Allegato A
Seduta n. 223 dell'11/11/2002

TESTO AGGIORNATO AL 18 NOVEMBRE 2002


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(A.C. 3200-bis - Sezione 2)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 22.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa).

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni,


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ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
3. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
4. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.
** 22. 10(ex 19. 13.) Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Amoruso, Gianni Mancuso, Lisi, Riccio, Ruzzante.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.
** 22. 1. (ex 19. 5.) Benvenuto, Siniscalchi, Ruzzante, Pistone.

Sopprimere il comma 2.
*22. 2. (ex 19. 1.) Ruzzante.

Sopprimere il comma 2.
*22. 3. (ex *19. 2, ex *19. 3. e ex *19. 6.) Perlini, Paniz.

Sopprimere il comma 2.
*22. 4. (ex 19. 10.) Bressa, Fistarol, Mantini, Annunziata, Del Bono.

Sopprimere il comma 2.
*22. 6. (ex 19. 11.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Sopprimere il comma 2.
*22. 7. (ex *19. 15. e ex *19. 16.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini, Lo Presti, Di Teodoro, Amoruso, Campa, Santori, Anedda, Saponara, Riccio.

Al comma 2, dopo le parole: L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: concernente gli obblighi informativi per la predisposizione delle relazioni al Parlamento sui complessivi andamenti della finanza pubblica, ferma restando la relativa autonomia patrimoniale e gestionale.
22. 15. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: , ed agli enti previdenziali fino alla fine del comma.
**22. 5. (ex 19. 9.) Mantini.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ed agli enti previdenziali fino alla fine del comma.
**22. 8. (ex 19. 4.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Lo Presti.


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Al comma 3, sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.
22. 9. (ex 19. 17.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

Subemendamenti all'emendamento 22.16 della Commissione.

Sopprimere tutti i capoversi, ad esclusione del subarticolo 32-bis, e sostituirli con il seguente:
dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. Per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di mettere in sicurezza gli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 300 milioni di euro.
Compensazioni Ulivo.
0. 22. 16. 105.
Violante, Ventura, Morgando, Grignaffini, Agostini, Magnolfi, Nicola Rossi, Castagnetti, Pinza, Boccia, Villetti, Ruzzante, Zanella, Pistone, Innocenti.

Capoverso articolo 22 sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
0. 22. 16. 40. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 22, al comma 4-bis, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: di montagna con le seguenti: classificati montani e sopprimere la parola media.
0. 22. 16. 73. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Bressa.

All'articolo 22 comma 4-bis sopprimere le parole: non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.
0. 22. 16. 81. Arnolfi, Olivieri.

Al capoverso articolo 22 al comma 4-bis sostituire le parole: 3000 euro con 5000 euro.
Compensazioni gruppo DS.
0. 22. 16. 35.
Grandi.

Capoverso articolo 24 lettera b) comma 6-bis, dopo le parole: 560 unità, aggiungere le altre: nonché l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di agenti della Polizia dello Stato, in numero non superiore a 65 unità.
Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo.
0. 22. 16. 5.
De Franciscis, Boccia.

Art. 24 alla lettera b) sopprimere il 2o e il 3o periodo.
Conseguentemente compensazioni P.R.C..
0. 22. 16. 41.
Russo Spena, Giordano, Deiana.

Capoverso articolo 24 alla lettera b) nel comma aggiuntivo 6-bis dopo le parole si riduce nell'anno 2003 a 2811 unità e nell'anno 2003 a 2575 unità aggiungere le seguenti parole: È altresì autorizzato per l'anno 2003 il reclutamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate in coerenza con i criteri previsti dal decreto legislativo 8maggio 2001 n. 215, e nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Compensazioni Ulivo.


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0. 22. 16. 12.
Minniti, Molinari, Angioni, Ruzzante, Lumia, Fistarol, Loddo, Lucidi, Pinotti, Pisa, Bressa, Luongo, Rotundo.

Al capoverso articolo 24, lettera b), dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
6-ter. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo, di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana i provvedimenti finalizzati a disciplinare il rapporto d'impiego del personale, anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad eccezione del personale volontario e il personale ausiliario di leva.
6-quater. I provvedimenti di cui al comma 6-ter devono rispondere ai seguenti criteri:
a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni;
b) armonizzazione per il personale non dirigenziale, con le normative che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali previste di uno specifico e autonomo settore per i vigili del fuoco;
c) tutela dell'autonomia del sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco;
d) riforma dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai principi generali rinvenibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia, nonché dei dirigenti della Polizia di Stato, in considerazione della compatibilità di tali ruoli con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo dei vigili del fuoco.

6-quinquies. I provvedimenti di cui al comma 6-ter sono emanati di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono trasmessi entro 60 giorni alle Commissioni parlamentari competenti per il parere.
6-sexies. Al fine di conseguire il graduale e progressivo riequilibrio del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco rispetto a quello delle Forze di polizia e delle Forze armate è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005.
6-septies. In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.
6-octies. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 6-septies si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.
6-novies. Gli oneri derivanti dal comma 6-octies sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
Compensazioni Ulivo.
0. 22. 16. 69.
Molinari, Fistarol.

All'articolo 24 punto e) comma 11-bis sostituire le parole 4 milioni di euro con 8 milioni di euro e alla fine aggiungere in


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particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.
Compensazioni gruppo Margherita.
0. 22. 16. 79.
Fioroni, Burtone, Ciani.

Capoverso articolo 24, lettera e), capoverso 11-bis sostituire le parole 4 milioni di euro con le seguenti 8 milioni di euro.
Compensazioni Ulivo.
0. 22. 16. 6.
Maura Cossutta, Pistone.

All'articolo 24 punto e) comma 11-bis sostituire le parole 4 milioni di euro con 7 milioni di euro e alla fine aggiungere in particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.
Compensazioni gruppo Margherita.
0. 22. 16. 78.
Fioroni, Burtone, Ciani.

All'articolo 24 punto e) comma 11-bis sostituire le parole 4 milioni di euro con 6 milioni di euro e alla fine aggiungere in particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.
Compensazioni gruppo Margherita.
0. 22. 16. 77.
Fioroni, Burtone, Ciani.

All'articolo 24 punto e) comma 11-bis sostituire le parole 4 milioni di euro con 5 milioni di euro e alla fine aggiungere in particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.
Compensazioni gruppo Margherita.
0. 22. 16. 76.
Fioroni, Burtone, Ciani.

Al capoverso articolo 24, lettera e), dopo comma 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

Al fine di prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e di aumentare la prevenzione in merito rischi da inquinamento elettromagnetico per l'anno 2003 sono stanziati in favore dell'attività dell'Ispsel 3 milioni di euro.
Compensazioni gruppo Margherita.
0. 22. 16. 74.
Fioroni, Burtone, Molinari, Mosella.

Al subarticolo 24, lettera e), al comma 11-quater, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 25 milioni di euro.
Compensazioni gruppo DS.
0. 22. 16. 84.
Tocci, Grignaffini, Ventura, Innocenti, Agostini, Nicola Rossi.

Dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le altre: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 22. 16. 110-bis.Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Compensazioni gruppo Comunisti italiani
0. 22. 16. 111.
Maura Cossutta, Pistone.

Al capoverso articolo 32-bis, al comma 1 capoverso 1, sopprimere le parole da nel limite delle risorse fino a 1997 e successive modificazioni.
Conseguentemente compensazioni P.R.C..
0. 22. 16. 42.
Russo Spena, Giordano.

Alinea articolo 32-bis, al comma 2 capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. 22. 16. 63.
Russo Spena, Giordano.


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Alinea articolo 32-bis sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli Enti impegnati nella stabilizzazione dei LSU. Al fondo possono accedere gli Enti Locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorge attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5%, ha corso a partire dal 20o anno successivo alla loro acquisizione.
Conseguentemente compensazioni PRC.
0. 22. 16. 45.
Russo Spena, Giordano.

Nell'articolo 32-bis, comma 3 dopo: tasso agevolato aggiungere: pari allo 0,5 per cento.
Compensazioni gruppo DS.
0. 22. 16. 36.
Grandi.

Alinea articolo 32-bis, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente compensazioni P.R.C..
0. 22. 16. 44.
Russo Spena, Giordano.

Alinea articolo 32-bis, al comma 4 sostituire le parole da anticipata del fino a data della domanda con le altre: di 12 mensilità.
Conseguentemente compensazioni P.R.C..
0. 22. 16. 46.
Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis.
Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Compensazioni Margherita.
0. 22. 16. 65.
Morgando, Milana, De Franciscis, Gerardo Bianco, Boccia.

Alinea articolo 32-bis, al comma 5 sostituire le parole da 2001, 2002 e 2003 fino alla fine del comma, con le altre dal 2001 al 2005.
Conseguentemente compensazioni P.R.C..
0. 22. 16. 47.
Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 32-ter, dopo le parole da delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
0. 22. 16. 48. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 32-ter sopprimere il comma 4.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
0. 22. 16. 72.
De Franciscis, Boccia.

All'articolo 32-ter, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:
L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa cassa, da completare entro il 30 giugno 2003.
0. 22. 16. 70. Morgando, Milana, De Franciscis, Gerardo Bianco, Boccia.

All'articolo 32-ter aggiungere il seguente comma 5: il soccorso in montagna, in ambiente ostile ed estremo, nonché in


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grotta è assicurato, di norma, dal corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
0. 22. 16. 90. Quartiani, Olivieri, Lolli, Arnoldi.

Al capoverso articolo 37-ter (Misure in materia agricola) al 1o comma aggiungere dopo le parole aiuto nazionali, le parole: o di altri aiuti regionali.
0. 22. 16. 13. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

Al capoverso articolo 37-ter (Misure in materia agricola) al 1o comma aggiungere il seguente comma 1-bis: al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 138/2002, convertito con modificazioni dalla legge 178/2002, dopo le parole: è esteso, aggiungere la parola esclusivamente.
0. 22. 16. 14. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

All'articolo 37-ter (Misure in materia agricola) al 2o comma aggiungere dopo le parole aiuto nazionali, le parole: o di altri aiuti regionali.
0. 22. 16. 15. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

Al capoverso articolo 37-ter (Misure in materia agricola) al 4o comma aggiungere dopo le parole Ministro delle Politiche agricole e forestali, le parole: d'intesa con la Conferenza Stato, Regioni, Province autonome.
0. 22. 16. 16. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

All'articolo 37-bis dopo il capoverso 6 aggiungere il seguente 6-bis:

All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis.
Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli Enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite di Impegno quindicennale di 5.270.000 Euro. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti Enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento o alla realizzazione di investimenti.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3-bis pari a un limite di impegno quindicennale di 5.270.000 Euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
0. 22. 16. 83. Garnero, Santanchè.

Dopo l'articolo 37-bis inserire il seguente:

Art. 37-ter.

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata, a decorrere dal 2003, la somma di 40 (quaranta) milioni di Euro a favore delle Regioni interessate, Piemonte e Sicilia.
2. Lo stanziamento da ripartire tra le regioni predette, con decreto Ministro attività produttive, sentito la conferenza Stato-Regioni è destinato alla costituzione di fondi di garanzia, disciplinati da ciascuna Regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;


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2004: - 40.000;
2005: - 40.000.
0. 22. 16. 66. Patria, Costa, Crosetto Galli, Galvagno, Lavagnini, Napoli, Rosso, Stradella, Tarditi, Viale, Zanetta.

Al capoverso 37-bis, aggiungere il seguente:

Art. 37-ter.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
Compensazione Gruppo DS.
0. 22. 16. 89.
Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Sopprimere il capoverso articolo 40 bis.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. 22. 16. 49. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 40-bis sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. 22. 16. 50.
Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 40-bis (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali) alla fine del comma 1 aggiungere le parole: nei pubblici esercizi e nelle piccole e medie imprese di distribuzione di carburanti.
0. 22. 16. 82. Ruggeri.

Al capoverso articolo 40-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai ed associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere sono definite le condizioni agevolate, senza oneri per lo Stato, per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.
0. 22. 16. 3. De Franciscis, Boccia.

Al comma 4 dell'articolo 40-bis aggiungere le seguenti parole: Nel Parco nazionale del Gran Paradiso e negli altri Parchi montani nazionali il soccorso alpino è assicurato dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
0. 22. 16. 91. Quartiani, Olivieri, Lolli, Arnoldi.

All'articolo 40-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di eliminare il deficit di bilancio del Parco nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Conseguentemente:
In tabella A, alla rubrica
Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 3.000;


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2004: - 3.000;
2005: - 3.000.
0. 22. 16. 11. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le altre: a decorrere dall'anno 2003 al terzo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le altre: a decorrere dall'anno 2003.
Conseguentemente, compensazioni gruppo DS-l'Ulivo.
0. 22. 16. 4.
Dameri, Panattoni, Chianale, Capitelli, Raffaldini, Vigni, Innocenti, Pistone.

Al primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le altre: a decorrere dall'anno 2003.
Conseguentemente, compensazioni gruppo DS-l'Ulivo.
0. 22. 16. 33.
Dameri, Panattoni, Chianale, Capitelli, Raffaldini, Vigni, Innocenti, Pistone.

Al comma 5-bis terzo periodo, sostituire le parole 10 milioni con le seguenti: 20.
Compensazione Margherita.
0. 22. 16. 67.
Morgando, Milana, De Franciscis, Boccia, Gerardo Bianco, Dameri.

All'emendamento 22.16, capoverso 41, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-ter. Le provvidenze di cui al precedente comma sono relative anche al riconoscimento della misura massima del contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti bialluvionati dall'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, nei confronti di tutti coloro che, alluvionati nel 2000, lo fossero stati anche nell'ottobre 1994, ancorché, a quell'epoca, non avessero avanzato richiesta di indennizzo nei termini prescritti dall'apposito decreto del 1994 successivamente convertito in legge, pure se abbiano mutato proprietà o affitto dell'immobile danneggiato, tra il primo e il secondo evento alluvionale, nonché ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, anche religiosi che perseguono scopi di natura sociale.
0. 22. 16. 17. Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.

All'emendamento 22.16 capoverso articolo 41, dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
5-ter.
Le provvidenze di cui al precedente comma sono relative anche al riconoscimento del contributo relativo ai beni mobili registrati nella misura prevista dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 2000 del 18 ottobre 2000 e dalla Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della protezione civile, il cui ammontare è fatto salvo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente.
0. 22. 16. 18. Rosso, Zanetti, Patria, Viale, Crosetto.

All'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-ter. Per il completamento degli interventi di ricostruzione nelle zone del Belice, colpite dai sismi del gennaio 1968, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro decorrenti dal 2003, con anno terminale 20l7 , di l0 milioni di euro decorrenti dal 2004, con anno terminale il 2018 e di 20 milioni di euro decorrenti dal 2005, con anno terminale il 2019, da attivarsi con le procedure previste dall'articolo 43 - comma 1 della legge n. 166 del 2002.


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Conseguentemente alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto nelle seguenti misure:
2003: - 10.000;
2004: - 20.000;
2005: - 40.000.
0. 22. 16. 93. Lucchese.

Al capoverso 41, sostituire le parole: Conseguentemente, nella tabella E inserire la seguente voce: legge 166/2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti con i relativi importi, con il seguente capoverso:
In tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003:-;
2004: - 18.000;
2005: - 18.000.
0. 22. 16. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il capoverso «All'Articolo 43».
0. 22. 16. 51. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 43, comma 5-bis, sostituire le parole: 24 milioni, con le seguenti: 34 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2003: - 10.000.
0. 22. 16. 92. Quartiani, Duilio.

All'emendamento 22.16, capoverso Art. 43, comma 5-bis, sostituire le parole: del comune di Milano, con le seguenti: dei comuni di Milano e di Palermo, e dopo la cifra: 24 milioni di euro, aggiungere le parole: per ciascun comune, ed alla fine del comma, dopo le parole: della mobilità, aggiungere: , nonché per fronteggiare l'emergenza abitativa.

Conseguentemente, alla tabella C - Voce Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 24.000.
0. 22. 16. 19. Liotta, Cammarata, Giudice, Fallica.

Al capoverso articolo 43, comma 5-bis aggiungere al termine il seguente periodo:
Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona», sono sostituite dalle seguenti: «Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna».
0. 22. 16. 32. Grandi.

Al capoverso articolo 43, comma 5-ter, sopprimere le parole da: per il sostegno, fino alla fine del comma.
0. 22. 16. 64. Morgando, De Franciscis, Milana, Boccia.

All'articolo 45, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.


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Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9-ter legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2004:-.
0. 22. 16. 88 (Nuova formulazione) . Burlando, Acquarone, Intini, Bottini, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Banti, Nesi.
(Approvato)

Sopprimere il capoverso «All'articolo 45».
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. 22. 16. 54. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso «All'articolo 45» al comma 5-bis, sostituire le parole: 5 milioni, fino alla fine del comma con le altre: 500 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. 22. 16. 52. Russo Spena, Giordano.

Al subarticolo 45, al comma 5-bis, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.
Compensazioni Gruppo DS
0. 22. 16. 85.
Calzolaio, Spini, Crucianelli, Ventura, Innocenti.

Al capoverso articolo 45, comma 5-bis, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con: 20 milioni di euro, e infine aggiungere: nonché dell'azione delle ONG.
Compensazioni Gruppo Margherita
0. 22. 16. 75.
Fioroni, Del Bono, Ciani.

All'emendamento 22.16 della Commissione, articolo 45, capoverso 5-bis, sostituire le parole: 5 milioni di euro con: 10 milioni di euro e aggiungere in fine il seguente periodo: Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183/1987, sostituire l'importo: 2003: -112.500 con il seguente: 2003: -117.500.
0. 22. 16. 96. La Commissione.
(Approvato)

Al capoverso articolo 45, al comma 5-bis sostituire le parole da: a favore della promozione, fino a: Multinazionali, con le seguenti: da destinarsi al sostegno e alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera delle Organizzazioni non governative.
0. 22. 16. 68Morgando, Milana, Gerardo Bianco, De Franciscis, Boccia.

Subarticolo 45, comma 5-ter, lettera b) sopprimere le parole: mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Compensazioni Gruppo DS
0. 22. 16. 86.
Gambini, Bersani, Ventura, Innocenti, Agostini.


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All'articolo 45, comma 5-quater, dopo le parole: n. 381, sostituire fino al termine del periodo con le parole: è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità.
Compensazioni Gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo
0. 22. 16. 30.
Battaglia, Turco, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti, Giacco, Benvenuto, Mosella, Fioroni.

All'articolo 45 dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quater-a)
Per il triennio 2003-2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della formazione continua degli operatori sanitari nel servizio sanitario nazionale, dei medici specialisti e dei medici di famiglia.
Compensazione Gruppo Margherita
0. 22. 16. 80.
Fioroni.

All'articolo 45, dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quater-a) In favore dell'ISFORD è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 2,5 milioni di euro ai fini del sostegno all'azione di reinserimento sociale e lavoratrici dei disabili.
Compensazione Gruppo Margherita
0. 22. 16. 80-bis.
Fioroni.

All'emendamento 22.16, articolo 45, al capoverso 5-septies, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 2, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente decreto, per prevalente deve intendersi una misura non inferiore al 75 per cento
0. 22. 16. 64. Cè, Sergio Rossi, Pagliarini.

All'emendamento 22.16, articolo 45, al capoverso 5-septies, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente articolo, per prevalente deve intendersi una misura non inferiore al 75 per cento del componenti dell'organo di indirizzo».
0. 22. 16. 63. Cè, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al capoverso 45, comma 5-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue partecipate e controllate.
0. 22. 16. 22. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Alfano, Mongiello, Bianchi Dorina, Grillo, Mereu, Tanzilli.

All'emendamento 22.16 capoverso articolo 45, comma 5-septies, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione o controllo non possono ricoprire presso le Fondazioni funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate e/o partecipate dalla conferitaria medesima.
0. 22. 16. 20. Saglia.


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All'emendamento 22.16, all'articolo 45, comma 5-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e controllo, non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa conferitaria».
0. 22. 16. 21. Saglia.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, alla lettera b), sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 200 milioni di euro.
*0. 22. 16. 24. Saglia.

Al capoverso articolo 45, comma 5-septies, alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 200 milioni di euro.
*0. 22. 16. 23. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Alfano, Mongiello, Bianchi Dorina, Grillo, Mereu, Tanzilli.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c)
l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) è sostituito dal seguente: «I settori indicati possono essere modificati per legge»;
d) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) «settori rilevanti»: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a dieci per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.
0. 22. 16. 25. Saglia.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c)
l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) è sostituito dal seguente: «I settori indicati possono essere modificati per legge»;
d) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) «settori rilevanti»: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a dieci per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.
0. 22. 16. 26. Saglia.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c)
l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) è sostituito dal seguente: «I settori indicati possono essere modificati per legge»;
d) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) «settori rilevanti»: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a dieci per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.
0. 22. 16. 27. Saglia.

Al capoverso articolo 45, comma 5-septies, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
c) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) è sostituito dal


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seguente: «I settori indicati possono essere modificati per legge».
d) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) settori rilevanti»: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a sette per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.»
0. 22. 16. 28. Saglia.

Al capoverso articolo 45, comma 5-septies, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 153/99 è sostituto dal seguente:
d) «settori rilevanti»: i settori ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione;»
0. 22. 16. 29. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Mongiello, Tanzilli, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Alfano.

Al capoverso articolo 45, dopo il comma 5-septies, dopo la lettera b) aggiungere il seguente comma:
5-octies. Al comma 2, lettera d) dell'articolo 11 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sostituire le parole «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a sei».
0. 22. 16. 31. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Tanzilli.

Al subarticolo 48, sostituire le parole: l'articolo 48 è sostituito dal seguente, con le seguenti: dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente 48-bis.
Compensazioni Gruppo DS.
0. 22. 16. 87. Magnolfi, Folena, Innocenti, Ventura, Agostini.

Al capoverso Articolo 48, al termine del comma 1, aggiungere le parole: Il contributo previsto per le emittenti televisive locali di cui al comma 1, articolo 23, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modifiche, è pari a 60 milioni di euro per il 2003.
0. 22. 16. 8. Pecoraro, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al capoverso articolo 48, comma 2, sostituire le parole: il coordinamento delle attività e degli interventi con le altre: le attività e gli interventi; sostituire le parole: nonché per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali con le altre: di cui alla Legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
Conseguentemente, compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.
0. 22. 16. 34. De Simone, Innocenti.

Al capoverso articolo 48 sopprimere il comma 3.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
0. 22. 16. 53.
Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

Art. 48-bis.

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali


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televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via internet. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet, stipulati dopo il 1o dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro i limiti di spesa di venti milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002, n. 32.
0. 22. 16. 110. Governo.
(Approvato)

Sostituire il capoverso Tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2003: - 2.000;
2004: - ;
2005: - .
con il seguente: tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 2000;
2004: - ;
2005: - .
0. 22. 16. 9. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il capoverso: Tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2003: - 2.000;
2004: - ;
2005: - .
con il seguente: tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 2000;
2004: - ;
2005: - .
0. 22. 16. 2. Maura Cossutta, Pistone.

Nella Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti modificare gli importi come segue:
2003: + 331.000;
2004: + 326.500;
2005: + 325.500.
Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo.
0. 22. 16. 1.
Ruta, Morgando, Boccia.


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Sostituire il capoverso: Conseguentemente, nella Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 31.000;
2004: + 26.500;
2005: + 25.500.
con il seguente:
2003: + 31.000.
0. 22. 16. 61. Cè, Sergio Rossi.

Sopprimere il capoverso, Conseguentemente, nella tabella E: alla voce, legge n. 144 1999, Ministero dell'economia e delle finanze - 3.2.3.39 - Poligrafico dello Stato cap. n. 7335/p, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 3.500;
2004: + 3.500;
2005: + 3.500.
0. 22. 16. 62. Cè, Sergio Rossi.

Tabella E, voce legge n. 144 del 1999, sostituire la cifra: 3.500, con: 7.000.
Dopo le variazioni:
2003:
2004:
2005:.
0. 22. 16. 95. Quartiani, Duilio, Morgando, De Franciscis, Milana, Ferardo Bianco.

Nell'ambito dello schema di copertura, sopprimere la seguente voce: nella Tabella E inserire la seguente voce: Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, Ministero delle comunicazioni, cap. 3121 (definanziamento permanente), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

Conseguentemente alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva apportare le seguenti modifiche:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
0. 22. 16. 71. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco.

All'articolo 22 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
4-ter. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sostituire le parole: «117.797.672,84 euro» con le seguenti: «159.114.224,77 euro».

Conseguentemente all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alla difesa nazionale,», aggiungere le seguenti: «al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi»;
b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1o


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agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto, si riduce nell'anno 2003 a 2811 unità e nell'anno 2004 a 2575 unità.»;
c) al comma 7, dopo le parole: «Forze armate», inserire le seguenti: «, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
d) al comma 9, sopprimere le parole: «4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576»;
e) dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11-ter. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
11-quater. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 a favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32 aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1o gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 197 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto 21 maggio 1998, nonché quelle di cui all'articolo 58, comma 17, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2. Al decreto legislativo n. 81 del 2000, è inserito, all'articolo 10, dopo il comma 1, il seguente:
«1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma medesimo, devono presentare apposita domanda,


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a pena a decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1o gennaio 2003, entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda».
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tal fine è preordinata nell'ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuata, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141, che, a far data dal 1o gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002» sono sostituite dalle seguenti: «e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003». Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 32-ter.

1. A decorrere dal 1o luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi-SPORTASS, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti,


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tecnici ed ausiliari alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive Associate e agli Enti d promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
3. Con decreto del Ministro dcl lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura ed entità delle prestazioni, le modalità e termini per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e tempi si provvederà ad emanare il nuovo Statuto dell'ente.
4. Al fine di consentire alla SPORTASS lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l'adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione alla SPORTASS di 2 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in materia agricola).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «del 17 maggio 1999» aggiungere le parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea».
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» aggiungere le parole: «nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea».
3. Dopo il corona 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere il seguente comma 3-bis:
3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'Ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali che si esprime entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, a 178, dopo le parole: «85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003 e 2004» aggiungere il periodo: «A partire dal 1o gennaio 2003 con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertato con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere il seguente comma 5-bis:
5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dal 1o gennaio di ogni anno.
6. Al fine di attuare l'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di


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spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 della citata legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali).

1. Per l'anno 2003, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalità locali.

3. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo dei Guarda Parco del citato parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, ed una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
5. All'articolo 55, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

Conseguentemente,

Alla tabella C, - voce Ministero economia e finanze, articolo 9-ter legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti modificazioni:
2003: -;
2004: - 1.600;
2005: - 1.000.

6. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti di Cultura all'estero è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: - ;
2005: - .


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Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: - 5.000;
2004: - ;
2005: - .

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine è autorizzato un limite di impegno di 10 milioni di euro decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.».

Conseguentemente, nella tabella E inserire la seguente voce: legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrasfrutture e trasporti:
articolo 13, comma 1; Attuazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060):
2003: - ;
2004: - 18.000;
2005: - 18.000.

Alla tabella 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 28 del 1999, articolo 28: Costruzione di immobili per la Guardia di finanza (7.2.3.1 - cap. 7822), apportare le seguenti variazioni:
2003: - ;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.
5-ter. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico ed architettonico, per l'anno 2003 è autorizzata, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400 mila euro, per il sostegno dell'attività dell'agenzia dei beni culturali dell'euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città dì Lecce.
5-quater. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della presente legge, possono


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aderire anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.».

Conseguentemente, all' articolo 45, sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee per l'accesso al predetto finanziamento integrativo le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, sono indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
5-bis. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 5 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee Guida OCSE sulle Multinazionali.
5-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.
5-quater. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle Regioni dell'obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato dì avanzamento del programma.
5-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate del Fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del programma Assistenza tecnica e azioni dì sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure della predetta legge n. 183 del 1987.».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000
2004: - 20.000
2005: - 20.000.
Conseguentemente:
L'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «per il 2001» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2003».
26-ter. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere


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dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa, nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione de L'Aia del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
4. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato a decorrere dall'anno 2003, di 100.000 euro.
Conseguentemente,
nella tabella A, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 2.000;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000.
nella tabella E inserire la seguente voce:
Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, Ministero delle comunicazioni, cap. 3121 (definanziamento permanente), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
Conseguentemente:
nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: + 10.600;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2003: - 2.000;
2004: -;
2005: -.
Nella tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 31.000;
2004: + 26.500;
2005: + 25.500.
Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Alla Rubrica, Ministero delle attività produttive: voce legge n. 68 del 1997, Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:
2003: + 1.000;
2004: -;
2005: -.
voce legge n. 292 del 1990, Ordinamento dell'ENIT:
2003: + 1.500;
2004: -;
2005: -.
Alla Rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 118 del 1987, norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene:
2003: + 44;
2004: + 44;
2005: + 44.


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Alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva:
2003: - 81.961;
2004: - 26.144;
2005: - 21.144.
Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:
Alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p):
2003: - 112.500;
2004: 0;
2005: - 26.500.
Nella tabella E apportare le seguenti variazioni: legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p):
2003: 0;
2004: - 27.500;
2005: 0.
Nella tabella E: alla voce, legge n. 144 del 1999, Ministero dell'economia e delle finanze - 3.2.3.39 - Poligrafico dello Stato cap. n. 7335/p, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 3.500;
2004: + 3.500;
2005: + 3.500.
22. 16. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.
31. 0114. (nuova formulazione) Governo.

(Emendamento riferito all'articolo 22 ed assorbito dall'approvazione dell'emendamento 22.16)