Allegato B
Seduta n. 426 del 23/2/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AMATO. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la signora Taissire Hakima cittadina del Marocco, da circa sei mesi ha chiesto al Consolato italiano di Casablanca il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro a seguito di regolare stipula di contratto di lavoro individuale con la signora Lauria Vincenza;
la Questura competente di Agrigento ha dato il nulla osta alla concessione del visto d'ingresso in data 11 giugno 2003;
l'autorizzazione al lavoro ai sensi dell'articolo 22 del T.U.N. 286/98 concessa dall'ufficio provinciale del lavoro di Agrigento concesso il 4 giugno 2003 scade il 4 dicembre 2003;
ad oggi la signora Taissire Hakima, già in possesso del biglietto aereo non ha ancora ottenuto il visto;
la datrice di lavoro, ormai avanti negli anni e bisognosa di assistenza, scaduto tale termine, deve ricominciare con le richieste di autorizzazioni con un dispendio di tempo ed energie a causa di ritardi burocratici;
personalmente ho sollecitato il Console Generale di Casablanca, ma ad oggi non ho ancora ricevuto notizie in merito -:
quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di snellire i procedimenti burocratici inerenti alla concessione di regolare visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro;
se non ritengano che tali lungaggini attribuibili ad avviso dell'interrogante ai nostri uffici all'estero aumentino di fatto ed alimentano le emigrazioni clandestine nel nostro paese.
(4-08219)

Risposta. - Il Consolato Generale d'Italia in Casablanca, la cui circoscrizione ricomprende attualmente il 97 per cento del territorio del Marocco, deve far fronte ad un notevolissimo incremento di richieste di visto d'ingresso, determinato dall'intensificarsi della pressione migratoria marocchina verso il nostro Paese per note ragioni di ordine economico e demografico. Per questa ragione l'organico e le strutture della sede, devono far fronte ad una situazione che ha portato all'«esplosione» delle richieste di servizi consolari.
Quanto sopra ha reso indispensabile l'introduzione, nel 2002, di un sistema di appuntamento basato su «convocazioni» degli utenti al fine di prevenire assembramenti all'esterno del nostro Consolato.
Nonostante i forti condizionamenti di bilancio al rafforzamento della nostra rete diplomatico-consolare, si è recentemente fatto fronte alle indicate carenze di organico con l'istituzione di un nuovo posto di ruolo e con l'invio ripetuto a Casablanca di missioni di elementi della Polizia dello Stato e di impiegati del Ministero degli esteri.
Ciò nonostante, l'elevatissimo numero delle pratiche in trattazione non consente sempre una rapida conclusione dell'
iter per la concessione dei visti d'ingresso, per i quali - a seconda delle tipologie - sono previsti una serie di precisi adempimenti e


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accertamenti documentali a carico dell'Ufficio Consolare, la cui violazione prevede la responsabilità penale a carico del personale incaricato del rilascio del visto.
Per quanto riguarda il caso evocato nell'interrogazione in oggetto, il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha informato di aver ricevuto in data 12 dicembre scorso la Signora Taissire Hakima e che il visto richiesto, a conclusione dei necessari controlli circa la documentazione presentata, è stato rilasciato il successivo 26 dicembre.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

AMICI e CAPITELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la situazione dei lavoratori dei servizi di pulizia nelle scuole, aderenti alla Lega Coop di Frosinone, è drammatica in quanto sono da mesi senza stipendio, e con la minaccia che non sia ulteriormente prorogata la validità dell'appalto da cui dipende il loro impiego;
ad oggi questi lavoratori vantano nei confronti del Miur le spettanze relative ai mesi di agosto 2002 a giugno 2003;
gli incontri che si sono avuti con il responsabile del Miur hanno prodotto sconcerto e preoccupazione fra i lavoratori -:
quali provvedimenti intenda assumere per rimuovere tale situazione;
quali iniziative intenda promuovere per evitare che la mancata proroga dell'appalto, oltre che determinare l'immediato licenziamento di centinaia di lavoratori, metta in difficoltà lo stesso servizio di pulizia nelle scuole;
quali indirizzi intende emanare nei confronti del Miur, affinché vengano saldate le spettanze già maturate relative al periodo agosto 2002-giugno 2003, dando certezza ai lavoratori dei propri diritti.
(4-06945)

Risposta. - In merito all'interrogazione parlamentare inerente le iniziative per il pagamento delle spettanze ai lavoratori dei servizi di pulizia nelle scuole aderenti alla Lega Coop di Frosinone, si comunica quanto segue.
In data 19 novembre 2003 è stata effettuata una assegnazione di fondi al centro servizi amministrativi di Frosinone per l'importo di euro 968.026,10, gravante sul capitolo di spesa 3647/1 e riferito a «Spese per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie connesse al subentro dei contratti stipulati dagli enti locali».
La suddetta assegnazione, è da intendersi a saldo del fabbisogno richiesto dal centro servizi amministrativi di Frosinone per gli anni finanziari 2002 e 2003.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

AMICI e CAPITELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
alcuni mesi orsono nel Liceo Scientifico di Ceccano è stata autorizzata un'assemblea conferenza d'istituto sulla vicenda delle foibe;
l'assemblea-conferenza che doveva, proprio per la particolarità dell'argomento, avvalersi di autorità storico culturali, che su questo argomento da anni fanno ricerca, si è avvalsa del contributo del dottor Gizzi, consigliere comunale UDC di Ceccano -:
se nella convocazione e nello svolgimento della suddetta assemblea siano state rispettate le procedure che attribuiscono agli organi collegiali la competenza di regolare la partecipazione degli esperti esterni e di verificare la scientificità e le competenze dei medesimi.
(4-07007)


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Risposta. - Riguardo ai fatti avvenuti presso il liceo scientifico di Ceccano, sede associata del liceo ginnasio, si precisa che l'iniziativa alla quale fa riferimento l'interrogante non era inserita in alcuna assemblea né di classe né di istituto; non ha trovato quindi applicazione l'articolo 13 comma 6 del decreto legislativo 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nella parte in cui prevede la partecipazione di esperti indicati dagli studenti, previa autorizzazione del consiglio di istituto.
Nel caso di specie, pertanto, si è trattato dell'intervento di un esperto nell'ambito di una lezione di storia realizzato nel rispetto delle norme vigenti. Giova a tal fine richiamare preliminarmente la disciplina dell'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche prevista dall'articolo 21 legge 59 del 1997 e realizzata con il decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999, con particolare riguardo all'articolo 3, dedicato al piano dell'offerta formativa. Il piano suddetto, debitamente approvato dagli organi collegiali dell'istituto in parola per l'a.s. 2002/2003, effettivamente prevede alla lettera C (Programmazione educativo-didattica) fra i «Mezzi» dell'azione educativa la possibilità di «Interventi di esperti sterni nell'ora di lezione su richiesta dei docenti interessati e previa autorizzazione del consiglio di classe e autorizzazione del dirigente scolastico».
Lo stesso documento, in tema di Aumento dell'offerta formativa, prevede che, nel caso di supplenze occasionali per la sostituzione di docenti assenti da parte di colleghi, le corrispondenti ore possano essere utilizzate per «la partecipazione ad eventi, incontri,
cineforum, conferenze che comunque si svolgano all'interno della scuola».
L'iniziativa in oggetto si è quindi svolta nel pieno rispetto del quadro ordinamentale vigente e mediante idonee procedure che hanno coinvolto tutti gli organi collegiali dell'istituto: il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, infatti, hanno prefigurato, con l'approvazione del piano dell'offerta formativa, ciascuno per la parte di propria competenza, (con deliberazioni rispettivamente assunte nelle sedute del 30 settembre 2002 e del 20 ottobre 2002), la possibilità di interventi da parte di esperti esterni nelle ore di lezione, non senza prevedere il relativo itinerario procedimentale.
Quanto alla classe V-A tale itinerario è stato seguito con l'inserimento dell'intervento nella programmazione annuale del consiglio di classe nel piano di lavoro dell'insegnante, che ha quindi formulato una proposta concreta nuovamente approvata dal medesimo consiglio (verbale n. 4 del 7 aprile 2003) e autorizzata dal Dirigente scolastico.
La partecipazione della classe IV-C, nel configurare una modalità di utilizzazione delle ore di supplenza fra quelle dettagliate, come accennato, nel piano dell'offerta formativa è stata prevista nel piano di sostituzione del docente assente e approvata nelle forme consuete dal docente collaboratore addetto alla vigilanza presso la sede associata del liceo scientifico di Ceccano, rientrando tale funzione fra quelle abitualmente delegate dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del decreto legislativo 165 del 2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro a alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Quanto alla competenza del soggetto intervenuto, questa risulta dalle ricerche pubblicate dal medesimo, alle quali non si può negare la natura di contributo alla conoscenza e all'approfondimento dei problemi storici affrontati.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ARRIGHI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nella mattinata di giovedì 27 marzo 2003, alcuni studenti di destra del Liceo Ginnasio Giulio Cesare di Roma avevano organizzato una mobilitazione davanti alla propria scuola contro la guerra;


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erano giorni che gli studenti di sinistra della scuola organizzavano mobilitazioni contro la guerra e attaccavano striscioni di tutti i tipi alle finestre dell'istituto, senza chiedere il permesso alla scuola;
gli studenti di destra avevano preparato e affisso in modo non permanente alla balconata della scuola uno striscione con scritto «Contro la guerra americana, svegliati Europa!»;
immediatamente dopo l'affissione alcuni attivisti di sinistra hanno tentato di rimuovere lo striscione e, al grido «Fuori i fascisti dal Giulio Cesare!», hanno aggredito i giovani di destra;
la preside professoressa Sofia Masi, invece di tentare di placare gli animi, dopo i primi attimi di tensione, è scesa nel cortile della scuola, prendendo le parti degli studenti di sinistra, aggredendo inoltre verbalmente gli studenti di destra;
la stessa, giustificando il suo comportamento con una frase del tipo: «non si possono attaccare striscioni contro la guerra... ma solo per la pace», ha inoltre minacciato gli studenti di destra dicendo altra frase del tipo: «non tornate a scuola; tanto è inutile: sarete bocciati!»;
la libertà di espressione è diritto costituzionalmente tutelato anche nelle scuole;
appare decisamente discutibile, in particolare trattandosi di persona che ha responsabilità nella crescita e nell'educazione scolastica e civica dei giovani, l'atteggiamento intollerante di chi si proclama «pacifista» e poi con la violenza verbale, vuole reprimere chi è contro la guerra, solo perché, ad avviso degli interroganti, dichiaratamente di destra -:
se codesto ministero sia a conoscenza dei fatti descritti;
se ritenga che nel comportamento della preside vi siano gli estremi per un'azione disciplinare.
(4-05920)

Risposta. - In merito all'interrogazione inerente il comportamento tenuto dal dirigente scolastico del Liceo Ginnasio «Giulio Cesare» di Roma nella giornata del 27 marzo 2003, si rappresenta quanto segue.
Dai chiarimenti forniti dal dirigente scolastico in parola risulta che alle ore 8,10 del giorno 27 marzo il capo d'istituto veniva informato dal personale ausiliario che alcuni studenti stavano allestendo nel cortile della scuola uno striscione con simboli politici che, a detta dei docenti e degli alunni, costituiva motivo di turbativa.
Essendosi creato uno stato di tensione, il dirigente scolastico scendeva nell'atrio dinanzi al portone per valutare la situazione ed evitare eventuali gesti arbitrari.
La medesima ha quindi, come previsto dal regolamento d'istituto, invitato a rimuovere cartelloni, e quant'altro potesse recare turbativa, coerentemente con il comportamento adottato in analoghe circostanze.
Coloro che proponevano l'affissione della striscia sulle scale antistanti il portone centrale dell'istituto rifiutavano di rimuoverla ed aggredivano verbalmente la preside; un'alunna del gruppo, costituito da quattro giovani, accendeva provocatoriamente una sigaretta, ben sapendo di trovarsi in un luogo pubblico e, solo dopo aver ricevuto l'ammonizione da parte del dirigente scolastico, la spegneva.
Dei quattro giovani che pretendevano di non rimuovere dal cortile della scuola lo striscione affisso senza alcuna autorizzazione, due non erano più studenti dell'istituto in quanto, per loro libera scelta, a seguito di nulla osta si sono trasferiti ad altro istituto e gli altri due frequentanti la terza classe liceale risultavano assenti da moltissimi giorni sebbene sollecitati a riprendere regolarmente le lezioni.
Il dirigente scolastico ha anche sottolineato l'infondatezza delle espressioni «non tornate a scuola tanto sarete bocciati» che gli studenti sostengono essere state rivolte a loro indirizzo tenuto conto che, nel primo caso, si tratta di allievi non frequentanti l'istituto e nel secondo caso di allievi del terzo liceo per i quali l'ammissione agli esami di Stato, normativamente prevista, è demandata al consiglio di classe.


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Dell'episodio la Preside ha comunque informato il commissariato di zona.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BATTAGLIA e ANGIONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 2 ottobre 2002 è stato inaugurato l'anno accademico della II facoltà di medicina e chirurgia dell'università «La Sapienza» presso il nuovo Ospedale Sant'Andrea di Roma;
nonostante la scadenza fosse da tempo prevista sono disponibili solo 3 aule e si è in attesa di due ulteriori aule capannoni, mentre sono disponibili solo 10 letti di chirurgia generale e 10 di cardiologia;
le strutture sono largamente insufficienti per i circa 150 studenti del corso e per le differenti materie, né potrà risultare sufficiente l'accesso agli ambulatori ed i 24 letti di day hospital utilizzati dagli studenti del IV anno;
sono bloccate le gare per l'acquisto delle apparecchiature, per le quali è fermo da tre anni un finanziamento statale di 203 miliardi di vecchie lire;
non sono definiti con certezza i programmi di trasferimento del personale;
non sono stati effettuati i lavori stradali per garantire un più agevole accesso all'ospedale da parte della popolazione;
in tali condizioni non solo si determinano gravi disagi per gli studenti ed i docenti dei corsi universitari, ma viene meno l'impegno, più volte ribadito dalla regione Lazio di far funzionare a pieno regime la struttura ospedaliera -:
se sia stata presentata dalla regione Lazio la relazione prevista dalla legge n. 453 del 1999 e, in caso contrario, se non ritenga di verificare presso la regione stessa quale sia stata l'attività svolta dall'azienda ospedaliera, con particolare riferimento all'utilizzo dei finanziamenti ricevuti e agli obiettivi prestabiliti.
(4-04194)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo nel quale gli interroganti descrivono la situazione di inefficienza registrata in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2002/2003 della II facoltà di medicina e chirurgia dell'università «La Sapienza», presso il nuovo ospedale Sant'Andrea di Roma, e chiedono chiarimenti sull'utilizzazione dei finanziamenti statali si fanno le seguenti precisazioni.
In ordine alle premesse, il rettore dell'università «La Sapienza ha riferito che l'azienda ospedaliera, con una convenzione datata 24 giugno 2002, si è impegnata ed ha messo a disposizione della II facoltà di medicina e chirurgia una struttura prefabbricata idonea allo svolgimento delle attività didattiche.
In merito ai finanziamenti statali, previsti dall'articolo 71 della legge 488 del 23 dicembre 1998, la regione Lazio, secondo quanto comunicato dal Ministero della salute, ha provveduto, seguendo l'
iter procedurale indicato dalla predetta legge, alla predisposizione di un piano di ristrutturazione per l'Ospedale S. Andrea di Roma; detto programma è stato esaminato ed approvato dal Nucleo Interregionale ai fini della valutazione del riallineamento della documentazione regionale al parere della Commissione paritetica, istituita presso la Conferenza Stato-regioni.
Il Ministero della salute, in data 12 luglio 2002 ha provveduto a disporre, con decreto dirigenziale, l'erogazione della rimanente quota del 5 per cento del finanziamento complessivo finalizzato alla progettazione esecutiva.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.


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BIELLI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la maggior parte degli enti locali e delle aziende pubbliche e private, per venire incontro ai bisogni dei cittadini, si sono dotati di uno «sportello» per le relazioni con il pubblico;
l'Enel, al contrario, costringe i cittadini ad interloquire esclusivamente con il numero verde che non è in grado di dare risposte esaurienti a tutte le richieste ed ai quesiti che vengono avanzate -:
se il Ministro non ritenga opportuno sollecitare l'ente nazionale per l'energia elettrica a dotarsi di uno «sportello» nazionale e di «sportelli» regionali per le relazioni con il pubblico che possono soddisfare pienamente le esigenze degli utenti.
(4-07142)

Risposta. - L'Enel distribuzione ha istituito il numero verde 800 900 800 al fine di consentire un accesso più facile ai servizi offerti alla clientela ed una più rapida assistenza. In caso di particolari operazioni commerciali che richiedano una specifica competenza, gli operatori del predetto servizio indicano al cliente le unità di Enel distribuzione cui rivolgersi per l'espletamento delle necessarie operazioni. I clienti possono, inoltre, rivolgersi agli sportelli QuiEnel, presenti sul territorio nazionale, il cui personale è in grado di fornire i consigli e l'assistenza per svolgere operazioni commerciali relative a forniture di energia elettrica fino a 15 kW. Sono attualmente presenti, sul territorio nazionale, 1.200 punti QuiEnel ubicati presso i negozi autorizzati di Wind, di Enel.si e di Poste Italiane. L'individuazione del punto QuiEnel più vicino può avvenire consultando il sito prontoenel.it. L'elenco dei punti QuiEnel, presenti in ciascuna provincia italiana, è stato peraltro comunicato dall'Enel Distribuzione ai propri clienti insieme con la fatturazione dei consumi.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

BULGARELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
secondo un lancio dell'agenzia Ansa del 21 ottobre 2003, nella notte del 20 ottobre 2003, alle ore 23,30 circa, gli abitanti dell'isola della Maddalena hanno udito un forte rumore, simile a un rombo o a una forte esplosione;
l'evento è stato udito in varie zone dell'isola, facendo tremare i vetri delle abitazioni, ma i controlli effettuati dai carabinieri della locale stazione non avrebbero appurato la causa del rumore; tra le ipotesi fatte vi è quella che il boato sia da addebitare al bang supersonico di un aereo militare decollato da una base in Corsica -:
se siano state avviate indagini per accertare la causa del boato avvertito dagli abitanti della Maddalena;
nel caso in cui il rumore sia stato procurato da un aereo militare supersonico, se siano state avviate indagini atte a stabilire se la rotta tenuta dal velivolo fosse conforme ai piani di volo e se esso sia transitato a una quota regolamentare, sufficientemente distante dai centri abitati.
(4-07781)

Risposta. - Lunedì 20 ottobre 2003, alle ore 23.30 circa, nel territorio di La Maddalena, dei paesi limitrofi e di Olbia è stata percepita da buona parte della popolazione una vibrazione del terreno, da molti avvertita come un boato sotterraneo, che non ha provocato alcun danno né particolari reazioni tra i residenti.
Martedì 21 ottobre, per una mera coincidenza in quanto già da tempo programmate, sono state svolte un'esercitazione antinquinamento da parte della base statunitense ed una prova di montaggio di una stazione di decontaminazione portatile, eseguita a Palau dalla Croce Rossa Italiana, con il coinvolgimento degli studenti del paese.
Tali esercitazioni, impropriamente messe in relazione all'evento della sera precedente, hanno creato uno stato di allarme nell'opinione pubblica e nella stampa, solo in parte


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fugato da una dichiarazione resa mercoledì 22 ottobre dal prefetto di Sassari, che attribuiva l'accaduto ad una ipotetica onda supersonica di un aereo francese proveniente dalla Corsica.
Giovedì 23 ottobre la testata locale «La Nuova Sardegna», nel riportare una dichiarazione resa da un dipendente dell'arsenale militare di La Maddalena, ha indicato come causa dell'evento l'esplosione di un compressore dell'impianto di condizionamento del deposito munizioni della marina militare, ubicato nell'isola di Santo Stefano.
Il quotidiano ha interpellato, in proposito, anche i rappresentanti della marina militare di stanza a La Maddalena, ricevendo una categorica smentita sull'ipotesi di una possibile relazione degli eventi con il deposito della marina ed assicurazione sulla totale infondatezza della notizia, anche per il fatto che entrambi i compressori del deposito munizioni non erano in quel momento funzionanti perché da tempo in manutenzione.
Nonostante la smentita, l'ipotesi è stata ribadita nei giorni seguenti dalla stessa testata giornalistica, dalle emittenti radiofoniche locali e, con accenni più contenuti, dagli altri organi d'informazione regionale, con la conseguenza di tener vivo ancor più lo stato di tensione nella popolazione locale.
Soltanto sabato 25 ottobre si è appresa la notizia che la causa del fenomeno del lunedì precedente andava individuata in un terremoto, rilevato dalle organizzazioni francesi, verificatosi in Corsica, nei pressi di porto Vecchio.
Le cause del ritardo con cui la notizia è stata divulgata sono state chiarite dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma con una lettera di cui riporto il contenuto di seguito:
«Essendo la Sardegna una zona a bassa sismicità, il nostro Istituto ha istallato una stazione sismica vicino a Cagliari, con lo scopo principale di localizzare meglio gli eventi in tutta Italia. Quindi è possibile che vi siano piccoli terremoti nel nord dell'isola che non vengono registrati dalla nostra rete. Ai servizi francesi risulta comunque un evento di magnitudo 3.3 avvertito in Corsica a Porto Vecchio il 20.10.2003, alle 21.23 TU (tempo universale, ora di Greenwich, che in ora locale diventa 23.23). Poiché spesso gli eventi sismici avvengono in sequenze o sciami, è probabile che vi sia in questo periodo una certa sismicità in quell'area, anche se di bassissima intensità. Il rombo avvertito prima o durante la scossa è un fenomeno naturale ed è ascrivibile alle onde sismiche di compressione che si propagano nell'aria. In alcuni casi si avverte solamente il rombo che può diventare anche simile ad uno schiocco o al rumore di un'esplosione, in quanto le onde sismiche nel terreno si sono attenuate».
Alla luce di quanto esposto, emerge in tutta evidenza che l'evento cui si riferiscono gli interroganti non ha alcuna relazione con la base statunitense né con l'istallazione della marina militare situata nell'arcipelago della Maddalena.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

CANNELLA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nella scuola pubblica elementare «Ada Tagliacozzo» in via Carlo Emilio Gadda a Roma sono state esposte all'esterno dell'edificio due bandiere arcobaleno con la scritta «PACE»;
i residenti della zona hanno espresso il proprio dissenso al municipio locale e agli organi di polizia così come emerso anche dal quotidiano Libero nelle pagine della cronaca di Roma;
negli uffici pubblici della repubblica non appaiono altro se non la bandiera italiana e la bandiera della Comunità europea;
la cosiddetta «bandiera della pace» ha ormai assunto i connotati di un vessillo immediatamente riconducibile ad una parte politica ben definita -:
se il comportamento del preside della scuola, che continua ad autorizzare l'esposizione delle bandiere, sia o meno conforme


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alle leggi vigenti e se detto comportamento sia consono alla funzione di imparzialità politica che gli educatori del settore hanno il dovere di tenere.
(4-06249)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione relativa alle motivazioni che hanno indotto il capo dell'istituto della scuola elementare «Ada Tagliacozzo», sita in Via Carlo Emilio Gadda a Roma ad autorizzare alla fine del decorso anno scolastico l'esposizione della bandiera arcobaleno della pace.
Al riguardo, dalla circostanziata relazione del dirigente scolastico del 166o circolo didattico, da cui dipende il plesso di «Ada Tagliacozzo», si rileva che l'esposizione delle due bandiere non ha rappresentato altro che l'epilogo di un percorso didattico educativo finalizzato a «rinsaldare i valori di fratellanza, della solidarietà, del rispetto reciproco» del tutto scevro da prese di posizione ideologiche e dai significati che pure il simbolo della pace può avere assunto in quel particolare momento storico politico.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CATANOSO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la signora Venera Mineo si è vista recapitare una lettera dall'Enel Distribuzione S.p.a. avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per l'abitazione da lei attualmente occupata a Guardia (Catania);
trattasi - quella della signora - di una soluzione di emergenza dovuta all'ordinanza di sgombero per il terremoto che ha distrutto la sua casa di residenza;
nella missiva l'Enel richiamava l'attenzione sul fatto che non risultava ancora pervenuta la documentazione, a suo tempo richiesta, attestante la residenza anagrafica nell'abitazione sita in Guardia, per la quale la signora aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per abitazioni di residenza;
la lettera si concludeva con l'avvertimento che - qualora non fosse pervenuta dall'utente alcuna attestazione nel termine di 30 giorni - la società avrebbe provveduto ad applicare retroattivamente, dalla data di attivazione della fornitura, le tariffe e le imposte previste per le seconde case;
da informazioni telefoniche risulta che l'Enel abbia comunque previsto di applicare le tariffe per la prima abitazione (residenti) ai soli terremoti del Molise;
se ciò fosse vero ci troveremmo alla presenza di una assurda discriminazione che rischia di coinvolgere altri sventurati -:
se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere, anche per i terremotati della provincia di Catania, analoghe agevolazioni sul piano tariffario, con ciò ponendo fine agli ingiustificati trattamenti discriminatori posti in essere dall'Enel a danno dei cittadini della Sicilia orientale.
(4-06588)

Risposta. - La signora Venera Mineo ha stipulato, il 29 novembre 2002, un contratto di fornitura di energia elettrica per abitazione di residenza con riferimento all'alloggio di via Nazionale 340 a Guardia (Catania). La fornitura è stata attivata il 3 dicembre 2002.
All'atto della stipula del contratto non è stata fornita ad Enel alcuna documentazione comprovante la sistemazione provvisoria del cliente presso l'alloggio di via Nazionale 340 a causa dei danneggiamenti subiti dall'abitazione di residenza, né tale documentazione è stata inviata da parte delle autorità competenti. Inoltre, il sistema gestionale Enel, non riscontrando la presenza della documentazione attestante la residenza anagrafica nell'abitazione di via Nazionale 340, ha automaticamente sollecitato, al cliente, l'invio di tale documentazione.
L'autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera n. 5/03, ha istituito tariffe


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speciali per la fornitura di energia elettrica ai clienti danneggiati dagli eventi calamitosi nella provincia di Catania. L'elenco delle abitazioni e dei clienti legittimati a beneficiare di tali tariffe, elaborato dal capo del dipartimento della protezione civile, commissario delegato per l'emergenza Etna, è stato inviato nel mese di maggio dal dipartimento della protezione civile all'autorità per l'energia elettrica e il gas e ad Enel Distribuzione.
Per tali comuni, tuttavia, l'elenco non indicava l'indirizzo dell'alloggio provvisorio assegnato ai clienti coinvolti dagli eventi calamitosi.
Al fine di consentire la piena applicazione delle tariffe speciali gli uffici commerciali Enel hanno, quindi, chiesto l'integrazione dei dati mancanti.
In tale fattispecie rientra anche la signora Venera Mineo che risulta registrata nell'elenco dei clienti del comune di Acireale.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

CENTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
per effetto della legge n. 468 del 1997 il Ministero dell'istruzione sarebbe tenuto a riservare nelle assunzioni, il 30 per cento dei posti alle assunzioni di lavoratori socialmente utili;
tuttavia con un decreto ministeriale del 2000 è stata sospesa l'applicazione di tali riserve impedendo a tali lavoratori di vedersi assunti a tempo determinato e indeterminato nelle scuole in cui operavano da oltre cinque anni come precari;
i sindacati hanno impugnato il decreto ministeriale di sospensione delle riserve nel marzo del 2003 il Consiglio di Stato nelle sentenza n. 6803 del 12 dicembre 2002 ha riconosciuto l'illegittimità del decreto di sospensione delle riserve per cui il ministero, in quanto autorità amministrativa individuata dal Consiglio di Stato all'esecuzione dell'ordinanza, è tenuto a provvedere all'annullamento degli atti illegittimi -:
quali disposizioni il Ministro interrogato abbia assunto o stia per assumere in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato e quindi per applicare le riserve di legge in favore degli ex lavoratori socialmente utili;
se il Ministro non reputi opportuno emanare tali disposizioni in tempo utile per rendere operative le riserve per le prossime assunzioni di personale assistenti tecnici, amministrativi.
(4-06974)

Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare, riguardante la riserva nelle assunzioni del 30 per cento dei posti a favore dei lavoratori socialmente utili, si rappresenta quanto segue.
Come gia fatto presente, in precedenti interrogazioni, con decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile 2001, emesso di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001), sono state definite le procedure di terziarizzazione ai fini della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, utilizzati presso gli istituti scolastici.
In applicazioni alle suddette disposizioni, in data 7 giugno 2001, è stata stipulata una convenzione quadro con quattro consorzi, che ha previsto la stabilizzazione, fino al 30 giugno 2006, dei lavoratori socialmente utili, utilizzati presso gli Istituti scolastici al 30 giugno 2001.
Tale convenzione, come è noto, è stata finanziata dalla già citata legge n. 388 del 2000 articolo 78, che ha previsto lo stanziamento delle apposite risorse fino al 31 dicembre 2002 e che ha potuto continuare ad operare in virtù della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge finanziaria 2003) che ne ha previsto il finanziamento anche per l'anno 2003.
La convenzione suddetta è stata censurata dall'Unione europea con procedura di


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infrazione n. 2002/4476 trattato CEE, con invito a caducare, con effetto immediato, l'operatività della Convenzione stessa, in quanto non rispondente alla normativa comunitaria in materia di pubblici appalti. A seguito dei contatti intercorsi con la Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione predetta, la Commissione ha accettato di comporre l'inflazione a condizione che la scadenza della Convenzione sia anticipata.
Per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate è stato chiesto, per il corrente anno scolastico 2003/2004, al ministero dell'economia e delle finanze un finanziamento di 375 milioni di euro da inserire nella legge finanziaria in corso di definizione.
Le procedure attivate e le soluzioni adottate costituiscono il puntuale adempimento di disposizioni legislative, che non hanno previsto l'immissione sui posti di organico dei ruoli statali del personale oggetto dell'interrogazione ma la stabilizzazione tramite la procedura di terziarizzazione.
Si precisa che non vi è stata alcuna violazione del decreto legislativo n. 468 del 1997, al quale ha fatto seguito la legge 144 del 1999, che prevede una riserva del 30 per cento dei posti a favore dei lavoratori socialmente utili, se non in termini assolutamente marginali.
Si chiarisce inoltre, che la sentenza del consiglio di Stato, citata nell'interrogazione, riguarda la mancata immissione in ruolo di alcuni lavoratori socialmente utili (in totale 9) presenti nella regione Puglia, che nell'anno scolastico 2000/2001 non hanno beneficiato della riserva del 30 per cento. In effetti, i ricorrenti sono risultati soccombenti nel ricorso al T.A.R. Puglia sezione Lecce, con decisione n. 119 del 22 gennaio 2002 mentre il consiglio di Stato, in sede di appello, ha accolto la loro richiesta con decisione n. 6803 del 12 dicembre 2002 sezione VI. Il dirigente del centro servizi amministrativi di Brindisi ha quindi adottato i provvedimenti di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.
Gli effetti della decisione del Consiglio di Stato non possono essere estesi ad altri non ricorrenti in quanto le varie leggi finanziarie fanno esplicito divieto di estensione di giudicati. Ciò senza considerare che non risultano essere state proposte altre impugnative sulle presunte mancate immissioni ruolo relative all'anno scolastico 2000/2001. D'altra parte gli attuali eventuali interessati sono da considerare già stabilizzati in quanto assunti dalle ditte aderenti ai quattro consorzi proprio in esecuzione dell'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della stessa convenzione quadro richiamata.
Per le stesse considerazioni non possono trovare più applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto ministeriale 23 novembre 2000, n. 262, alle quali fa riferimento l'interrogante, in quanto riferite a soggetti impegnati in lavori socialmente utili ancora da stabilizzare.
Si fa presente, infine, che l'applicazione della citata riserva del 30 per cento, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, si riferiva alla immissione in ruolo, che necessita, di apposita autorizzazione da parte dei dicasteri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, ai sensi del1'articolo 39 della legge 449 del 1997 come modificato dall'articolo 22 della legge 448 del 1998 e dall'articolo 20 della legge 488 del 1999.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
nei primissimi giorni dell'anno scolastico 2003-2004, i genitori di alcuni alunni hanno ravvisato la necessità di trasferire alcuni ragazzi dalla scuola media Zanella di Padova, dove erano stati regolarmente iscritti alla classe prima, alla Scuola Media Giotto (dipendente dalla scuola media Petrarca) sempre di Padova;
l'inserimento degli alunni presso la scuola Giotto, come da prassi consolidata


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negli anni, è avvenuto in attesa del regolare nulla osta da parte della scuola di provenienza e gli alunni vi stanno regolarmente frequentando le lezioni fin dai primi giorni del settembre 2003, dimostrando di essersi perfettamente integrati nella classe;
il dirigente scolastico della scuola Zanella ha negato il nulla-osta al trasferimento citando la mancanza di motivazioni eccezionali a supporto della richiesta;
è stato interessato il C.S.A. di Padova e la direzione regionale per il Veneto e non ottenendo comunicazioni ufficiali in merito, il dirigente scolastico della S.M.S. Giotto ha espulso di fatto gli alunni dalla scuola attualmente frequentata;
il R.D. del 4 maggio 1925 n. 653, articolo 3, non modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 chiarisce che per il trasferimento degli alunni coincidente con un nuovo anno scolastico, non sia richiesto alcun nulla osta dalla scuola di provenienza, ma solo la pagella dell'anno precedente;
il R.D. del 4 maggio 1925 n. 653, articolo 4, specifica che per il trasferimento di alunni in corso d'anno sia richiesto il consenso di entrambe le scuole interessate ovvero quello della scuola di destinazione (che prende la forma di una delibera del consiglio di classe, inappellabile nel merito, assunta sulla base della richiesta dell'interessato e di una valutazione della parte di programma già svolta nella scuola di provenienza, che deve essere da questa certificata) e quello della scuola di provenienza (che prende la forma di un «nulla-osta» apposto sulla pagella dell'anno in corso, da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse);
il R.D. del 4 maggio 1925 n. 653, articolo 4, definisce che gli unici vincoli al rilascio del nulla osta sono costituiti solamente dal mancato pagamento delle tasse scolastiche o dalla pendenza di una sanzione disciplinare non ancora scontata o in corso di impugnativa;
questa interpretazione della normativa è condivisa dal ministero dell'istruzione, università e ricerca, il quale in un parere citato nel Compendio della legislazione sull'istruzione (Giannarelli-Trainito-Auriemma, edizione 2001, pagina 2452) evidenzia che: «il preside della scuola di provenienza ha il solo compito di rilasciare la pagella con sopra trascritto il nulla osta e la dichiarazione relativa ai programmi svolti senza entrare nel merito della richiesta di trasferimento e che a decidere l'accoglimento della domanda di trasferimento è solo il consiglio di classe della scuola alla quale è presentata la domanda» -:
se non ritenga che il principio fondamentale di garantire alle famiglie la libera scelta dell'istituzione scolastica per la frequenza dei propri figli sia stato ignorato e come intenda sanare una situazione ormai insostenibile che sta causando agli alunni un danno grave ed irreparabile di natura psicologica e didattica.
(4-08021)

Risposta. - In merito all'interrogazione parlamentare riguardante la mancata concessione di nulla osta al trasferimento di alcuni allievi dalla scuola media statale «Zanella» di Padova alla scuola media statale «Giotto» della medesima città, si fa presente che la questione è definitivamente risolta nel senso auspicato dall'interrogante, in quanto è stato rilasciato dal dirigente scolastico della scuola media «Zanella» il prescritto nulla osta per il trasferimento di iscrizione.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto, infatti, nonostante che sulla questione si fosse pronunciato TAR Veneto con sentenza sfavorevole ai genitori che avevano proposto ricorso, essendo stata avanzata una nuova richiesta di trasferimento di iscrizione da parte dei medesimi genitori, ha convocato in data 10 novembre 2003 i dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate rappresentando i motivi di opportunità che suggerivano la


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concessione del prescritto nulla osta, avuto riguardo all'età degli scolari.
Il dirigente scolastico della scuola media statale «Zanella» ha convenuto su quanto rappresentato ed ha concesso il nulla osta.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

COSSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
secondo il quarto rapporto annuale sulle condizioni dell'edilizia scolastica, elaborato dalla UIL, il 15 per cento delle scuole italiane è ancora inadempiente rispetto alle procedure di prevenzione dei rischi;
la Sardegna, è la regione italiana con il più alto indice di inadempienza (il 22, 21 per cento), quasi il doppio della media nazionale del 14,31 per cento e il triplo del livello di sicurezza presente in Emilia Romagna, in cui solo l'8 per cento degli edifici è risultato fuorilegge;
allarmante il fatto che in Sardegna ben il 27 per cento degli istituti scolastici sia privo del piano di evacuazione (la media nazionale è di 9 scuole su 100);
anche sotto il profilo delle certificazioni la Sardegna è in grave ritardo, visto che solo il 16 per cento delle scuole sarde è provvisto di un certificato di agibilità statica, mentre solo il 14 per cento delle scuole dell'obbligo e il 27 per cento delle superiori è in regola con la certificazione di agibilità igienico sanitaria;
sia da parte degli studenti che del corpo docente di tutta la Sardegna sono arrivate nuove segnalazioni sulla scarsa sicurezza di numerosi edifici scolastici della regione;
quali provvedimenti urgenti intenda assumere e quali azioni intenda intraprendere a favore delle strutture edilizie sarde che, dati alla mano, sono le meno sicure d'Italia;
quali iniziative intenda intraprendere affinchè vengano rispettati gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di manutenzione e certificazione, visto che solo il 16 per cento per cento delle scuole sarde è provvisto di un certificato di agibilità statica, mentre solo il 14 per cento delle scuole dell'obbligo e il 27 per cento delle superiori è in regola con la certificazione di agibilità igienico sanitaria;
se non ritenga opportuno istituire un Fondo speciale nazionale per la sicurezza degli edifici scolastici in Italia, stabilendo provvidenze straordinarie per la regione Sardegna a causa della gravissima situazione in cui versano le strutture isolane;
se non ritenga necessario istituire al più presto l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, di competenza del Ministero dell'istruzione.
(4-04808)

Risposta. - In relazione alla interrogazione parlamentare inerente la problematica collegata alla sicurezza degli istituti scolastici della regione Sardegna, si comunica quanto segue.
Preliminarmente si rammenta che, limitatamente all'aspetto strutturale - ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare della legge 11 gennaio 1996 n. 23 - tutto ciò che attiene alla fornitura, manutenzione e gestione degli edifici scolastici, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma ed in sicurezza degli stessi, rientra nelle dirette competenze e responsabilità degli enti locali (comuni o province) rispettivamente interessati.
Ed altrettanto vale per la vigilanza - peraltro facente capo agli organismi a ciò istituzionalmente preposti, come, ad esempio ASL, VV.F. od altri uffici tecnici - in merito all'effettiva assunzione delle opportune misure previste dalla normativa in materia di sicurezza da parte dei citati enti locali, ai quali ultimi competono anche le attività, con relative responsabilità, collegate all'adottabilità dei necessari provvedimenti


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contingibili ed urgenti, ove le circostanze obiettive lo richiedano e la cui effettiva sussistenza non rientra nei poteri d'accertamento di questo Ministero.
Ciò nonostante l'amministrazione ha frequentemente partecipato
ad adiuvandum agli impegni di competenze degli enti locali, attribuendo ad essi finanziamenti, sotto forma di mutui a totale ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la cassa depositi e prestiti.
In tale sede ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 23 del 1996 sono stati attribuiti nel pregresso sessennio circa 3.000 miliardi delle vecchie lire (prioritariamente per l'adeguamento e messa a norma delle strutture scolastiche) mentre con recente decreto 30 ottobre 2003 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2003, n. 262, è stato assegnato l'equivalente di circa altri 900 miliardi di lire.
In applicazione, poi, dell'articolo 80 della vigente legge finanziaria, si è proceduto tempestivamente alla formulazione di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole, con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, puntualmente trasmesso al ministero delle infrastrutture per la prevista sottoposizione al CIPE ai fini per la relativa copertura finanziaria.
Sottoposizione, questa, più volte sollecitata, ma di cui a tutt'oggi, non ancora pervenuta notizia positiva.
Premesso quanto sopra, si rammenta, infine, che questo ministero ha sempre perseguito, anche tramite le proprie, competenti, articolazioni sul territorio, l'adozione di soluzioni ed iniziative che - nel rispetto delle primarie esigenze di salute e sicurezza dell'utenza del servizio scolastico - garantissero, comunque, la migliore, possibile, fruizione dell'altrettanto primario diritto allo studio da parte dell'utenza medesima.
Da parte sua la regione Sardegna, nel triennio che si sta concludendo, ha stanziato la somma di 400 miliardi di vecchie lire che, in aggiunta agli stanziamenti dell'amministrazione riattivati nell'anno in corso pari a euro 18.325.106,00 hanno consentito ai competenti enti locali di avviare, sul territorio, gli interventi ritenuti particolarmente urgenti.
Si comunica infine che è stato dato incarico alla Società Enginering di gestire l'Anagrafe dell'Edilizia scolastica.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

COSSIGA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sono state recentemente soppresse le ultime rivendite di biglietti ferroviari sulla tratta Varese-Porto Ceresio, nelle stazioni di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Viggiù e Porto Ceresio, comuni della comunità montana Valceresio in provincia di Varese;
tale stato di cose rappresenta un grave danno per il territorio, poiché disincentiva fortemente l'uso del trasporto pubblico su rotaia in un contesto già penalizzato da una inadeguata viabilità -:
quali siano state le motivazioni della citata soppressione e quali siano i piani per la salvaguardia e la valorizzazione della tratta ferroviaria in oggetto, anche in relazione agli annunciati sviluppi della tratta Arcisate-Stabio.
(4-02338)

Risposta. - Ferrovie dello Stato s.p.a. ha comunicato che la situazione sollevata nell'atto ispettivo si è verificata nei primi mesi dell'anno 2002, in presenza della doppia circolazione della lira e dell'euro, con le relative difficoltà di concambio, di resti di denaro e contabilizzazione del venduto e degli incassi, In tale periodo, presso le stazioni di Induco Olona. Arcisate, Bisuschio, Viggiù e Porto Ceresio non era attivo un servizio di biglietteria.
La vendita dei biglietti è stata tuttavia effettuata dal personale addetto alla circolazione dei treni di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. che aveva garantito la propria disponibilità a svolgere tale mansione, ovviamente


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nel rispetto delle priorità determinate dalla gestione dell'esercizio ferroviario.
La situazione si è normalizzata dal 1o marzo 2002 quando, conclusosi il regime di doppio corso di circolazione Lira/Euro, sono venute meno alcune delle difficoltà sopra descritte e la vendita dei biglietti è ripresa regolarmente.
Già prima di tale periodo, la direzione regionale Lombardia della divisione trasporto regionale di Trenitalia S.p.a. aveva, comunque, attivato, nel bacino in questione, punti di vendita presso esercizi commerciali.
Inoltre, nel corso del 2002, le località in argomento sono state dotate di emettitrici automatiche ETF 500 self-service.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

COSTA. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto stabilito dalla legge 30 aprile 1999, n. 136: «...a decorrere dal 1 gennaio 1999 gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico in un Bacino Imbrifero Montano... sono soggetti ai sovracanoni previsti... in ragione dello 0,15 della potenza nominale media... riferita al pompaggio...»;
l'Enel deve pagare un sovracanone - per l'energia prodotta dalla centrale idroelettrica «Einaudi» di Entracque - alla provincia di Cuneo, agli enti rivieraschi (Entracque e Valdieri) ed ai 95 comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano (BIM) all'interno del quale si trova l'invaso utilizzato dalla medesima centrale;
la cifra dovuta per il suddetto canone ammontava, per lo scorso anno, a 10.834.164,11 euro e che, per quanto riguarda la sola provincia di Cuneo, il credito nei confronti dell'Enel per gli anni 1999-2002 ammontava a 457.207,95 euro;
nel febbraio del 2000 l'Enel segnalava con una lettera alla provincia di Cuneo di non essere in grado di prevedere l'entità delle somme dovute;
maggiori chiarimenti sulla materia sono giunti dalla legge finanziaria per il 2001 che ha stabilito che la potenza minimale media deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata -:
quali iniziative il Ministro intenda adottare per sollecitare l'Enel a pagare gli oltre 10 milioni di euro di sovracanone dovuti agli enti locali della provincia di Cuneo per l'utilizzo della centrale elettrica di Entracque.
(4-05822)

Risposta. - Come riportato dall'interrogante, la legge n. 136 del 1999 «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale» a norma dell'articolo 28 comma 4, ha istituito, a decorrere dal 1o gennaio 1999, un sovracanone a carico degli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un «bacino imbrifero montano» (ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta), in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio, da corrispondere ai comuni montani e rivieraschi.
La prima applicazione di tale norma ha evidenziato delle difficoltà, messe in luce anche dall'ENEL, dal momento che il parametro «potenza nominale» non è riportato nel decreto di concessione e quindi non è determinabile.
Per il caso specifico riguardante i 95 comuni della provincia di Cuneo interessati dall'impianto Enel di Entracque, tali difficoltà di applicazione della norma non hanno consentito all'Enel di quantificare le somme da versare ai comuni e a tal fine, come indicato nell'interrogazione, nel febbraio 2000 l'Enel comunicava alla provincia


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di Cuneo l'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla legge 136 del 1999.
Al fine di rendere applicabile la norma, la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, all'articolo 28, comma 8, che «la potenza nominale media deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto pari alla differenza tra le quote massime degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità».
L'Enel evidenzia, però, che anche detta formulazione presenta delle imprecisioni tecniche in quanto, per il calcolo della «potenza nominale media», ci si dovrebbe riferire alla «produzione effettiva da pompaggio» anziché alla portata massima dell'impianto, circostanza che si verifica solamente in coincidenza di alcune punte produttive durante l'anno.
La società fa presente che tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Federazione dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM) e che in virtù di questa posizione, nel giugno del 2001, è stato stipulato un accordo tra la federazione e l'Enel volto a definire un criterio per il calcolo della potenza nominale media di ciascun impianto che non risultasse distorsivo.
L'Enel comunica, quindi, di aver provveduto a versare le somme dovute ai comuni aderenti alla FEDERBIM, interessati dagli impianti di pompaggio, tra cui anche quelli interessati dall'impianto di Entracque, in virtù dell'applicazione del criterio di calcolo concordato con FEDERBIM. La stessa modalità è stata applicata ai comuni non consorziati che ne hanno fatto richiesta.
Pertanto, alcuni comuni beneficiari, pur trattenendo le somme ricevute da Enel in qualità di acconto di quanto dovuto ai sensi di legge si sono opposti ingiungendo il pagamento del sovracanone, quantificato in base alla legislazione vigente.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

TITTI DE SIMONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
un anno fa, in Molise la terra ha tremato e nel paesino di San Giuliano è crollata la scuola seppellendo sotto le macerie 27 bambini della scuola elementare più la loro maestra;
a distanza di un anno la nuova scuola che è stata costruita è stata dichiarata inagibile;
sempre in Molise, nel paese di Bojano le scuole non sono antisismiche e quindi non sono sicure;
nell'attuale PRG depositato presso il comune la zona in cui sono ubicate le scuole è contrassegnata come «zona a rischio liquefazione in caso di sisma»;
la cittadina di Bojano si trova sulla faglia del Matese, considerata da numerosi esperti, e secondo un recente studio finanziato dalla Unione europea una tra le zone più pericolose d'Italia dal punto di vista sismico;
nel marzo 2003 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri il comune di Bojano è stato riclassificato come zona a massimo rischio sismico;
in base all'attuale classificazione e dai rilievi fatti sullo stato degli edifici scolastici le scuole hanno una resistenza calcolata pari al 26 per cento rispetto a quella che dovrebbero avere per offrire sicurezza nella zona sismica di classificazione in cui si trova la zona;
idati riguardano un numero di 2.073 allievi;
non si può attendere la tragedia per fare azione di prevenzione -:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare affinché le attività scolastiche siano trasferite al più presto in locali corrispondenti alle norme di sicurezza, affinché sia concesso ai genitori di lasciare i propri figli a scuola con la dovuta


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serenità e agli alunni di svolgere le proprie attività scolastiche nella massima sicurezza;
se e come ritiene di intervenire affinché siano messi a norma e resi assolutamente sicuri gli edifici interessati o trasferite definitivamente le scuole del paese in locali più adatti.
(4-07878)

Risposta. - In merito all'interrogazione relativa ad interventi per la messa a norma degli edifici scolastici delle scuole dei comuni di San Giuliano di Puglia e Bojano, si comunica quanto segue.
Si precisa, preliminarmente che il ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola. Le amministrazioni locali, quindi, sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico, ovvero dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia.
Con riguardo poi all'osservanza della normativa in materia di sicurezza, gli adeguamenti degli immobili e l'adozione dei provvedimenti urgenti, ove le circostanze lo richiedano, competono, come già precisato, alle amministrazioni locali, la vigilanza spetta agli organismi a ciò istituzionalmente preposti e precisamente ASL o vigili del fuoco.
L'amministrazione è comunque intervenuta a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte delle amministrazioni locali; e ciò ha fatto attraverso la concessione di mutui accendibili presso la cassa depositi e prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (legge-quadro sull'edilizia scolastica) sono stati distribuiti nel pregresso sessennio complessivamente 3.000 miliardi di vecchie lire che hanno consentito l'attivazione di circa 9000 opere, la maggior parte delle quali ha riguardato l'adeguamento e la messa a norma degli edifici scolastici. Recentemente, con decreto 30 ottobre 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2003, sono stati assegnati ulteriori finanziamenti pari a circa 900 miliardi di vecchie lire, 11 dei quali destinati al Molise.
Inoltre, in applicazione dell'articolo 80 legge n. 289 del 2002 si è proceduto tempestivamente alla formulazione di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone a rischio sismico, puntualmente inviato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo inoltro al CIPE ai fini della relativa copertura finanziaria, peraltro più volte sollecitato.
Ciò premesso per quanto riguarda gli edifici scolastici ai quali fa riferimento l'interrogante, si fa presente che nel comune di San Giuliano di Puglia la realizzazione dell'edificio scolastico per la scuola elementare è prevista per l'inizio dell'anno scolastico 2004-2005 e, pertanto, non esiste alcuna dichiarazione di inagibilità. Gli allievi attualmente seguono le lezioni in una tensostruttura, fornita di aule, laboratori e mensa, nonché idoneo impianto di riscaldamento.
Con riguardo alle scuole del comune di Bojano si fa presente che il piano regolatore generale, approvato dal consiglio regionale in data 17 settembre 2002 e depositato presso il comune, non evidenzia alcun rischio liquefazione.
Secondo quanto contenuto nella relazione fornita dal comitato grandi rischi, depositata presso la Procura della Repubblica, la scuola materna può resistere oltre l'VIII grado della scala Mercalli, la scuola elementare fino all'VIII grado e la scuola media fino al VII-VIII grado; al momento, in ottemperanza alla legge regionale n. 183, si è in attesa dei risultati delle prove dinamiche.


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In data 13 ottobre 2003 è stato firmato un protocollo di intesa tra regione e comune per un finanziamento di 7.000.000 di euro destinato alle scuole della città di Bojano; il consiglio comunale ha già ratificato il protocollo, approvato i preliminari ed ha effettuato la variante al piano regolatore generale; al fine di accelerare i tempi si procederà per appalto-concorso o per
project financing.
Un gruppo di cittadini del comune di Bojano ha chiesto che in attesa della realizzazione delle opere programmate, tutti gli allievi vengano trasferiti in prefabbricati; la maggioranza della popolazione non condivide tale proposta in presenza di edifici dichiarati agibili pur se bisognevoli di intervento.
Si fa presente, infine, che la regione, per le zone limitrofe, ha stanziato 500.000 euro per la scuola di Monteverde e 500.000 euro per la scuola di Castellone, ambedue dichiarate inagibili.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MEROI e LUIGI MARTINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
con l'ultima legge finanziaria approvata dal Parlamento è stato normativamente introdotto il principio della totale cumulabilità tra pensione e reddito per determinate categorie di cittadini;
in particolare coloro che non avevano, all'atto del pensionamento, 58 anni di età e 37 anni di contribuzione potevano comunque ottenere detta cumulabilità previo versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma di denaro, calcolata in base a determinati parametri e criteri;
l'Inps ha provveduto ad inviare ai cittadini i bollettini per consentir loro di avvalersi di tale facoltà, con un termine ultimo, per il versamento, fissato per il giorno 17 marzo;
giungono segnalazioni, da più parti, secondo cui un numero enorme di pensionati non avrebbe ricevuto la comunicazione (indispensabile per poter effettuare il versamento, in quanto il calcolo della somma dovuta è di competenza dell'istituto previdenziale e non è effettuabile autonomamente) oppure l'ha ricevuta in data successiva alla scadenza; in tal modo vanificandosi la facoltà di avvalersi del diritto al cumulo;
come spesso accade, anche in questa circostanza devesi evidenziare il gap organizzativo fra le decisioni del Parlamento ed i profili tecnico-organizzativi degli enti che hanno la responsabilità di dare adempimento alle normative;
oggi peraltro appare necessario addivenire ad una proroga del termine al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di avvalersi, se lo ritengono, del diritto previsto dalla legge finanziaria -:
se non ritenga indispensabile e soprattutto urgente adottare le opportune iniziative atte a prorogare la scadenza del 17 marzo per tutti coloro che hanno il diritto di avvalersi della cumulabilità tra pensione e reddito, atteso che tale diritto non ha potuto essere esercitato, in un gran numero di casi, per i ritardi con i quali l'Inps ha provveduto ad inviare i bollettini necessari per provvedere al pagamento delle somme dovute.
(4-05910)

Risposta. - Con circolare n. 16 del gennaio 2003 l'istituto nazionale della previdenza sociale ha chiarito i contenuti della normativa inerente il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro e la sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano.
L'articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale


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obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
Viene fatta salva la possibilità di accedere al suddetto beneficio agli iscritti alle forme di previdenza suddette, già titolari di pensione di anzianità alla data del 1o dicembre 2002 o che abbiano presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, nei cui confronti trovi applicazione il vecchio regime del divieto di cumulo, previo versamento
una tantum di un importo di ammontare non superiore a tre volte l'importo lordo della pensione di gennaio 2003.
Viene altresì prevista la possibilità, per chi abbia prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e non abbia ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, la possibilità di versare un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni in cui si è verificato l'inadempimento, sanando le irregolarità commesse sino al 31 marzo 2003 ed evitando le penalità e le trattenute previste.
Vi è anche la possibilità di optare per il pagamento rateale, entro tale data, del 30 per cento del dovuto, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale del tre per cento.
Gli importi predetti devono essere pagati entro il 17 marzo 2003, secondo modalità definite dall'Ente previdenziale di appartenenza che l'Inps ha specificato con l'utilizzo di un apposito bollettino di conto corrente postale, con intestazione, numero e causale di cui è stata data ampia e dettagliata informazione all'interno del sito infoINPS, nell'apposita sezione dedicato alle novità «varie» in materia di pensioni.
L'Istituto, intendendo agevolare i pensionati interessati ad usufruire della particolare disciplina contenuta nell'articolo 44 della legge finanziaria 2003, ha fornito ai beneficiari i bollettini precompilati con l'importo da versare (calcolato sulla base dell'importo mensile della pensione di gennaio 2003, la decorrenza della pensione, la data di nascita del pensionato, il numero di settimane di contribuzione alla decorrenza della pensione, il numero di settimane di contribuzione utilizzate al gennaio 2003) e l'informazione relativa all'ammontare delle rate, per coloro che avrebbero scelto il pagamento rateale.
Sulla base di quanto sopra detto ne deriva che era precipuo onere dei beneficiari, ai quali non sia stata data comunicazione tempestiva da parte dell'Inps con invio dei bollettini di pagamento, attivarsi per provvedere al versamento nei termini di legge, tanto più se si considera che la norma in oggetto pone un obbligo limitatamente al versamento e non alle modalità dello stesso.
Si fa presente, infine, che a normativa vigente, non sussistono le condizioni affinché il ministero interrogato adotti iniziative per la riammissione in termini nelle ipotesi nelle ipotesi di versamenti tardivi, sia pure in relazione ai casi particolari rappresentati.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

DI GIOIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la dottoressa Lucia Magaldi, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di San Marco La Catola, Carlantino e Celenza, in provincia di Foggia, adducendo motivazioni legate a carenze strutturali, in contrasto con gli accertamenti effettuati dal Genio Civile che stabilivano l'agibilità dell'edificio ospitante la scuola elementare, aveva disposto il trasferimento alla fine dell'anno scolastico, il 30 giugno 2003, di tutte le aule della scuola elementare al piano terra, dove in precedenza vi erano i laboratori;
con lettera inviata il 23 luglio 2003 prot. n. 2751, il dirigente del centro servizi amministrativi per la provincia di Foggia


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dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, prendeva atto dell'impegno assunto dalla dottoressa Magaldi di ripristinare la situazione precedente in attesa di un incontro con l'ente locale;
nonostante ciò all'inizio del nuovo anno scolastico la scelta adottata veniva confermata creando una forte tensione tra i genitori degli alunni che proclamavano in maniera unitaria uno sciopero;
la dottoressa Magaldi, a questo punto, in un incontro pubblico tenutosi nell'Aula magna dell'istituto scolastico di San Marco La Catola apostrofava i genitori degli alunni con questa frase: «dovrei richiedere l'affido ai servizi sociali per i vostri figli» (tale dichiarazione è confermata dagli stessi genitori);
per evitare che la situazione degenerasse e su esplicita richiesta dei genitori degli alunni e dell'amministrazione comunale di San Marco La Catola veniva convocato un incontro per risolvere il contenzioso;
alla presenza del dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il 10 settembre 2003, veniva trovata l'intesa per ripristinare la situazione precedente, lasciando al piano terra solo la quarta elementare, poiché, a detta della dottoressa Magaldi (come da verbale della riunione), nella classe vi era un alunno con «obiettive difficoltà», cosa questa deducibile dalla documentazione presentata dai genitori;
i genitori del presunto bambino portatore di handicap, con lettera inviata il 29 settembre 2003, denunciavano di non avere mai fornito nessun documento che dichiarasse lo stato d'inabilità del proprio figlio e che, al contrario come dimostra la certificazione medica, il bambino doveva e poteva essere trattato come tutti i suoi coetanei e denunciavano, di conseguenza, un comportamento discriminatorio e identificativo nei confronti dello stesso;
alla classe quarta elementare che è rimasta al piano terra si è aggiunta la quinta elementare poiché, per la direzione scolastica, l'arrivo di due nuovi bambini, con problemi familiari, rendeva necessario lo spostamento;
anche questa decisione ha determinato la protesta dei genitori dei due bambini;
va aggiunto, inoltre, che la dottoresa Magaldi non contenta dei danni prodotti alla locale comunità, ha, con un comunicato stampa, violentemente e pesantemente attaccato il primo cittadino di San Marco La Catola dichiarando tra l'altro «il dirigente scolastico e gli operatori scolastici dell'istituto scolastico comprensivo, per etica professionale o per cultura personale, partecipano il loro dissenso alla violazione dei diritti dell'infanzia, costituzionalmente sanciti e fanno appello alla coscienza civica perché i detrattori del progresso soccombano»;
è da tenere presente, infine, che la situazione attuale è estremamente tesa e che tutto ciò rischia di riversarsi in maniera pesante nei confronti degli alunni della scuola -:
se non si ritenga che questi comportamenti siano la dimostrazione di una evidente incompatibilità ambientale;
se non ritenga necessario arrivare direttamente e rapidamente all'accertamento dei fatti sopra esposti e quali provvedimenti s'intendano adottare per ripristinare quel necessario clima di serenità che dovrebbe accompagnare tutti gli alunni durante il loro percorso formativo.
(4-07720)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare relativa all'allocazione delle sezioni e delle classi nell'edificio scolastico di San Marco La Catola, in provincia di Foggia, si comunica che la questione prospettata è superata.
È stata infatti confermata, per il corrente anno scolastico, l'attuale sistemazione delle classi in ambedue i piani dell'edificio e precisamente: al piano terra funzionano le


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sezioni IB e IIB di scuola dell'infanzia ed una sola classe, la IVB, di scuola elementare, mentre al primo piano funzionano le restanti classi ed i laboratori.
La questione, come è noto, era insorta in seguito alla decisione del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Celenza Valfortore di non utilizzare il primo piano del suddetto edificio scolastico e di ospitare al piano terra sia le classi di scuola elementare che le sezioni di scuola dell'infanzia.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, venuto a conoscenza dello stato di agitazione in atto tra i genitori degli alunni a causa della suddetta decisione del dirigente scolastico, ritenne necessario promuovere un incontro in loco, in data 10 settembre 2003, con la presenza del sindaco, del dirigente scolastico medesimo, oltre che del dirigente del centro servizi amministrativi di Foggia e di un proprio rappresentante, perché potesse individuarsi una soluzione rapida del problema.
A conclusione dell'incontro venne sottoscritto un verbale che sancì l'impegno di ubicare al piano terra le sezioni di scuola dell'infanzia ed al primo piano le classi, oltre ai laboratori, in modo da realizzare una ottimale utilizzazione dei locali a disposizione e garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, eliminando al contempo ogni elemento di attrito con le famiglie.
Fu consentita un'unica possibile eccezione per una quarta classe di scuola elementare, motivata dal dirigente scolastico con la presenza di un alunno con problemi di natura fisica.
È poi giunta notizia della volontà del dirigente scolastico di trasferire al piano terra un'ulteriore classe di scuola elementare.
Per evitare che potessero reinnestarsi reazioni di dissenso da parte delle famiglie con le conseguenti ripercussioni sulle attività scolastiche, è stato conferito un incarico ispettivo al dirigente tecnico professor Cosimo Quero, al fine di valutare l'eventuale presenza di motivi intervenuti successivamente al suddetto incontro ed individuare tempestivamente idonee soluzioni.
In data 20 ottobre 2003, nell'apposita riunione promossa dal sopra citato dirigente tecnico nei locali della scuola di San Marco La Catola, è stata confermata per il corrente anno scolastico l'attuale sistemazione delle classi in ambedue i piani dell'edificio, come già detto sopra.
La soluzione adottata corrisponde sia all'orientamento espresso in merito dall'amministrazione comunale in ordine alla piena utilizzazione dell'edificio, sia alle aspettative espresse dalle famiglie.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FATUZZO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la riforma della scuola consente l'iscrizione alla scuola materna dei bambini che compiranno tre anni entro febbraio 2004;
questo ha fatto sorgere delle nuove esigenze in fatto di assistenza ai bambini, specie nell'ambito delle attività estranee a quelle prettamente didattiche;
molto spesso si vengono a creare dei contrasti fra i dirigenti scolastici e il personale della scuola a causa della poca chiarezza circa le mansioni spettanti al personale A.T.A.;
ciò si verifica anche perché il contratto collettivo del personale ausiliario della scuola non assegna esplicitamente determinate mansioni al personale A.T.A. -:
se non ritiene opportuno provvedere all'emanazione di una circolare esplicativa che indichi le mansioni spettanti al personale della scuola al fine di garantire il diritto allo studio ed il buon fine della riforma.
(4-07909)


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FATUZZO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede che «...alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative»;
il successivo articolo 7, comma 4, stabilisce che «per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004»;
già in passato il Ministro in indirizzo aveva affermato che le esigenze connesse alla presenza di bambini al di sotto dei tre anni potranno essere soddisfatte attraverso una stretta interrelazione con il personale degli asili nido ovvero anche mediante contratti di prestazione d'opera per il reperimento di personale qualificato;
occorre sottolineare tuttavia che, nonostante le assicurazioni fornite, da più parti si avverte la percezione che il riconoscimento del livelli di professionalità sia ancora debole e poco significativo -:
se non ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie al fine di individuare con chiarezza i diversi profili del personale operante nella scuola dell'infanzia - precisandone le relative mansioni e competenze - ciò al fine di valorizzare le migliori professionalità e consentire l'impiego esclusivo di docenti altamente qualificati.
(4-07961)

Risposta. - L'articolo 46 del C.C.N.L. comparto «scuola», sottoscritto il 24 luglio 2003, rinvia alla allegata tabella A l'individuazione dei profili professionali del personale ATA. In tale tabella vengono enucleate le mansioni del personale dell'area As - servizi scolastici-collaboratore solastico - ed è precisato che detto personale, tra l'altro, «svolge attività specifiche di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia». Nella stessa tabella è altresì precisato che il personale dell'area A - Collaboratore scolastico - «esegue attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. Inoltre, presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 46».
Il comma 2 dell'articolo 46 stabilisce altresì che «il sistema di classificazione del personale è improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative».
Inoltre, l'articolo 47, al comma 1, dispone che «i compiti del personale ATA sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività».

Lo stesso articolo 47, al comma 2, stabilisce che «la relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito


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del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002/2003, sulla base dell'applicazione dell'articolo 50 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999.
Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso».
Come si evince dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, il C.C.N.L. del comparto «scuola» definisce in modo chiaro i compiti del collaboratore scolastico e consente alle istituzioni scolastiche, attraverso la contrattazione di istituto e l'attribuzione di incarichi specifici da parte del dirigente scolastico, lo svolgimento dei compiti necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
Per quanto riguarda specificamente l'attuazione della previsione normativa contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera
e) della legge n. 53 del 2003, va ricordato che detta normativa, nell'ambito della disciplina della scuola dell'infanzia, stabilisce la possibilità di anticipare la frequenza di tale scuola da parte delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto alla introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.
Al riguardo, per quanto attiene alle modalità e ai tempi di attuazione della normativa sopra menzionata, va evidenziato preliminarmente che la consapevolezza della portata fortemente innovativa della opportunità formativa aggiuntiva offerta alle famiglie dal riformato sistema scolastico ha portato lo stesso legislatore a prevedere criteri di gradualità e di sperimentazione della fattibilità del nuovo istituto normativo.
Infatti, la disposizione, a carattere transitorio, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 53/2003, recependo i criteri di gradualità e di sperimentazione indicati nell'articolo 2, prevede la possibilità di scaglionare nell'arco di tre anni scolastici il raggiungimento della data del 30 aprile stabilita come limite, a regime, per il compimento dell'età utile ai fini dell'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia.
Va anche ricordato che già prima della formale approvazione della legge di delega, sempre nella consapevolezza della valenza innovativa delle disposizioni nella stessa contenute, al fine di accompagnare il processo di riforma attraverso l'apporto di un circuito di scuole che consentisse di verificarne i contenuti, per la parte concernente la scuola dell'infanzia e, altresì, la prima classe della scuola elementare, questo Ministero, ha promosso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per l'anno scolastico 2002/2003, un progetto nazionale di sperimentazione cui hanno aderito 251 istituzioni scolastiche. Si è infatti ritenuto che il progetto di sperimentazione costituisse lo strumento idoneo per attivare azioni di riflessione e verifica anche al fine di evidenziare i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale, metodologie e finanziamenti, nonché i modelli più efficaci di organizzazione didattica. Nella considerazione che l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia ha un forte valore innovativo che va ben oltre il mero aspetto di ampliamento temporale dell'età di accesso e postula modalità di attuazione che salvaguardino la qualità del servizio e la natura specifica dell'istituzione, le disposizioni ministeriali con le quali è stata disciplinata l'iniziativa sperimentale avevano previsto che nel caso, appunto, di accoglimento di bambini in anticipo di frequenza, le istituzioni scolastiche dovevano curare, d'intesa con i Comuni, la collaborazione con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio, anche per avvalersi di figure professionali specifiche mediante la sottoscrizione di apposita convenzione o la stipula di contratti d'opera con esperti esterni.
La sperimentazione è stata oggetto di un primo monitoraggio
in itinere e di un secondo monitoraggio al termine dell'anno scolastico realizzato a cura dell'Osservatorio nazionale previsto dal decreto ministeriale n. 100 del 2002 per sostenere l'iniziativa


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sperimentale e fornire sostegno allo sviluppo del processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. L'attenta analisi delle concrete esperienze costituisce l'incipit per l'avvio di un tavolo di lavoro e di confronto anche con le organizzazioni sindacali e con l'A.N.C.I. al fine di dare attuazione al disposto legislativo concernente l'introduzione di nuove professionalità nella scuola dell'infanzia: ciò per assicurare ai bambini più piccoli l'inserimento in un contesto educativo adeguatamente organizzato secondo le linee indicate dalla legge di riforma.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FERRO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
le Poste italiane - direzione provinciale di Verona - hanno comunicato con una nota del 22 maggio 2003 che nei mesi estivi e precisamente dal 30 giugno al 27 settembre 2003, l'ufficio postale di Valgatara resterà chiuso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
il consiglio comunale di Marano di Valpolicella, con una delibera del 23 giugno 2003, ha approvato una mozione contro, questa chiusura, in quanto la decisione assunta dalle Poste italiane comporta l'interruzione di un servizio di pubblica utilità che sta procurando disagio a molti cittadini -:
quali iniziative intenda assumere presso l'ente Poste, affinché sia ripristinata l'apertura e la funzionalità, anche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dell'ufficio postale di Valgatara. (4-06992

Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.
I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.
Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.
Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.
Ciò premesso, per quanto concerne il comune di Marano di Valpolicella, la società Poste ha precisato che lo stesso è servito da due uffici, quello di Marano di Valpolicella - aperto tutti i giorni senza limitazioni durante il periodo estivo - nonché quello di Valgatara che nei mesi estivi fa registrare un calo del 15 per cento dei flussi di traffico di regola già molto esigui; tale ultimo ufficio nel periodo 30 giugno/27 settembre è stato attivo nei giorni di martedì, giovedì e sabato.
In merito alle suddette misure, tuttavia, il ministero interrogato - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-


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finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà nel futuro, adottare.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

FIORI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 35, comma 4, della legge finanziaria 2003 dispone il rientro nella sede di titolarità del personale utilizzato presso le segreterie dei distretti scolastici. Si tratta di personale non facente parte della pianta organica dei distretti scolastici e proveniente da vari istituti scolastici presenti nel territorio comunale;
l'articolo 18, comma 10, del testo unico delle leggi in materia di istruzione prevede che i compiti di segreteria siano esercitati da impiegati appartenenti al personale ATA delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto scolastico;
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha ribadito che «gli organi collegiali territoriali devono, per un verso favorire il raccordo con la società e per un altro assicurare visibilità e specificità alla sua azione sociale e culturale, promuovendo forme stabili di raccordo fra l'offerta e la domanda formativa»;
il rientro del personale suddetto, che ricopre i ruoli di assistente amministrativo, nelle scuole di provenienza a decorrere dal 1 settembre 2003 lascerà le segreterie dei distretti scolastici prive del personale di segreteria necessario per svolgere le proprie funzioni;
l'applicazione della disposizione contemplata nella legge finanziaria a decorrere dal 1 settembre 2003 priverà di supporto tecnico ed organizzativo i distretti e gli organi direttivi che ivi sono previsti, anticipando di fatto la definitiva chiusura degli stessi con grande spreco di risorse finanziarie ed umane;
il Governo si appresterebbe a varare la riforma degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e periferico che dovranno sostituire i distretti scolastici, sicché nella fase di transizione sarebbe opportuno prevedere una permanenza nelle segreterie dei distretti degli assistenti amministrativi che dovrebbero ritornare negli istituti scolastici di appartenenza -:
se intenda tutelare il personale di cui si è detto in premessa, dotato di specifiche ed elevate professionalità diverse da quelle del personale che opera nelle segreterie degli istituti scolastici, affinché non si disperda la professionalità acquisita.
(4-06699)

Risposta. - Si fa presente che, nelle more di emanazione del decreto legislativo recante norme di riordino degli organi, collegiali territoriali della scuola sia a livello locale, sia a livello nazionale, gli uffici scolastici regionali hanno già intrapreso o sono in procinto di intraprendere le misure organizzative idonee per corrispondere alle peculiari esigenze dell'ambito territoriale di loro pertinenza.
In via generale, ed a mero titolo di contributo, in data 27 ottobre 2003, ai medesimi uffici scolastici regionali sono state, comunque, prospettate alcune possibili linee di intervento, per consentire ai distretti scolastici di poter svolgere le incombenze relative ai loro compiti, tenuto conto che le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 4 della legge n. 289/2002 non consentono a detti organi di avvalersi di personale della scuola all'uopo utilizzato. In particolare, è stato suggerito di valutare la possibilità, sentite le organizzazioni sindacali, di assegnare a detti organi personale docente collocato temporaneamente o permanentemente fuori ruolo, per garantire


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continuità alle iniziative da intraprendere ed alla definizione di procedure e adempimenti eventualmente in corso, oppure, se ciò non fosse possibile, o non vi fossero attività in corso di definizione, di dare incarico ad una istituzione scolastica per curare la sistemazione e la custodia di atti significativi e per fornire all'occorrenza supporto.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GRANDI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i costi dei contratti di locazione immobili ad uso civile abitazione stanno determinando un gravame sulle famiglie in affitto. Va ricordato che dal dopoguerra al 1978, in assenza di precisa normativa in vigore in materia di locazione degli immobili ad uso civile abitazione, non si prevedeva indicizzazione dei fitti, e pertanto ad esempio, chi conduceva in locazione un appartamento di media grandezza, a fronte di uno stipendio medio di 200.000 lire mensili pagava circa 3.000 lire di fitto. Per contro, il proprietario di un immobile di pari caratteristiche che si rendeva libero, poteva autonomamente stabilire una maggiore entità del fitto;
la Magistratura ordinaria ha in quel periodo fronteggiato innumerevoli contenziosi e, decideva lo sfratto solo in caso di morosità dell'inquilino e/o impellente necessità del proprietario di occupare personalmente l'immobile;
il legislatore è intervenuto con la legge 27 luglio 1978 n. 392 cosiddetta dell'«equo canone», sanando tale situazione e creando una situazione più accettabile, che in seguito è stata modificata;
la ratio della richiamata norma, detta dell'equo canone, prevedeva che il fitto, da indicizzare periodicamente in base alle tabelle Istat, si dovesse equamente calcolare in base a parametri catastali. La somma da erogarsi a titolo di fitto degli immobili che scaturiva da detti calcoli generalmente incideva per una percentuale accettabile del reddito degli affittuari;
successivamente, un secondo intervento legislativo in materia, la legge 8 agosto 1992, n. 359, cosiddetto «patto in deroga all'equo canone-libero mercato», ha stabilito all'articolo 11, comma 2, che i contratti di locazione avrebbero dovuto essere rinnovati pattuendo l'entità del fitto tra la parte conduttrice, la parte affittuaria ed i sindacati rappresentativi di entrambe le parti. La somma da erogarsi a titolo di fitto è arrivata quindi ad incidere per percentuali più alte del reddito medio del cittadino;
in un emendamento della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (finanziaria 1999), si è espressamente stabilito che la legge 392 del 1978 era da intendersi definitivamente abrogata, ma esiste, a giudizio dell'interrogante, un vuoto legislativo per quanto attiene ai contratti stipulati in deroga alle disposizioni della legge 392 del 1978 della disciplina introdotta dall'articolo 11, comma 2 della legge 359 del 1992;
i proprietari di immobili in una interpretazione restrittiva della carente norma, ritengono abrogata anche la legge 359 del 1982 (i cosiddetti patti in deroga all'equo canone) e di conseguenza inviano disdetta dei contratti agli inquilini ritenendo che sia stata introdotta la liberalizzazione del mercato e invocando la legge finanziaria del 1999, nella quale non è espressamente indicato alcun richiamo al «patto in deroga» -:
a fronte delle riscontrate difficoltà applicative della disciplina se non ritenga di adottare le necessarie iniziative interpretative per chiarire che le previsioni della legge n. 431 del 1999 si applicano solo alle unità immobiliari sfitte, non essendo espressamente previsto il contrario dalla citata legge, e che i contratti in essere all'entrata in vigore della legge non debbono essere automaticamente rinnovati.
(4-07402)


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Risposta. - La legge 9 dicembre 1998, n. 431 «concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 12 della legge 27 luglio 1978 n. 392, inerente la disciplina del cosiddetto equo canone, e l'articolo 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359 in materia di patti in deroga.
Tale norma ha inteso introdurre il canone di libero mercato, in alternativa a canone concordato, non solo per le unità immobiliari sfitte alla data di entrata in vigore della legge stessa ma anche per quelle affittate per le quali si fosse verificata una causa di cessazione del rapporto contrattuale.
Per i contratti in essere alla medesima data, l'articolo 14, comma 5 della legge in argomento, prevede invece che per la loro intera durata continuino ad applicarsi, ad ogni effetto, le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima della data di entrata in vigore della legge stessa.
Non si ritiene necessario, quindi, adottare iniziative interpretative per chiarire le previsioni della legge n. 431/1999, la quale appare sufficientemente esplicita.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

GRIGNAFFINI e ZANOTTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in Colombia si realizzano una grande quantità di adozioni internazionali da parte di cittadini italiani;
data la complessità dei controlli e delle procedure burocratiche, è necessario che i cittadini italiani che richiedono l'adozione, si trattengano in Colombia per circa un mese con un notevole impegno economico;
l'ambasciata osserva, per le pratiche di adozione, un orario che va dalle 8.30 alle 11, fatto osservare con burocratica determinazione e senza deroghe;
secondo molti nostri connazionali la nostra ambasciata a Bogotà non facilita le necessarie ed indispensabili procedure per l'adozione. Tra l'altro:
a) se le pratiche burocratiche colombiane si svolgono con estrema rapidità, quelle presso l'ambasciata italiana richiedono tempi inspiegabilmente lunghi;
b) l'ambasciata italiana ha procedure molto lente per il rilascio dei visti, mentre lo Stato colombiano li rilascia in pochi minuti;
c) l'ambasciata italiana, per concedere il visto, richiede la consegna di documenti che sono già in suo possesso, come ad esempio l'autorizzazione della Commissione adozioni internazionali, che la stessa commissione provvede a spedire direttamente all'ambasciata interessata;
d) l'ambasciata impone ai genitori adottanti lunghe attese - spesso all'esterno dell'edificio e sotto la pioggia - per la consegna del visto sui passaporti dei bambini;
e) l'ambasciata costringe i genitori a fotocopiare i documenti a proprie spese ed in una fotocopisteria lontana dall'edificio dell' ambasciata;
f) gli impiegati dell'ambasciata italiana in Colombia - come riferiscono diversi cittadini italiani recatisi di recente nel paese per adottare un bimbo - non forniscono la necessaria assistenza, modificano frequentemente e senza spiegazioni l'elenco dei documenti richiesti per il visto, provocando, ingiustificatamente, l'allungamento dei tempi di permanenza in Colombia, con le relative conseguenze dai punto di vista economico -:
se il Ministro non ritenga opportuno verificare queste insistenti lamentele da parte dei nostri cittadini e nel caso di intervenire presso l'ambasciatore;
se non ritenga di dotare l'ambasciata italiana in Colombia, e le ambasciate di altri stati nei quali si realizzano adozioni internazionali, di personale con adeguata qualificazione ed in grado di soddisfare


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dignitosamente le esigenze dei nostri concittadini.
(4-06651)

Risposta. - L'Ambasciata italiana a Bogotà ha assicurato che le coppie italiane adottanti vengono ricevute dai funzionari in servizio presso la Sezione consolare, anche al di fuori ed oltre il normale orario di ricevimento del pubblico, in considerazione delle particolari esigenze delle stesse coppie. Lo scorso mese di dicembre, durante il periodo di chiusura al pubblico a seguito di minacce terroristiche ricevute dall'Ambasciata italiana, il funzionario addetto si è recato più volte presso le strutture alberghiere dove alloggiavano le coppie adottanti, istruendo in tale sede le relative pratiche.
Le coppie ed i minori, nonché i rappresentanti degli Enti autorizzati, accedono ai locali consolari senza alcuna restrizione e pertanto non sostano all'esterno della struttura. Si ricorda comunque che l'Ambasciata italiana a Bogotà è stata oggetto di minacce, che hanno necessariamente indotto a prendere rigide misure di sicurezza per quanto riguarda l'ingresso nei locali della Sezione consolare.
Il visto viene rilasciato solo dopo la conclusione dell'
iter locale di adozione che dura minimo un mese, se non ci sono difficoltà, anche per quanto riguarda l'integrazione fra i genitori adottanti e i minori. Il visto di norma viene concesso da un giorno all'altro, sulla base dei documenti in possesso dell'Ambasciata. Si richiede unicamente la compilazione di un formulario contenente i dati dei genitori e del minore e la data di ingresso in Italia. Inoltre è necessaria l'autorizzazione all'ingresso del minore nel nostro Paese rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
In relazione ai documenti necessari ai fini dell'adozione, si precisa che dal 2001, avendo la Colombia aderito alla Convenzione dell'Aja, le legalizzazioni sono state sostituite dalla «apostilla», che in Colombia è a pagamento. L'Ambasciata, per ridurre al massimo le spese degli adottanti, richiede una sola documentazione completa di «apostille» per il Tribunale dei Minorenni, mentre per le Autorità di frontiera colombiane e italiane e per gli atti dell'Ufficio, vengono richieste copie semplici.
L'Ambasciata d'Italia continuerà a prestare la massima attenzione alle problematiche delle adozioni internazionali, monitorando che l'assistenza fornita in questo campo sia rispondente alle richieste degli interessati e alle procedure da seguire in tale delicato settore.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

IANNUCCILLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
dagli organi di stampa e dell'audizione di numerosi cittadini e di una rappresentanza del Comitato per il presidio del territorio di Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano ha appreso che è stato approvato il progetto dei lavori di ampliamento a tre corsie tra il chilometro 5+690 e 10+525 dell'A3 Napoli-Pompei-Salerno e di realizzazione del nuovo megasvincolo Pompei-Ercolano;
in ordine ai citati lavori, la Società Autostrade Meridionali spa sta per avviare le opere e sta procedendo ad occupare i terreni circostanti oggetto di procedure espropriative;
a quanto risulta all'interrogante il citato progetto, definito nel 2000, sarebbe radicalmente diverso da quello originario sottoposto al Ministero dell'ambiente tra 1991 ed il 1994 e lo stesso non sarebbe essere stato preceduto dalla necessaria valutazione di impatto ambientale;
inoltre, nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui al combinato disposto dell'articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, il comune di San Giorgio a Cremano, interessato dalla localizzazione dell'opera pubblica, ha espresso il proprio dissenso nonché parere negativo alla realizzazione dell'opera, senza che - a


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quanto è dato sapere - sia mai intervenuta una successiva Deliberazione del Consiglio dei ministri;
in particolare, la realizzazione dell'imperiosa e «costosissima« opera autostradale ha modificato l'originario progetto ed in particolare ha omesso di valutare la cosiddetta «opzione zero», verificando alternative possibili e conformi alla necessaria tutela ambientale;
l'area di realizzazione delle onere autostradali incide in maniera devastante sul territorio, sacrificando il diritto alla casa di numerosi cittadini, in particolare del Condominio di via della Salute in Portici, che vedrebbero la corsia autostradale passare a pochi metri dalle proprie abitazioni, con pregiudizio altissimo, inoltre, alla propria incolumità e salute;
sotto altro profilo, l'opera, ove realizzata secondo l'attuale progetto, determinerebbe la creazione di una terza corsia a ridosso di un'area altamente urbanizzata e già interessata da delicati profili di assetto territoriale, specie in ordine al piano di emergenza per il rischio «Vesuvio» che, in tal modo, verrebbe gravemente compromesso e stravolto;
appare necessario un intervento volto a verificare la situazione ed a garantire la tutela ambientale ed urbanistica nonché l'assetto del territorio, specie in riferimento ad un'opera pubblica che presenta un'onerosità economica rilevantissima rispetto ad assai dubbi benefici;
le motivate e documentate istanze dei cittadini e del Comitato concretizzano legittime preoccupazioni legate alle plurime violazioni dei principi costituzionali e della normativa nazionale e comunitaria, che inducono ad un necessario, forte e risoluto intervento politico -:
se e quali provvedimenti intendano assumere per verificare, realizzare e garantire una corretta, legittima e saggia definizione della problematica sopra esposta e se ritengano necessario disporre, anche per il tramite di apposita Commissione, un'idonea valutazione del progetto in questione relativo alle opere di ammodernamento ed ampliamento dell'A3 Napoli-Pompei-Salerno.
(4-08131)

Risposta. - L'ANAS spa fa presente che l'ampliamento a tre corsie dell'autostrada A3 Napoli-Salerno, tra i chilometri 5+690 e 10+525 ed il nuovo svincolo di Portici-Ercolano, rientra nel più generale «Progetto di massima dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede autostradale e dei relativi svincoli dell'autostrada di che trattasi.
Detto progetto ha recepito in Conferenza dei Servizi, tra gli altri pareri, anche quello del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che nell'ambito delle procedure VIA ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in parola con nota prot. n. 831 9/VIA/B 15 dell'8 novembre 1994.
Il relativo provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è stato emesso in data 15 dicembre 1994 con nota n. 1143.
La società stradale riferisce che successivamente il progetto definitivo dell'ampliamento a tre corsie tra i chilometri 5+690 e 10+525 e nuovo svincolo di Portici-Ercolano è stato nuovamente verificato ai sensi del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni ed autorizzato con decreto provveditoriale n. 11787/343 del 27 settembre 2000.
La Concessionaria, in adempimento alle disposizioni stabilite dalla legge n. 241 del 1990, sull'informazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ha provveduto ad effettuare le seguenti pubblicità degli atti progettuali:
a) deposito del progetto definitivo presso i comuni interessati;
b) avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, pubblicato il giorno 10 dicembre 2001 sui quotidiani «Repubblica» e «Mattino»;
c) deposito degli elaborati progettuali presso la propria sede di Via Galileo Ferraris


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1, di Napoli, nel periodo dall'11 dicembre 2001 al 10 gennaio 2002.

L'ANAS fa conoscere, altresì, che la conformità urbanistica è stata accertata dal competente Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e che lo stesso ha preso atto che il diniego espresso dall'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, espresso durante i lavori della Conferenza dei Servizi all'uopo indetta, non era motivato.
Quindi, in osservanza ai riti di legge, il medesimo Provveditorato, intimati i trenta giorni di tempo alla citata amministrazione per integrare le motivazioni di diniego, ha dichiarato chiusi con esito positivo i lavori della Conferenza dei Servizi affermando la conformità alle prescrizioni delle norme e dei «Piani Urbanistici» delle opere in questione.
Solo dopo il completamento del suddetto
iter ed a seguito di esame da parte del proprio consiglio di amministrazione è intervenuta l'approvazione dell'ANAS al progetto esecutivo in argomento, con provvedimento n. 5968 del 19 marzo 2003.
Infine, in merito al «Rischio Vesuvio» la società stradale ritiene che le opere previste non possano peggiorare la situazione esistente in quanto le stesse sono finalizzate a migliorare l'accesso in autostrada.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

LUCCHESE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 9 luglio 2002 un medico chirurgo, iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena, ha presentato un esposto al ministero della salute, che evidenzia le gravi disfunzioni gestionali sia di natura amministrativa che contabile in cui il predetto ordine versa ormai da lungo tempo;
sul punto anche le relazioni dei revisori dei conti, in particolare quella del 1999, evidenziano approssimazioni gestionali da parte del Presidente del citato Ordine, dottor Nicolino D'Autilia;
nel citato esposto si evidenzia che il dottor D'Autilia nel corso del suo mandato a Presidente del citato ordine ha posto in essere atti di rilevante gravità soprattutto sotto il profilo contabile sia in relazione alla ordinaria gestione dell'ordine stesso, sia in relazione al mancato rispetto della normativa in tema di approvazione dei conti consuntivi annuali;
l'esposto si fonda su documenti contabili e amministrativi tenuti dalle strutture di segreteria dell'ordine;
nell'esposto, a mero titolo esemplificativo, si afferma che il Presidente D'Autilia, di propria iniziativa, senza alcuna preventiva deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ordine, in data 2 novembre 1999 ha prelevato dal fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dei dipendenti, una somma pari a 100 milioni di vecchie lire per pagare spese correnti in mancanza di liquidità di cassa, determinata da investimenti finanziari assolutamente non necessari;
tale circostanza è stata resa nota agli altri consiglieri solo in data 27 dicembre 1999;
il ministero della salute, interessato dei fatti attraverso il citato esposto, ha da ultimo comunicato alla Federazione nazionale che, essendo il Presidente D'Autilia membro del Comitato Centrale della federazione nazionale, ogni attività disciplinare, ai sensi dell'articolo 18, del decreto legislativo n. 233 del 1946 dovrà correttamente essere demandata alla Commissione centrale di cui all'articolo 17 del decreto stesso;
al momento, e nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, - non risulta essere stata avviata nessuna attività volta a fare chiarezza sui fatti denunciati e dai quali, emerge una gestione assolutamente non rispondente ai princìpi di efficienza, di economicità e di trasparenza che devono


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essere garantiti quando si amministrano enti aventi natura pubblicistica -:
quali iniziative il Ministro della salute intenda assumere, a fronte di un esposto in cui vengono rappresentati fatti di enorme gravità nella gestione amministrativa e contabile da parte della Presidenza dell'Ordine di Modena, onde assicurare il ripristino di una gestione efficiente e trasparente, anche per non ingenerare sospetti sulla corretta amministrazione di un ente di diritto pubblico.
(4-06276)

Risposta. - Come indicato nell'atto parlamentare in esame, in data 9 luglio 2002, un iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Modena, segnalava con un esposto «il disordine venutosi a creare nel corso del 1999 nella gestione amministrativa dell'Ordine» da parte del Presidente Dr. Nicolino D'Autilia.
Al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi in merito ai fatti denunciati, il Ministero della salute - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, con nota del 28 agosto 2002, si attivava presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO).
Il 13 novembre 2002 la FNOMCeO trasmetteva la relazione inviata il 22 ottobre 2002, dal Presidente dell'Ordine di Modena Dr. D'Autilia, nella quale questi comunicava di aver ritenuto opportuno dare l'incarico di verificare il bilancio e le procedure amministrative dell'Ordine ad un revisore contabile esterno, il Rag. Paolo Bergamini.
Successivamente, il 12 dicembre 2002, previa mia autorizzazione, la citata Direzione Generale chiedeva al Presidente della FNOMCeO, Dr. Giuseppe Del Barone, di inviare presso l'Ordine di Modena i suoi funzionari, eventualmente affiancati da dipendenti ministeriali, al fine di «acquisire con sollecitudine elementi di conoscenza e di valutazione nella vicenda».
Con nota del 9 gennaio 2003, il Presidente della Federazione informava il Ministero che avrebbe inviato, presso l'Ordine di Modena, il Dr. Enzo Del Monaco per un esame diretto degli atti, al fine di giungere ad una conclusione definitiva.
In data 7 febbraio 2003 il Dr. Del Barone trasmetteva a questa Amministrazione la relazione redatta dal citato Dr. Del Monaco.
Avendo avuto conoscenza della posizione del Dr. D'Autilia quale componente del Comitato Centrale della Federazione FNOMCeO, la predetta Direzione Generale, con nota alla Federazione Nazionale del 9 aprile 2003, faceva presente che la condotta dello stesso D'Autilia avrebbe dovuto essere valutata dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
La Direzione Generale, ricevuta una nota della Federazione degli Ordini con cui veniva invitata ad attivarsi presso la predetta Commissione Centrale, ai sensi del citato articolo 18, trasmetteva a quest'ultima - il 22 maggio 2003 - tutta la documentazione in suo possesso.
In base alla vigente disciplina, e a seguito dell'
iter procedurale descritto, la situazione segnalata nell'esposto è attualmente rimessa alle valutazioni dell'Organo di giurisdizione speciale, cui la legge affida, tra l'altro, i giudizi in tema di responsabilità disciplinare dei sanitari.
Al momento, pertanto, il Ministero della salute è in attesa delle determinazioni del competente predetto Organo di giurisdizione, onde valutare, nell'ambito consentito dalla vigente normativa, l'opportunità di adottare sulla questione in esame ulteriori eventuali iniziative, ivi comprese quelle che venissero richieste dal giudice adito.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

MAZZOCCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 16 giugno 2001, dopo diciotto riunioni iniziate il 13 gennaio 2001, la Commissione Giudicatrice delle offerte di Sale Bingo ha concluso i suoi lavori rassegnando


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una graduatoria che è stata approvata dall'Amministrazione affidataria del controllo con decreto dell'11 luglio 2001;
in data 27 giugno 2001, l'Amministrazione ha diffuso, via Internet, per esigenza di trasparenza postuma, i criteri di valutazione dei progetti che la Commissione aveva approvato nella seduta del 27 febbraio 2001, ed ha reso pubblici, in tale circostanza, i verbali delle diciotto sedute redatti dalla Commissione in parola;
dall'analisi di questi atti emerge l'estrema genericità di criteri di valutazione finalizzali su giudizi di apprezzamento pressoché scolastici quali sufficiente, buono, ottimo, modesto, medio, alto, che però sono anche espressione di valutazioni ancorché concordate pur sempre vaghe e discrezionali;
in tale ambito di apprezzamento discrezionale è accaduto che senz'alcuna altra spiegazione desumibile dagli atti così redatti in certe zone si è avuta una concentrazione di Sale Bingo assegnate in prima battuta a seicento m. o a duecento m. l'una dall'altra che la situazione dei luoghi non giustifica né sul piano dell'intensità urbanistica né sotto il profilo di concentrazione di utenza. E questo si è verificato a Roma e a Torino;
il 14 marzo 2001 (verb. n. 6) viene stabilito che non è possibile suddividere il numero minimo di postazioni per Sala (300) in più Sale ma che il numero minimo di postazioni può essere suddiviso in più livelli comunicanti fra di loro che consentano di realizzare l'entità numerica prescritta;
il 5 maggio 2001, (verb. n. 11) in una serie di altre motivazioni standard, viene codificata la contraddizione fra Sala e livello senza specificare una volta per tutte se la Sala è un'estensione unica o può essere composta da più livelli senza che ognuno di questi assurga dignità di Sala;
queste formulazioni standard, fatte proprie dalla Commissione sono state poi inserite in un software e costituiscono le motivazioni adottate nel decidere i vari casi;
i criteri di valutazione diffusi il 27 giugno dall'Amministrazione difettano nella trasparenza comunicativa, proprie di questi elementi di valutazione assunti, in rete telematica dopo la decisione del 5 maggio u.s.;
la Commissione ha quindi impiegato sei mesi, con quindici membri e sette segretari, per esaminare 1.400 progetti di Sale con il supporto di una collaborazione esterna informatica, scelta intuitu personae, a cui è stata affidata, sulla base di criteri riportati in software, il compito di assegnare la tipologia delle motivazioni ai casi concreti in esame;
l'Amministrazione, infine, nel decreto di approvazione della graduatoria accomuna fra i vincitori gli assegnatari di prima e seconda ripartizione imponendo loro gli stessi obblighi ancorché i secondi, se l'andamento del gioco lo consentirà, saranno autorizzati ad aprire le sale non prima di sei mesi dopo l'inizio del gioco; il che li espone ad un'ingiustificata mobilitazione improduttiva di risorse per non meno di un anno;
l'incertezza e l'imprecisione dei riferimenti così effettuati si ritiene che daranno luogo ad un ampio e diffuso contenzioso che si unirà a quello gia in corso nei confronti del bando -:
quali controlli abbia compiuto l'Amministrazione per approvare con la graduatoria, l'operato della Commissione, nella quale pure si è inserita con attività di consulenza di cui non vi è traccia nei verbali;
quanto sia costata allo Stato una simile procedura concorsuale oltre al mancato conseguimento di una parte cospicua dei 1.400 miliardi iscritti in bilancio per il 2001, come conseguenza delle direttive ministeriali del 13 settembre, di affidare all'Amministrazione dei Monopoli il compito di gestire l'introduzione di un gioco che nella migliore delle


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ipotesi non inizierà prima del prossimo gennaio modificando così l'indirizzo espresso dal regolamento legislativo del 31 gennaio 2001.
(4-00342)

Risposta. - Occorre subito evidenziare che, secondo quanto riferito dalla competente amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i criteri di aggiudicazione delle sale da gioco e la loro classificazione hanno avuto la massima e preventiva diffusione. Infatti, il bando di gara che li aveva previsti (articolo 15) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, allegato alla documentazione distribuita a tutti i partecipanti alla gara, mentre i mass-media e le riviste specializzate hanno dato ampi spazi alla gara e alle sue modalità di partecipazione, contribuendo alla «trasparenza comunicativa».
L'individuazione di criteri oggettivi fissati a priori ha consentito, così, una valutazione equitativa delle offerte dei concorrenti sulla base dei dati da essi dichiarati nel progetto e nella documentazione a corredo.
Ciò premesso, il decreto istitutivo del gioco del Bingo (decreto del Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, 31 gennaio 2000, n. 29) ha previsto (articolo 2, comma 1) che la rete di sale destinate alla gestione del gioco sia effettuata sulla base di criteri che ne assicurino la razionale e bilanciata distribuzione nel territorio, secondo parametri programmati e controllabili. Al riguardo, la ripartizione territoriale delle sale è stata effettuata su base provinciale assumendo, come criteri oggettivi di ripartizione, la popolazione maggiorenne residente e la propensione al gioco (volumi raccolti per il lotto e il superenalotto), criteri che non attengono ad aspetti valutativi e discrezionali, bensì sono espressione di parametri matematici verificabili.
Ed invero, è stata presa in considerazione la popolazione residente superiore ai diciotto anni di età e non sono stati attribuiti pesi diversi alla popolazione maschile e a quella femminile, in quanto è stata ritenuta poco significativa la eventuale differente propensione al gioco in tali classi di popolazione.
Quanto allo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha fatto sapere che, a seguito dei numerosi progetti (1.348) presentati da parte di persone fisiche e società per la partecipazione alla gara, onde pervenire nel più breve tempo possibile alla definizione della procedura concorsuale, è stata nominata una commissione aggiudicatrice composta da specifiche professionalità (architetti, ingegneri, giuristi ed informatici), per l'approfondita disamina della complessa documentazione amministrativa e tecnica presentata a corredo delle istanze.
La commissione ha svolto il proprio lavoro procedendo a delineare, riguardo a ciascuna area di valutazione, una griglia di sub criteri al fine di determinare una valutazione quanto più possibile omogenea ed analitica delle singole proposte. Informata a tale principio è la scelta di adottare, per i giudizi d'attribuzione dei punteggi, una valutazione cosiddetta «scolastica», che, tuttavia, non può essere considerata vaga e discrezionale, bensì è la valutazione sintetica effettuata secondo specifiche professionalità e competenze dei singoli membri della commissione.
Tali sub criteri sono stati stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nell'adunanza del 27 febbraio 2001, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica.
L'elevato volume dei progetti da valutare, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, ha determinato anche l'esigenza di una procedura informatica, quale supporto tecnico, per garantire l'autonomia, l'autoregolamentazione e la riservatezza dei lavori.
Quanto ai rilievi circa i tempi impiegati dalla predetta commissione nell'espletamento dei propri lavori, i sei mesi impiegati dalla commissione, nonostante molteplici riunioni in giornate prefestive e festive - anche fino a tarda notte - sono un lasso di tempo più che congruo rispetto alla mole di atti che sono stati visionati e valutati.


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In ordine alla dislocazione delle sale, la predetta amministrazione ha specificato che nel bando di gara non è stato inserito, quale requisito minimo essenziale per la valutazione da parte della commissione aggiudicatrice, la distanza lineare intercorrente tra le sale Bingo - così come avviene, per garantire la redditività minima del gestore, per le ricevitorie del lotto - ma è stata invece privilegiata la liberalizzazione del mercato - in analogia alla gara per le agenzie ippiche - nella convinzione che la piena concorrenza porti al miglioramento dei servizi resi all'utenza con beneficio per le casse dello Stato.
Comunque, l'ubicazione della sala, valutata in termini di urbanizzazione della zona, attrattività turistica, vicinanza ad infrastrutture commerciali ed ad altri elementi migliorativi, è stato solo uno - ma non esclusivo - dei criteri di valutazione previsti nel bando così che la classificazione in graduatoria è determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.
Ai fini della valutazione della propensione al gioco di ciascuna provincia sono state considerate le somme giocate nel corso del 1999 al Lotto ed al Superenalotto (circa 26.000 miliardi).
Tale criterio, ad avviso della amministrazione dei monopoli di Stato, è da ritenersi sufficientemente rappresentativo sia per la rilevante spesa considerata, sia perché basato su giochi affini al Bingo che è un gioco di sorte, non a pronostico. Invece, la spesa per le lotterie non è stata considerata a motivo del modesto volume e delle caratteristiche del gioco che nel Bingo non sussistono (decreto direttoriale del 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2000).
Per quanto concerne poi il trattamento discriminatorio che sarebbe stato riservato agli assegnatari di seconda ripartizione, va rilevato che, a fronte delle prime quattrocentoquindici concessioni, attribuite sulla base della graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'11 luglio 2001, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha la possibilità (articolo 3, comma 2, della direttiva del 12 settembre 2000 del Ministro delle finanze) di ampliare la rete delle sale, mediante l'affidamento, entro due anni dall'avvio del gioco, fino a trecentottanta concessioni a soggetti rientranti nell'originaria graduatoria, qualora ciò risulti conveniente sulla base di una analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i punti di raccolta.
Invero, la predetta amministrazione autonoma, consapevole del disagio finanziario che devono sostenere taluni concessionari di seconda attribuzione per le risorse impegnate non ancora produttive - che, però, deve essere configurato come rischio imprenditoriale conosciuto e valutato a priori da tutti i partecipanti alla gara - ha precisato che farà il possibile per ridurre i tempi di assegnazione delle residue concessioni secondo l'ordine di graduatoria per provincia, nel rispetto delle previsioni contenute (punto 5) nel bando e secondo il piano di ripartizione territoriale di cui al decreto direttoriale del 6 luglio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2001), anche al fine di aumentare il gettito erariale.
In ordine ai controlli svolti sulla procedura in argomento, va preliminarmente rilevato che il parere reso dalla commissione aggiudicatrice in sede istruttoria aveva per l'amministrazione dei monopoli carattere obbligatorio e parzialmente vincolante. Quest'ultima, di conseguenza, in sede di approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle sale da gioco, si è rimessa al parere tecnico-valutativo dell'organo consultivo, che, val la pena ricordare, era costituito da componenti di qualificata professionalità. Per cui, recependone le relative risultanze, la commissione si è limitata a valutare che i criteri fissati ed il ragionamento svolto per l'attribuzione dei punteggi fossero conformi alle prescrizioni del bando di gara ed alla vigente normativa in materia.
Ad ogni buon conto, la predetta amministrazione ha assicurato di aver effettuato il riscontro del rispetto delle regole di concorrenza secondo quanto previsto dall'articolo


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9 dello schema tipo di convenzione (approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2000), in base al quale un medesimo aggiudicatario non può essere titolare, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, di un numero di concessioni superiore al dieci per cento nell'ambito nazionale ed al cinquanta per cento nell'ambito regionale.
Quanto ai controlli espletati successivamente all'aggiudicazione, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in qualità di affidataria del controllo centralizzato del gioco (direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000), ha fatto sapere che è stata data pronta evasione a tutte le richieste di collaudo, non appena segnalato il completamento dei lavori di approntamento delle sale. In particolare, il gioco del Bingo è stato avviato dal 14 novembre 2001 e alla data del 27 novembre 2003, secondo quanto riferito dalla amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono stati eseguiti 360 sopralluoghi di collaudo e, per quelli che hanno avuto esito positivo, sono state stipulate n. 320 convenzioni di concessione. Al riguardo bisogna ricordare che il termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, è stato prorogato, dapprima, con l'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) e, da ultimo, con l'articolo 1, comma 5
bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Peraltro, va precisato, rispetto a quanto evidenziato nella interrogazione circa la data di inizio del gioco in argomento, che il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del Bingo, non contiene alcun «indirizzo» in ordine alla data di inizio del gioco.
La predetta amministrazione autonoma, ha, poi, trasmesso, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, la graduatoria formulata dalla commissione aggiudicatrice al ministero dell'interno per gli accertamenti di competenza. Quest'ultimo ha diramato, in data 7 dicembre 2001, una circolare con la quale sono state fornite indicazioni alle questure per il rilascio delle licenze (prevista dall'articolo 88 del Testo Unico di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto) ai primi quattrocentoventi assegnatari delle concessioni sulla base della graduatoria e la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo.
Va peraltro aggiunto che la procedura per l'assegnazione delle sale da gioco è attualmente oggetto di numerose contestazioni. In particolare, l'amministrazione dei Monopoli di Stato ha specificato che avverso la graduatoria formulata dalla commissione aggiudicatrice, approvata con decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 e contenente la valutazione di n. 1.366 offerte di gara, sono stati proposti n. 216 ricorsi giurisdizionali, per i quali, all'attualità:
a) i tribunali amministrativi regionali aditi hanno adottato n. 72 sentenze di rigetto e n. 82 sentenze di accoglimento;
b) ventisette di queste ultime sentenze sono state impugnate con ricorso in appello al Consiglio di Stato, il quale ha annullato una sentenza, e per altre tredici ha disposto la sospensiva;
c) l'amministrazione dei Monopoli di Stato, dal canto suo, ha dato esecuzione a diciannove sentenze ed ha adottato dodici provvedimenti di autotutela;

per dodici dei sessantadue ricorsi ancora pendenti, si è determinata la cessata materia del contendere per effetto dello scorrimento della graduatoria che ha comportato subentri nelle posizioni di soggetti che hanno rinunciato alla concessione o che sono stati dichiarati decaduti.
Infine, circa i costi della procedura in argomento, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), i compensi percepiti dalla commissione di gara (quindici componenti, oltre a trenta della segreteria) sono stati posti a carico e nei limiti delle disponibilità del bilancio proprio della amministrazione, per un importo di circa un miliardo di vecchie lire, con un notevole risparmio dello stanziamento


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previsto, che era pari al doppio dell'importo effettivamente speso.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.

MESSA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere:
se non ritenga oltremodo penalizzante l'ipotizzata introduzione del pedaggio sull'autostrada del grande raccordo anulare;
se non ritenga che tale provvedimento, prospettato dall'Anas, andrà a colpire soprattutto i residenti nei comuni della provincia romana;
se non ritenga il pedaggiamento del Gra un ulteriore balzello a carico dei cittadini;
se non ritenga che lo stesso comporterà, inevitabilmente costi aggiuntivi per l'intero sistema economico e produttivo laziale;
se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'Anas per evitare l'applicazione di qualsiasi forma, futura, di pagamento per l'utilizzo dell'autostrada;
se non ritenga opportuno che iniziative che abbiano una notevole ricaduta sociale ed economica, prima di essere pubblicizzate, debbano essere oggetto di confronto con la regione e l'amministrazione provinciale;
se non ritenga l'introduzione del ticket un fattore negativo per lo sviluppo dell'hinterland romano.
(4-07870)

Risposta. - La trasformazione dell'ANAS in società per azioni richiede l'individuazione di nuove fonti di risorse finanziarie e di forme diversificate di sostenibilità economica, a copertura parziale dei notevoli investimenti e dei costi di gestione conseguenti.
In tale ambito si collocano le ipotesi, tuttora oggetto di studio di fattibilità tecnico-economica e di successiva valutazione, relative alla possibilità di applicazione di un sovrapprezzo ai pedaggi riscossi in corrispondenza delle barriere di alcune delle arterie autostradali di connessione al grande raccordo anulare (Roma Nord, Roma Sud e Roma Ovest).
Tale ipotesi esclude, pertanto, l'utenza connessa alla necessità di mobilità interna all'area metropolitana e prevede agevolazioni, quali abbonamenti o bollini fedeltà, per i pendolari.
Il pedaggiamento del Gra riveste una importanza strategica e l'ANAS dovrà confrontarsi con le realtà locali (regione Lazio, Provincia e Comune di Roma) con cui concerterà le relative iniziative.
Le ipotesi di pedaggiamento del Gra potranno comunque avere eventuale concretizzazione solo tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, data prevista per il completamento dei lavori di realizzazione della terza corsia.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 35 della legge n. 289 del 2002 dispone la riconduzione a 18 delle cattedre delle scuole secondarie, con relativa cessazione delle cosiddette ore a disposizione;
il citato articolo 35 dispone che tale riconduzione dovrà avvenire tramite l'utilizzo degli spezzoni di cattedra, compresi quelli impiegati per la costituzione delle cattedre orario esterne;
tale riconduzione determinerà, a regime, esuberi nell'ordine di 27.700 cattedre;
le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di 1 grado prevedono una riduzione del numero delle ore di lezione e la cessazione dell'istituto del tempo prolungato;
la riforma della scuola elementare prevede, a regime, l'introduzione del maestro


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prevalente e la riduzione del numero degli insegnanti elementari;
tali provvedimenti comporteranno un ulteriore numero imprecisato di esuberi strutturali, che si aggiungeranno ai 27.700 previsti in ordine alla riconduzione delle cattedre a 18 ore delle scuole secondarie;
il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002), convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, dispone l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei confronti del personale docente in esubero;
tra le ipotesi di ricollocazione del personale in esubero previste dal citato dispositivo viene compresa la mobilità intercompartimentale;
in assenza di possibilità di ricollocazione, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede la risoluzione del rapporto di lavoro previa collocazione in disponibilità per 24 mesi del personale in collocabile -:
se il Governo abbia effettuato delle stime in ordine all'incidenza del fenomeno delle eccedenze di personale e se non ritenga di renderle note;
se non ravvisi la evidente necessità di adottare misure atte a contenere i predetti esuberi al fine di non privare la scuola italiana di personale di provata esperienza e professionalità, nonché evitare che il suddetto personale, con una età anagrafica e contributiva «critica» possa andare incontro alla disoccupazione, una volta trascorso il periodo di disponibilità, anche in forza delle ridotte possibilità di ricollocazione attraverso la mobilità intercompartimentale.
(4-04985)

Risposta. - Relativamente alla disposizione della legge n. 289 del 2002, la norma, nel disporre la riconduzione delle cattedre a diciotto ore settimanali, anche mediante la individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, estende a tutti gli ordini di scuole dell'istruzione secondaria una norma da tempo in vigore negli istituti d'istruzione professionale: le cattedre vengono perciò formate non più secondo lo schema predeterminato dai «decreti costitutivi», ma mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle diciotto.
Premesso che la disposizione, come prescritto dallo stesso articolo 35, è stata applicata soltanto nei limiti in cui non si sono determinate situazioni di soprannumerarietà, si precisa che in molti casi i decreti costitutivi già prevedevano la possibilità di articolare le cattedre fino ad un massimo di diciotto ore.
Ovviamente, fermo restando il numero delle ore previste per la composizione di ciascuna cattedra, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentano di soddisfare meglio le esigenze della didattica,
In particolare, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento consentite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»:
a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
b) definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;
c) articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
d) aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari.

La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa.
Peraltro, la riconduzione delle cattedre a diciotto ore non è stata operata in senso generalizzato su tutti gli insegnamenti come prova il fatto che per alcune classi di


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concorso sono state costituite cattedre con diciassette, sedici, quindici o quattordici ore; ciò a dimostrazione della prudente gradualità con cui si è inteso dare attuazione alla norma legislativa.
Si precisa altresì che, nel dare disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico, è stato previsto che gli uffici scolastici regionali, al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutassero l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.
Quanto alle preoccupazioni derivanti dalla presunta soppressione del «tempo pieno» nella scuola elementare e del «tempo prolungato» nella scuola secondaria di Io grado, si rassicurano l'interrogante le famiglie ed i docenti. Lo schema di decreto legislativo relativo al 1o ciclo di istruzione - predisposto in attuazione della legge delega di riforma del sistema scolastico n. 53 del 28 marzo 2003 e presentato alla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali in data 10 dicembre 2003 - assicura il tempo pieno ed il tempo prolungato richiesto dalle famiglie.
Lo stesso schema di decreto legislativo introduce, infatti, un tempo scuola idoneo a corrispondere alle richieste delle famiglie medesime.
All'orario annuale obbligatorio la scuola dovrà infatti aggiungere un orario ulteriore, per la stessa scuola obbligatorio ma facoltativo e opzionale per gli allievi, articolato sulla base delle richieste e dedicato ad attività formative corrispondenti alle prevalenti richieste dei genitori degli allievi (gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione).
Ad esempio, nella scuola primaria, oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue (27 medie settimanali) vi è il monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente 3 settimanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà di decisione.
Con questo orario facoltativo, come lo è quello chiamato attualmente «tempo pieno», si realizza, il principio che riconosce le famiglie, come soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni.
Come già detto, le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare una specifica, differenziata, possibilmente ampia e qualificata offerta formativa che può essere assicurata anche mediante l'organizzazione in rete delle stesse.
Su tale offerta ampia e qualificata le famiglie esercitano il diritto di opzione. Essa è quindi facoltativa, opzionale e gratuita per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio personalizzato.
L'orario complessivo, che come si è detto è mediamente di trenta ore settimanali, ove le famiglie ne facciano richiesta potrà anche raggiungere le quaranta ore attualmente previste per il tempo pieno, comprensive del tempo destinato alla mensa con l'assistenza educativa dei docenti; infatti, lo schema di decreto delegato presentato il 10 dicembre 2003 alla conferenza unificata, coerentemente con quanto in proposito stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola sottoscritto il 24 luglio 2003, per l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa prevede fino ad un massimo di 330 ore annue.
Il quadro orario, quindi, non viene ridotto ma viene raccordato alle richieste delle famiglie ed alle esigenze espresse dai vari contesti sociali e territoriali; l'orario facoltativo opzionale non deve e non può essere considerato una contrattazione privata, ma è la concreta attuazione sia dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, sia della cooperazione tra scuola e genitori.
Analoghe considerazioni possono farsi in merito al quadro orario nella scuola secondaria di Io grado, nella quale, oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue (mediamente corrispondono ad un orario settimanale di ventisette ore), è previsto l'orario facoltativo di 198 ore annue (mediamente sei settimanali), cui va aggiunto il


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tempo per l'assistenza educativa da parte del personale docente eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 231 ore annue.
La riforma affida quindi alle istituzioni scolastiche, nell'esplicazione della loro autonomia, che viene rafforzata, le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche avendo cura di salvaguardare soprattutto la qualità dell'insegnamento-apprendimento, a garanzia del successo formativo per tutti gli studenti.
Va aggiunto che lo schema di decreto legislativo in parola, allo scopo di garantire le suddette attività educative e didattiche, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa, prevede la costituzione dell'organico di istituto. Inoltre, lo stesso provvedimento conferma, in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato e stabilisce che tale numero costituisce per gli anni successivi il limite massimo di posti attivabili agli stessi fini.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che per entrambi i settori scolastici che costituiscono il primo ciclo dell'istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di Io grado) non interverrà alcuna variazione significativa per quanto concerne il tempo complessivo destinato alle attività educative e didattiche, ivi compreso il tempo destinato alla mensa scolastica e alle attività educative e ludicoricreative, tenuto conto che non viene prevista decurtazione della dotazione organica, in relazione alla emananda normativa delegata riguardante il primo ciclo dell'istruzione.
Pertanto, le preoccupazioni espresse nell'interrogazione non hanno ragione d'essere.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la gestione delle risorse per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è questione delicata e complessa, alla quale partecipano diversi soggetti istituzionali in un quadro di riferimento normativo che stabilisce, in maniera chiara, le diverse competenze tra regioni, province, comuni, AA.SS.LL. ed istituzione scolastica;
l'individuazione dei posti di sostegno necessari «in deroga» a quanto previsto in organico di diritto è solamente una parte, per quanto significativa, delle decisioni da assumere in relazione ad una positiva integrazione scolastica;
la legge 27 dicembre 2002, n. 289 demanda tale incombenza alla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale;
per la regione Basilicata, pur in assenza di dati certi, risultano fortemente ridotte le cattedre assegnate in deroga e ciò ha comportato una sostanziale riduzione delle ore di sostegno assegnate agli alunni disabili che nei precedenti anni scolastici erano seguiti da una insegnante di sostegno, sulla base di una certificazione medica attestante l'handicap e con un rapporto (ore-allievo), in precedenza già determinato dalla stessa autorità scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1994, n. 104;
sotto il profilo giuridico, ed in ogni singolo caso aldilà della specificità dell'handicap, la riduzione delle ore di sostegno pregiudica pesantemente due-princìpi cardini dell'attività didattica, ossia il principio del diritto soggettivo ed il principio di continuità;
l'Insegnante di sostegno costituisce la figura centrale del percorso formativo, non solo didattico, dell'allievo portatore di handicap, assicurando allo stesso le necessarie mediazioni didattiche e relazionali, e che, senza ombra di dubbio, la sua assenza rende l'intera classe più debole rispetto al problema;


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si lamenta un mancato e sostanziale raccordo fra l'ufficio scolastico regionale e le ASL competenti e, quindi, con i medici specialisti che seguono gli alunni, in palese contrasto a quanto previsto dagli articoli 1, 5, 12 e 13 della stessa legge 5 febbraio 1994, n. 104;
non risultano prese nella giusta considerazione, né tanto meno opportunamente verificate, le richieste dei diversi Istituti e le proposte dei G.L.H. operativi e cioè degli unici soggetti istituzionali che seguono l'attività e l'integrazione scolastica di ogni singolo allievo portatore di handicap e ne conoscono, più di ogni altro, i limiti e le esigenze;
ai sensi della circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, si stabiliva come «ancora vigenti le disposizioni applicate nell'anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dell'handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga» evidenziando, altresì, la necessità di valutare le proposte del gruppo GLH operativo per quanto concerne l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie;
nella predetta circolare si raccomandava, altresì, ai direttori generali «la massima cautela ed attenzione» che, per le ragioni sopra esposte ed in ragione del lungo tempo intercorso rispetto al momento autorizzatorio (dicembre 2002 - luglio 2003), risultano invece del tutto disattese;
l'azione amministrativa posta in essere dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, su disposizioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di fatto limita pesantemente il diritto-dovere di ogni allievo in situazione di handicap all'educazione ed all'istruzione;
si lamenta, infine, da parte delle famiglie interessate, così come largamente riportato dalla stampa locale, l'ostracismo dell'ufficio scolastico regionale che, di fatto ed in ogni singolo caso, non motiva la decisione adottata in relazione alle esigenze dell'alunno (mai prese in considerazione) e giustifica la riduzione delle ore attraverso una procedura di rilevamento dei bisogni e delle risorse di ciascuna scuola (di cui nulla è dato sapere), avvalendosi di dati statistici che, purtroppo, non trovano coerente rispondenza neanche rispetto al numero degli alunni e degli insegnanti nel precedente anno scolastico, presupposto indispensabile per definire, almeno in larga parte, le necessità ed i bisogni di oggi per favorire una corretta integrazione e per garantire una reale trasparenza dell'azione amministrativa;
alla luce degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, degli articoli 24 e 26 della carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del febbraio 2000 e degli articoli 1, 5, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 -:
quali provvedimenti intenda adottare per verificare quanto di questa situazione sia dovuto alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni impartite dal ministero oppure quanto risponda a violazione di precise norme che impongono precisi comportamenti sia ai dirigenti scolastici che al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
quali provvedimenti intenda adottare nell'immediato, per continuare a garantire agli allievi portatori di handicap quelle stesse opportunità, sino ad oggi riconosciute dalla stessa autorità scolastica, che consentiranno loro di affrontare il nuovo anno scolastico con la serenità di sempre e, soprattutto, di esercitare al meglio delle proprie possibilità il diritto inviolabile allo studio, all'integrazione ed alla personalità.
(4-08015)

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame riguardante i posti di sostegno nella Regione Basilicata, si precisa preliminarmente che il decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, che definisce gli organici per l'anno scolastico 2003/2004


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riporta nella tabella E-Sostegno, parte integrante dello stesso decreto, il medesimo numero di posti di sostegno (56.954) previsto dall'analoga tabella allegata al decreto interministeriale n. 131 del 18 novembre 2002 che ha definito gli organici per l'anno scolastico 2002/2003.
Si comunica inoltre, che il numero complessivo dei posti di sostegno (organico di diritto più deroghe) è in continuo e rilevante incremento, in quanto si è passati da 74.000 unità nell'anno scolastico 2001/2002 a circa 78.000 unità nell'anno scolastico 2002/2003 e nell'anno in corso la dotazione dei posti di sostegno è stata ulteriormente incrementata di 2400 unità e supera quindi attualmente gli 80.000 posti.
Peraltro non deve trascurarsi che sul piano didattico-pedagogico la corretta integrazione dell'allievo portatore di
handicap non risiede soltanto e di per sé nell'incremento dei posti di sostegno, che anzi potrebbe risultare addirittura controproducente. È stato infatti evidenziato che «il rapporto di uno ad uno» (un disabile/un docente con ventidue o diciotto ore settimanali, a seconda che trattasi di scuola elementare o secondaria) aumenta la delega all'insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell'alunno disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di marginalizzazione per l'allievo medesimo sul piano della comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione oltre che dell'apprendimento, che contraddirebbe proprio la finalità dell'integrazione.
Ricordo che, nella lettera circolare protocollo 3390 del 30 novembre 2001, è stato chiarito che l'assistenza di base è attività interconnessa con quella educativa e didattica e che queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitore, tecnici della riabilitazione eccetera) in un unico disegno formativo e cioè nel Piano educativo individualizzato. Quest'ultimo, a sua volta, si colloca all'interno del Piano dell'offerta formativa, che le scuole dell'autonomia sono chiamate a redigere e nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Per quanto riguarda in particolare la regione Basilicata per l'anno scolastico 2003-2004 sono iscritti alle istituzioni scolastiche complessivamente n. 1.433 allievi disabili. A fronte di un organico che complessivamente assegnava alla regione n. 668 posti, di fatto ne risultano funzionanti 840 con un incremento, rispetto all'organico di diritto di n. 172 posti concessi in deroga, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e della circolare n. 58 del 9 luglio 2003.
Pertanto a fronte di 1.433 allievi disabili sono stati attivati n. 840 posti di sostegno con un rapporto medio alunno insegnante di 1,70 che risulta più favorevole rispetto a quello di 1,73 del decorso anno scolastico.
Nella determinazione dei posti di sostegno da assegnare alle singole scuole l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata si è avvalso delle richieste formulate dai dirigenti scolastici e delle valutazioni operate dai gruppi provinciali, tenendo conto che l'offerta formativa si realizza all'interno della classe dove la responsabilità dell'integrazione è al medesimo titolo, come già detto, dell'insegnante di sostegno e degli insegnanti di classe.
In questa ottica e tenuto conto della gravità dell'handicap, sono state assegnate congrue risorse professionali perché, nella libera ed autonoma organizzazione didattica delle singole istituzioni scolastiche, si potesse creare una sinergia didattica tale da scongiurare processi di dipendenza dell'alunno disabile con l'insegnante di sostegno assegnato. Del resto come rilevato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale nella regione Basilicata il rapporto alunno/docente di sostegno è assolutamente congruo rispetto alla complessiva necessità della regione stessa.
Il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha anche precisato che sono stati avviati contatti e richieste di interventi da parte delle AA.SS.LL. per poter creare le migliori condizioni operative, a tutto vantaggio


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dell'alunno disabile, sollecitando anche la necessità delle verifiche delle certificazioni, in maniera di poter meglio calibrare le risorse rispetto alle necessità dei singoli allievi.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
fin dalla scorsa legislatura l'interrogante ha provveduto a denunziare la anomala gestione della Cooperativa edilizia «Elettra» di Cosenza;
in data 25 settembre 2001 l'interrogante ha presentato l'atto n. 4-00779 riguardante analogo ed aggravato problema, ma, a tutt'oggi, non vi è stato alcun riscontro in merito, nel mentre il signor Pietro Aiello continua a mantenere l'incarico di presidente della cooperativa in questione;
in data 13 marzo e 15 aprile 2002 l'interrogante ha provveduto a trasmettere al direttore generale per gli enti cooperativi del ministero delle attività produttive una corposa documentazione attinente gli illeciti compiuti dal signor Aiello nella sua qualità di presidente della Cooperativa «Elettra»;
l'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha avviato ormai da tempo, una ulteriore ispezione straordinaria della Cooperativa in oggetto, ma nel frattempo al socio Pietramale è stata sottratta la casa, lasciando lo stesso in mezzo ad una strada insieme alla propria famiglia;
l'avvocato Iolanda Giordanelli, difensore del Presidente Aiello, ha persino citato l'interrogante precludendo le prerogative di parlamentare e solo perché proponente degli atti ispettivi citati, quale teste in un procedimento giudiziario del signor Aiello e della stessa Giordanelli contro due soci della «Elettra»;
gli illeciti commessi dal consiglio di amministrazione della cooperativa «Elettra» sono palesi e documentati, basterebbe leggere numerosi verbali, denunzie e libri sociali per verificare in che modo sono stati approvati i bilanci annuali e quali sono stati i provvedimenti adottati nei confronti di quei soci che hanno osato opporvisi;
ben 47 soci sono stati espulsi dalla cooperativa seppur l'espulsione è un atto che nella normalità avviene per gravi e comprovati motivi;
nonostante l'espulsione di alcuni soci, cominciata nel settembre 1997, la «Elettra» ha rogitato a questi parte dell'immobile realizzato a Bosco De Nicola;
risulta all'interrogante che vi siano stati poi atti palesemente illegittimi rispetto al dettato statutario della Cooperativa, quali, ad esempio, il rogito dell'alloggio del presidente Aiello; i contributi dei soci, oltre a quelli previsti, per realizzazioni di centri sociali, i costi di costruzione, senza socio prenotatario, per la diciottesima villetta del programma di Marzi nonché, a quanto risulta all'interrogante, l'assegnazione di questa ad un nipote del presidente;
del collegio sindacale della cooperativa hanno fatto parte, nel tempo, persone, tra le quali l'avvocato Giordanelli, che avevano interessi con la cooperativa stessa;
l'interrogante potrebbe continuare nell'elencazione degli illeciti, tutti coraggiosamente denunziati da alcuni soci, ma certamente appare anomalo l'inerzia o la non valutazione degli stessi da parte dei vari ispettori ministeriali, ma ancora più allarmante appare il comportamento del dipartimento per gli enti cooperativi del ministero delle attività produttive, che pur avendo avuto le copie di tutti gli atti si ostina a non assumere alcun provvedimento di revoca dell'incarico di Presidente al signor Pietro Aiello;


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il silenzio sulla vicenda, oltre che ad avere creato gravi problemi a numerosi soci, sta giustificando un comportamento, da parte dell'avvocato difensore della cooperativa che, ad avviso dell'interrogante, è improprio in quanto sembra contrapporsi ad un parlamentare che usa la propria prerogativa per ottenere giustizia -:
se non ritengano necessario ed urgente effettuare un'adeguata indagine per valutare il silenzio sulla vicenda del dipartimento per gli enti cooperativi del ministero della attività produttive;
se non ritengano ormai improcrastinabile l'emanazione del provvedimento amministrativo di revoca al signor Pietro Aiello di presidente della cooperativa «Elettra» di Cosenza;
quale sia lo stato delle indagini avviate sulla vicenda dalla magistratura.
(4-03421)

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
fin dalla scorsa legislatura l'interrogante ha provveduto a denunziare l'anomala gestione della Cooperativa edilizia «Elettra» di Cosenza;
il 25 settembre 2001 ed il 9 luglio 2002, l'interrogante ha presentato rispettivamente gli atti n. 4-00779 e n. 4-03421 riguardanti analoghi ed aggravati problemi, ma, a tutt'oggi, non vi è stato alcun riscontro;
fin dal marzo 2002 l'interrogante ed altri soci della Cooperativa «Elettra» hanno provveduto a trasmettere al direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive copiose documentazioni attinenti illeciti compiuti dal signor Aiello nella sua qualità di presidente della Cooperativa «Elettra»;
dagli scambi epistolari intercorsi con il direttore generale per gli enti cooperativi del ministero delle attività produttive l'interrogante ha appreso delle ispezioni ordinarie e straordinarie disposte, ma senza conoscerne le rispettive risultanze;
all'interrogante è apparso, peraltro, discutibile il supplemento di indagine richiesto, in data 6 dicembre 2002 dal direttore generale in questione, anche perché tale decisione potrebbe sembrare giustificata, ad avviso dall'interrogante, solo dalla volontà di mantenere lo status dell'attuale presidente della cooperativa;
l'interrogante, peraltro, nei due precedenti atti ispettivi presentati ha denunciato gli illeciti commessi negli anni dal consiglio di amministrazione dalla Cooperativa «Elettra» e nel frattempo, però, ad un socio è stata sottratta la casa e ben 47 soci sono stati espulsi dalla Cooperativa;
come è già evidenziato nell'atto ispettivo n. 4-03421, anche a causa dell'assenza di adeguati interventi da parte del ministero delle attività produttive, l'avvocato Iolanda Giordanelli, difensore del presidente Aiello, ha citato l'interrogante, precludendone le prerogative parlamentari, quale teste in un procedimento giudiziario del signor Aiello, attuale presidente, e della stessa Giordanelli contro due soci della Cooperativa «Elettra»;
a seguito di una controversia concernente la gestione della cooperativa, il signor Aiello è stato condannato il 24 febbraio 2003 dal tribunale di Cosenza alla pena di 10 mesi e 20 giorni;
all'interrogante appaiono decisive tutte le irregolarità imputabili all'amministrazione della cooperativa in questione per giustificarne finalmente il commissariamento -:
se non ritenga necessario ed urgente emanare il provvedimento amministrativo di revoca della carica di presidente della Cooperativa «Elettra» di Cosenza al signor Pietro Aiello.
(4-05802)

Risposta. - La Cooperativa ELETTRA di Cosenza, aderente alla Legacoop, costituita il 7 aprile 1978, ha realizzato cinque complessi abitativi assegnando tutti gli alloggi ai componenti del sodalizio ad eccezione


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dei signori Pietramale Livio e Pichierri Francesco, nei confronti dei quali la cooperativa ha in corso procedimenti giudiziari.
Nel corso degli anni precedenti la cooperativa ELETTRA è stata sottoposta a numerose ispezioni, ordinarie - ai sensi dell'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 - da parte dell'associazione di rappresentanza cui l'ente aderisce (legacoop) e straordinarie - ai sensi dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 3, comma 2 del succitato D.L.C.P.S. - da parte di funzionari ministeriali negli anni 1996/1997 e 1998. Dai verbali delle citate ispezioni non sono mai emerse irregolarità gestionali tali da comportare l'adozione di elementi sanzionatori nei confronti della cooperativa
de qua.
Sono state in seguito disposte nuove ispezioni straordinarie in data 21 ottobre 2002 e 14 marzo 2003 in seguito a segnalazioni dell'onorevole Angela Napoli che richiedeva l'adozione del provvedimento della gestione commissariale nei confronti del sodalizio a seguito del rinvio a giudizio del presidente dello stesso nonché di conoscere notizie relativamente ai rapporti intercorrenti tra la cooperativa ELETTRA e la società a r.l. G.I.G.AT.
Poiché la società GI.GA.T risultava svolgere attività di reperimento soci per Conto della cooperativa Elettra ed era diretta da soggetti che svolgono funzioni amministrative anche all'interno della cooperativa medesima, si è ritenuto accertare se svolgesse un ruolo intermediario immobiliare e se gli aspiranti soci fossero obbligati a versare alla società delle somme di denaro, nel qual caso si sarebbe potuto configurare un elemento di spurietà in capo alla cooperativa Elettra con conseguente cancellazione della stessa dal registro prefettizio ex articolo 11 legge n. 59 del 1992 ed un suo eventuale scioglimento ex articolo 2544 codice civile.
Dal verbale ispettivo in data 14 marzo 2003 è, invece, emerso che gli aspiranti soci della cooperativa Ellettra non avevano dovuto versare somme di denaro alla società G.I.G.A.T e che non poteva, quindi, configurarsi un rapporto di intermediazione immobiliare tra la cooperativa Elettra e la società G.I.G.AT; non sono, pertanto, emerse irregolarità tali da comportare l'adozione del provvedimento di gestione commissariale. Il presidente della cooperativa è stato, però, richiamato all'osservanza degli adempimenti previsti al punto 30 del verbale del 21 ottobre 2002 e precisamente invitato a non reiterare le contestate irregolarità relative alla modalità di compilazione di verbali di assemblea, inventario, bilanci.
Si fa presente, infine, che le risultanze delle ispezioni straordinarie sono sottratte al diritto d'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e del successivo decreto del Ministro del lavoro e P.S. del 4 novembre 1994, n. 757 e che una richiesta di rinvio a giudizio o una eventuale condanna penale di un presidente di cooperativa non comportano l'automatica adozione del provvedimento di rigore ex articolo 2543 codice civile cui si ricorre nel solo caso in cui dovessero emergerne i presupposti al termine dell'attività ispettiva.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito del piano di riorganizzazione dell'agenzia delle dogane è prevista l'attivazione dei nuovi unici uffici doganali;
tra gli uffici unici sarebbe stato inserito quello di Gioia Tauro -:
se corrisponda al vero che, sarebbe stata spostata al 2003 l'attivazione dell'ufficio unico doganale di Gioia Tauro.
(4-04655)

Risposta. - L'Agenzia delle dogane ha fatto sapere che nel programma, da realizzare nel quadriennio 2001-2004, per la istituzione degli uffici locali delle dogane, previsti dall'articolo 7 del regolamento di amministrazione dell'agenzia delle dogane (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 17 luglio 2001 è stato inserito l'ufficio


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delle dogane di Gioia Tauro, dipendente dalla direzione regionale della Campania e della Calabria.
In particolare, l'attivazione dell'ufficio delle dogane di Gioia Tauro, non risulta inserito nel piano di programma per il 2003, in quanto la convenzione per il corrente anno prevede l'istituzione di almeno sette nuovi uffici la cui attivazione sia a costo zero, ma sarà attivato nel corso del 2004.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante con l'A.C. n. 4095 ha inteso proporre la revisione dello Stato Giuridico del docenti;
analogo argomento è stato trattato da rappresentati di altre forze politiche presenti in parlamento;
l'iniziativa parlamentare, che ha già avviato il relativo iter nella Commissione Cultura della Camera dei deputati ha lo scopo di ridefinire la figura professionale del docente e la relativa funzione;
fin dal 1966 l'UNESCO aveva individuato nell'etica della professione ed in elevati standard professionali, lo strumento principe per fare assurgere i docenti allo status di professionisti capaci di dare risposta ad uno dei fondamentali diritti umani: il diritto all'istruzione;
il nuovo sistema di autonomia scolastica esige un profondo ripensamento e riorientamento in termini culturali, professionali, valoriali ed organizzativi, in modo di intendere l'esercizio della funzione sia docente che dirigente;
nessuna organizzazione sindacale scuola si è mai interessata di rivisitare lo stato giuridico degli insegnanti in coerenza con il nuovo paradigma organizzativo e didattico della scuola;
durante la discussione della legge n. 53/03 il ministro dell'istruzione ha preso atto impegnandosi a coadiuvarla, della volontà di una iniziativa parlamentare tesa a definire la rivisitazione dello stato giuridico dei docenti;
finora il Parlamento si è occupato dell'insegnante essenzialmente come «dipendente pubblico», e per il quale sono state assicurate la contrattazione e tutte le libertà sindacali, accentuando la sua «dipendenza» piuttosto che le sue autonomie e responsabilità professionali;
l'interrogante, visitando il sito www.orizzontescuola.it ha appreso che in data 20 novembre 2003 si è insediata all'ARAN la Commissione di studio finalizzata all'elaborazione di soluzioni possibili per istituire meccanismi di carriera professionale per i docenti;
al primo incontro della citata Commissione di studio avrebbero partecipato le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 2003;
le stesse organizzazioni sindacali della scuola avrebbero imposto all'ARAN, rappresentante governativo, il blocco dell'iter parlamentare, già avviato, delle proposte di legge relative alla revisione dello stato giuridico dei docenti;
sembrerebbe (vedi Tuttoscuola del 24/11/2003) che il ministro dell'istruzione abbia dato assicurazione che nessuna iniziativa parlamentare andrà avanti prima della conclusione dei lavori della Commissione;
l'interrogante ritiene di estrema gravità l'imposizione delle organizzazioni sindacali tese a bloccare e ad interferire con le iniziative parlamentari -:
chi e per quali ragioni è stata istituita la citata Commissione di studio;
da chi è composta la citata Commissione di Studio;
quali sono le disposizioni entro le quali l'ARAN, rappresentante del ministro, intende muoversi sull'argomento;


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quali sono i motivi che hanno portato il ministro dell'istruzione a disattendere un preciso impegno assunto in Parlamento con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/3387/10 a prima firma dell'interrogante;
se non ritenga grave aver subordinato il sostegno all'iter parlamentare dei progetti di legge di cui in premessa allo svolgimento di una trattativa sindacale.
(4-08206)

Risposta. - Si comunica che il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, elaborato in base alle direttive generali impartite in materia di contratti pubblici da comitato di settore (funzione pubblica, ministero dell'economia e delle finanze e, per il comparto scuola, integrato dal ministero dell'istruzione, università e ricerca) sottoscritto in data 24 luglio 2003, all'articolo 22 - INTENTI COMUNI - prevede la costituzione di una commissione di studio tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), MIUR e organizzazioni sindacali per elaborare le soluzioni possibili per istituire, già nel prossimo biennio contrattuale, meccanismi di carriera professionale per i docenti.
La Commissione è composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS (un rappresentante per ciascuna organizzazione), un rappresentante dell'ARAN e, per quanto riguarda i rappresentanti di questo Ministero, dal dottor Cosentino direttore generale del personale della scuola, dal dottor Raieta dirigente della direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione dal dottor Bottino, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania e dalla prof.ssa Ribolzi docente ordinario presso l'Università degli Studi di Genova.
La commissione ha avviato i propri lavori con un primo incontro nel novembre 2003, cui si sono succeduti due ulteriori incontri ed altri sono stati programmati al fine di concludere i lavori stessi al più presto (presumibilmente entro il corrente mese di gennaio) con la redazione di un documento finale, che possa costituire il punto di riferimento per la specifica contrattazione, sulla base delle risorse finanziarie allo scopo disponibili.
Nel far presente che iniziative e meccanismi di carriera professionale dei docenti erano già stati previsti dal precedente contratto del 1999, si esprime l'avviso che ricercare idonee soluzioni per la realizzazione di meccanismi di carriera professionale risponda all'esigenza, molto avvertita dal personale scolastico, di incentivare e valorizzare il personale docente maggiormente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi connessi allo svolgimento delle attività didattiche.
Ben diversa è, invece, la questione della revisione dello stato giuridico del personale docente e dell'individuazione delle specifiche funzioni o di una diversa articolazione dell'attività nell'ambito scolastico, con il riconoscimento, anche retributivo, di tutte quelle funzioni di collaborazione e di collegamento con i dirigenti scolastici (le così dette figure del sistema) per la complessiva maggiore funzionalità delle scuole e di una migliore qualità del servizio da esse erogato problematiche queste che emergono in alcune proposte di legge che quando saranno messe in discussione potranno essere oggetto di esame e di valutazione da parte delle assemblee parlamentari.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

NESPOLI. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il professor Enzo Cardi ricopre da molti anni l'incarico di Presidente dell'Ente Poste successivamente trasformato in Poste Italiane spa;
è specifica responsabilità del professor Enzo Cardi sovrintendere a tutta la parte legale di Poste Italiane spa;
risulta all'interrogante che Poste Italiane spa, nonostante abbia al proprio


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interno un ufficio affari legali di cui è Direttore, con il grado di Direttore Centrale Andrea Sandulli, abbia ogni anno consulenze legali per un importo superiore agli otto milioni di euro;
Poste Italiane spa ha un contenzioso di oltre 100.000 cause;
il quotidiano Corriere della Sera pubblica settimanalmente l'inserto Corriere Economia;
a pagina 5 del Corriere Economia del 2 giugno 2003 è pubblicato un articolo dal titolo «I Vecchi boiardi guadagnavano molto meno»;
nel corpo dell'articolo è testualmente scritto: «... è la retribuzione dell'Amministratore Delegato delle Poste Massimo Sarmi, che ricopriva lo stesso ruolo in Siemens Italia: 630.000 Euro l'anno. Il suo Presidente Enzo Cardi incassa invece meno della metà: 300.000 Euro. Potendo però cumulare questa cifra i non irrilevanti introiti della sua attività forense.» -:
se corrisponda al vero quanto riportato dal quotidiano Corriere della Sera;
se molti dei giudizi pendenti si sarebbero potuti tranquillamente evitare con una più oculata gestione del contenzioso;
se corrisponda al vero che uno studio legale si occupi di molta parte delle consulenze legali di Poste italiane;
se il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo di Poste Italiane spa abbia disponibile un elenco nominativo degli incarichi di consulenza legale conferiti.
(4-06666)

Risposta. - Si ritiene opportuno ribadire che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato in merito alla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.
Ciò premesso non si è mancato di interessare in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, la predetta società Poste la quale ha significato che le valutazioni e le determinazioni in materia di emolumenti riguardanti le posizioni corrispondenti a funzioni e mansioni di vertice dipendono da scelte aziendali che tengono conto oltre che dell'esperienza passata, della competenza, nonché dei risultati ottenuti dagli interessati presso altre realtà operative, anche della responsabilità e dei poteri riferiti a ciascuna posizione ferme restando, comunque, le attribuzioni spettanti in merito, agli organi di controllo interni ed esterni all'azienda.
I fattori suddetti, nel loro insieme, concorrono alla determinazione del compenso - che, peraltro, si allinea a quanto praticato per posizioni e situazioni lavorative esistenti in contesti paragonabili - tenuto anche conto della peculiarità e delle dimensioni dell'impresa gestita.
Stando a quanto riferito, nel corso del 2002 sono state determinate, da parte della commissione appositamente incaricata dal consiglio di amministrazione (formata dal vice presidente, dal consigliere anziano e da un esperto indicato dal ministero dell'economia e dello finanze), le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché il trattamento economico del direttore generale; in ordine alle determinazioni assunte dalla commissione (successivamente approvate dal consiglio di amministrazione), il collegio, relativamente ai compensi attribuiti al presidente e all'amministratore delegato, ha espresso dopo un'accurata istruttoria, ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del codice civile, parere favorevole.
La società Poste, inoltre, ha precisato che i redditi del presidente sono regolarmente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità alle prescrizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441 e sono soggetti alle forme di pubblicità stabilite dalla legge.
Per quanto concerne il volume ed i costi del contenzioso la medesima società Poste nel premettere che gli oneri sostenuti per la tutela dei propri interessi in giudizio hanno subito una diminuzione passando dagli 8.800.000 euro del 2001 ai 7.279.000 euro del 2002, ha precisato che a tale riduzione


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ha contribuito in misura considerevole la generale diminuzione del contenzioso riferito al personale dipendente che costituisce la parte più significativa del contenzioso stesso; diminuzione da correlare anche agli effetti della risoluzione delle controversie relative ad indennità varie, avvenuta contrattualmente di concerto con le organizzazioni sindacali.
Sempre nell'esercizio 2002, la società Poste ha corrisposto, per l'assistenza in materia di lavoro, onorari ad avvocati estranei al proprio apparato per un importo complessivo di 4,3 milioni di euro.
Dalla fine dell'anno 2001, stando a quanto riferito, la cura del contenzioso del lavoro è stata attribuita interamente ad apposite strutture della direzione centrale risorse umane; la decisione circa l'affidamento del patrocinio della società a legali interni o esterni è, quindi, di competenza della medesima direzione in applicazione di precisi e predefiniti criteri di riferimento, che tengono conto del connesso rischio economico di volta in volta emergente.
In proposito Poste italiane ha precisato che, nella scelta di legali esterni, si avvale di professionisti particolarmente qualificati, di norma attraverso un rapporto continuativo su base fiduciaria, mentre ha sottolineato che la Direzione affari legali oltre all'attività di assistenza in giudizio, presta altresì un'intensa attività di consulenza (anche in materia contrattualistica), a supporto dell'intera struttura aziendale, sia centrale che periferica.
In particolare l'affidamento del patrocinio della società a legali interni o esterni è deciso in applicazione di precisi criteri di riferimento così riassumibili: per le vertenze avviate prima dell'ottobre 2001 il ruolo di difensore dell'azienda è di regola confermato al legale che già se ne occupava; nei casi in cui si intravedano sviluppi particolarmente critici, e/o elevati rischi di soccombenza, è possibile rafforzare la difesa a cura dei procuratori interni, già costituiti in giudizio, con l'apporto di legali esterni.
Anche le vertenze connesse ai rapporti di lavoro inerenti il periodo compreso tra il 1994 ed il 1997, quando cioè l'azienda operava quale ente pubblico economico, rimangono, di regola, affidate ai legali interni, mentre per le vertenze che sotto diversi profili appaiono particolarmente delicate e complesse si ricorre a professionisti esterni in possesso delle specifiche qualificazioni ed esperienze, prevalentemente nei settori giuslavoristico e previdenziale privato, nei quali l'azienda, per ragioni connesse alla sua precedente condizione e alle sue stesse caratteristiche non ha ancora raggiunto una condizione di piena autonomia.
La gestione della parte di contenzioso residuale, viene affidata tanto a legali interni che esterni, con preferenza a questi ultimi in presenza di consistenti volumi di vertenze
pro capite già assegnate ai procuratori interni; si opera nello stesso modo anche nei confronti di controversie che, in caso di soccombenza, potrebbero esporre l'azienda ad oneri economici di particolare rilievo.
Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo è a conoscenza delle problematiche suesposte e delle soluzioni adottate per risolverle; la materia, come è noto, è peraltro destinata a confluire nella relazione della sezione controllo enti che la stessa sezione invia al Parlamento in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

OSTILLIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
dai dati ad oggi conosciuti, il numero complessivo nazionale degli insegnanti di sostegno (tra organico di diritto e posti aggiuntivi concessi in deroga) assegnati a tutte le nostre scuole per il corrente anno scolastico 2002/2003 ha subito un decremento di poco più di 1000 unità, rispetto ai posti relativi all'anno scolastico 2002/03;
alla regione Puglia risulterebbe attribuito, per l'anno scolastico appena iniziato, lo stesso quantitativo di insegnanti di sostegno dell'anno scorso (5.200 circa, tra organico di diritto e posti di sostegno in deroga);


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nella provincia di Taranto, pur in presenza di un documentato aumento dei bisogni, si è avuta una riduzione di 18 cattedre di sostegno rispetto a quelle attribuite lo scorso anno, con tagli consistenti delle ore di sostegno pedagogico (regolarmente certificate dalle competenti strutture tecniche dell'ASL), particolarmente pesanti in talune scuole come la SMS «Battaglini» di Martina Franca, la SMS «Dante Michelangelo» di Laterza, e la ICS «Del Bene» di Mareggio, dove le istanze rimaste «scoperte» rappresentano addirittura il 30 per cento delle ore richieste e certificate;
di fronte a siffatte distorsioni ha preso corpo, presso gli operatori delle scuole e le famiglie interessate, la legittima protesta nei riguardi di scelte (ora attribuite, per legge, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale) che appaiono discendere, oltre che da rigidità meramente ragionieristiche, anche da propensioni egemoniche, da parte delle province più forti nei confronti di quelle minori e, in ogni caso, del tutto svincolate da una corretta valutazione delle patologie e delle reali esigenze prospettate dalle comunità scolastiche di base -:
se e quali iniziative si intendano attivare con urgenza per sanare le lamentate situazioni di grave carenza nel campo del sostegno pedagogico determinatesi nelle diverse scuole della provincia di Taranto.
(4-07835)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, si comunica innanzitutto che non è dato comprendere su quali dati sia basata l'affermazione secondo cui tra l'anno scolastico in corso e quello del 2002/2003 ci sarebbe stata una decurtazione di circa 1000 posti di sostegno «tra l'organico di diritto e posti aggiuntivi concessi in deroga». Tale affermazione è infatti del tutto errata.
Per quanto riguarda l'organico di diritto, il decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, che definisce gli organici per l'anno scolastico 2003/2004 riporta nella tabella E-Sostegno, che è parte integrante dello stesso decreto, il medesimo numero di posti di sostegno (56.954) previsto dall'analoga tabella allegata al decreto interministeriale n. 131 del 18 novembre 2002 che ha definito gli organici per l'anno scolastico 2002/2003.
Per quanto riguarda il numero complessivo dei posti di sostegno (organico di diritto più deroghe) esso presenta un incremento continuo e rilevante, passando da 74.000 unità nell'anno scolastico 2001/2002 a circa 78.000 unità nell'anno scolastico 2002/2003 e facendo registrare un ulteriore sensibile aumento nell'anno scolastico in corso.
Per quanto riguarda, in particolare, la regione Puglia, risulta che a fronte dei 5233 posti previsti per la stessa regione nella suddetta tabella E-sostegno, nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, per l'anno scolastico 2003/2004, ne sono stati attivati ben 7008, con un aumento, pertanto, di 1775 posti, facendo registrare, altresì, un incremento di circa 80 posti rispetto al precedente anno scolastico.
Per quanto attiene, poi, alla situazione specifica della provincia di Taranto, si fa presente che, nel corrente anno scolastico 2003-2004, nelle scuole della stessa provincia, sono stati autorizzati, per l'integrazione degli alunni disabili, oltre agli ordinari 526 posti di sostegno n. 299 posti in deroga, di cui 287 sin dal mese di luglio ed altri 12 con l'avvio dell'attività didattica.
Vi è stata, pertanto, una riduzione rispetto all'anno scolastico 2002/2003, ma non di 18 posti, come affermato dall'interrogante, bensì di 6 posti.
Peraltro, la riduzione va considerata in rapporto alle esigenze, che variano di anno in anno e possono comportare sia aumenti che decrementi dei posti di sostegno.
Preme, infatti, evidenziare che il numero dei posti in deroga non è un dato costante né predeterminato di anno in anno, ma viene definito con un procedimento molto articolato, che inizia con la segnalazione da parte dei dirigenti scolastici degli alunni disabili iscritti e delle relative «diagnosi funzionali», redatte ancora dalle AA.SS.LL. secondo l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica


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24 febbraio 1994, in attesa che vengano attivati i nuovi collegi medici previsti dall'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 («finanziaria 2003»).
La valutazione della gravità dell'handicap ai fini della determinazione delle risorse professionali per il sostegno e, in particolare, l'esame delle richieste in deroga al normale rapporto di un insegnante ogni quattro alunni disabili sono rimesse al gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica istituito per legge presso ogni centro servizi amministravi (ex Provveditorato agli Studi) che è chiamato a formulare un parere tecnico per l'istituzione dei posti in parola.
Le determinazioni finali sono state assunte sulla base di detto parere in funzione delle esigenze effettivamente accertate.
Inoltre, con l'inizio delle lezioni si rende necessario apportare dei correttivi all'assetto dei posti, sia per il trasferimento di alcuni alunni da un'istituzione ad un'altra anche di provincia diversa, sia per l'individuazione di nuove unità di disabili. E ciò per assicurare una costante corrispondenza tra le necessità e le risorse umane a disposizione. In questa fase di revisione sono stati ritoccati i posti presso la Scuola Media «Battaglini» di Martina Franca e la Scuola Media «Dante-Michelangelo» di Laterza, e sono stati attivati ulteriori dodici posti.
Peraltro non deve trascurarsi che sui piano didattico-pedagogico la corretta integrazione dell'allievo portatore di handicap non risiede soltanto e di per sé nell'incremento dei posti di sostegno, che anzi potrebbe risultare addirittura controproducente. È stato, infatti evidenziato che «il rapporto di uno ad uno» (un disabile/un docente con ventidue o diciotto ore settimanali, a seconda che trattasi di scuola elementare o secondaria) aumenta la delega all'insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell'alunno disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di marginalizzazione per l'allievo medesimo sul piano della comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione oltre che dell'apprendimento, che contraddirebbe proprio la finalità dell'integrazione.
Si ricorda che, nella lettera circolare protocollo n. 3390 del 30 novembre 2001, è stato precisato che l'assistenza di base è attività interconnessa con quella educativa e didattica e che queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitore, tecnici della riabilitazione eccetera) in un unico disegno formativo e cioè nel piano educativo individualizzato. Quest'ultimo, a sua volta, si colloca all'interno del piano dell'offerta formativa, che le scuole dell'autonomia sono chiamate a redigere e nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Si fa presente, infine, che potranno essere prese in considerazione le eventuali esigenze sopravvenute che le istituzioni scolastiche dovessero segnalare al centro servizi amministrativi di Taranto secondo le istruzioni già impartite dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PAPPATERRA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
da tempo ormai circolano dati allarmanti, sia sulla stampa che negli ambienti scolastici, circa un nuovo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, predisposto d'ufficio dal Ministro Moratti senza peraltro la benché minima consultazione degli enti interessati, che va ad interessare centinaia di Comuni di cui circa 30 della provincia cosentina;
tale progetto avrebbe come principale obiettivo quello di procedere ad una razionalizzazione delle risorse, adeguando il


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numero degli insegnanti a quello degli studenti, senza però tener conto del fatto che il rispetto di tali proporzioni matematiche potrebbe andare a discapito della qualità dell'istruzione, danneggiandola gravemente;
per quanto poi concerne la specificità del territorio calabrese, con le sue aree interne e montane, costituito anche da piccoli comuni che vivono già in condizioni di fortissimo disagio, l'attuazione di un simile piano di dimensionamento significa condannare la Calabria, la sua gente, soprattutto le giovani generazioni ad una condizione di scarso sviluppo, impossibilitate a partecipare pienamente a quel processo di crescita che più generalmente sta interessando il sistema Europa;
ad una situazione culturale emergenziale (secondo i dati Istat, la provincia di Cosenza si trova ai primi posti della triste graduatoria dell'analfabetismo di base e di ritorno) si aggiunge poi, per il 27 per cento dei comuni del Casentino, un dissesto economico che, in caso di soppressione di scuole, renderebbe molto difficile istituire servizi di trasporto in altri Comuni;
non bisogna dimenticare, poi, che la scuola tradizionalmente rappresenta un presidio di democrazia irrinunciabile, a maggior ragione in una regione come la Calabria, da sempre in lotta con la cultura della criminalità organizzata;
il quadro delineato è reso ancor più critico dal fatto che, più in generale, il Ministro ha già tagliato per due terzi i fondi per sostenere l'autonomia scolastica e la scuola pubblica, che nell'ultima Finanziaria il Governo ha portato a zero lire l'investimento per l'edilizia scolastica (penalizzando soprattutto le scuole del Meridione) e ha tagliato i trasferimenti agli Enti Locali per il 2,5 per cento -:
se il Governo non ritenga assurdo sacrificare al criterio dell'efficienza e della spesa la primaria funzione sociale svolta dai servizi pubblici e dall'istruzione;
se, in considerazione di ciò, intenda rivedere il piano di dimensionamento di cui si è detto, eventualmente concertando in modo capillare il riassetto del servizio scolastico con tutti i soggetti che afferiscono al mondo della scuola.
(4-04413)

Risposta. - In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 ha dettato disposizioni per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, al fine di garantire il raggiungimento ed il più efficace esercizio dell'autonomia, di dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, di assicurare alle medesime la necessaria capacità di confronto, interazione, negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali, le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza, ed inoltre, di far sì che i giovani possano inserirsi in una comunità educativa culturalmente adeguata ed idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e socializzazione.
I criteri per il raggiungimento del dimensionamento sono stati previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 che ha indicato i parametri di riferimento massimo (900 alunni) e minimo (500 alunni) e gli elementi da prendere in considerazione per assicurare, nell'ambito di detti parametri, l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tali elementi sono: la consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza; le caratteristiche demografiche, orografiche economiche e socio-culturali dei bacini di utenza; l'estensione di fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; la complessità di direzione, gestione ed organizzazione didattica.
Ogni determinazione in merito rientrava, poi, nelle dirette competenze delle singole Regioni, nell'ambito delle proprie autonome potestà decisionali e responsabilità, a fronte delle proposte formulate dalle rispettive conferenze provinciali di organizzazione nelle quali, peraltro, erano rappresentate tutte quante le componenti legittimate a farvi parte, prime tra tutte quelle territoriali,


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ferma restando, in ogni caso, l'adottabilità di ogni iniziativa ritenuta necessaria per favorire, sul territorio, la migliore erogazione del servizio.
In tale contesto le conferenze provinciali prima e, successivamente le Regioni, hanno potuto valutare, anche con riguardo alle eventuali specificità didattiche delle istituzioni coinvolte, le varie realtà territoriali, le particolari caratteristiche dei relativi ambiti, comprese quelle riguardanti i piccoli comuni, le località montane, le piccole isole, l'ambiente socio culturale ed economico in cui le istituzioni scolastiche insistevano e, quindi, decidere nell'ottica di favorire il miglior esercizio di diritto allo studio da parte dell'utenza.
Il dimensionamento disposto ha trovato, la propria conclusione come previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001 ed ha costituito il presupposto per l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Preso atto della situazione conseguente all'intervenuto dimensionamento è stato emesso il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 n. 285, con il quale sono state fissate, sempre a decorrere dall'anno 2000/2001, le dotazioni organiche a livello nazionale e regionale del personale dirigenziale scolastico preposto alle istituzioni autonome.
In data 25 maggio 2001 nel rispondere a quesiti circa la possibilità di procedere, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, all'effettuazione di attività incidenti sulla configurazione scolastica definita dal dimensionamento, l'amministrazione aveva precisato che nell'immediato non erano possibili interventi sulle operazioni di dimensionamento già effettuate ma non aveva escluso la possibilità di apportare le modifiche ritenute necessarie, quali quelle derivanti da decisioni giurisdizionali intervenute nel contempo.
Con riguardo alle altre attività relative al dimensionamento, quali costituzione e soppressione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni con la stessa nota era stato chiarito che, di concerto con le Regioni interessate, si potesse dar luogo a quelle richieste formulate dagli enti locali, d'intesa con le istituzioni scolastiche coinvolte, che si ponevano obiettivamente come necessarie ed indilazionabili e che fossero finalizzate essenzialmente al riequilibro ed alla risistemazione degli assetti preesistenti.
In data 30 ottobre 2002 il medesimo ministero, nel richiamare la ministeriale del 30 maggio 2001 n. 1224, ha ribadito l'opportunità che non si proceda nell'immediato ad attività incidenti sulle operazioni di dimensionamento già effettuate precisando, inoltre, che eventuali interventi ritenuti strettamente necessari, di carattere occasionale e contingente, dovevano tenere conto degli indici di riferimento, non solo numerici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233, e delle disposizioni inerenti alle dotazioni organiche del personale dirigenziale scolastico come previste dal decreto ministeriale 15 marzo 2002 n. 33.
Riguardo in particolare alle istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza si chiarisce che non è stato predisposto alcun elenco di scuole da dimensionare, né poteva esserlo; la normativa vigente infatti, come già riferito, demanda alle regioni la programmazione della rete scolastica ed agli enti locali i relativi provvedimenti di attuazione.
Si fa infine presente che la regione Calabria ha predisposto l'ultimo piano di dimensionamento, specificato come tardivo, per l'anno scolastico 2000/2001.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PISA, DEIANA e CALZOLAIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il CPT (Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa) è composto da esperti indipendenti dei vari paesi e può recarsi, periodicamente oppure ad hoc in qualsiasi luogo di detenzione nei paesi che hanno ratificato la Convenzione;


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la prima visita del Comitato al leader curdo Abdullah Ocalan, il presidente del KADEK, è avvenuta nel marzo del 1999, subito dopo la cattura del 15 febbraio a Nairobi e la seconda nel settembre del 2001;
dietro l'insistenza dei parenti e degli avvocati di Ocalan che incontravano parecchie difficoltà per recarsi nel carcere sulla isola di Imral il Comitato ha inviato il 16 febbraio 2003 una delegazione di verifica della condizione di salute e della situazione generale di detenzione;
secondo le notizie riportate dalla stampa il 26 agosto 2003 sulla isola di Imral si sono recati 7 medici turchi e da fonti non ufficiali si è saputo che alla fine della visita è stato redatto un rapporto medico;
il CPT può rendere pubblico il proprio rapporto, dopo averlo segretamente consegnato al governo competente, solo dopo sei mesi nel caso che questo non abbia adempiuto a quanto richiesto;
al momento non si sa nulla neppure sulla visita dei medici turchi né in quale situazione hanno trovato il leader curdo;
da più di un mese non si hanno contatti con il Presidente Ocalan poiché lui rifiuta di incontrare i suoi avvocati per protesta contro le terribili condizioni di detenzione cui è sottoposto;
se il Governo italiano intenda farsi promotore, nell'ambito del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, di una richiesta perché sia dato corso ad un'ulteriore verifica del CPT sulle condizioni di salute di Abdullah Ocalan e quali iniziative intende assumere per vigilare anche in futuro sulla applicazione della Convenzione nei confronti del detenuto Ocalan tenendo conto della sentenza del Tribunale civile di Roma con la quale gli è stato riconosciuto l'asilo politico;
se intenda chiedere formalmente al Governo turco di rendere pubblico il rapporto redatto dai medici turchi sulle condizioni di salute di Ocalan e quello redatto dal CPT impegnadolo inoltre a fornire notizie con regolarità agli avvocati e ai familiari sulle condizioni del detenuto.
(4-07922)

Risposta. - Come noto, in Turchia la questione curda ha conosciuto momenti drammatici soprattutto per via dell'indipendentismo armato operante sotto la bandiera dell'organizzazione terroristica PKK. Ciò spiega l'elevata sensibilità che tale tematica riveste tuttora presso l'opinione pubblica interna e nella vita politica turca.
In ogni caso, negli anni più recenti detta conflittualità interna si è fortemente attenuata. Ne è riprova l'abolizione dello stato di emergenza che vigeva nelle quattro province sud orientali del Paese, di etnia prevalentemente curda, accompagnata dalla rimozione degli ostacoli all'istruzione e a trasmissioni radiofoniche e televisive in lingue diverse dal turco, nonché all'uso di nomi non tipicamente turchi, e dall'abolizione dell'articolo 8 della legge sull'antiterrorismo, che riguarda le attività di «separatismo» e che era stato in precedenza spesso invocato per l'adozione di misure repressive nei confronti dei militanti curdi.
Alle predette riforme si aggiunge l'approvazione, alla fine dello scorso mese di luglio, di una legge volta a promuovere il «reinserimento nella vita sociale» degli ex militanti del PKK, la quale, sebbene preveda un'amnistia soltanto parziale e condizionata, costituisce comunque un assai significativo passo di distensione su un tema, quello del separatismo curdo, tuttora oggetto di vive sensibilità in Turchia.
Non vi è alcun dubbio che la odierna realtà turca non sia statica; anzi, mai come oggi si è delineata la possibilità di un deciso salto di qualità nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in quel Paese. Tale processo è strettamente collegato al desiderio della Turchia di aderire all'Unione Europea ed è in tal contesto, quello della candidatura turca all'U.E. e dei processi istituzionali che essa comporta, che è opportuno pertanto alimentare la dialettica sulle riforme con la Turchia.
In tale ottica anche il nostro Paese non ha mancato di svolgere un attivo ruolo di


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stimolo ed incoraggiamento nei confronti di Ankara a proseguire con determinazione l'opera riformatrice. Tale ruolo non risulta minimamente inficiato dagli ottimi rapporti bilaterali esistenti, bensì ne è reso ancor più qualificato ed efficace.
Ciò premesso, il Governo è impegnato a continuare a sostenere l'azione dei competenti organismi del Consiglio d'Europa, che stanno seguendo la problematica della salute di Abdhullah Ocalan e che hanno già effettuato una visita al medesimo nel corso di quest'anno. A tale riguardo, il Comitato Europeo anti-tortura (CPT) ha previsto di compiere, nel corso del 2004, una nuova visita in Turchia al fine di esaminare le condizioni e il trattamento dei detenuti.
Sulla base di quanto precede non si ritiene che sussistano i presupposti per specifiche iniziative diplomatiche del Governo italiano nei confronti di quello turco in merito a quanto richiesto dall'interrogante.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

REALACCI e VERNETTI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
il forte incremento della domanda di energia elettrica determinato anche dall'uso esagerato dei condizionatori d'aria per fronteggiare l'eccezionale ondata di caldo abbattutasi sull'Italia, che vede da alcuni giorni i consumi elettrici avvicinarsi pericolosamente al livello massimo dell'offerta, con il rischio costante del verificarsi di black out come è effettivamente avvenuto in diverse zone del Paese, avvicina l'Italia al modello statunitense con il picco della domanda di elettricità spostato nei mesi estivi;
la situazione in atto nel nostro Paese assomiglia, in particolare, a quella californiana dove negli anni fra il 1996 e il 2001, soprattutto nei mesi estivi, l'amministrazione di quello stato fu costretta a interrompere frequentemente l'erogazione di elettricità provocando notevoli disagi alla popolazione e mettendo in grave difficoltà il sistema industriale. Da quella crisi la California è uscita grazie ad una martellante campagna di sensibilizzazione iniziata nelle scuole e proseguita fra la popolazione, e ad una politica di forti incentivi per il risparmio energetico: in breve tempo si è ridotta di un quinto la domanda di energia. Oltre a questo tipo di incentivi, sono state introdotte in tutti gli uffici pubblici e privati lampadine a basso consumo, elettrodomestici e macchinari a spegnimento automatico e soprattutto sono stati installati migliaia di pannelli solari: addirittura per alimentare i semafori;
un'organica politica di interventi a favore dell'efficienza energetica può portare anche nel nostro Paese a risultati significativi (negli Usa tra il 1990 e il 2000 si sono mediamente risparmiati 20.000 MW grazie ai programmi delle compagnie elettriche);
i due decreti del Ministero dell'industria del 24 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 22 maggio 2001) sull'efficienza energetica definiscono obiettivi di riduzione dei consumi per i distributori di energia elettrica e gas che avrebbero dovuto portare progressivamente a partire dal 2002 e fino al 2006 a sensibili riduzioni dei consumi di energia primaria raggiungendo alla fine di tale periodo un taglio di 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;
il costo dell'elettricità risparmiata è inferiore al costo di produzione dell'elettricità, cosicché i programmi di innalzamento dell'efficienza energetica degli usi finali garantiscono un beneficio economico netto al Paese;
i citati decreti sull'efficienza energetica purtroppo non sono ancora diventati esecutivi;
la crisi in cui sembra trovarsi il nostro sistema elettrico può essere risolta soltanto grazie al contributo immediato che potrà


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derivare da una politica di razionalizzazione della domanda elettrica -:
se non ritenga il Ministro interrogato di eliminare con la massima urgenza gli ostacoli che limitano l'operatività dei decreti citati in premessa sull'efficienza energetica;
se non reputi, inoltre, che gli obiettivi di tali decreti debbano essere decisamente incrementati, a partire da quelli previsti per l'anno in corso, in relazione alla situazione delicata in cui si troverà la rete elettrica nazionale nei prossimi 2-3 anni, soprattutto nei periodi estivi;
se non ritenga, infine, che, perdurando la situazione di allarme, sia opportuno varare immediatamente un «pacchetto di misure di emergenza», analogamente a quanto fatto in California, in grado di garantire un reale governo della domanda di energia elettrica e di fronteggiare adeguatamente la situazione.
(4-06761)

Risposta. - L'operatività dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 è stata compromessa dalla sottovalutazione, in sede di predisposizione degli stessi, dei problemi connessi alla definizione delle necessarie regole operative.
Infatti, i decreti demandavano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di predisporre linee guida per la preparazione e l'attuazione dei progetti, strumento indispensabile per il concreto avvio delle iniziative: tali linee guida sono state emesse solo lo scorso settembre, non per inerzia dell'organo di regolazione, bensì per l'effettiva complessità della materia. L'Autorità, inoltre, solo negli ultimi mesi ha emanato delibere con le quali sono definite le modalità di misura del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione dei progetti, mentre non risulta ancora emesso l'atto che definisce l'entità dei rimborsi riconosciuti ai distributori per i risparmi ottenuti. Tali ritardi hanno causato l'impossibilità, per gli operatori, di agire.
Peraltro, i vecchi decreti modulavano l'incremento degli obiettivi nel quinquennio considerato (2002-2007) in modo poco coerente e poco realistico.
L'esperienza maturata nel periodo intercorso ha evidenziato che, in una materia così complessa, sono necessarie misure preparatorie e di accompagnamento, onde supportare l'avvio di un meccanismo nuovo e originale.
Sempre sulla base dell'esperienza maturata, è emersa l'opportunità di prevedere una serie di ulteriori misure, apparentemente secondarie, ma che in realtà conferiscono al meccanismo che si va a delineare quella indispensabile flessibilità che nel vecchio decreto mancava e che, inoltre, possono indirizzare meglio verso lo sviluppo di un mercato dei servizi energetici.
Sulla base di questi elementi, a seguito di una proficua collaborazione tra il Ministero delle attività produttive, Ministero dell'ambiente e Autorità per l'energia elettrica e il gas, è stata effettuata una revisione dei due décreti, che peraltro fa salva tutta l'attività sinora svolta, sia dall'Autorità che dagli operatori, e che inoltre supporta con decisione la nascita e lo sviluppo delle società di fornitura di servizi energetici. I due nuovi decreti sono stati approvati dai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente:
Gli obiettivi dei due decreti nel periodo quinquennale considerato, pari a 2,9 Mtep, (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) corrispondono a una riduzione dei consumi elettrici di una quantità equivalente agli attuali consumi di circa 2,5 milioni di famiglie e ai consumi di riscaldamento di circa 1,5 milioni di famiglie. Lo sforzo da profondere per conseguire i predetti obiettivi può essere meglio valutato osservando che per conseguire una riduzione dei consumi di 0,01 Mtep è necessario un progetto per la diffusione di circa 68.509 lampade fluorescenti, oppure di 7.250 sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singolo appartamento, o anche di 5 impianti di cogenerazione da 150-200 kWe ciascuno, o infine 2500 interventi di isolamento termico del sottotetto in edifici monofamiliari.
È dunque necessario un approccio realistico, fermo restando l'intendimento del


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Governo di conseguire pienamente gli obiettivi fissati e di stabilire ulteriori progressi per il periodo successivo al quinquennio considerato nei decreti.
Il Governo ha già, nei fatti, definito un pacchetto di misure, che comprendono una campagna di sensibilizzazione, già in fase di svolgimento sui mezzi televisivi; l'emanazione dei nuovi decreti sul risparmio energetico, di cui è detto in precedenza e l'avvio, in attuazione dei due decreti citati, di misure di accompagnamento, consistenti nell'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione, svolte dai distributori, nonché nella esecuzione di un ampio e articolato programma di interventi di riduzione dei consumi presso utenze pubbliche, già in fase di preparazione.
A ciò si devono aggiungere, ovviamente, le misure di gestione di eventuali situazioni di emergenza attraverso distacchi programmati, tempestivamente comunicati agli utenti, che vedono una continua e assidua collaborazione tra il Ministero delle attività produttive, il Gestore della rete e i distributori di energia elettrica.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

VIALE e TABORELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
numerose imprese italiane importano dalla Cina seta greggia non torta, al fine di sottoporla a lavorazione per trasformarla in filato di seta (codice doganale 5004 00 %10);
altre aziende italiane acquistano il filato, effettuando a loro volta lavorazioni su tale prodotto, che viene successivamente rivenduto (codice doganale 5004 00 909) ad aziende estere, in molti casi rumene, le quali lavorano il filato per trasformarlo in tessuti che vengono reimportati in Italia (codice doganale 5007) -:
se il filato lavorato da imprese italiane e venduto alle imprese rumene sia sottoposto a dazio doganale in Italia o in Romania;
se la successiva reimportazione dalla Romania all'Italia dei tessuti sia a sua volta sottoposta a dazio in Romania o in Italia;
se sia possibile che la cessione dei filati alle imprese rumene da parte di imprese italiane e la successiva reimportazione in Italia dei tessuti possa avvenire in temporanea sospensione d'imposta, senza pagamento di dazi doganali.
(4-06834)

Risposta. - L'Agenzia delle dogane, nel premettere che in generale i trasferimenti di merce da un paese terzo verso un paese comunitario e viceversa comportano il pagamento dei diritti doganali nel paese di importazione, ha rappresentato che qualora i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei prodotti in questione siano venduti ad imprese straniere ed immesse in consumo in un paese terzo, le stesse sono soggette alla fiscalità applicabile in tale paese.
Tuttavia, nei casi in cui la merce non sia destinata ad essere immessa in consumo nel paese terzo ma solo lavorata e successivamente reimportata, è possibile richiedere l'applicazione del regime di perfezionamento passivo, che permette di inviare una merce in lavorazione in temporanea esportazione nel paese terzo, vale a dire in sospensione dal pagamento del dazio in tale paese, e la successiva reimportazione del prodotto ottenuto nella Comunità europea.
In tal caso, il dazio e l'IVA sarebbero calcolati unicamente sulle spese di perfezionamento (compenso di lavorazione), che saranno considerate come valore imponibile ai fini della determinazione dei dazi e dell'IVA sui prodotti compensatori.
Ad ogni buon fine, l'Agenzia delle dogane ha precisato che gli scambi di merci fra la Comunità europea e la Romania sono regolamentati dall'Accordo di associazione Ce-Romania che prevede, ad eccezione di taluni prodotti agricoli, l'esenzione dai dazi doganali anche in presenza del regime di perfezionamento passivo, purché le merci siano scortate dal prescritto certificato di origine preferenziale EUR 1.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.


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ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
è sempre più difficile la situazione in Costa D'Avorio dove nei giorni scorsi è stato anche assassinato un giornalista corrispondente francese;
non risultano concretamente applicati gli accordi di Marcoussis, anche per quanto riguarda la composizione del corpo elettorale;
il paese resta profondamente diviso sia dal punto di vista etnico che religioso e politico ed il presidente Laurent Gbabbo sembra incapace di affrontare la situazione per una transizione verso un effettivo governo democratico e parlamentare;
l'Unione europea non sembra in grado di contribuire in modo efficace a risolvere una situazione che si trascina ormai da lungo tempo, mentre nel paese le polizie «private» legate ad esponenti politici limitano la libertà dei cittadini svolgendo di fatto indisturbate una attività intimidatoria -:
quali iniziative abbia attuato il Governo italiano in merito alla situazione in questo paese, quali vengano giudicate le prospettive politiche della Costa d'Avorio e più in generale dell'area occidentale dell'Africa sub sahariana;
se risultino in atto iniziative concrete dell'Unione europea e/o di singoli paesi volte a riportare la pace nella regione.
(4-07843)

Risposta. - Dal 19 settembre 2002 la Costa d'Avorio attraversa una grave crisi politico-militare a seguito del tentativo di colpo di stato (avvenuto durante una visita in Italia del Presidente ivoriano) ad opera di un gruppo di militari ribelli che ha portato ad una divisione di fatto del Paese in due parti: il Nord occupato dai ribelli e il sud sotto controllo governativo. La mediazione dell'Organizzazione regionale della CEDEAO (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) è stata determinante per il raggiungimento del cessate il fuoco ed ha spianato la strada alla Conferenza di pace convocata a Parigi dalla Francia il 15 gennaio dello scorso anno che ha reso possibile la firma dell'Accordo di Linas Marcoussis, avallato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 1464.
Il processo di pace in Costa d'Avorio ha compiuto importanti progressi a partire dalla conclusione dell'Accordo di Linas-Marcoussis, fra i quali: l'installazione del Governo di riconciliazione nazionale guidato da un nuovo Primo Ministro, Seydou Diarra, che conta sul sostegno della Comunità internazionale rappresentata da un «Comitato dei seguiti», l'adozione di una legge di amnistia, la predisposizione del programma di disarmo e reintegrazione degli excombattenti. Il fine ultimo della «road map» tracciata dagli Accordi di pace è la tenuta di libere elezioni nell'ottobre 2005.
Nonostante tali progressi, la situazione presenta tuttora elementi di instabilità: la recente nomina da parte del Presidente Gbagbo dei Ministri mancanti (Difesa e Sicurezza) al governo di riconciliazione nazionale ha provocato una dura reazione da parte delle forze dell'opposizione. Ulteriori fattori che destano preoccupazione e che incidono sensibilmente sul processo di riconciliazione sono i ritardi nella unificazione del Paese, i problemi dell'acquartieramento delle forze armate ed il ripristino dell'amministrazione su tutto il territorio. In merito alla decisione delle «Forze Nuove» - la coalizione che raccoglie i tre ex gruppi ribelli - di sospendere la propria partecipazione al Governo di riconciliazione nazionale si registra invece il rientro di alcuni loro esponenti. L'uccisione il 21 ottobre u.s., di un giornalista francese di RFI ad Abidjan rappresenta un'ulteriore testimonianza del clima teso del Paese. Tale ricorso alla violenza (ed il rischio di una degenerazione della crisi) è stato condannato dall'Unione Europea che ha emesso una dichiarazione in merito il 27 ottobre scorso.
La crisi in Costa d'Avorio presenta strette correlazioni con altre crisi che hanno colpito diversi Paesi nella regione dell'Africa occidentale (Sierra Leone, Liberia). I legami regionali delle parti belligeranti,


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la presenza di gruppi armati che si muovono liberamente nella regione, i flussi di rifugiati, i traffici d'armi costituiscono fattori di destabilizzazione a livello regionale. La fragilità della situazione è altresì aggravata dalle forti disparità economiche e di distribuzione di risorse naturali all'interno della stessa regione.
Sin dall'inizio l'UE ha seguito attentamente l'evolversi della crisi in Costa d'Avorio impegnandosi attivamente per il suo superamento, richiamando le parti ad evitare la violenza ed a risolvere per via negoziale le controversie di fondo. Una volta firmati gli Accordi di pace di Linas Marcoussis, la loro applicazione è stata affidata alle parti sotto la supervisione di un «Comitato dei Seguiti» composto dai principali rappresentanti della Comunità Internazionale. In esso l'UE è, sin dall'inizio, rappresentata dal nostro Ambasciatore ad Abidjan. Grazie a questa posizione l'Italia ha potuto svolgere un ruolo di primo piano fornendo il proprio contributo propositivo per la stabilizzazione della Costa d'Avorio e la piena attuazione degli accordi di pace. Oltre a questo ruolo che resta centrale, l'Italia, in quanto Presidente di turno dell'Unione Europea, ha seguito l'evoluzione della crisi promuovendo diverse dichiarazioni dell'UE, nell'ultima delle quali il 22 settembre scorso è stato posto l'accento sull'urgenza che il Governo di riconciliazione nazionale prosegua senza indugio sulla strada della riunificazione della Costa d'Avorio e proceda all'acquartieramento delle forze armate in loco e al disarmo, nonché al ripristino dell'amministrazione in tutto il territorio. Di fronte alle ultime difficoltà collegate al ritiro delle «Forze nuove» dal Governo ed alla perdurante divisione del Paese, l'Italia ha continuato a rivolgere, sia bilateralmente sia come Presidente di turno dell'UE, la massima attenzione alla crisi ivoriana, nella convinzione che la sicurezza e lo sviluppo in Africa Occidentale dipendono in gran parte dal ritorno della pace e della stabilità in Costa d'Avorio.
In questo quadro, l'Italia ha promosso, il 14 ottobre scorso, una visita in formato troika in Costa d'Avorio da me guidata. In tale occasione l'UE ha potuto far valere tutto il proprio peso politico a favore della riconciliazione nazionale, della riunificazione del Paese e di una più efficace azione del Governo incontrando i principali responsabili dal Presidente Gbagbo al Primo Ministro Diarra.
L'Unione Europea, mediante il suo Fondo Europeo di Sviluppo intende continuare ad adoperarsi a favore della Costa d'Avorio in particolare attraverso un programma di ricostruzione, sviluppo e consolidamento della pace (comprendente anche le attività di smobilitazione, disarmo e reintegrazione nella società civile degli ex combattenti) che comporterà l'erogazione di 30 milioni di euro. Si segnala altresì l'iniziativa, sempre in ambito europeo, di un Piano di aiuti umanitari di emergenza per le «popolazioni vulnerabili» nella West Coastal Africa (Liberia, Sierra Leone, Costa d'Avorio e Guinea), approvata lo scorso 5 gennaio, che prevede lo stanziamento globale di 18 milioni di euro a favore delle aree maggiormente colpite da crisi umanitarie nell'Africa Occidentale, fra le quali la parte settentrionale ed occidentale della Costa d'Avorio rivestono carattere prioritario.
Nel corso del Vertice ministeriale UE-CEDEAO, tenutosi ad Accra il 15 ottobre scorso, da parte europea è stato espresso, tra l'altro, l'appoggio all'iniziativa della Costa d'Avorio per un piano di stabilizzazione regionale ed il sostegno europeo all'istituzione di un meccanismo efficace di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro, previsto nella Moratoria dell'ECOWAS sulla commercializzazione nella regione di tali tipologie di armi. L'obiettivo dell'Unione Europea non è solo di contribuire alla soluzione pacifica ditale crisi, ma anche quello di rafforzare l'attività delle organizzazioni subregionali e le capacità regionali di prevenzione, gestione e soluzione dei conflitti.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.