Allegato A
Seduta n. 402 del 16/12/2003


Pag. 156


(A.C. 4489 - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a finalizzare l'aumento di un milione di euro all'anno per gli anni 2004, 2005, 2006, disposto nella tabella C, ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - ricerca scientifica - cap. 8922), per l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-Cnr, da erogarsi attraverso il Cnr, per il potenziamento delle attività di ricerca, il conseguente adeguamento tecnologico e funzionamento del laboratorio osservatorio Piramide, e la partecipazione ai programmi di ricerca e monitoraggio ambientale internazionali promossi dalle agenzie delle Nazioni unite.
9/4489/1. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Marras, Vitali, Zanetta, Scherini.

La Camera,
premesso che:
nell'autunno 2000 centinaia di studenti di tutte le università del Paese furono esclusi dai corsi universitari a numero chiuso;
a seguito di ricorso, il Tar competente emise ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi all'iscrizione ai corsi prescelti di medicina e chirurgia e di odontoiatria;
alcune università (Chieti e Bologna) recepirono il provvedimento iscrivendo con riserva;
altre hanno definitivamente iscritto gli studenti con delibera del relativo Senato accademico (Padova, la Sapienza di Roma, Trieste);
altre, invece, non hanno ammesso né alla frequenza né agli esami per cui sono stati costretti a frequentare facoltà affini o ad abbandonare gli studi;
è moralmente e costituzionalmente iniqua tale disparità di trattamento in costanza di medesimi presupposti e condizioni;
l'esiguo numero di studenti interessati ripartiti per facoltà, ammontano a poche unità, non stravolgendo così l'andamento delle lezioni;
le condizioni e la sanatoria/regolarizzazione non sono, come è dimostrato negli anni successivi, più ripetibili;
il provvedimento di regolarizzazione invocato non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che siano considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni e che siano validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi;
9/4489/2. Germanà, Brusco.

La Camera,
premesso che:
la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive


Pag. 157

integrazioni e aggiornamenti all'articolo 7 prevede che:
ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
il comma 2 dello stesso articolo di legge prevede che il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale;
tale articolo è stato completamente disatteso e che le popolazioni residenti nelle aree protette hanno profondamente creduto nell'applicazione di tale importante norma per l'accettazione del regime relativo alla istituzione delle aree protette;
soprattutto nel mezzogiorno le aree protette insistono su territori in ritardo di sviluppo e marginali e che allo stato la normativa vigente non ha mai provveduto a trovare forme di incentivo e sostegno per le attività imprenditoriali e produttive di cui ai settori su menzionati;
in queste aree insistono piccoli e piccolissimi comuni che registrano forti fenomeni di spopolamento;
tali fenomeni sono sempre più accentuati dalla lentezza delle procedure di attuazione degli investimenti delle aree protette che pure svolgono un importante ruolo di recupero d'identità e sviluppo di iniziative produttive sostenibili;
tali aree svolgono un importante ruolo per il paese sia per la funzione di tutela del patrimonio di biodiversità naturale e culturale che custodiscono che di presidio territoriale necessario al contenimento di fenomeni di abbandono e degrado ambientale altrettanto costosi per la collettività;
il su richiamato articolo 7 della legge 394 del 1991 aveva lo scopo dì compensare sia i vincoli che gli abitanti di queste aree sopportano che il loro ruolo di presidio ambientale, culturale e territoriale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative volte a prevedere che:
a) in applicazione dell'articolo 7 della legge 394 del 1991, la concessione ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive delle aree protette nazionali, nei settori di cui all'articolo 7 della legge 394 del 1991, fatte salve le limitazioni settoriali e imposte dalla Commissione europea, che un credito di imposta nella misura massima prevista in applicazione della regola «de minimis» di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione pubblicata


Pag. 158

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e che ad esso siano cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della citata comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90 mila euro nel triennio di applicazione del credito d'imposta;
b) siano esclusi dal beneficio del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) il citato credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) il credito d'imposta spetti a condizione che:
1) la domanda di avvio di attività sia stata presentata dopo il 1o gennaio 2004;
2) sia contemporaneamente avviata l'iscrizione presso il Registro Emas ai sensi della vigente normativa.
a redigere, a decorrere dall'anno 2004, entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario, un apposito elenco dei soggetti residenti nelle aree protette che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta.
a presentare altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del credito, con particolare riferimento alla valutazione dei benefici ambientali conseguiti nonché alla competitività del sistema dei soggetti interessati.
9/4489/3. Brusco, Germanà.

La Camera,
premesso che
in molti casi le amministrazioni locali e le regioni investono cifre cospicue su immobili di interesse artistico o storico appartenenti al demanio dello Stato, spesso degradati e fatiscenti, al fine di restaurare e recuperare tali beni e poterli utilizzare per lo svolgimento di attività culturali utili alla collettività;
le amministrazioni locali e le regioni sono spesso interessati ad acquistare tali beni ma incontrano intralci e divieti nell'iter di alienazione, nonostante il parere favorevole delle sovrintendenze;
gli investimenti e gli interventi degli enti locali e delle regioni sui beni demaniali statali, di interesse storico e artistico, sono spesso vitali ai fini della riqualificazione e valorizzazione di tali beni che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito, siano trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler ú vestire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.
9/4489/4. Gibelli, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,
premesso che:
le spese annue sostenute dalle università per la corresponsione al personale


Pag. 159

docente, ricercatore e tecnico- amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;
il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie;

impegna il Governo

in sede di approvazione della legge finanziaria 2004, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere il rimborso alle università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio ed idoneo nelle valutazioni comparative entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2003, dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei.
9/4489/5. Mauro.

La Camera,
premesso che:
l'attuale quadro normativo e finanziario non consente alle Università di procedere ad assunzioni per far fronte al turn over dei docenti e dei ricercatori, né mette a disposizione degli atenei le risorse umane necessarie per l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici,
il sistema università, ed il ministero, non possono nel complesso aumentare la spesa da destinare agli stipendi dei docenti,ma nel contempo le precedenti forme di mobilità collegate al meccanismo di assegnazione dei FFO, hanno esaurito la loro azione, ed in quanto le limitate risorse per le assunzioni in deroga non consentono, allo stato di procedere alle assunzioni dei docenti vincitori ed idonei dei concorsi completati nel corso del 2002 e del 2003,
l'unica ipotesi che consenta al sistema delle università e del MIUR di non aumentare la spesa complessiva ed anzi di rispettare il vincolo del 90 per cento della spesa complessiva per ateneo da destinare alle risorse umane ed anche quello di procedere ad una progressiva riduzione degli organici pari all'1 per cento è quella di ridistribuire il personale docente e ricercatore fra gli atenei;

impegna il Governo

ad attuare le iniziative necessarie per attivare un sistema di mobilità interna fra gli atenei del personale docente e ricercatore.
9/4489/6. Milanese, Lenna, Tarantino, Leccisi, Gioacchino Alfano, Sardelli, Fallica, Parodi, Nuvoli, Saponara, Paniz, Santori, Cossiga, Lavagnini.

La Camera,
premesso che:
la conoscenza della legge 119 del 2003 articolo 10 comma 2;

impegna il Governo

a nominare un commissario straordinario che potrà avvalersi di uno o più sub commissari entro il 30 gennaio 2004, allo scopo di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge n. 119 del 2003, da parte dei diversi soggetti che ne hanno responsabilità (regioni, AGEA, A.P., province autonome, nonché gli orfani di controllo del MIPAF e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti) anche allo scopo di riferire rispetto al fenomeno del latte non contabilizzato e sulle sanzioni riguardanti i primi acquirenti.
9/4489/7. Romele, Scherini.


Pag. 160

La Camera,
premesso che:
la Sardegna è l'unica regione d'Italia che non è dotata delle infrastrutture e degli impianti necessari per l'utilizzazione del gas metano;
la metanizzazione della Sardegna è prevista dall'intesa di programma tra Stato e regione del 21 aprile 1999;
nelle more della definizione del progetto relativo al trasporto del metano verso l'isola, è opportuno allestire la relativa rete di distribuzione interna, che potrà essere utilizzata una volta risolto il problema del trasporto o anche utilizzando temporaneamente gas diversi dal metano;

impegna il Governo

ad assumere, con le opportune intese con la regione, le iniziative e gli atti necessari per la progettazione e l'esecuzione della rete di distribuzione del gas metano in Sardegna e a reperire le risorse necessarie.
9/4489/8. Maurandi, Cabras, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Santino Adamo Loddo, Soro, Marras.

La Camera,
premesso che:
le misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna relative al trasporto delle merci, previste dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 sono rimaste finora inattuate;
la piena realizzazione della continuità territoriale rappresenta un elemento cruciale per garantire alle imprese dislocate in Sardegna parità di condizioni rispetto a quelle dislocate nel resto del paese;

impegna il Governo

a garantire la piena attuazione, con le opportune intese con la regione, della continuità territoriale per la Sardegna per quanto riguarda il trasporto delle merci e a reperire le risorse necessarie a decorrere dall'anno 2004.
9/4489/9. Carboni, Maurandi, Cabras, Ladu, Tonino Loddo, Santino Adamo Loddo, Soro.

La Camera,
premesso che:
le pensioni, sia pubbliche che private, debbono considerarsi, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, retribuzioni differite nel tempo e che, pertanto, debbono mantenere un potere d'acquisto che non si discosti eccessivamente da quello degli stipendi e salari correnti;
essendo le pensioni escluse dalle trattative per i rinnovi (sia aziendali che nazionali) dei contratti di lavoro, vengono a perdere ogni anno qualcosa come il 4 - 5 per cento del loro potere d'acquisto e, pertanto, a dieci anni dall'andata in quiescenza, il trattamento economico dei pensionati si riduce di circa il 50 per cento;
tale fenomeno viola principi morali e costituzionali e richiede pertanto un immediato intervento dell'Esecutivo;

impegna il Governo

ad assumere periodicamente i provvedimenti e le iniziative necessari per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale se non, addirittura, simbolico.
9/4489/10. Fiori, Biondi.


Pag. 161


La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria per il 2004 contiene, come di consueto ormai da diversi anni, delle disposizioni volte a limitare fortemente le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mitigando tale limitazione con misure volte a consentire deroghe ed a prorogare le graduatorie dei concorsi già espletati;
per alcune amministrazioni, di cui viene riconosciuta la situazione strategica, vengono previste ulteriori disposizioni di favore: è il caso del ministero della giustizia, che viene autorizzato non soltanto a proseguire fino a tutto il 2004 i rapporti di lavoro instaurati con personale a tempo determinato, bensì anche ad avvalersi di ulteriore personale a tempo determinato per le esigenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
già il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si era preoccupato di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo, all'articolo 24, comma 1-bis, la possibilità di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione;
tale disposizione costituisce una sorta di norma speciale rispetto al regime generale previsto per ciascun esercizio finanziario dalle leggi finanziarie, inserendosi nella medesima ottica di limitare il più possibile i concorsi, ricorrendo allo scorrimento di graduatorie già aperte, i cui termini di validità sono peraltro prorogati di anno in anno dalle leggi finanziarie stesse, cui non fa eccezione il disegno di legge in esame;

impegna il Governo

a dare attuazione armonicamente al combinato disposto delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria per il 2004 e dal citato articolo 24, comma 1-bis del decreto-legge n. 341 del 2000, provvedendo alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale tramite l'utilizzazione delle graduatorie di merito per tutto il periodo di loro validità, tenuto conto che per l'attingimento delle graduatorie di merito devono essere periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità e che dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo.
9/4489/11. Saponara.

La Camera,
premesso che:
la situazione attuale trae origine dalla decisione assunta nel settembre del 1996 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, liberalizzando la gestione del servizio di soccorso stradale sulla rete autostradale, attribuito fino ad allora all'ACI in via esclusiva, ha reso necessario un riassetto organizzativo ed un ridimensionamento della società - allora denominata ACI Servizio soccorso stradale S.p.A. -, con il collocamento in mobilità di personale dipendente della società stessa;
in considerazione della peculiarità della situazione e dei connessi risvolti sociali, si intervenne allora, nell'ambito della legge finanziaria 1999, con una norma che autorizzò l'ACI all'assunzione diretta del personale coinvolto nelle procedure di mobilità;
la riassunzione di tale personale presso l'ACI intende realizzare l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali, riproponendo l'esperienza di autorizzare l'ACI all'assunzione diretta, a domanda, del personale della società di soccorso


Pag. 162

stradale coinvolto nelle procedure di mobilità;
per detto provvedimento di assunzione l'erario non avrebbe a suo carico alcun onere, in quanto i costi per il personale riassorbito dall'ACI sarebbero interamente a carico del bilancio dell'Ente. Risparmio che, a fronte di 108 licenziamenti notificati alla data del 16 ottobre 2003 risulta quantificabile complessivamente in circa 2.200.000 euro;
la riassunzione di detto personale presso l'ACI è, inoltre, compatibile con la dotazione organica dell'ente, che ridefinita annualmente, nel rispetto dei vincoli disposti dalle recenti leggi finanziarie e da ultimo rideterminata in base ai criteri definiti dall'articolo 34 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), risulta attualmente pari a n. 3577 unità di personale non dirigenziale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate alla riassunzione presso l'ACI Italia le unità lavorative ancora in mobilità dell'ACI Global, per evitare che le spese relative alle indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991 debbano essere sostenute dallo Stato, e per risolvere la disperata situazione di codesto personale.
9/4489/12. Perrotta.

La Camera,
premesso che:
il personale che presta attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1988, n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dell'articolo 19 del regolamento previsto all'articolo 8 comma 4;
le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sono approvate con decreto del ministero per la funzione pubblica di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con il ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
le disposizioni di cui ai precedenti punti sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti dì cui sopra utilizzato presso le Agenzie regionali per la protezione ambientale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad impiegare i posti vacanti ai sensi delle leggi menzionate in premessa.
9/4489/13. Antonio Russo, Perrotta.

La Camera,
premesso che:
il comma 22 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, prevede la rivalutazione pari al trecento per cento dei canoni di concessione d'uso tra i quali sembrano poter essere ricompresi anche i canoni demaniali marittimi;


Pag. 163


un aumento di tali dimensioni dei canoni demaniali marittimi arrecherà un durissimo colpo al settore del turismo in grado di mettere in discussione la stessa sopravvivenza di molte aziende del settore con evidenti conseguenze negative in termini di perdita di posti di lavoro e quindi di peggioramento dell'intero sistema economico-produttivo;
gli effetti negativi si ripercuoterebbero anche su tutte quelle altre attività turistiche che insistono sul demanio e quindi sull'utenza finale in termini di elevati aumenti del costo dei servizi;

impegna il Governo

a predisporre tutte le necessarie iniziative normative finalizzate ad escludere da tale aumento del trecento per cento i canoni demaniali marittimi, la cui eventuale ragionevole rivalutazione potrebbe più opportunamente essere effettuata attraverso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 21 del medesimo articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
9/4489/14. Oricchio.

La Camera,
premesso che:
il design italiano da oltre 50 anni svolge uno straordinario ruolo per il Paese sia nell'affermazione nel mondo di una sua immagine moderna e avanzata sia in termini economici per il decisivo apporto alle quote di export italiano, rappresenta la punta innovativa avanzata del made in Italy;
la sua storia più che cinquantennale, iniziata sul finire degli anni quaranta, in stretta connessione con le esigenze della ricostruzione, si è poi sviluppata negli anni del miracolo economico e in quelli successivi durante i quali ha fortemente interagito con l'affermazione della tipica struttura industriale non fordista del nostro paese;
nel corso degli anni '80 e '90 il design italiano, parallelamente alla sua straordinaria affermazione nel mondo, si è radicato in tutto il territorio del Paese, dal nord al sud;
attraverso la connessione tra formidabili apporti progettuali (i «grandi maestri») provenienti dal contesto professionale e le straordinarie capacità manifatturiere congenite al nostro sistema produttivo, nel corso della sua storia il design italiano ha realizzato una molteplicità di prodotti affermatisi in tutto il mondo per le loro caratteristiche di innovazione, di qualità e di eccellenza capace di coniugare, in una sintesi originale universalmente riconosciuta, tecnologia ed estetica;
nell'attuale situazione di forte incremento della competizione tra i sistemi paese che la globalizzazione comporta, l'esperienza e i prodotti del Design Italiano rimangono più che mai, e diffusamente, fondamentali punti di riferimento;
l'ulteriore valorizzazione e la difesa di un tale patrimonio rappresentano perciò istanza di primaria importanza per il Paese, non più procrastinabile nel tempo;
l'esigenza di un museo del design italiano, nonché la realizzazione di centri di esposizioni permanenti delle sue produzioni, deve trovare spazio nella destinazione di risorse che dovranno mirare ad una concentrazione degli investimenti, tale però da non compromettere un'equa distribuzione sul territorio nazionale (Roma, Milano, Napoli, Palermo), coerente con il ruolo nazionale che sostiene il design italiano;
nella destinazione delle risorse non potrà non essere considerato il ruolo di Milano come luogo storico da cui si è inizialmente formato e consolidato il design italiano, e nel cui intorno sono tuttora


Pag. 164

collocate i contenitori di significative iniziative sviluppatesi nel corso degli anni (Collezione del Compasso 'd'Oro dell'Adi presso il Clac di Cantù; Musei delle imprese - Alessi, AlfaRomeo, Kartell, Prada, ecc; Raccolta di Prodotti presso la Triennale di Milano; Raccolta di prodotti presso il Politecnico di Milano; ecc.);le quattro città menzionate sono sedi delle nuove facoltà per il disegno industriale la cui costituzione, se pure avvenuta in tempi recenti (nel corso del 2004 si compirà il primo decennio per quelle di Milano e di Roma), ha dato vita, proprio per la stretta connessione con il contesto del design italiano, ad esperienze universitarie tra le più avanzate del mondo (tra queste va anche ricordata la Scuola mediterranea del design di Reggio Calabria);in considerazione delle conclusioni cui è giunto il recente primo incontro nazionale con il design, tenutosi a Roma il 7/8 novembre, sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, cui hanno partecipato oltre 450 qualificati operatori del settore;

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse a disposizione coinvolgendo le associazioni rappresentative del design italiano (Adi Associazione per il disegno industriale, Cnad Consiglio nazionale delle associazioni del design, Cundi Comitato universitario nazionale disegno industriale), al fine di dare vita al museo del design italiano, che potrà articolarsi su più sedi espositive permanenti, a cominciare dalle città di Milano e di Roma.
9/4489/15. Quartiani, Duilio, Mantini, Capitelli, Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2002, n. 295 è finalizzata alla totale armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle forze armate con quello delle forze di polizia e dell'arma dei carabinieri;
la predetta disposizione legislativa ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, agli ufficiali delle forze armate che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni dalla nomina a sottotenente venga attribuito il trattamento economico rispettivamente del colonnello e del generale di brigata, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 nei confronti degli ufficiali e dei funzionari delle forze di polizia;
in sede di esame parlamentare del provvedimento legislativo in argomento è stato, tra l'altro, previsto (articolo 3 della predetta legge) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provveda ad accertare e comunicare l'esaurimento degli stanziamenti annuali. Nel caso si verificasse un'insufficienza dei fondi stanziati, i benefici della legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo solo per il personale che ha maturato il diritto in data successiva al predetto decreto interministeriale;
il provvedimento in questione non prevede la sospensione dei trattamenti già maturati in data precedente al citato decreto interministeriale;
la stessa legge n. 295 del 2002 indica le procedure da adottare per supplire ad eventuali deficienze degli stanziamenti; risulterebbe che gli enti amministrativi della difesa, su precisa disposizione della direzione generale del personale militare, abbiano pagato nei primi mesi del 2003 solo gli emolumenti relativi al 2002, sospendendo il trattamento per il 2003;

impegna il Governo

ad attivare le procedure previste dall'articolo 3 della legge n. 295 del 2002 e, al fine di supplire alla eventuale insufficienza di stanziamenti, a reperire le idonee risorse


Pag. 165

finanziare per far fronte alle relative esigenze.
9/4489/16. Cossiga, Lavagnini.

La Camera,
premesso che:
con riferimento alle problematiche occupazionali ormai note al Governo ed in particolare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato richiesto un intervento legislativo che consenta l'estensione al settore tessile abbigliamento delle misure contenute nell'articolo 41, commi 9 e 10 della legge 27 dicembre 2002 n. 289; tale provvedimento consentirebbe un utilizzo più flessibile e razionale della cassa integrazione guadagni ordinaria.
nel frattempo il Governo ha emanato il decreto-legge 24 novembre 2003 n. 328 che prevede alcune ipotesi di ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Purtroppo è già stato dimostrato che tale norma per la complessità di procedure e di motivazioni della CIG straordinaria non è adeguato alle necessità temporanee e diffuse delle piccole e medie aziende del settore tessile.
per evitare che nel 2004 si determini nel settore tessile un rilevante numero di licenziamenti;

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa normativa volta a disporre per il settore tessile abbigliamento la cassa integrazione guadagni ordinaria dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.
9/4489/17. Lavagnini

La Camera,
premesso che
è stata constatata l'opportunità di consentire l'accesso all'attività professio nale dell'agente di commercio anche a soggetti detentori di titoli di studio non considerati dalla normativa attualmente vigente, ed in particolare di diplomi conseguiti al termine di corsi di studio di durata non inferiore a cinque anni che, pur non rientrando fra quelli di indirizzo esplicitamente commerciale, assicurano comunque una preparazione adeguata ai fini dello svolgimento di quell'attività;
detta opportunità, insieme a quella di una più generale semplificazione della disciplina della professione anche in funzione del suo adeguamento al diritto comunitario, è stata peraltro condivisa dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, come risulta dalla relazione da questa approvata il 26 novembre 2003 in sede consultiva sul disegno di legge in esame;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a modificare la disciplina della professione dell'agente e rappresentante di commercio, procedendo in particolare alle seguenti modificazioni della legge 3 maggio 1985, n. 204:
a) all'articolo 5, comma due, numero 3, le parole «di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche» sono sostituite con le parole «di istituto tecnico commerciale o industriale o per geometri, o laurea in materie commerciali, giuridiche o ad indirizzo tecnico»;
b) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «All'obbligo di iscrizione al ruolo non sono tenuti i cittadini comunitari che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di commercio in regime di prestazioni di servizi»;
c) all'articolo 9, comma uno, in fine, sono aggiunte le parole: «È valido il


Pag. 166

contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo di cui all'articolo 2»;
d) all'articolo 9, comma tre, le parole «compresa tra lire 1.000.000 e lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti «compresa tra euro cinquemila ed euro diecimila.».
9/4489/18. Deodato, Gastaldi.

La Camera,
premesso che:
la direttiva n. 16 del 1993 CE, è stata recepita nel decreto legislativo n. 368 del 1999;
nel passato non si è data attuazione al dispositivo della legge suddetta né dal punto di vista economico né giuridico-normativo;
il Governo aveva previsto nel Dpef 2003-2005 tale possibilità;
è grave e perdurante il disagio dei medici specialisti di tutte le facoltà di medicina in Italia, che di fatto partecipano attivamente alle attività assistenziali, senza un adeguato riconoscimento economico, previdenziale e normativo;
nell'attuale disegno di legge finanziaria, finalmente, è previsto un ulteriore contributo che va ad incrementare le attuali borse di studio;

impegna il Governo

alla completa attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 nei tempi più brevi possibili secondo la disponibilità finanziaria.
9/4489/19. Di Virgilio, Massidda, Rota, Caminiti, Borriello, Burani Procaccini, Castellani, Giuseppe Gianni, Dorina Bianchi, Giuseppe Drago, Parodi.
(La presente formulazione sostituisce la precedente).

La Camera,
premesso che:
i gravi fatti di cronaca correlati al disagio psichico e i dati recentemente acquisiti inerenti la correlazione tra malattia mentale e atti di violenza in ambito familiare;
il bisogno di sostenere e implementare la funzione di prossimità dei servizi territoriali con specifica attenzione rivolta alta prevenzione e all'individuazione precoce di situazioni ad albi rischio di comportamenti auto e/o etero-aggressivi;
la necessità di fornire sul territorio risposte concrete alle pressanti richieste che giungono dalle associazioni dei familiari dei pazienti;

impegna il Governo:

a finanziare in modo diretto i servizi di salute mentale presenti sul territorio nazionale per implementare la loro funzione di prossimità;
a ripartire detto finanziamento tra le aziende sanitarie che presentino specifici progetti di intervento volti alla prevenzione di episodi violenti e al monitoraggio di situazioni ad alto rischio di comportamenti psicopatologici secondo modalità e termini indicati con decreto del Ministro della salute.
9/4489/20. Borriello, Massidda.

La Camera,
premesso che:
l'Anno europeo della disabilità appena concluso ha fornito importanti spunti di riflessione per l'individuazione di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili;


Pag. 167


le conoscenze emerse sui determinanti di salute e di qualità della vita delle suddette persone;
l'importanza, di interventi di prevenzione volti a ridurre significativamente le cause che da condizioni di disabilità funzionale, incidendo sulla la qualità della vita delle suddette persone, concorrono a determinare situazioni di disabilità relazionale;
la disponibilità del fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 56, della legge del 27 dicembre, n. 289;

impegna il Governo:

a finanziare in modo diretto progetti finalizzati alla prevenzione in ambito di disabilità ( finanziamento che potrà essere integrato anche dal contributo di aziende private), utilizzando il fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 56, della legge del 27 dicembre, n. 289;
a ripartire detto finanziamento tra le realtà regionali secondo modalità e termini indicati con decreto del Ministro della salute.
9/4489/21. Massidda, Di Virgilio.

La Camera,
premesso che:
la particolare problematicità che negli ultimi tempi ha caratterizzato il mondo della salute mentale, segnatamente per quanto concerne gravi fatti di cronaca correlati al disagio psichico;
il bisogno di sostenere e implementare la funzione di prossimità dei servizi territoriali con specifica attenzione rivolta alla qualità dei relativi interventi in questo ambito;
la necessità di dare adeguate e documentate risposte alle pressarti richieste che giungono dai familiari dei pazienti e dalle loro associazioni;
prendendo atto dal passato, in cui un'esigua entità di spesa rese possibile l'attivazione del Programma nazionale salute mentale (PNSM) che coinvolse nel suo svolgimento circa 100 istituzioni, comprendenti Dipartimenti di salute mentale, cliniche universitarie ed istituti di ricerca esercitando un'azione di stimolo e di ricerca sull'intero Servizio Sanitario Nazionale;
valutando il significativo contributo dato dal suddetto programma allo sviluppo e all'implementazione di interventi basati sulle evidenze scientifiche e la significativa risposta alla domanda di formazione e di aggiornamento degli operatori della salute mentale;
la disponibilità del fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 56, della legge del 27 dicembre, n. 289;

impegna il Governo:

a finanziare in modo diretto un programma di monitoraggio e di ricerca sulle buone pratiche per la tutela della salute mentale dando in tal modo continuità al Programma nazionale salute mentale istituito presso l'Istituto superiore di sanità; a reperire la copertura finanziaria richiesta (che potrà essere integrata anche dal contributo finanziario di aziende private), utilizzando il fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 56, della legge del 27 dicembre, articolo 289;
a ripartire detto finanziamento tra l'Istituto superiore di sanità e le realtà regionali secondo modalità e termini indicati con decreto del Ministro della salute.
9/4489/22. Baiamonte, Massidda.


Pag. 168


La Camera,
premesso che:
nella provincia di Palermo esistono alcune zone in cui bisogna investire in legalità e sviluppo per far crescere i livelli produttivi e nel contempo attrezzare il territorio in una lotta sociale «efficace e condivisa» contro la penetrazione mafiosa;
nella zona del corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni; è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio; nel corleonese è in atto uno sforzo straordinario di valorizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione del patto territoriale Alto Belice-Corleonese (fra i pochi selezionati come «patto pilota» dall'Unione europea) che per potersi sviluppare appieno necessita di un parallelo intervento del sistema viario;
la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciacca, Palermo-Agrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio;
per quanto riguarda la realtà territoriale di Termini Imerese ci troviamo di fronte ad una zona dalle enormi potenzialità, per molta parte inespresse o impossibilitate ad emergere a causa di una disattenzione istituzionale, ai vari livelli che ne ha bloccato uno sviluppo produttivo sano ed ecocompatibile. Per questa realtà è necessario potenziare due strutture strategiche: il porto e la zona industriale. Per quanto riguarda il porto è necessario intervenire con un progetto mirato a ristrutturarne l'area in tre direzioni: diporto per sviluppare il turismo; peschereccio per la marineria locale affinché possa mantenere e migliorare i livelli produttivi ed occupazionali della pesca; commerciale per creare un centro intermodale di smistamento merci per tutta l'area della provincia di Palermo e delle altre zone della Sicilia occidentale visto che su Termini Imerese insistono importanti nodi autostradali e ferroviari. Per quanto riguarda la zona industriale va completata la i nfrastruttu razione dei vari servizi: depuratori, acqua, luce, metano, capannoni, area verde... per sperimentare una zona franca di «nuova generazione» in cui siano garantiti alti livelli di convivenza per lo sviluppo economico e alti livelli di legalità per impedire le infiltrazioni mafiose;

impegna il Governo:

ad adempiere a tutti gli atti previsti dalle normative nazionali e comunitarie e ad adottare iniziative normative volte a inserire nella prossima legge obiettivo, norme che rechino:
a) la previsione, in accordo all'iniziativa della regione siciliana e della provincia di Palermo, di interventi per il miglioramento della rete viaria di tutto il corleonese;
b) il completamento del porto di Termini Imerese in chiave integrata rispetto alla sua vocazione turistica, ittica e commerciale;
c) il completamento dell'area industriale e costruire una sperimentale zona franca.
9/4489/23. Lumia.

La Camera,
premesso che:
è noto che la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica


Pag. 169

(ISEF) e la contestuale istituzione di facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, ha determinato l'insorgere di un nutrito contenzioso in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998;
l'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ha anche diramato istruzioni per evitare di essere «partecipe» di una interpretazione che mortifica ingiustamente le aspettative ed i diritti di coloro che hanno portato gli ISEF alle soglie della dignità accademica (si veda la circolare «Guerzoni» del 9 maggio 2001). Tale circolare pare che non abbia avuto alcun esito;
tra l'altro la utilizzazione di docenti universitari in luogo degli ex docenti ISEF comporta un illegittimo aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Infatti, mentre gli ex docenti ISEF che sono chiamati ad insegnare nei nuovi corsi di laurea devono accontentarsi degli emolumenti che già percepivano (si tratta in genere di qualche milione all'anno), stante il preciso disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, il quale stabilisce che il mantenimento delle funzioni didattiche non deve comportare «oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», ben altro è il costo di un docente universitario;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti al fine di evitare una reiterazione degli errori commessi e ad offrire soluzioni alternative al problema della sistemazione dei docenti alle stesse condizioni e senza aggravio di spesa, ed a risolvere questa situazione di incertezza che rischia di compromettere il regolare svolgimento dell'anno accademico, sulla pelle dei nostri studenti.
9/4489/24. Spina Diana, Perrotta.

La Camera,
premesso che:
sono viste con favore le numerose norme a tutela del Made in Italy e di contrasto ai fenomeni della contraffazione di prodotto e di aiuto all'intemazionalizzazione delle imprese, contenute nella manovra economica per il 2004;
il fenomeno della contraffazione nel settore alimentare sta mettendo a rischio, nei paesi al di fuori del nostro, il valore economico delle nostre esportazioni alimentari di qualità,
nel 2003 il mercato della contraffazione illegale del cibo e del vino italiani ha toccato i 2,6 miliardi di giuro, mentre quello più genericamente imitativo, che utilizza nomi italiani e mette in evidenza sulle confezioni la nostra bandiera, ha raggiunto i 52,6 miliardi dì giuro, con un treni di crescita del 20 per cento annuo, a fronte di un fatturato globale dell'industria alimentare nazionale di circa 103 miliardi di curo, 15 dei quali arrivano dall'export;
anche nel settore della farmaceutica si registra un crescente e pericoloso mercato del falso, favorito dalla vendita on line dei farmaci, sinora riscontrato nel terzo mondo, ma che si sta allargando al mondo industrializzato, con punte del 10 per cento di falsi in Russia ed Ucraina, relativamente agli antibiotici, agli analgesici, agli antistaminici ed ai farmaci cardiovascolari ed aumento dei sequestri in Europa occidentale;
il mercato del falso alimenta la criminalità organizzata e, per quel che riguarda i falsi farmaceutici, anche il terrorismo internazionale;

impegna il Governo:

ad adottare, attraverso gli organismi preposti alla tutela dei prodotti italiani all'estero, iniziative volte anche alla lotta alle contraffazioni alimentari, comunque definite, mediante interventi diretti nei


Pag. 170

confronti dei consumatori esteri, vincolando allo scopo, una quota delle risorse, ed incrementando le garanzie offerte da un sistema completo di tracciabilità dei prodotti alimentari, in ingresso ed in uscita dal nostro Paese;
ad estendere i sistemi anticontraffazione già esistenti, applicati ai medicinali e nati per contrastare le truffe al servizio sanitario nazionale, anche ai medicinali omeopatici che sono in buona parte importati, nonché ai farmaci veterinari, al fine di impedirne l'importazione illegale e l'uso illegale e sistematico, nell'alimentazione animale.
9/4489/25. Daniele Galli.

La Camera,
premesso che:
in relazione alle previsioni di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 3 sono da intendersi non inclusi gli interventi militari previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 2003 n. 165, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003 n. 219;

impegna il Governo

ad approvare un apposito provvedimento del Parlamento, senza il quale la missione Antica Babilonia si intende non finanziata.
9/4489/26. Grandi, Pisa, Deiana, Cento, Maura Cossutta.

La Camera,
premesso che:
presso l'Amministrazione centrale e periferica è utilizzato il personale docente in attività di supporto per l'attuazione dell'autonomia scolastica o in altri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 26 comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, titolare di funzioni di progettazione, consulenza, ricerca e staff per l'intero periodo di utilizzo;
le funzioni di cui al precedente punto 1 vengono esercitate, nel rispetto degli obiettivi assegnati e degli indirizzi impartiti, in autonomia di elaborazione e di operatività, e con responsabilità diretta nella definizione delle azioni necessarie. Nell'espletamento di tali funzioni il personale utilizzato svolge attività di studio e di ricerca, di elaborazione di piani e di progetti, di consulenza e di staff, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Le funzioni possono prevedere l'affidamento di specifici incarichi da parte dell'Amministrazione;
il periodo di utilizzazione del personale di cui al punto 1 non può essere inferiore ad anni tre e può essere prorogato a domanda per ulteriori periodi triennali per il personale di cui alla legge 448/98, mentre per quello legato alla legge n. 88/58 è a tempo indeterminato; nel periodo di utilizzazione il personale è collocato fuori ruolo dal comparto scuola con perdita della sede di titolarità. Il servizio prestato in posizione di comando o di utilizzazione è valido a tutti gli effetti quale servizio d'istituto;

impegna il Governo

con le modalità che riterrà più opportune, ma con priorità rispetto ai nuovi incarichi a consentire, a domanda, al personale scolastico di cui al punto 1 della premessa, che abbia prestato servizio, in posizione di comando o di utilizzazione presso l'Amministrazione centrale o periferica, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, il passaggio nei ruoli ministeriali con collocazione nelle aree funzionali amministrative coerenti con le funzioni svolte e la cui corrispondenza nel comparto ministeri


Pag. 171

viene definita in sede di accordo intercompartimentale.
9/4489/27. Santulli.

La Camera,
premesso che:
con una serie di provvedimenti legislativi, il Governo ha inteso aumentare il numero delle ricevitorie sia del gioco del lotto che di altri giochi, offrendo, in tal modo, la possibilità ad esercizi pubblici di avere la licenza o il patentino per la vendita di tabacchi ed anche la concessione per gli altri giochi;
con la legge finanziaria del 2002 è stato approvato un emendamento che ha eliminato il limite della distanza tra tabaccai e lottisti;
con questo provvedimento si è creata una situazione di disparità tra coloro che vendevano generi di monopolio ed ex-lottisti, i quali sono destinati a chiudere il loro esercizio se il Governo non approvasse nuove disposizioni;
il Ministero dell'economia e delle finanze recependo questa legittima preoccupazione ha dato mandato al Sottosegretario onorevole Manlio Contento di esperire alcuni tentativi al fine di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative;
il lavoro svolto dall'onorevole Sottosegretario sembrerebbe aver raggiunto un buon esito;

impegna il Governo

a prendere in esame la possibilità di adottare iniziative normative volte a:
a) sospendere nuove aperture in attesa della definizione dell'accordo con le organizzazioni sindacali.
b) mettere in atto il raggiungimento dell'intesa sindacale , a suo tempo prevista dalla legge e riaffermata dal TAR del Lazio nella sentenza 8050/03 .
c) definire il reddito medio annuo ricavato sia dai lottisti che dai tabaccai per il rilascio delle concessioni previsto dopo aver raggiunto il tetto dei 15.000 punti di raccolta (come riconosciuto nella citata sentenza del predetto Tribunale amministrativo).
d) rispettare le condizioni più favorevoli per il subentro dei coadiutori così come previsto dalla legge 85 del 1990.
9/4489/28. Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
il comma 15 bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, laddove prevede che sono escluse dalla cessazione al 31 dicembre 2006 le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nella quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica e a società di capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano in borsa, nonché la norma di cui alla lettera b) del comma 236 dell'emendamento 27.100 presentato dal Governo al disegno di legge n. 4489 (legge finanziaria 2004), che prevede che siano escluse dalla cessazione in questione anche le concessioni affidate a società quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate;


Pag. 172


il principio sotteso a tali disposizioni è quello di escludere dalla cessazione al 31 dicembre 2006 tutte le concessioni affidate con procedure ad evidenza pubblica o ad esse equiparate;
che il quinto comma dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, prevede che il conferimento dell'erogazione del servizio possa avvenire o mediante l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica o direttamente a favore di società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto con procedure ad evidenza pubblica nonché di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulle società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici la controllano;
il principio espresso nella suddetta proposta emendativa volta ad estendere alle concessioni affidate alle società quotate in borsa l'esclusione della cessazione anticipata dal servizio deve trovare applicazione anche nel quinto comma dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del 2000, posto che l'individuazione del socio privato mediante offerta pubblica di vendita finalizzata alla quotazione in borsa deve essere equiparata all'individuazione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica;

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa normativa recante disposizioni interpretative volte a far si che l'affidamento diretto previsto dal quinto comma dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 riguardi anche le società già quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate.
9/4489/29. Acquarone, Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
con l'ingresso della Slovenia nell'Unione europea prevista per il 2004, e la conseguente caduta delle barriere doganali si prospetta la perdita dei posti di lavoro legati alle attività doganali e spedizionistiche effettuate alla frontiera;
in particolare, nel Friuli Venezia Giulia la caduta delle barriere doganali comporterà la perdita dei posti di lavori nei settori dei dichiaranti doganali, delle case di spedizione e degli spedizionieri nell'area di Pontebba (UD), Gorizia e Trieste;
la questione occupazionale degli spedizionieri venne già affrontata nel 1993 allorquando si determinò l'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato comunitario;
in tale occasione venne emanato il decreto legge 21 giugno 1993 n. 199 «Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizioni internazionali, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali», convertito con modificazioni, nella legge 9 settembre 1993 n. 293;
vista la necessità e l'urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali al fine di fronteggiare la crisi occupazionale che si prospetta con l'abolizione delle barriere doganali;

impegna il Governo:

ad assumere un'analoga e tempestiva iniziativa normativa e ad istituire un «Fondo Speciale» - avente come finalità:
a) il sostegno al reddito del personale impiegato in corsi di riqualificazione;
b) la copertura contributiva previdenziale per il raggiungimento del minimo


Pag. 173

pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;
c) il cofinanziamento della riconversione produttiva delle aziende impegnate attualmente in attività doganali;
d) l'applicazione dell'istituto della «mobilità lunga», per evitare di trovare impreparato un settore che ha un peso determinante nell'economia di frontiera.
9/4489/30. Maran, Rosato.

La Camera,
premesso che:
le normative in materia di lavori pubblici e quelle in materia di progettazione, consulenza e assistenza nel settore agricolo, forestale, ambientale, alimentare e dello sviluppo rurale prevedono la presenza di figure professionali competenti iscritte ai rispettivi albi, espressamente identificati dalle norme;
le normative di altri stati dell'Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Portogallo, Spagna) espressamente definiscono i dottori agronomi e i dottori forestali come «ingegneri agronomi» e «ingegneri forestali»;
i bandi e le normative dell'Unione europea per le attività di progettazione e consulenza in materia agricola, forestale, ambientale, agroalimentare e sviluppo rurale fanno unicamente riferimento al titolo di ingegnere agronomo e ingegnere forestale, titolo che così definito non é presente nell'ordinamento italiano;
la suddetta situazione arreca svantaggi ai professionisti italiani diminuendone la loro competitività o addirittura vietando la loro partecipazione a gare, progetti e bandi;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni esplicative tramite le quali, con riferimento alle attribuzioni e competenze professionali stabilite in forza di legge o in via regolamentare, in sede di ridefinizione delle modalità di accesso alle professioni, ovvero in sede di aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di esami di stato per l'esercizio della professione, ovvero con altri atti, chiarisca che gli iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali devono ritenersi «ingegneri agronomi» e «ingegneri forestali» in coerenza con le normative dell'Unione europea ed é ammessa la loro competenza secondo le disposizioni combinate previste dalla legge 7 gennaio 1976 n. 3 e regolamenti applicativi, dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 e regolamenti applicativi, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 e successive modificazioni.
9/4489/31. Moretti.

La Camera,
premesso che:
nei paesi dell'Unione europea i servizi alberghieri sono gravati da un'imposizione IVA non superiore al 10 per cento, mentre in Italia l'aliquota è del 20 per cento;
tale disparità si riflette negativamente sull'intero settore, che rappresenta una voce importante per l'equilibrio dei nostri conti con l'estero, ma che allo stato vive una crisi connessa alla congiuntura economica, aggravata dagli eventi internazionali che limitano gli afflussi turistici nel nostro Paese; il solo annunzio della guerra in Iraq ha prodotto un calo delle presenza del 25 per cento e la riduzione di 17.000 unità tra gli addetti stagionali;


Pag. 174

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a ridurre il carico dell'IVA sul settore turistico, equiparandolo in maniera graduale a quello dei paesi concorrenti dell'Unione europea..
9/4489/32. Dorina Bianchi, Arnoldi, Scherini, Francesca Martini, Lolli, Mantini.

La Camera
premesso che:
al fine di garantire sicurezza e trasparenza nei confronti dei consumatori è necessario assicurare la possibilità di verificare l'origine, le qualità e il percorso produttivo dei prodotti alimentari; per poter garantire il necessario percorso di tracciabilità dei prodotti gli imprenditori agricoli devono sostenere notevoli investimenti con conseguenti aumenti dei costi di produzione;
risulta quindi opportuno sostenere i processi di innovazione delle imprese agricole al fine di consentire la concreta realizzazione di un sistema di tracciabilità nell'interesse dei consumatori;

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito degli stanziamenti per la qualità facenti capo al Ministro delle politiche agricole e forestali, le necessarie risorse per sostenere le innovazioni di processo delle imprese agricole finalizzate a garantire la tracciabilità dei prodotti alimentari.
9/4489/33. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio.

La Camera
premesso che:
le esigenze legate alla sicurezza dei cittadini sono strettamente legate ad una efficace sinergia tra comuni, regioni e Stato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad escludere, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, dal divieto di assunzione a tempo indeterminato, le assunzioni del personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.
9/4489/34. Saia.

La Camera
premesso che:
la fiscalità dei comuni rappresenta un elemento strategico ai fini del controllo della spesa pubblica e al mantenimento dei servizi fondamentali per i cittadini;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sia stabilito entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate anche riapprovati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
9/4489/35. Alberto Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 42, comma 2, lettera f), del Testo unico degli enti locali (decreto


Pag. 175

legislativo 267 del 2000) esclude la competenza del consiglio comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali. Tale competenza rientra, pertanto, in quella residuale della giunta, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato Testo Unico;
la giurisprudenza amministrativa ha ricondotto in capo alla giunta comunale anche la competenza alla determinazione delle tariffe (solo la disciplina generale delle stesse rientra nelle potestà consiliari);
è facile constatare che l'aver sottratto tale competenza al consiglio ha determinato, nella generalità dei casi, un aumento considerevole della pressione fiscale locale. Nella giunta, infatti, non avviene quel contraddittorio tra maggioranza ed opposizione che comporta una maggiore evidenza e ponderazione delle deliberazioni adottate ed una maggiore conoscibilità delle stesse da parte dei cittadini;
una possibile soluzione per evitare l'inasprimento della pressione fiscale locale potrebbe quindi essere quella della riconduzione al consiglio del potere di determinazione delle aliquote di imposte, tasse, canoni e tariffe comunali;

impegna il Governo

ad adottare una iniziativa normativa che modifichi l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000 alla lettera f) con il testo seguente: «f) istituzione e ordinamento dei tributi; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; determinazione delle aliquote di imposte, tasse, canoni e tariffe;»
9/4489/36. Bocchino, Alberto Giorgetti.

La Camera
premesso che:
il comune di Latina è fortemente impegnato nel progetto di realizzazione del polo universitario;
nell'ambito di tale progetto è prevista la riqualificazione degli edifici di fondazione del centro storico, destinati a diventare sede di facoltà;
in questa ottica è in corso la ristrutturazione dell'ex 82 - già campo profughi Rossi Longhi;
allo scopo di recuperare alla funzione di palazzo degli studi il Palazzo M l'amministrazione si sta impegnando a realizzare la nuova caserma della guardia di finanza centro direzionale;
nell'ambito di tale progetto nei prossimi giorni verrà firmato il rogito per l'acquisto del Palazzo delle Poste del Mazzoni;
tale progetto complessivamente si inserisce in un processo di crescita culturale della città capoluogo dell'intera provincia;

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere pubbliche a riconoscere, per l'alto valore culturale e formativo, una priorità di assegnazione di dette risorse all'amministrazione comunale di Latina.
9/4489/37. Zaccheo.

La Camera
premesso che:
il buono pasto dei dipendenti dello Stato, per accordo contrattuale, è fermo sin dal lontano 30 aprile 1.996 a 4,65 euro nonostante che da quella data l'aumento dell'inflazione e di conseguenza del costo della vita è salito di oltre il 20 per cento;


Pag. 176


in occasione del rinnovo del CCNL 2002/2005 sottoscritto tra l'ARAN e le OO.SS. le parti si sono date reciprocamente atto della necessità di procedere alla verifica, della spesa effettivamente sostenuta in quanto risulterebbe un risparmio, sullo stanziamento iscritto in bilancio, di oltre il 20 per cento;
l'attuale sistema di erogazione attraverso ticket cartacei, gara CONSIP, convenzioni con esercenti, distribuzione manuale ai dipendenti, aggrava i costi della pubblica amministrazione di oltre il 15 per cento;
sia attraverso risparmi sugli stanziamenti già previsti sia attraverso la monetizzazione, che consentirebbe risparmi sulla gestione, l'adeguamento del corrispettivo economico dei buoni pasto- non aggraverebbe le spese finanziarie già previste;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché con il rinnovo del CCNL 2004/2005 venga finalmente riesaminata l'attuale normativa sui buoni pasto, sia per quanto attiene la disciplina di erogazione, sia per gli importi attualmente vigenti.
9/4489/38. Lo Presti, Alberto Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
la strategia di approvvigionamento di proteine vegetali da parte del nostro paese è attualmente basata sulle importazioni dal mercato mondiale di soia o della sua farina di estrazione, essendo tali produzioni deficitarie in Italia;
tale situazione presenta aspetti problematici soprattutto in riferimento agli organismi geneticamente modificati (OGM);
la forte dipendenza di proteine vegetali dai paesi terzi pone una serie di problemi anche legati alla sicurezza alimentare ed al rapporto con i consumatori;
è necessario incentivare soluzioni che permettano non solo di ridurre il deficit proteico del nostro paese e dell'intera Unione europea, ma di aumentare le superficie coltivate, migliorandone la capacità produttiva unitaria in termini di proteine, in coerenza con le linee guida della sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente e del territorio;

impegna il Governo:

a) a predisporre un piano che verifichi il fabbisogno di proteine vegetali, che valorizzi e recuperi ogni fonte di proteine vegetali, che incentivi le colture, che favorisca la ricerca;
b) ad adottare iniziative presso la Commissione europea perché siano riviste le quote di riferimento, basate sugli anni precedenti;
c) a considerare il problema delle proteine vegetali, essenziale per le linee di intervento su qualità e tracciabilità.
9/4489/39. Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Borrelli, Sandi.

La Camera,
premesso che:
dato atto che il divieto di nuove assunzioni previsto della legge finanziaria per il 2004 ha lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa le nuova assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche deve essere, va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi della spesa pubblica;


Pag. 177


il fondo per il funzionamento ordinario delle università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;
le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università, a seguito della cessazione del servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcuna aggravio di spesa pubblica;
le chiamate di professori risultati idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004;

impegna il Governo

a emanare disposizioni che consentano alle Università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non deve trovare applicazione il divieto di nuove assunzioni.
9/4489/40. Volpini, Acquarone.

La Camera,
premesso che:
i lavoratori atipici (co.co.co.) costituiscono in Italia una platea ormai vastissima, che supera i due milioni e mezzo di persone;
appare indilazionabile affrontare la loro situazione previdenziale;
allo stato essi sono iscritti alla gestione separata e non possono far valere i contributi previdenziali versati nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria, a differenza delle altre categorie di lavoratori, autonomi o subordinati, cui detta facoltà è riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282;
ciò costituisce una palese discriminazione a danno dei lavoratori atipici, che pur ricevono una attenzione adeguata nella «riforma Biagi»;

impegna il Governo

ad adottare un'apposita iniziativa normativa volta a consentire agli iscritti alla gestione separata di esercitare la facoltà riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 anche nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, nelle forme e nei modi che più saranno ritenuti opportuni.
9/4489/41. Riccio.

La Camera,
premesso che:
la regione Abruzzo è collocata in un crocevia fondamentale tra il Nord ed il Sud d'Italia e, malgrado la realizzazione di grandi infrastrutture stradali ed autostradali, peraltro incomplete, presenta difficoltà di collegamento, anche a causa della orografia tormentata, soprattutto per quanto concerne le ferrovie;
i collegamenti ferroviari con il versante tirrenico, lungo la cosiddetta dorsale appenninica centrale sono insufficienti, in quanto per la maggior parte a binario unico, con forti pendenze e stretti raggi di curva che ne limitano pesantemente la funzionalità, sia per il trasporto passeggeri, sia e soprattutto per il traffico merci;


Pag. 178


il potenziamento lungo la direttrice orizzontale Abruzzo-Lazio rafforzerebbe la macro-regione centrale con aperture più ampie verso l'Adriatico ed il mercato est-europeo, implementando nuovi investimenti e situazioni di crescita economica e di sviluppo per l'ampio contesto territoriale coinvolto e per l'intera penisola;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché si programmi in un arco ragionevole di tempo il sostanziale miglioramento delle infrastrutture, specie ferroviarie con collegamenti moderni e veloci, che interessano la regione Abruzzo, in particolare le connessioni con il versante tirrenico, al fine di migliorare la mobilità e promuovere lo sviluppo economico della Regione.
9/4489/42. Aracu.

La Camera,
premesso che:
la grave situazione dell'intero sistema di infrastrutture della Provincia di Foggia necessita di interventi urgenti;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di reperire le risorse necessarie a finanziare le seguenti opere:
a) la valorizzazione e il potenziamento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-Avellino-Benevento-Campobasso;
b) il prolungamento della pista di atterraggio e alla messa in sicurezza dello scalo aereo «Gino Lisa» di Foggia;
c) la realizzazione del raccordo stradale tra la SS 17 e la SS 16 passando attraverso Lucera, San Severo e Termoli;
d) il raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Potenza;
e) il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto;
f) il raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Pescara;
9/4489/43. Pappaterra, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,
premesso che:
la situazione nelle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 continua a destare, in tutta la popolazione coinvolta, gravi preoccupazioni sui tempi e sui finanziamenti previsti per la ricostruzione; tale stato d'animo è stato esplicitato dallo stesso responsabile della protezione civile, nonché da tutti gli amministratori locali, che hanno denunciato la scarsità ed i ritardi nell'arrivo dei fondi necessari alle opere di ricostruzione;
dopo oltre un anno da tali eventi sismici si pone con forza la necessità di un impegno programmatico e non casuale per restituire dignità e voglia di vivere a popolazioni che così duramente sono state colpite;
non va dimenticato, oltretutto, che per quanto riguarda la provincia di Foggia molti territori sono stati successivamente colpiti da eventi alluvionali tali da determinare la dichiarazione di stato di emergenza;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità, stante la necessità di ricostruire in maniera compiuta il tessuto sociale, economico, ambientale e storico artistico delle aree colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
di adottare iniziative normative volte a istituire un fondo presso il Ministero


Pag. 179

del Tesoro con gli stanziamenti necessari alla definitiva ricostruzione di tutte le zone colpite dai suddetti eventi sismici;
a inserire tra i soggetti che possono usufruire di agevolazioni, nella presente legge finanziaria, in seguito a calamità naturali anche quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003;
a reperire, di conseguenza, le necessarie risorse finanziarie per l'attuazione degli impegni sopra indicati per gli anni 2005 e 2006.
9/4489/44. Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,
premesso che:
alla luce dello stato di avanzamento della proposta di legge sull'istituzione dell'Ente parco nazionale del Subappennino Dauno e vista l'importanza di tale istituzione per lo sviluppo dell'intero territorio;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di reperire i finanziamenti atti a consentire l'istituzione e le spese di primo funzionamento dell'Ente parco nazionale del Subappennino danno.
9/4489/45. Buemi, Di Gioia, Folena, Bonito

La Camera
premesso che:
il territorio della provincia di Foggia e del subappennino dauno è interessato da frequenti fenomeni di smottamento del terreno e da frane che si producono in maniera maggiore in seguito a fenomeni piovosi e alluvionali;
la prevenzione nella salvaguardia del territorio è fondamentale sia per la sicurezza dei cittadini sia per evitare maggiori spese in seguito a fenomeni emergenziali;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare interventi tesi alla risoluzione del dissesto idrogeologico nell'intera area della provincia di Foggia e del subappennino dauno.
9/4489/46. Boselli, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera
premesso che:
alcuni comuni nei cui territori insistono centrali di produzione di energia elettrica hanno in corso contenziosi con le società proprietarie degli impianti in relazione alla determinazione dell'imposta ICI dovuta, tra questi vanno ricordati, tra l'altro, il comune di Porto Tolle in relazione alla centrale termoelettrica di Polesine Camerini ed il comune di Piombino;
la controversia concerne i criteri da applicare per la valutazione degli opifici in generale, ed in particolare degli opifici a destinazione speciale com'è il caso delle centrali destinate alla produzione di energia elettrica;
le società di produzione affermano che il valore delle centrali elettriche debba essere determinato solo dal valore dell'area e dei muri, con esclusione degli impianti, tesi questa che contrasta con la prassi interpretativa ed applicativa delle norme catastali in materia di fabbricati di categoria D;


Pag. 180


attualmente, in mancanza di una norma interpretativa in materia, i contenziosi vengono affrontati e decisi dalle Commissioni tributarie interpellate, con esiti alterni;
ai comuni interessati, questa situazione crea enorme incertezza sulle entrate e, anche in caso di esito positivo, dei gravi ritardi nella riscossione di quanto dovuto con i relativi riflessi negativi in materia di bilancio;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a rivedere quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del R.decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, affinché il contenzioso in atto sia risolto attraverso una norma di interpretazione autentica.
9/4489/47. Grotto.

La Camera,
premesso che:
gli operatori della piccola pesca costiera a strascico con abilitazione tra le tre e le sei miglia sono in stato di forte agitazione, soprattutto in talune marinerie dell'Adriatico;
questa forma di pesca, a carattere prevalentemente familiare, è caratterizzata da debolezze strutturali, per mancanza di formazione professionale e difficoltà nella riconversione verso altri settori;
la piccola pesca costiera a strascico si muove in un contesto ambientale fragile dal punto di vista biologico, sociale ed economico in aree fortemente interessate da misure restrittive di salvaguardia imposte dal sovrasfruttamento delle risorse (fermo biologico, aree di tutela biologica, ecc.);
le misure previste dal regolamento del Consiglio n. 2369 del 2002, relative alla demolizione, non prevedono un importo di remunerazione congruo rispetto non tanto al valore dell'imbarcazione, quanto all'impossibilità di sopravvivenza o riconversione del pescatore stesso, e che pure insufficienti sono le misure relative all'articolo 12 del regolamento del Consiglio n. 2371 del 2002 di modifica del regolamento del Consiglio n. 2792 del 1999 per quanto riguarda le misure di carattere socioeconomico, per una efficace fuoriuscita dal settore;
non sono facilmente praticabili percorsi di riconversione fuori dal settore a causa della ormai immodificabile cultura e formazione degli addetti che prevalentemente possono prevedere una continuità di reddito per il resto della loro vita o come componenti di un equipaggio di imbarcazioni più professionalmente organizzate per la pesca marittima o nell'ambito del trasporto mercantile;
a tal riguardo è già operativo un tavolo di lavoro presso la direzione generale della pesca e che la Commissione agricoltura della Camera in sede consultiva sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 aveva approvato un emendamento volto proprio a risolvere il problema della piccola pesca costiera a strascico;

impegna il Governo

ad attuare, con ogni mezzo compatibile con le normative comunitarie, un programma di razionalizzazione e di riconversione delle unità che esercitano la pesca costiera con il sistema a strascico.
9/4489/48. Scaltritti.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni le accise relative al gas metano per combustione per uso


Pag. 181

industriale sono state ridotte, da parte della pubblica amministrazione del 40 per cento, con rinnovo semestrale in appositi decreti dal primo gennaio al 30 giugno e dal primo luglio al 31 dicembre;
nel 2003 è stato emanato il decreto relativo al primo semestre, primo gennaio 2003 - 30 giugno 2003, ma poi non si proceduto al rinnovo delle agevolazioni, come negli anni precedenti, per il secondo semestre. Nella legge 24 novembre 2003 n. 326 il rinnovo ha decorrenza a partire dal 1o ottobre 2003, anziché come logica avrebbe voluto dal 1o luglio 2003;
ciò ha un impatto per 9/12 sulle attività industriali che consumano gas su base annua, ma che diviene quasi nullo per le industrie alimentari che producono nei mesi estivi;
in particolare l'industria saccarifera, reduce da una campagna 2003 molto corta, che si è svolta nei soli mesi di agosto e settembre, non avrà alcun vantaggio, particolarmente in una annata resa disastrosa a causa della siccità;
la mancata applicazione della riduzione di accise nei mesi di luglio-agosto-settembre 2003 aggrava ancora di più la sopravvivenza dell'intero settore bieticolo saccarifero;

impegna il Governo

a stabilire, specificatamente per le imprese saccarifere, la cui attività è limitata nei mesi di luglio-agosto-settembre un recupero pari ai nove dodicesimi dell'agevolazione non usufruita mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
9/4489/49. Zama.

La Camera,
premesso che:
dato atto che il divieto di nuove assunzioni previsto della legge finanziaria per il 2004 che ha lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa le nuova assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche deve essere interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi della spesa pubblica;
il fondo per il funzionamento ordinario delle università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;
le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università, a seguito della cessazione del servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcuna aggravio di spesa pubblica;
pertanto le chiamate di professori risultati idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004;

impegna il Governo

a emanare disposizioni che consentano alle università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non deve trovare applicazione il divieto di nuove assunzioni.
9/4489/50. Burlando.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa relativa alla firma digitale nel senso di ampliare tale facoltà di cui ai


Pag. 182

commi 2-quater e 2-quinques introdotti all'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 anche ai consulenti tributari, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e altri soggetti già operanti nel settore.
9/4489/51. Di Giandomenico.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della riapertura dell'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle camere di commercio, industria ed artigianato, sub-categoria «Tributi», a coloro che oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 69 della legge n. 427 del 1993.
9/4489/52. Ranieli.

La Camera,
premesso che:
la legge 23 febbraio 1999 contenente le disposizioni relative al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura era stato il primo e necessario passo verso una lotta più penetrante e programmata a tale crimine;
il fenomeno dell'usura ha registrato una costante ascesa negli ultimi anni e restano, pertanto, ancora attuali gli obiettivi prioritari della legge per arginare e contrastare tale fenomeno;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative idonee a garantire un rifinanziamento della legge antiusura al fine di non vanificare i progressi raggiunti finora e attraverso la quale lo Stato ha saputo infondere una nuova fiducia agli imprenditori e ai commercianti per debellare definitivamente questo crimine.
9/4489/53. Naro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, prevede che il 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica messo a carico dei privati sia pagato esclusivamente dai produttori dei farmaci.
un eventuale sfondamento del tetto di spesa sopra citato determinerebbe vantaggi economici per tutti i soggetti della filiera del farmaco, in proporzione diretta dei rispettivi margini sul prezzo al pubblico dei medicinali;
l'attuale formulazione della norma suddetta imporrebbe ai produttori di restituire allo Stato anche la parte del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto, che sarebbe incassata dagli altri soggetti della filiera del farmaco, determinando così una situazione di manifesta iniquità economica;
la situazione di cui sopra rischierebbe di dar luogo in futuro ad un forte contenzioso amministrativo-costituzionale che potrebbe mettere a repentaglio una parte del previsto recupero, da parte dello Stato, di un eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a definire con successivo provvedimento una ripartizione più equilibrata del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto


Pag. 183

di spesa farmaceutica tra tutti i soggetti della filiera stessa.
9/4489/54. Lucchese, Dorina Bianchi.

La Camera,
premesso che:
sono sempre più numerosi i casi di trasmissione di malattie per via parenterale (soprattutto epatite c) contratte da dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche;
la contrazione di questo tipo di malattie ha spesso conseguenze di tipo irreversibile e di grado significativo;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare iniziative normative volte a prevedere dei benefici previdenziali per i soggetti che hanno contratto in servizio presso la struttura sanitaria da cui dipendono una volta accertata che la menomazione dell'integrità psico-fisica sia di grado significativo.
9/4489/55. Filippo Maria Drago.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 prevede la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti di enti e istituti di assistenza, di beneficenza o che comunque non hanno fine di lucro;
molti di questi soggetti erogano sul territorio consistenti risorse e servizi grazie alle entrate che derivano da dividendi di società di capitale;
la nuova disciplina dell'IRES ha abolito il credito di imposta sui dividendi percepiti dalle società di capitale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una deroga alla nuova disciplina dell'IRES, limitata ai casi succitati, al fine di evitare una sicura penalizzazione dei soggetti di cui in premessa e per consentire il prosieguo della loro attività.
9/4489/56. D'Alia, Stagno d'Alcontres.

La Camera,
premesso che:
le emergenze dell'immigrazione clandestina, del traffico di stupefacenti, di armi, di prodotti in evasione dei diritti doganali, nonché la lotta all'inquinamento dell'ambiente e del territorio, ha necessitato un crescente intensificarsi degli sforzi da parte della componente operativa area delle forze di polizia nella azione di monitoraggio e di contrasto lungo tutto il confine di mare e nelle acque internazionali;
a tale personale sono corrisposte sia l'indennità mensile pensionabile sia l'indennità di volo o di aeronavigazione secondo il criterio di cumulo sancito dall'articolo 1, comma 2, della legge n.505 del 1978;
la citata normativa è rimasta immutata da ben 25 anni ed immutato è rimasto il sistema di cumulo al 50 per cento fra le due indennità, mentre tale limite non sussiste fra le indennità mensili pensionabile ed altre indennità in altri settori istituzionali (SISDE, DIA, eccetera);
da questa palese difformità di trattamento è scaturito un inevitabile contenzioso amministrativo da parte del personale di tutte le Armi ed i Corpi interessati;


Pag. 184

impegna il Governo

a valutare, in vista del rinnovo contrattuale delle Forze Armate, il cui contratto è in scadenza al 31 dicembre 2003, l'opportunità di affrontare e risolvere tale problematica, al fine di ripristinare pari condizioni di trattamento tra professionalità parimenti meritorie.
9/4489/57. Ciro Alfano.

La Camera,
premesso che:
le direttive 92/501CEE, 93136/CEE In tema di appalti di servizi e forniture, e 93138/CEE, per le concessioni di servizi;
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina, all'articolo 113, la materia dei servizi pubblici locali senza distinzioni rispetto alle specificità delle diverse attività comprese nella locuzione generale «servizi pubblici locali';
l'articolo 35, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), che interviene anch'esso sulla materia dei servizi pubblici locali distinguendo fra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale;
visto l'articolo 14, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica ulteriormente la disciplina dei servizi pubblici, inserendo la distinzione tra servizi con rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e recuperando la possibilità di conferire la titolarità dei servizi con affidamento diretto a società interamente pubbliche o a società miste pubblico-private in cui il socio privato sia stato scelto tramite gara;
il comma 236 dell'articolo 4, contento nell'emendamento 27.100 dei Governo al presente disegno di legge finanziaria per il 2004, che valorizza l'importanza delle normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici per assicurare concorrenzialità nella gestione dei servizi a rilevanza economica e richiama l'obbligo di gara per l'affidamento dei lavori connessi alla gestione delle reti;
che le gare bandite sino all'entrata in vigore dei comma 236 non potevano prevedere esplicitamente anche l'esecuzione dei lavori, data consuetudinariamente per implicita nella gestione dei servizio idrico integrato;
i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 154, in materia d i energia elettrica e gas naturale, che trovano esplicita salvaguardia nel testo dell'articolo 14 (legge n. 326 del 2003) ed il decreto legislativo n. 422 del 1997 (e sue successive modificazioni), in materia di trasporto pubblico locale, che disciplinano le suddette attività al fine di inserire assetti concorrenziali per il mercato nella loro gestione;
la mancanza di normative settoriali di liberalizzazione per le altre attività a rilevanza industriale ricomprese nella locuzione «servizi pubblici locali»;

impegna il Governo

a dettagliare tramite provvedimenti o circolari specifiche l'ambito di applicabilità dell'affidamento diretto;
ad introdurre misure di salvaguardia dell'economicità dei settore idrico, in attesa di un riordino normativo del settore stesso, che mantengano la possibilità di effettuare i lavori inerenti le reti nelle situazioni pregresse e quelle in corso di affidamento; che valorizzino la capacità di pianificazione e gestione Industriale del servizio nell'ambito dei criteri di selezione tramite procedure ad evidenza pubblica del socio privato; che prevedano che la quota societaria del socio privato non sia inferiore ai 49 per cento;
ad adottare iniziative normative recanti discipline di settore specifiche per la


Pag. 185

gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attualmente privi di un quadro regolamentare di liberalizzazione, orientate al superamento degli assetti monopolistici.
9/4489/58. Romano.

La Camera,
premesso che:
il comma 189 dell'articolo 4 della Legge finanziaria prevede per le cooperative di giornalisti editrici e di agenzie di stampa la possibilità di percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione;
la disposizione citata limita tale possibilità soltanto a quelle cooperative che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane;
tale limitazione discrimina e crea una ingiusta disparità nei confronti delle altre cooperative che pure hanno maturato gli stessi requisiti ma che non possono accedere ai predetti contributi;
si palesa in tal modo una evidente violazione delle norme sulle concorrenza;

impegna il Governo

a prevedere ogni utile iniziativa utile a sanare questa evidente anomalia che oltre a creare una evidente discriminazione pone molte realtà cooperativistiche nella condizione di dovere chiudere la loro attività con prevedibili ricadute occupazionali.
9/4489/59. Giuseppe Gianni.

La Camera,
premesso che:
il comma 11-quater dell'articolo 26 della legge 24 novembre 2003, n. 326 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle forze armate la disciplina relativa alla alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione;
il predetto comma fa comunque salve alcune tipologie di alloggi non rientranti tra quelle oggetto della operazione di cartolarizzazione;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che nell'individuazione degli alloggi da consegnare all'agenzia del demanio si possano escludere quelli attualmente occupati dai soggetti di cui al secondo periodo del comma 7, dell'articolo 9 della legge n.537 del 24 dicembre 1993, salvo nel caso in cui l'occupante manifesta la volontà di acquisto.
9/4489/60. Mereu.

La Camera,
premesso che:
ad oggi gli italiani espulsi dalla Libia nel 1970 non sono stati ancora completamente indennizzati dei loro beni confiscati dallo Stato libico;
circa 120 imprese italiane che hanno svolto attività in suolo libico o hanno intrattenuto rapporti commerciali con aziende libiche vantano crediti pari a oltre 820 milioni di euro;
sia i rimpatriati dalla Libia sia le aziende italiane hanno diritto ad essere risarcite del proprio capitale maggiorato


Pag. 186

di rivalutazione monetaria e di interessi egali;

impegna il Governo

a riconoscere, in attesa che il governo libico dia piena attuazione all'accordo bilaterale Italia-Libia del 28 ottobre 2002 circa il pagamento dei crediti non assicurati vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, una garanzia sovrana, entro il limite degli importi dovuti, a quegli istituti di credito disponibili ad anticipare alle imprese i crediti da esse vantati, nonché a completare l'indennizzo degli italiani rimpatriati dalla Libia.
9/4489/61. D'Agrò.

La Camera,
premesso che:
le accademie e i conservatori di musica, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e per effetto della legge 508 del 1999 sono istituzioni di alta cultura a pari livello con le università;
dal 2002 è stato scorporato dal comparto scuola quello dell'alta formazione artistica e musicale e dalla stessa data il personale delle predette istituzioni, formato da circa 9 mila unità tra docenti e non docenti, attende il rinnovo del contratto;
a causa di questa situazione le istituzioni sono costrette a rifiutare numerose richieste di frequenza che provengono dall'estero, da sempre attratto dal prestigio dell'arte italiana;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa utile a favorire una rapida chiusura del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'alta formazione artistica e musicale per il biennio 2002-2003, al fine di evitare il collasso del settore artistico italiano, una perdita della valenza dell'immagine internazionale dell'Italia e l'abdicazione del ruolo storico nel campo artistico, che da sempre ha contraddistinto il nostro Paese.
9/4489/62. Emerenzio Barbieri.

La Camera,
premesso che:
il comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si presta a qualche incertezza interpretativa;
il successivo comma 27 conferma quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, che consente di sanare gli abusi a condizione che l'ente preposto alla tutela del vincolo esprima parere favorevole, mentre l'articolo 33 della medesima legge comprende l'elenco degli abusi non condonabili, peraltro aumentati proprio dal comma 27 rispetto alla precedente normativa;

impegna il Governo

a valutare la possibilità al fine di agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi e al fine di garantire tutela, mediante certezza interpretativa, ai cittadini che faranno richiesta di sanatoria, di attivarsi affinché si preveda che per i vincoli di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 sia possibile conseguire la sanatoria se l'ente preposto alla tutela del vincolo esprima parere favorevole e che non sia possibile condonare gli abusi con i vincoli elencati nell'articolo 33 della legge n. 47/85, integrati dal comma 27 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a meno che le opere non siano


Pag. 187

state realizzate prima dell'imposizione del vincolo.
9/4489/63. Degennaro.

La Camera,
premesso che
il recente black-out energetico ha causato notevoli disagi e costi al settore della distribuzione moderna, paralizzando in molti ambiti territoriali la quasi totalità delle attività economiche;
i danni più rilevanti sono stati registrati nel settore distributivo alimentare a causa dei costi di trasporto, smaltimento ed integrale sostituzione delle merci deteriorate oltre che all'impiego straordinario di personale incaricato di verificare e catalogare tutte le merci;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, al fine di agevolare le imprese, soprattutto del settore alimentare, di prevedere la concessione di un credito di imposta conseguente all'acquisto o al rinnovo di generatori di corrente, mettendole al riparo da futuri danni da black-out energetico.
9/4489/64. Cozzi.

La Camera,
premesso che:
nei controlli fiscali presso le aziende distributive di grandi dimensioni gli scontrini e le memorie fiscali non vengono utilizzati ai fini di verifica, data l'esistenza di una serie di altri strumenti di controllo più efficienti divenendo quindi un puro incremento di costi.
l'eliminazione della fiscalità dello scontrino consentirà un aumento del gettito fiscale, una diminuzione dei costi e della complessità amministrativa per le aziende della distribuzione moderna impegnata ad esercitare un costante e forte controllo dei costi per poter mantenere prezzi bassi per i consumatori e quindi avere un ruolo virtuoso nei confronti dell'inflazione;
l'eliminazione della fiscalità dallo scontrino, eliminando la rigidità di gestione delle casse, potrà consentire anche lo sviluppo tecnologico delle stesse;
tale eliminazione oltre ad essere coerente con i programmi di Governo di lungo termine finalizzati alla semplificazione dei processi amministrativi e/o burocratici, risulta inoltre urgente data l'attuale congiuntura economica;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare iniziative normative volte a sospendere gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche per i soggetti che, per mancanza dei requisiti soggettivi, non possono aderire al concordato preventivo.
9/4489/65. Anna Maria Leone.

La Camera,
premesso che:
la legge 388 del 2000 ha posto rimedio all'eccessiva onerosità e, quindi, all'iniquità, del sistema sanzionatorio in materia previdenziale, con rilevanti riflessi anche sugli interessi di dilazione;
l'atteso intervento legislativo è risultato, peraltro, carente sul correlato versante della regolarizzazione contributiva


Pag. 188

agevolata di periodi pregressi e, quindi, non ha consentito che la riforma del sistema sanzionatorio in materia contributiva potesse considerarsi completa, dal momento che tutte le precedenti occasioni di sanatoria previdenziale hanno registrato condizioni di regolarizzazione di entità tale da non consentire a moltissime aziende, soprattutto piccole e medie, di poterne fruire utilmente ed integralmente;
i ricordati provvedimenti di attenuazione delle esorbitanti sanzioni in materia contributiva sono risultati, inoltre, tardivi rispetto alla discesa del costo del denaro verificatasi nell'ambito dell'Unione Europea e non risultano in linea con i nuovi indirizzi di politica economica e monetaria, che registrano una dinamica di flessione del Tasso ufficiale di riferimento e che vincolano il nostro Paese alle direttive europee in materia;
la legge 289 del 2002, invero, ha previsto varie forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie contributive, ma tutte strettamente collegate al condono fiscale; in ogni caso, l'impianto normativo appare non idoneo a risolvere il grave problema del recupero degli ingenti crediti contributivi degli Enti previdenziali;
si rende, pertanto, necessaria un'iniziativa legislativa che ragionevolmente consenta a tutti i soggetti in precedenza esclusi dalla sanatoria previdenziale, per effetto della lamentata sproporzione degli interessi di regolarizzazione rispetto alla media di quelli bancari, di potersene finalmente avvalere, ampliando in tal modo sensibilmente la platea di soggetti ammessi a regolarizzare la propria posizione contributiva, sia nella loro veste di datori di lavoro che di lavoratori autonomi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa normativa volta alla sanatoria contributiva che, porrebbe finalmente rimedio alle precedenti situazioni di regolarizzazione, caratterizzate da una eccessiva onerosità delle somme accessorie dovute e consentirebbe di azzerare la partita dei residui attivi, considerato anche che i problemi collegati all'aggiornamento degli archivi contributivi dell'INPS, e in particolare di quelli dei lavoratori autonomi, nonostante gli encomiabili sforzi dell'istituto, ad oggi non sono stati ancora del tutto risolti.
9/4489/66. Giuseppe Drago.

La Camera,
premesso che:
l'autonomia del disabile è protetta e garantita dallo Stato con eguali prestazioni;
l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto come egualmente gravissime la cecità e la sordità profonda;
risulterebbe una sensibile difformità di prestazioni corrisposte dallo Stato tra le diverse menomazioni fisiche, in particolare, tra gli emolumenti corrisposti ai ciechi e ai sordi esisterebbe una differenza del 75 per cento circa;

impegna il Governo

a adottare, in tempi rapidi, un'iniziativa normativa che disponga una equiparazione della indennità di comunicazione dei sordi con quella di accompagnamento dei ciechi civili al fine di garantire il presupposto giuridico dell'autonomia dei disabili affetti da tale grave menomazione.
9/4489/67. Volontè.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che sia consentito alle università istituite dal 1997 in poi di


Pag. 189

poter derogare al divieto di assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite delle disponibilità del fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché delle disponibilità di bilancio degli stessi Atenei di nuova istituzione.
9/4489/68. Mazzoni.

La Camera,
premesso che l'articolo 4, comma 153, del disegno di legge finanziaria 2004;
la produzione televisiva rappresenta un rilevante contributo per la cultura del nostro Paese;

impegna il Governo

a considerare fra i complessi immobiliari la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali anche gli immobili adibiti alla produzione della Rai di Roma e di Milano e ad adoperarsi per il loro potenziamento.
9/4489/69. Maninetti.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, adottato in attuazione della riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 59 del 1997, articolo 11 comma 1, lettera d) al fine di riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso, detta precise disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
secondo tali norme nel dicembre 2002 il Ministro dell'istruzione università e ricerca, sulla base delle degli indirizzi e delle priorità strategiche espressi dal Governo nel Documento di programmazione economica e finanziaria delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni e dal Parlamento, ha predisposto lo schema delle Linee Guida per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica successivamente approvate dal CIPE;
le linee guida citate indicano tra le finalità strategiche l'esigenza di rifocalizzare la missione e le funzioni dei Grandi Enti di Ricerca al fine di aggregare persone e gruppi di ricerca pubblici e privati intorno a programmi di grande rilevanza strategica rafforzando i rapporti e le relazioni tra Enti di ricerca, Università e imprese. Il documento evidenzia, inoltre, l'esigenza di concentrare gli sforzi su obiettivi di medio-lungo periodo e di dimensione e complessità tali da richiedere una forte concentrazione di risorse;
in attuazione di tali indirizzi ed utilizzando le deleghe legislative conferite dal Parlamento, il Governo ha avviato un complesso processo di riordino degli Enti di ricerca e dell'Università;
l'articolo 4 del Decreto legge n.269 del 30 settembre 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003, istituisce la fondazione denominata Istituto italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del


Pag. 190

Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
per la realizzazione dell'Istituto è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. La Cassa depositi e prestiti è stata, altresì, autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro;
la creazione ex novo del costituendo istituto mira ad un rafforzamento delle azioni intraprese dal Governo nel settore della ricerca e dell'innovazione ed il raggiungimento di tali obiettivi enunciati dal comma 1 dell'articolo 4 sono strettamente connessi al coordinamento delle attività dell'istituendo IIT con le attività degli Enti pubblici di ricerca e delle Università in una posizione non concorrenziale ma sinergica. Infatti occorre assicurare che le rilevanti risorse economiche investite nell'Istituto possano contribuire, nel quadro delle linee politiche del Governo, a promuovere e valorizzare le strutture scientifiche esistenti in Italia;
l'attuale formulazione dell'articolo non precisa i settori, le modalità di intervento e la missione dell'IIT se non per linee generali; tuttavia tali elementi dovranno essere precisati negli atti esecutivi che, a loro volta, dovranno rendere coerente l'azione dell'Istituto con gli strumenti legislativi vigenti, cosi da assicurare - coerenza con le recenti riforme - un coordinamento nazionale delle politiche nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
in quest'ottica è opportuno assicurare che 1'IIT non operi in contrasto con gli indirizzi nomativi seguiti fino ad oggi, ne la creazione di questa nuova Fondazione provochi una duplicazione di strutture di ricerca e, conseguentemente, una dispersione di pubbliche risorse;

impegna il Governo

a procedere, adottando gli opportuni atti esecutivi, ad assicurare che la Fondazione, denominata Istituto italiano di Tecnologia (IIT), operi nell'ambito delle competenze del Ministro dell'istruzione università e ricerca nella programmazione, nel finanziamento e nella valutazione di grandi progetti in settori strategici per l'innovazione, valorizzando la rete scientifica degli enti pubblici di ricerca, delle università e delle imprese, ed utilizzando, per la realizzazione dei propri fini, le strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri idonei enti pubblici di ricerca.
9/4489/70. Peretti.

La Camera,
premesso che:
la legge 14 agosto 1991, n.281, recante «legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» prevede l'istituzione dell'anagrafe canina, ai fini di censimento e dell'individuazione del proprietario dell'animale smarrito o abbandonato; L'accordo stipulato dalla Conferenza Stato regioni del 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali, e recepito con il DPCM del 28 febbraio 2003, prevede tra l'altro, l'impegno concreto da parte delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella lotta al fenomeno del randagismo;
tra le misure previste dal suddetto Accordo, rientrano: l'introduzione del microchips come unico sistema di identificazione dei cani a partire dal 2005; la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale; l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il ministero della salute, in collegamento con le singole anagrafi territoriali; Le regioni che hanno disciplinato con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina prevista dalla legge 281, lo hanno


Pag. 191

fatto spesso con modalità differenti. In alcune regioni l'anagrafe canina è istituita presso i comuni, in altre presso le ASL;
inoltre l'archiviazione dei numeri di tatuaggio viene fatta con criteri differenti a seconda delle ASL: alcune utilizzano sistemi informatici, altre utilizzano un sistema manuale su supporto cartaceo;
ognuno di questi archivi locali è comunque slegato non solo da quelli delle altre regioni, ma anche da quelli della stessa regione. Inoltre, poiché ogni ASL è indipendente dal punto di vista organizzativo e amministrativo alcuni archivi, nell'ambito della stessa regione, sono tenuti su materiale cartaceo, altri sono informatizzati e con programmi software diversi.
in pratica, in caso di sconfinamento dalla regione del cane vagante, risulta spesso difficile risalire al luogo di residenza dell'animale e quindi al proprietario stesso;
è indispensabile quindi la piena attuazione dell'anagrafe canina, attraverso la sua informatizzazione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il collegamento di tutte le anagrafi locali al fine di risalire in tempi rapidissimi al proprietario dell'animale;

impegna il Governo

in applicazione dell'accordo della Conferenza Stato regioni del 6 febbraio 2003, come recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, ad attivarsi affinché si preveda che le risorse assegnate annualmente alla legge 14 agosto 1991, n. 281 vengano finalizzate, per una quota percentuale, alla creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, istituita presso il Ministero della salute e in collegamento con le singole anagrafi territoriali.
9/4489/71. Zanella.

La Camera,
premesso che:
il traffico stradale è responsabile del 62 per cento delle emissioni di ossido di carbonio, del 50 per cento di quelle di monossido di azoto, del 33 per cento di quelle di idrocarburi e del 17 per cento di quelle di anidride carbonica nei paesi dell'Unione europea; il 20 per cento dei cittadini europei deve sopportare livelli di rumorosità inaccettabili dovuti al traffico stradale;
in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane; la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata in passeggeri/km è arrivata a concentrare il 94 per cento degli spostamenti (rispetto all'88,3 per cento del 1970);
in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 al giorno) mentre il numero dei feriti aumento a oltre 150mila all'anno (410 al giorno); il CIPE valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del Paese in 6 miliardi euro annui;
la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;
il trasporto motorizzato privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;
gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi


Pag. 192

vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;
l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio «culturale», di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;
l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;
l'ultima manovra finanziaria che ha stanziato risorse dignitose a favore della legge 366 del 1998 è quella relativa al 2001, mentre negli ultimi tre esercizi finanziari non sono state stanziate ulteriori risorse, facendo sì che la dotazione della legge 366 del 1998 risulti del tutto inadeguata sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli standard europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia aumentata l'insufficiente dotazione finanziaria della legge sulla mobilità ciclistica, in funzione delle reali esigenze infrastrutturali in tema di mobilità alternativa;
a verificare lo stato di attuazione della legge 366 del 1998, attraverso l'elaborazione di un accurato studio che contenga la quantificazione delle risorse stanziate, la loro assegnazione e l'effettivo trasferimento alle singole regioni, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti presentati, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti ammessi a finanziamento, nonché il relativo stato di realizzazione.
9/4489/72. Lion.

La Camera,
premesso che:
nell'ultimo decennio, partendo dalla legge 233 del 1990, la previdenza in agricoltura ha subito modifiche con svariati interventi legislativi tesi a recuperare risorse finanziarie, introducendo, però, un insopportabile fardello di adempimenti burocratici;
l'inasprimento delle norme e l'aumento della pressione contributiva di fatto hanno prodotto la costante diminuzione del numero delle aziende agricole e l'aumento dell'esposizione debitoria delle stesse verso l'INPS;
valutati i settori produttivi non sono omogenei nell'impiego di giornate lavorative e che quelli maggiormente esposti rischiano un oggettivo collassamento anche a seguito della conclusa operatività dei benefici del riallineamento e della fiscalizzazione del 40 per cento degli oneri sociali;
negli ultimi cinque anni il costo dei contributi è raddoppiato e che nel 2004 può passare dagli attuali 13 ,26 euro a 21.

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative volte ad individuare criteri e modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli che tengano conto della media europea e che per le regioni dell'obiettivo 1 le stesse siano determinate in una misura non superiore al 50 per cento.
9/4489/73. Rossiello.

La Camera,
considerato che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;


Pag. 193


tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422/97 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto;
è in corso una vertenza sindacale nel comparto che si trascina ormai da anni;
è aperto un tavolo presso il Governo con le parti sociali e la Conferenza Unificata Stato - Regioni - Enti Locali;
già nel DPEF il Governo ha riconosciuto i problemi finanziari e di riforma del comparto;

impegna il Governo

ad individuare nuove durature risorse da destinare alle regioni per l'indicizzazione dei contratti di servizio, di quelli inerenti i servizi ferroviari, per il rinnovo del parco autobus vetusto e per il trasporto rapido di massa e agli enti locali per lo ,viluppo del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, così da rilanciare il settore e permettere la conclusione della vertenza contrattuale.
9/4489/74. Spini.

La Camera,
premesso che:
visto il DDL n. 4489-A e in particolare l'articolo 4 comma 155;
l'ENAC (ente nazionale aviazione civile), in ottemperanza alle leggi 139/92, 135/97 e 194/98, ha stipulato le convenzioni e acceso mutui con gli Istituti bancari per finanziare i lavori di potenziamento e ristrutturazione di 24 aeroporti nazionali;
inoltre per attuare il piano di security negli aeroporti nazionali a seguito dei gravissimi attentati terroristici dell'11 settembre che hanno colpito gli Stati Uniti d'America, la BEI ha concesso un prestito di 150 milioni di euro i cui interessi bancari vanno a gravare sull'ENAC;
il complesso dei mutui accesi comporta un onere complessivo di circa 44 milioni di euro annui che l'ENAC deve versare agli istituti bancari;
nella finanziaria 2004 è previsto lo stanziamento di soli 7 milioni di euro e che l'emendamento sopraccitato prevede un finanziamento, per il solo 2004, di 27,3 milioni di euro da destinare al finanziamento delle opere di un solo aeroporto ai sensi della legge 139/92;
si tratta di un grossolano errore al quale è indispensabile porre rimedio con tutta l'urgenza possibile in quanto vi sono concreti rischi di insolvenza da parte dell'ENAC, di blocco dei lavori in 23 aeroporti nazionali e del blocco del programma sicurezza negli aeroporti nazionali;

impegna il Governo

ad attivare tutti i possibili strumenti normativi affinché vengano finanziate le rate annuali di mutui per l'intera somma stabilita dalle leggi 139 del 1992, 135 del 1997 e 194 del 1998, nonché il programma


Pag. 194

security degli aeroporti nazionali e per evitare una paralisi dei lavori in 23 aeroporti nazionali
9/4489/75. Stramaccioni.

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge finanziaria per il 2004 il Governo ha provveduto a prorogare alcuni trattamenti tributari per il settore agricolo quali il regime speciale IVA indipendentemente dal volume di affari realizzato, imposta fissa di registro ed ipotecaria per l'acquisto dei terreni, l'esenzione dall'accisa per le coltivazioni sotto serra, l'aliquota IRAP nella misura dell'1,9 per cento;
ciascuno di questi trattamenti risponde alla esigenza fondamentale di contenere i costi di produzione delle imprese agricole e di assicurare condizioni di competitività in un mercato sempre più globalizzato;
le ripetute proroghe ed un regime fiscale «a termine» non consentono alle imprese una efficace programmazione della gestione aziendale e soprattutto dei necessari investimenti;

impegna il Governo

ad adottare iniziative per rendere stabile il rapporto tra imprenditori agricoli ed amministrazione finanziaria, fissando a regime le misure predette in modo da assicurare l'esercizio dell'attività aziendale in un quadro di effettive certezze.
9/4489/76. Siniscalchi.

La Camera,
premesso che:
la condizione dei lavoratori che sono impegnati per periodi prolungati in attività produttive classificate a rischio di «incidente rilevante» merita una particolare considerazione;
con il decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 17 maggio 1988 si è data attuazione alla direttiva CEE n.82/51 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge n.183 del 16 aprile 1987;
con il decreto legislativo n.334 del 17 agosto 1999 è stata recepita la direttiva n. 96/82 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
i dipendenti di dette aziende lavorano o hanno lavorato in condizioni critiche, sia sul fronte della sicurezza che su quello dell'igiene del lavoro; Nella situazione sopra descritta si trovano senz'altro le maestranze della ex « Società SAIG SPA» che, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n.334/1999, con provvedimento della regione Abruzzo è stata classificata impresa «a rischio di incidente rilevante»;
in analogia con quanto disposto per i lavoratori dell'area di SEVESO sembra appropriata la predisposizione di idonei provvedimenti di tutela specifica per tali maestranze;

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative recanti idonee misure di tutela, anche previdenziali, per i dipendenti dell'ex «Saig spa» e per tutte le maestranze che si trovino nelle medesime situazioni, con una attività lavorativa esercitata in condizioni critiche e di particolare disagio e pericolosità per la salute e l'incolumità dei lavoratori.
9/4489/77. Crisci.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca un complesso di disposizioni concernenti il


Pag. 195

sistema produttivo, volte tra l'altro alla tutela della concorrenza e dei consumatori;
un aspetto senz'altro meritevole di attenzione, in relazione a questi profili, è rappresentato dal prezzo al consumo dei carburanti e, in particolare, della benzina, in rapporto all'andamento del prezzo del petrolio;
a partire dal marzo del 2002 si è registrata una tendenza crescente all'apprezzamento del dollaro rispetto all'euro, per effetto della quale il valore di un euro espresso nella valuta americana è passato da 0,870 a 1,225 dollari e si è pertanto determinato un apprezzamento dell'euro nell'ordine del 40 per cento;
il deprezzamento del dollaro si traduce direttamente in una diminuzione dei costi di approvvigionamento, dal momento che il petrolio viene scambiato in dollari;
negli ultimi tempi, il prezzo del petrolio registra altresì un andamento decrescente e, da ultimo, si è attestato sotto la soglia dei 30 dollari al barile;
nel periodo corrispondente a quello sopra indicato non si è tuttavia registrata una corrispondente diminuzione del prezzo dei carburanti e, in particolare, della benzina, praticato ai consumatori;
è peraltro di comune evidenza che, nelle fasi in cui si registra un incremento del prezzo del petrolio, esso determina, senza dilazioni temporali, proporzionali aumenti del prezzo della benzina;
l'asimmetria che si registra tra gli effetti sui prezzi praticati ai consumatori in caso di aumento del prezzo del petrolio, rispetto a quelli, molto più deboli, o addirittura insussistenti, che si registrano in caso di diminuzione, pare riconducibile anche alle limitate condizioni di concorrenzialità di un mercato, come quello della distribuzione dei carburanti, in cui operano poche, grandi società;

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni dei consumatori per individuare idonee misure volte a permettere che la diminuzione del costo petrolio, con particolare riferimento alla quota imputabile al deprezzamento del dollaro rispetto all'euro, si traduca in una proporzionale riduzione dei prezzi della benzina;
ad adottare tutte le iniziative opportune per stimolare, in un contesto di tutela e di potenziamento della concorrenza, un più tempestivo e adeguato allineamento dei prezzi dei carburanti rispetto all'andamento discendente del prezzo del petrolio.
9/4489/78. Verro.

La Camera,
premesso che:
al fine di provvedere al sostentamento del comparto dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) ed al relativo CCNL in favore di personale docente fortemente penalizzato rispetto ad altri comparti del mondo dell'istruzione;

impegna il Governo

ad adottare, i provvedimenti più idonei per il finanziamento del CCNL del settore dell'alta formazione artistica e musicale per il biennio 2002-2003.
9/4489/79. Sanza, Santulli.

La Camera,
premesso che:
la località di Roseto degli Abruzzi (Te) è interamente attraversata dalla strada statale n. 16;


Pag. 196


è stata da tempo predisposta la progettazione definitiva della «Variante di Roseto alla S.S 16»;
nell'ultimo ventennio la città turistica di Roseto degli Abruzzi è stata martoriata dal traffico pesante e veicolare che ha fortemente penalizzato la qualità della vita dei residenti e dei villeggianti, che ha provocato numerosi incidenti stradali anche mortali ed ha messo in pericolo la salute stessa degli abitanti a causa di un accertato inquinamento da polveri e rumori;
valutata l'importanza e la fondatezza delle ripetute manifestazioni di protesta di associazioni e cittadini che hanno richiesto incessantemente il dirottamento del traffico pesante e la realizzazione della Variante;
la realizzazione della «Variante della S.S 16» permette il collegamento dell'autoporto di Roseto degli Abruzzi con l'autostrada «A/14», con la realizzanda arteria, denominata Teramo/Mare, e quindi con le fondamentali direttrici di traffico stradale nazionale Est-Ovest e Nord-Sud, nonché con le programmate Varianti alle città di Silvi e Montesilvano;

impegna il Governo

a considerare la «Variante di Roseto degli Abruzzi alla S:S 16» una infrastruttura strategica allo sviluppo economico e sociale del paese ed a predisporre, pertanto, le risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione.
9/4489/80. Cialente, Crisci.

La Camera,
premesso che:
la dotazione di infrastrutture nel Mezzogiorno è ancora largamente al di sotto della media nazionale con particolare riferimento anche alle strutture ospedaliere e sanitarie che, nelle regioni meridionali, sono meno diffuse e meno specializzate;
l'impegno del Governo per risolvere tali problematiche è stato, fino ad oggi, positivo ma restano ancora alcuni grandi nodi da sciogliere come, ad esempio, la realizzazione di un Polo Pediatrico programmato nel comune di Acerra, in provincia di Napoli, che dovrebbe servire tutta la regione Campania e le aree che gravitano attorno ad essa;

impegna il Governo

a proseguire nell'opera di riequilibrio delle strutture di pubblica utilità al fine di sanare il gap tuttora esistente tra nord e sud del Paese e, in tale ambito, a provvedere alla celere realizzazione del polo pediatrico di Acerra che rappresenta una importante struttura sanitaria di eccellenza la cui attuazione risulta ostacolata da inadempienze burocratiche ingiustificate.
9/4489/81. Capuano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 26 del decreto legislativo n. 334 del 2000, nel quadro del riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, prevedeva in via transitoria l'inquadramento a prefetto dei dirigenti generali di P.S. che alla data di entrata in vigore del decreto avessero maturato 2 anni di anzianità nella qualifica; successivamente ,l'articolo 4 del decreto legislativo 477 del 2001 ha modificato l'articolo 26 nel senso che ha posto i suddetti dirigenti in posizione soprannumeraria nel ruolo prefettizio e solo per compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi, allo scopo di incrementare transitoriamente i posti di funzione ricopribili


Pag. 197

dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato;
la modifica dell'articolo26 limita le legittime aspettative di carriera di quei dirigenti, in contrasto con i principi che regolano la dirigenza pubblica e la funzione generalizia del prefetto, limitando di fatto anche l'azione del Governo che non può avvalersi della professionalità di alti dirigenti in quanto limitati per legge nelle funzioni;

impegna il Governo

anche al fine di assicurare, con la piena disponibilità delle risorse dirigenziali, un più efficace contrasto della criminalità e l'efficienza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, in modo che continuino ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento e di conseguenza siano assunte le opportune iniziative al fine di sopprimere le parole «per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca ed ispettivi».
9/4489/82. Patarino

La Camera,
premesso che:
il sistema della riscossione dei tributi è affidato, nei 103 ambiti provinciali, a concessionari che le gestiscono in base a convenzioni decennali, che scadranno nel 2004;
il Ministro dell'economia e delle finanze ha prospettato il rientro in mano pubblica della riscossione tributaria, mediante affidamento del servizio ad una società controllata dalla Agenzia delle entrate, la quale nel contempo ha ampliato la propria sfera d'azione con l'articolo 3, la quale nel contempo ha ampliato la propria sfera d'azione con l'articolo 39 del decreto-legge n.269, agli enti pubblici nazionali;
non appare realistico, per la complessità degli adempimenti, un passaggio rapido ed indolore delle funzioni, dovendosi viceversa ipotizzare effetti negativi sugli aspetti organizzativi del servizio, sul livello e la scansione temporale delle entrate, sull'occupazione di settore che coinvolge circa 20 mila persone;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prorogare l'attuale assetto per due o tre anni, creando un gruppo di lavoro che coinvolga concessionari, banche controllanti, organizzazioni sindacali, Agenzia delle entrate e Ministero, al fine di delineare una soluzione condivisa per la soluzione del problema, e mantenendo gli attuali interventi annuali di riequilibrio economico;
ad assicurare ai concessionari un adeguato meccanismo retributivo ed un adeguato «mercato», limitando l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia delle entrate, eventualmente affidando loro l'attività di liquidazione, accertamenti e riscossione di tributi ed altre entrate per conto dei comuni, senza necessità di concorrere a gare;
ad attivare quali ammortizzatori sociali, al termine del procedimento, le misure di accompagnamento per il personale prossimo al pensionamento, quale il fondo esuberi.
9/4489/83. Marras.

La Camera,
premesso che:
con la legge n. 137 del 2001 è stata data insufficiente risposta alle cinquantennali aspettative degli esuli istriani, fiumani


Pag. 198

e dalmati, che ancora attendono l'adeguata quantificazione e la liquidazione degli indennizzi ad essi riconosciuti con il Trattato di Pace del 1947, per la perdita dei propri beni nella ex Jugoslavia;
riconosciuto che agli esuli spetta una liquidazione equivalente nella quantificazione, ai valori delle liquidazioni ricevute dai cittadini italiani per i danni di guerra a fronte dell'esercizio di un diritto soggettivo perfetto;
accolte con favore le numerose prese di posizione favorevoli alla chiusura della questione da parte di autorevolissimi membri del Governo;
tenuto conto che a semplificare la definizione è possibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze liquidare gli indennizzi anche mediante la cessione di beni del demanio o del patrimonio pubblico o l'applicazione di un regime concessorio agevolato o gratuito sui suddetti beni e che, presso istituti creditizi esteri sono detenute somme versate dalle Repubbliche ex-jugoslave a titolo di indennizzo e di chiusura della questione istriana e dalmata;

impegna il Governo

ad adottare un'apposita iniziativa normativa per la chiusura definitiva della questione relativa agli indennizzi degli esuli istriani fiumani e dalmati;
a modificare in tale ambito i coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge n. 137 del 2001 equiparandoli a quelli previsti per i danni di guerra;
ad intervenire con risorse adeguate già dal 2004 e nel corso dei prossimi esercizi, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, tenendo conto delle soluzioni economico-finanziarie indicate in premessa.
9/4489/84. Rosso.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
con le modifiche alla legge n. 257 del 1992, intervenute con l'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, viene stabilito l'abbassamento del coefficiente dall'1,5 per cento all'1,25 per cento, che non sarà più utile per il raggiungimento della pensione di anzianità ma viene finalizzato esclusivamente all'incremento del trattamento pensionistico, snaturando le finalità della legge 257/1992 e penalizzando tutti i lavoratori aventi diritto al beneficio previdenziale, ed in particolar modo gli appartenenti alle categorie appena ammesse, quali quelli del settore pubblico;
con la medesima norma, seppure parzialmente corretta dal presente disegno di legge, sono stati introdotti limiti e criteri restrittivi per il riconoscimento del diritto al beneficio, quali la determinazione delle otto ore al giorno quale parametro per determinare l'avvenuta esposizione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a rivedere e rimodulare i criteri per l'accesso al beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto.
9/4489/85. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Ruzzante, Cennamo.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria 2004 reca, nell'ambito della tabella B - alla


Pag. 199

rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali - numerose finalizzazioni incentrate sul recupero del patrimonio culturale, con specifico riguardo a quello legato alle tradizioni religiose italiane;
il patrimonio culturale italiano presenta una varietà, una ricchezza ed una diffusione territoriale uniche al mondo;
nell'ambito di tale patrimonio, i beni culturali ebraici rappresentano un elemento con caratteristiche peculiari e testimoniano una presenza minoritaria ma profondamente radicata nella storia italiana. Ne è un esempio per tutti la sinagoga di Roma, di cui l'anno prossimo ricorre il centenario dell'inaugurazione;
in particolare, le sinagoghe sono nello stesso tempo luoghi di culto, straordinari tesori culturali e vive testimonianze di una presenza ebraica che in Italia si perpetua da 2.200 anni;
diverse sinagoghe sono aperte regolarmente al pubblico e tutte costituiscono una sede ideale di incontro con la cultura ebraica, che ha dato un apporto fondamentale al progredire del sapere;
la Giornata europea della cultura ebraica e la Giornata della memoria rappresentano appuntamenti fissi per una riscoperta della cultura ebraica, durante le quali le sinagoghe di tutta Italia si aprono a ricevere moltitudini di partecipi visitatori;
sabato 22 novembre 2003 moltissime persone si sono recate nelle sinagoghe italiane in segno di solidarietà dopo il feroce attentato di Istanbul;
gli edifici sinagogali, essendo in genere molto risalenti nel tempo, necessitano di cure e restauri particolari;
due identici emendamenti sottoscritti da deputati appartenenti a diversi gruppi sia di maggioranza sia di opposizione intendevano costituire le basi per un piccolo fondo finalizzato alla tutela ed al restauro dei patrimonio culturale ebraico. La posizione della questione di fiducia non ne ha però consentito l'esame;
nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge finanziaria non dovrebbe comunque risultare troppo difficile individuare le somme sufficienti per venire incontro alle esigenze sopra segnalate;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito delle risorse stanziate nelle tabelle del disegno di legge finanziaria, una somma idonea a finanziare, nel triennio di riferimento 2004-2006, la tutela ed il restauro delle sinagoghe delle città italiane.
9/4489/86. Tocci, Bettini, Melandri, Pasetto, Di Teodoro.

La Camera,
premesso che:
il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa le nuove assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi della spesa pubblica;
che i passaggi di qualifica del personale docente delle Università (da ricercatore a professore di seconda o di prima fascia ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia), avvengono a seguito del conseguimento dell'idoneità alla qualifica superiore in procedure di valutazione comparativa ed a seguito della successiva chiamata da parte di una Facoltà, motivata da esigenze didattiche e di ricerca, e che tale complesso iter rappresenta la procedura di avanzamento di carriera di tale personale, che deve non solo risultare idoneo nella procedura


Pag. 200

di valutazione comparativa, ma deve anche essere prescelto - dal collegio dei docenti della facoltà, che procede alla chiamata - per ricoprire un ruolo che è specialistico e non fungibile;
che le chiamate di professori associati e ordinari, che siano già in servizio nei ruoli dei ricercatori o dei professori associati presso la stessa università che procede alla nomina, non sono assunzioni in senso tecnico, ma sono avanzamenti di carriera di personale già nei ruoli dell'università e, pertanto, devono essere escluse dalle disposizioni di divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria;
che il Fondo per il Funzionamento Ordinario dell'università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;
che le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università, a seguito della cessazione dal servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcun aggravio di spesa pubblica;
che, pertanto, le chiamate di professori idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004;

impegna il Governo

a dare disposizioni alle università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non si applica il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004.
9/4489/87. Agostini, Martella, Tocci, Michele Ventura.

La Camera,
premesso che:
si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni di docenti universitari vincitori di concorso pubblico nelle università pubbliche italiane;
tale situazione riguarda meno di 4000 professori di prima e seconda fascia ai quali è negata l'assunzione malgrado siano risultati idonei nelle relative valutazioni comparative; le deroghe previste dalla Legge Finanziaria sono assolutamente insufficienti alle necessità delle Università pubbliche italiane;
il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo professori di prima e seconda fascia oltre ad essere un gravissimo danno per la qualità scientifica delle nostre università e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, blocca il ricambio generazionale dell'Università e limita gravemente l'autonomia degli Atenei;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le università diano applicazione alle deroghe al blocco delle assunzioni previsto dal disegno di legge finanziaria, dando priorità alle assunzioni dei professori di prima e seconda fascia vincitori di concorso pubblico.
9/4489/88. Grignaffini, Michele Ventura, Martella, Tocci, Carli, Chiaromonte, Lolli, Capitelli, Sasso, Giulietti, Cennamo.
(La presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
considerate le esigenze gravissime collegate allo sviluppo dell'Università agli Studi Bicocca di Milano,

impegna il Governo

a destinare allo sviluppo dell'Università Bicocca una parte dei finanziamenti di cui


Pag. 201

alla legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 95, riguardante il completamento della riforma ordinamenti didattici e gli interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 25.2.3.3 - cap 8960/p).
9/4489/89. Pollastrini, Capitelli, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
per il contratto del comparto scuola del biennio 2004-2005,sono state previste risorse irrisorie molto al di sotto delle necessità ai soli fini della pura difesa del potere di acquisto degli stipendi;
confermare i tagli già programmati e non stanziare risorse per fare i contratti sulla base delle regole previste dagli accordi del luglio 1993 significa di fatto continuare a togliere risorse alla scuola;

impegna il Governo

a compiere un'ulteriore riflessione sul reperimento delle necessarie risorse al fine di consentire un regolare svolgimento delle relazioni sindacali.
9/4489/90. Capitelli.

La Camera,
premesso che:
il Piano finanziario a sostegno dell'attuazione della legge delega 53/2003, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, prevede l'investimento di oltre otto miliardi di euro:
secondo quanto riferito nel suddetto piano i primi 4 miliardi di euro sarebbero dovuti provenire dalle due precedenti leggi finanziarie e che, a fronte di tale previsione, da investire nel periodo 2004-2008, nella legge finanziaria in esame viene messa a bilancio solo la somma di 90 milioni di euro per le tecnologie multimediali, la lotta alla dispersione, l'istruzione tecnica superiore ed l'educazione degli adulti;
nel corso dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari, nonostante gli sforzi compiuti, non è stato possibile trovare traccia delle suddette economie di spesa che allo stato degli atti parlamentari risultano o impiegate nella copertura del contratto della scuola oppure, se residuate, andate in economia a compensare il disavanzo e ciò anche in assenza di una specifica previsione legislativa circa la loro collocazione in uno speciale fondo di investimento;
nello schema di decreto su infanzia e primo ciclo dell'istruzione non è previsto alcun riferimento ad un'apposita legge di copertura preventiva di spesa, come disposto dalla legge 53, sostenendo la relazione tecnica l'assenza di spese anche per realizzazioni quali l'inserimento di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado;

impegna il Governo

a segnalare in quale ambito della contabilità generale dello stato possono essere rinvenuti gli 8 miliardi di euro indicati nel piano finanziario del Consiglio dei ministri che fino a prova contraria costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico non falsificabile.
9/4489/91. Sasso
(la presente formulazione sostituisce la precedente)


Pag. 202

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è stato modificato l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana e che la legge costituzionale è stata confermata dallo svolgimento del Referendum popolare;
l'articolo 117 della Costituzione in vigore sancisce che le norme per la tutela dei beni culturali sono oggetto di legislazione esclusiva dello Stato e che le norme in materia di valorizzazione dei beni culturali sono, invece, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
a due anni di distanza dall'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 il Governo non ha ancora presentato al Parlamento una propria proposta di legge per l'attuazione delle norme previste dall'articolo 117 in materia di beni e attività culturali;
nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2004 si evidenzia da un lato la necessità di stabilire le condizioni di collaborazione e cogestione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali tra lo Stato e le Regioni per la corretta attuazione del Titolo V della Costituzione in vigore e, dall'altro lato che tutto ciò avverrà, comunque, solo per il tempo necessario all'approvazione di nuove norme di riforma costituzionale, già definite nel disegno di legge recante «Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione» (cosiddetto «disegno di legge La Loggia»);
nella stessa nota preliminare ricorre il tema dell'affidamento della gestione dei servizi relativi a singoli beni o a complessi di beni culturali a soggetti privati, anche con riferimento al potenziamento delle risorse umane indispensabili per migliorare la qualità del servizio e il prolungamento dell'apertura dei musei e dei siti archeologici;
in relazione alla questione dell'affidamento a soggetti privati della gestione dei beni culturali si fa riferimento, insistentemente, alla necessità di adeguare gli interventi e le attività ad un'ottica di carattere economico per la quale le attività di gestione dei beni culturali affidate ai privati si traducono in opportunità economica per il Paese;
nel frattempo è noto che il governo sta lavorando, attraverso un tavolo aperto con le Regioni e gli Enti locali e un gruppo di lavoro tecnico scientifico, alla stesura di un Codice dei beni culturali e paesaggistici con il quale si dovrebbe attuare il riordino delle norme che regolano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 che accompagna la legge finanziaria contiene all'articolo 27 norme che incidono in maniera significativa sul sistema di tutela dei beni culturali appartenenti al demanio pubblico e che riaffermano, ancora una volta, che il concetto di valorizzazione dei beni culturali che il governo esprime nei propri provvedimenti è relativo esclusivamente al profitto conseguente alla loro alienazione;

impegna il Governo:

ad attivarsi per ricondurre il dibattito in materia di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione dei beni culturali alla natura che gli è propria e, cioè, alla sua connotazione culturale, identitaria e civile, sia in ambito parlamentare, sia nel confronto con il modo della cultura, sia nel rapporto con la società civile, a partire dal principio del pubblico interesse per il valore etico e collettivo che il patrimonio culturale rappresenta;
a intraprendere le iniziative legislative e a svolgere le funzioni e i compiti che l'Esecutivo è chiamato a compiere a legislazione vigente;
ad attuare le iniziative necessarie per rispondere alle esigenze di organico indispensabile per lo svolgimento dei compiti


Pag. 203

e delle funzioni amministrative di tutela del patrimonio culturale riservate allo Stato.
9/4489/92. Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Melandri, Lolli, Capitelli, Martella, Tocci, Sasso, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
le norme previste dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprintendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di lavoro;
è noto che gli organici del Ministero per i beni e le attività culturali sono da tempo insufficienti anche solo per svolgere i compiti e le funzioni derivanti dalle attività di ordinaria amministrazione;
questa annosa insufficienza di risorse umane è altresì comprovata dall'ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le attività culturali in particolare;
il tempo - trenta giorni perentori - che le Soprintendenze di settore hanno a disposizione per istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio parere ai fini della verifica dell'interesse culturale dei beni mobili e immobili appartenenti al pubblico demanio è assolutamente insufficiente, data anche l'estrema delicatezza del compito che le Soprintendenze sono chiamate a svolgere;
gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell'interesse culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione saranno sicuramente disomogenee rispetto ai criteri e le modalità scelti per la compilazione, visto che è prevista l'assunzione di criteri sanciti con decreto dei Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le istanze di verifica che saranno presentate dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possessori o detentori dei beni;
nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l'interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico demanio provocando, di fatto, il rovesciamento dei principi fondamentali delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia;
il decreto-legge 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) nonché delle regole esistenti e previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, nel quale è stabilito, tra l'altro, il termine di ventiquattro mesi per l'espletamento del procedimento di individuazione;

impegna il Governo

a garantire l'adeguata dotazione organica di personale tecnico-scientifico e di personale di supporto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003;
a prevedere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari del patrimonio culturale azionale.
9/4489/93. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Melandri, Lolli, Capitelli, Martella, Tocci, Sasso, Giulietti.


Pag. 204

La Camera,
premesso che:
con la conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è entrata in vigore la norma che introduce il meccanismo del silenzio-assenso per la vendita dei beni del patrimonio storico-artistico di proprietà dello Stato;
l'articolo 27, infatti, dispone che «le soprintendenze regionali concludano la verifica sulla sussistenza dell'interesse culturale di ogni singolo immobile e ne comunichino l'esito entro 120 giorni. La mancata comunicazione equivale ad esito negativo»;
conseguenza ulteriore prevista dalla norma è che, con il principio del silenzio-assenso, l'immobile non è più sottoposto all'applicazione delle disposizioni del Testo Unico dei Beni Culturali (legge 499 del 1999), se ne dispone la sdemanializzazione e si rende alienabile.
numerose sono state le voci di chi dalle istituzioni, dagli enti locali, dalle associazioni di tutela nel corso delle ultime settimane ha chiesto al Governo di recedere dal compiere questo gesto;
già dopo l'approvazione nel 2001 e nel 2002 delle leggi che hanno dato il via alle procedure di vendita del patrimonio dello Stato da parte delle società «Patrimonio Spa» e Scip«, allentando in maniera evidente le regole di tutela, da più parti era stata sollevata la richiesta che le norme contenute nel Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n. 283 del 2000, ritenute portatrici di maggiore saggezza, venissero trasformate in legge;
tale Regolamento individua tre categorie di beni: inalienabili (monumenti, beni archeologici ecc.), alienabili a condizione che il privato li recuperi e li apra al pubblico e, infine, beni alienabili e affida l'istruttoria per l'inserimento in una delle tre categorie alle Soprintendenze, senza far calare su di loro vincoli temporali perentori.
il silenzio-assenso mina in maniera grave la normativa di tutela così come consolidatasi nel tempo, dalle leggi Bottai del 1939 al Testo Unico delle leggi sui Beni Culturali passando attraverso l'articolo 9 della Costituzione che, va ricordato, affida alla Repubblica il compito di «tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico della Nazione»;

impegna il Governo

a dare rango di norma primaria, mediante apposita iniziativa normativa alle disposizioni del Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n.283 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000).
9/4489/94. Melandri, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Sasso, Lolli, Martella, Tocci, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare copertura finanziaria;
tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimanessero per più di una anno privi di occupazione stabile;
l'emendamento approvato dal Senato prevede lo sblocco delle assunzioni per i concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;
tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del 2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di adeguata copertura


Pag. 205

finanziaria); tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;
il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava il lo stato di precarizzazione e blocca il ricambio generazionale dell'Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni dei ricercatori universitari vincitori dei concorsi espletati entro la data dei 31 dicembre 2003.
9/4489/95. Martella, Grignaffini, Tocci, Carli, Lolli, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare copertura finanziaria;
tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimanessero per più di una anno privi di occupazione stabile;
l'emendamento approvato dal Senato prevede lo sblocco delle assunzioni per i concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;
tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del 2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di adeguata copertura finanziaria); tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;
il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava lo stato di precarizzazione e blocca il ricambio generazionale dell'Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni dei ricercatori universitari vincitori dei concorsi espletati entro la data del 31 dicembre 2003 ed estendere lo sblocco delle assunzioni a tutti i vincitori di concorsi già banditi alla data del 31 dicembre 2003.
9/4489/96. Giulietti, Martella, Grignaffini, Carli, Lolli, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Tocci.

La Camera,
considerato il notevole impegno richiesto alle Forze Armate presenti con decine di reparti e migliaia di uomini e donne in missioni fuori del territorio nazionale;
tenuto conto della delicatezza della fase che sta attraversando l'istituzione militare, impegnata in un complesso processo di ristrutturazione dell'area centrale e periferica e contestualmente nella definitiva sostituzione del reclutamento basato sulla leva obbligatoria con quello totalmente professionale;
valutato l'impegno crescente che da tutto ciò deriva per i reparti operativi, per le strutture logistiche e di supporto e per tutto il personale militare e civile in termini di qualità e quantità del servizio prestato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per corrispondere alle richieste del personale militare e civile in sede di definizione dei


Pag. 206

contenuti del rapporto di impiego attraverso lo strumento contrattuale o in sede di concertazione dando luogo ad un confronto serio ed approfondito che riconosca la dignità e il valore del servizio e del lavoro prestato, con particolare riguardo alle retribuzioni meno elevate.
9/4489/97. Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,
premesso che:
la situazione dell'ordine pubblico nella città di Padova e nel territorio provinciale è preoccupante; in particolare, la sicurezza è diventato un elemento portante per lo stesso sviluppo economico in tutto il territorio regionale;
i dati del 2002 rilevano un incremento notevole dei reati che destano maggiore allarme sociale;
lo scorso anno sono stati denunciati 35.000 reati: le rapine sono aumentate del 69 per cento rispetto al 2001, lo sfruttamento della prostituzione è aumentato del 50 per cento, i tentati omicidi del 37 per cento, le violenze sessuali del 29 per cento; secondo quanto riportato dal rapporto annuale sulla criminalità presentato in Parlamento dal ministro dell'interno;
dai dati del 2002 si evince che sul territorio della provincia di Padova, sono commessi circa 100 reati al giorno, 4 ogni ora;
il bilancio annuale presentato la scorsa settimana dall'Arma dei carabinieri conferma i dati del 2002, e le rapine continuano ad aumentare;
si verificano sempre più spesso, almeno ogni settimana, rapine a mano armata in esercizi commerciali e supermercati durante gli orari di apertura al pubblico, con gravissimi pericoli per i lavoratori e i clienti, spesso costretti pancia a terra sotto la minaccia delle armi e derubati dei propri averi;
gli organici delle forze dell'ordine sono assolutamente inadeguati a controllare con efficacia il territorio, come hanno denunciato anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali nonostante il grande lavoro degli agenti e della magistratura;
a Padova, dopo 5 mesi, non è stato ancora nominato il nuovo prefetto, figura indispensabile per il coordinamento di tutte le forze dell'ordine;
lo stesso Comando regionale dei carabinieri ha spiegato l'assoluta necessità dell'aumento degli organici e della costruzione di nuove caserme nelle località della regione che ne sono sfornite;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per adeguare gli organici delle forze dell'ordine a disposizione della questura di Padova e dei comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza;
a reperire, i fondi necessari a contribuire con la Regione e gli enti locali interessati alla costruzione delle nuove Caserme in base alle priorità decise dalle prefettura;
a nominare, entro l'anno, il nuovo prefetto.
9/4489/98. Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
sono state approvate norme che consentiranno di dare corso all'alienazione di parte degli alloggi di servizio della Difesa con le procedure di cartolarizzazione;


Pag. 207


tali alloggi hanno svolto il duplice compito di bene strumentale ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto e di strumento di protezione sociale soprattutto nei confronti delle famiglie di militari a reddito meno elevato;
le esigenze di protezione sociale tendono ad accrescersi con il passaggio al sistema professionale che vedrà su una forza complessiva di 190 mila unità, 110 mila di esse appartenere ai ruoli della truppa con stipendi più bassi di quelli mediamente percepiti dal rimanente personale, al momento esclusi dalla possibilità di ottenere la concessione di un alloggio di servizio;
il fabbisogno di unità abitative da mettere a disposizione del personale cresce per tutti questi motivi;

impegna il Governo

a dare attuazione al procedimento di cartolarizzazione indicato in premessa evitando alle famiglie dei conduttori , soprattutto a quelli in età avanzata, le gravi conseguenze derivanti da eventuali sfratti successivi alla impossibilità di esercitare il diritto di opzione, privilegiando invece l'alienazione delle unità abitative condotte da utenti favorevoli all'acquisto.
9/4489/99. Pisa, Minniti, Ruzzante, Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,
premesso che:
al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego è prevista una deroga riguardante le esigenze delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché per quelli operanti in materia di prevenzione, vigilanza antincendio e protezione civile di Stato;
il requisito della tempestività tra la programmazione delle esigenze e la possibilità di dar corso alle conseguenti assunzioni è fondamentale per tutti questi Corpi;
le procedure previste per ottenere l'autorizzazione di deroga al blocco si sono nel passato prolungate con effetti negativi per le amministrazioni interessate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per rispondere alle richieste delle amministrazioni indicate in premessa, con ogni possibile sollecitudine e comunque almeno entro 60 giorni dalla presentazione delle richieste medesime.
9/4489/100. Angioni, Minniti, Ruzzante, Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Pisa.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento prosegue la politica dei tagli, in quanto quelli, agli organici, già decisi nella finanziaria 2002, ripresi nel 2003, continueranno anche per il 2004 con pesantissimi effetti sull'anno scolastico 2004/05;
la legge n. 448 del 2001 aveva stabilito la riduzione di 33.500 posti di insegnanti in tre anni: 8.500 per l'anno scolastico 2002/03, 12.500 per quello in corso e altri 12.500 sono già decisi per l'anno scolastico 2004/05e che continua il taglio dell'organico dei collaboratori scolastici con un 6 per cento in meno nel triennio 2003-2005;
la legge in esame riconferma che tutte le cattedre costituite con orari inferiori alle 18 ore settimanali di lezione frontale, vengano «colmate» e, dato l'attuale assetto degli organici a livello nazionale, questa disposizione, se applicata in


Pag. 208

maniera brutale e senza stabilire adeguati periodi di ammortizzamento, produce effetti devastanti sulla organizzazione del sistema scuola nazionale;
i danni maggiori saranno subiti dagli studenti in quanto le riaggregazioni orarie necessarie per dare seguito «alla prestazione oraria a tempo pieno», sconvolgeranno gli attuali assetti degli organici all'interno delle istituzioni scolastiche e scaricheranno gli effetti della discontinuità didattica proprio sugli studenti, che l'eliminazione del completamento di orario di cattedra, con ore a disposizione nella scuola per le supplenze, creerà ulteriori difficoltà alle istituzioni scolastiche che non avranno docenti disponibili per coprire le assenze momentanee e oltretutto non potranno chiamare supplenti per periodo inferiori i trenta giorni;
i tagli all'organico degli insegnanti di sostegno per i ragazzi portatori di handicap creeranno una riduzione del livello qualitativo di assistenza, colpiranno seriamente il diritto all'istruzione, all'integrazione scolastica, abbasseranno la qualità degli studi del gruppo classe in cui il ragazzo disabile è inserito;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per reperire per il futuro le necessarie risorse per la qualificazione e lo sviluppo della scuola pubblica.
9/4489/101. Coluccini.

La Camera,
premesso che:
un aspetto non secondario della ristrutturazione del nostro strumento militare consiste nel realizzare un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa per consentire al personale militare dell'area amministrativa centrale impieghi più direttamente operativi;
l'esigenza è stata più volte riconosciuta dall'amministrazione della Difesa come non più rinviabile e i conseguenti programmi sono stati anche oggetto di accordi tra l'autorità ministeriale e le organizzazioni sindacali;
tenuto conto che nella formazione del bilancio della Difesa non si è però riusciti, fino ad ora, a finanziare i programmi concordati e riconosciuti come necessari;
la riqualificazione è funzionale anche ad una riorganizzazione ordinativa già in parte messa in atto in relazione a nuovi compiti assunti dal personale civile della Difesa, al quale è quindi necessario riconoscere anche sul piano economico il maggior impegno prestato;

impegna il Governo

a reperire nell'ambito degli stanziamenti ordinari le risorse necessarie a finanziare i piani di riqualificazione e ad incrementare il fondo unico di amministrazione del Ministero della Difesa in misura non inferiore al 10 per cento.
9/4489/102. Pinotti, Minniti, Ruzzante, Pisa, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,
premesso che:
è stato approvato un provvedimento che prevede la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, per effetto del quale il 2004 sarà l'ultimo anno in cui i giovani saranno assoggettati alla chiamata di leva ;
a tale obbligo si sono assoggettati nel tempo milioni di cittadini italiani e che i più sfortunati di loro durante l'adempimento di tale dovere hanno addirittura


Pag. 209

perduto la vita o sono rimasti gravemente e per sempre menomati a causa di incidenti ed alcuni di loro non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento;
una proposta di legge per riconoscere dignità ai drammi che ciò ha comportato per i genitori e i familiari di questi giovani , è ferma per mancanza di copertura Finanziaria, mentre proprio in concomitanza con la sospensione del servizio obbligatorio di leva appare ancor più necessario rivolgere un gesto di attenzione e di solidarietà verso quanti si sono sacrificati in passato;

impegna il Governo

a reperire con la massima tempestività le necessarie risorse finanziarie per garantire un indennizzo ai familiari dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio.
9/4489/103. Luongo, Minniti, Pisa, Pinotti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Ruzzante.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
un aspetto non secondario della ristrutturazione del nostro strumento militare consiste nel realizzare un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa per consentire al personale militare dell'area amministrativa centrale impieghi più direttamente operativi ;
l'esigenza è stata più volte riconosciuta dall'amministrazione della Difesa come non più rinviabile e i conseguenti programmi sono stati anche oggetto di accordi tra l'autorità ministeriale e le organizzazioni sindacali;
nella formazione del bilancio della Difesa non si è però riusciti, fino ad ora, a finanziare i programmi concordati e riconosciuti come necessari;
la riqualificazione è funzionale anche ad una riorganizzazione ordinativa già in parte messa in atto in relazione a nuovi compiti assunti dal personale civile della Difesa, al quale è quindi necessario riconoscere anche sul piano economico il maggior impegno prestato;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito degli stanziamenti ordinari, le risorse necessarie a finanziare i piani di riqualificazione e ad incrementare il fondo unico di amministrazione del Ministero della Difesa dotandolo con l'adozione di un provvedimento specifico di risorse ulteriori fino ad un limite del 10 per cento in più della dotazione prevista.
9/4489/104. Rotundo, Minniti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Pinotti.

La Camera,
considerata la consistenza del settore bieticolo-saccarifero, che comprende 37.000 aziende agricole produttrici, 209.000 ettari coltivati, 7,11 milioni di tonnellate di barbabietole prodotte, 19 zuccherifici con una produzione di 915.000 tonnellate di zucchero.
tenuto conto delle pesanti conseguente dell'andamento climatico nel 2003, in particolare della siccità, che ha causato un crollo produttivo della barbabietola del 44 per cento e dello zucchero del 35 per cento;
valutata la necessità di riconoscere i danni subiti e la necessità di rilancio di un settore strategico per l'agricoltura italiana;
considerato altresì che l'industria saccarifera non ha potuto beneficiare della


Pag. 210

riduzione delle accise per il gas metano ad uso industriale, in quanto tali imprese, che producono nei mesi estivi, sono rimaste escluse proprio per questi periodi: il Decreto relativo alle riduzioni delle accise emanato per il primo semestre 2003 partiva dal primo gennaio 2003 fino al 30 giugno 2003 e la legge 24 novemebre 2003 n.326 stabiliva il nuovo periodo a partire dal 1o ottobre 2003, anziché dal 1 o luglio 2003;

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa per ristorare i danni subiti per calamità naturale dall'intera filiera bieticolo saccarifera e di ricercare soluzioni per riconoscere agli zuccherifici, la cui attività è limitata nei mesi di luglio-agosto-settembre, che non hanno potuto usufruire per la campagna 2003 delle agevolazioni previste dall'articoloicolo17, comma b, della legge 24 novembre 2003, n. 326, un credito di imposta in grado di recuperare, almeno in parte l'agevolazione non usufruita.
9/4489/105. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Bielli, Pinza, Franci.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare direttive perché il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi dell'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in qualità di estraneo, sia soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei soggetti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio e che tale criterio venga applicato anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei.
9/4489/106. Pennacchi.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'anno 2003 si sono succedute calamità naturali che hanno determinato danni notevoli in diverse aree del nostro paese, in particolare, i giorni 23 e 24 settembre 2003 il territorio della provincia di Massa Carrara è stato colpito da eccezionali eventi atmosferici che hanno indotto il governo a stabilire lo stato di calamità per l'area; che tali eventi hanno causato l'esondazione del torrente Carrione, movimenti franosi, danni ingenti ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, nonché l'interruzione della fornitura dei servizi gas, corrente elettrica e acqua potabile;
a seguito di tali eventi è stata disposta l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;
le attività economiche dell'area hanno subito un'interruzione completa per diversi giorni, che ha avuto ripercussioni anche nei mesi successivi;
tra queste in particolare ha subito gravi danni tutta la filiera del marmo (escavazione, produzione, trasporto, attività indotte) che è la maggiore attività della zona;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a stanziare ulteriori fondi per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche nelle aree colpite nel corso del 2003 da calamità naturali ed adottare ogni utile iniziativa normativa per stabilire interventi fiscali a favore delle famiglie, della ricostruzione delle infrastrutture, delle attività industriali, delle attività artigianali, agro-alimentari, agricole, alberghiere,


Pag. 211

commerciali, di pubblici servizi, per gli studi professionali, per le attività sportive.
9/4489/107. Buffo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, ha introdotto il regime di esenzione dall'IVA dei servizi di carattere ausiliario, svolti da società facenti parte di gruppi bancari e assicurativi nonché da consorzi, costituiti tra banche, nei confronti dei soci e dei consorziati. In particolare in riferimento a questi ulti consorzi, il comma 4, dell'articolo 6, della citata legge, stabilisce che l'esenzione IVA, in seguito alle modificazioni introdotte dall'articolo 53, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica fino al 31 dicembre 2003 e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle Banche socie, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari;
non ha alcun senso mantenere l'attuale differenziazione con i consorzi che associano esclusivamente banche, i quali è consentito, in seguito alle modificazioni intervenute con il citato articolo 53 della legge 342/2000, svolgere i servizi anche nei confronti dei soggetti terzi, con l'applicazione del relativo regime IVA ordinario, senza per questo perdere l'esenzione da IVA, riconosciuta ai servizi svolti a favore delle sole Banche socie;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente entro il 31 dicembre 2003, una iniziativa normativa per far sì che ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1o, dell'articolo 6, della legge n. 133 del 1999, così come modificata dall'articolo 53 della legge n. 342 del 2000, esistente alla data di entrata in vigore della citata legge, a cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applichi limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.
9/4489/108. Olivieri.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge A.C. 4489 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
a fronte di un allarmante andamento dell'indice dei prezzi al consumo, le risorse previste per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, facendo riferimento ad un tasso di inflazione programmata che il Governo non ha inteso adeguare nell'ambito della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, risultano insufficienti per adeguare le retribuzioni all'inflazione reale;

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, al fine di consentire l'adeguamento delle retribuzioni al crescente costo della vita.
9/4489/109. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

La Camera,
premesso che:
a fronte del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nel comparto pubblico, vengono consentite quasi esclusivamente


Pag. 212

nuove assunzioni a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, aumentando il livello di precarietà e di incertezza dei lavoratori, per la maggior parte giovani;
sono inoltre prorogati per il 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro operanti nella pubblica amministrazione, senza peraltro delineare alcun percorso per la loro stabilizzazione, anche attraverso procedure concorsuali, di questi lavoratori, ormai da tempo impegnati nella pubblica amministrazione e degli uffici ministeriali anche attraverso procedure concorsuali;

impegna il Governo

ad individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori della pubblica amministrazione assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro, operanti già da vari anni all'interno degli uffici pubblici e oramai indispensabili per il funzionamento degli stessi.
9/4489/110. Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, riforma in modo sostanziale la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;
i commi 22 e 23 dell'articolo 13 prevedono che il finanziamento dei fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da parte dei confidi aderenti, successivamente all'approvazione del bilancio, di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare una quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, al Ministero dell'economia e delle finanze;
tali disposizioni sono tecnicamente imprecise - l'attività dei confidi è infatti costituita essenzialmente dal rilascio di garanzie e non dalla concessione di finanziamenti - nonché economicamente insostenibili per i Confidi, poiché richiedono un contributo eccessivamente oneroso;
i Confidi sono obbligati a versare un contributo che non hanno provveduto ad accantonare in bilancio e che comunque non è correlato a prestazioni ricevute dai fondi di garanzia interconsortile in termini di controgaranzie o cogaranzie;
il comma 32 dell'articolo 13 prevede l'estensione ai confidi delle disposizioni previste per gli intermediari finanziari ex articolo 107 del TUB;
questo implica che un numero rilevante di confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, siano sottoposti a vincoli molto forti: dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta una serie di obblighi prevista per questo tipo di intermediari;
molti di tali obblighi - ad esempio l'assoggettamento alla normativa antiriciclaggio - sono già assolti dai soggetti che accordano il credito a monte della garanzia;
l'assoggettamento a questa disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi i confidi; paradossalmente, tra l'altro, i vincoli sono associati al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari;
tali vincoli rischiano di compromettere le capacità di sviluppo proprio di quella parte del sistema dei confidi che, in un periodo di tempo adeguato, potrebbero


Pag. 213

essere in grado di trasformarsi in intermediari finanziari con l'iscrizione volontaria nell'elenco speciale;
i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della L.662/96, con il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione;
tale riforma propone una formulazione confusa della nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e Artigiancassa;
la riforma è in contrasto con il dettato costituzionale per quanto riguarda il comparto specifico dell'articolo: è questa infatti materia di legislazione concorrente delle Regioni, che hanno pertanto piena potestà legislativa e regolamentare in materia;
tale Fondo, costituito come Spa, dovrebbe effettuare operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate dai soci della società stessa;
il Fondo, come Spa regolata dal codice civile, non avrebbe i medesimi requisiti (coefficiente di ponderazione pari a zero) dei fondi pubblici in senso stretto, come richiesto da Basilea 2;

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio che sia i confidi aderenti che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a tali fondi per concorrere al loro finanziamento non già ai finanziamenti complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate nell'arco di un anno; ovvero, in alternativa, a prevedere che il contributo obbligatorio sia pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, al lordo di tale contributo;
a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;
a favorire una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale ex articolo 107 solo per quei confidi che integrino contemporaneamente i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nell'elenco speciale e i requisiti determinati, sempre con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per intermediari che rilasciano, in via esclusiva o prevalente, garanzie (attualmente fissati con decreto ministeriale 2 aprile 1999);
ad estendere anche ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'ari. 106 e seguenti del T.U.;
a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i Confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario rispetto ai vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;
quanto alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della L.662/96, a prevedere espressamente, per il settore dell'artigianato, un sistema di controgaranzia a livello regionale;
a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero), come richiesto da Basilea.
9/4489/111. Gambini, Bersani, Nicola Rossi.

La Camera,
premesso che:
con la legge n. 288 del 2002 è stato istituito il Fondo per la concessione dell'assegno


Pag. 214

sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e non risultano nel testo del presente disegno di legge gli stanziamenti necessari per la copertura e l'adeguamento del suddetto Fondo;

impegna il Governo


ad individuare le risorse necessarie da destinare al fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, - relative alle provvidenze a favore dei grandi invalidi -, per la copertura degli oneri e l'adeguamento del beneficio.
9/4489/112. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Trupia, Nigra, Motta, Diana, Sciacca.

La Camera,
premesso che:
il comma 64 dell'articolo 2 del primo maxiemendamento governativo in tema di rimborso o compensazione dei crediti d'imposta è stato dichiarato inammissibile per inesistenza di copertura finanziaria;
tale situazione rappresenta nulla più che un deprecabile tentativo di «scaricabarile» del Governo sul Parlamento e di gettare il consueto fumo negli occhi all'opinione pubblica e ai contribuenti;
simile «gioco delle tre carte» è indecoroso e privo di precedenti nella storia delle sessioni finanziarie di un paese civile;
nella sostanza restano insoddisfatte le legittime attese dei contribuenti per il recupero dei versamenti eccedenti, mentre
peggio ancora - vengono di tento in tanto agitate inqualificabili minacce di prescrizione dei crediti d'imposta;

impegna il Governo

ad adottare senza indugio un provvedimento di urgenza, dotato questa volta di copertura finanziaria, per il rimborso e la compensazione dei crediti d'imposta nonché per scongiurare rischi di prescrizione dei diritti dei contribuenti per fatti omissivi che non sono ovviamente a loro imputabili.
9/4489/113. Benvenuto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede l'erogazione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo figlio nato od adottato da donne residenti italiane o comunitarie;
è compito delle politiche sociali valorizzare tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che i genitori siano italiani, comunitari o extracomunitari, residenti o in attesa di regolarizzazione, in quanto contesti ove si costruiscono forti legami sociali, assunzioni di responsabilità tra generazioni, riconoscimento di libertà di diritti;
la dimensione dei costi, soprattutto nei nuclei familiari con più di un figlio riguarda la stragrande maggioranza di famiglie il cui reddito e medio o basso, in funzione del bisogno di accudire in maniera equilibrata i figli nell'ambito familiare;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere il bonus di cui all'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326 a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che la madre sia italiana, comunitaria o extracomunitaria, anche in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;


Pag. 215


a destinare, nell'ambito della gestione speciale del Fondo, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva alla concessione di un assegno pari a 1000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con i figli minori residenti nel Paese d'origine.
9/4489/114. Turco, Battaglia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48, comma 29 della legge 24 novembre 2003, n. 326 disciplina il conferimento delle sedi farmaceutiche paganti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato;
gli insediamenti abitativi si sviluppano con celerità tale da porre ai comuni interventi, nelle more dell'esperimento del concorso per assicurarne la presenza sul territorio;
l'intervento nell'ambito farmaceutico dei comuni è teso a mantenere il principio di sussidiarietà confermato a livello costituzionale dei servizi pubblici come confermato dallo stesso decreto legge 269 citato;
la gestione delle farmacie dei comuni consente nei locali oltre alla possibilità di entrate extra tributarie, di gestire servizi di assistenza alla persona essenziali anche per i piccoli enti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per favorire l'esercizio di prelazione da parte dei comuni ed affinché si possa eventualmente nominare, a livello regionale, un commissario per l'apertura sul territorio delle farmacie comunali da gestirsi secondo le procedure dei servizi non economici.
9/4489/115. Bolognesi.

La Camera,
premesso che:
in relazione all'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 il garante per la protezione dei dati personali ha richiamato particolarmente l'attenzione sui contenuti di tale norma che prevede modalità nuove per il trattamento dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche e ad alle prestazioni specialistiche;
l'articolo 50 prevede disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori dei servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria;
tali finalità sicuramente apprezzabili per l'obiettivo di un più razionale controllo della spesa sanitaria, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali giustamente considerate dal legislatore come particolarmente «sensibili» e quindi assistite da particolari e forti garanzie;
la costituzione di banche dati centralizzate, su cui confluirebbero tutti i dati i riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche appare in contrasto con il principio di proporzionalità , che impone, una valutazione del rapporto tra finalità perseguite e mezzi adoperati;
simili banche dati non esistono in alcun altro paese;
la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria ma che non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali;
una scelta del genere contrasta con l'orientamento assunto da Governo e Parlamento attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con quanto disposto dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;
nella norma in questione, in particolare, viene prevista la costituzione di


Pag. 216

una separata banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti;
della pericolosità di tale banca dati sembra consapevole il legislatore tanto che al comma 10 si dispone che al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera del cittadino;
questa garanzia appare tuttavia del tutto insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire all'identità dell'assistito e quindi all'intera sua storia sanitaria documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali attraverso soluzioni che escludano il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi;
a concordare con le regioni la strumentazione necessaria al fine di evitare il disordine e la confusione esistenti nel settore delle tessere o carte elettroniche identificative, visto che una quarta tessera si aggiungerebbe a quelle già annunciate o in via di sperimentazione (carta di identità elettronica, carta dei servizi, carte sanitarie) con possibili rischi di indebolimento della protezione dei dati personali a causa della loro proliferazione.
9/4489/116. Labate.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per estendere la pensione minima elevata a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
9/4489/117. Nigra.

La Camera,
premesso che:
sono gravemente carenti le misure di sostegno e le risorse dedicate ad una delle fasce più deboli della popolazione, quella costituita dalle persone che versano in condizione di non autosufficienza permanente a causa di patologie acute e croniche, e alle loro famiglie che si fanno carico di pesanti oneri assistenziali;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse alle finalità in premessa, in particolare:
a) erogando l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziando la rete dei servizi ed erogando le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) erogando titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati


Pag. 217

alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;
d) erogando i fondi necessari al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;
e) sviluppando iniziative di solidarietà anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favoredelle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.
9/4489/118. Lucà, Buglio.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito del Capo IV finalizzato al finanziamento degli investimenti non si prevede alcun intervento a favore dell'industria dell'automobile che rappresenta il comparto più significativo dell'industria manufatturiera nazionale e che fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione;
come ha rilevato l'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile svolta dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5 per cento del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7 per cento degli occupati), genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro;
gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15 per cento del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25 per cento se si considerano gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata; l'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 per cento delle entrate tributarie dello Stato (134.000 miliardi nel 2001);
nel settore si è andata affermando una fortissima industria della componentistica, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, che ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un export di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro;
la riduzione della domanda ha gravi conseguenze sui livelli occupazionali del settore e la lentezza con la quale il Governo sta affrontando la crisi del settore, comporta il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale;
nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, occorre attribuire un rilievo prioritario agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la competizione internazionale promuovendo in questo campo investimenti e risultati elevati;
in tale ambito infatti l'industria automobilistica nazionale, come l'intero sistema Paese, presenta un divario fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2 per cento del PIL e in Italia all'1 per cento);
il mercato automobilistico è inoltre soggetto ad una forte pressione fiscale che rappresenta circa il 6 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3 per cento, mentre è


Pag. 218

ormai chiaro che in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale influenza negativamente la propensione all'acquisto;
particolarmente elevato è l'ammontare dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale: in Italia tale imposta ammonta a 400-500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15-20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali;
l'abbattimento di tale imposta rappresenterebbe un significativo stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzate ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante;
il settore automobilistico è ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto, a partire dalla riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione;
per altri 10-15 anni sarà prematuro parlare di auto ad idrogeno e quindi, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove, sarà utile procedere all'introduzione di ecoincentivi volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale, sulla linea dell'accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano;
debbono essere superati i limiti che si frappongono allo sviluppo delle vendite nel settore delle vetture alimentate a Metano e a GPL, essenzialmente riconducibili alla inadeguatezza dell'attuale sistema distributivo, che limita la domanda di questo tipo di veicoli;

impegna il Governo:

a definire un quadro coordinato e coerente di interventi a favore dell'industria automobilistica, individuando le risorse da mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine;
a intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo per favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale ed il trasferimento di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema;
a ridurre gli esborsi fiscali e contributivi per le piccole e medie imprese il cui fatturato sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e di servizi all'industria automobilistica italiana;
a introdurre misure volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale, agevolando l'acquisto di vetture alimentate a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, mediante l'introduzione di incentivi più consistenti rispetto a quelli attualmente previsti, condizionati alla rottamazione di un veicolo usato inquinante, e a potenziare le reti di distribuzione dei predetti combustibili;
a uniformare il mercato italiano dell'auto alle condizioni esistenti nei principali Paesi europei, mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione degli oneri tributari a partire dalla soppressione dell'imposta provincia e di trascrizione per gli autoveicoli usati.
9/4489/119. Buglio, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


Pag. 219

La Camera,
premesso che:
l'articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede nuove procedure per i ricorsi relativi al riconoscimento del diritto a percepire pensioni, assegni ed indennità;
ciò rischia di determinare difficoltà nell'accesso a servizi e prestazioni per le persone disabili;

impegna il Governo

ad adottare, con vigenza, un'iniziativa normativa che ripristini la possibilità del ricorso in sede amministrativa e ad escludere che in caso di respingimento siano accollate al disabile le spese legali.
9/4489/120. Giacco.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del comma 107 dell'articolo 6.200 del Governo che dispone norme varie in materia previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per estendere la normativa dei congedi parentali nel caso in cui vi sia un soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concedendo tale diritto non solo ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi ma anche al coniuge come previsto dall'articolo 4 bis della legge 53 del 2000.
9/4489/121. Di Serio D'Antona.

La Camera,
premesso che:
alcune Regioni hanno avviato un procedimento alla Corte Costituzionale ponendo una questione di legittimità in ordine al rispetto delle competenze regionali in materia di « ordinamento sportivo» sulla base di quanto previsto dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione;
atteso che la situazione ha prodotto il blocco dell'emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 90 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 ( legge finanziaria 2003) e che di conseguenza la nuova normativa fiscale agevolata, attesa da anni dalle oltre 100 mila società sportive dilettantistiche, non è pienamente attuabile;
atteso che in relazione a quanto eccepito dalle Regioni formulando alcune modifiche concordate si porrebbero le condizioni per il ritiro del ricorso relativo all'articolo 90;
individuate queste modifiche nei seguenti punti:
a) L'articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 Dicembre 2002, n.289 e così riformulato: « c) società sportiva dì capitali e cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro»
b) L'articolo 90, comma 18, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è coli riformulato: « Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
la denominazione;
l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;


Pag. 220


l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle elettività delle cariche sociali;
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell'associazione;
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi dei patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

c) L'articolo 90, comma 20, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è così riformulato: «presso le regioni è istituito, anche in forma telematica, il Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o cooperative;

d) l'articolo 90, comma 21, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è abrogato;
e) l'articolo 90, comma 22, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è abrogato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per apportare le modifiche legislative necessarie al fine di rendere possibile l'applicazione piena dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9/4489/122. Lolli, Aracu, Titti De Simone, Milana.

La Camera,
al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, volte a riconoscere un credito d'imposta per tali attività alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi
9/4489/123. Nannicini, Fluvi.

La Camera,
al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo Unico previsto dalla legge 289/2003, articolo 61, risorse per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di Fondi Chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.
9/4489/124. Bova.


Pag. 221

La Camera,
al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e).
9/4489/125. Roberto Barbieri, Caldarola.

La Camera,
ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad istituire un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo che finanzi un bonus, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo.
9/4489/126. Cennamo.

La Camera,
ai fini della proroga e dell'estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad autorizzare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;
ad adottare iniziative normative volte ad estendere volte a estendere la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo l.
9/4489/127. Oliverio, Minniti, Bova.

La Camera,
ai fini di favorire i ricongiungimenti familiari;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare risorse alla concessione di un assegno per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.
9/4489/128. Sereni, Zanotti.

La Camera,
premesso che:
rilevato che nel quadro delle misure restrittive, previste dal disegno di


Pag. 222

legge concernente la nuova finanziaria, si collocano quelle che deriveranno dall'entrata in vigore del decreto legislativo Moratti sul primo ciclo dell'istruzione;
rilevato che in tale sede, con l'abrogazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 297 del 1994, viene colpita gravemente l'istituzione del tempo pieno, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, per l'intero percorso dell'obbligo che interessa oltre il 20 per cento delle famiglie italiane. rilevato che con tale abrogazione viene così ridotta una positiva precedente decennale esperienza di buone pratiche di integrazione per la pari opportunità, di successo formativo di tutti gli alunni e di tutte le bambine e i bambini e tolta definitivamente alla scuola la conquista ambiziosa di pensarsi come luogo non solo di istruzione, ma anche di educazione e formazione;
rilevato che la riduzione del tempo scuola si ripercuoterà, inoltre pesantemente sull'organizzazione della vita delle famiglie e nello specifico nelle possibilità delle donne di affermare le proprie capacità anche nel lavoro fuori casa, in evidente contrasto con la modifica dell'articolo 51 titolo V della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di riconsiderare tale scelta non corrispondente agli interessi della scuola pubblica.
9/4489/129. Calzolaio.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a decorrere dall'anno 2004 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
9/4489/130. Vianello.

La Camera,
il comma 54 dell'emendamento 2.150 del Governo modifica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la quale prevedeva che «le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»
la modifica apportata dalla quinta Commissione al testo dell'articolo 31 sembra intesa a limitare ai soli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali muniti della firma digitale, la possibilità di depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile mediante trasmissione telematica o su supporto informatico;
le predette norme prevedono altresì che i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali, possano attestare che i documenti trasmessi siano conformi agli originali depositati presso la società ed obbligano la medesima al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richieste dei succitati professionisti, configurando in tal modo l'impossibilità dell'imprenditore di effettuare autonomamente il deposito dei predetti atti per via telematica presso le Camere di commercio;
in applicazione dell'articolo 31 della legge 340 del 2000 come modificato dall'articolo


Pag. 223

3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono stati adottati vari decreti ministeriali tra i quali il decreto ministeriale 21 marzo 2001 e il decreto ministeriale 19 marzo 2002 per la sperimentazione del deposito per via telematica del bilancio ed è stata emanata dal ministero delle attività produttive direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, servizio centrale camere di commercio una circolare sul medesimo argomento;
nel periodo intercorso tra l'introduzione della normativa recata dalla legge n. 340 del 2000 ed oggi il ministero delle attività produttive ha incoraggiato il sistema camerale a realizzare varie iniziative per verificare l'operatività delle procedure informatiche e l'organizzazione degli uffici;
il sistema camerale si è mosso anche attraverso convenzioni con associazioni di categoria rappresentative di imprese e professioni che hanno operato in quanto attività riconosciute da specifiche norme di legge per il deposito dei bilanci ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali le agenzie di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed altre analoghe categorie;
tali iniziative hanno favorito il diffondersi dell'uso della firma digitale tra gli utenti del registro delle imprese ed il numero di dispositivi di firma rilasciati è in continua crescita grazie proprio al ruolo di sportello diffuso che le agenzie di pratiche amministrative ed altri soggetti, insieme ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, hanno svolto fino ad oggi con spirito di collaborazione;
in forza della modifica apportata all'articolo 31 della legge 340 del 2000 le agenzie di pratiche amministrative sarebbero destinate a chiudere le proprie attività che si sono orientate negli ultimi anni, grazie ad un grande sforzo di innovazione tecnologica, al deposito degli atti per via telematica;
detta modifica non può che essere valutata come un ritorno a pretese di stampo corporativo che allontanano il paese dall'Europa e che negano il valore del lavoro fin qui svolto dal sistema camerale nel coinvolgere i soggetti abilitati, tramite le rappresentanze di categoria, nella diffusione della firma digitale e nella consulenza tecnica agli imprenditori sul territorio;
con la modifica all'articolo 31 della legge 340 del 2000 si è infine inserita nella legge finanziaria, contro il regolamento vigente, una norma a carattere ordinamentale che non reca per altro aumenti di entrata o riduzione di spesa;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere il novero dei soggetti abilitati al deposito dei bilanci e degli atti per via telematica nel senso indicato in premessa, valutando la possibilità che sia regolamentato nel contempo anche il deposito per via telematica degli atti all'amministrazione finanziaria e agli altri enti pubblici impegnati nella diffusione della firma digitale e nell'accettazione delle pratiche amministrative per via telematica
9/4489/131. Rugghia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
per favorire il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali;


Pag. 224

impegna il Governo

ad aumentare le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al Fondo per l'innovazione previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
9/4489/132. Magnolfi.

La Camera,
per favorire i sistemi produttivi locali;

impegna il Governo

ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive, per un periodo transitorio dalla data della loro costituzione, le Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale, e costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
9/4489/133. Nicola Rossi.

La Camera,
per favorire la collaborazione tra Università e imprese;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riconoscere un credito d'imposta alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
9/4489/134. Nieddu, Lulli, Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
la Toscana è interessata dai lavori della realizzazione della linea veloce Bologna-Firenze (dei 78 chilometri complessivi di tracciato circa 50 chilometri sono in Toscana) e dai lavori di adeguamento della direttissima Roma-Firenze e dalla sistemazione del nodo Firenze;
il nodo ferroviario di Firenze verrà implementato con la costruzione di una nuova stazione sotterranea per l'alta velocità strettamente integrata con quella di S. Maria Novella e con la costruzione di un sistema tranviario e la realizzazione di un sistema di mobilità sui binari lasciati disponibili con la realizzazione del sottoattraversamento sotterraneo della città;
il tracciato delle nuove linee veloci si sviluppa in sotterranee dalla stazione di Castello alla stazione di Campo di Marte per circa 7 chilometri;
le scelte adottate per il passante sotterraneo e per la nuova stazione (il cui progetto è il risultato di un concorso internazionale vinto dalla proposta progettuale dell'architetto Normann Foster, si svilupperà su una superficie di oltre 45.000 mq) determina un nuovo e ambientalmente più efficiente assetto dei trasporti per la città di Firenze e l'area metropolitana con la realizzazione di


Pag. 225

nuovi binari ferroviari e la realizzazione di una nuova rete tranviaintercomunale;
con accordo procedimentale del 3 marzo 1999 tra regione Toscana, provincia Firenze, comune Firenze, Ferrovie dello Stato e TAV, sono stati definiti gli impegni e le modalità attuative per il complesso degli interventi precedentemente ricordati, e che il progetto è stato approvato dalla conferenza dei servizi del 3 marzo 1999;
in data 15 febbraio 2001 è stato sottoscritto un accordo tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Toscana, provincia di Firenze, comune di Fiesole, Ferrovie dello Stato e TAV per l'aggiornamento delle intese del 27 luglio 1995 e dell'accordo integrativo del 3 marzo 1999;
gli interventi per il nodo alta velocità di Firenze sono compresi tra le opere inserite nel primo programma nazionale delle infrastrutture strategiche deliberazione CIPE n. 121 del 22 dicembre 2001, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;
tali interventi hanno interesse nazionale e trovano conferma nell'intesa generale quadro sottoscritta il 18 aprile 2003 dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro degli affari regionali e dal Presidente della regione Toscana, con la quale le parti si impegnano alla massima e costante collaborazione, sia nella fase di progettazione, sia in quella di realizzazione delle opere del nodo Alta velocità di Firenze;
fermo restando il piano finanziario introdotto dalla legge finanziaria 2003 con la creazione della società «Infrastrutture Spa» (ISPA) per finanziare le grandi opere pubbliche;
l'avanzamento economico, cioè l'investimento «alta velocità» realizzato al 30 settembre 2003 assomma complessivamente a circa 11.810 milioni di euro, di cui 111 milioni di euro per il nodo di Firenze;
infatti risultano già effettuati affidamenti tramite gare di opere propedeutiche e di viabilità comunale, come la SSE Rifredi, l'armamento a Castello, raddoppio sottopasso Belfiore, il corridoio attrezzato cioè l'adeguamento di un binario per la movimentazione materiale di scavo, allestimento cantiere Campo di Marte;
è programmato nelle prossime settimane l'avvio di un unico appalto (adottando le regole della legge obiettivo o dell'appalto integrato) per la realizzazione dell'imbocco nord e Castello, la stazione sotterranea e il passante sotterraneo dell'alta velocità;
il rispetto dei tempi di realizzazione del complesso delle opere è ritenuto indispensabile dagli enti locali e dalla Regione Toscana per terminare i lavori nel 2010 e per l'immediato inizio dell'esercizio dell'alta velocità e del nuovo sistema di mobilità metropolitana su rotaia in modo da completare l'asse nazionale To-Mi-Na e soddisfare le esigenze di mobilità su mezzi pubblici di Firenze;
appare del tutto ovvio che ulteriori rinvii, ripensamenti o proposte di modifica comporterebbero notevoli danni economici e tempi incerti per il completamento dell'asse nazionale;

impegna il Governo

a prestare la massima collaborazione per risolvere gli ultimi problemi aperti e discussi in un'apposita conferenza dei servizi che dovrà definire la compatibilità ambientale sulle modifiche progettuali intervenute in fase di stesura dei programmi esecutivi.
9/4489/135. Bellini.

La Camera,
per valorizzare i prodotti nazionali;


Pag. 226

impegna il Governo

ad istituire il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
9/4489/136. Montecchi, Lulli, Gambini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Ruzzante, Paola Mariani.

La Camera,
al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti;

impegna il Governo

a convocare entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della Patente a punti.
9/4489/137. Fluvi, Gambini, Ruzzante.

La Camera,
per consentire ai comuni di affrontare le maggiori spese di urbanizzazione derivanti dalle norme relative al condono edilizio di cui al presente decreto legge;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche normative per consentire che i Comuni possano incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 4o del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
9/4489/138. Vigni.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa anche normativa che chiarisca che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica, anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.
9/4489/139. Galeazzi.

La Camera,
al fine di favorire lo sviluppo delle PMI;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per le piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, una tassazione differenziata: ai fini delle imposte sul reddito, con una tassazione ad aliquota ridotta, in misura pari alla prima aliquota dell'Irpef, per una quota di reddito e la restante quota ad aliquota ordinaria; ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'ampliamento della deduzione dalla base imponibile.
9/4489/140. Bersani.


Pag. 227

La Camera,
ai fini di riconoscere agli anziani con redditi bassi ed incapienti nei confronti del fisco almeno parzialmente i benefici accordati ad altri cittadini mediante il meccanismo del credito d'imposta;

impegna il Governo

a prevedere a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'erogazione di un bonus una tantum da erogarsi con la prima mensilità dell'anno 2004.
9/4489/141. Diana.

La Camera,
per dare maggiori garanzie alle lavoratrici parasubordinate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative per prevedere, in caso di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'estensione a quest'ultime dei trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
9/4489/142. Alberta De Simone.

La Camera,
premesso che:
le spese annue sostenute dalle Università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;
il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare norme per rimborsare alle Università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei, purché nei limiti percentuali massimi stabiliti dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
9/4489/143. Mancini.

La Camera,
premesso che:
è fortemente sentita l'esigenza di una remunerazione del periodo «formativo-lavorativo» di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al 1991;
tutte le forze parlamentari si sono pronunciate a favore di una corresponsione per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua pari a 7.000 euro;


Pag. 228


già con la scorsa finanziaria il Governo aveva accolto un ordine del giorno specifico;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a reperire adeguate risorse finanziarie che possano consentire di risolvere la questione di cui in premessa.
9/4489/144. Manzini, Ruzzante, Labate, Maurandi.

La Camera,
premesso che:
tutte le forze parlamentari si sono pronunciate a favore dell'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti al fine di realizzare una rete di servizi per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura, e di erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita;
che tale innovazione richiede adeguate risorse finanziarie;

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per realizzare le finalità indicate in premessa.
9/4489/145. Zanotti.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
l'Italia è il Paese che conta meno residenti universitari in Europa;
è grave il disagio di tanti studenti, costretti a frequentare facoltà operanti in province diverse e distanti dalla propria, con costi spesso spropositati;
ciò viola l'eguale diritto allo studio sancito della Costituzione;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità:
a) di prevedere, attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, l'ipotesi di rimborso delle spese di locazione abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede;
b) a ricercare fondi da destinare alla realizzazione di strutture residenziali universitarie.
9/4489/146. Tolotti.

La Camera,
premesso che:
il patrimonio abitativo della difesa assolve alla duplice funzione di bene strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di sostegno sociale nei confronti del personale;
nella definizione del nuovo modello di difesa e soprattutto con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale volontario, entrambe queste funzioni non solo restano confermate ma diventano preminenti;
ai sensi di quanto disposto dall'articolo9 comma 7 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 le commissioni parlamentari competenti debbono essere informate circa l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio;


Pag. 229

impegna il Governo

a presentare alle commissioni parlamentari competenti l'elenco delle unità abitative che la difesa ritiene di poter trasferire all'agenzia del demanio per il successivo avvio della procedura di cartolarizzazione.
9/4489/147. Bettini, Pisa, Minniti.

La Camera,
premesso che:
viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative, prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta;

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative volte a prevedere forme di protezione sociale (come il riconoscimento di assegni familiari, indennità di maternità ecc.) a favore dei lavoratori associati in partecipazione.
9/4489/148. Bogi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 comma 6 del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede il contenimento in 12 mensilità per il trattamento di integrazione salariale, comprese dei ratei aggiuntivi, e che in conseguenza di ciò si prefigura la possibilità di recupero delle mensilità in più percepite, dal 1993, dai lavoratori sospesi dal lavoro;
questa ipotesi si presenta insostenibile per una fascia debole di lavoratori, già penalizzata dalla sospensione dal lavoro;

impegna il Governo

a non procedere al recupero delle somme percepite dai lavoratori sospesi dal lavoro, relative alle mensilità aggiuntive del trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 427 del 1980.
9/4489/149.Bielli.

La Camera,
premesso che:
viene previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, equiparandola a quella prevista per i commercianti;
a questo aumento non corrisponde un adeguamento delle prestazioni sociali di cui i lavoratori parasubordinati sono in gran parte privi;

impegna il Governo

ad individuare per questi lavoratori misure che prevedano l'estensione delle tutele sociali (come l'indennità di disoccupazione, il diritto alla formazione, eccetera).
9/4489/150. Lucidi.

La Camera,
premesso che:
viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una


Pag. 230

apposita gestione INPS, per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative;
il contributo da versare alla gestione previdenziale per gli associati in partecipazione viene assimilato al contributo pensionistico versato dai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo una ripartizione che vede il 55 per cento della quota a carico dell'associante e il 45 per cento a carico dell'associato;

impegna il Governo

ad uniformare la ripartizione delle quote di contributo previste dalla nuova normativa previdenziale sugli associati in partecipazione a quella di tutti i lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori coordinati e coordinativi ovvero pari a due terzi a carico dell'associante e un terzo a carico dell'associato.
9/4489/151. Dameri.

La Camera,
premesso che:
tenuto conto che sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria installato un sistema di controllo satellitare, gestito dalla società Telespazio, finalizzato alla regolazione del traffico, alla sicurezza stradale, nonché a obiettivi di ordine pubblico;
considerato che il sistema fu realizzato quattro anni fa sull'onda dell'emozione per l'omicidio del bimbo Nicholas Green nel corso di una rapina e che in questi anni sono stati ottenuti ottimi ri sultati soprattutto nella prevenzione di fatti criminosi;
valutato che dal mese di luglio 2003 il sistema è stato spento per mancanza di fondi (circa 2 milioni di eviro l'anno) e che tenere spento un sistema tecnologico frutto di un investimento pubblico costituisce un'incomprensibile dilapidazione di risorse pubbliche;
considerato che il pericolo di azioni terroristiche e la più generale attività di contrasto nei confronti della criminalità impone la piena utilizzazione di tutti gli strumenti tecnologici di controllo che sono nella disponibilità delle Forze dell'ordine;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del sistema di controllo satellitare indicato in premessa rendendone possibile l'utilizzazione senza interruzioni nel più breve tempo possibile.
9/4489/152. Adduce.

La Camera,
premesso che:
il DDL n. 4489-A e in particolare:
a) l'articolo 2 comma 71 complica l'attuazione dell'articolo 39 comma 14 bis del decreto legge 29 settembre 2003, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, determinando incertezze nelle imprese armatoriali e in ogni caso un rinvio nell'applicazione dell'unica norma di sostegno al cabotaggio marittimo;
b) l'articolo 4 comma 155 prevede lo stanziamento di una somma di 10


Pag. 231

milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del Regolamento CE 1177/2002 relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici;
c) l'articolo 4 commi 211, 212 e 213 prevedono il rifinanziamento delle leggi 522/1999 e 88/2001 recanti norme a sostegno dell'industria cantieristica considerato che le somme stanziate alle predette lettere b) e c) non possono essere proficuamente utilizzate per gli scopi dichiarati in quanto si tratta di finanziamenti annuali in Conto Capitale e non limiti di impegno come espressamente indicato dalle predette leggi;
l'industria cantieristica e armatoriale italiana vengono completamente dimenticate per la terza finanziaria consecutiva mentre è da tutti riconosciuta l'importanza strategica per il nostro Paese dell'intero comparto dell'economia del mare;
negli trascorsi fino al 2001, anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata, il settore ha dimostrato dinamicità, forti investimenti e conseguente crescita di occupazione;
nel corso del 2002 e 2003 il settore manifesta un evidente e pericolosa crisi con gravi rischi per le imprese e per l'occupazione;

impegna il Governo:

ad intervenire con tutta l'urgenza possibile affinché vengano:
a) ripristinate le misure di sostegno alla flotta di cabotaggio marittimo;
b) individuate le risorse necessarie per la formazione dei lavoratori marittimi e per il sostegno della ricerca navale;
c) ad adottare iniziative normative volte a consentire che le risorse finanziarie stanziate per le leggi n. 522 del 1999 e n. 88 del 2001 possano essere effettivamente utilizzate per le finalità proprie delle citate leggi..
9/4489/153. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Adduce, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;
la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;
una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi;

impegna il Governo:

a predispone il necessario piano di investimenti nella portualità sia in riferimento alle opere infrastrutturali, sia per ciò che riguarda le misure per la security e a realizzare la completa autonomia finanziaria delle Autorità Portuali;
a definire, per i lavoratori portuali il pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro conseguenti al verificarsi dei picchi di manodopera, come


Pag. 232

previsto dal rinnovo contrattuale del settore.
9/4489/154. Susini, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Tidei.

La Camera,
premesso che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;
tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto;
è in corso una vertenza sindacale nel comparto che si trascina ormai da anni;
è aperto un tavolo presso il Governo con le parti sociali e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;
già nel DPEF il Governo ha riconosciuto i problemi finanziari e di riforma del comparto;

impegna il Governo

ad individuare nuove durature risorse da destinare alle Regioni per l'indicizzazione dei contratti di servizio, di quelli inerenti i servizi ferroviari, per il rinnovo del parco autobus vetusto e per il trasporto rapido di massa e agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, così da rilanciare il settore e permettere la conclusione della vertenza contrattuale.
9/4889/155. Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale, visto l'articolo 26, comma 10 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

impegna il Governo:

a far sì che tutto il ricavato dalla vendita del patrimonio di RFI e di eventuale altro patrimonio delle società del gruppo FS sia interamente ed esclusivamente finalizzato al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, alla sicurezza e alla riqualificazione del materiale rotabile;
qualora tra i beni venduti vi siano strutture abitative, a far salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.
9/4489/156. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.


Pag. 233

La Camera,
premesso che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;
tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto;

impegna il Governo

ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso la defiscalizzazione delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ferroviario.
9/4489/157. Raffaldini, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,
per favorire le attività di ricerca;

impegna il Governo

a rimettere alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia la determinazione dell'appartenenzadei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della repubblica n. 382 del 1980, o di altri strumenti normativi italiani o comunitaria.
9/4489/158. De Luca, Cialente, Duca, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
(La presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;
un'appropriata attuazione delle norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 si applica esclusivamente alle spese promozionali


Pag. 234

rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.
9/4489/159. Paola Mariani, Stramaccioni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede una serie di norme inerenti la materia dell'invalidità civile;
a decorrere dal 1o gennaio 2002 la pensione minima per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni è stata elevata a 516,46 euro al mese per tredici mensilità;

impegna il Governo

ad estendere tale benefici incrementativi ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
9/4489/160. Ottone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede l'erogazione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo figlio nato od adottato da donne residenti italiane o comunitarie;
è compito delle politiche sociali valorizzare tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che i genitori siano ita liani, comunitari o extracomunitari, residenti o in attesa di regolarizzazione, in quanto contesti ove si costruiscono forti legami sociali, assunzioni di responsabilità tra generazioni, riconoscimento di libertà di diritti;
la dimensione dei costi, soprattutto nei nuclei familiari con più di un figlio riguarda la stragrande maggioranza di famiglie il cui reddito e medio o basso, in funzione del bisogno di accudire in maniera equilibrata i figli nell'ambito familiare;

impegna il Governo:

ad estendere il bonus previsto all'articolo 21 a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto se la madre sia italiana, comunitaria o extracomunitaria anche in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;
a destinare, nell'ambito della gestione speciale del Fondo, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva alla concessione di un assegno pari a 1000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con i figli minori residenti nel Paese d'origine.
9/4489/161. Crucianelli.

La Camera,
premesso che:
in Italia ci sono circa un milione di famiglie che vivono con una persona anziana non autosufficiente e circa 500 mila con una persona con grave disabilità;


Pag. 235


queste famiglie sono provate da un pesante e quotidiano carico di lavoro assistenziale;
l'intensità dei bisogni della non autosufficienza delle persone anziane è talmente rilevante che è necessario, al fine anche di non rischiare l'impoverimento di quelle famiglie che si fanno carico di una persona non autosufficiente i cui costi di assistenza oscillano tra i 1000 e i 2000 euro al mese, incrementare le politiche socio sanitarie in grado di fornire una assistenza adeguata, efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale;
la domanda crescente e qualitativamente diversa di servizi per gli anziani non autosufficienti impone una revisione complessiva sia delle forme di sostegno economico, sia di quelle di erogazione dell'assistenza per una rete di servizi dotata di strumenti, professionalità, strutture in grado di fornire risposte flessibili a bisogni individuali differenziati e forme di supporto alle esigenze delle famiglie che possono richiedere, nei diversi momenti e nelle diverse situazioni, forme di affiancamento nei compiti di assistenza e servizi di sollievo domiciliari, semiresidenziali o residenziali;
a fronte dei bisogni crescenti che richiedono un urgente e consistente aumento delle risorse finanziarie da mettere a disposizione, vi è nel paese ormai una diffusa consapevolezza nel ritenere necessaria qualche forma di condivisione del rischio di non autosufficienza,
la finanziaria 2003-2006 ha purtroppo decentrato i finanziamenti sia della legge 71, per le aree metropolitane, ed ha traslato al 2006 l'utilizzo dei fondi ex articolo 20 legge n. 67 del 1988 impedendo di fatto la programmazione e l'uso di risorse per la ristrutturazione, innovazione impiantistica e tecnologica sia dei presidi ospedalieri che delle RSA;

impegna il Governo:

a sviluppare azioni finalizzate a:
a) dare piena attuazione all'atto di integrazione socio-sanitaria approvato nell'ambito della conferenza Stato-Regioni;
b) incrementare politiche socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie, offrendo una più ampia, innovata e riqualificata risposta assistenziale;
c) individuare i meccanismi finanziari necessari ad un consistente ampliamento delle risorse per far fronte ai bisogni terapeutici assistenziali, con particolare riguardo all'assistenza socio-sanitaria domiciliare.
9/4489/162. Chiti.

La Camera,
premesso che:
tutte le forze parlamentari si sono pronunciate dell'estensione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, anche al trattamento di fine rapporto;
la predetta estensione consente infatti di evitare che l'avvio della riforma dell'Irpef determini un aggravio del trattamento tributario relativo al Tfr, soprattutto a carico dei percettori di redditi bassi;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad introdurre la predetta estensione.
9/4489/163. Michele Ventura, Benvenuto.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)


Pag. 236

La Camera,
premesso che:
nel monoreddito la detrazione per il coniuge a carico prevista per il 2003 è pari ad euro 546,18 per redditi fino a 15.493,71 euro;
l'importo di tale detrazione è rimasto invariato dall'ormai lontano 1996, con pesanti ripercussioni specialmente per i redditi che si avvicinano alla soglia di «povertà»;
fino a tale data, viceversa, gli importi venivano incrementati con cadenza annuale: ad esempio nel 1994 la detrazione era pari a lire 791.588 e, nell'anno successivo, aumentava a lire 817.552;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti più idonei a garantire che la misura della suddetta detrazione venga annualmente adeguata quantomeno all'incremento del costo della vita, in coerenza con la vantata politica di sostegno dei nuclei familiari e delle classi disagiate.
9/4489/164. Cabras.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico.
9/4489/165. Marone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico in conformità alla normativa vigente.
9/4489/166. Folena.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo

ad assegnare le risorse del Fondo prevalentemente al Dipartimento della protezione civile per la prosecuzione degli interventi


Pag. 237

e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.
9/4489/167. Fumagalli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo

a concentrare le risorse del Fondo prevalentemente per interventi di riqualificazione urbana.
9/4489/168. Raffaella Mariani.

La Camera,
premesso che:
la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000-2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (NA) ridotta per fino a due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;
l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;
altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;
ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento;

impegna il Governo

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore.
9/4489/169. Borrelli.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a decorrere dall'anno 2004 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
9/4489/170. Bandoli.

La Camera,
premesso che:
nel contesto di grave crisi dell'apparato produttivo nazionale si rendono necessarie moderne politiche intese a supportare il piano di ristrutturazione delle


Pag. 238

aziende in crisi mediante la raccolta diretta di risparmio sui mercati dei capitali;
in luogo di risorse rivenienti dal bilancio dello Stato che rischiano di violare la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, o di finanziamenti bancari che richiedono il «pluriaffidamento» dell'imprenditore in crisi, è indispensabile individuare un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi;
sono molte le ragioni per cui è preferibile favorire, mediante strumenti di mercato, l'afflusso di capitali verso le imprese in crisi in luogo di finanziamenti pubblici o derivanti dall'accensione di prestiti bancari;
storicamente l'intervento diretto dello Stato nelle imprese in crisi non ha determinato i risultati attesi perché l'intervento finanziario non è stato affiancato da una procedura di governance adeguata, da un qualificato supporto manageriale e dalla definizione di tempi e di limiti quantitativi;

impegna il Governo

a prevedere strumenti di agevolazione già presenti e diffusi nei maggiori paesi europei, la cui introduzione in Italia può risultare particolarmente importante, per modernizzare le modalità di intervento nelle crisi industriali, in relazione alla peculiare struttura proprietaria del capitalismo italiano, tramite un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi, mediante la tassazione agevolata del capital gain che si determina, alla fine del periodo di crisi, sulla base della differenza fra valore dell'investimento alla fine della crisi e prezzo di realizzo.
9/4489/171. Zunino, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
i cittadini italiani che svolgono il loro lavoro nella Repubblica di San Marino sono sottoposti a una illegittima doppia tassazione e ciò crea fortissimi disagi, anche in considerazione del fatto che molti di questi lavoratori transfrontalieri provengono da zone molto distanti, ovvero da Ravenna, Ferrara, Forlì, oltre che da Rimini;
tale situazione pesa notevolmente sui bilanci delle circa cinquemila famiglie interessate;
inspiegabilmente, nel corso dell'incontro avvenuto a Rimini il 25 agosto 2003 fra il Ministro degli affari esteri italiano e i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino il problema dei lavoratori italiani non è stato nemmeno menzionato, nonostante che l'incontro vertesse sul tema della cooperazione economica fra i due Paesi;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative, anche prevedendo la stipulazione di un accordo internazionale fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per risolvere l'annosa questione della doppia imposizione a carico dei cittadini italiani che svolgono la loro attività lavorativa nella Repubblica di San Marino.
9/4489/172. Zani, Bielli, Gambini.

La Camera,
premesso che:
dopo il crollo dell'11 settembre 2001 secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, gli indicatori mondiali sono in


Pag. 239

recupero e si attende una crescita del turismo globale intorno al 2-3 per cento;
mentre altri paesi concorrenti hanno messo in cantiere investimenti per la promozione e l'innovazione nel campo turistico, il nostro Paese ha ridotto le risorse destinate allo sviluppo del settore;
dopo aver cancellato trentatre milioni di euro destinati ai programmi regionali a favore del commercio e del turismo e al cofinanziamento dei sistemi turistici locali, il Governo con l'attuale manovra si appresta a ridurre o a eliminare altre risorse destinate al settore turistico come quelle previste per l'ENIT, facendo sparire del tutto dal 2005 i finanziamenti per i sistemi turistici locali stanziati dalla legge di riforma del settore;
gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria in favore dell'ENIT l'anno scorso ammontavano a 35 milioni di euro, scesi a 28 milioni nel 2003 mentre nel 2004, a fronte di un fabbisogno stimato in 45 milioni di euro, è probabile che ne saranno stanziati meno della metà;
il bando relativo alla legge n. 488 del 1992 che incentiva gli investimenti nel turismo, è bloccato e secondo i tecnici dell'OCSE, la paralisi degli investimenti nell'innovazione è una situazione ad alto rischio per il settore turistico italiano;
anche gli stanziamenti per la qualificazione del settore previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 sono stati decurtati, mentre sono state cancellate tutte le agevolazioni fiscali introdotte dal Governo di centrosinistra a favore delle imprese;
il decreto-legge in esame, inoltre, aumenta del 300 per cento i canoni demaniali di stabilimenti balneari, campeggi e alberghi, suscitando lo stato d'agitazione delle categorie;

impegna il Governo:

ad aumentare le risorse destinate all'ENIT per la promozione suoi mercati esteri e a finanziare con risorse adeguate lo sviluppo dei sistemi turistici locali;
a prorogare la deducibilità delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento di immobili adibiti ad attività turistica e ad estendere il credito d'imposta in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione ai datori di lavoro del settore turismo;
a sopprimere i commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che recano l'aumento del 300 per cento dei canoni demaniali delle concessioni a fini turistico-ricreativi,
ad abbattere dal 20 al 10 per cento l'IVA per tutte le imprese turistiche e ad introdurre la possibilità per le imprese di detrarre i costi per il turismo d'affari (alberghi, ristorazione, ecc.) come accade nei principali paesi turistici europei.
9/4489/173. Abbondanzieri, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Paola Mariani.

La Camera,
premesso che:
la manovra di finanza pubblica in corso di approvazione è assolutamente carente per quanto riguarda gli interventi a favore del settore commerciale: preoccupa in primo luogo l'assenza di misure finalizzate al rilancio dei consumi, mentre si preannuncia un Natale di recessione e non si riesce a vedere la fine del tunnel che, soprattutto per le piccole imprese commerciali, dura ormai da qualche anno;
mancano le necessarie misure per restituire fiducia e potere d'acquisto alle famiglie, e per dare alle imprese la possibilità di investire nei processi di modernizzazione e recuperare competitività;


Pag. 240


la crisi dei consumi ha raggiunto livelli drammatici ed è resa ancora più grave dalle polemiche sugli aumenti dei prezzi che individuano nei commercianti i principali responsabili della situazione e creano un clima di diffidenza nei consumatori;
l'aumento dell'inflazione e il rincaro dei prodotti di largo e generale consumo non possono essere addebitati al solo dettaglio, la manovra addita invece i dettaglianti come gli unici responsabili degli aumenti dei prezzi e li minaccia di inviare la Guardia di Finanza nei negozi per fermare la crescita dei prezzi, avviando un'inedita campagna di colpevolizzazione e di denigrazione che nasconde la sostanziale incapacità dell'esecutivo di rilanciare i consumi;
la corsa agli aumenti dei prezzi deve essere ricercata soprattutto negli aumenti alla produzione, nei costi di intermediazione, nelle variazioni di alcuni prodotti, in particolare dell'ortofrutta, dovuti a fenomeni stagionali, al deperimento della merce e all'invenduto;
in questa delicata situazione Il Governo ha invocato una nuova ondata di aperture di strutture della grande distribuzione, ben sapendo che nei territori nei quali la grande distribuzione prevale ed i piccoli negozi sono ormai una sparuta minoranza, i prezzi non sono affatto calati: anzi lo strapotere delle grandi strutture di vendita che copre il 55 per cento del mercato di prodotti alimentari, non ha affatto bloccato l'inflazione e anzi determina molto spesso tensioni al rialzo dei prezzi di alcuni prodotti;
tra le misure di carattere fiscale a favore dei commercianti, il governo ha annoverato il cosiddetto «concordato preventivo» con la conseguente eliminazione degli scontrini fiscali;
si tratta di una misura che mette in discussione gli studi di settore ormai collaudati ed ai quali le associazioni di categoria hanno dato il proprio contributo spingendo i propri soci ad aderirvi;
questa nuova misura di finanza creativa supera nei fatti un regime ormai consolidato, inventando un altro sistema di drenaggio finanziario a carico delle imprese già fortemente penalizzate da tasse, tariffe e costi di gestione sempre più elevati (affitti, adeguamento alle normative anti-fumo, sistemi di sicurezza, eccetera) e collegandolo allo spauracchio di controlli mirati e punitivi da parte della Guardia di Finanza;

impegna il Governo:

a ripristinare le agevolazioni per il commercio eliminate dalle due ultime leggi finanziarie, a partire dal credito d'imposta del 20 per cento per le spese di riqualificazione della rete distributiva
a stanziare adeguate risorse per diffondere gli strumenti di pagamento con moneta elettronica e per gli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico;
a reiterare la norma volta a finanziare l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tramite credito d'imposta;
a introdurre agevolazioni per favorire l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto.
9/4489/174. Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
l'industria dell'automobile rappresenta il comparto più significativo dell'industria manufatturiera nazionale e fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e


Pag. 241

sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione;
come ha rilevato l'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile svolta dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5 per cento del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7 per cento degli occupati), genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro;
gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15 per cento del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25 per cento se si considerano gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata; l'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 per cento delle entrate tributarie dello Stato (134.000 miliardi nel 2001);
nel settore si è andata affermando una fortissima industria della componentistica, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, che ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un export di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro;
la riduzione della domanda ha gravi conseguenze sui livelli occupazionali del settore e la lentezza con la quale il Governo sta affrontando la crisi del settore, comporta il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale;
nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, occorre attribuire un rilievo prioritario agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la competizione internazionale promuovendo in questo campo investimenti e risultati elevati;
in tale ambito infatti l'industria automobilistica nazionale, come l'intero sistema Paese, presenta un divario fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2 per cento del PIL e in Italia all'1 per cento);
il mercato automobilistico è inoltre soggetto ad una forte pressione fiscale che rappresenta circa il 6 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3 per cento, mentre è ormai chiaro che in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale influenza negativamente la propensione all'acquisto;
particolarmente elevato è l'ammontare dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale: in Italia tale imposta ammonta a 400-500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15-20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali;
l'abbattimento di tale imposta rappresenterebbe un significativo stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzate ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante;
il settore automobilistico è ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto, a partire dalla riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione;
per altri 10-15 anni sarà prematuro parlare di auto ad idrogeno e quindi, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove, sarà utile procedere all'introduzione di ecoincentivi volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale, sulla linea


Pag. 242

dell'accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano;
debbono essere superati i limiti che si frappongono allo sviluppo delle vendite nel settore delle vetture alimentate a Metano e a GPL, essenzialmente riconducibili alla inadeguatezza dell'attuale sistema distributivo, che limita la domanda dì questo tipo di veicoli;

impegna il Governo:

a definire un quadro coordinato e coerente di interventi a favore dell'industria automobilistica, individuando le risorse da mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine;
a intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo per favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale ed il trasferimento di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema;
ad assumere iniziative normative volte a ridurre gli esborsi fiscali e contributivi per le piccole e medie imprese il cui fatturato sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e di servizi all'industria automobilistica italiana;
ad adottare iniziative anche di carattere normativo volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale, agevolando l'acquisto di vetture alimentate a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, mediante l'introduzione di incentivi più consistenti rispetto a quelli attualmente previsti, condizionati alla rottamazione di un veicolo usato inquinante, e a potenziare le reti di distribuzione dei predetti combustibili;
a uniformare il mercato italiano dell'auto alle condizioni esistenti nei principali Paesi europei, mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione degli oneri tributari a partire dalla soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli usati.
9/4489/175. Chianale, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
sarebbe opportuno individuare una norma specifica che consenta la perequazione del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995, aventi diritto al trattamento di quiescenza;

impegna il Governo

ad individuare in tempi brevi un percorso normativo che consenta la perequazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratomi postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995.
9/4489/176. Sciacca, Trupia, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Buffo, Diana.

La Camera
premesso che:
vengono introdotte nel testo in esame norme per la proroga fino al 31 dicembre 2004 dei trattamenti di cassa integrazione, mobilità e contratti di solidarietà a favore dei lavoratori di aziende in crisi;
nulla viene previsto invece per la concessione del trattamento dì integrazione


Pag. 243

salariale per i lavoratori dei distretti del settore tessile/abbigliamento, intervento che invece sarebbe necessario alla luce della comprovata crisi occupazionale che attraversa il settore;

impegna il Governo

a prevedere un percorso di sostegno al reddito per i lavoratori dei distretti del settore tessile/abbigliamento.
9/4489/177. Lulli, Nigra, Cordoni, Trupia, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Diana, Buffo, Sciacca, Paola Mariani.

La Camera,
premesso che:
nell'attuale congiuntura internazionale i prodotti più tipici del made in Italy attraversano una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità competitiva dell' economia italiana accentuandone il rischio di declino;
i settori produttivi del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, ma anche del mobile, dell'agroalimentare e delle macchine utensili, rappresentano uno dei punti di forza del sistema industriale italiano, sia per i livelli di occupazione, sia per il considerevole apporto positivo fornito alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese;
rispetto a molti paesi terzi, le imprese italiane ed europee sono gravate da costi aggiuntivi connessi al differenziale del costo del lavoro, alla carenza di controlli e di certificazioni sulla salubrità dei prodotti, alla mancanza di garanzie in ordine alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi e di tutele sociali nei confronti dei lavoratori, in particolare delle fasce più deboli delle società locali quali le donne ed i minori;
la perdita di competitività delle imprese italiane ed europee del tessile e dell'abbigliamento è destinata ad acuirsi a partire dal 2005, quando verranno meno le regole introdotte dall'Accordo Multifibre, che disciplina i flussi di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione verso l'Europa;
a fronte di questo processo di apertura del mercato europeo, molti paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione, ma non solo, continuano a mantenere elevati dazi sulle importazioni e significative barriere non tariffarie che rendono estremamente difficile per le imprese europee esportare in quei mercati; mentre l'importazione in Europa di un tessuto di lana, ad esempio, è assoggettata a un dazio del 9 per cento, uno stesso prodotto di fabbricazione europea sconta un dazio del 40 per cento per essere esportato in India e del 28,5 per cento circa per essere esportato negli Stati Uniti;
è necessario ricercare un equilibrio tra il processo di liberalizzazione del commercio mondiale e l'applicazione del rispetto di alcune regole fondamentali della politica di coesione economica e sociale dell'Unione europea, che pongano le imprese del nostro continente nelle condizioni di competere in condizioni di reciprocità, anche adottando misure finalizzate a limitare l'importazione di prodotti i cui processi di lavorazione siano stati effettuati senza il rispetto di standard minimi di tutela ambientale e del lavoro;
le recenti evoluzioni della tecnologia ed i processi di globalizzazione hanno portato ad una crescente diffusione dei fenomeni di contraffazione, talché si valuta che la quota di merce contraffatta nel commercio mondiale sia prossima al 9 per cento e che per oltre due terzi la merce contraffatta provenga dal Sud-Est asiatico;
appaiono inadeguate le azioni di contrasto di tale fenomeno, atteso che l'attuale sistema di controlli doganali canalizza le merci in tre distinte modalità di controllo (canale rosso: visita merci, canale


Pag. 244

giallo: controllo documentale, canale verde: nessun controllo) in base alla «pericolosità» doganale delle merci e dei soggetti importatori ed esportatori;
l'azione di contrasto ai fenomeni di contraffazione deve essere condotta favorendo la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti, in un contesto che agevoli la costituzione di consorzi tra imprese, a tutela delle rispettive produzioni;
investire in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è tra i requisiti necessari affinché la concorrenza dei paesi meno sviluppati non costringa l'industria nazionale ad abbandonare i settori sottoposti a maggiore competizione, vanno quindi sostenute tutte le iniziative per promuovere adeguatamente la ricerca e lo sviluppo, anche in settori maturi, affermando il principio che le risorse impiegate dalle aziende tessili per l'ideazione e la prototipazione dei loro campionari, siano assimilabili alle spese di ricerca e sviluppo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte a correggere l'attuale impostazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che nel prevedere la defiscalizzazione delle spese per ricerca e sviluppo, non vi ammette quelle relative ai campionari innovativi;
a promuovere misure fiscali di sostegno alla creazione di consorzi, ad incentivare gli investimenti nella ricerca applicata, a rendere effettivamente operante il Fondo per l'innovazione tecnologica (ex 1egge n. 46 del 1982) riguardo al finanziamento dei campionari e alla ideazione di nuove collezioni di prodotti;
a procedere celermente all'avvio del bando riservato alle piccole e medie imprese del settore moda per il quale sussiste già uno stanziamento di 2 milioni di euro;
a estendere al settore tessile abbigliamento le misure che prevedono un utilizzo più flessibile e razionale della Cassa Integrazione Guadagni;
a istituire un marchio che identifichi i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia ed un marchio che identifichi i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia;
ad adottare misure per contrastare le importazioni illegali di capi di abbigliamento provenienti da paesi extracomunitari, anche estendendo le procedure del canale rosso (visita merci) previste dall'attuale sistema di controlli doganali ai beni tipici del made in Italy;
ad adottare misure concrete, per contrastare il fenomeno della contraffazione e delle frodi che ha raggiunto anch'esso dimensioni più che ragguardevoli, tra le quali controlli efficaci e l'applicazione delle regole di origine dei prodotti in modo da tutelare il «made in Italy»;
a prevedere iniziative normative specifiche in materia di etichettatura che consenta la tracciabilità dei prodotti commercializzati all'interno della Unione europea, favorendo un'informazione corretta del consumatore, necessaria a valutare i caratteri distintivi del bene acquistato attraverso la conoscenza del paese d'origine del prodotto e delle sue componenti principali;
9/4489/178. Sandi, Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Paola Mariani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso


Pag. 245

abitativo per essere adibiti ad asilo nido con la sola denuncia di inizio attività;
il successo del nido in ogni realtà in cui tale servizio abbia messo radici, il valore unanimemente riconosciuto alla qualità dell'offerta formativa, assieme alla frustrazione di moltissime famiglie che vedono negato il loro legittimo diritto di usufruire di tale servizio impongono di riflettere su come rinnovare gli impegni per un ulteriore sviluppo della rete dei servizi per l'infanzia;
intorno al nido, specialmente per quello territoriale si è radicata una profonda cultura dei servizi e sappiamo che la cultura del nido si diffonde usufruendo di tale servizio e conoscendolo. Lo dimostra il fatto che in tutti questi anni nella scelta del nido i genitori portano motivi legati all'alta qualità educativa di tali servizi ed all'importanza per i propri bambini di fare esperienze significative. In larga maggioranza il nido è scelto proprio perché costituisce un'importante opportunità educativa ed un luogo di socializzazione che offre ai bambini la possibilità di crescere all'interno di una molteplicità di relazioni personali;

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie affinché anche i nidi cosiddetti «condominiali» rientrino nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia;
ad adottare le opportune iniziative per estendere la deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70 comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 448 ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia e non solo per la partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro.
9/4489/179. Amici.

La Camera,
considerato che:
la rendita INAIL è un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per la quale vengono pagati i relativi contributi distinti e diversi da quelli pagati per la pensione;
la normativa prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede il divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dell'INAIL liquidata per il medesimo evento invalidante;
il divieto di cumulo non vale per coloro che avessero stipulato un'assicurazione privata contro gli infortuni;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte all'eliminazione del divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dell'INAIL liquidata per il medesimo evento invalidante, così come è già stato fatto per le pensioni di reversibilità.
9/4489/180. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame non contiene la normativa specifica per risolvere l'annosa questione della rideterminazione del trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995, una soltanto un generico accantonamento in


Pag. 246

Tabella A, rinviando quindi a successivo provvedimento la soluzione della vicenda;

impegna il Governo

ad individuare in tempi brevi un percorso normativo che consenta la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995.
9/4489/181. Trupia, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Motta, Guerzoni, Diana, Buffo, Sciacca.

La Camera,
premesso che:
l'ennesimo provvedimento di condono edilizio - il terzo in venti anni - produce un indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;
la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell'approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;
l'abusivismo, sovente, rischia di comportare nel tempo conseguenze sulla sicurezza e la stabilità degli edifici;
l'articolo 32, comma 35, lettera b), del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, irresponsabilmente prevede l'obbligo della predisposizione di una specifica perizia di idoneità statica solo per quegli abusi che comportino opere di volumetria superiore a 450 metri cubi, senza nulla specificare riguardo all'eventualità che si tratti di volumetrie che si sviluppino in piano o su più livelli;

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative volte ad estendere, ai fini della valutazione degli organi tecnici che saranno chiamati a vagliare le domande di condono, sotto il profilo dell'idoneità tecnica, l'obbligo della predisposizione della perizia statica per tutte le opere che si sviluppino su più livelli.
9/4489/182. Mariotti.
(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
ricordata l'intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi e il presidente della giunta regionale Toscana, Claudio Martini, relativa alla realizzazione dell'asse Tirrenico Rosignano-Civitavecchia, fondamentale per i collegamenti al nord della capitale e per l'espansione dei traffici del porto di Civitavecchia;
il tracciato dell'arteria deve risultare compatibile con i caratteri ambientali, storici, culturali, oltre che trasportistici;
gli enti locali del territorio e le regioni Toscana e Lazio hanno più volte indicato e sollecitato, anche recentemente, l'accoglimento del progetto costiero, a valle, il solo che non arrecherebbe danni


Pag. 247

all'agricoltura, al turismo e all'archeologia in quanto utilizzando la statale Aurelia, ne realizzerebbe l'ampliamento a quattro corsie con gli svincoli di uscita e di entrata opportunamente distribuiti lungo il percorso; considerato che tale ipotesi si mostra conveniente anche sotto il profilo dei costi, a confronto con l'ipotesi collinare, gravata degli oneri per sbancamenti e gallerie;

impegna il Governo

a pronunciarsi a favore che siano le regioni Lazio e Toscana a decidere quale tracciato prevedere nella realizzazione dell'asse tirrenico, senza ulteriori rinvii e a stanziare il costo preventivato.
9/4489/183. Sabattini, Stramaccioni, Tidei.

La Camera,
premesso che:
sia fondamentale ed indispensabile conoscere la reale consistenza del patrimonio bovino nel nostro paese, anche in considerazione del monitoraggio e controllo della produzione e delle certificazioni di filiera a garanzia dei consumatori.

impegna il Governo

entro il 30 marzo 2004, a riferire in Parlamento rispetto alla funzionalità dell'anagrafe zootecnica e rispetto al riconoscimento della stessa da parte delle Comunità europea.
9/4489/184. Ricciuti.

La Camera,
premesso che:
i danni nel settore bieticolo saccarifero derivanti da calamità naturali (siccità) verificatesi nell'anno 2003 sono valutabili, solo con riferimento alla parte agricola, in oltre 100 milioni di euro ed hanno riguardato in maniera consistente anche la fase industriale di prima trasformazione, in considerazione, fra l'altro, dell'alta incidenza dei costi fissi in tale tipologia industriale, valutabile in almeno 70 milioni di euro;
il quadro di riferimento normativo comunitario non esclude interventi straordinari riguardanti il ristoro dei danni derivanti da calamità naturali, prevedendo che tali interventi pubblici siano destinati in via di massima, ma non esclusiva, alla parte agricola;
a livello nazionale, per altro, il settore bieticolo saccarifero, per le caratteristiche tecnico economiche e le particolarità normative in materia di Organizzazione Comune di Mercato, ha da sempre avuto una attenzione specifica;

impegna il Governo

a concretizzare un primo intervento significativo volto a ristorare il settore, anche se in maniera parziale, per i danni derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel corso della campagna 2003.
9/4489/185. Misuraca, Zama.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni l'Italia è il Paese europeo che ha dovuto pagare, il prelievo supplementare in assoluto maggiore, ancorché l'Italia al contrario di tanti altri Paesi Europei, non è autorizzata a produrre quanto necessario al proprio fabbisogno, anzi oggi produce solo il 55 per cento del proprio consumo di latte e derivati


Pag. 248

impegna il Governo:

ad attivarsi concretamente in tempi ragionevoli, a richiedere a Bruxelles un aumento di «Quote Latte» che consenta di recuperare, anche parzialmente, questo differenziale;
altrettanto a procurare nuovi spazi alle nostre produzioni D.O.P. e I.G.P., vanto del nostro Paese nel Mondo.
9/4489/186. Jacini, Scherini.

La Camera,
premesso che,
la recessione economica, che si potrae dagli eventi terroristici dell'11 settembre 2001, ha imposto al Governo ad adottare, in occasione dell'approvazione delle manovre finanziarie, provvedimenti a sostegno delle categorie economiche;
in merito alla categoria dei risparmiatori non si devono sottovalutare gli episodi recenti degli ultimi anni che hanno fortemente penalizzato la fiducia dei risparmiatori nei confronti degli istituti di credito e degli investitori istituzionali;
oltre ai ben noti episodi collegati alla vendita dei «prodotti finanziari capestro» (my way e for you) della Banca 121, ora assorbita nel Monte dei Paschi di Siena, alle obbligazioni della Cirio alla collocazione dei Bond argentini che hanno visto coinvolti ben 450 mila risparmiatori, si aggiungono di recente i casi dei Fondi San Paolo, su cui sono state avviate indagini, nonché il caso Parmalat;
considerata l'importanza del ruolo che ha il risparmio italiano nel rilancio degli investimenti, nonché la gravità di vedere distrutto in alcuni casi definitivamente il risparmio italiano male investito;
negli episodi citati non si può escludere un coinvolgimento delle banche e una mancanza di controllo della Banca d'Italia e della Consob, che per istituzione e per legge hanno l'obbligo di vigilare;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative urgenti volte a riformare la normativa sulle funzioni di controllo e vigilanza, al fine di introdurre nuove disposizioni o nuovo organi, che garantiscono un reale ed effettivo controllo per tutelare seriamente i risparmiatori ed evitare comportamenti gravi e scorretti da parte degli istituti di credito.
9/4489/187. Lussana.

La Camera,
premesso che:
a causa della insufficienza della quota assegnata all'Italia dalla UE, nel quadro dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero caseari, il nostro Paese è storicamente costretto al pagamento di multe conseguenti il superamento della quota medesima;
all'insufficienza della quota comunitaria si è aggiunto il problema della gestione nazionale del regime delle quote latte che, come ampiamente dimostrato anche da autorevoli Commissioni di indagine governativa, hanno contribuito a generare enormi sanzioni a carico dei produttori;
in materia di multe per il superamento delle quote latte è in corso, da anni, un enorme e, di fatto, insanabile contenzioso che ha, oramai, interessato ogni livello giurisdizionale;
le misure per la rateizzazione delle multe pregresse introdotte con il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono risultate, di fatto, insufficienti ed inefficaci, come dimostrato anche dal fatto che


Pag. 249

l'originaria scadenza per l'accesso alla rateizzazione, inizialmente fissata per il 15 novembre di quest'anno, è stata recentemente posticipata al 15 febbraio 2004;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in materia di multe pregresse sul latte ed a prevedere specifiche misure sanatorie che consentano di chiudere questa annosa vicenda e di restituire certezza del diritto al settore lattiero caseario nazionale.
9/4489/188. Guido Dussin, Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,
premesso che:
dopo 2 anni di blocco totale delle nomine a tempo indeterminato il Governo ha deciso la copertura di 15.000 posti per i docenti e per gli ATA;
rilevato che tale misura risulta ancora del tutto inadeguata perché i posti vacanti e disponibili nelle scuole sono oltre 100.000 e devono essere tutti ricoperti con personale stabile;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi un apposito piano pluriennale per la nomina a tempo indeterminato di tutti i docenti e di tutto il personale della scuola che ricopra posti vacanti.
9/4489/189. Bonito.

La Camera,
premesso che:
si è verificata una riduzione ulteriore, ad opera della legge finanziaria 2004, degli stanziamenti previsti per il Fondo dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 1997;
tale legge nell'intento di realizzare un sia pur processuale riequilibrio, a favore degli investimenti per l'innovazione, di una spesa corrente da sempre unicamente destinata al personale, prevede l'emanazione di una o più direttive realizzate con apposite procedure di controllo parlamentare, al fine di definire:
degli interventi prioritari;
dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;
rilevato che gli interventi attualmente individuati come finanziabili dall'articolo 1 della 440 sono i seguenti:
piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati;
iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea;
interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale;


Pag. 250


interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;
con successivi atti legislativi sono state ampliate e parzialmente modificate le suddette finalità prevedendo:
con 1'articolo 68 della legge 144 del 1999 la parziale copertura delle spese per il sostegno dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età (tale articolo prevedeva a carico del Fondo oggetto della direttiva per il 2001 uno stanziamento di 110 miliardi di lire che avrebbero dovuto diventare fino a 190 miliardi di lire a decorrere dal 2002 - altri 590 miliardi di lire sempre decorrere dall'anno 2002 erano posti a carico del Fondo di cui all'articolo l, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge n. 236 del 1993);
con l'articolo 69 della legge 144 del 1999 il sostegno dell'IFTS;
con la legge n. 69 del 2000 il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione dell'handicap;
la legge 440 non istituisce un Fondo del bilancio del MIUR la cui utilizzazione è di volta in volta decisa dal ministro in carica sia pur con il rispetto delle procedure parlamentari previste;
constatato che il ministro Moratti ha ripetutamente utilizzato il fondo non solo per finanziare interventi non previsti alla legge n 440 e dalle sue successive modificazioni ma anche per finanziare interventi contrari alla legislazione vigente e perfino per interventi chiaramente incostituzionali;
le Direttive 15 maggio 2002 n. 53 e 8 maggio 2003 n. 48 ignorano o marginalizzano molte delle finalità stabilite dalla legge quali:
il sostegno all'autonomia scolastica;
il sostegno alla attuazione delle iniziative di cui all'articolo 68 della legge 144/1999;
il sostegno alle iniziative per l'inserimento della seconda lingua comunitaria nella scuola media;
rilevato che le medesime direttive propongono arbitrariamente finalità che non trovano riscontro in indicazioni legislative riferite all'impiego del Fondo quali:
le iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici.
la previsione di uno stanziamento per la comunicazione del processo di riforma che viene illegalmente finanziata nelle ultime due direttive rispettivamente con 7.746.853 euro e 13.164.800 euro.
le iniziative per l'avvio della riforma nelle scuole paritarie che si collocano fuori delle legge 62/2000 con la spesa di 6.197.482 euro nel 2002 e di 5.268.000 euro nella direttiva 2003;

impegna il Governo

a garantire per il 2004 una procedura di attuazione della legge n. 440 del 1997 pienamente rispettosa del dettato della medesima.
9/4489/190. Leoni.

La Camera,
premesso che:
mentre il disegno di legge finanziaria in materia di diritto allo studio si limita a ripristinare l'esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore;
il riconoscimento dell'errore commesso con la cancellazione della legge n. 9 del 1999, non incide tuttavia nel ripristino per gli stessi studenti del diritto alle misure


Pag. 251

riguardanti la gratuità degli studi previste dalla legislazione nazionale e regionale;
mentre ciò accade si sono aumentati ulteriormente gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie prelevandoli tra l'altro assurdamente dai fondi destinati all'assistenza sociale ai disabili;

impegna il Governo

a ripristinare il suddetto stanziamento.
9/4489/191. Grillini.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria 2004 ignora di fatto che l'edilizia scolastica è la più importante opera pubblica del nostro paese, in quanto alla tabella F viene ripristinato sì il finanziamento annuale dei mutui, ma la somma prevista, 30 milioni di euro, risulta irrisoria perché non tiene conto delle gravi conseguenze che determinerà negli anni prossimi l'interruzione del finanziamento per due anni dei piani annuali regionali;
solo con il decreto ministeriale 30 ottobre sono stati utilizzati i 10 milioni di euro previsti nella precedente legge finanziaria per erogare mutui, in maniera del tutto insufficiente, relativi ai piani annuali 2003 e 2004 della legge 23 del 1996;
nel fare ciò è stato dimenticato l'anno 2002 per il quale è saltato ogni tipo di previsione;
per l'adeguamento e la messa a norma della situazione disastrosa dell'edilizia scolastica italiana, dopo il fallimento dell'articolo 80 comma 21 della precedente finanziaria, è stato quantificato in sede ministeriale un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di euro, e che la legge finanziaria, articolo 18 comma 4, indica solo 39 milioni di euro per l'ammortamento dei mutui quindicennali, per dare attuazione a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria per le zone a rischio sismico;
con una siffatta scelta non sarà assolutamente possibile rispettabile il termine categorico del 31 dicembre 2004 previsto per la messa in sicurezza di tutte le istituzioni scolastiche;

impegna il Governo

a modificare le scelte compiute fino ad oggi prevedendo per il futuro adeguati stanziamenti nel settore.
9/4489/192. Franci.

La Camera,
premesso che:
l'apposizione della fiducia sulla legge finanziaria 2004 impedisce in questa sede i necessari miglioramenti del testo;
con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti locali appare opportuno e largamente condiviso che agli enti locali venga consentito di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione dei beni patrimoniali, infusi i beni immobili, oltre per le finalità di cui all'articolo 3, comma 28, anche per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere la disciplina citata nel senso indicato in premessa.
9/4489/193. De Brasi


Pag. 252

La Camera,
premesso che,
l'apposizione della fiducia sulla legge finanziaria 2004 impedisce in questa sede i necessari miglioramenti del testo;
con riferimento ai parziali ed insufficienti correttivi apportati dall'articolo 3, comma 125, alle modifiche introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 relativamente alla disciplina regolamentare dei fondi di investimento chiusi;
l'ordine del giorno n. 9/4447/81 accettato come raccomandazione nella seduta del 19 novembre 2003 già impegnava il Governo a limitare la predetta disciplina al solo comparto immobiliare dei fondi chiusi, escludendone viceversa, per i motivi ivi indicati, il comparto mobiliare, ed a dare nel frattempo le coerenti indicazioni transitorie all'autorità di vigilanza competente per il regolamento dei fondi comuni; constatato che tale impegno non risulta attuato nell'articolo 3, comma 125, della legge finanziaria 2004;

impegna il Governo

a dare puntuale e tempestiva applicazione ad adottare iniziative normative volte al richiamato ordine del giorno n. 9/4447/81 del 19 novembre 2003, escludendo dall'ambito dell'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 i fondi chiusi mobiliari.
9/4489/194. Caldarola

La Camera,
premesso che:
al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere una detrazione dall'imponibile relativo alle imposte sul reddito per le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.
9/4489/195. Ranieri.

La Camera
premesso che:
con la legge Finanziaria dello scorso anno, al comma 1 dell'articolo 41, il Governo in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in un limite di spesa definito, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, si era impegnato alla proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché alla concessione, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, purché definiti in specifici accordi in sede governativa che fossero intervenuti entro il 30 giugno 2003;
entro il 30 giugno 2003, per la Nuova Scania di Vi lacidro è mancata la convocazione del Governo ai fini della definizione di tali specifici accordi, nonostante il pressante impegno dei sindacati, dei lavoratori e degli Enti locali;
in considerazione della particolare gravità della situazione occupazionale che si vive in quelle zone, e che provoca gravi risvolti sul piano sociale in tutto il territorio sardo;


Pag. 253

impegna il Governo

a definire gli specifici accordi previsti al comma 1 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché alla concessione, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti.
9/4489/196. Diliberto, Sgobio, Rizzo, Pistone

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che i ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e dell'economia e finanze (agenzia del territorio) si avvalgano del personale già assunto a tempo determinato, attraverso la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri.
9/4489/197. Pistone, Rizzo, Sgobio.

La Camera,
premesso che:
l'ospedale Mauriziano di Torino, secondo per importanza nella città, sta attraversando un periodo di grave crisi economico-finanziaria a fronte di un deficit di bilancio di oltre 370 milioni di euro;
le responsabilità di tale grave squilibrio economico sono da attribuire da una parte ai mancati pagamenti da parte della Regione Piemonte di oltre 150 milioni di euro per prestazioni sanitarie effettuate,dall'altra alla pessima amministrazione da parte del management dell'ospedale;
i commissari inviati dal Governo per risanare l'ente hanno presentato un piano industriale di risanamento che prevede la immediata vendita del patrimonio dell'ordine Mauriziano, la esternalizzazione, attraverso la costituzione di una società mista, di oltre duecento lavoratori dell'ente e la chiusura di numerosi servizi sanitari erogati alla collettività dall'ospedale;
la scelta di ricorrere ad un piano industriale di risanamento appare poco consona in un contesto aziendale nel quale si opera la funzione sanitaria e si persegue la salute del cittadino, bene quest'ultimo difficilmente misurabile in termini esclusivamente finanziari;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo per l'immediato stanziamento di risorse finanziarie finalizzate al risanamento del debito dell'ordine Mauriziano, onde scongiurare la drastica riduzione dei servizi sanitari che nel Piemonte registrano già oggi interminabili liste di attesa per i cittadini e salvaguardare il futuro occupazionale di centinaia di lavoratori.
9/4489/198. Rizzo, Vertone, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo per prevedere che a partire dal periodo d'imposta 2004 dall'imposta lorda ai fini della tassazione sul reddito delle persone fisiche possa essere detratto un


Pag. 254

importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
9/4489/199. Bellillo, Pistone, Rizzo, Sgobio, Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie di natura meramente speculativa, prevedendo:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative, con l'istituzione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate;
b) una destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare per combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'aids, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri.
9/4489/200. Vertone, Diliberto, Pistone, Rizzo, Sgobio, Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere a partire dal 1o gennaio 2004 l'istituzione di una forma economica disostegno per i soggetti temporaneamentenon in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare, quale il reddito minimo di inserimento, come misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.
9/4489/201. Maura Cossutta, Rizzo, Pistone, Sgobio, Bellillo, Turco, Michele Ventura, Battaglia, Cento, Zanella, Morgando.

La Camera
premesso che:
in attesa di una revisione della disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad eliminare all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 la previsione del termine dei dieci anni di esposizione continuativa all'amianto tra i requisiti per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge stessa;
a riconoscere ai lavoratori che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, ed ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 257 dei 1992, a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di 30.000,00 euro da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto;
a rivedere la normativa prevista dall'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dalla


Pag. 255

legge di conversione n. 326 del 2003, laddove è previsto che i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 sono concessi solo a quei lavoratori esposti all'amianto per un periodo non inferiore ai dieci anni in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, prevedendo di allargare la platea dei beneficiari estendendo il diritto ai benefici previdenziali di cui alla predetta legge, anche a quei lavoratori che, a causa della loro mansione lavorativa sono esposti all'amianto per un periodo inferiore alle otto ore giornaliere (cosiddetti turnisti);
a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore dei decreto legge n. 269 del 2003 e/o in procinto di mobilità a decorrere dal 10 gennaio 2004;
ad intervenire affinché l'ispettorato del lavoro provveda all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.
9/4489/202. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che, in tempi brevissimi, sia attuato il regolamento relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle società della riscossione delle imposte, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
9/4489/203. Armando Cossutta, Pistone.

La Camera,
premesso che:
calamità naturali si sono verificate purtroppo anche in periodi recenti e che le risorse a disposizione della Protezione civile non sono state sufficienti a fronteggiare tutte le esigenze immediate di ripristino degli edifici e delle strutture pubbliche danneggiate, né a riavviare la vita civile ed economica delle zone colpite, circostanza che ha determinato disagi gravi per le popolazioni interessate -:

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte, in linea con disposizioni già presenti nel disegno di legge presente, ad estendere le provvidenze ed i finanziamenti per il ripristino delle strutture civili essenziali delle zone colpite da calamità naturali, anche a quelle verificatesi recentemente come, ad esempio, gli eventi sismici che hanno colpito, il 14 settembre scorso, i Comuni di Monghidoro, Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna.
9/4489/204. Bertolini.

La Camera,
premessa:
la necessità di dar corso al Protocollo d'intesa stipulato il 24 ottobre 2003


Pag. 256

tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero della salute concernente «Tutela del diritti alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare»;
la necessità di garantire l'operatività degli interventi dei distretti i delle Aziende sanitarie locali che con i propri servizi, sulla base di quanto previsto dall'articolo3 del summenzionato Protocollo sono individuati quali organi atti a disporre specifici piani di assistenza domiciliare;
in particolare, la necessità di dar vita a progetti di formazione congiunta tra personale sanitario e personale scolastico;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a finanziare in modo straordinario e con specifico Fondo un programma nazionale di formazione finalizzata all'attuazione del Protocollo d'intesa descritto in premessa;
a ripartire detto finanziamento tra le Aziende sanitarie che presentino specifici progetti di formazione congiunta in materia. Roma, 15 dicembre 2003.
9/4489/205. Caminiti, Massidda.

La Camera,
premesso che:
la presenza della popolazione e la conservazione delle attività umane sul territorio sono la condizione indispensabile per limitare i fenomeni di dissesto idrogeologico, degrado ambientale, paesaggistico, culturale e sociale delle zone interne e, in specie, di quelle montane;
tra le diverse attività, l'agricoltura è quella che più di ogni altra è in grado di assicurare il presidio ambientale delle zone montane;

impegna il Governo

a prevedere, al pari di quanto già disposto per le attività agricole in serra, il totale abbattimento dell'accisa sul gasolio utilizzato per i lavori agricoli da soggetti operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti.
9/4489/206. Caparini, Scherini.

La Camera,
premesso che,
nell'agosto 2002, numerosi comuni della Lombardia sono stati colpiti da eventi calamitosi di straordinaria violenza;
i danni patiti dalle imprese agricole ed agroalimentari sono stati tali che, attualmente, ad oltre un anno di distanza, è ancora lontano il ripristino delle normali condizioni economiche e produttive;

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione di uno specifico intervento in favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei comuni lombardi colpiti dagli eventi calamitosi dell'agosto 2002.
9/4489/207. Cè.

La Camera,
premesso che,
nel 2000, gli allevamenti avicoli italiani furono colpiti da una ondata epidemica di influenza aviare, la cui virulenza determinò danni diretti ed indiretti senza precedenza;
l'intervento pubblico, ancorché previsto e più volte annunciato, è rimasto,


Pag. 257

di fatto, gravemente incompiuto, in specie per quanto riguarda i danni indiretti;
i danni patiti dalle imprese avicole sono stati tali che, attualmente, a tre anni di distanza, è ancora lontano il ripristino delle normali condizioni economiche e produttive.

impegna il Governo

a prevedere il completamento delle misure in favore del ripristino delle normali condizioni produttive delle imprese avicole colpiti dall'epidemia di influenza aviare del 2000 e l'attuazione di uno specifico intervento di programmazione in favore del rilancio del settore avicolo italiano.
9/4489/208. Didonè.

La Camera,
premesso che:
le nuove norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte prevedono importanti innovazioni, prima fra tutte quella di sostituire, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il precedente sistema della compensazione con quello della restituzione del prelievo pagato in eccesso;
l'entrata in vigore del nuovo regime, ancorché in atto, procede, tuttavia, con ritardo, come dimostra il fatto che, lo scorso 15 novembre, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, ha prorogato di tre mesi la scadenza per la presentazione delle domande per l'accesso alla reateizzazione delle multe pregresse, spostandola dal 15 novembre 2003, al 15 febbraio 2004;

impegna il Governo

a rinviare l'entrata in vigore del sistema della restituzione del prelievo pagato in eccesso al momento in cui sia avvenuta la completa attuazione delle norme contenute nel decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119.
9/4489/209. Vascon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48, comma 5 della lettera f) della legge m. 326 del 2003 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, prevede che il 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica messo a carico dei privati sia pagato esclusivamente dai produttori dei farmaci.
un eventuale sfondamento del tetto di spesa sopra citato determinerebbe vantaggi economici per tutti i soggetti della filiera del farmaco, in proporzione diretta dei rispettivi margini sul prezzo al pubblico dei medicinali;
l'attuale formulazione della norma suddetta imporrebbe ai produttori di restituire allo Stato anche la parte del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto, che sarebbe incassata dagli altri soggetti della filiera del farmaco, determinando così una situazione di manifesta iniquità economica;
la situazione di cui sopra rischierebbe di dar luogo in futuro ad un forte contenzioso amministrativo-costituzionale che potrebbe mettere a repentaglio una parte del previsto recupero, da parte dello Stato, di un eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative per definire una ripartizione più equilibrata del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica tra tutti i soggetti della filiera stessa.
9/4489/210. Polledri.


Pag. 258

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48, comma 5, lett. F) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che, in caso di superamento del tetto di spesa programmato nel settore dell'assistenza farmaceutica, si proceda a ridefinire, anche temporaneamente;
nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la norma citata prevede che partecipino al ripiano della spesa farmaceutica anche i produttori di farmaci generici, che tuttavia non hanno responsabilità diretta dell'eventuale sfondamento;
il mancato rispetto del tetto di spesa programmato è infatti da addursi ad altri fenomeni, tra cui lo spostamento delle prescrizioni verso farmaci più costosi, mentre è proprio la promozione dei farmaci generici ad orientare il consumo verso i medicinali più economici;
l'obiettivo di incentivare il consumo di farmaci generici rappresenta un elemento costante della politica farmaceutica perseguita dall'attuale governo al fine di razionalizzare la spesa a carico del SSN;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché siano escluse le aziende produttrici di farmaci generici dal meccanismo di ripartizione dell'onere destinato a coprire il 60 per cento del superamento del tetto di spesa programmato nel settore dell'assistenza farmaceutica, di cui all'articolo 48, comma 5, lett. F) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9/4489/211. Rizzi, Ercole.

La Camera,
premesso che:
l'ENAL (ente nazionale aviazione civile), in ottemperanza alle leggi 139/92, 135/97 e 194/98, ha stipulato le convenzioni e acceso mutui con gli istituti bancari per finanziare i lavori di potenziamento e ristrutturazione di 24 aeroporti nazionali;
inoltre per attuare il piano di security negli aeroporti nazionali a seguito dei gravissimi attentati terroristici dell'11 settembre che hanno colpito gli Stati Uniti d'America, la BEI ha concesso un prestito di 150 milioni di euro i cui interessi bancari vanno a gravare sull'ENAL; il complesso dei mutui accesi comporta un onere complessivo di circa 44 milioni di euro annui che l'ENAL deve versare agli istituti bancari; nella finanziaria 2004 è previsto lo stanziamento di soli 7 milioni di euro e che l'emendamento sopraccitato prevede un finanziamento, per il solo 2004, di 27,3 milioni di euro da destinare al finanziamento delle opere di un solo aeroporto ai sensi della legge 139/92;
si tratta di un grossolano errore al quale è indispensabile porre rimedio con tutta l'urgenza possibile in quanto vi sono concreti rischi di insolvenza da parte dell'ENAL, di blocco dei lavori in 23 aeroporti nazionali e del blocco del programma sicurezza negli aeroporti nazionali;

impegna il Governo

ad attivare tutti gli strumenti possibili affinché vengano finanziate le rate annuali di mutui per l'intera somma stabilita dalle leggi 139/92, 135/97 e 194/98, nonché il programma di security degli aeroporti nazionali


Pag. 259

e per evitare una paralisi dei lavori in 23 aeroporti nazionali.
9/4489/212. Panattoni, Duca, Agostini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Sereni, Stramaccioni, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 51 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto che siano distribuiti i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia;
ai fini del collegamento in via telematica del Ministero dell'economia e delle finanze con le strutture di erogazione di servizi sanitari, è prevista l'installazione nelle strutture erogatrici, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, di un software certificato;
l'articolo 50, comma 6 del citato decreto legge n. 269 del 2003 prevede un contributo straordinario a favore delle farmacie private per l'acquisto e l'installazione del predetto software, da erogarsi sotto forma di credito d'imposta;
nessun contributo straordinario è invece previsto a favore dei medici di medicina generale, che dall'introduzione di questo nuovo meccanismo di monitoraggio della spesa sanitario ricavano tuttavia un aggravio di lavoro e di spesa non indifferente;
al di là dell'acquisto e dell'installazione del sofware, ricade infatti sui medici di medicina generale la responsabilità principale della custodia e del corretto impiego dei nuovi modelli di ricettari medici;
inoltre, è proprio ai medici di medicina generale che spetta il compito di garantire una corretta informazione ai pazienti sulle nuove caratteristiche delle ricette mediche e sulle modalità di tutela delle norme sulla privacy;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere per i medici di medicina generale forme di sostegno economico destinate a coprire i nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 50 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in analogia a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50 per le farmacie private.
9/4489/213.Ercole.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento della spesa sanitaria fondato sull'autonomia delle singole Regioni in relazione alla gestione delle risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno;
in conformità con i principi di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000, l'articolo83, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che «le singole Regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,


Pag. 260

attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva»;
in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, 1'articolo4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, ha previsto che gli eventuali disavanzi accertati o stimati verranno coperti dalle Regioni con le modalità fissate con proprie norme che prevederanno alternativamente o cumulativamente l'introduzione di misure di compartecipazione e responsabilizzazione dei soggetti che determinano la spesa, interventi tributari o altri meccanismi, tra cui la distribuzione diretta di farmaci;
le norme richiamate sono chiaramente fondate sul principio di responsabilità delle singole Regioni del rispetto dei tetti di spesa programmati nel settore sanitario;
alla luce del principio di cui sopra, si ritiene necessario fornire un'interpretazione autentica del meccanismo di ripiano dei disavanzi nel settore della spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48, comma 5, lett. f), terzo periodo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; in particolare, si ritiene non conforme ai principi di federalismo fiscali vigenti l'interpretazione per cui tutte le Regioni sarebbero chiamate a ripianare il 40 per cento del disavanzo accertato nel settore della spesa farmaceutica; un'interpretazione siffatta infatti non solo contrasterebbe con i principi di responsabilità di ciascuna Regione nella spesa sanitaria, ma rischierebbe di trasformarsi in un disincentivo alle Regioni a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nel settore dell'assistenza farmaceutica;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative interpretative dall'articolo 48, comma 5, lett. f), terzo periodo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi cazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come riferito alle sole Regioni che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al tetto programmato del 16 per cento.
9/4489/214. Francesca Martini.

La Camera,
premesso che:
esaminato l'AC n. 4489, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), ed in particolare le norme che estendono l'applicazione dei condoni tributari, previsti dalla legge 289 del 2002, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
il comma 17 dell'articolo 9 della legge 289 del 2002, ha dato la possibilità ai soggetti colpiti dal terremoto del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di regolarizzare i propri adempimenti tributari relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, versando il 10 per cento dell'ammontare dei tributi dovuti a titolo di capitale;
tenuto conto della gravità dei danni provocati dagli eventi alluvionali del novembre 2002, e della situazione critica tuttora in corso in vaste aree del Nord che penalizza i cittadini e le attività economiche;
la sospensione dei termini prevista solo per gli adempimenti e versamenti tributari, escludendo gli adempimenti contributivi, non solo ha creato discriminazioni rispetto ad analoghe e contemporanee situazioni di emergenza del centro-sud ma ha anche provocato disagi fiscali a chi in buona fede ha erroneamente usufruito di proroghe che in realtà non sono state mai concesse;


Pag. 261

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano applicate anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2002, che possano regolarizzare la propria posizione relativa al versamento dei tributi e contributi previdenziali per gli anni 2002 e 2003.
9/4489/215.Parolo, Sergio Rossi, Caparini, Stucchi, Lussana, Gibelli, Ercole, Scherini.

La Camera,
premessa:
la necessità di rimediare al vuoto normativo in cui si trova il settore delle farmacie comunali a seguito degli effetti prodotti dalla recente sentenza della Corte costituzionale 275 del 2003 e al fine di evitare gravi ripercussioni sull'andamento del servizio e sulle finanze delle Amministrazioni comunali;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché siano fatti salvi gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della corte Costituzionale 24 luglio 2003, n. 275.
9/4489/216.Pagliarini.

La Camera,
premesso che:
occorre prendere atto della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di detrarre alla regione Sicilia, in attesa dell'armonizzazione del regime pensionistico vigente nella regione medesima con le discipline vigenti per il sistema pensionistico generale nell'assicurazione obbligatoria, sulle risorse trasferite a titolo di fondo perequativo, fondo di solidarietà e fondo per la continuità territoriale, le maggiori somme liquidate ai soggetti titolari di pensione erogata dalla regione Sicilia.
9/4489/217.Sergio Rossi.

La Camera,
premesso che:
il sistema delle agevolazioni postali in favore dell'editoria e del non profit definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel dicembre 2002 ha fortemente ridotto il numero degli aventi diritto alle medesime agevolazioni;
nel corso dell'anno 2003, diverse pronunzie della magistratura amministrativa hanno di fatto ampliato i limiti del DPCM applicativo delle tariffe agevolate per l'editoria;
in conseguenza di tali eventi il Governo ha presentato un apposito disegno di legge finalizzato a risolvere la problematica ridefinendo, a far data dal 1o gennaio 2003, il quadro dei soggetti aventi diritto;
tale situazione di fatto ha determinato nel corso dell'anno 2003, un aumento delle agevolazioni erogate, con agevolazioni aggiuntive, rispetto allo stanziamento iniziale per l'anno 2003, di cui al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per almeno 45 milioni di euro;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire le risorse necessarie per compensare la differenza


Pag. 262

tra la somma stanziata e le agevolazioni effettivamente rese dalla Società poste italiane nel corso dell'anno 2003;
ad attribuire, in sede di definizione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, stanziamenti sufficienti a coprire la misura delle agevolazioni che dovranno essere erogate nel corso del 2004.
9/4489/218.Bianchi Clerici, Caparini.

La Camera,
premesso che:
valutate positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, in quanto salvaguardano i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici medesimi, nonché coloro che alla medesima data abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL ovvero ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data;
valutate, altresì, positivamente le modifiche apportate dal Governo all'articolo 47 del decreto legge n.269 del 2003, in fase di conversione in legge del decreto medesimo, giacché sono stati salvaguardati i diritti acquisiti e, in particolare, sono stati tutelati quei soggetti che, avendo alla data del 2 ottobre 2003 già inoltrato domanda di pensionamento e rassegnato le dimissioni dal lavoro, rischiavano - alla luce delle nuove norme- di ritrovarsi all'improvviso senza lavoro e senza pensione;
considerato tuttavia fortemente penalizzante non applicare le previgenti disposizioni, ovvero il coefficiente di 1,5 sia ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche che ai fini del diritto di accesso alle medesime, anche ai lavoratori già inpossesso della certificazione INAIL che maturino i requisiti pensionistici successivamente alla data del 2 ottobre 2003;

impegna il Governo

a considerare l'ipotesi di prevedere, per i lavoratori cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni di esposizione all'amianto e che non abbiano ancora maturato i requisiti pensionistici, uno scivolo nell'applicazione del coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 da 1,5 a 1,25 proporzionato agli anni mancanti al conseguimento dei requisiti previdenziali.
9/4489/219.Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,
premesso che:
l'anno venturo, il 2004, ricorrono 1700 anni dal martirio di Santa Giustina (7 ottobre 304), patrona di Padova, prima martire veneta durante la persecuzione di Diocleziano e Massiniano;
il complesso monumentale che costituisce l'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova, con i suoi quindici secoli di vita ininterrotta, rappresenta uno dei più cospicui esempi di continuità culturale del Veneto;
nel corso dell'XI secolo, probabilmente in relazione alla continua crescita edilizia del complesso, si ripete il rinvenimento di sepolture di santi all'interno dell'area monastica: nel 1052 S. Massimo Vescovo, S. Giuliano, S. Felicita Vergine e i Santi Innocenti; nel 1075 S. Daniele Diacono e martire; nel 1174 lo stesso sepolcro di S. Giustina e, nel 1177, i corpi dell'evangelista S. Luca e dell'apostolo S. Mattia, qui tradotti dalla basilica dei Santi Apostoli di Costantinopoli in cui erano custoditi, dopo la translazione dal primitivo sepolcro di Tebe;


Pag. 263


il normale degrado causato dal tempo rende quotidianamente urgenti interventi di diversa natura, che vengono di necessità procrastinati o risolti in maniera provvisoria; eventi catastrofali, pur di non particolare gravità, come l'eccezionale grandinata che ha colpito Padova il 28 agosto di quest'anno, si traducono in spese insostenibili per la famiglia monastica;
nonostante la primaria importanza che il complesso di S. Giustina riveste sia dal punto di vista culturale (è qui custodito e venerato, come abbiamo detto, il corpo dell'evangelista S. Luca) che da quello storico, artistico e culturale, non è stato ancora possibile realizzare un organico percorso di visita per fedeli e turisti, non esiste un'adeguata musealizzazione che illustri in maniera didattica la secolare storia del complesso e ne esponga gli innumerevoli tesori d'arte e di fede; non esistono, infine, servizi igienici di supporto al massiccio afflusso di visitatori;

impegna il Governo

a riconoscere nelle opportune sedi l'importanza del complesso dell'Abbazia di S. Giustina, supportando con adeguate risorse gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso e le attività del costituendo comitato per la celebrazione del diciassettesimo centenario del martirio di Santa Giustina.
9/4489/220.Rodeghiero.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non chiarisce una contraddizione atta a creare notevole disparità di trattamento fra immobili residenziali e non residenziali;
un chiarimento a questo proposito porterebbe sicuramente un notevole aumento di gettito per le casse dello Stato:-

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo volte ad escludere la limitazione della sanatoria di opere abusive previste dall'articolo 32 del citato decreto legge n. 269 del 2003 alle costruzioni residenziali e a prevedere che siano suscettibili di sanatoria, sull'intero territorio nazionale, le opere delle tipologie di cui ai numeri da 1 a 6 dell'allegato 1 al medesimo decreto-legge nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, fermo restando, per i numeri da 1 a 3, quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del medesimo articolo 32, consentendo altresì che vengano sanate - concorrendovi gli altri requisiti prescritti - le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli sulla base di leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché delle aree protette nazionali, regionali e provinciali esistenti, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
9/4489/221.Vitali.

La Camera,
premesso che:
con la firma del Patto per l'Italia il Governo si è impegnato, tra l'altro, alla riforma della base imponibile Irap;
un primo intervento è stato avviato con la finanziaria dello scorso anno ma resta tuttavia privo di corrispondenza l'impegno assunto in quella sede di una sua costante riduzione anno dopo anno;


Pag. 264

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per continuare il processo di riduzione dell'Irap a partire da una riduzione del 20 per cento della componente «costo del lavoro» dalla base imponibile.
9/4489/222.Frigato.

La Camera,
premesso che:
sono da rilevare gli annunci da parte di erogatori di servizi pubblici come le poste di ulteriori razionalizzazione di uffici nei piccoli comuni a causa della insostenibilità dei costi;
è da rilevare nei piccoli centri la sistematica soppressione di istituti scolastici dell'obbligo ad ogni inizio d'anno;
lo stesso discorso vale per le strutture sanitarie e ospedaliere che vanno ad essere soppresse in comprensori difficili anche dal punto di vista orografico;
la soppressione di questi presidi pubblico colpiscono indiscriminatamente una popolazione svantaggiata e disagiata che risiede nei piccoli centri delle aree interne, soprattutto anziani;
è assolutamente prioritario consentire la permanenza di strutture essenziali a che non venga dichiarata la morte civile dei piccoli comuni -:

impegna il Governo

ad adottare iniziative in qualità di principale azionista di aziende erogatrici di servizi pubblici come le poste con l'obiettivo di garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture presenti, così come a garantire la permanenza di istituti scolastici dell'obbligo e delle stesse strutture ospedaliere nonché a dichiarare l'anno 2004 «anno nazionale dei piccoli comuni italiani»
9/4489/223.Molinari, Realacci.

La Camera,
premesso che:
dai documenti ufficiali della Conferenza Stato-regioni si evince che il governo non rispetta i patti stabiliti dall'accordo con le Regioni l'8 agosto 2001;
il confronto Governo-regioni sul rispetto del patto di stabilità non ha ancora prodotto gli effetti finanziari auspicati salvo la riproposizione di un ennesimo tavolo;
le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna e Lazio hanno una spesa sanitaria fuori controllo;
in Sicilia addirittura è stata sospesa la distribuzione dei farmaci;
le regioni sono state spinte dal Governo in questa drammatica situazione a causa della mancata erogazione delle risorse del Fondo pari a 14 miliardi di euro;
assistiamo al silenzio del Ministro della salute e alla centralità del Ministro dell'economia anche nella programmazione sanitaria;
le Regioni in un documento ufficiale prodotto dalla Conferenza evidenziano come ogni cittadino avrà 150 euro in meno in termini di servizi e prestazioni previste dai Lea; il tema della non autosufficienza non viene assolutamente affrontato salvo un indistinto e insufficiente stanziamento di appena 70 milioni di euro rispetto alla necessità di 8 miliardi di euro quale quantificazione minima delle risorse necessarie per istituire il fondo nazionale per la non autosufficienza;


Pag. 265


nelle ultime due leggi finanziarie il governo Berlusconi ha privato le regioni della autonomia impositiva;
i mancati finanziamenti del programma di investimenti in sanità (articolo 20 legge n. 67/88) hanno determinato il blocco della programmazione regionale in materia sanitaria;

impegna il Governo

ad accogliere le richieste formulate dalle regioni in merito al finanziamento del Fondo sanitario nazionale ai sensi del patto siglato l'8 agosto 2001 e alla immediata erogazione dei fondi al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale che altrimenti verrebbe ad essere pregiudicato nella sua stessa esistenza.
9/4489/224.Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri.

La Camera,
premesso che:
il sistema infrastrutturale calabrese lungo il versante fonico è estremamente penalizzato determinando un forte gap in termini di mobilità e una variabile estremamente penalizzante ai danni del sistema economico e produttivo comprensoriale;
le ferrovie dello stato nell'azione di razionalizzazione hanno determinato ulteriori tagli alla rete dei convogli da e per il comprensorio Reggino a discapito dei tanti viaggiatori come nel caso della soppressione dal prossimo 14 dicembre 2003 con l'entrata in vigore dell'orario invernale dell'Intercity Reggio Calabria-Bari;
l'ammodernamento della SS 106 Jonica segna il passo nonostante sia considerata priorità nelle grandi opere;
manca un quadro organico di interventi a sostegno della viabilità e dei collegamenti ferroviari al fine di affrancare il comprensorio reggino fonico dall'atavico isolamento;

impegna il Governo

a considerare prioritaria la determinazione di investimenti a sostegno della infrastrutturazione del comprensorio reggino e a modulare di concerto con gli enti locali interventi finalizzati a migliorare la mobilità degli abitanti e l'abbattimento delle diseconomie a sostegno del settore produttivo locale e ad attivarsi affinché sia garantire la presenza di treni a lunga percorrenza e che non sia soppresso il treno intercity Reggio Calabria-Bari.
9/4489/225.Meduri.

La Camera,
premesso che
la realizzazione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia ha rilevanza strategica per l'economia e per lo sviluppo del Paese;
la costruzione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia interessa le Regioni Basilicata, Campania e Puglia per una linea lunga 210 chilometri con una tensione nominale di 1000 mva;
la società Tema ha completato i lavori tranne che per il tratto, lungo circa 8 chilometri, interessante i Comuni lucani di Rapolla, Barile e Melfi;
le amministrazioni dei predetti Comuni, la Regione e le popolazioni locali si oppongono all'esecuzione della linea in quanto la stessa passa a distanza ravvicinata rispetto alle abitazioni;
il Consiglio dei Ministri per risolvere la questione ha attivato le procedure di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto


Pag. 266

del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977; la Regione Basilicata, in considerazione della valenza strategica dell'opera per la Nazione e verificata l'urgenza di provvedere, ha assentito alla realizzazione, in tempi brevi, di una « piccola variante», in prossimità dell'abitato, purché la stessa venga dismessa e smantellata per essere sostituita da una «grande variante», che allontani la linea dall'abitato, per la quale occorre un tempo maggiore di realizzazione; sono interessati dalle predette varianti i Comuni di Melfi e Rapolla : il primo ha dato parere favorevole alla soluzione prospettata dalla Regione mentre il secondo ha dato parere favorevole solo alla realizzazione della «grande variante»;
il Tribunale adito si è pronunziato per l'allontanamento della linea dalle abitazioni; la soluzione prospettata dalla Regione e dal Comune di Melfi risolve la questione se Governo, Regione e Comuni interessati sottoscrivono un'intesa, ai sensi dell'articolo 81 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, fatta propria da una deliberazione del consiglio dei Ministri, nella quale con la realizzazione della «piccola variante» siano assunti impegni cogenti per la realizzazione della «grande variante»; rispetto a tale soluzione i competenti Ministeri si sono riservati di riferire al Consiglio dei ministri in vista dei successivi passaggi procedurali; l'azione della Regione e delle Amministrazioni locali tende a far realizzare l'elettrodotto di interesse nazionale in un quadro di garanzie per la salute delle persone, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela del realizzando Parco del Vulture;

impegna il Governo

a raggiungere l'intesa con la regione Basilicata ed i Comuni interessati nei termini da questi indicati per la realizzazione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia.
9/4489/226. Boccia, Lettieri.

La Camera,
premesso che:
il lavoro sommerso rappresenta nel mezzogiorno il 30 per cento del pil;
questo comporta un impoverimento dell'economia e una marginalità sociale con decine di migliaia di lavoratori senza diritti e senza tutele;
si tratta di milioni di euro in termini di contributi previdenziali evasi
è una emergenza sociale anche sotto l'aspetto infortunistico con persone rese invalide senza alcuna forma di copertura,
constatato il fallimento dei provvedimenti di emersione varati dal Governo Berlusconi;

impegna il Governo

entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge a varare un piano d'azione straordinario di contrasto al lavoro nero nel Mezzogiorno con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali delle organizzazioni di categoria e degli enti istituzionali regionali e territoriali al fine di ridurre l'incidenza del fenomeno.
9/4489/227. Carbonella.


Pag. 267

La Camera,
premesso che:
il Patto di stabilità interno per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è stato disciplinato dalla Finanziaria 2002 (legge n. 289/02) per gli anni 2003, 2004 e 2005;
la norma prevede che per il 2003 il disavanzo di ciascun ente locale non debba superare quello registrato nel 2001, mentre per il 2004 non deve risultare superiore a quello registrato nell'anno precedente, aumentato del tasso di inflazione programmato indicato nel DPEF;
tale meccanismo determina, per l'anno 2004, un risultato iniquo in quanto quei comuni virtuosi, che hanno rispettato i vincoli di bilancio negli anni precedenti, saranno penalizzati in quanto dovranno un vincolo di bilancio di valore inferiore a quello del 2001;

impegna il Governo

a prevedere che gli obiettivi validi ai fini del raggiungimento del disavanzo finanziario degli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per l'anno 2004 facciano riferimento a quelli dell'anno 2001 incrementati del tasso di inflazione programmato.
9/4489/228. Ruggieri, Stradiotto.

La Camera,
premesso che:
il trasporto pubblico riveste, in ogni società complessa e moderna sempre più caratterizzata dalla interazione dei rapporti personali e commerciali, una importanza primaria;
la necessità di privilegiare la mobilità di persone e merci mediante il trasporto pubblico, quale progressivo strumento di superamento del trasporto privato, è sentita ormai da tempo come una esigenza di carattere primario sia in funzione del decongestionamento dei centri urbani, sia in funzione di una più accettabile qualità della vita, sia in funzione di un contributo sempre crescente alla cultura della ecologia e della compatibilità ambientale;
proprio in questa logica la quasi totalità degli enti pubblici territoriali ha da tempo programmato il proprio sviluppo urbanistico in funzione di un collaterale e progressivo sviluppo del trasporto pubblico, come elemento sinergico alla vivibilità urbana ed alla compatibilità dello sviluppo economico;
inoltre l'ampliamento del servizio costituisce risposta seria anche alle esigenze della produzione, come sostegno al sistema delle economie territoriali, soprattutto nei poli ove la concentrazione produttiva è maggiormente sviluppata;
il recente riordino del trasporto su rotaia, culminato nei nuovi orari ferroviari in vigore dal 14 dicembre 2003 -i quali hanno nella sostanza ridotto il servizio sopprimendo molti treni e molti servizi alle zone decentrate-, è di segno totalmente contrario e fa sorgere legittime perplessità sulla sua idoneità sia a sopperire alle esigenze dei cittadini, sia a sostenere lo sviluppo del nostro paese;
per quanto riguarda, in particolare, il territorio di Arezzo, caratterizzato dall'essere centro di poli produttivi di rilevanza nazionale, quali quello della oreficeria e dell'abbigliamento, e dall'essere sede abitativa di molte persone che quotidianamente si spostano a nord verso Firenze e Milano, ed a sud verso Roma per esigenze lavorative, esso è stato oggetto di una innegabile penalizzazione nel servizio ferroviario quale risultante dai nuovi orari, solo che si consideri che in tutto il pomeriggio nessun eurostar tra quelli che a cadenza di ogni ora transitano da Roma verso Firenze, si fermano ad Arezzo in tal


Pag. 268


modo impedendo a coloro che si recano a Roma per lavoro un idoneo ritorno serale compatibile con le esigenze di vita.
tale situazione è insostenibile ed è ritenuta deprecabile dalla intera collettività del territorio di Arezzo;

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente ed efficacemente sia presso l'Ente Ferrovie dello Stato, sia nelle altre sedi istituzionali competenti, affinché sia ristabilita nell'intero territorio Nazionale ed in particolare nel territorio della città e della provincia di Arezzo, un servizio ferroviario efficiente ed idoneo a soddisfare le esigenze delle popolazioni e della produzione.
9/4489/229.Fanfani.

La Camera
premesso che:
la legge finanziaria per il 2003 ha introdotto il primo modulo della riforma fiscale per redditi fino a 25.000 euro;
nessuna misura è prevista in finanziaria per quei contribuenti con redditi così bassi da non poter godere dei benefici riconosciuti nella forma di detrazioni di imposta. Questi rappresentano il 14 per cento delle famiglie italiane e restano per ora esclusi da qualsiasi agevolazione fiscale;

impegna il Governo

a prevedere il recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito di imposta disponendo che la differenza tra i due importi costituisca credito di imposta.
9/4489/230. Lettieri.

La Camera,
premesso che:
nel primo semestre dell'anno 2003 i consumi delle famiglie si sono contratti, rispetto al medesimo periodo 2002, di un ulteriore 0,7 per cento. Il dato sconta in particolare il crollo di acquisti di beni durevoli e la stazionarietà degli acquisti di servizi;
sulla spesa delle famiglie hanno inciso il persistere della modesta dinamica del reddito e di una fase del pessimismo dei consumatori che, nelle rilevazione dell'ISAE risulta attestarsi sui livelli minimi dalla recessione del 1993, riflettendo soprattutto il deterioramento dei giudizi circa l'evoluzione del quadro economico generale;
all'origine di tale deterioramento ci sono comunque fatti oggettivi in quanto le retribuzioni sono cresciute meno di quanto abbia fatto nel 2003 l'inflazione che si è attestata su livelli prossimi al 3 per cento;
la dinamica dei prezzi al consumo dei primi nove mesi del 2003 rispetto all'analogo periodo 2002 ha ulteriormente eroso il potere di acquisto delle famiglie italiane;

impegna il Governo:

a dare applicazione all'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e all'articolo 9 comma 1 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 ai fini della restituzione del drenaggio fiscale;
a procedere in questa prospettiva alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.
9/4489/231.Pinza.


Pag. 269

La Camera,
premesso che:
la legge 19 dicembre 1992, n. 488 è unanimemente riconosciuta come un efficiente e moderno strumento di incentivazione industriale che ha agevolato significativi investimenti nelle aree sottoutilizzate;
uno dei problemi del sistema produttivo italiano è quello di affrontare la crisi di alcune grandi imprese industriali, salvaguardando il loro ruolo e valorizzando la loro capacità di far crescere un efficiente indotto di piccole e medie imprese;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'applicabilità e le procedure della legge in premessa alle aree del territorio nazionale interessate da fenomeni di crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto.
9/4489/232. Morgando.

La Camera,
premesso che:
la strategia di Lisbona ha indicato come pilastro della UE lo sviluppo di politiche per promuovere «la creazione, l'assorbimento, la diffusione e l'utilizzazione della conoscenza». La strategia si fonda su tre capisaldi: creazione di un'area europea della ricerca e dell'innovazione (incentivando la mobilità dei ricercatori, monitorando le politiche della ricerca negli stati membri e introducendo il brevetto europeo); incrementare la formazione del capitale umano; incentivare la creazione di nuove imprese e i processi di innovazione;
gli indicatori che la Commissione europea ha utilizzato per misurare i risultati di tale strategia nei paesi membri delineano per l'Italia una situazione, a dir poco, infelice dato che la maggior parte degli indicatori sono inferiori di oltre 25 punti percentuali alla media Ue e solo quattro sono comparabili con la media Ue;
risulta fondamentale incentivare il più possibile i rapporti tra università e imprese favorendo la costituzione di società specificamente finalizzate ad attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso agevolazioni di carattere fiscale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere per le imprese cosiddette spin-off che si costituiscono nell'anno 2004 l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche per i primi due anni di attività.
9/4489/233. Bimbi, Volpini.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria reca alcune disposizioni relative alla riscossione di contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali quali le calamità naturali;
si dispone la sospensione della riscossione per un anno e per gli anni successivi una rateizzazione degli importi dovuti;
il sistema agricolo siciliano negli ultimi anni è stato fortemente penalizzato dal susseguirsi di calamità naturali che hanno indebolito tutta la filiera produttiva relativa al comparto agricolo;
in tale situazione accanto alle aziende agricole rischiano il collasso finanziario anche i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, che rientrano a pieno


Pag. 270

titolo nell'ambito della filiera produttiva in quanto rappresentano la cerniera tra la produzione e la collocazione del prodotto sul mercato;
l'eventuale crisi occupazionale di questo settore determinerebbe la perdita di circa 13.000 posti di lavoro;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative opportune volte ad estendere le disposizioni previste per le aziende agricole siciliane anche ai datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti da calamità naturali.
9/4489/234.Burtone.

La Camera,
premesso che:
la Commissione europea ha deciso nei giorni scorsi di proporre una proroga di due anni (al 31 dicembre 2005) per le aliquote IVA attualmente applicate a determinate attività ad alta intensità di lavoro, come, ristrutturazioni di case, puliture vetri, piccole riparazioni e servizi di parrucchiere;
Jonathan Todd, portavoce del commissario al Mercato interno Frits Bolkestein ha spiegato che «la Commissione ha deciso di accogliere la richiesta degli Stati membri per una proroga biennale delle agevolazioni sull'Iva» e che ciò «significa che si riconferma il regime già esistente in nove Stati membri.»
la questione sarà dibattuta, con ogni probabilità, il 18 dicembre e il dossier potrebbe essere approvato nell'ultimo consiglio della presidenza italiana, previsto per il 22 dicembre;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a recepire in maniera sollecita la decisione europea nel momento in cui essa verrà approvata definitivamente.
9/4489/235.Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria in discussione prevede anche per il 2004 il blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione;
in relazione al personale delle regioni, degli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2003 ed enti del Servizio sanitario si prevede l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissino criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato;
la norma, prevista anche nella passata manovra finanziaria, deve trovare attuazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria;
per il 2003 il governo non ha provveduto nei limiti di legge ad emanare i suddetti decreti con evidenti ricadute negative per le autonomie;

impegna il Governo

ad emanare, per l'anno 2004, il DPCM che fissa i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte degli enti locali e del Servizio sanitario entro il limite temporale prescritto dalla norma di legge.
9/4489/236.Milana, Stradiotto.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame continua a non dare attuazione al federalismo


Pag. 271

fiscale e a limitare ulteriormente le autonomie territoriali con l'introduzione di vincoli e di limitazioni finanziarie;
tale politica renderà più difficile il percorso del dialogo e della comunicazione tra i vari livelli di governo del territorio;
la manovra finanziaria determina altresì un aggravamento dei problemi che oggi gli enti locali si trovano a dover risolvere;
per il 2004 gli enti locali dovranno, infatti, fronteggiare un taglio di trasferimenti erariali correnti pari a 642.230.893 euro che, rispetto a quanto stanziato nel 2003, come risultante dal bilancio assestato, rappresenta una riduzione di trasferimenti correnti pari al 5,2 per cento;
ai tagli di parte corrente bisogna, inoltre, aggiungere anche quelli effettuati dal Governo sui trasferimenti in conto capitale che, dai nostri calcoli, risultano pari a 276.496.793 euro in meno per il 2004 rispetto a quanto stanziato per il 2003, come risultante dal bilancio assestato;
in particolare i trasferimenti in conto capitale dal 2003 al 2004 subiscono una contrazione pari al 10,4 per cento;
a fronte di questi tagli, sia di parte corrente che in conto capitale, nel 2004 gli enti locali dovranno far fronte, da soli, alle nuove e maggiori spese derivanti dal rinnovo dei contratti per un costo che stimiamo si aggiri intorno ai 546 milioni di euro;
nel 2004 gli enti locali si troveranno a ricevere meno trasferimenti dallo Stato e a far fronte a nuove spese correnti di notevoli entità: dai nostri calcoli risulta che il saldo negativo per gli enti locali - parte corrente più conto capitale più oneri per rinnovo contratti - sarà pari a 1.485.727.676 di euro;
le misure introdotte nella legge finanziaria che, a fronte delle richieste degli enti locali di 800 milioni di euro aggiuntivi, determinano una maggiore disponibilità per soli 250 milioni di euro non hanno fatto altro che scalfire il problema -:

impegna il Governo

a garantire agli enti locali almeno gli stessi trasferimenti del 2003.
9/4489/237.Stradiotto.

La Camera,
premesso che:
il nostro Paese, diversamente da altre realtà europee e non, presenta una particolare configurazione del sistema dei beni culturali;
il nostro patrimonio culturale, fatto di beni mobili ed immobili, si caratterizza per la non soluzione di continuità tra testo, il singolo bene, ed il contesto, l'ambiente all'interno del quale il bene si colloca;
il continuum tra bene e contesto fa del nostro patrimonio un unicum, il nostro sistema dei beni culturali è infatti connotabile in termini di museo territoriale diffuso;
questa particolarità diffusiva del nostro patrimonio ne consegue l'esigenza di correlare la tutela non solo al singolo bene, secondo una logica meramente vincolistica o del puntiforme, ma all'intero contesto;
l'estrema complessità che inerisce alla sedimentazione storico-culturale del nostro patrimonio si impone un'estrema cautela nelle procedure che ex articolo 27 definiscono la procedura di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;
il processo in atto di riforma e riassetto organizzativo e funzionale del Ministero dei Beni culturali, con l'articolazione in Dipartimenti e il consolidamento delle sovrintendenze regionali;


Pag. 272


le carenze di personale tecnico-scientifico che contraddistinguono numerose sovrintendenze operanti in aree del Paese a forte densità di beni culturali;
il rischio che la procedura di silenzio-assenso verrebbe ad avere nei confronti di parti significative del nostro patrimonio culturale la cui non rilevanza culturale e la conseguente derubricazione e sdemanializzazione non sarebbero conseguenti ad una procedura corretta, e compiutamente definita, sul piano analitico-valutativo ma ad un possibile e plausibile sovraccarico operativo per le sovrintendenze di settore e regionali;
che l'apposizione del vincolo ad un singolo bene immobile o mobile è procedura accertativa poiché il carattere di bene avente valore di testimonianza culturale è intrinseco al bene stesso e vi inerisce prescindere dalla procedura giuridica di riconoscimento;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire che per una fase transitoria di 3 anni la procedura di silenzio-assenso debba essere validata in via definitiva dal Ministero dei Beni culturali, cui già si rinvia ex comma 4 per l'eventuale opposizione alla sdemanializzazione del bene per ragioni di pubblico interesse, che procederà con suoi decreti alla validazione delle liste dei beni oggetto della procedura, di cui si certifica l'insussistenza dell'interesse culturale.
9/4489/238.Colasio.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea, con il Programma di Lisbona, ha assunto l'ambizioso obiettivo di divenire, entro il 2010, l'area più competitiva al mondo nell' «economia della conoscenza» incrementandolo sviluppo dell'occupazione in questo settore; - le professioni in Italia, tradizionalmente organizzate in ordini e collegi e nelle associazioni delle «nuove professioni», rappresentano circa un quarto dei mercati del lavoro (4,8 milioni di addetti) e altrettanto in termini di P.I.L., ma sono ancora rette da normative del primo Novecento, inadeguate alla crescita della competizione nella libertà e nella qualità;
nella legge finanziaria non emergono disposizioni che favoriscano, in tale direzione, un recupero della competitività con specifico riferimento al mondo delle professioni, nonostante l'urgenza da più parti segnalata e condivisa;

impegna il Governo

a promuovere con successivi interventi normativi: a) la formazione continua obbligatoria per i lavoratori autonomi, incentivi ai giovani per l'apertura di studi o società professionali e il riconoscimento del credito di imposta per le attività di ricerca svolte da professionisti; b) un riconoscimento delle nuove ed emergenti professioni secondo il modello previsto dalle direttive europee; c) un riconoscimento anche per i giovani praticanti del diritto alle principali tutele sociali, con particolare riferimento alla sanità, maternità, previdenza; d) una tutela dell'autonomia delle Casse di Previdenza e dei sistemi previdenziali dei professionisti ai quali non può essere applicata la disciplina pensionistica prevista per tutti gli altri lavoratori.
9/4489/239.Mantini.

La Camera,
premesso che:
nella regione Friuli Venezia Giulia si trova l'«Area Science Park», uno dei


Pag. 273

principali parchi scientifici multisettoriali d'Europa;
attualmente sono ospitati più di 70 Centri, Società e Istituti in cui lavorano oltre 1600 persone, impegnate in attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione e servizi qualificati;
il Parco è gestito da un ente pubblico di ricerca, il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica;
il Parco scientifico di Trieste è un punto di riferimento per i soggetti portatori di conoscenze nei paesi in via di sviluppo;
dal 1994 opera anche la macchina di Luce di sincrotrone «Elettra», una delle più importanti macchine di luce europee;
l'ampia portata del progetto ha coinvolto scienziati, ricercatori tecnici ed esperti di tutto il mondo;
la capacità di attrarre know-out ha permesso alla «Sincrotrone Trieste» di acquisire un bagaglio ineguagliabile di conoscenze e di esperienze qualificate che ora è in grado di «cedere» alla comunità scientifica e produttiva internazionale;
le attività di ricerca della macchina di luce di sincrotrone sono utilizzate da tutta la comunità internazionale;
il 21 novembre 2003 è stato siglato a Trieste un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia per confermare «il reciproco impegno ad attuare azioni coordinate per il potenziamento dell'attività di ricerca, di alta formazione e di sviluppo dell'innovazione a favore del sistema produttivo» e che «per il raggiungimento di tali obiettivi verrà sostenuto, attraverso iniziative dirette ovvero specifici accordi, il potenziamento e la qualificazione delle attività del Laboratorio di luce di Sincrotrone Elettra quale centro di eccellenza internazionale nelle tecnologie e ricerche;

impegna il Governo

a sostenere la ricerca scientifica in campo nazionale e in particolare il settore della luce di sincrotrone con adeguati finanziamenti e trovare, al di là dei finanziamenti già previsti dall'attuale legge finanziaria, risorse adeguate per finanziare il protocollo d'intesa tra ministero dell'Istruzione, università e ricerca scientifica e la regione Friuli-Venezia Giulia.
9/4489/240. Rosato, Damiani, Maran.

La Camera,
premesso che:
l'Italia ha un debito da pagare nei confronti di circa 350.000 italiani che, nell'immediato dopoguerra, furono costretti ad abbandonare terre italiane passate a sovranità jugoslava;
il Parlamento ha affrontato diverse volte il tema dell'indennizzo verso gli esuli istriani e giuliano-dalmati senza però arrivare alla definizione di un equo e definitivo indennizzo, come richiesto anche dalle stesse associazioni degli esuli;
un primo, significativo passo verso il definitivo indennizzo è stato fatto con la legge n. 37/2001 che ha innalzato i parametri utilizzati per calcolare l'indennizzo;
già in sede di discussione delle legge finanziaria 2002, il governo si era impegnato a trovare una soluzione «alta e definitiva» al problema;

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative per modificare i coefficienti di rivalutazione dei beni sulla base del valore di mercato al fine di poter erogare, non appena possibile, un equo e definitivo indennizzo agli esuli istriani e giuliano-dalmati.
9/4489/241. Damiani, Rosato, Maran.


Pag. 274

La Camera,
premesso che:
storicamente l'attività di studio, formazione e elaborazione artistica e culturale italiana è vissuta anche grazie al contributo di scuole e accademie prestigiose diffuse sul territorio nazionale e legate da vincoli profondi con il proprio territorio e con la propria comunità locale;
tale opera di promozione artistica e culturale è stata riconosciuta dallo Stato attraverso svariati interventi legislativi e numerose forme di partnership operativa e di sostegno finanziario;
in particolare le Accademie storiche di belle Arti, riconosciute a tutti gli effetti tra le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, hanno beneficiato negli anni scorsi di un finanziamento statale proporzionato alla loro dimensione che gli consentiva, insieme agli stanziamenti dei Comuni, delle Province e delle altri enti pubblici e privati locali, di continuare a svolgere il loro insostituibile ruolo culturale e didattico, in accordo con le normative ministeriali e fungendo a volte da utile centro di sperimentazione;
già con l'articolo 3 della L. 234 del 23.07.1991 e poi con la legge 306 del 27 ottobre 2000 le Accademie non statali, finanziate in maniera prevalente dagli Enti locali si vedevano assegnate un contributo finanziario per il triennio 2000 - 2002 che si è rivelato indispensabile per sostenere le spese di personale e di gestione e assicurare ai giovani l'adeguata formazione prevista dalla normativa vigente;
all'approssimarsi della fine del triennio di finanziamento, i Sindaci di alcune delle città sede della Accademie più prestigiose, tra cui Bergamo, Ravenna, Verona, Perugia, Genova hanno ufficialmente sollecitato al Governo e allo stesso Parlamento il rifinanziamento del provvedimento, sottolineando il forte interesse a mantenere viva l'attività di tali prestigiose istituzioni;
gli stessi competenti uffici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno espresso parere favorevole rispetto alle istanze di rifinanziamento avanzate dai direttori delle Accademie di Belle Arti;
tuttavia nulla è previsto nel disegno di legge in esame;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti più idonei a garantire il finanziamento delle Accademie di Belle Arti, di cui all'articolo 2, c. 2 bis, della legge 306 del 27.10.2000, in misura non inferiore a quanto previsto dalla suddetta legge, al fine di assicurare gli standard formativi previsti dalle normative nazionali.
9/4489/242.Monaco, Agostini, Albonetti, Banti, Burlando, Colasio, Preda, Rognoni, Reduzzi, Sereni.

La Camera,
premesso che:
diverse disposizioni normative prevedono la conservazione dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi già espletati e l'obbligo dello scorrimento delle stesse in luogo dell'indizione di nuovi concorsi: articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, articolo 3 della 1. 537/93, articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, articolo 39 della 1. 449/97, articolo 20 della 1. 488/99;
anche le recenti leggi finanziarie indicano la procedura dello scorrimento delle graduatorie come strumento più utile e certamente vantaggioso per coprire le vacanze di organico rispetto allo svolgimento di altri concorsi;


Pag. 275


la procedura dello scorrimento delle graduatorie, inizialmente prevista come facoltativa, è stata successivamente trasformata in obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche (indicate nell'articolo 1, comma 2, del dlgs. 29/93), senza limitazioni riguardanti le amministrazioni militari o deroghe in base alla specialità dei rapporti di lavoro, ed è stata estesa oltre al numero dei posti messi a concorso e resisi vacanti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche per la copertura delle vacanze organiche che la pubblica amministrazione intenda colmare nel periodo di validità della graduatoria, precludendo la possibilità di bandire nuove procedure concorsuali (obbligo confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3252/03);
tale procedura trova la sua ratio nella considerazione che lo svolgimento di un concorso comporta tempi lunghi e risulta notevolmente oneroso per la finanza pubblica, e ben si concilia con i principi di razionalizzazione, semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa: principi previsti dall'articolo 97 della Costituzione, dalla 1. 241/90, e sottolineati da ultimo dalla 1. 3/03, che prevede la possibilità di attingere nelle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi approvate anche da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
lo scorso anno è stato espletato un concorso interno per Ufficiali del Ruolo Speciale bandito dal Comando Generale della Guardia di Finanza con il foglio d'ordine n. 16 del 26/04/02: 4 concorrenti sono stati dichiarati vincitori ed hanno iniziato il previsto corso, mentre altri 34, pur essendo stati ritenuti idonei a ricoprire il grado di Sottotenente in S.p.e. della Guardia di Finanza, si sono collocati nei successivi posti della graduatoria finale;
il dlgs. 69/01 prevede, all'articolo 53, punto 4, lettera c, che siano banditi concorsi uguali, sempre per soli 4 posti, sino all'anno 2006, non considerando gli idonei già esistenti ed in grado di essere assunti senza ulteriori procedure;
l'utilizzazione degli idonei per colmare la grave carenza di organico degli ufficiali inferiori sarebbe vantaggiosa per il Corpo, sia in quanto si tratta di personale già in servizio e quindi la cui assunzione comporterebbe una spesa di molto inferiore allo svolgimento di un nuovo concorso , sia a causa della comprovata professionalità ed esperienza degli stessi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ricorrere, per colmare le carenze di organico del Corpo della Guardia di Finanza, alla procedura dello scorrimento delle graduatorie degli idonei a ricoprire il grado di Sottotenente in S.p.e. della Guardia di Finanza del concorso già espletato anziché procedere a nuovi concorsi: ciò sia in considerazione dell'indiscusso impegno e degli enormi sacrifici affrontati dagli idonei per superare il concorso e dunque della già comprovata professionalità, sia in considerazione del fatto che un ulteriore uguale concorso risulta sicuramente assai più dispendioso per lo Stato a cospetto di tale procedura.
9/4489/243.Ruta.

La Camera,
premesso che,
per sostenere lo sviluppo degli operatori economici è necessario adottare misure atte ad agevolare l'accesso a maggiori risorse finanziarie;
il suddetto obiettivo si può conseguire anche mediante procedure più rapide di rimborso agli imprenditori dei crediti IVA che come è noto immobilizzano in alcuni casi sostanziose disponibilità finanziarie;


Pag. 276


l'attuale disciplina prevede dei limiti entro i quali non si può procedere a compensazione dei crediti IVA con debiti tributari;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti per ridurre il limite di cui al comma 1, dell'articolo 34 della legge 27/12/2000 n. 388, al fine di consentire ai titolari dei crediti IVA di poter ottenere i rimborsi mediante la procedura di compensazione, almeno nei casi in cui siano decorsi i termini per l'accertamento dei periodi d'imposta a cui si riferiscono i medesimi crediti.
9/4489/244.Luciano Dussin, Sergio Rossi.

La Camera,
premesso che:
per il completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari tra le diverse aree geografiche del paese, dall'anno 2002 i ministro dell'economia e delle Finanze con proprio decreto ha disposto interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli siti nel mezzogiorno.
per l'anno 2004 lo stanziamento previsto dalla legge 23/12/2001 n. 448 e successive modifiche è minore di ben 109 milioni di euro rispetto al 2002 e al 2003,
tale disposizione non consentirà di ridurre le accise come nel 2002 e nel 2003,
il Governo nel maxi emendamento ha recepito la richiesta del gruppo Lega Nord Federazione Padana ed ha rifinanziato il fondo per suddetta riduzione di 50 milioni di euro

impegna il Governo

nell'annunciato provvedimento di carattere economico finanziario che verrà emanato alla fine dell'anno, di autorizzare un ulteriore stanziamento di 59 milioni di euro che consenta la riduzione del gas metano pari a quella attualmente applicata.
9/4489/245. Bricolo, Sergio Rossi.

La Camera,
premesso che:
l'esigenza di perseguire, quale obiettivo primario, la garanzia del diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini ad una mobilità accessibile finanziariamente e sostenibile sul piano ambientale;
l'interesse pubblico a consentire, nel rispetto della normativa europea in materia, il consolidamento e la effettiva valorizzazione, al di fuori di qualsiasi logica assistenziale, delle aziende di trasporto pubblico locale, considerate quale patrimonio imprenditoriale e professionale della collettività;
il decrescere in termini reali, a partire dal 1996, delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da parte dello stato e di molte regioni, che ha condotto le imprese del settore in una situazione di sofferenza, talora molto grave, sui piani economico e finanziario;
l'incertezza della situazione normativa, collegata non solo al fatto che alcune regioni hanno già adottato leggi che prevedono il rinvio del termine per l'espletamento delle gare previste dal D.Lgs. n. 422/97 (31.12.2003) ma altresì agli interventi del legislatore, contenuti nell'articolo 14 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel comma 236 dell'emendamento 27.100 alla legge finanziaria per il 2004, che sfanno creando sconcerto e insicurezza sia tra gli


Pag. 277

amministratori locali che tra gli operatori economici del settore;
il sottodimensionamento delle imprese di trasporto pubblico italiane rispetto a quelle operanti sui mercati dei principali stati membri dell'Unione Europea, per cui da un lato il panorama imprenditoriale nazionale appare caratterizzato da dimensioni aziendali lontane da quelle necessarie per l'ottenimento di risultati ottimali sul piano organizzativo ed operativo e, dall'atro, risulta prefigurabile il rischio di occupazione del mercato italiano da parte di imprese straniere nei prossimi anni;
la necessità di ulteriormente procedere sulla strada, sovente già intrapresa con buoni risultati, dell'efficientamento della gestione e del miglioramento qualitativo dei servizi, che in molti casi non pare potere prescindere dal rinnovamento organizzativo delle aziende;
l'opportunità di tenere adeguatamente conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà regionale, anche nella prospettiva del consolidamento del ruolo delle regioni e degli enti locali quali soggetti deputati al governo del settore, in sintonia con quanto previsto in sede di riforma del Titolo V della Costituzione;

impegna il Governo:

a intervenire in tutte le sedi politiche competenti e ad operare ad ogni livello per il pieno riconoscimento della valenza sociale dei servizi di trasporto pubblico e la valorizzazione, anche in tale prospettiva, del metodo della concertazione.
a dare seguito ai contenuti del Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria che prevedevano iniziative sul pano fiscale volte a incrementare le risorse finanziarie al settore. A tal fine appare opportuno precisare espressamente la specifica destinazione delle risorse, sia al fine del potenziamento e miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto locale che a quello della indifferibile ripresa degli investimenti e dell'introduzione delle nuove tecnologie disponibili nel settore:
a individuare forme di distribuzione delle risorse economiche aggiuntive che tengano conto della necessità della perequazione delle diverse realtà regionali e che prevedano meccanismi premiali per le aziende e per gli enti locali;
a promuovere l'adozione di adeguate azioni di promozione, anche nell'ambito delle politiche di sostegno alle famiglie, dell'uso del trasporto pubblico, di cui deve essere ribadita la valenza sul piano sociale ed ai fini della crescita civile del paese, anche attraverso l'utilizzazione di misure innovative quali il riconoscimento della detraibilità fiscale degli abbonamenti a tali servizi.
9/4489/246.Pasetto, Carbonella, Rosato, Stradiotto, Morgando, Cardinale, Lusetti, Gentiloni, Giachetti, Tuccillo.

La Camera,
premesso che:
nelle università vi sono casi di ricercatori in servizio che hanno vinto il concorso di professori di ruolo di seconda fascia e casi di professori di ruolo di seconda fascia in servizio che hanno vinto il concorso per professori di ruolo di prima fascia;
per il personale in servizio nelle università l'istituto della deroga è difficilmente praticabile;
la giurisprudenza non considera questi passaggi di fascia come nuove assunzioni;

impegna il Governo

ad assumere le adeguate iniziative volte a non considerare come nuove assunzioni i passaggi da ricercatori a professori di


Pag. 278

seconda fascia e il passaggio di professori di seconda fascia a professori di prima fascia.
9/4489/247. Bressa.

La Camera
considerato che:
analogamente agli anni scorsi, anche per il 2004 la finanziaria provvede a stabilire le condizioni e i limiti entro i quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono procedere all'assunzione di personale, in deroga al blocco del turn-over;
tra gli enti interessati a tale disciplina sono incluse anche le università; nel corso dell'esame del provvedimento, sia al Senato che alla Camera, è stata ripetutamente segnalata la necessità di dedicare particolare attenzione alle esigenze del mondo universitario, in relazione:
a) per un verso, alla funzione centrale che riveste, ai fini del rafforzamento complessivo della competitività del nostro paese, la disponibilità di adeguate e qualificate strutture per le attività di ricerca e di studio a livelli di eccellenza, quali sono tipicamente le istituzioni universitarie;
b) per altro verso, alla delicata fase, attualmente in corso, di prima attuazione della recente riforma dell'ordinamento didattico, che implica l'attivazione di nuovi corsi di laurea e la riorganizzazione delle facoltà;
c) da ultimo, al fatto che, in assenza di correttivi, il blocco delle assunzioni determina, per quanto riguarda specificamente il personale docente delle università, conseguenze più gravi rispetto a quanto avviene per gli altri enti e amministrazioni pubbliche. Infatti, a causa dell'ordinamento della carriera universitaria, che prevede autonomi concorsi per ciascuna fascia del personale docente, il blocco delle assunzioni non si limita ad impedire l'accesso di nuovo personale dall'esterno, come avviene per tutte le altre amministrazioni, ma anche la progressione di carriera di chi già sia in servizio all'interno dell'università. Tale effetto si determina nonostante il fatto che le conseguenze finanziarie derivanti dal passaggio di personale già in servizio ad una fascia superiore sono pressoché trascurabili;
già in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2003 alla Camera il Governo aveva accolto specifici atti di indirizzo diretti ad impegnare l'esecutivo ad individuare le soluzioni e gli strumenti idonei a risolvere i problemi segnalati;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari a porre fine a ingiustificate disparità di trattamento tra il personale docente delle università e altre categorie del pubblico impiego, con particolare riferimento ai seguenti tre diversi casi che assumono dimensioni differenti anche sotto il profilo finanziario:
a consentire, mediante apposito atto amministrativo, sulla base delle previsioni del testo del disegno di legge finanziaria in materia di deroga al blocco delle assunzioni, le università a procedere alle assunzioni dei docenti che sono stati oggetto di chiamata e che sono già in servizio nella medesima università;
ad autorizzare, in attuazione di una specifica disposizione introdotta alla Camera, le università a procedere alle assunzioni di personale già in servizio presso altre università operando in via convenzionale appropriate compensazioni di spesa;
ad attribuire carattere prioritario alle richieste delle università di assumere personale docente in deroga al blocco del turn-over, nei casi diversi da quelli contemplati nei due punti precedenti.
9/4489/248.Gioacchino Alfano, Antonio Pepe.


Pag. 279

La Camera,
premesso che:
la legge n. 295 del 30 dicembre 2002 contiene «Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate con quello delle forze di polizia», assicurando il completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle forze armate con gli ufficiali delle forze di polizia.
tale traguardo è stato accolto con soddisfazione dagli interessati per i significativi benefici che ne sono conseguiti agli ufficiali delle forze armate, nonostante la diversità delle caratteristiche funzionali ed operative dei due comparti;
l'esame delle proposte presentate in Parlamento da esponenti della stessa maggioranza per rimuovere questa situazione anomala dei sottufficiali dell'esercito è stato più volte rinviato;
è giunto il momento di riconoscere uguale trattamento al personale che ha intrapreso la carriera esecutiva nelle forze armate;

impegna il Governo

a sanare gli aspetti più negativi della situazione che si è venuta a creare, integrando opportunamente le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli non direttivi delle forze armate.
ad assumere le adeguate iniziative normative che abbiano come oggetto il riordino del ruolo dei marescialli, di cui si suggerisce il reinquadramento su quattro livelli gerarchici, dal grado di maresciallo ordinario a quello apicale di maresciallo luogotenente.
9/4489/249. Tidei, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 47 del decreto collegato alla Finanziaria 2004 ha modificato il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8 della Legge 27 marzo 1992 no257, riducendolo da 1,50 a 1,25 e che tale modifica taglia i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto;
questo risparmio realizzato su chi corre il rischio di gravi patologie che, dopo lenta incubazione, possono esplodere anche dopo anni, è da considerarsi anche moralmente riprovevole;
valutate le forti proteste degli interessati e delle organizzazioni sindacali;

impegna il Governo

il Governo a riesaminare la sua decisione e ad adottare iniziative normative per ripristinare il coefficiente nella misura fissata dalla legge n. 257 del 27 marzo 1992, tenendo conto per questa materia della proposta concordata e unificata, dai gruppi della Commissione lavoro del Senato della Repubblica.
9/4489/250. Petrella, Tolotti, Tidei.

La Camera,
premesso che:
sono attualmente in servizio presso Inpdap, l'Inps e l'Inail n. 207 dipendenti ex lavoratori socialmente utili, a seguito di apposita convenzione con il ministero del lavoro, assunti con contratto a tempo determinato in esito al superamento di apposita selezione;
il rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti è destinato a risolversi entro il 30 giugno dell'anno 2004;
presso i medesimi enti permangono le ragioni di servizio che, a suo tempo,


Pag. 280

avevano giustificato la loro assunzione e nella menzionata convenzione si prefigurava la possibilità di un futura stabilizzazione occupazionale di detti lavoratori,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte a far sì che Inpdap, l'Inps e l'Inail vengano autorizzati ad avviare le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione in essere, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2003, o, in alternativa, vengano autorizzati alla proroga dei suddetti contratti di lavoro almeno fino al 31 dicembre 2004.
9/4489/251. Coronella, Landolfi.

La Camera,
considerato che:
con una norma introdotta dal maxi-emendamento 2.150, comma 72, presentato dal Governo, viene ridotta la parte del gettito del 8 per mille, gestita direttamente dallo Stato - quota di gettito utilizzata per i beni culturali e per le emergenze legate alle calamità naturali - di 80 milioni di euro per il triennio 2004-2006, a favore delle spese per la sicurezza;
tale utilizzo è da ritenersi improprio e priva il settore dei beni culturali già gravemente carente di finanziamenti di ulteriori risorse;

impegna il Governo

a rinvenire adeguate risorse finanziarie per il settore dei beni culturali e per far fronte alle emergenze per calamità naturali.
9/4489/252. Visco.
(La presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,
premesso che:
delle molteplici esigenze cui è chiamato a corrispondere il corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione a interventi ordinari e straordinari di protezione ambientale, di prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro, di spegnimento degli incendi e di ripristino delle condizioni di praticabilità nel sistema della viabilità in relazioni a calamità naturali;
a tutte queste esigenze il corpo è chiamato a corrispondere sulla base di un organico al quale mancano migliaia di unità mentre sarebbe necessario un riordino ed un incremento degli organici e dell'assetto ordinativo del corpo soprattutto nei rapporti con gli enti locali;
considerato che con la legge finanziaria si interviene in materia di organici in maniera del tutto marginale e insufficiente e che le risorse contrattuali non risultano individuate se non nel quadro più generale di tutte le esigenze della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

a definire la quota di risorse da destinare alla contrattazione per i rinnovi contrattuali del corpo dei vigili del fuoco tenendo conto del livello assolutamente inadeguato delle retribuzioni percepite in relazione ai compiti svolti e alle professionalità necessari a metterli in atto, facendo si che il rinnovo contrattuale 2004-2006 sia occasione per adeguare il trattamento economico del corpo nazionale dei vigili del fuoco su livelli retributivi più adeguati ai compiti svolti.
9/4489/253.Violante, Pinotti, Minniti, Ruzzante, Lucidi.

La Camera,
premesso che:
è ormai in fase attuativa la sperimentazione del RMI quale misura di contrasto


Pag. 281

alla povertà e di reinserimento sociale e lavorativo;
i tagli al fondo per le politiche sociali ed il blocco della sperimentazione determinerà il blocco degli interventi con il risultato di forti tensioni sociali in aree già caratterizzate da un diffuso disagio e da estesi fenomeni di povertà;

impegna i1 Governo
a garantire un adeguato stanziamento di risorse per dare continuità agli interventi in atto; ad estendere gradualmente il IMI a tutto il territorio nazionale.
9/4489/254.Battaglia.

La Camera,
premesso che:
dalle misure contenute nella legge finanziaria in esame si evince chiaramente la volontà del Governo di procedere ad una riorganizzazione del settore agricolo;
le disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti INPS in agricoltura testimoniano l'impegno dell'esecutivo a risolvere l'annoso problema dei contributi agricoli pregressi attraverso un abbattimento consistente delle sanzioni civili e la rateizzazione dei relativi pagamenti;
si rende ormai necessaria l'introduzione in tempi brevi di un diverso sistema di prelievo della contribuzione previdenziale in agricoltura;
le disposizioni previste si riferiscono esclusivamente alle aziende agricole e non anche ai datori di lavoro agricolo, singoli e associati;
si tratta di una grave lacuna che, se non colmata, rischierebbe di penalizzare un consistente numero di imprese del sud, con pesanti conseguenze sul piano finanziario ed occupazionale;
i datori di lavoro agricolo svolgono quasi sempre il medesimo tipo di lavoro delle aziende agricole;
da recenti notizie di stampa («La Sicilia» del 7 dicembre 2003) si apprende dell'intenzione del Ministro Alemanno di risolvere il problema;
vanno senz'altro riconosciuti meriti considerevoli per le scelte compiute in tema di cartolarizzazione;

impegna il Governo


ad intraprendere un ulteriore sforzo da un punto di vista normativo al fine di estendere i benefici previsti per le aziende agricole anche ai datori di lavoro agricolo, singoli e associati, colpiti da eventi eccezionali.
9/4489/255. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
considerate le difficoltà incontrate dall'Alitalia lungo il percorso strategico delle fusioni e delle alleanze, per rimanere nel mercato mondiale ed evitare il rischio di un irreversibile declassamento;
questo organico riassetto non può tradursi in un progetto di ristrutturazione che nell'arco del triennio 2004-2006 porterebbe alla espulsione dal settore di circa 2.700 mila unità lavorative, con la perdita di notevoli professionalità e il taglio di interi reparti e servizi;
ravvisata la necessità che il Piano Industriale dell'Alitalia meriti una particolare attenzione del Governo e una concertazione con le organizzazioni sindacali;

impegna il Governo

a farsi promotore di un attento esame della situazione dell'Alitalia e del settore aeroportuale e a prendere le misure, di


Pag. 282

concerto con i Sindacati, per affrontare e risolvere le questioni del futuro dell'Alitalia, senza scaricare sui lavoratori le conseguenze delle decisioni.
9/4489/256.Filippeschi, Rugghia, Tidei.

La Camera,
premesso che:
occorre normare l'apertura delle case da gioco in Italia, in presenza di soli quattro casinò autorizzati, ma di innumerevoli altre case da gioco all'estero, spesso localizzate immediatamente al di là dei confini nazionali;
che numerose proposte di legge indicano nell'apertura di una casa da gioco per regione un giusto equilibrio tra il doveroso controllo del territorio e 1' avvio di iniziative che, se opportunamente organizzate con la compartecipazione delle amministrazioni locali, potrebbero portare indubbi vantaggi per diversi territori e finanziare quindi gli stessi enti locali interessati contribuendo fra l'altro allo sviluppo turistico;
che intanto numerose case da gioco estere pubblicizzano in Italia i propri servizi e le proprie attrattive con la conseguenza che quello stesso gioco d'azzardo che viene vietato in Italia viene allo stesso tempo incentivato se esercitato oltre frontiera, senza tener conto che, al di là di ogni aspetto morale, ciò porta anche un danno economico rilevante;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative adeguate al fine di procedere ad una più equilibrata distribuzione delle case da gioco in Italia prevedendo l'autorizzazione ad istituirne di nuove sia pur in un numero limitato, con sede nelle principali zone turistiche ed intanto intervenendo per una limitazionedella pubblicità del gioco d'azzardo da parte di case da gioco estere.
9/4489/257.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
con successivi e vari Ordini del Giorno, accolti anche nelle precedenti Legislature, il Governo Italiano si era impegnato nella realizzazione di una Seconda Corte di Appello in Piemonte a Novara;
presso la predetta sede sono reperibili idonee strutture atte ad accogliere gli uffici e le aule senza oneri per il Ministero, appare opportuno invece eseguire accantonamenti diretti alla spesa per il personale e le attrezzature, anche informatiche,

impegna il Governo

ad accantonare per gli anni 2004, 2005 e 2006 una cifra di 5.000.000 euro per ciascun anno.
9/4489/258.Tarditi, Daniele Galli.

La Camera,
premesso che
l'articolo 29, comma 4, dispone che i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali possano acquistare un personale computer portatile da utilizzare nella didattica usufruendo di riduzione di costo e rateizzazione,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano estese le agevolazioni suddette a tutti i dipendenti del


Pag. 283

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al personale delle scuole paritarie di ogni ordine e grado.
9/4489/259.Palmieri.

La Camera,
considerata l'esigenza di reale potenziamento dei collegamenti autostradali Nord-Sud ;

impegna il Governo

a valutare concretamente l'opportunità del progetto di grande bretella autostradale A1 tra Barberino del Mugello e Incisa Valdarno.
9/4489/260.Migliori.

La Camera
premesso che
nel patto per l'Italia del luglio 2003, Governo e parti sociali hanno convenuto sull'obiettivo di «rafforzare il tessuto produttivo meridionale (...)» nella consapevolezza che «il rilancio delle politiche di sviluppo per il mezzogiorno debba essere volto alla valorizzazione del settore agricolo ed agroalimentare»;
per il perseguimento di tale obiettivo occorre individuare strumenti atti a porre rimedio alla spaventosa crisi di liquidità delle imprese agricole, derivante dal ripetersi di gravi e perduranti calamità atmosferiche e crisi di mercato verificatesi continuativamente negli ultimi cinque anni;
che tale scarsità di liquidità non consente, alle imprese del mezzogiorno, di far fronte ai pagamenti verso l'ente previdenziale e, contemporaneamente, di portare a produzione i fondi rustici, ovvero di innovare i processi produttivi, con negativi riflessi in termini di calo occupazionale;
è urgente definire, alla luce delle recenti vicende giudiziarie riguardanti la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inps e delle numerose sospensioni già concesse dalla magistratura, la questione di tutto il contenzioso pregresso, per cui l'Inps ha infasato le azioni di recupero e ceduto i crediti, garantendo la posizione della società di cartolarizzazione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative atte a consentire alle aziende agricole i cui debiti previdenziali hanno formato oggetto delle cessioni dei crediti, ai sensi dell'articolo13 della legge n.448/1998, la possibilità di riscattare la propria posizione debitoria, ovvero a riconoscere a quelle ubicate nelle zone di cui all'obiettivo 1 della UE la facoltà di corrispondere in un'unica soluzione il 20 per cento di quanto dovuto, per i soli oneri previdenziali, con esclusione di sanzioni, interessi e more, prevedendo di ammettere a tale beneficio esclusivamente gli oneri previdenziali non oggetto di cessioni di credito da parte dell'ente previdenziale, di cui all'articolo 13 della legge n.448/1998.
9/4489/261.Villani Miglietta.

La Camera,
premesso che:
la manovra economica per il 2004 al nostro esame ha modificato i criteri di riparto tra le Regioni Campania e Basilicata, dei fondi previsti per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 980 -- 1981, di cui alla legge n.32 del 1992, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla Ordinanza della protezione civile n.933 del 1986;


Pag. 284


nei riparti per l'anno 2003, peraltro ancora da sottoporre all'approvazione del CIPE, per la regione Basilicata, sono stati disposti finanziamenti anche per i comuni danneggiati, mentre questi ultimi sono stati esclusi dai finanziamenti destinati alla regione Campania, sulla base della delibera della Giunta regionale del 20 giugno 2003, che ha sollevato vibrate contestazioni di natura politica;
tale disparità si riflette negativamente sullo sviluppo economico ed edilizio di talune aree tutt'altro che floride della Regione Campania, nonché sulle attese, anche ventennali, dei cittadini aventi diritto;

impegna il Governo

in sede di deliberazione del CIPE, a riallocare i fondi di ricostruzione di cui alla legge n.32 del 1992, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla Ordinanza della protezione civile n.933 del 1986, ricomprendendovi anche i comuni danneggiati della Campania o, in subordine, a prevedere maggiori fondi in favore dei comuni suddetti nel riparto da effettuarsi nel 2004.
9/4489/262. Iannuccilli, Brusco, Perrotta.

La Camera,
premesso che:
la costruzione della strada Fondo Valle del Calore è un'opera strategica per interrompere l'isolamento e l'impoverimento economico e demografico dei seguenti Comuni: Aquara, Bellosguardo, Ottati, Controne, Castelcivita, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Roscigno, Valle dell'Angelo, Piaggine, Laurino, Sacco, Villa Littorio, Castel S. Lorenzo, Felitto, Stio, Magliano, Roccadaspide;
la costruzione della strada Fondo Valle del Calore è un'opera che l'opera può avere un'importanza strategica nazionale perché può rappresentare un percorso alternativo alla Salerno-Reggio Calabria nella tratta Sicignano Polla che soprattutto nei mesi invernali presenta spesso interruzioni;

impegna il Governo

a convocare un tavolo tecnico entro la fine di febbraio 2004 con ANAS e Regione Campania per risolvere un problema che ormai dura da più di venti anni.
9/4489/263.Mario Pepe.

La Camera,
premesso che:
al comma 11-quater, dell'articolo 26 della legge 326 del 24 novembre 2003, si sono stabiliti i termini per la vendita degli alloggi militari da parte del Ministero della Difesa; si sono previste riserve solo per gli alloggi occupati per servizio, oggetto di una procedura di recupero forzoso o manutenzione;
che migliaia di questi alloggi sono occupati da personale sine titulo, vedove o pensionati;
che in base al comma 7, articolo 9 della legge n. 537 del 24/12/1993, ogni anno, lo stesso Ministro della Difesa emana un decreto in cui sono anche indicati i parametri di reddito massimi per i conduttori sine titulo - non proprietari di altro alloggio - a cui si concede di continuare a condurre l'alloggio militare;
che i conduttori sine titulo tutelati dal corrente decreto ex legge 537 sono circa 2000; che è equo dare loro la possibilità di acquistare l'alloggio senza rischiare che terzi lo acquistino esigendo un canone d'affitto che non sarebbero in grado di pagare per il reddito, riconosciuto


Pag. 285

troppo basso in base allo stesso decreto annuale del Ministero della Difesa;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che le vendite di alloggi di cui al comma 11-quater, dell'articolo 26 del L. 326 del 24 novembre 2003, siano effettuate permettendo di esercitare l'opzione di acquisto agli utenti di cui al secondo periodo del comma 7, articolo 9 della legge n. 537 del 24/12/1993, senza che questa possa essere esercitata da terzi.
9/4489/264.Buontempo.

La Camera,
premesso che:
il quantitativo massimo garantito (QMG) assegnato all'Italia nel quadro dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero caseari è, storicamente, insufficiente ad assicurare la copertura della produzione nazionale;
il QMG assegnato all'Italia, ancorché insufficiente rispetto alla produzione lo è ancora di più in relazione ai consumi nazionali di latte che, da esso, sono coperti per appena il 55 per cento, costringendo, di fatto, l'Italia ad onerose importazioni per assicurare il fabbisogno nazionale;
anche a causa dei fatti di cui ai due punti precedenti, gli allevatori italiani si sono trovati costretti a patire gli effetti conseguenti l'applicazione del regime comunitario delle quote late prevedono diverse innovazioni, prima fra tutte quella di sostituire a decorrere dal 1o gennaio 2004, il precedente sistema della compensazione a fine annata lattiera con quello del pagamento mensile del superprelievo impedendo così ogni forma di compensazione tra produzioni in eccesso e quote non prodotte;
tutto questo renderà ancora più stridente il contrasto tra il potenziale produttivo del settore lattiero caseario italiano e l'esiguità del QMG concesso a livello comunitario;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a rinviare l'entrata in vigore del pagamento mensile del superprelievo ad un momento successivo l'ottenimento di una quota comunitaria adeguata ai livelli produttivi della zootecnia da latte italiana.
9/4489/265.Ballaman, Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 disciplina l'aspettativa, non retribuita, dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali;
tale norma dispone che i periodi di aspettativa non retribuita sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta;
diversi lavoratori, su tutto il territorio nazionale, pur avendo fatto richiesta di voler usufruire dell'aspettativa di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, si trovano scoperti da contributi per alcuni periodi per cause a loro non imputabili e non hanno la possibilità di riscattarli perché andati in prescrizione;


Pag. 286

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative che consentano, a tutti i lavoratori che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, di recuperare i contributi per i periodi scoperti.
9/4489/266. Rusconi

La Camera
premesso che
l'articolo 80, comma 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha soppresso il requisito della distanza minima tra le ricevitorie del lotto gestite da «ex dipendenti del lotto» e le ricevitorie gestite dai tabaccai, requisito previsto dall'articolo33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
in seguito al contenzioso instauratosi in materia di distanze, il Consiglio di Stato, con decisione n.2030 del 4/03/2003, ha stabilito come il requisito della distanza minima fosse applicabile, sino all'avvenuta soppressione, - entrata in vigore il 30 giugno 2003,- esclusivamente nei confronti degli originari «ex dipendenti del lotto» con ciò escludendo ogni estensione rispetto ad altri soggetti anche se da quest'ultimi aventi causa;
le associazioni degli «ex dipendenti del lotto» hanno lamentato difficoltà conseguenti all'applicazione delle nuove norme che, abrogando, appunto, il requisito della distanza, favorirebbero l'insediamento dei nuovi punti del lotto assegnati ai tabaccai anche a ridosso di quelli esistenti;
d'altro canto, diversi tabaccai, che hanno da tempo richiesto di ottenere la rivendita del gioco del lotto, lamentano la disparità di trattamento nei confronti di altri appartenenti alla categoria che, in forza di una precisa disposizione di legge, sono stati tutti legittimati a partecipare alla riorganizzazione della rete di raccolta nel mentre ai primi ciò sarebbe stato a lungo inibito a causa del requisito oggi non più esistente;
in forza di un invito rivolto al Governo dal Parlamento, si sono svolti alcuni incontri tra le categorie interessate allo scopo di approfondire le reciproche posizioni, di verificare gli effetti delle modifiche nei confronti principalmente degli «ex dipendenti del lotto» interessati dalla riorganizzazione della rete ed, eventualmente, di correggere gli squilibri più evidenti pur nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti è stato, da ultimo, chiesto alle associazioni degli «ex dipendenti, del lotto» di presentare al Governo un «ipotesi di lavoro» da far verificare all'Amministrazione dei Monopoli di Stato e da confrontare, poi, anche con la Federazione dei tabaccai;
è atteso per i prossimi giorni l'invio dell'anzidetta «ipotesi di lavoro», motivo per cui si può ragionevolmente ritenere che l'Amministrazione competente sia in grado, nelle settimane successive, di esaminarla e di far avere al Governo le necessarie valutazioni in modo da consentire il definitivo incontro tra le categorie;
sul percorso indicato vi è il consenso degli interessati il che la lascia ben sperare circa la possibilità di individuare alcuni misure atte allo scopo;

impegna il Governo

a continuare nell'opera di mediazione avviata nonché ad individuare ed indicare alle parti coinvolte nel negoziato quelle misure, compatibili con l'ordinamento vigente, che fossero ritenute utili per contemperare i reciproci interessi delle categorie coinvolte.
9/4489/267.Cannella, Alberto Giorgetti, Mazzocchi.