttavia, ritenendosi divenuti ormai oggettivamente inadeguati i locali della stessa mensa, nonché dei contigui alloggi di servizio del commissariato in questione, sono state avviate le procedure per il trasferimento di tali strutture in altri immobili.
Nel mese di dicembre 2002 il ministero dell'interno ha comunicato alla prefettura il proprio assenso alla acquisizione in locazione, a questo fine, dell'ex hotel Fanes, che è stato necessario ristrutturare per adattarlo alla nuova destinazione.
Il trasferimento è stato materialmente effettuato nel mese di settembre 2003, ultimati i lavori; in particolare, il giorno 6 di quel mese è stata eseguita sia nei locali mensa che negli alloggi di servizio la prescritta visita igienico-sanitaria, che ne ha riscontrato la conformità alla normativa vigente.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
la questione investe il personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della provincia di Catania, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;
per la nomina nelle supplenze annuali erano previste delle vecchissime graduatorie provinciali - ad esaurimento secondo quanto previsto dagli articoli 1 della ordinanza ministeriale 20 ottobre 1997 e 1 della ordinanza ministeriale 30 maggio 2000 - istituite con la legge delega n. 477/1973;
l'articolo 581 del decreto legislativo n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) ha poi disposto l'aggiornamento delle suddette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 1991-1992, ma esse erano in realtà state aggiornate dall'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994 n. 59; dato che la scadenza delle domande (23 aprile) era anteriore all'entrata in vigore del testo unico, per coloro che già avevano ottenuto l'aggiornamento si applicava la normativa antecedente;
costoro, dunque, si trovavano nella legittima aspettativa alla nomina nel triennio 1994-1997 e negli anni successivi (essendo state le graduatorie prorogate, per il 1997/1998, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 340 del 1997 e, per il 1998-1999, dall'articolo 40, comma 11, della legge n. 449 del 1997 e, ancora, sino all'approvazione del Regolamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999, ai sensi della circolare 9 aprile 1999, n. 96);
conseguentemente, nell'anno scolastico 2000-2001, coloro che da oltre un ventennio si trovavano in graduatoria sono stati chiamati per le supplenze ed hanno lavorato sino al termine dell'anno scolastico, avendo dovuto - per non decadere dal diritto - dimettersi dai precedenti posti di lavoro;
nel dicembre 2001, per effetto del decreto ministeriale n. 75/2001, sono state compilate delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze;
nel formulare le nuove graduatorie, il centro servizio amministrativo (CSA) della provincia di Catania non ha tuttavia considerato che ai soggetti inclusi nelle vecchie graduatorie per le supplenze - dichiarate ad esaurimento ed aggiornate per l'ultima volta dall'ordinanza ministeriale n. 59/1994 prima dell'entrata in vigore del testo unico e del decreto ministeriale n. 75/2001 - non si poteva applicare la normativa successiva;
in questo modo non è stato applicato quanto previsto dagli articoli 587, comma 1, e 554, comma 5, del testo unico, in base ai quali tutte le assunzioni dei collaboratori scolastici debbono avvenire soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data del 5 luglio 1988;
allo stesso tempo non è stato rispettato il principio generale - espresso dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 124 del 1999 e dall'articolo 401 del testo unico - secondo cui le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa «salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria»;
in definitiva, per il conferimento delle supplenze annuali, si doveva dare la precedenza a questi soggetti rispetto ai nuovi aspiranti;
l'errore commesso dal centro servizio amministrativo della Provincia di Catania ha avuto un effetto disastroso: tutti coloro che erano inclusi, da oltre un ventennio, nelle trascorse graduatorie sono stati superati nelle nuove e sono stati scalzati dai posti di lavoro che hanno ricoperto nell'anno scolastico 2000/2001;
circa 250 persone hanno proposto ricorso avanti il TAR di Catania, chiedendo
una ipotesi transattiva poteva essere auspicabile, in quanto l'Amministrazione, trovando una soluzione per immettere in servizio i ricorrenti - invece che resistere ciecamente in giudizio, senza minimamente valutare la giustezza del suo operato e, probabilmente, per solo orgoglio degli addetti - oltre che porre rimedio alle illegittimità prodottesi, avrebbe potuto raggiungere un accordo con rinuncia degli emolumenti maturati da parte dei ricorrenti e con notevole risparmio per la spesa pubblica -:
se non ritenga necessario ed urgente intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di far rispettare la precedenza di coloro già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, come del resto previsto dalla normativa vigente.
(4-02561)
Detto inserimento è stato conseguentemente disciplinato da disposizioni regolamentari contenute nel decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che reca norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il decreto ministeriale n. 75 del 2001 ha poi disciplinato gli aspetti procedurali in materia di graduatorie provinciali ed elenchi provinciali per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
In tale contesto sono stati definiti i criteri di integrazione ed aggiornamento della «graduatoria provinciale ad esaurimento» per l'accesso al profilo di «collaboratore scolastico» dei beneficiari del suindicato decreto-legge.
È da rilevare che la norma contenuta nel decreto legge n. 240 del 2000 non prevede alcuna precedenza per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento; la medesima norma è infatti dettata dall'esigenza di introdurre criteri omogenei di trattamento, nelle operazioni di reclutamento del personale, tra coloro che erano già inclusi nelle graduatorie provinciali e coloro che, pur avendo prestato servizio nelle scuole statali, secondo le disposizioni previgenti, con gli stessi compiti del collaboratore scolastico alle dipendenze dello Stato, non erano stati inclusi in tali graduatorie perché dipendenti dagli enti locali.
Pertanto, nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento tutti i candidati sono ordinati in base al punteggio complessivo decrescente ad essi spettante.
Ciò preliminarmente chiarito in via generale, per quanto riguarda in particolare le operazioni di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento dei collaboratori scolastici della provincia di Catania, il centro servizi amministrativi di Catania ha predisposto le graduatorie provinciali e di istituto (seconda fascia) secondo le suddette disposizioni ed ha, pertanto, dato la precedenza esclusivamente nelle graduatorie di istituto, e non anche nelle graduatorie provinciali, a coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, avevano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali.
È noto che avverso le operazioni di aggiornamento ed integrazione della graduatoria provinciale ad esaurimento della
Dopo contrastanti provvedimenti cautelari emessi dagli organi di giustizia amministrativi della Sicilia nelle more della decisione nel merito, è ora intervenuta la decisione n. 1211 del 2003 con la quale il TAR di Catania ha rigettato i ricorsi di cui trattasi riconoscendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
Per effetto della predetta decisione del TAR, immediatamente esecutiva, ai fini dei nuovi contratti relativi all'assunzione del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2003/2004, il centro servizi amministrativi di Catania ha tenuto conto della graduatoria originariamente formulata, avverso la quale erano insorti i collaboratori scolastici della preesistente graduatoria provinciale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
la legge 124/1999 ed il successivo decreto ministeriale 75/2001 prevedono l'inserimento di personale - con almeno 30 giorni di servizio pregresso negli enti locali -, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza del personale ATA nelle scuole di ogni ordine e grado;
alcuni precari delle graduatorie preesistenti hanno impugnato il decreto ministeriale e la graduatoria conseguente innanzi al Tar di Catania, che non ha concesso la sospensiva;
il successivo appello al consiglio della giustizia amministrativa ha concesso la sospensiva della sola graduatoria;
il dirigente del centro servizi amministrativi di Catania, sulla scorta di pareri dell'avvocatura distrettuale, ha «epurato» la graduatoria, eliminando tutti i soggetti provenienti dagli enti locali;
in tal modo, questi lavoratori non potranno avere alcun incarico annuale;
il decreto ministeriale 75/2001 appare così violato, e pare che ciò accada solo a Catania-:
quali valutazioni esprima sulla decisione del dirigente del centro servizi amministrativi di Catania e, in particolare, se ritenga che essa sia coerente con le fonti legislative che regolano la materia e quali iniziative intenda assumere per risolvere la questione.
(4-03919)
Detto inserimento è stato conseguentemente disciplinato da disposizioni regolamentari contenute nel decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che reca norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Il decreto ministeriale n. 75 del 2001 ha poi disciplinato gli aspetti procedurali in materia di graduatorie provinciali ed elenchi provinciali per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
In tale contesto sono stati definiti i criteri di integrazione ed aggiornamento della «graduatoria provinciale ad esaurimento»
È da rilevare che la norma contenuta nel decreto legge n. 240 del 2000 non prevede alcuna precedenza per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento; la medesima norma è infatti dettata dall'esigenza di introdurre criteri omogenei di trattamento, nelle operazioni di reclutamento del personale, tra coloro che erano già inclusi nelle graduatorie provinciali e coloro che, pur avendo prestato servizio nelle scuole statali, secondo le disposizioni previgenti, con gli stessi compiti del collaboratore scolastico alle dipendenze dello Stato, non erano stati inclusi in tali graduatorie perché dipendenti dagli enti locali.
Pertanto, nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento tutti i candidati sono ordinati in base al punteggio complessivo decrescente ad essi spettante.
Ciò preliminarmente chiarito in via generale, per quanto riguarda in particolare le operazioni di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento dei collaboratori scolastici della provincia di Catania, il centro servizi amministrativi di Catania ha predisposto le graduatorie provinciali e di istituto (seconda fascia) secondo le suddette disposizioni ed ha, pertanto, dato la precedenza esclusivamente nelle graduatorie di istituto, e non anche nelle graduatorie provinciali, a coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, avevano prestato almeno 30 giorni di servizio nelle scuole statali.
È noto che avverso le operazioni di aggiornamento ed integrazione della graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia di Catania sono stati presentati ricorsi al TAR di Catania, nonché richieste di sospensiva dei provvedimenti impugnati, da parte di un gruppo di collaboratori scolastici precari delle graduatorie preesistenti i quali sostengono di avere diritto di precedenza anche nella graduatoria provinciale oltre che nelle graduatorie di istituto.
Dopo contrastanti provvedimenti cautelari emessi dagli organi di giustizia amministrativi della Sicilia nelle more della decisione nel merito, è ora intervenuta la decisione n. 1211 del 2003 con la quale il TAR di Catania ha rigettato i ricorsi di cui trattasi riconoscendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
Per effetto della predetta decisione del TAR, immediatamente esecutiva, ai fini dei nuovi contratti relativi all'assunzione del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2003/2004, il centro servizi amministrativi di Catania ha tenuto conto della graduatoria originariamente formulata, avverso la quale erano insorti i collaboratori scolastici della preesistente graduatoria provinciale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
in base all'interrogazione n. 4-06779 dell'onorevole Delmastro Delle Vedove, in alcuni esercizi della città di Torino sarebbe in libera vendita una sostanza, salvia cristallizzata o salvia divinorum, con potenti effetti allucinogeni e psicotropi;
la sostanza in oggetto può essere acquistata in bustine o in tubetti da un grammo, con possibilità di scelta tra vari livelli di concentrazione del principio attivo;
la sostanza annullerebbe completamente l'autocoscenza per un tempo compreso fra i 15 minuti e le due ore;
il principio attivo sarebbe il SALVINORUM A, potente allucinogeno naturale;
la questura di Torino avrebbe fatto svolgere delle analisi secondo le quali, alcontrario, la salvia cristallizzata risulterebbe assolutamente innocua -:
se risponda al vero che la questura di Torino abbia disposto delle analisi sulla
quando, da chi e per disposizione di quali autorità, siano state effettuate le analisi di cui sopra.
(4-06949)
Su un campione di quel prodotto sono state effettuate le indagini da parte della polizia scientifica di Torino che, però, non ha rilevato la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope menzionate nelle apposite Tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 in materia di «disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
Successivamente un reperto è stato anche inviato ai più attrezzati laboratori di indagini chimiche del servizio della polizia scientifica di Roma al fine di svolgere accertamenti approfonditi volti a evidenziare i principi attivi della sostanza in esame.
La salvia divinorum è una pianta, attualmente reperibile in Italia in alcune erboristerie, attraverso siti internet e presso i cosiddetti smart shop, che contiene una quantità considerevole di principio attivo, Salvinorin A, in possesso di un potere allucinogeno, quando fumato, superiore a quello dell'LSD.
Allo stato attuale, tale sostanza è ritenuta legale in tutto il mondo tranne che in Australia; in Italia, come accennato, la stessa non è inserita in nessuna delle citate Tabelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il cui aggiornamento periodico è curata dal ministero della salute di concerto con il ministero della giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità.
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2003, è stato approvato un disegno di legge del Governo che prevede modifiche al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con l'inserimento, nelle nuove Tabelle, anche della cosiddetta sostanza salvia divinorum.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
a Torino, il 10 novembre 2003 si è svolta la prima assemblea plenaria della Consulta provinciale degli studenti con oggetto elezione del Presidente e presentazione delle candidature alla giunta;
in tale riunione sembrerebbe aver partecipato non più di 1/4 della totalità degli eletti nei singoli istituti;
gran parte degli eletti avrebbe affermato di non aver ricevuto alcuna convocazione alla suddetta plenaria e non avrebbe quindi potuto prenderne parte;
una parte degli eletti, benché presente alla riunione, non avrebbe potuto partecipare alle votazioni e alle candidature in quanto non registrati nell'elenco degli aventi diritto compilato dagli uffici della consulta stessa;
il presidente eletto è stato votato solo da circa 1/8 degli aventi diritto;
gli avvisi per i termini di scadenza per la presentazione delle candidature a presidente non sono pervenute alle comunità studentesche di numerosissimi istituti;
i termini di scadenza per la presentazione delle candidature a presidente sono stati fissati anteriormente alla prima riunione plenaria;
la cattiva gestione della Consulta Provinciale Studentesca ha privato tutti gli studenti di una rappresentanza legittima e effettiva;
analoghi episodi sembrano essersi verificati in passato e attualmente in altre province italiane -:
se non ritenga opportuno promuovere un monitoraggio sistematico, anche attraverso i direttori regionali del MIUR, delle reali condizioni in cui vengono elette e operano le consulte provinciali studentesche di tutta Italia;
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative per sospendere le attività e le elezioni delle consulte fino a che i suddetti accertamenti non distinguano quelle legittime dalle delegittimate;
se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative per istituire organi di controllo permanenti per vigilare sulla corretta e la regolarità delle elezioni, a partire da una capillare e precisa informazione all'interno degli istituti.
(4-08137)
Infatti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1996 il centro servizi amministrativi di Torino, con circolare n. 437 del 29 settembre 2003, diretta a tutti i capi d'istituto, ha convocato la prima assemblea plenaria della Consulta per i giorni 10 novembre 2003 (presentazione delle candidature ed elezione del Presidente) e 11 novembre (elezioni della giunta esecutiva), sollecitando, inoltre i dirigenti scolastici a comunicare al centro servizi amministrativi l'esito delle votazioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale, votazioni che avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2003, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1996, articolo 6, comma 1 al fine di poter redigere il decreto di insediamento della assemblea plenaria contenente i nominativi dei delegati, che costituisce l'elettorato attivo e passivo delle elezioni a Presidente.
Quanto alle modalità di rilevazione dei rappresentanti eletti aventi diritto al voto, la Consulta si è strettamente attenuta ai nominativi inclusi nel decreto di insediamento della assemblea plenaria, emanato dal centro servizi amministrativi di Torino ed inviato a tutte le scuole della provincia per opportuna conoscenza. La circolare n. 347 su richiamata ha, inoltre, esplicitamente elencato le condizioni per l'elettorato attivo (inserimento del nominativo nel decreto di insediamento della assemblea plenaria, documento di riconoscimento, non ammissione deleghe) ed indicato i termini per la presentazione delle candidature per la presidenza (scadenza 6 novembre 2003) e per il deposito delle liste per le elezioni della giunta (10 novembre 2003).
Alcuni studenti che si sono presentati il giorno della votazione e si sono dichiarati delegati sono stati allontanati in quanto non essendo pervenute le relative comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici non erano inclusi nel decreto del centro servizi amministrativi di insediamento dell'assemblea plenaria, che costituisce la condizione di validità delle delibere assembleari della Consulta; altri studenti hanno lamentato, invece, di non essere stati avvisati per tempo dai capi d'istituto.
Nonostante l'esiguità numerica degli elettori attivi e passivi, si è proceduto ugualmente all'elezione per la carica presidenziale in quanto l'articolo 5 comma 3 del regolamento della Consulta provinciale degli studenti di Torino prevede che il presidente venga eletto dalla assemblea plenaria a maggioranza semplice, non stabilendo alcun quorum costitutivo.
Con riguardo alla mancata tempestività con la quale i dirigenti scolastici hanno comunicato ai delegati le date di convocazione della prima assemblea plenaria e al centro servizi amministrativi i nominativi dei delegati, sono in corso i relativi accertamenti da parte della competente direzione regionale che si è già impegnata ad adottare adeguate misure onde evitare il ripetersi di una simile situazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il 5 maggio 2003 nel comune di San Lucido, provincia di Cosenza, è stato emesso un decreto, da parte del Sindaco, a dir poco illegittimo;
suddetto decreto riduce l'ingresso presso gli uffici del comune da parte dei Consiglieri comunali di minoranza ad una «fascia» oraria del tutto priva di senso, vale a dire ogni giovedì dalle 12.00 alle 13.30;
tale atto costituisce una chiara e grave opera di discriminazione nei confronti dei Consiglieri comunali di minoranza;
l'articolo 54 della Costituzione sancisce: «che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore»;
attraverso atti amministrativi interni, l'ordinamento giuridico italiano non riconosce la facoltà di derogare a norma di legge;
l'articolo 43 T.U.E.L. stabilisce che «i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato»;
la legge n. 241 del 1990 e giurisprudenza consolidata consacrano il diritto di accesso quale principio generale dell'ordinamento giuridico;
il dispositivo del decreto del Sindaco può costituire, per l'assoluta arbitrarietà delle sue conclusioni, abuso d'ufficio, punibile ai sensi dell'articolo n. 323 del codice penale suffragati in questa considerazione anche da una recente pronuncia del Prefetto della Provincia di Cosenza, dove esplicita che: «ai Consiglieri comunali è riconosciuto un diritto di accesso più ampio di quello accordato ai cittadini»;
l'articolo n. 135 T.U.E.L. riconosce al Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge del 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni, che quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge -:
se non ritenga che nel caso esposto sussista una grave violazione di legge e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda assumere.
(4-06426)
Conseguentemente, non ha avuto ulteriore corso la richiesta di annullamento straordinario presentata dai consiglieri di minoranza nei confronti del suddetto decreto sindacale del 5 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 138, n. 267/2000.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione per le Adozioni Internazionali;
a tale Commissione fanno riferimento 16 Enti autorizzati dislocati in tutta Italia, altamente qualificati;
tali Enti debbono essere convocati per l'accordo di programma quadro per il sostegno a distanza;
in data 29 luglio 2003 gli Enti stessi vengono convocati via fax, alle ore 19,59 (per la riunione cui sopra da tenersi a Roma - Via Barberini - alle ore 10,30 di Giovedì 30 luglio da notare che il 30 luglio è mercoledì e giovedì è 31 luglio);
atteso che tale riunione è di determinante importanza per l'attività degli Enti autorizzati per poter svolgere al meglio un compito così delicato e di responsabilità;
si ritiene che la presente interrogazione possa stimolare la Presidente della Commissione ad una gestione più lineare e trasparente della questione -:
se ritenga corretto tale comportamento da parte del presidente della Commissione;
se non ritenga che le riunioni debbano essere convocate in modo da assicurare la presenza degli Enti, e quindi con un anticipo accettabile di tempo, come avviene di norma per tutte le Commissioni, e non dall'oggi sera (quando gli uffici sono chiusi) al dopodomani (sbagliando anche i termini della convocazione);
ciò anche in virtù del fatto che tale comportamento della Presidente della Commissione potrebbe dare adito a valutazioni di parte secondo le quali la gestione delle riunioni sarebbe indirizzata a favorire taluno rispetto alla interezza del mondo associativo.
(4-07216)
La Commissione, inoltre, promuove, nel corso dell'anno, due o tre riunioni plenarie per tutti gli enti autorizzati e numerosi incontri ristretti, inerenti problematiche specifiche relative a determinati paesi stranieri, d'interesse esclusivo solo di alcuni enti. Le convocazioni sono inviate, con congruo anticipo, tramite fax e mezzo posta.
Tali modalità di convocazione, indispensabili per mantenere rapporti lineari e trasparenti con gli enti, sono state adottate dalla Commissione anche per le riunioni indette nel corso dell'iter di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro, in materia di sostegno a distanza.
Occorre, in primo luogo, precisare che le riunioni che si sono svolte per l'approvazione del Piano sono state quattro e non una sola come riferisce l'interrogante.
Infatti, la Commissione per le adozioni internazionali, interpellata in merito alle circostanze riportate nell'atto ispettivo, ha riferito di aver convocato, in data 4 luglio, una riunione plenaria nel corso della quale, tra i vari punti all'ordine del giorno, vi era l'esame della «proposta di finanziamento della campagna adozioni a distanza». Nel corso della riunione la Presidente della Commissione ha riferito che era in corso di elaborazione una bozza di Accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aperto alla adesione degli enti autorizzati con esperienza pluriennale nel campo e di altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici, organismi del terzo settore e aziende private). In quella occasione la Presidente ha invitato tutti gli enti ad inviare, entro quindici giorni, proposte e suggerimenti per la migliore stesura del progetto di Accordo e ha precisato che era essenziale il rispetto dei termini in quanto
Alla data del 25 luglio risultavano pervenute indicazioni da 14 enti: Ai.Bi., A.m,i., A.m.o., Amici Trentini, Aipa, Avsi, Ciai, Cifa, Comunità di S. Egidio, Gruppo di volontariato e solidarietà, La Maloca, La casa, SOS international adodtion, Spai.
La Commissione, nella riunione del 25 luglio, ha approvato il documento nella sua formulazione complessiva e ha indetto, per il 31 luglio, una riunione ristretta per gli enti che avevano inviato alla Commissione i propri programmi di sostegno a distanza. Quest'ultima riunione è stata propedeutica alla riunione successiva, fissata per il 19 settembre, in cui è stata approvato il piano di intervento globale.
Gli enti che avevano presentato le proposte, preavvisati telefonicamente sin dal giorno 28, sono stati convocati per il 31 luglio alle ore 10,30; la convocazione era indirizzata ai presidenti e ai legali rappresentanti dell'ente, ma veniva precisato che - ove necessario - il presidente poteva essere sostituito da persona competente in materia di adozioni a distanza munita di delega.
La Commissione ha riferito, inoltre, che alla riunione del 31 luglio sono intervenuti tutti gli enti convocati, ad eccezione di Spai e Comunità di S. Egidio che hanno motivato l'assenza.
In merito allo svolgimento della riunione, la Commissione precisa che due rappresentanti, sebbene non fossero in grado di formulare il richiesto piano di intervento, hanno, comunque, partecipato alla riunione e alla elaborazione del modello della scheda del piano di intervento globale. Inoltre, nel corso della riunione è stato fatto presente che l'accordo di programma quadro era aperto ad eventuali adesioni successive da parte di soggetti pubblici e privati e che, pertanto, l'adesione allo stesso poteva essere validamente data anche successivamente. Nei giorni successivi la Commissione ha trasmesso il documento ai competenti organi dell'Amministrazione per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Da quanto riferito dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, si evince che tutti gli enti autorizzati hanno avuto ampia notizia della preparazione dell'Accordo di Programma Quadro e che gli enti, individuati come soggetti interessati in quanto avevano pluriennale esperienza nel campo, hanno avuto la possibilità di offrire il proprio contributo. Del resto, coloro che non sono stati in grado di proporre sin dall'inizio un piano organico sono stati resi edotti che possono farlo successivamente.
La consequenzialità dei comportamenti posti in essere dalla Commissione, in relazione alla specifica vicenda, è tale da escludere ogni dubbio circa la correttezza e trasparenza della gestione della attività svolta dalla Commissione.
Il Ministro per le pari opportunità: Stefania Prestigiacomo.
secondo una nota pubblicata dall'agenzia parlamentare per l'informazione politica ed economica (AgenParl) la Telecom attribuirebbe ai suoi utenti servizi a pagamento non richiesti, che incidono sugli importi delle bollette telefoniche dei consumatori;
la Telecom continuerebbe - secondo l'AgenParl - ad operare di fatto in regime di sostanziale monopolio anche per quanto concerne l'esercizio della rete e non rispetterebbe, quindi, le prescritte tempistiche relative alla portabilità del numero, cioè al trasferimento dei numeri telefonici agli operatori alternativi;
più del 50 per cento degli utenti attenderebbe ben oltre i 60 giorni prescritti per ottenere i trasferimenti dei numeri, e non potrebbero, di conseguenza, usufruire di una serie di servizi specializzati offerti a costi inferiori da altre compagnie telefoniche;
questa distinzione, se vera colpisce, in particolare, settori delicati ed importanti, come quelli dell'informazione, i cui
se risultino le disfunzioni lamentate e, se le stesse siano state segnalate dall'Autorità competente nella relazione annuale presentata al Governo e, in caso affermativo quali iniziative di carattere normativo intenda assumere al fine di garantire il massimo di effettiva concorrenza e allo scopo di accelerare l'accesso all'«ultimo miglio».
(4-06487)
In proposito si richiama l'attenzione sulla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP - che si applica a tutti gli organismi di telecomunicazione - concernente la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni che, all'articolo 5, comma 4, prescrive l'obbligo di una corretta informazione da parte del fornitore del servizio in caso di offerte gratuite, la previa ordinazione quando l'offerta è o diventa a titolo oneroso e richiama il rispetto della normativa sui contratti a distanza prevista dal decreto legislativo n. 185 del 1998.
La stessa delibera, all'articolo 7, comma 5, prevede che, fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di telecomunicazioni non possono pretendere dagli utenti alcun corrispettivo in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi da essi non richiesti, provvedendo a loro cura e spese al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni.
Tutti i costi, tra cui quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono, infatti, a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta all'utente.
Quanto alle segnalazioni riguardanti il connesso fenomeno delle «bollette gonfiate», dai dati contenuti nella relazione annuale al Parlamento presentata dalla suddetta Autorità nel giugno 2003 si rileva che le segnalazioni pervenute nel corso del 2002 sono state circa 12.000 fra le quali hanno assunto particolare rilievo quelle concernenti l'attivazione non richiesta di servizi e quelle riguardanti la contestazione degli addebiti relativi a chiamate verso servizi con numerazione 709.
Dalla stessa fonte si rileva, altresì, la consistente azione di contrasto posta in essere, con il supporto degli organi della polizia postale e delle comunicazioni, al fine di indurre gli operatori interessati al rispetto delle delibere dell'Autorità in merito alla fornitura dei servizi.
Relativamente alle attività svolte dalla medesima Autorità al fine di garantire una effettiva concorrenza e di accelerare l'accesso all'«ultimo miglio», si fa presente che con la delibera n. 11/03/CIR, recante la «approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», l'Autorità ha approvato il canone mensile della linea di accesso disaggregato di 8,3 euro al mese, che rappresenta una riduzione del 25 per cento rispetto al valore dell'anno 2002 e costituisce il miglior prezzo europeo per una linea di accesso disaggregato utilizzabile per i servizi di telefonia ed i servizi a larga banda (ADSL).
Con lo stesso provvedimento, l'Autorità, oltre ad adottare una serie di misure di natura tecnica finalizzate ad una migliore fruizione dei servizi relativi all'«ultimo miglio», consente agli operatori che investono in infrastrutture di accesso fino all'ultimo miglio di definire, negli accordi di interconnessione, prezzi di terminazione sulla propria rete indipendenti da quelli fissati nell'offerta di riferimento per la società Telecom Italia, migliorando in tal modo le condizioni concorrenziali nel settore.
Per quanto riguarda, infine, il mancato rispetto da parte della società Telecom dei tempi previsti per l'attivazione della portabilità del numero, stando a quanto riferito dalla stessa società sono state attivate, allo stato attuale, circa 385.000 richieste di
Di tali attivazioni, ha precisato Telecom Italia, circa il 98 per cento è stato effettuato rispettando i tempi previsti dalla regolamentazione in materia.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
è riconosciuta ai reparti militari che debbono mantenere un costante livello operativo/addestrativo una indennità, detta di super campagna, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996;
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa sono stati indicati, per l'anno 2001, i contingenti massimi del personale militare destinatario delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra; nello specifico, per l'aeronautica militare erano indicati in 41.693 ufficiali e sottufficiali ed in 11.522 volontari in servizio permanente e contestualmente lo Stato maggiore dell'Aeronautica individuava gli enti e reparti destinatari dell'emolumento;
in sede di attribuzione dell'indennità di supercampagna ai vari enti e/o reparti, ad alcuni di essi non è stato riconosciuto il relativo diritto, nonostante tali reparti, oltre a svolgere i propri compiti d'istituto, partecipino fattivamente alle attività operative dei vari comandi svolgendo i servizi armati e non, e dando il massimo supporto operativo, come se fossero articolazioni dei comandi interessati all'indennità;
nello specifico, per esempio, i Distaccamenti ordinari lavori demanio che, pur dipendendo gerarchicamente dal Reparto operativo infrastrutture, sono logisticamente incardinati nello «Stormo» sede del reparto e pur percependo l'indennità di campagna, vengono immotivatamente esclusi dalla più congrua indennità di supercampagna;
i militari appartenenti ai Dold, infatti, percepiscono l'indennità di campagna in virtù dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e l'indennità di supercampagna rappresenta una maggiorazione all'indennità di cui sopra e non certo una voce stipendiale a sé stante o una nuova e diversa indennità da corrispondere ad altro titolo;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 ha demandato ad un decreto ministeriale la determinazione dei contingenti massimi del personale destinatario della misura non ponendo alcuna limitazione con riferimento al personale che, pur non avendo una connotazione operativa, si trovi in posizione di Forza Amministrata, come i Dold;
l'elenco predisposto dallo Stato maggiore dell'aeronautica, tra l'altro, ha individuato i destinatari della maggiorazione senza, peraltro, esaurire il contingente di cui al decreto ministeriale;
la richiesta del riconoscimento dell'indennità di supercampagna è stata negata ai Dold per due ordini di motivi: in primo luogo perché la circostanza che il meccanismo di estensione delle indennità di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, di cui peraltro gli appartenenti ai Dold beneficiano, sarebbe limitato all'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna di cui all'articolo 3, comma 1, legge n. 78 del 1983 e non sarebbe estensibile alla maggiorazione richiesta. In secondo luogo per il fatto che lo Stato maggiore dell'aeronautica abbia predisposto un elenco inerente la determinazione delle unità da mantenere ad un costante livello operativo/addestrativo cui attribuire l'indennità di cui all'articolo 4, comma 2,
il meccanismo di equiparazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ha portata generale e non istituisce una nuova indennità, ma prevede solo una maggiorazione all'indennità di campagna, sicché se l'una è estensibile, anche la relativa maggiorazione deve esserlo, sia pure dopo aver accertato i requisiti di prioritaria operatività;
anche il secondo presupposto su cui si fonda il rigetto è infondato in quanto il personale dei Dold, sebbene in posizione di Forza Amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza organica presso enti e reparti destinatari della suddetta maggiorazione e prestano un servizio di sicura connotazione operativa -:
quali iniziative intenda assumere il ministro interrogato affinché il personale dei Dold venga ricompresso tra i reparti che hanno diritto al pagamento della maggiorazione all'indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.
(4-07492)
La corresponsione dell'emolumento è subordinata, quindi, al possesso di peculiari requisiti di operatività e di impiego.
Per detto personale, a decorrere dal 1o gennaio 1997, la misura percentuale dell'indennità di impiego operativo per reparti di campagna prevista dall'articolo 3 della legge n. 78 del 1983 è stata incrementata al 135 per cento dell'indennità di impiego operativo di base e dal 1o luglio 2002, al 150 per cento.
La normativa citata, inoltre, rinvia ad un decreto interministeriale Difesa-Economia la determinazione annuale dei «contingenti massimi» del personale militare destinatario dell'emolumento.
A tale riguardo, il decreto-legge 31 dicembre 2001 ha stabilito in 53.215 unità complessive il relativo contingente, attribuendo, in particolare, all'aeronautica militare 17.059 posizioni.
Conseguentemente lo stato maggiore dell'aeronautica, in linea con quanto previsto dalla normativa e nei limiti del predetto contingente, ha indicato allo stato maggiore della difesa (per la formulazione dell'elenco degli enti interessati) i reparti rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.
In relazione a quanto precede e proprio per le diverse connotazioni circa il livello di operatività, sono esclusi dal beneficio in parola oltre al personale dei Distaccamenti Ordinari dei Lavori del Demanio (D.O.L.D.), anche altre componenti del supporto logistico-operativo, quali i reparti di manutenzione ed i reparti tecnico-operativi.
Ciò detto, è necessario, inoltre, precisare che l'indennità di «supercampagna», rispondendo a peculiari requisiti di operatività ed essendo disciplinata da una normativa ad hoc, non può essere assimilata ad altre indennità, come quella «per reparti di campagna».
Ne consegue che il «meccanismo» di equiparazione, introdotto dall'articolo 5, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 - richiamato dall'interrogante - grazie al quale è stato possibile estendere l'indennità operativa «per reparti di campagna» a personale che ne era escluso, non può essere applicato all'indennità di «supercampagna».
Inoltre, non ha alcun rilievo, al fine dell'attribuzione di quest'ultimo emolumento, il fatto che altri enti (come i D.O.L.D.) siano coubicati sul sedime dei reparti riconosciuti destinatari dell'indennità in parola e che il relativo personale
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
secondo notizie di stampa (Il Sole 24 Ore dell'11 settembre 2003) Sky, oltre ad avere già stipulato il contratto per la cessione dei diritti televisivi in forma codificata con 12 società su 18 che disputano il campionato di calcio di serie A, superando così, il limite del 60 per cento fissato dalla legge, sta continuando a portare avanti trattative con altre società di serie A;
ciò ignora l'esistenza della piattaforma Gioco calcio, che ha già trasmesso le sue partite della prima giornata di campionato;
tutto ciò contrasta con la legge n. 78 del 1999 -:
quali iniziative, con particolare riferimento ad una segnalazione all'autorità Antitrust, intenda assumere il Ministro delle comunicazioni al fine di tutelare la pluralità, voluta dalla legge n. 78 del 1999, dei soggetti in grado di trasmettere televisivamente le partite del campionato di calcio di serie A.
(4-07405)
Lo stesso comma stabilisce, altresì, che, nel caso della presenza di un solo acquirente, tale limite può essere superato ma i contratti di acquisizione in parola hanno una durata non superiore ai tre anni e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al suddetto limite e stabilirne altri, tenendo conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata di relativi contratti, della necessità di assicurare una effettiva concorrenzialità del mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei diritti di trasmissione relativi ad eventi considerati di minor valore commerciale.
Ciò premesso, si significa che è attualmente all'esame dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato una segnalazione da parte della società Gioco Calcio nella quale tale società evidenzia che la società SKY avrebbe acquisito i diritti di trasmissione delle partite di calcio di dodici squadre di serie A e starebbe conducendo delle trattative per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di ulteriori squadre di serie A, in violazione dell'articolo 2, comma 1 della citata legge n. 78 del 1999.
A tal proposito, si rammenta che SKY è la piattaforma costituitasi a seguito dell'operazione di concentrazione fra The News Corporation Limited e Telepiù s.p.a., approvata dalla Commissione Europa in data 2 aprile 2003.
L'autorizzazione di tale operazione è stata subordinata al rispetto di diversi impegni concernenti sia l'accesso alla tecnologia esistente sia la negoziazione dei diritti di trasmissione. Per quel che concerne gli impegni assunti in materia di accesso alle piattaforme trasmissive, Newscorp ha assunto l'onere di garantire ai terzi, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi, l'accesso alla propria piattaforma satellitare.
In particolare, per quanto riguarda gli impegni assunti in relazione ai diritti di trasmissione degli eventi sportivi, è da sottolineare che le parti hanno previsto un diritto di recesso senza corresponsione di penali a favore dei titolari dei diritti, da esercitare entro il mese di giugno 2003. Inoltre, le parti si sono impegnate alla rinunzia ad esclusive, holdback e altre protezioni per i diritti relativi a mezzi trasmissivi diversi dal satellite, con particolare riferimento ai diritti relativi alla
Infine, per i contratti futuri relativi agli eventi calcistici predetti, è prevista una durata massima di due anni con pieno diritto di recesso per i titolari dei diritti.
Peraltro, le parti si sono impegnate a concedere a terzi, a condizioni ispirate al principio del retail minus, la possibilità di distribuzione su piattaforme diffusive diverse dal satellitare dei pacchetti premium di Newscorp, nonché l'attribuzione ai terzi distributori della libertà di determinazione dei prezzi al pubblico dei pacchetti premium di Newscorp.
In proposito, si evidenzia che, rispetto agli impegni assunti dalle parti in merito ai diritti di trasmissione degli eventi calcistici, la disposizione di cui alla legge n. 78 del 1999 ha valenza specifica e portata confinata ai soli diritti del campionato di calcio di Serie A.
In sede di autorizzazione della concentrazione fra Newscorp e Telepiù, la Commissione ha ritenuto che gli impegni assunti fossero tali per cui il comportamento di Newscorp, successivamente all'operazione, avrebbe dovuto necessariamente confrontarsi con una pressione concorrenziale esercitata da operatori eventualmente presenti sul satellite, ovvero sulle nuove piattaforme tecnologiche attraverso l'offerta di contenuti premium che, per effetto degli impegni aventi ad oggetto la rinuncia ai diritti esclusivi su piattaforma diverse dal satellite, sarebbero risultati immediatamente disponibili.
In presenza della descritta situazione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sta valutando la sussistenza della violazione della legge n. 78 del 1999 oggetto della segnalazione effettuata da Gioco Calcio e, nell'ambito di tale fase preistruttoria, ha inviato delle richieste di informazioni sia a SKY che a Gioco Calcio s.p.a., al fine di acquisire elementi idonei ad analizzare le condizioni concorrenziali attualmente esistenti sul mercato della televisione a pagamento.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
nel comune di Nardodipace - in provincia di Vibo Valentia - il signor Cosimo Ienco candidato con la lista dell'Ulivo alle prossime elezione amministrative, è stato fatto oggetto di atti intimidatori;
da questo punto di vista assume particolare rilievo il fatto che due case, ubicate nella campagna a poca distanza dal centro abitato, di proprietà del padre e dello zio del signor Ienco sono state gravemente danneggiate da ignoti che, dopo aver sfondato porte e finestre dell'una e il tetto dell'altro sono penetrati all'interno delle due abitazioni distruggendo gran parte delle suppellettili;
simili atti oltre il danno arrecato, di per sé già ingente, introducono nell'imminente consultazione elettorale il linguaggio inaccettabile della violenza e della intimidazione;
dei fatti sopra descritti è stata sporta tempestiva denuncia presso la locale stazione dell'Arma dei carabinieri;
nello stesso comune di Nardodipace, lo scorso anno, l'autovettura del locale segretario dei democratici di sinistra è stata letteralmente massacrata sempre ad opera di ignoti;
nel novembre del 1999, appena otto giorni prima della consegna di trenta appartamenti, costruiti con un piano straordinario predisposto della regione Calabria, per le famiglie colpite dall'alluvione del 1972 furono tutti seriamente danneggiati con il chiaro obiettivo di ostacolarne l'atto di assegnazione agli aventi diritto -:
quali iniziative si intendano assumere affinché anche attraverso un potenziamento delle forze dell'ordine impegnate nelle indagini, le indagini stesse avviate sui fatti sopra descritti possano portare all'individuazione
(4-02863)
A Nardodipace vennero danneggiati 28 dei 256 alloggi destinati ai cittadini colpiti dagli eventi alluvionali che colpirono la zona negli anni 1971/72.
Il 22 novembre 2001, il preside della scuola media, nonché membro del consiglio direttivo della locale sezione dei D.S., denunciava il danneggiamento della propria autovettura, avvenuto durante la notte per mano di ignoti. La vettura presentava la rottura del parabrezza ed ammaccature sul tetto, verosimilmente prodotte con colpi d'ascia.
Il 22 ed il 28 aprile 2002, il padre e lo zio di Cosimo Ienco, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista dell'Ulivo nelle ultime consultazioni amministrative dello stesso comune, denunciavano alla locale stazione dei carabinieri il danneggiamento di due casolari di campagna di loro proprietà, per mano di ignoti. Il signor Ienco, sentito in proposito, dichiarò di non avere elementi per ricollegare gli episodi alla propria attività politica precisando, altresì di non avere subito alcuna intimidazione.
Il prefetto ha riferito, inoltre, che la campagna elettorale, pur caratterizzata dalla forte rivalità tra le due liste contrapposte, non è mai sfociata in turbative per l'ordine pubblico.
Quanto all'attività di prevenzione nel comune in parola, si segnala che essa è stata intensificata grazie all'impiego di personale della compagnia d'intervento operativo del battaglione carabinieri «Lombardia» e della «Compagnia Speciale» Carabinieri di Vibo Valentia.
Più in generale il fenomeno degli atti vandalici ed intimidatori rappresenta, nella provincia di Vibo Valentia, effettivamente un dato di perdurante allarme sociale. Sulla base delle segnalazioni raccolte nel 2003, sino al 21 novembre 2003 sono stati registrati dodici episodi delittuosi in danno di pubblici funzionari (tre attentati dinamitardi, due attentati incendiari e sette atti intimidatori mediante minacce).
Analogo trend, peraltro, si registra nelle altre province calabresi, dove le azioni intimidatorie in danno di amministratori pubblici o personalità di rilievo politico locale e nazionale ammontano complessivamente, nello stesso periodo a 114 eventi delittuosi segnalati, dei quali 57 nella sola provincia di Reggio Calabria, 23 in quella di Catanzaro, 16 in quella di Cosenza e 6 nella provincia di Crotone.
Sia che provengano o meno da elementi della criminalità, gli atti intimidatori e gli attentati, quale quelli citati in premessa, non richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né modalità e tempi di esecuzione che espongano a rilevanti rischi di essere individuati attraverso attività d'indagine; inoltre, possono rivolgersi verso un numero indeterminato ed incontrollabile di potenziali obiettivi. Sulla base di queste considerazioni occorre riconoscere l'obiettiva difficoltà per le forze di polizia sia di un'attività di prevenzione capace di impedire, in assoluto, il verificarsi di tali atti, sia di un'attività di repressione capace di individuare, in ogni caso, i responsabili degli episodi delittuosi.
Il Governo non sottovaluta il significato di tali gesti e, in generale, di tutti gli atti di vandalismo o di intimidazione ai danni di amministratori locali, di titolari di funzioni pubbliche, di sedi di uffici pubblici o di partiti e forze politiche nonché dell'imprenditoria. Anche quando simili episodi non sono ascrivibili a gruppi organizzati essi sono comunque espressione di metodi violenti, che puntano a condizionare la normale dialettica democratica, il corretto svolgimento delle funzioni amministrative e la vita economica della comunità locale, potendo, inoltre, degenerare in più gravi atti di intolleranza.
In molti casi gli episodi denunciati sono stati e vengono esaminati dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica,
Ciò posto, si rileva che nella provincia di Vibo Valentia, gli operatori di polizia complessivamente impiegati, compreso il contingente della guardia di finanza, sono 1.298 allo scorso dicembre, con un rapporto tra numero di abitanti per singolo operatore di polizia di 132, contro la media regionale che è di 177 abitanti e quella nazionale che è di 262.
L' intensificazione delle attività di contrasto da parte delle forze di polizia ha condotto, inoltre, nei primi undici mesi del 2003, a risultati significativi nella lotta alla criminalità, con un incremento rispetto al precedente anno delle persone denunciate (+19,13 per cento) e degli arrestati (+125,36 per cento).
Tra le operazioni di maggior rilievo condotte nel 2003, nella provincia in argomento, si segnala che il 7 gennaio personale della polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'autorità Giudiziaria, nei confronti di 21 persone appartenenti alla cosca «Anello», ritenute responsabili di danneggiamento, estorsioni, reati in materia d'armi ed omicidio. Il successivo 26 febbraio, nell'ambito dell'operazione Sybaris, analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di 31 persone, accusate di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche, al traffico di stupefacenti, alle estorsioni, ai furti, danneggiamenti, attentati incendiari, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.
Il 12 marzo sono stati tratti in arresto due pericolosi pregiudicati, Giacomo De Salvo affiliato al clan «Mancuso» ritenuto responsabile di tentato omicidio e Bruno Di Leo, per associazione di stampo mafioso.
Il 21 e 22 maggio, è stata data esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone ritenute responsabili di diversi reati comuni e tre pericolosi pregiudicati, affiliati alla cosca «Mancuso», ritenuti responsabili dei reati di associazione mafiosa, estorsione continuata ed aggravata, minacce, danneggiamenti ed altri delitti.
L'11 luglio, nell'ambito dell'operazione «Village 2», è stato arrestato un operatore turistico e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari due pregiudicati per concorso in estorsione e danneggiamento aggravato ai danni di un'attività commerciale.
Infine, l'8 ottobre, a conclusione di complesse indagini protrattesi per circa due anni, la polizia di Stato ha dato esecuzione a 44 ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti esponenti del clan «Mancuso» di Limbadi, per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, riciclaggio, condizionamento d'appalti pubblici, traffico di stupefacenti ed altri delitti. Dalle investigazioni è emersa, in particolare, una sistematica attività estorsiva in pregiudizio di numerosi operatori turistici della fascia costiera, nonché la capillare ingerenza della cosca negli appalti per i lavori di riqualificazione del tratto autostradale «Salerno-Reggio Calabria». Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi figurano tutti i componenti della famiglia mafiosa «Mancuso», capi strategici del gruppo criminale, e tutti i capi cosca dei territori limitrofi. Le indagini hanno consentito, inoltre, di individuare i contesti nei quali sarebbero maturati alcuni recenti omicidi di esponenti della criminalità organizzata locale, determinati da divergenze di interessi nel controllo delle attività illecite.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
i vigili del fuoco hanno sempre prestato un'opera, spesso misconosciuta, lontano dai riflettori e ponendo costantemente a rischio la propria vita;
dei vigili del fuoco si parla solo quando qualcuno di loro perde la vita o quando si accendono i riflettori su eventi tragici sui quali viene richiamata l'attenzione
nonostante il lavoro prestato rimangono per i vigili del fuoco le gravi carenze degli organici di personale, di automezzi, di vestiario e di risorse economiche;
metà dei comuni italiani sono sprovvisti di distaccamenti di vigili del fuoco e nonostante la carenza di uomini non vengono assunti i circa 3.000 idonei al concorso di vigile espletato ben tre anni fa -:
quali urgenti iniziative intenda attuare per riconoscere la giusta gratificazione alla categoria dei vigili del fuoco.
(4-04767)
Si aggiunge che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 è pubblicato il decreto-legge n. 24 del 30 gennaio 2004, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (disegno di legge atto Senato 2720) che prevede, all'articolo 2, un incremento di 500 unità complessive della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
la legge n. 9 del 1999, attualmente vigente, introduce l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età;
il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 all'articolo 4 detta istruzioni per gli alunni che intendano trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico ed in risposta a quesiti relativi all'applicazione di tale articolo, il ministero dell'istruzione ha precisato che «per evitare errate interpretazioni ed eventuali conflitti di competenza il preside della scuola di provenienza ha il solo compito di rilasciare le pagelle con sopra trascritto il nulla-osta e la dichiarazione relativa ai programmi svolti senza entrare nel merito della richiesta di trasferimento, e che a decidere l'accoglimento della domanda di trasferimento è solo il consiglio di classe della scuola alla quale è presentata la domanda»;
la corte ministeriale 31 dicembre 1991, n. 400 ripropone le norme relative ai trasferimenti degli alunni da una scuola ad un'altra anche dopo la avvenuta conferma di iscrizione;
la corte ministeriale 5 gennaio 2001, n. 3, fa riferimento alla possibilità, da parte dei genitori, di provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato;
il giovane Costa Antonio, residente a Palmi (Reggio Calabria) si è regolarmente iscritto, per il corrente anno scolastico, presso il liceo artistico statale «M. Preti» di Reggio Calabria;
in data 30 settembre 2002, i genitori dell'alunno Costa, hanno richiesto, alla dirigente del liceo artistico di Reggio Calabria, la concessione del nulla-osta per il trasferimento del proprio figlio presso il liceo scientifico di Palmi, per motivi di salute collegati al viaggio giornaliero in pulmann Palmi-Reggio Calabria;
con lettera 7 ottobre 2002 la dirigente del liceo artistico, con motivazioni del tutto speciose, si è rifiutata di concedere il nulla-osta;
in data 14 ottobre 2002 i genitori dell'alunno Costa hanno ribadito la iniziale richiesta allegando una certificazione medica del figlio, rilasciata dall'ASL n. 10 di Palmi;
in data 22 ottobre 2002 la dirigente del liceo artistico si è nuovamente rifiutata di concedere quanto richiesto;
in data 7 novembre 2002 i genitori dell'alunno Costa, verificata l'indisponibilità al rilascio del nulla-osta ed a causa delle patologie manifestatesi nel giovane, hanno comunicato di essere costretti a provvedere direttamente all'educazione del minore loro affidato, a norma dell'articolo 111 del decreto-legge n. 297 del 1994;
nella stessa data del 7 novembre 2002 i genitori del giovane studente hanno chiesto una visita psicologica per il minore, dalla quale è emerso uno stato di notevole disagio psichico ed è stato consigliato il suo immediato «reinserimento» in un contesto scolastico che costituisca un ambiente contenitivo e non lo costringa ad affrontare viaggi o difficoltà di inserimento;
in data 5 dicembre 2002 la direzione scolastica regionale della Calabria ha invitato la dirigente del liceo artistico di Reggio Calabria a concedere il nulla-osta sottolineando che «un persistente diniego immotivato, avrebbe visto la dirigente stessa responsabile di eventuali danni e di lesioni all'interesse superiore del minore;
in pari data, 5 dicembre 2002, la dirigente scolastica del Liceo si è permessa di chiedere a quale titolo ed in base a quale norma di legge si è inserito l'intervento della direzione scolastica regionale e nonostante la risposta di quest'ultima, la dirigente del liceo «M. Preti» di Reggio Calabria ha continuato ad opporsi al rilascio di quanto richiesto fin dal 30 settembre 2002 -:
quali urgenti iniziative intenda assumere nei confronti di un capo d'istituto che, con simili comportamenti dimostra di non essere assolutamente idonea a mantenere quel ruolo che dovrebbe garantire la crescita culturale ed educativa di ogni giovane.
(4-04968)
Il medesimo dirigente, da parte sua, ha precisato di non aver concesso il nulla osta in applicazione della circolare ministeriale n. 400 del 1991, articolo 5, comma 5.15 che prevede l'autorizzazione al trasferimento esclusivamente nel caso di cambio di residenza intervenuto in un tempo successivo alla data di iscrizione.
Ciò al fine di garantire stabilità alla gestione amministrativa con la necessaria certezza dei numeri rilevati dalle avvenute iscrizioni: dalle suddette indicazioni numeriche, infatti, derivano tutte le operazioni relative alla formazione delle classi, alla determinazione dell'organico di diritto, alla nomina dei docenti e del personale non insegnante.
Pertanto, in data 7 novembre 2002 i genitori dell'allievo hanno presentato la formale dichiarazione di voler provvedere personalmente e privatamente, come consentito dalla vigente normativa (decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297) all'istruzione del proprio figlio.
La questione in parola può comunque ritenersi risolta in quanto risulta che lo studente dall'inizio del corrente anno scolastico frequenti la classe II E dell'Istituto di istruzione superiore «Pizzi», indirizzo scientifico, di Palmi (Reggio Calabria).
Si fa inoltre presente che non è stato assunto alcun provvedimento nei confronti del dirigente scolastico del liceo artistico «Preti» di Reggio Calabria, a seguito del comportamento tenuto dal medesimo nella vicenda della mancata concessione di nulla osta al trasferimento per motivi di salute dell'alunno Costa al liceo scientifico di Palmi, nel rispetto della circolare ministeriale n. 710 del 20 maggio 2002, che non consente l'attivazione di procedimenti disciplinari a carico di dirigenti scolastici, il cui comportamento sarà apprezzato in sede di valutazione dei risultati.
La suddetta circolare precisa che la responsabilità dei capi di istituto, ora dirigenti scolastici, va valutata sulla base dei nuovi parametri e strumenti legislativi e contrattuali, previsti, in particolare, dagli articoli 21 e 25 del decreto-legislativo
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
sul giornale n. 7-8, settembre-ottobre 2003, della Federazione italiana scuola (Fis) è stato pubblicato l'elenco del personale, estraneo o esterno dal Miur con l'incarico di «dirigente con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi» -:
quali siano i nominativi di tutto il personale assunto all'Amministrazione centrale, con la relativa provenienza;
se per gli assunti sono stati valutati i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
(4-08120)
Al riguardo questa amministrazione ha proceduto, a decorrere dal 23 dicembre 2002, a conferire n. 21 incarichi relativi a dirigenti tecnici ai sensi dell'articolo 19 - commi 5-bis e 6 - della legge n. 165 del 2002.
Tale personale è stato assegnato, nella sua totalità agli uffici scolastici regionali, attesa la cronica carenza di personale ispettivo tecnico dell'amministrazione scolastica periferica.
Per quanto sopra esposto si comunica, infine, che per l'amministrazione centrale non è stato conferito alcun incarico.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
da quanto si apprende, il piano di riordino dei commissariati, avviato da alcuni anni dal ministero dell'interno per ottenere una riduzione dei costi e una presunta razionalizzazione delle sedi, ha portato ad un progressivo svuotamento della sede di Centocelle, a Roma, per concentrare tutte le attività nella sede di Tor Tre Teste che, essendo di proprietà del ministero, comporterebbe inferiori costi di gestione;
una tale scelta dettata soprattutto da motivi economici, ha tuttavia determinato una minore presenza delle forze di polizia nel quartiere di Centocelle, particolarmente investito da problematiche di carattere sociale tali da rendere insufficiente per il territorio la sola presenza di un semplice posto di polizia;
tale situazione, come si legge nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio del VII Municipio di Roma, ha determinato sconcerto e preoccupazione tra gli abitanti di Centocelle, poiché elimina un servizio di indispensabile utilità e riduce di fatto la presenza delle forze dell'ordine necessarie per garantire la sicurezza e la vivibilità del municipio -:
quali atti abbia intrapreso o intenda intraprendere per far sì che le misure di razionalizzazione previste dal piano di riordino dei commissariati di polizia, vengano attentamente assunte non soltanto in ragione della riduzione dei costi, ma soprattutto in relazione alla sicurezza dei cittadini e, in questo caso, tenendo conto dell'importanza sociale che rivestono i commissariati nelle zone periferiche delle
(4-07541)
La rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato è stata progettata secondo criteri che, oltre ad assicurare la funzionalità, il decoro e l'adeguatezza delle strutture della Polizia di Stato, non incidano sull'attività d'istituto incrementandone, piuttosto, l'efficacia.
L'accorpamento delle incombenze burocratico-amministrative in un unico ufficio, il commissariato sezionale «Prenestino», che insiste sul medesimo territorio del VII Municipio comprendente il quartiere Centocelle, permette un consistente recupero di personale da destinare all'attività operativa.
Oltre all'attivazione di un ufficio denunce aperto al pubblico dalle otto alle venti, nel medesimo orario il posto di polizia «Centocelle» assicura l'attività di controllo del territorio mediante due turni di pattuglie automontate; in orario serale e notturno, la medesima attività viene assicurata da pattuglie del commissariato «Prenestino» e dagli equipaggi del reparto volanti.
Il questore di Roma ha posto in luce come, nella zona in argomento, si registra una sensibile flessione dei reati commessi e denunciati e, in particolare, di quelli che destano maggiore allarme sociale.
Infatti, nel trimestre luglio-settembre 2003, rispetto all'analogo periodo 2002, i reati sono diminuiti del 15 per cento circa: in particolare, scippi e furti in appartamento sono calati del 70 per cento circa, i furti di autoveicoli del 10 per cento circa, mentre si assiste ad un forte decremento delle rapine, pari al 75 per cento circa.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge da sempre un ruolo assolutamente decisivo nelle politiche di Protezione Civile, meritando in ogni occasione la gratitudine delle popolazioni colpite;
tali indiscutibili meriti continuano ad essere quotidianamente acquisiti anche ad onta di gravi carenze di personale e di risorse economiche, nonché di mezzi obiettivamente vetusti e quasi a grave rischio di mancato funzionamento;
da una prima lettura della finanziaria non si scorge alcuna traccia di fondi da destinare ai vigili del fuoco né si fa cenno agli incrementi di organici, così come promesso dallo stesso Presidente del Consiglio in occasione dell'incontro tenuto ad agosto con il Ministro dell'interno;
con la fine del servizio di leva obbligatorio il Corpo dei Vigili del Fuoco subirà un duro contraccolpo perché verranno a mancare ogni anno circa 4.500 vigili ausiliari creando enormi difficoltà per il quotidiano svolgimento delle operazioni di soccorso -:
se non ritengano di intervenire con la dovuta urgenza e con le più opportune iniziative per rimediare alle gravi carenze di personale e di mezzi che rischiano di ricadere pesantemente sulle popolazioni civili soprattutto nei momenti di loro maggiore bisogno.
(4-07874)
Si aggiunge che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 è pubblicato il decreto-legge n. 24 del 30 gennaio 2004, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (disegno di legge atto Senato 2720) che prevede, all'articolo 2,
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
in data 20 gennaio 1998 il ministero della difesa ha proceduto con proprio decreto ministeriale alla costituzione del Centro Interforze del Munizionamento Avanzato di Aulla (CIMA);
successivamente il ministero, in quanto detto ente si trovava ad operare nella stessa infrastruttura ed in area lavorativa sovrapposta con lo Stabilimento di Munizionamento navale di Aulla, allo scopo di armonizzare l'operatività dei due enti, procedeva alla soppressione dello Stabilimento di Munizionamento di Aulla e alla contestuale istituzione della Direzione di Munizionamento della Marina Militare di Cà Moncelo con una sezione in località Vallegrande;
in realtà tale ente, nonostante l'emanazione di un decreto interministeriale, concordato con le organizzazioni sindacali nazionali, che ne prevedeva compiti, inquadramento e organigramma è rimasto totalmente inattuato;
risulta all'interrogante che il decreto, firmato dai ministri competenti è, allo stato, in attesa del previsto parere della Corte dei Conti;
nel frattempo il personale, consistente in 160 unità, proveniente dal soppresso ente Stabilimento di Munizionamento di Aulla, e che avrebbe dovuto trovare collocazione presso l'ente di nuova istituzione Direzione di Munizionamento della Marina Militare di Cà Moncelo si trova aggregato provvisori ente al Centro Interforze del Munizionamento Avanzato di Aulla (CIMA) e in una situazione di disagio e precarietà che ne mortifica dignità e professionalità -:
quali siano i motivi del grave ritardo dell'iter di costituzione della direzione di munizionamento della Marina Militare di Cà Moncelo;
quali iniziative intenda assumere in merito.
(4-06972)
Il decreto interministeriale in parola è, al momento, in via di definizione, in quanto una delle amministrazioni concertanti ha inteso chiedere a questo Dicastero ulteriori elementi di ragguaglio in merito ad alcune disposizioni ivi contemplate.
Per completezza di informazione si precisa, inoltre, che il nuovo organismo, con compiti esclusivamente logistici, sarà posto alle dipendenze gerarchiche del comando in capo del dipartimento militare marittimo di La Spezia e funzionali dell'Ispettorato di supporto navale e logistico.
Per quanto concerne, invece, il reimpiego del personale civile, si rassicurano gli interroganti che la consistenza organica resterà invariata e che le attuali 160 unità troveranno adeguato impiego presso la costituenda direzione di munizionamento della marina militare, non appena completati i necessari approfondimenti e reso attuativo il relativo decreto istitutivo.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
gli accordi finanziari 2002 per progetti SVE, relativi al Programma Europeo Gioventù, che consentono ad un giovane di
il contratto si ritiene firmato quando, oltre alla sottoscrizione della organizzazione, anche il ministero pone la propria;
le organizzazioni rischiano di essere in notevoli difficoltà finanziaria per le lentezze ed i ritardi nella sottoscrizione dei contratti da parte del ministero -:
quale sia la situazione dei progetti approvati per il 2002 dal Comitato Nazionale Italiano Gioventù, quali siano quelli sottoscritti dal ministero, le erogazioni effettuate e le motivazioni dei ritardi nella sottoscrizione dei relativi contratti.
(4-06636)
Il perfezionamento di ciascun accordo finanziario - che secondo le disposizioni della Commissione europea va redatto e sottoscritto in duplice copia - avviene al momento della sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti contraenti (legale rappresentante dell'associazione promotrice del progetto e rappresentante del ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il costante aumento di progetti approvati nell'ambito del servizio volontario europeo ha costretto l'Agenzia nazionale italiana gioventù ad emettere e gestire - in tutto l'iter contabile e finanziario - un numero crescente di accordi per i diversi beneficiari del Programma Gioventù.
Per maggiore chiarezza espositiva si precisa che la sottoscrizione degli accordi finanziari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene solo dopo che gli accordi stessi siano stati sottoscritti dalle Associazioni promotrici del progetto, cui vengono inviati dopo l'emanazione.
Alla data del 31 ottobre 2003 si registra la seguente situazione relativa agli accordi per i progetti di Servizio Volontario Europeo (SVE) per l'anno 2002:
a) progetti SVE approvati: 651;
b) accordi SVE emessi: 651;
c) accordi sottoscritti dal Ministero: 618;
d) mandati di pagamento in favore delle Associazioni emessi dall'Agenzia Nazionale Gioventù e inviati all'IGRUE per il pagamento: 618;
e) totale contributi erogati per l'anno 2002: euro 1.775.395,54;
f) accordi non sottoscritti dal Ministero: 33.
La mancata sottoscrizione di n. 33 accordi da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali - quindi la mancata emissione dei relativi mandati di pagamento - è dovuta al fatto che gli stessi non sono stati ancora restituiti dalle associazioni cui erano stati inviati per la sottoscrizione.
Relativamente alle modalità di corresponsione dei contributi si precisa che l'accordo finanziario prevede espressamente (articolo 5.1) che il termine di sessanta giorni per effettuare il pagamento è in ogni caso subordinato all'accredito dei fondi comunitari sul conto di tesoreria presso il ministero dell'economia e delle finanze da parte della Commissione europea.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Grazia Sestini.
i Vigili del Fuoco di Lecce sono dall'inizio della stagione estiva letteralmente sotto pressione per le innumerevoli
la struttura si regge infatti su due squadre, di cinque uomini ognuna, per turno. Con turni di dodici ore che vanno dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 20.00alle 8.00. Ai dieci uomini delle due squadre del Comando provinciale vanno aggiunti cinque uomini per ogni distaccamento: dei tre permanenti di Maglie, Gallipoli e Tricase, dei due stagionali estivi di Veglie e di Otranto e di quello con soli volontari di Ugento;
ad un giornale locale il colonnello Giuseppe Sasso ha dichiarato: «oltre agli incendi, dobbiamo partecipare alle varie commissioni e controllare ogni manifestazione. Non abbiamo il tempo neanche di respirare. Gli uomini in organico danno l'anima con spirito di sacrificio, ma a volte non basta. Oggi (sabato 19 luglio), per esempio - continua il colonnello Sasso - siamo solo io ed il centralinista, gli altri stanno operando da S. Caterina a Torre Mozza, un fronte di incendio di cento ettari»;
siamo in presenza di turni e ritmi massacranti dove, nonostante la straordinaria dedizione del personale attualmente in servizio, tantissime chiamate rischiano di restare inevase per mancanza di personale oltre che di mezzi -:
se il Governo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza ad un potenziamento degli attuali organici dei Vigili del Fuoco di Lecce attualmente del tutto insufficienti a far fronte alla vera e propria emergenza incendi che ha già devastato ettari ed ettari di bosco e di macchia mediterranea.
(4-07127)
Si aggiunge che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 è pubblicato il decreto-legge n. 24 del 30 gennaio 2004, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (disegno di legge atto Senato 2720) che prevede, all'articolo 2, un incremento di 500 unità complessive della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
il programma per la realizzazione del polo logistico integrato di Valdaro (Mantova) riguarda una serie di infrastrutture di valenza nazionale e internazionale per importanza strategica del Paese;
tale programma è frutto di intese, protocolli e provvedimenti normativi che riguardano lo Stato, la regione Lombardia, il comune di Mantova, la camera di commercio di Mantova, le Ferrovie dello Stato s.p.a., l'Anas-Ente nazionale per le strade, l'Azienda Porti Cremona e Mantova, e l'Unione navigazione interna Italiana;
il 31 marzo del 1998 venne firmato dall'allora ministro dei trasporti, Claudio Burlando, al teatro Bibiena a Mantova l'accordo di programma tra Governo, regione Lombardia ed enti locali mantovani per lo sviluppo del porto di Valdaro, considerato dal Governo strategico per le sorti del Paese;
questo accordo si era tradotto nella disponibilità del Governo ad erogare 56 miliardi di lire per completare il raccordo ferroviario di Valdaro, il porto con il centro intermodale e il canale navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco (per quest'ultimo erano anche previste le risorse per uno studio di fattibilità sul suo adeguamento alla navigazione delle navi da 2 mila tonnellate). Nell'accordo figuravano anche altri 20 miliardi per costruire il sottopasso di porta Cerese. A garantire la copertura finanziaria erano le due leggi emanate lo stesso anno 1998, la n. 194 e
il 14 marzo 1999 il nuovo Ministro dei trasporti di allora, Tiziano Treu, siglò a Chioggia l'intesa con le regioni: per le idrovie alla Lombardia venivano assegnati 126 miliardi di lire, di cui 30 per il completamento del tronco Po-Mantova-Ostiglia del Fissero-Tartaro e per trasformarlo in quinta classe da Mantova ad Ostiglia; altri 11 miliardi andavano al raccordo ferroviario col porto di Valdaro. In particolare, sarebbero serviti per completare il raccordo ferroviario all'interno del porto, ampliare le banchine e studiare l'adeguamento del canale Fissero-Tartaro per consentire la navigazione delle navi fluvio-marittime;
nel giugno 2000 il nuovo Ministro di allora, Bersani, sbloccò 21 miliardi di lire per il programma di Valdaro;
nel febbraio del 2001 la regione Lombardia da il via libera al finanziamento, già previsto come impegno di spesa;
nel 2003, invece, nessun finanziamento è previsto dalla regione Lombardia per il programma di Valdaro, rispetto ad un impegno così non rispettato di circa 15 milioni di euro -:
quali verifiche intenda porre in essere circa lo stato di attuazione del polo logistico integrato di Valdaro (Mantova) e quali iniziative intenda adottare affinché siano rispettati gli impegni assunti con l'accordo citato in premessa.
(4-06423)
I decreti ministeriali di localizzazione degli interventi e di ripartizione delle somme da assegnare alle regioni, sono stati emanati, d'intesa con le regioni stesse, sulla base delle risultanze di tale studio di fattibilità.
Si fa presente che alla regione Lombardia sono state assegnate, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge n. 194 del 1998, lire 6.950.000.000, pari ad euro 3.589.375,45 per progettazioni e lire 13.810.000.000, pari ad euro 7.132.269,79 per lavori (tabella disponibile presso il Servizio Assemblea) che la stessa regione, con delibera n. 3461 del 16 febbraio 2001 (tabella disponibile presso il Servizio Assemblea) ha ripartito tra i vari interventi.
A fronte di detti finanziamenti, la cui effettiva erogazione avviene dietro presentazione degli stati di avanzamento lavori e della relativa documentazione di spesa, non risulta ancora essere stata presentata alcuna richiesta di rimborso da parte della regione Lombardia.
Per quanto riguarda la legge n. 413 del 1998, con decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, sono stati definiti e localizzati gli interventi da finanziare e ripartiti i fondi tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, assegnando, in particolare, alla regione Lombardia euro 81.442.605,00 per la realizzazione di vari interventi.
Alla luce di quanto suesposto ne consegue che ogni iniziativa relativa all'attuazione delle opere in questione è rimessa alle regioni interessate e, nel caso di specie, alla regione Lombardia.
Si fa presente, inoltre, che i contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005, sotto scritti tra il ministero delle infrastrutture e
In particolare, tali contratti definiscono e regolano, in piena trasparenza, gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che la rete ferroviaria Italiana spa deve realizzare, a fronte delle risorse economiche appositamente erogate con leggi finanziarie e di quelle già assicurate dallo Stato con specifici provvedimenti legislativi.
Al riguardo, in linea a quanto previsto nei suddetti contratti ed a quanto previsto nell'Accordo sottoscritto il 31 marzo 1998 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore, la regione Lombardia, la provincia ed il comune di Mantova, le Ferrovie dello Stato e l'azienda regionale dei Porti di Mantova Valdaro e la rete ferroviaria esistente, sono stati predisposti specifici programmi di potenziamento ed adeguamento degli impianti per il trasporto delle merci relativi al porto in questione.
In particolare, per collegare le banchine del suddetto porto fluviale alla rete ferroviaria nazionale è in corso di realizzazione, a cura e spese della RFI spa, un fascio appoggio in fregio alla nuova stazione di Mantova Valdaro mentre gli enti locali di Mantova provvederanno alla realizzazione del raccordo verso il Porto e di un fascio di binari di riordino e di quelli di servizio per le banchine.
FS fa conoscere che relativamente alle opere di competenza di RFI spa sono già stati stanziati circa 4.690.000 euro ed i relativi lavori termineranno nel corso dell'anno 2005.
Si fa inoltre presente che a seguito del decentramento amministrativo in materia di viabilità, la competenza dell'ANAS, nel territorio della provincia di Mantova, è limitata alla sola strada statale n. 12 per una estesa di circa 22 chilometri, rispetto alla quale non sono previsti interventi.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
il circolo di Rifondazione Comunista di Barrafranca, nell'ambito di una precisa iniziativa politica, ha affisso dei manifesti in cui contestava l'operato dell'amministrazione comunale per i disagi causati ai cittadini;
tale iniziativa, giudicata infondata dall'amministrazione comunale, ha sensibilizzato la cittadinanza ed è riuscita ad impedire che venissero adottate misure ritenute sbagliate e dannose per gli abitanti;
sempre il circolo ha successivamente diffuso un manifesto in cui ribadiva la fondatezza della propria posizione e soprattutto l'aver ottenuto che l'amministrazione comunale non continuasse nel proprio intento a danno della cittadinanza;
il maresciallo dei carabinieri di Barrafranca, a seguito di tali iniziative, ha provveduto al sequestro dei manifesti motivando tale scelta: «per il carattere propagandistico di attività terroristiche» e per l'adozione della scritta «Giovani Comunisti con una stella rossa»;
la sigla «Giovani Comunisti», insieme al simbolo del partito, accompagna l'intero materiale di propaganda autoprodotto nelle rispettive sedi del partito della Rifondazione Comunista in Italia;
l'articolo 21 della nostra Costituzione garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure -:
se non ritenga necessario avviare ogni misura finalizzata ad accertare i fatti sin qui descritti e se non ritenga grave quanto accaduto e quali provvedimenti intende conseguentemente adottare per garantire la libertà di pensiero nel rispetto della Costituzione.
(4-07426)
L'intervento dei carabinieri è avvenuto nel corso di un sopralluogo effettuato a seguito della denuncia sporta da un operaio il quale, durante i lavori di pulizia e manutenzione della fontana sita di fronte al palazzo comunale, aveva notato la manomissione ed il danneggiamento dei relativi impianti idraulico ed elettrico, il manifesto era affisso sul cavalletto di protezione del tombino di accesso a tali impianti e recava in calce una scritta («Uniti nella lotta e attivi sempre») ed il simbolo con una stella a cinque punte, che hanno tratto in inganno i militari.
Infatti, erroneamente ritenendo che tale simbolo fosse riconducibile ad un'organizzazione estremistica responsabile del danneggiamento, i militari hanno ritenuto di ritirare il manifesto, ma subito dopo, appresa la provenienza dello scritto, che non è stato sequestrato, hanno provveduto a riconsegnarlo ai responsabili del locale circolo di Rifondazione Comunista.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
al pari di altre città italiane, la città di Taranto è stata interessata nella giornata di giovedì 2 ottobre da forti manifestazioni di protesta di lavoratori interessati dai recenti provvedimenti governativi in materia di soppressione dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto;
le manifestazioni, pur legittime, che hanno interessato il centro nevralgico della città, sono culminate nell'occupazione del ponte girevole, vero snodo di tutta la circolazione urbana, con l'effetto non solo di paralizzare il traffico cittadino ma anche di impedire ogni possibile intervento di emergenza, con grave pregiudizio per la pubblica sicurezza;
negli ultimi anni il ponte girevole è diventato la sede su cui si sviluppano azioni di protesta e/o occupazioni senza che mai sia stata individuata una possibile azione di difesa preventiva da parte delle forze dell'ordine pubblico -:
sulla base delle suesposte considerazioni, quali iniziative intenda adottare per evitare il ripetersi di tali eventi, pur nel rispetto del diritto garantito ad ogni cittadino a manifestare e protestare senza tuttavia in nessun caso porre a rischio la pubblica sicurezza.
(4-07639)
Successivamente, i manifestanti si sono diretti in massa e all'improvviso verso il ponte girevole per occuparlo.
L'azione di mediazione svolta dal prefetto, dalle forze dell'ordine e dagli stessi rappresentanti sindacali, ha consentito di ottenere lo sgombero della struttura.
Nei giorni successivi, sono continuati i sit-in di protesta senza, però, che il ponte venisse occupato di nuovo.
Risponde al vero che in passato, in occasione di manifestazioni di protesta, il ponte è stato spesso occupato dai dimostranti, talora per periodi di tempo non brevi, allo scopo di ottenere la massima visibilità delle iniziative grazie alla posizione strategica della struttura nel contesto urbano di Taranto.
Il prefetto di quella città ha tuttavia riferito che da qualche anno il fenomeno si è molto ridimensionato grazie all'impegno della questura che, attraverso il dialogo con i responsabili delle manifestazioni, è riuscita in diverse circostanze ad evitare l'occupazione
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
la riforma-ter del servizio sanitario nazionale ha previsto l'istituzione della libera professione intramoenia per limitare la libera professione esterna (extramoenia) per ridurre le liste d'attesa negli ospedali pubblici;
la Commissione affari sociali della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva sull'attuazione della libera professione intramoenia, il cui documento conclusivo afferma che gli scopi per cui l'istituto dell'intramoenia era stato introdotto sono ben lungi dall'essere stati raggiunti e che, anzi, il sistema stesso si è prestato ad abusi, mentre non ha contribuito alla riduzione delle liste d'attesa e ha costretto i cittadini che se ne sono serviti - quasi sempre per «aggirare» i lunghi tempi di attesa - a spese notevoli;
su proposta del Ministro della salute, il Parlamento ha recentemente prorogato i termini di scadenza dell'intramoenia allargata fino al luglio 2005;
il consigliere regionale di Rifondazione Comunista del Piemonte, Mario Contu, ha recentemente inviato una lettera aperta all'assessore regionale alla sanità D'Ambrosio nella quale (a partire dalla vicenda di un cittadino cui nel dicembre 2002 è stato diagnosticato presso l'ospedale S. Luigi d'Orbassano un tumore al cervello e che, a causa delle liste d'attesa non avrebbe potuto essere operato prima di giugno 2003 con gravi e forse definitive conseguenze rispetto alla possibilità stessa di sopravvivenza, ha «scelto» l'intramoenia, dovendo sborsare in un ospedale pubblico della città di Torino circa 25.000 euro per essere operato urgentemente) ha sollevato lo scandalo della libera professione intramoenia quando di fatto si configura come costrizione a ricorrere a prestazioni mediche a pagamento per patologie gravi e urgenti;
numerosissimi sono, purtroppo, in tutte le regioni i casi in cui i cittadini sono «costretti a scegliere» di ricorrere a prestazioni a pagamento nella libera professione intramoenia per non dover sottostare ai tempi lunghi incompatibili con il diritto alla salute;
il comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1998 prevede il diritto per il cittadino che ricorra a prestazioni rese in regime di libera professione nei casi di conclamata urgenza di «... chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'A-USL di appartenenza e dell'A-USL nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura uguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costa di quest'ultima...» -:
se vi sia un costante monitoraggio dei casi di ricorso alla prestazione libero-professionale dettati dall'urgenza su tutto il territorio nazionale e quali ne siano i risultati;
se e con quali mezzi il ministero si attivi per far conoscere a questi pazienti e a tutti i cittadini in generale il loro diritto e porre a carico della A-USL le somme versate per ricevere prestazioni sanitarie urgenti cui avrebbero diritto a carico del servizio sanitario nazionale.
(4-07038)
Per quanto attiene al primo dei suddetti punti, appare doveroso specificare la portata della disposizione la cui applicazione viene invocata dall'interrogante, attraverso una lettura congiunta dei diversi commi di cui la stessa si compone.
Se è vero, infatti, che il già citato comma 13 attribuisce all'assistito la facoltà di «chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professiona1e intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti», come correttamente indicato dall'interrogante, è pur vero che pone dei precisi limiti all'esercizio della medesima.
Così, in primo luogo, circoscrive ad uno specifico arco temporale la possibilità di applicazione della disposizione (cfr. «Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12...») ed, in secondo luogo, subordina la stessa al verificarsi di una determinata circostanza (cfr «qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11»). In questo modo, evidentemente, volendo anche restringere il campo operativo della norma. Infatti, il richiamato comma 10 stabilisce che le regioni disciplinino «i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano (...) il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa».
A loro volta, i commi 3 e 4 indicano nelle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio gli accertamenti cui, di fatto, fa riferimento il successivo comma 13.
Relativamente, invece, al succitato accordo, stipulato in data 11 luglio 2002 in sede di Conferenza Stato-regioni, occorre rilevare come lo stesso preveda una serie di azioni volte ad affrontare, in maniera organica, la problematica delle liste d'attesa. In particolare, detto documento, dopo aver ribadito il proprio fine ultimo, e cioè indicare un percorso comune per individuare le soluzioni più efficaci, almeno per la fissazione dei tempi massimi di attesa per prestazioni selezionate in relazione a particolari patologie, conferisce alle regioni una pluralità di deleghe.
Più nel dettaglio, il mandato si articola in cinque punti principali:
a) le regioni devono individuare i criteri per stabilire priorità d'accesso, individuando tempi massimi per l'attività ambulatoriale e di ricovero;
b) le regioni devono stabilire un sistema di monitoraggio adeguato;
c) le regioni devono individuare modalità per la corretta gestione delle liste di prenotazione;
d) le regioni devono inserire come elemento di valutazione dei direttori generali l'inosservanza dei tempi di attesa stabiliti;
e) le regioni devono attivarsi per utilizzare la libera professione nei confronti dell'azienda per diminuire le liste di attesa delle prestazioni critiche.
Tuttavia, anche nel rispetto delle attribuzioni regionali, il documento, sempre nell'ottica di ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, di garantire un'omogeneità di assistenza sul territorio nazionale, individua specifiche «classi di priorità», differenziandole per numero e significato a seconda se siano riferibili, rispettivamente, all'attività di ricovero o ambulatoriale.
Inoltre, dopo aver rilevato la necessità che «su alcune tipologie di ambiti e prestazioni di interesse generale», vengano definiti «obiettivi comuni e modalità di verifica uniformi», indica proprio la tematica della «Patologia oncologica» tra quelle più sentite a livello nazionale.
Sicché, soffermandosi sull'argomento, precisa un iter diagnostico-terapeutico in cui sono precisati i tempi di: effettuazione della prima visita specialistica (due settimane dalla richiesta di prenotazione); effettuazione dell'intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna (trenta giorni dal momento in cui è stata posta l'indicazione all'intervento da parte dello specialista), inizio del trattamento chemioterapico e/o radioterapico (trenta giorni dal momento indicato da parte dello specialista). Detti tempi, continua il documento, «sono massimi da garantire su tutto il territorio nazionale».
Al fine di garantire l'effettivo rispetto dei tempi su indicati (il che vale anche per altre prestazioni «critiche») è stato istituito uno specifico tavolo di monitoraggio, che vede il coinvolgimento non solo di questa amministrazione, ma anche delle regioni e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Non appena si addiverrà all'approvazione di una apposita scheda di rilevazione dei dati, si procederà alla diffusione capillare della stessa, in modo da rendere possibile l'effettiva conoscenza della situazione reale sui tempi di attesa.
In tale documento, in corso di elaborazione, si terrà in particolare considerazione l'aspetto relativo all'informazione dei cittadini. Tra i vari dati oggetto della rilevazione, infatti, apparirà anche quello inerente all'effettiva pubblicità dei tempi di attesa, quello relativo all'accessibilità ed alla consultabilità degli stessi, nonché quello sulla informativa che viene resa dagli operatori all'atto della prenotazione della prestazione.
Tale sistema, d'altra parte, consentirà un'obiettiva verifica delle eventuali relazioni tra il fenomeno delle liste di attesa e le modalità con cui, a livello aziendale, è stata definita la procedura attuativa della libera professione. Il che permetterà, quindi, di adottare gli opportuni correttivi.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
le scarse risorse previste in Finanziaria per il comparto della scuola rendono ancora più drammatica la situazione nel Mezzogiorno ed in Campania;
circa 6.000 lavoratori addetti alle pulizie nelle scuole della regione Campania rischiano di perdere il posto di lavoro non avendo il Governo, allo stato, previsto risorse;
tale situazione verrebbe inoltre a determinare un ulteriore aumento delle spese degli enti locali per garantire questo indispensabile servizio -:
quali iniziative intenda assumere il Governo ed il Ministro per fronteggiare questa situazione che penalizza ancora una volta il Mezzogiorno ed i suoi lavoratori.
(4-04536)
le scarse risorse previste nella legge finanziaria per il comparto della scuola rendono ancora più drammatica la situazione nel Mezzogiorno ed in Campania;
circa seimila lavoratori addetti alle pulizie nelle scuole della regione Campania rischiano di perdere il posto di lavoro non avendo il Governo, allo stato, previsto risorse;
tale situazione verrebbe inoltre a determinare un ulteriore aumento delle spese degli enti locali per garantire questo indispensabile servizio -:
quali iniziative intenda assumere il Governo ed il Ministro per fronteggiare questa situazione che penalizza ancora una volta il Mezzogiorno ed i suoi lavoratori.
(4-04573)
Il Governo fin dal primo insediamento, come più volte riferito in precedenti interrogazioni, ha dovuto provvedere in primo
Con decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile 2001, emesso di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), sono state definite le procedure di terziarizzazione ai fini della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, utilizzati presso gli istituti scolastici.
In applicazioni alle suddette disposizioni, in data 7 giugno 2001, è stata stipulata una Convenzione quadro con quattro consorzi, che ha previsto la stabilizzazione, fino al 30 giugno 2006, dei lavoratori socialmente utili, utilizzati presso gli istituti scolastici al 30 giugno 2001.
Tale Convenzione, come è noto, è stata finanziata dalla legge n. 388/2000 articolo 78, che ha previsto lo stanziamento delle apposite risorse fino al 31 dicembre 2002 e che ha potuto continuare ad operare in virtù della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) che ne ha previsto il finanziamento anche per l'anno 2003.
La Convenzione suddetta è stata censurata dall'Unione Europea con procedura di infrazione n. 2002/4476 Trattato CEE, con invito a caducare, con effetto immediato, la operatività della Convenzione stessa, in quanto non rispondente alla normativa comunitaria in materia di pubblici appalti. A seguito dei contatti intercorsi con la Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione predetta, la Commissione ha accettato di comporre l'inflazione a condizione che la scadenza della Convenzione sia anticipata.
Per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate, la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, articolo 3, comma 93 (legge finanziaria 2004) ha previsto il rifinanziamento per la prosecuzione per il 2004 delle attività fino ad ora svolte dagli ex L.S.U., destinando risorse per 375 milioni di euro al rinnovo dei contratti degli ex lavoratori socialmente utili, finalità questa, naturalmente, assolutamente condivisibile sotto il profilo sociale ma che pesa sul sistema scolastico in quanto verranno limitate le risorse che il sistema stesso aveva avuto per il suo rafforzamento in termini di qualità e per la sua modernizzazione.
Si fa presente, infine, che in data 2 gennaio 2004 è stata sottoscritta dall'amministrazione e dai quattro consorzi la modifica alla Convenzione-quadro del 7 giugno 2001 che, tra l'altro, prevede la rideterminazione del costo mensile pro-capite e l'incremento settimanale orario individuale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
martedì 7 ottobre 2003 nella scuola elementare «Filippo Grimani» a Marghera si è verificato un principio di incendio causato da alcune infiltrazioni d'acqua nel quadro elettrico posto in un locale mensa dell'istituto;
le inservienti della scuola hanno segnalato ai Vigili del fuoco che già da qualche giorno il contatore in questione scattava privando della corrente l'intero edificio e che per poter nuovamente avere l'erogazione di elettricità si dovevano spegnere parecchi interruttori nelle aule scolastiche;
gli oltre 400 bambini che frequentano l'istituto hanno dovuto interrompere le lezioni e sono stati portati fuori dalla scuola e collocati in giardino così come prevedono le procedure antincendio sperimentate durante le esercitazioni;
il corto circuito ha provocato anche l'interruzione delle linee telefoniche dell'intero edificio e per chiamare i soccorsi è stato necessario usare un cellulare personale;
il presidente del consiglio del circolo scolastico ha denunciato la vetustà degli impianti e delle strutture e la necessità di una radicale ristrutturazione degli ambienti; ha riferito anche che ormai da anni
a Messina, mercoledì 8 ottobre, presso la scuola elementare Galatti, due alunni di prima elementare ed una loro insegnante sono rimasti feriti dal crollo di un pezzo di controsoffitto che si è staccato dal tetto dell'aula: i tre sono stati medicati nell'ospedale Piemonte e giudicati guaribili in pochi giorni; l'edificio presso cui è alloggiata la scuola risale ai primi del Novecento -:
se non ritenga che gli edifici scolastici siano il primo elemento da cui deve partire l'insegnamento per i ragazzi e che è necessario che siano funzionali, organizzati e sicuri in modo da garantire la salvaguardia degli alunni e il diritto costituzionale all'istruzione aperta, gratuita, funzionale per tutti;
se, a fronte degli avvenimenti di questi ultimi giorni e ricordando i tragici fatti dello scorso anno di San Giuliano in cui persero la vita 27 bambini e una maestra, non ritenga che sia doveroso intervenire predisponendo un adeguato piano di intervento per monitorare le condizioni degli edifici scolastici e procedere alle ristrutturazioni necessarie.
(4-07686)
Ciò nonostante l'amministrazione interrogata vi ha spesso fattivamente contribuito, ad adiuvandum, attraverso l'attribuzione di appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato ed, in particolare - ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 23 del 1996, che ha previsto l'attivazione di piani triennali di programmazione regionale, articolati in singoli piani annuali attuativi - in passato è stata complessivamente attribuita una somma di lire 2.064 miliardi, che ha consentito l'attivazione di circa 9.000 interventi edilizi.
Somma, questa, che - giusti gli indirizzi previsti nei singoli decreti di riferimento - è stata essenzialmente dedicata all'adeguamento ed alla messa a norma degli edifici scolastici, favorendo così la concreta applicazione, da parte dei competenti enti locali, dell'articolo 15 della legge n. 265 del 1999, che prevede il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004.
Evidenziato, quindi, come sia cura costante del ministero interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la più idonea erogazione del servizio scolastico all'utenza, al momento, sono contemplati dalla legge n. 289 del 30 dicembre 2002 sia la riserva del 30 per cento del fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti per anticipare le spese per la progettazione delle opere dirette ad adeguare le scuole alla normativa antisismica, che un piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole nell'ambito del programma delle infrastrutture di cui alla legge 443 del 21 dicembre 2001.
Infine, nel ricordare che la legge n. 53 del 2003 prevede anche un piano finanziario per l'adeguamento delle strutture scolastiche alla riforma degli ordinamenti scolastici si evidenzia che con decreto del 30 ottobre 2003 è stato attivato il terzo piano triennale (2003/2005) di finanziamenti previsto dalla citata legge n. 23 del 1996 con l'avvio delle annualità 2003/2004 per un importo, rispettivamente, di euro 348.915.607.
Riguardo, in particolare, a quanto accaduto presso la scuola elementare «Filippo Grimani» di Marghera (Venezia) risulta che appena i collaboratori scolastici hanno avvertito un forte odore di bruciato provenire dal locale della mensa e notato fumo e fiamme all'altezza dell'armadio dei contatori Enel, subito gli stessi hanno interrotto la corrente elettrica.
Il collaboratore del dirigente scolastico ha immediatamente attivato la procedura di evacuazione che si è svolta in modo ordinato a veloce ed ha avvisato i Vigili del
Dopo l'intervento dei tecnici dell'Enel, l'energia elettrica è stata riattivata e la situazione è ritornata alla normalità; secondo i responsabili dell'azienda elettrica la causa dell'eccessivo riscaldamento dei cavi elettrici è stata la maggiore richiesta di energia elettrica rispetto alla potenza erogata e non la vetustà dell'impianto.
I responsabili dell'ufficio tecnico di Marghera hanno assicurato che provvederanno ad aumentare la potenza adeguandola al reale fabbisogno della scuola e che sposteranno il quadro elettrico al di fuori dei locali della mensa in occasione dei prossimi lavori di restauro previsti, per la sede «F. Grimani», nel mese di gennaio 2004.
Riguardo poi alla scuola elementare «Galatti» di Messina, come è noto all'onorevole interrogante, il giorno 8 ottobre 2003, nell'aula n. 7, dove si stavano svolgendo attività di scuola dell'infanzia, si è staccata una porzione di intonaco del controsoffitto i cui consistenti frammenti hanno provocato il ferimento di due alunni e di una insegnante con evidenti escoriazioni alla testa, al naso ed alla mano.
Dopo il tempestivo soccorso del personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco ed il magistrato di turno della procura della Repubblica ha disposto il sequestro dell'aula n. 7 e dichiarato, su indicazione dei vigili del fuoco, l'inagibilità dell'intero piano dell'edificio.
Dopo quindici giorni le aule del primo piano sono state dissequestrate ad eccezione della 7, che, al momento è ancora sotto sequestro.
I lavori per il ripristino della funzionalità del plesso non sono ancora iniziati, in quanto un'accurata perizia dei tecnici dell'amministrazione comunale ha accertato che, oltre alla pericolosità dell'incannucciato, esistono problemi strutturali riguardanti le capriate del tetto: ciò comporta, per gli alunni della scuola media ed elementare, lo svolgimento delle attività didattiche con turni pomeridiani, a rotazione settimanale, nelle aule del piano terra. L'amministrazione comunale, nelle more dell'aggiudicazione della gara d'appalto per i necessari interventi strutturali, sta cercando di reperire delle aule presso un vicino istituto religioso, in modo da alleviare il disagio a carico degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia.
Occorre precisare, per completezza di informazione, che i locali interessati al crollo non presentavano né crepe né infiltrazioni d'acqua sin da quando l'Istituto Comprensivo n. 5 «G. Galatti» aveva inglobato, con gli annessi spazi, dieci classi di scuola elementare e materna dalla contigua direzione didattica «T. Cannizzaro», a seguito della razionalizzazione della rete scolastica avvenuta nell'anno scolastico 2000/2001.
Si ritiene di dover precisare che il dirigente scolastico della scuola in parola, sin dal momento dell'annessione delle suindicate classi aveva sollecitato continuamente e insistentemente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture del plesso, ricevendo dall'amministrazione comunale risposte evasive e dilatorie o sporadici interventi, mai a carattere definitivo.
Si assicura, infine, che la sopradescritta situazione è oggetto di continuo monitoraggio.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.