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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo unico e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni invitano al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutti gli emendamenti presentati (Commenti). Sto parlando degli emendamenti...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, sta parlando il relatore.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Stiamo parlando degli emendamenti, signor Presidente, non dei subemendamenti.
MARCO BOATO. Tutti li devi dire! Lo dico per te.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Ho capito, ma dovrò distinguere, scusate! Un po' di pazienza. Sono 40 giorni...
Come dicevo, le Commissioni invitano al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per l'emendamento 1.390 delle Commissioni, del quale raccomando l'approvazione, e di tutti i subemendamenti.
In merito al subemendamento al maxiemendamento presentato ieri, il subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni...
PRESIDENTE. È quello che recita: «e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione (...)».
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Sì, signor Presidente, raccomando l'approvazione del subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni.
PRESIDENTE. Il presidente della I Commissione mi ha comunicato che il suddetto subemendamento è entrato nel testo dell'emendamento 1.390 delle Commissioni interamente sostitutivo dell'articolo unico come riformulazione.
Quindi, ad esso si riferiscono i subemendamenti. Siamo a posto: abbiamo già definito la questione.
Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. A questo punto, se non ci sono interventi, dovremo passare ai voti...
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, mi scusi, non so se ho capito bene perché c'era un po' di rumore. Lei ha detto che il subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni viene considerato come una riformulazione?
PRESIDENTE. Il presidente Bruno mi ha detto che tutti i gruppi erano d'accordo perché fosse...
FRANCESCO GIORDANO. No, signor Presidente.
RENZO INNOCENTI. No, signor Presidente.
LUCIANO VIOLANTE. No, signor Presidente. Se permette, vorrei, non spiegare, ma indicare le ragioni per le quali riteniamo che non si tratti di riformulazione. Posso?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Violante.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il precedente testo, quello depositato ieri e redatto da non sappiamo chi, accanto ai casi attuali di rimessione, aggiunge puramente e semplicemente l'espressione «legittimo sospetto», facendo del legittimo sospetto una norma di carattere generale.
Il testo della collega Bertolini, che riprende il cosiddetto quarto testo che è circolato, afferma un'altra cosa. Dice che le situazioni locali possono determinare o lesione della libertà di determinazione o legittimo sospetto.
Quindi, si tratta di una cosa completamente diversa, perché, mentre nel testo originario il legittimo sospetto prescinde da qualunque situazione locale e quant'altro, il testo al nostro esame è strettamente connesso come conseguenza di una situazione locale. È un testo diverso - e vedo che anche il presidente Bruno annuisce - e non si tratta quindi di una riformulazione. Questa è la ragione per cui le chiediamo il termine.
PRESIDENTE. Onorevole Violante, dato che non ci sono misteri su questo problema, le vorrei dire che alcuni esponenti dell'opposizione hanno chiesto - e per questo ho convocato il presidente Bruno all'inizio della seduta davanti a tutti - di poter inserirlo come riformulazione. Poiché vi è il parere contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, resta subemendamento nelle forme e nei modi con cui erano stati presentati peraltro stamattina.
MARCO BOATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di far comprendere, non giudicare, ai colleghi dell'Assemblea quanto sta accadendo. Cercherò di essere breve: i relatori hanno, a loro firma, presentato ieri un maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico. Lei ha fissato un termine inizialmente a mezzanotte, poi, su richiesta del presidente Bruno, stamattina alle 8, per predisporre i subemendamenti. Noi abbiamo presentato i subemendamenti. Tre colleghi della maggioranza avevano anch'essi presentato subemendamenti e li hanno ritirati.
Quindi vi sono soltanto i nostri. Stamani alle ore 9,30, al Comitato dei 18, i relatori si sono presentati con un ulteriore subemendamento all'emendamento delle Commissioni.
Allora noi abbiamo chiesto non di considerare il loro subemendamento parte integrante dell'emendamento, cosa che non sarebbe proceduralmente consentita, tant'è che lo stesso è stato distribuito con il numero 0.1.390.44, ma di considerare riferiti a questo nuovo testo i due subemendamenti che tutta l'opposizione, l'Ulivo e Rifondazione comunista unitariamente, hanno presentato sulla questione specifica del legittimo sospetto.
Il presidente della Commissione, correttamente, e gliene do atto, ma non è la prima volta, come lei ha già riferito, ha ritenuto ovvio ed accettabile, al di là del merito che suppongo non condivide dei nostri emendamenti, di ritenere i nostri due subemendamenti Bonito 0.1.390.7 e Pisicchio 0.1.390.8, riferiti al nuovo testo presentato stamattina. Il presidente della Commissione le ha comunicato poc'anzi non quello che è stato detto prima, che non sarebbe possibile proceduralmente, ma nihil obstat perché questo avvenga. Se questo non avvenisse... Ho bisogno di essere ascoltato anche se capisco che lei, signor Presidente, a sua volta deve ascoltare.
PRESIDENTE. La sto ascoltando, onorevole Boato.
MARCO BOATO. È una materia delicata sul piano procedurale. Se questo non avvenisse, ci troveremmo di fronte alla possibilità, da parte dei relatori - cosa che non hanno fatto ma potrebbero farlo -, di presentare la sera prima un maxiemendamento e la mattina successiva una serie di subemendamenti a se stessi, i quali sistematicamente falcidierebbero i nostri subemendamenti presentati alle 7,40 di questa mattina, dopo aver lavorato tutta la notte. Questo non è concepibile. Difatti, possiamo risolvere questo problema collaborativamente, prima di aprire un conflitto - in caso contrario apriamo un conflitto - con l'assenso del presidente della Commissione, intendendo riferiti i nostri due subemendamenti con i numeri citati al nuovo testo presentato questa mattina. Ciò risolve proceduralmente la questione.
Se non la risolvesse, si aprirebbe un conflitto politico di proporzioni non irrilevanti, perché si ostruirebbe la strada agli emendamenti dell'opposizione. Non sta avvenendo questo e mi auguro che non avvenga.
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dover aggiungere soltanto che l'onorevole Boato, e voglio sottolinearlo, ha confermato non soltanto l'assoluta correttezza regolamentare del comportamento del presidente e dei relatori, ma anche che ciò che lui in linea teorica teme non si è verificato.
MARCO BOATO. Dei relatori!
IGNAZIO LA RUSSA. Non sono stati cioè presentati subemendamenti al solo scopo di vanificare i subemendamenti presentati dall'opposizione.
È stato presentato un subemendamento che non vanifica praticamente niente...
MARCO BOATO. Ne vanifica due!
IGNAZIO LA RUSSA. ...ma che, come tutti i subemendamenti, può rendere inutili altri subemendamenti.
Quindi, signor Presidente, personalmente non ho assolutamente niente in contrario a che si trovi un'intesa. Non vorrei però che passasse il principio secondo il quale, ogni volta che viene presentato un subemendamento, l'opposizione può assumere questo atteggiamento. Quindi, mi rivolgo a lei, non tanto sul caso specifico - mi pare, infatti, che non cambi niente - quanto in relazione a quello che potrebbe determinare.
Approfitto dell'occasione per chiarire - poiché l'origine della vicenda, a cui non ho voluto dare corso, sono state le dichiarazioni all'onorevole Violante - che il relatore Anedda ha sottoscritto l'emendamento dopo aver appreso che era stato redatto dall'altro relatore. Non ho altro da aggiungere.
GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei soltanto ribadire la necessità che sia dato ingresso ai due sub-subemendamenti dei quali parlava il collega Boato, per una questione di correttezza innanzi tutto.
La proposta emendativa che questa mattina ci è stata presentata dai relatori, in realtà, non è un subemendamento, anche se così si chiama, perché nel corso della presentazione ci è stato spiegato che si tratta di un testo diverso. Do atto al collega, il presidente Bruno, di aver ricondotto sotto il profilo regolamentare la fattispecie che oggi ci riguarda nella categoria dei subemendamenti - né poteva essere diversamente - ma la giustificazione, non irrilevante, che è stata data dai relatori - perché i relatori quando parlano si esprimono a nome di quel coacervo di interessi che essi rappresentano - è stata che questo testo si doveva necessariamente reinserire perché il testo precedente era frutto di errore. Quindi, non si tratta di un subemendamento ma, nella sostanza, si tratta di una riformulazione dell'emendamento.
In relazione a questo, mi sembrerebbe esagerato negare alla minoranza la possibilità di interloquire sul punto. La ringrazio fin d'ora, perché comprendo che la sollecitazione del collega La Russa ha un fondamento anche nella Presidenza.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione è molto semplice e credo che questo dibattito in diretta sia la migliore dimostrazione della trasparenza del Parlamento. Il presidente della Commissione - gliene devo dare atto - ha dichiarato disponibilità alla procedura sollecitata dall'onorevole Boato - e adesso anche dall'onorevole Fanfani - che si può realizzare se c'è un accordo unanime. L'accordo unanime non c'è, perché il presidente Violante ha dichiarato che non è d'accordo...
MARCO BOATO. No, signor Presidente!
PRESIDENTE. Eh no, onorevole Boato, la questione è questa. Mi scusi, mi lasci terminare, perché lei parla, ma posso parlare anch'io che sono il Presidente.
MARCO BOATO. Certo, però non è così.
PRESIDENTE. La Presidenza al riguardo deve far rilevare che le riformulazioni proposte dall'onorevole Boato rendono i suddetti subemendamenti non più riferibili al testo dell'emendamento delle Commissioni cui essi dovrebbero accedere. Le suddette riformulazioni sono, infatti, riferite piuttosto al subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni. I subemendamenti, però, come ha rilevato l'onorevole La Russa - e come è noto - non sono a loro volta subemendabili. Questo è capitato decine e decine di volte in Parlamento e si è sempre seguita questa strada, piaccia o non piaccia!
Adesso dobbiamo sospendere brevemente la seduta, per consentire il decorso
del termine regolamentare di preavviso. Credo che la strada migliore, piuttosto che continuare il dibattito in aula, sia quella di cercare di trovare, nell'ambito del Comitato dei 18, una soluzione su questo problema. Se non si troverà, mi dovrò attenere alle regole...
MARCO BOATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo con spirito collaborativo. Troveremo la soluzione. Il subemendamento di questa mattina è stato presentato come tale - è stato distribuito, pochi minuti fa, dai commessi - ed il servizio Assemblea lo ha numerato.
Il presidente della Commissione ha dichiarato - e su ciò non c'è alcun dissenso con il presidente Violante - che le Commissioni sono d'accordo, non nel merito - il parere dei relatori è infatti contrario -, ma nella procedura, ossia nel senso di considerare i due subemendamenti che riguardano il legittimo sospetto - vale a dire il cuore di questo provvedimento -, che noi avevamo presentato questa notte e che si riferivano al testo nuovo che loro hanno rappresentato ieri...
PRESIDENTE. Onorevole Boato, le questioni che sta ribadendo sono chiare e lo erano a tutti.
MARCO BOATO. Non c'è alcun dissenso con ciò che ha dichiarato l'onorevole Violante! È esattamente quello che stavo dicendo!
PRESIDENTE. È chiaro.
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, vorremmo cominciare a lavorare con serenità su questo provvedimento. Non ci siamo mai riusciti finora, vediamo di riuscirci almeno oggi. Faccio una proposta assolutamente conciliativa, ma non so se possa essere accolta. Tecnicamente, gli unici che possono presentare un nuovo subemendamento sono i relatori. Se - dato per scontato che esprimeremo, comunque, un voto contrario su di essi -, come atto formale, i due relatori fanno propri i subemendamenti di Boato, risolviamo il problema; siamo tutti d'accordo e cominciano a lavorare.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto sospendo la seduta per dieci minuti anche per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso. Spero che questo tempo sia ben utilizzato.
La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 11,45.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione dell'emendamento Boato 1.97, desidero fare alcune precisazioni in ordine ad eventuali richieste di voto a scrutinio segreto, alla luce dell'iniziativa del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, che ha richiesto il voto segreto su tutte le proposte emendative riferite al comma 1. Vorrei spiegare, pertanto, i criteri ai quali la Presidenza si atterrà nel decidere il voto segreto o meno.
Anzitutto, ricordo che, in base agli indirizzi interpretativi adottati nella riunione della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, il voto segreto deve ritenersi ammesso solo per le norme che, rispetto ai principi ed ai diritti costituzionali indicati dall'articolo 49, comma 1, del regolamento, introducano una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente o modifichino le condizioni sostanziali per l'esercizio dei diritti in questione. Rimangono, pertanto, escluse dall'ambito di ammissibilità della predetta modalità di votazione le disposizioni che, non incidendo sui tratti essenziali di tale disciplina, non alterino le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali.
Con specifico riferimento al progetto di legge in esame, ho già avuto modo di precisare, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 3 settembre scorso -, quali parti del testo rechino, ad avviso della Presidenza, materie suscettibili di essere sottoposte al voto segreto. Mi riferisco, in primo luogo, al comma 1, che inserisce la previsione di una nuova causa di rimessione, quella del «legittimo sospetto», tra i casi di rimessione del processo ad altro giudice e, dunque, si configura come derogatorio rispetto al principio del giudice naturale di cui all'articolo 25, comma 1, della Costituzione.
In proposito, considero secretabili le proposte emendative che incidono specificamente sulla configurazione dell'istituto della rimessione e, quindi, sulle cause che, dando luogo ad essa, determinano una deroga al suddetto principio costituzionale. È suscettibile di voto segreto anche il capoverso 3 del comma 3, che contiene una norma in materia di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ed incide quindi direttamente sulla libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione.
Con riferimento alle richieste di voto segreto su proposte emendative integralmente sostitutive di parti del testo della proposta di legge, devo chiarire anzitutto che, ai fini dell'ammissibilità di tali richieste, occorre valutare direttamente il testo che la proposta emendativa propone e non già le conseguenze procedurali che essa potrebbe determinare. In caso contrario, proposte emendative recanti il medesimo testo sarebbero soggette ad una diversa valutazione, ai fini dello scrutinio segreto, a seconda della loro collocazione.
Passiamo alla votazione, a scrutinio palese, dell'emendamento Boato 1.97.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, nel dare inizio ai nostri lavori, mi pare giusto partire immediatamente da un'osservazione.
È noto che la mia vita è stata segnata professionalmente da un impegno nella materia giuridica e, francamente, non riesco a comprendere per quale ragione - la domanda che mi faccio è retorica - sulla modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale ci sia questa diffusa attenzione. Non ricordo di aver potuto constatare mai una così importante presenza nei banchi del Governo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo) in relazione a ad una norma di questo tipo. Devo da ciò dedurre che la modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale, che, processualmente, è norma piccola piccola, norma residuale, norma per nulla importante per quanto riguarda lo svolgimento del processo penale, ha acquistato una importanza enorme, una sua centralità nel dibattito politico nazionale. Per il Governo questa modifica è essenziale ed importante. Vedo sette o otto ministri, vedo uno stuolo numeroso di sottosegretari di Stato, direi che questo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Forza Italia e di Alleanza nazionale) è il dato essenziale che dimostra senza possibilità di dubbio il valore reale di questa norma.
Non è importante l'articolo 45, ma l'uso che dell'articolo 45 del codice di procedura penale si intende fare, l'uso che della rimessione si intende fare. Allora, è giusto quello che noi abbiamo sempre detto e denunciato: questa proposta di legge nega l'«in sé» della legge, la legge intesa come provvedimento generale ed astratto, che deve riguardare una universalità di cittadini, che deve riguardare i cittadini. Se una legge viene pensata, concepita, proposta perché deve servire ad un uomo e ad un uomo soltanto, o ad una donna e ad una donna soltanto - ma in questo caso serve ad un uomo e ad un uomo soltanto -, non è legge, è provvedimento amministrativo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo), nega l'«in sé» della legge. Per questo noi vi chiediamo di votare a favore dell'emendamento Boato 1.97 per le ragioni politiche che ho detto; su quelle giuridiche mi
soffermerò più tardi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, forse non è inopportuno che io vi legga tre righe di una dichiarazione : non commento questo emendamento - si riferisce al maxiemendamento presentato ieri all'ultimo secondo dalla maggioranza - l'ho fatto mio solo per la lealtà verso la coalizione, ma non ho contribuito né a redigerlo né ad ispirarlo.
Queste parole sono state dettate all'ANSA dal relatore e collega Gian Franco Anedda. Si potrebbe smettere qui di discutere politicamente di questa proposta di legge. È una proposta di legge che, a nostro avviso - lo abbiamo detto più volte in questa discussione - , non può essere promulgata perché porta a pericolose involuzioni nelle prassi giurisdizionale e presenta palesi incostituzionalità, perlomeno rispetto a tre articoli della Costituzione: l'eguaglianza di ogni cittadina e cittadino dinanzi alla legge; i principi del giudice naturale e della ragionevole durata del processo.
Si tratta di una proposta di legge costruita con carattere di priorità ed urgenza per un processo, signor Presidente, per un solo processo, o forse due. Lo chiamano garantismo, ma come può dirsi garantista - mi chiedo - chi invoca il cappio, l'ipertrofia carceraria, l'ossessione sicuritaria per gli immigrati e la povera gente, la rimozione di ogni controllo di legalità, avvertito come impaccio per i potenti? No, questo non si chiama garantismo, si chiama impunità, immunità del blocco proprietario, si chiama giustizia di classe.
Noi tentiamo di essere garantisti; dico tentiamo perché il garantismo è una ricerca quotidiana difficile, dura, e non può sopportare un istituto che si chiama legittimo sospetto. Si chiama sospetto, un sospetto che, tra l'altro, può essere provocato da chi detiene potere istituzionale, economico o massmediatico. Il garantismo non è mai un vuoto, una indeterminatezza, un luogo indeterminato, discrezionale, esso è sempre un pieno di regole, di garanzie, di controlli, di percorsi.
La proposta di legge Cirami - vorrei chiamarlo Cirami-Previti - si iscrive, in realtà, all'interno di una serie di proposte (penso alla Pittelli per esempio) tese a smantellare ciò che resta del sistema processuale accusatorio. Si tratta di una demolizione cominciata in verità - è una verità triste, che va detta - in maniera «sgangherata» per errori politici e culturali già nella precedente legislatura e con il precedente Governo.
Non siamo oggi dinanzi ad un recupero di intenzione garantista da parte di questa maggioranza. Siamo invece di fronte al tentativo del blocco proprietario di elevarsi ad élite tecnocratica al di sopra di ogni controllo di legalità.
In altre fasi storiche ed in altri contesti, il legittimo sospetto, proprio per la sua indeterminatezza - a cui ci stiamo opponendo -, riscrivendo in maniera così indeterminata l'articolo 45 del codice di procedura penale, ha costruito storie tormentate ed inaudite ingiustizie. Non intendo parlare del Vajont, della strage di piazza Fontana, dei processi di mafia ed ancora prima del processo per il delitto Matteotti, spostato da Roma a Chieti per occultare i mandanti.
Voglio invece ricordare un caso, non solo per vetero-operaismo, ma per significare l'uso dell'istituto del legittimo sospetto come giustizia di classe, che ha riguardato il processo contro la FIAT per illegittime schedature di sindacalisti. Il processo, come è noto, fu spostato da Torino ed arrivò all'estinzione. È istruttivo citare (mi interessa che ciò, colleghe e colleghi, sia recepito con attenzione; mi scuso per questo richiamo all'attenzione) la motivazione dell'ordinanza del 3 dicembre 1971 della Cassazione penale, sezione prima. Si tratta di tre righe che intendo leggere: «il trasferimento da Torino del processo è necessario perché a Torino permane uno stato di tensione nell'ambiente sindacale e permangono frequenti
agitazioni delle masse operaie». Colleghe e colleghi, le parole sono pietre; le manifestazioni sindacali sono considerate «legittimamente» sospettabili.
Osservo che - svilupperemo questo argomento in altri interventi - si parte da Previti, ma dove si vuole arrivare? Concludo sostenendo che il nostro impegno garantista è lotta per le regole dello Stato di diritto, regole certe per tutti e per tutte, ma anche per tenere aperti spazi di libertà (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. L'emendamento Boato 1.97 ci offre l'occasione per fare nuovamente il punto sui termini di una discussione che avrà una rilevanza politica, oltre che un effetto sull'articolo 45 del codice di procedura penale qualora questo provvedimento fosse approvato.
È del tutto evidente che l'operazione messa in atto dal Governo e dalla maggioranza di centro destra non è un'operazione tesa - come qualcuno, incautamente, ha detto in queste settimane - ad aumentare le garanzie del cittadino durante il processo penale. Questo è un tema serio che sta a cuore anche a noi deputati Verdi e che ci vede impegnati, proprio in queste settimane, nel comprendere come sia possibile intervenire a fronte dell'emergenza carceraria, recuperando diritti e proposte legislative tese a diminuire quel senso punitivo della pena e della sanzione penale, che niente ha a che vedere con la nostra norma costituzionale che prevede il reinserimento di colui che ha commesso un reato.
Certamente non è di questo garantismo e di questo sistema di garanzie che, oggi, stiamo parlando e certamente questo garantismo non può essere annoverato all'interno della modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale nella cosiddetta legge Cirami.
Siamo di fronte ad una operazione che - a mio avviso - va ben al di là della necessità che la maggioranza ed il Governo hanno rispetto all'inefficacia del processo di Milano riguardante autorevoli esponenti della maggioranza, ma pone una questione ancora più preoccupante e più pericolosa.
Se si accetta l'idea che il legittimo sospetto sia inserito nel nostro codice di procedura penale, si accetta la possibilità che la classe dominante di questo paese - classi economiche e casta politica - utilizzi tale norma non per avere garanzie nel processo penale, bensì per poter avere l'impunità dal processo penale. Questa è la sostanza della questione politica, prima ancora che giuridica, posta dalla legge Cirami. Ritengo pertanto che la Camera, il Parlamento, non possano accettare alcun atto di imperio senza una discussione approfondita e serena, che come bene hanno fatto i nostri colleghi dell'opposizione al Senato, coinvolga l'opinione pubblica sugli effetti devastanti di una norma che ha l'obiettivo di garantire l'impunità delle classi dominanti del nostro paese.
È stato ricordato, anche negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, come il legittimo sospetto, già previsto dal codice Rocco (codice non a caso varato durante un periodo totalitario, quello del fascismo in Italia), abbia consentito di spostare, nel corso degli anni, processi che sempre riguardavano gli intrecci pericolosi che hanno attraversato la vita politica e democratica del nostro paese, dalla strage di piazza Fontana ai processi riguardanti la violazione dei diritti sindacali in alcuni grandi città operaie del nord (come quello che vedeva coinvolta la FIAT). Se questo esempio, se questa storia del legittimo sospetto configura con chiarezza tale norma come lo strumento utilizzato per l'impunità delle classi dominanti, ci domandiamo come possa un Parlamento liberamente eletto, come possano i deputati liberamente eletti non porsi in maniera autonoma e libera - anche rispetto alla propria appartenenza partitica - rispetto a questo provvedimento che, così com'è stato approvato dal Senato e così come risulta peggiorato dalla proposta di maxiemendamento avanzata dal centrodestra, nega innanzitutto la parità del cittadino
davanti alla legge. Ve l'immaginate un immigrato, che già dovrà fare i conti con la legge Bossi-Fini, sollevare la questione del legittimo sospetto nel corso di un processo penale che potrebbe vederlo coinvolto?
PRESIDENTE. Onorevole Cento, la invito a concludere.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, mi avvio concludere. Onorevoli colleghi, ve lo immaginate un tossicodipendente che, nel processo penale che lo vede coinvolto, solleva la questione del legittimo sospetto? Niente di tutto questo accadrà! Niente di tutto questo è possibile! Questa è una norma fatta per salvare le classi dominanti economiche e la casta politica di questo paese. Io, da persona parlamentare che fa politica, che rivendica il primato della politica anche rispetto alla magistratura, anche rispetto ad un rapporto equilibrato tra poteri diversi dello Stato...
PRESIDENTE. Onorevole Cento, la prego, ora deve proprio concludere.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, concludo immediatamente. Stavo dicendo che certamente non posso, che noi tutti non possiamo - certamente non lo faranno i deputati Verdi - accettare che ciò avvenga senza condurre una dura battaglia parlamentare e nel paese. Queste sono le ragioni che ci porteranno a sostenere e, quindi, ad esprimere un voto favorevole su questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, confesso di avere non tanto problemi sul piano giuridico (non sono un giurista), bensì problemi di carattere linguistico. La mia difficoltà è cioè quella di comprendere esattamente il significato del testo presentato, tramite il proprio emendamento, dalla Commissione. Una lingua, anche quella italiana, richiede l'utilizzo di un soggetto, di un predicato e di un complemento, e naturalmente il tutto deve avere una sua coerenza interna. Non posso chiedere all'onorevole Bertolini di scrivere come un famoso regista francese esercitandosi giorno per giorno sul modo di fare le leggi e, quindi, non posso certo chiederle di offrirci un brocardo o qualcosa che rappresenti degli axiomata iuris (uso il vostro linguaggio).
Non mi pare che si debba pretendere questo. Tuttavia, signor Presidente, mi permetta di capire qualcosa di questo benedetto testo che ostinatamente ci viene presentato. In esso si parla di gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo, e non altrimenti eliminabili. Ebbene, tale espressione (che costituisce il soggetto della frase) dovrebbe reggere la parte finale in cui si dice «determinano motivi di legittimo sospetto». Mi sanno dire la relatrice e i colleghi della maggioranza che senso ha l'espressione «gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo» e come si lega all'espressione «determinano motivi di legittimo sospetto»? Capisco poco di questo costrutto.
Vorrei, inoltre, che vi fosse qualche chiarimento su un altro dato. Si parla di situazioni che pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo. Tuttavia, si tratta di una definizione generica. Quali sono le persone che partecipano al processo? Mi domando se si faccia riferimento anche ai carabinieri che si trovano in aula e, quindi, alle difficoltà da parte dei carabinieri di avere una libera determinazione; mi domando, inoltre, se si faccia riferimento agli avvocati.
Ci troviamo di fronte ad una genericità che sicuramente farà sorridere coloro che pensano ancora al diritto come a qualcosa di serio.
Signor Presidente, non pretendo che l'onorevole Bertolini ricalchi Accursio, ma ho l'impressione che si voglia sostituire al principio dello ius che discende dalla iustitia il principio suspicio omnia regit. A questo punto, il sospetto si pone come
nuova regola del diritto. È nata l'età dei Ciramidi (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, perché a titolo personale? Non è intervenuto ancora nessuno del mio gruppo.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Buemi.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, con il generico richiamo al legittimo sospetto si sono realizzate in passato grandi forzature, sottraendo importanti processi di criminalità politica e mafiosa e concernenti altri gravi fatti che si sono verificati nel nostro paese al loro giudice naturale.
Tutta la discussione politica di questi mesi tende nuovamente a realizzare tale sottrazione, perché questo è l'obiettivo specifico di una iniziativa legislativa che per i tempi, le procedure ed i contenuti ha come unico obiettivo quello di spostare e rinviare un processo.
Il nostro emendamento tende a circoscrivere la fattispecie, cercando di sottrarre la situazione del tempo, ossia quella dei nostri giorni, a questo tentativo. È bene che tutti ne siano coscienti, perché attraverso l'apparente richiamo a tutele maggiormente garantistiche, di fatto si realizza il più grande arbitrio che si possa verificare all'interno di un processo, ossia quello di sottrarre gli imputati e l'accusa al loro giudice naturale (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani).
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo? Il suo gruppo è già intervenuto.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei porre due questioni sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la prima questione è la seguente. Abbiamo ascoltato i principi cui lei intende ispirare la scelta dei testi da votare a scrutinio segreto o a scrutinio palese. Volevo rivolgerle una domanda, perché non credo di aver capito bene. Per quanto riguarda l'articolo 25 della Costituzione, esso rientra tra i casi classici per i quali è prevista la votazione a scrutinio segreto; si tratta di materie sulle quali si vota a scrutinio segreto, dal momento che il regolamento della Camera fa menzione degli articoli da 24 a 27 della Costituzione (quindi, vi è compreso l'articolo 25). Allora, se è così, vorrei chiederle per quale motivo alcune proposte emendative, come, ad esempio, il subemendamento Boato 0.1.390.5 che incide direttamente sul principio del giudice naturale perché sopprime la modifica proposta dai colleghi relatori, non vengano votate a scrutinio segreto. Si tratta, infatti, di un caso classico.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda le cause di rimessione, l'emendamento Boato 1.97 è uguale al vigente codice di procedura penale. Dunque, non incide sul principio del giudice naturale in quanto l'unica modifica riguarda il momento...
LUCIANO VIOLANTE. Ho capito. Mi scusi, invece in tutti i casi...
PRESIDENTE. Guardi, posso sbagliare, ma se sbaglio lo faccio in buona fede. Dunque, questo emendamento verrà votato a scrutinio palese...
LUCIANO VIOLANTE. Su questo punto ha ragione...
PRESIDENTE. ...il successivo verrà votato a scrutinio segreto. Passiamo ai voti...
LUCIANO VIOLANTE. Presidente, vorrei porre una seconda questione.
IGNAZIO LA RUSSA. E basta!
LUCIANO VIOLANTE. Colleghi, stiamo discutendo un testo che non sappiamo da chi sia stato scritto. Ci troviamo con 27 membri del Governo presenti in questa sede. Ciò vuol dire che, mentre la crisi della FIAT sta esplodendo, né il viceministro dell'industria né il ministro dell'industria ritengono di dover affrontare quel problema e di stare qui a difendere un testo che non sappiamo da chi sia stato scritto. Abbiamo il ministro delle comunicazioni, il ministro delle politiche agricole...
PRESIDENTE. Onorevole Violante...
LUCIANO VIOLANTE. ...il ministro per le politiche comunitarie e non c'è il ministro della giustizia, l'unico che sarebbe legittimato a stare qui. Vogliamo sapere perché (Vive proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale - Vivi applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra ha chiesto la votazione mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.97, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 545
Votanti 544
Astenuti 1
Maggioranza 273
Hanno votato sì 241
Hanno votato no 303).
Prendo atto che l'onorevole Caldarola non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e che i ministri Matteoli e Vietti hanno erroneamente espresso un voto favorevole.
Scusate, ma se vi siete sbagliati, non potere fare causa alla Presidenza per questo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo - Si ride).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1.102.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, insistiamo per la votazione di questo emendamento per la ragione che tra i vari guasti che questa riforma della disciplina della rimessione porta nel nostro ordinamento ve n'è uno che a mio avviso è stato ampiamente sottovalutato, nel corso della discussione sulle linee generali, dai colleghi della maggioranza che pure si iscrivono nella formazione politica che porta il nome di Casa delle libertà. Nel momento in cui si ritiene che spostare un processo sia un'attività doverosa essendovi gravi situazioni locali tali da turbarne lo svolgimento, ovvero per legittimo sospetto, nel momento in cui la relazione alla proposta di legge Cirami così compiutamente ci ha esposto le ragioni per le quali si procede a questa riforma parlando di casi come quello di Milano nel quale un'opinione pubblica attenta alle sorti del processo rischia di influire sulla libera determinazione dei giudici, in realtà non stiamo ponendo una «questioncina», ma ci stiamo interrogando su una questione centrale.
Il nostro parere è che il testo Cirami, sia pure nella formula così ampiamente emendata da questo testo di provenienza ignota, sia profondamente illiberale per la semplice regione che ogni manifestazione del pensiero, ogni manifestazione pacifica, ogni esercizio del diritto di critica, ogni
vigilanza democratica, anche sull'operato della magistratura, diventa, una ragione per violare il principio del giudice naturale precostituito per legge. Chiedo ai colleghi di riflettere su tale punto perché ciò allude all'idea che voi avete di una civile e democratica convivenza in un paese.
Avete un'idea francamente inaccettabile di una pace sociale che non osa alzare la voce, che non osa alzare una critica, che non osa manifestare il proprio pensiero, che non osa difendere nelle forme democratiche i principi ed i valori costituzionali perché tutto questo viene considerato un tale turbamento della pace sociale da condurre a conseguenze così gravi come quelle dello spostamento di un processo dalla sua sede naturale.
Vorrei che su ciò rifletteste perché quello che state mettendo in piedi è uno strumento ben strano. Ostentando la difesa dei diritti dell'imputato, state creando un sistema nel quale all'assoluta - a nostro avviso apparente, irragionevole e sbagliata - valorizzazione del principio di difesa dell'imputato, state sacrificando diritti che appartengono a ciascun cittadino quale quello di manifestare liberamente e pacificamente il proprio pensiero o di poter difendere, in quanto cittadino, valori ai quali particolarmente si tiene perché si ritengono fondanti del patto sociale.
Questo è un aspetto della illiberalità del testo che voi ci proponete e che noi abbiamo il dovere di rappresentarvi, se non altro per smentire con grande forza il fatto che vi definiate paladini delle libertà. La verità è che la libertà non abita in quella Casa! Comincio a pensare che essa abiti francamente davvero altrove.
Non basta invocare i diritti di difesa di uno o più imputati eccellenti per arrogarvi il diritto di distruggere alcuni presidi e alcune certezze, nonché alcuni fondamenti che noi riteniamo indispensabili per continuare a mantenere un livello democratico e di convivenza civile accettabile in questo paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Vorrei richiamare con pacatezza, ma con serietà, l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla profonda serietà di quest'emendamento, che tutti dovreste votare favorevolmente perché è per la garanzia di tutti quanti. Non turba nessuno: non turba coloro i quali vogliono inserire nell'ordinamento il legittimo sospetto, così come non turba coloro che invece non lo vogliono inserire. Infatti, esso inserirebbe nel codice di procedura penale esclusivamente due aspetti che attengono ai diritti fondamentali di tutti i cittadini e che impediscono, a coloro che di volta in volta si trovano a comandare e a gestire l'opinione pubblica (o anche la questione giudiziaria), di poter abusare di questo istituto.
Nel momento stesso, infatti, in cui si dice che non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, voi comprenderete che ciascuna coscienza civile si deve sentire impegnata ad approvare questo emendamento, in quanto esso attiene al mantenimento, in relazione alla funzione giurisdizionale, della possibilità di esercitare alcuni diritti costituzionali ineludibili, quali il diritto di critica, il diritto di manifestazione di pensiero, il diritto di appartenenza a partiti politici, il diritto di associazione. Questo è l'aspetto più positivo e più serio introdotto da questa norma.
Tuttavia, ve ne è un altro, ugualmente serio: tale norma, infatti, impedisce che possano essere considerate situazioni idonee a turbare quelle indotte esternamente e quelle artificiosamente provocate. Ciascuno di noi può pensare - anche voi, che molto spesso vi siete opposti alla piazza - che molto spesso le situazioni esterne che voi avete criticato possano essere proprio quelle che inducono a creare situazioni di turbamento, atte ad alterare lo svolgimento del processo. Ecco perché la disposizione normativa contenuta nell'emendamento
in oggetto è a garanzia di tutti: a garanzia delle istituzioni; a garanzia del corretto rapporto tra istituzioni, popolo italiano, diritti costituzionalmente garantiti ed esercizio della funzione giurisdizionale.
Vorrei, infine, ringraziare i proponenti di questo emendamento perché in esso vi sono tutti i fondamenti della coscienza civile e del rapporto corretto tra istituzioni. Per questo motivo, vi invito tutti alla sua approvazione, comunque la pensiate sul legittimo sospetto (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, e Misto-Comunisti italiani).
ANGELO BOTTINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Anche se questo è il mio primo mandato parlamentare, tuttavia, essendo sindaco, parlo sulla base di quanto accade all'interno dei consigli comunali quando si affronta un argomento specifico, dove l'interessato fa parte del consiglio stesso. Mi pare veramente assurdo, anche per una discussione più efficace, che l'interessato sia presente nell'Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo). È una mia etica professionale.
PRESIDENTE. Onorevole Bottino, non consento richiami di questo tipo.
ANGELO BOTTINO. Credo che sia possibile...
PRESIDENTE. Allora, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, prima di addentrarci nell'esame degli emendamenti e soffermandomi su questo ora all'attenzione dell'Assemblea, non posso non richiamare il fatto che costituisce davvero un assurdo la disattenzione mostrata dai banchi della maggioranza nei confronti di un emendamento volto a tutelare diritti costituzionali.
Forse, una tale disattenzione può essere spiegata se riflettiamo ancora una volta sul senso generale di questa proposta di legge. E voglio farlo ripetendo e richiamando le parole di Leopoldo Elia che, oggi, lucidamente analizzava i diversi motivi per cui siamo veramente di fronte ad provvedimento incostituzionale per eccesso di potere legislativo, vale a dire quel détournement de pouvoir che costituisce una delle cause di incostituzionalità quando il potere legislativo è palesemente usato per fini privatistici. È il caso di questa proposta di legge.
Ritengo - e riprenderò le argomentazioni sugli emendamenti in seguito - che l'applauso, per così dire militante, fatto in precedenza alla così folta rappresentanza del Governo presente per questo provvedimento, dinanzi all'incuria su situazioni generali così gravi per l'intero paese, non faccia affatto onore né a loro né a questo Parlamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.
ERMETE REALACCI. Signor Presidente, a volte vi possono essere dei dubbi sugli effetti di un provvedimento ma, in questo caso e, in particolar modo, sul presente emendamento, abbiamo già una cartina di tornasole.
Dovete sapere che ad Agrigento, luogo in cui il pretore Cirami ha a lungo operato, occupandosi di abusivismo edilizio con occhio benevolo, sono in corso alcuni processi che vedono coinvolto l'ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano, attualmente senatore della Repubblica. Ebbene, già prima dell'approvazione della presente proposta di legge, il sindaco Sodano ha chiesto l'applicazione del legittimo sospetto, sostenendo che il clima di critica nei confronti dell'abusivismo edilizio creatosi ad Agrigento renderebbe quella piazza - cioè il luogo in cui lui ha governato per
anni - poco adatta allo svolgimento di un processo che lo vede imputato per molte questioni, tra le quali quella di essersi fabbricato una casa abusiva nella valle dei templi (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.102, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
MARCO BOATO. Signor Presidente, il Governo non si era rimesso all'Assemblea?
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).
(Presenti 546
Votanti 545
Astenuti 1
Maggioranza 273
Voti favorevoli 258
Voti contrari 287).
Prendo atto che l'onorevole Garnero Santanchè non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.106.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, in primo luogo vorrei fare un invito alla ragionevolezza. Vorrei che tutti i colleghi, compresi quelli della maggioranza, leggessero l'emendamento che proponiamo.
Si tratta, infatti, di un emendamento chiaro, normale, ragionevole; intendiamo, semplicemente, introdurre la regola in base alla quale il giudice, nell'ipotesi in cui vi sia stata la presentazione della richiesta di rimessione, può sospendere il processo, così come la Corte di cassazione, investita della questione, può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
Sostanzialmente, è quanto da voi proposto tranne una piccola, ma sostanziale ed importante differenza. Nel nostro testo non è previsto l'obbligo di sospensione del processo. Colleghi, perché insistere su questo obbligo automatico di sospensione? Sapete tutti che l'obbligo di sospensione del processo è incostituzionale; infatti, è stato dichiarato incostituzionale nell'ottobre del 1996 e la Corte costituzionale, nel 1997, ha ribadito che al giudice deve essere lasciata la discrezionalità di sospendere o meno il processo.
Dunque, il nostro emendamento vuole, prima di tutto, riportare questa regolamentazione processuale alla correttezza costituzionale.
Ma vi è un altro aspetto, colleghi, per cui presentiamo questo emendamento. Noi vogliamo liberarci, come parlamentari, da uno sgradevole ma legittimo sospetto che pesa su tutti noi: il sospetto, più che fondato, che proprio questa normativa, in particolare l'obbligo automatico di sospensione del processo quando vi sia una richiesta di rimissione, serva a bloccare d'autorità uno specifico processo in corso in questi giorni a Milano. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del processo chiamato IMI-SIR, nei confronti, tra gli altri, dell'imputato Previti. Liberiamoci dal sospetto di voler bloccare la discussione di quel processo con la norma relativa all'obbligo di sospensione.
Colleghi, è umiliante per tutti noi sentir dire che voi volete introdurre questa norma, che il Parlamento vuole introdurre questa norma, per impedire al pubblico ministero di svolgere la sua requisitoria nei prossimi giorni. È umiliante per tutti, credete: per voi, per noi, per il Parlamento come istituzione essere trascinati, sia nel contenuto delle norme sia, addirittura, nell'agenda dei tempi parlamentari, dalle vicende processuali di uno specifico processo.
Liberiamoci, allora, dall'immagine di un Parlamento ridotto alla succursale di uffici legali.
Colleghi, per questo vi chiedo di approvare l'emendamento Bonito 1.106 (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese. D'ora in poi, quando non dico niente s'intende che la votazione è a scrutinio palese. Specificherò soltanto quando la votazione è a scrutinio segreto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.106, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 544
Votanti 543
Astenuti 1
Maggioranza 272
Hanno votato sì 239
Hanno votato no 304).
Colleghi, volete che lo dica sempre? Va bene, allora lo dico, così non abbiamo problemi.
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.107, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 546
Maggioranza 274
Hanno votato sì 242
Hanno votato no 304).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.109, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 547
Votanti 546
Astenuti 1
Maggioranza 274
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 306).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.112 , non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 545
Votanti 544
Astenuti 1
Maggioranza 273
Hanno votato sì 241
Hanno votato no 303).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.114, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione - Deputati dai banchi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo gridano: «Previti, Previti!»).
PRESIDENTE. Cosa c'è? Sembra che nel loggione ci siano...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 541
Votanti 540
Astenuti 1
Maggioranza 271
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 300).
Passiamo alla votazione del subemendamento Bonito 0.1.390.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.
ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, forse lei ricorderà, come gli altri colleghi e, certamente, i numerosi ministri che gentilmente sono qui di fronte a noi ricorderanno, che nella campagna elettorale per il Polo vi era un manifesto che riferiva di tre «i» che rappresentavano una sorta di programma sintetico, quasi ieratico, da parte del Polo stesso. Le tre «i» erano, se non le ricordo male: informatica, impresa e inglese. Per quanto riguarda l'inglese, è meglio lasciar perdere, perché, vedendo come sono confezionate alcune proposte di legge o alcuni maxiemendamenti, bisognerebbe piuttosto insistere sull'italiano o, forse, vi si vuole arrivare attraverso l'elezione a senatore a vita di Mike Bongiorno! Sulla questione dell'informatica è scesa una pietra tombale (non un condono in questo caso): è questa la vicenda dell'Olivetti. Per quanto riguarda l'impresa, quella sì effettivamente con la «i» maiuscola, nell'indifferenza generale di questo Governo, la principale impresa italiana, il punto di vanto della produzione automobilistica di questo paese, in queste ore sta per essere smembrata e svenduta, con gli operai licenziati e i cancelli chiusi. Al question time di ieri, dove vi era una mia interrogazione sul tema, a proposito della quale ringrazio per la risposta il ministro per i rapporti con il Parlamento, Giovanardi, il ministro delle attività produttive Marzano non si è presentato, mentre molto solertemente - lo vedo e lo saluto - è qui per difendere il Previti e per difendere una legge che è tutt'altro che astratta e generale, ma è specifica (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
In realtà, quelle tre «i» sono diventate tre altre cose: irresponsabilità del Governo nei confronti dei grandi problemi sociali ed economici del paese; impunità nella classe dirigente che ha eletto questo Governo; immunità della proprietà. Se io percorressi tutte le proposte di legge, tutti i decreti-legge, tutti i voti di fiducia e tutte le cose che avete imposto con la forza dei numeri a questo Parlamento, almeno nel voto palese - nel voto segreto questi numeri cominciano già a vacillare -, ne traggo l'esatta fotografia di queste tre «i»: irresponsabilità, immunità, impunità. Siamo in questo capitolo, un capitolo vergognoso.
Queste sono le ragioni per cui raccomando l'approvazione di questo emendamento (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il presente subemendamento e quelli che seguiranno sono tra i più importanti della discussione complessiva che andiamo svolgendo, giacché attengono all'articolo 45 del codice di procedura penale, norma per la quale - come prima ho detto - praticamente un intero Governo si è scomodato.
Noi qui proponiamo la soppressione del primo comma, ossia della riscrittura operata dai relatori e sostenuta dalla maggioranza dei casi di rimessione. In altre parole, siamo al cuore del problema, anche se la disciplina processuale successiva è non meno importante. Il punto di partenza da parte della maggioranza è stato che occorreva assolutamente intervenire e modificare l'articolo 45 del codice di procedura penale perché vi era una ragione politica, storica e giuridica importantissima. C'è stata una svista del legislatore
delegato, ha sbagliato il codificatore nel momento in cui, tra il 1988 e il 1989, si scrisse questa norma: ci si dimenticò che bisognava scrivere lì dentro «legittimo sospetto», formula fantomatica, diventata ormai tra le cose più famose della storia del nostro paese.
Questa motivazione richiamata ripetutamente e reiteratamente è una motivazione che non c'è. La ragione che viene posta a fondamento dell'esercizio dell'iniziativa legislativa non c'è, è infondata. Pochi articoli del nostro codice di procedura penale come l'articolo 45 hanno subito e sostenuto un'analisi attenta e uno studio approfondito da parte del Parlamento dell'epoca e da parte della commissione ministeriale che all'epoca scrisse il testo che stiamo esaminando.
Vi è stata una interlocuzione fittissima e un confronto fittissimo - è storia parlamentare -, e si decise allora che «legittimo sospetto» avrebbe dovuto essere qualcosa di preciso. Perché? Perché vi era una storia dell'istituto, vi era una storia del legittimo sospetto che era storia non nobile, tutt'altro che nobile. La storia del legittimo sospetto - che è anche storia antica e che viene da lontano - evidenziava e dimostrava a tutti gli uomini ragionevoli, non costretti da contingenze - quelle contingenze che oggi costringono noi e limitano la nostra libertà di pensiero - che il legittimo sospetto era sempre stato utilizzato come strumento di potere, dall'ottocento al 1988. Il legittimo sospetto è sempre stato lo strumento principe utilizzato da chi deteneva il potere politico, il potere sociale, il potere economico per difendersi dai giudici imparziali ed indipendenti. Esso, quindi non è lo strumento che vuole assicurare l'imparzialità, perché è sempre stato storicamente il mezzo per superare l'imparzialità del giudice; questo - lo ripeto - lo dice la storia del diritto.
Con una giusta osservazione mi si replica che nella storia dell'istituto più vicina a noi i casi di rimessione sono stati invocati dalla parte pubblica del processo, cioè dai pubblici ministeri. A ciò rispondo che questa è l'ulteriore conferma della tesi di fondo che io sostengo.
FRANCESCO BONITO. Infatti, quando il pubblico ministero chiedeva il trasferimento della legge sul Vajont, il trasferimento del processo sulla schedatura FIAT, il trasferimento del processo relativo a Luciano Liggio, di processi di questa importanza, di questa rilevanza, era quella l'epoca in cui i pubblici ministeri, assai poco indipendenti ed autonomi, esprimevano una cultura di Governo ed una cultura giurisdizionale molto, molto vicina a quella del potere politico.
Comunque, non v'è caso nella storia dell'istituto in cui un poveraccio se ne sia potuto avvalere; questa è la dimostrazione palese di quello che sto dicendo.
Per questi motivi raccomando di votare a favore di questo emendamento che riporterebbe la storia del diritto e della codificazione nel nostro paese in uno stato più avanzato e non in uno stato regressivo, laddove la vogliamo ricacciare.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Pregherei i colleghi di attenuare il brusio, così anche il Presidente può ascoltare.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, il prossimo sarà un altro voto segreto, il secondo. Nel primo voto segreto vi sono stati risultati che dimostrano come, all'interno della maggioranza, vi siano delle persone libere che decidono autonomamente di dare un voto in dissenso dell'orientamento del Governo e della maggioranza.
Signor Presidente, devo pregarla di una cortesia, devo richiamare un attimo la sua attenzione perché penso che in questa circostanza e visto il precedente, la sua persona e la sua responsabilità richiedono un pronunciamento netto e chiaro.
Signor Presidente, nel corso dell'esame di questo provvedimento in Commissione delle persone autorevolissime - se volessi essere polemico dovrei dire, conoscendo loro i codici meglio di me, che esiste la figura dell'istigatore influente, ma non voglio accendere fuochi -, delle persone influenti sono arrivate a dire: attenzione, non votate liberamente perché, se così è, noi vi mandiamo a casa.
Signor Presidente, queste sono state delle prese di posizione molto gravi, non vi è altro baluardo che la Presidenza della Camera per chiarire a tutti i colleghi che vogliono votare liberamente che lo scioglimento delle Camere non compete al presidente di una Commissione, al leader della maggioranza, al Capo del Governo.
Sono questioni che si votano segretamente ed il voto segreto è previsto proprio perché ciascun collega possa, nella piena autonomia di giudizio e secondo la propria coscienza, esprimere un voto di libertà. Vorrei che lei, signor Presidente, lo precisasse e mi aspettavo - glielo dico con franchezza - lo facesse quando queste dichiarazioni sono state rese. So che lei lo pensa, ma si tratta di una fase nella quale la caduta della qualità della democrazia, per tanti motivi, ha bisogno di pronunciamenti formali ed ufficiali.
Vorrei, pertanto, pregarla, signor Presidente, prima del voto, di farne uno autorevole che metta tutti nella serenità di non dover temere - mi scusi il mio è un legittimo sospetto - di essere puniti per il fatto di scegliere liberamente il futuro del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Socialisti democratici italiani - Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, le rispondo con una battuta che, vista la sua arguzia ed intelligenza, capirà: per alcuni parlo troppo, per altri parlo troppo poco. È il destino dell'incompreso!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, vorrei intervenire a titolo personale se me lo consente.
Con il subemendamento in esame, onorevoli colleghi, si intende sopprimere il comma 1 dell'emendamento 1.390 delle Commissioni sostitutivo dell'articolo 1 del provvedimento.
Il comma 1 introduce un nuovo articolo 45 nel nostro codice di procedura penale ed un sistema del legittimo sospetto assai peggiore anche di quanto ciascuno di noi avrebbe immaginato. Non so se vi rendiate conto della portata di questa previsione. Quanti di noi, nel corso della propria vita, anche durante le scuole elementari, non hanno pensato che il maestro potesse avere qualche pregiudizio nei nostri confronti al momento dell'interrogazione?
Con tale subemendamento si vuole evitare di dare corpo a questi sospetti e a queste presunzioni; si vuole evitare di fare in modo che tutti i processi vengano spostati perché questo legittimo sospetto non è nemmeno ancorato alle gravi situazioni locali. È, quindi, l'opinione che può avere ciascuno di noi, ciascun rapinatore, ciascun ladro d'auto, ciascun corrotto nei confronti del proprio giudice e significa che nessun processo potrà più svolgersi nel nostro paese.
Non ho alcun problema nell'immaginare che qualcuno possa fare un favore ad un amico ma mi chiedo se ciò possa consistere nel bruciare la casa di tutti gli italiani (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che avrà luogo la votazione a scrutinio segreto.
Onorevoli colleghi, il sottosegretario Santelli mi ha precisato che il Governo si rimette all'Assemblea su tutte le proposte emendative (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
MARCO BOATO. Come avevo ricordato io prima.
PRESIDENTE. Come aveva ricordato l'onorevole Boato...
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente...
PRESIDENTE. Onorevole Santelli, se vuole intervenire, ma...
LUIGI OLIVIERI. Intervieni, intervieni, Santelli!
PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bonito 0.1.390.5, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
VALDO SPINI. C'è quel deputato che vota per due!
GIOVANNA GRIGNAFFINI. Vergogna, vergognatevi!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 549
Votanti 547
Astenuti 2
Maggioranza 274
Voti favorevoli 260
Voti contrari 287).
Passiamo alla votazione del subemendamento Boato 0.1.390.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente (Commenti), ci sono tumulti in aula... Presidente, cosa faccio?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Russo Spena.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Presidente, questo ambiente mi pare che sia legittimamente sospettato.
PRESIDENTE. È un ambiente vivace.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Non è adatto...
PRESIDENTE. Però lei è un uomo d'ambiente vivace. Prego, onorevole!
GIOVANNI RUSSO SPENA. Grazie, signor Presidente per questa considerazione.
Come sappiamo, la Corte costituzionale già si pronunciò sul tema, sull'articolo 55 del codice allora vigente, e dettò precise condizioni, che oggi questo provvedimento abbatte, affinché fosse legittimato lo spostamento dei processi. Comunque, come ben sappiamo, l'identità dell'istituto e la sua strutturazione di garanzia per l'imputato furono oggetto di importanti e profondi studi da parte del ministro Vassalli e dei presidenti Pisapia e Conso.
Essi si fecero, infatti, carico delle perplessità avanzate dalla Commissione consultiva sulla possibile infedeltà alla delega e giunsero alla conclusione che, invece, era esatta la traduzione della delega.
A mio avviso, Vassalli, Pisapia e Conso, eminenti giuristi che il garantismo lo hanno insegnato, valgono nel loro parere un po' di più del collega Carrara e del collega Cirami. (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, anche questo subemendamento va nella direzione di dare una definizione precisa ai casi di rimessione che intendiamo prevedere. Nonostante tutto, notiamo questa resistenza da parte dei banchi della maggioranza, di parte dei banchi della maggioranza, nel voler mantenere invece l'accezione di legittimo sospetto come una norma generica e incomprensibile ai più. Che questo grande contenitore lasci presagire
un'incertezza sullo svolgimento dei processi e lasci presagire che molti processi saranno interminabili, lo leggiamo dalle pagine del ricorso in Cassazione proposto dall'avvocato Sammarco, difensore dell'onorevole Previti, e dall'avvocato Pecorella, difensore dell'onorevole Berlusconi, nel quale si dice che un motivo di legittimo sospetto può ben essere già rappresentato dal fatto a che il dottor Borrelli, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, abbia sostenuto che occorre resistere, resistere, resistere. Altri soggetti imputati di poter essere causa di legittimo sospetto sono coloro che hanno partecipato, il 23 febbraio 2002, alla manifestazione al Palavobis e ai girotondi intorno agli uffici giudiziari di Milano. Cosa vuol dire, onorevoli colleghi? Che se dopo il girotondo di Milano, vi è un girotondo a Brescia, ci sarà lo spostamento del processo? Ma se il processo è spostato a Venezia, e si vedranno i girotondi con una ulteriore manifestazione, si aprirà un balletto che non porterà mai ad un momento finale.
Quando i girotondi organizzano, come avverrà domani e come hanno fatto il 14 una manifestazione nazionale, che cosa può accadere, cari colleghi?
Credo si ponga una questione di democrazia molto rilevante e vi è anche un tema di democrazia rispetto al fatto che nessuno di noi si sia misurato in campagna elettorale su questo tema. Il dato è molto grave: non ho potuto mai confrontarmi con il mio avversario, nel mio collegio, sul tema del legittimo sospetto perché non era presente nel vostro programma. Credo che molti colleghi della maggioranza stiano comprendendo la difficoltà di tornare dai propri elettori e riferire loro che hanno votato a favore di questo provvedimento.
Non ci sono priorità, lo dico al Presidente Berlusconi; ben altra serietà sarebbe stato un mese fa, anziché votare un decreto-legge di rinvio sulla legge per il patrocinio gratuito dei bambini che devono essere dati in adozione, portare qui una proposta di legge che questo Parlamento certamente avrebbe approvato. Di fronte a ciò, mi viene da dire, e mi avvio alla conclusione, che c'è un'iniquità, perché chi non ha soldi in questo paese non ha difese; chi invece ha soldi, non ha processo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boato 0.1.390.6, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
Ognuno voti per sé! Onorevole Cristaldi, è una giornata delicata; se vota dietro, perché non si siede in quel posto?
(Segue la votazione).
NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, abbiamo i nostri motivi strategici!
PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, cerchiamo di intenderci e di andare d'accordo su queste cose che sono secondarie. La prego di essere cortese verso il Presidente, perché ciascuno dovrebbe sedere al suo posto. Se può andare al suo posto dietro, mi fa una cortesia e credo sia un atto di rispetto verso tutti.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, anche nel quinto settore!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge. (Vedi votazioni).
(Presenti 526
Votanti 525
Astenuti 1
Maggioranza 263
Hanno votato sì 230
Hanno votato no 295).
Prende atto che l'onorevole Lezza non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. La ringrazio, signor Presidente. Questo subemendamento all'emendamento 1.390 delle Commissioni, che è stato presentato stamane, contiene delle notevoli modifiche rispetto al testo di ieri, modifiche in qualche modo migliorative. Tuttavia, reintroduce questo principio del legittimo sospetto che noi contestiamo fortemente.
Credo non sia il caso di ripercorrere la storia dell'istituto della rimessione, perché nel corso di queste settimane si è fatto molto nel paese, nelle Commissioni parlamentari e in aula. Tuttavia, credo sia bene ribadire che non sentivamo alcun bisogno di rimettere mano a questo istituto e, in particolare, all'articolo 45. Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno posto un interrogativo a cui, in realtà, la Corte costituzionale aveva risposto già negli anni precedenti, allorché aveva ribadito che la formulazione attuale dell'articolo 45 rispondeva pienamente alla legge delega per la formulazione del nuovo codice di procedura penale. In ogni caso - ribadì la Corte - l'eventuale parzialità era comunque legittima e rispondente a quel mandato.
Possiamo aggiungere che, non solo rispondeva pienamente al mandato, ma che quella formulazione addirittura tutelava l'imparzialità del giudice e, inoltre, in un processo tendenzialmente accusatorio, aveva avuto il merito di ampliare la tutela a tutte le parti processuali. Stavamo andando, quindi, addirittura verso l'allargamento di quella tutela. Perciò, il pregiudizio della libertà di determinazione vale oggi per tutte le parti.
Dunque, non sentivamo alcun bisogno di procedere ad una sua modifica. Soprattutto, abbiamo dovuto ribadire nel corso di queste settimane la necessità di tenere questo articolo del codice strettamente ancorato ai caratteri di eccezionalità e di gravità ed al carattere proprio di situazioni prettamente locali e che questi elementi fossero tutti correlati tra loro, in modo da determinare un ambiente che potesse eventualmente mettere in discussione l'imparzialità del giudice e la determinazione di tutte le parti processuali. Avete tentato di volta in volta, durante queste settimane, di smembrare questa relazione: avete dapprima eliminato il concetto di gravità, lo avete riformulato in maniera assolutamente difforme e oggi avete proposto un testo migliorativo rispetto a quello di ieri, ma che, nella sostanza, riproduce quel senso di indeterminatezza e genericità che non può ricevere consenso da parte nostra.
Credo che più delle nostre parole, in una situazione come questa, valgano gli articoli che sono stati scritti - e sono molti - nel corso di queste settimane, tra cui ne vorrei segnalare due in particolare. Il primo è dell'associazione fra gli studiosi del processo penale, che boccia tutte le correzioni disorganiche e a raffica che si stanno apportando al codice di procedura penale. Credo che questa critica debba essere tenuta in grande considerazione, perché vi è un piano di responsabilità in quest'aula che deve prescindere dalle questioni specifiche che stanno dietro a questa vicenda del legittimo sospetto oggi al nostro esame.
Il secondo è del professor Glauco Giostra, il quale afferma che la soluzione politica delle questioni giudiziarie è forse istituzionalmente ancor più pericolosa della soluzione giudiziaria delle questioni politiche che con essa si dice di voler contrastare, non fosse altro perché un provvedimento giudiziario ingiusto trova molteplici rimedi endoprocessuali, mentre un intervento legislativo «a gamba tesa» su uno o più processi non conosce rimedi, salvo il controllo di costituzionalità.
Io credo che ci troviamo in questa casistica. Stiamo intervenendo a raffica, in modo disorganico e, quindi, pericoloso, sul codice di procedura penale. Stiamo compiendo un intervento legislativo; stiamo facendo (anzi, state facendo!) un uso privato di questo Parlamento!
Abbiamo tentato di rimanere, fino a questo momento, sempre sui principi, anche se avevamo chiaro - e lo abbiamo indicato - il problema politico presente in quest'aula.
Credo che oggi, nel maxiemendamento che è stato presentato, si legga ancora di
più la costruzione specifica che si fa di questo provvedimento, a misura dell'onorevole Previti. Credo ciò non sia cosa buona (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, in quaranta giorni - quelli che lei gentilmente ha concesso per dibattere su questo tema - abbiamo chiesto, più volte, ai relatori, ai grandi docenti, gli avvocati, alle coscienze giuridiche della Casa delle libertà che chiarissero, non tanto a noi che abbiamo compreso, quanto ai giudici che dovessero applicare questa legge, cosa intendano per legittimo sospetto.
Non sono mai giunti né una parola né una definizione né un chiarimento da parte dall'onorevole Anedda, della relatrice Bertolini né tanto meno da parte dei grandi professori che si indignano ad ogni piè sospinto sulle questioni dei diritti e delle garanzie.
Ieri abbiamo visto arrivare un subemendamento che, dovendo affrontare il tema della sospensione automatica del processo (ciò significa sottrarre determinati imputati eccellenti, non ai giudici, ma ad una qualsiasi forma di accertamento della loro condotta), ha aggravato la situazione perché affida ad un provvedimento del primo presidente della Cassazione una verifica che, di regola, nelle aule dei tribunali, è svolta, neanche dai cancellieri, ma dagli ausiliari; si tratta del ricorso, dell'istanza dell'imputato o anche del procuratore generale che chiede lo spostamento del processo. Il primo presidente, nientemeno, è chiamato a verificare se sia ammissibile o meno, ma sotto quali profili? Se è stato presentato dall'imputato o da un suo procuratore speciale e se è stato notificato nei sette giorni successivi alla presentazione. Verificato ciò, il processo non si fa più perché voi scrivete che si sospende automaticamente.
Questo indubbiamente non elude il problema sollevato dalla Corte costituzionale che ha dichiarato: l'istituto del legittimo sospetto non può servire a sottrarsi al processo.
Mi sono interrogato su quale sia la ragione del silenzio. Ho compreso il silenzio di ieri di fronte alle norme che colpivano freddamente - io direi vigliaccamente - le posizioni deboli degli irregolari extracomunitari che possano essere espulsi, cancellati come persone, per una semplice denuncia, anche infondata e calunniosa; ho capito ieri il silenzio e l'imbarazzo dei professori e dei docenti, a cominciare dal presidente della Commissione giustizia. Capisco anche il silenzio e l'imbarazzo di oggi di fronte all'impossibilità di difendere questo testo di legge.
E, interrogatomi su ciò, mi sono dato una risposta leggendo Alessandro Manzoni. Ricordate tutti la narrazione, nel terzo capitolo de I promessi sposi, della tragedia di quel cittadino onesto che subiva i soprusi di quel brutto ceffo, di quel potente e prepotente don Rodrigo. Parte, Renzo, con i quattro capponi che mamma Agnese avrebbe dovuto utilizzare per la festa di nozze, com'era tradizione a Lecco e, arrivato a casa del grande docente (come ce n'è tanti qui dentro), che Agnese non sa come si chiami, ma che tutti dicono chiamarsi Azzeccagarbugli, e la prima cosa che fa è quella di tentare di non farsi scippare i quattro capponi (perché vuol farli vedere al grande docente); ma la domestica se ne impadronisce immediatamente e li porta in cucina.
Compare, allora, in quella toga nera e lurida il grande docente (ce n'è qui, eh!) (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)...
PRESIDENTE. Onorevole Soda, la sua narrazione è avvincente, ma il suo tempo è terminato.
ANTONIO SODA. Ma devo arrivare al dunque, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ci arrivi rapidamente, onorevole Soda!
ANTONIO SODA. Cosa dice quel grande docente? Dice: «All'avvocato bisogna
raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle» ed aggiunge: «perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente».
Ebbene, voi state scrivendo una grida per effetto della quale il paese non saprà mai se i suoi giudici sono stati corrotti: questo è risultato che voi volete ottenere. Noi diciamo che, di fronte a tale risultato, l'opinione pubblica italiana ed anche internazionale vi inchioderà e vi chiamerà a renderne conto (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, anzitutto le chiedo, per chiarezza, per esserne sicuri tutti, quale emendamento stiamo esaminando.
PRESIDENTE. L'onorevole Kessler, stiamo esaminando il subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni.
GIOVANNI KESSLER. Grazie, signor Presidente. A questo punto, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul nostro subemendamento Pisicchio 0.1.390.8, che rischierebbe di essere precluso se quello posto in votazione ora venisse approvato.
Il nostro emendamento propone le stesse cose di quello presentato stamane dai due relatori; sostituisce soltanto l'espressione «legittimo sospetto» con il riferimento al pregiudizio per l'imparzialità del giudice. Abbiamo detto tutti e lo avete detto anche voi, nei momenti migliori, che questa norma viene introdotta per salvaguardare l'imparzialità del giudice! Se è così, non c'è bisogno di fare riferimento ad una categoria dai vaghi contorni emotivi e del tutto indeterminata come quella del legittimo sospetto. Diciamo chiaro e tondo che si può dare rimessione quando gravi situazioni locali facciano ritenere pregiudicata l'imparzialità del giudice. Questa è la vera formulazione, cari colleghi; altrimenti, ci sono scopi diversi, che sono quelli indicati dalla Corte...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Kessler.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, mi astengo dall'intervenire nuovamente nel merito specifico del subemendamento presentato dai colleghi relatori perché abbiamo già discusso nel dibattito generale della gravità della reintroduzione della categoria del legittimo sospetto nell'articolo 45 del codice di procedura penale. I colleghi che mi hanno preceduto hanno già approfondito tale questione, sia pure con argomentazioni diverse.
Piuttosto, vorrei attirare l'attenzione sua, dell'Assemblea e, se posso dirlo, anche dell'opinione pubblica (per quanto i lavori parlamentari siano trasparenti), su quanto avvenuto in questi giorni.
Noi abbiamo iniziato l'esame a partire dalla Conferenza dei capigruppo del 3 settembre, che lei ha ricordato questa mattina; è passato da allora un mese e sei giorni - sette giorni con oggi -, le forze dell'opposizione hanno presentato in Commissione un numero consistente di emendamenti, tutti esclusivamente di merito, mentre nessun rappresentante della Casa delle libertà ha presentato una sola virgola di cambiamento, dicendo che la legge Cirami, così come era giunta dal Senato, era perfetta; i relatori, in tutto l'iter in sede referente, non hanno presentato un solo emendamento, non hanno interloquito su nulla rispetto agli emendamenti dei gruppi dell'opposizione. Poi, dalla sede referente siamo passati all'Assemblea; noi già in Commissione avevamo presentato un numero più ridotto di emendamenti rispetto a quelli presentati del Senato, tutti solo di merito, in Assemblea abbiamo presentato un numero ancora più ridotto di emendamenti e poi li abbiamo ulteriormente ridotti, come segnalazione, a 46,
esclusivamente di merito. Nessun deputato della Casa delle libertà ha presentato un solo emendamento, né i relatori hanno annunziato alcun emendamento. Arrivati alla giornata del 9 ottobre - dal 3 settembre sono passati un mese e sei giorni - si convoca il Comitato dei 18 - quello che sta seduto a questo banco, anche se qui siamo in un numero inferiore - alle ore 14 perché si preannuncia l'emendamento da parte dei relatori. I relatori si presentano alle 14 dicendo che non hanno nessun emendamento; si riconvoca il Comitato alle 16, ma non hanno nessun emendamento; si riconvoca alle 16,30, non hanno ancora nessun emendamento; alle 16,40 arriva qualcuno con delle fotocopie in mano: si tratta dell'emendamento dei relatori (delle cui dichiarazioni, almeno di uno dei due, è stato detto in quest'Assemblea; non le ripeto). Questa mattina alle ore 9,30, nel Comitato dei 18, i relatori si presentano con il subemendamento al proprio emendamento, che abbiamo in discussione adesso; contemporaneamente, i pochi membri della Casa delle libertà, che avevano presentato emendamenti, li hanno già tutti ritirati (Taormina, Cola, Gironda Veraldi, non c'è più nessuno, sono spariti tutti). Al subemendamento dei relatori in Commissione, non in Assemblea, ovviamente, è stata apposta questa nota che leggo, perché resti negli atti parlamentari: il presente subemendamento si è reso necessario in quanto, per un disguido materiale, la norma è stata trascritta erroneamente nel testo depositato dal Comitato dei nove riunitosi ieri 9 ottobre alle ore 16,30. In altre parole, i relatori hanno trascritto erroneamente qualcosa che qualcuno gli aveva scritto, evidentemente, e stamattina la trascrizione viene modificata con questo subemendamento.
Io credo, lo dico senza alzare la voce, che ciò non faccia onore alla figura istituzionale dei relatori, non faccia onore al Parlamento, non faccia onore alla Casa delle libertà, non faccia onore ad un corretto rapporto tra maggioranza ed opposizione. In un mese e mezzo non avete scritto una virgola, ieri sera avete presentato con ore di ritardo un testo che vi hanno - dite voi - passato; stamattina, infine, avete detto che avete trascritto male e vi siete autocorretti. Inviterei a votare contro questa correzione. (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà (Deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale fanno: «Shhhhhh»!).
GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, ma senta cosa fanno!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vedo il motivo di questa eccitazione, se ancora non si dà la voce all'onorevole Mancuso. Onorevole Mancuso, adesso ha il microfono aperto, può parlare.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, è naturale che, quando si venga coinvolti in un rapporto dialettico con chiunque, si speri intimamente nel fatto che il contraddittore non sia fraudolento; e quando questo dovesse apparire, come prima impressione, una coscienza retta pretende la doppia conforme, cioè che vi siano almeno due circostanze che depongano per la fraudolenza del contraddittore.
Non sono riuscito ad enumerare quante volte questo triste incidente sia capitato finora. Però non posso tacere (benché il mio desiderio fosse finora quello di tacere, per molte interiori considerazioni) come la prova regina della fraudolenza della condotta difensionale - perché tale in definitiva è -, che purtroppo la Casa delle libertà ha dispiegato a favore di personalità che non occorre ricordare, sia il subemendamento in discussione. Esso sarebbe servito ad ovviare alla mancanza di specificazione normativa...
PRESIDENTE. Devo interromperla. Si metta nei miei panni; lei ha un minuto per intervenire a titolo personale e ha già parlato per quasi due minuti.
FILIPPO MANCUSO. È molto più difficile che lei si metta nei miei (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo - Una voce: «Bravo»!).
PRESIDENTE. La capisco. Però il problema non muta.
FILIPPO MANCUSO. Allora, Presidente, dico che se questo subemendamento tardivo della Commissione era diretto ad eliminare il vizio di indeterminatezza del concetto di legittimo sospetto, ciò è fraudolento, ripeto fraudolento, perché il concetto di legittimo sospetto rimane ugualmente oscuro, quando viene spostato dalla prima alla seconda parte sempre in conseguenza di una situazione autonoma, che resta - ripeto - indefinita. Grazie, signor Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, chiedo di intervenire a titolo personale.
PRESIDENTE. Sta bene. Ha un minuto di tempo a sua disposizione.
PIERLUIGI MANTINI. Intendo solo sottolineare, signor Presidente, che il subemendamento non risolve i problemi e le critiche mosse alla genericità della nozione e, soprattutto, che le motivazioni per cui è stata introdotta la riforma dell'articolo 45 nulla hanno a che vedere con la tutela delle garanzie.
La garanzia dell'imparzialità, a cui spesso si è fatto riferimento, è in primo luogo presidiata dall'articolo 25 della Costituzione, dall'imparzialità della pubblica amministrazione, prevista nell'articolo 97 della Costituzione, ed anche dall'articolo 111, che impone la ragionevole durata del processo. Questi richiami sono espliciti anche nel parere del Consiglio superiore della magistratura.
Concludendo, debbo dire che l'argomento di un aumento delle garanzie dell'imputato a fronte dell'introduzione di una nozione così vaga di legittimo sospetto è un argomento assolutamente infondato e risibile.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.
GABRIELLA PISTONE. La ringrazio signor Presidente, un conto è il pregiudizio dell'imparzialità del giudice, diverso è reintrodurre nel codice di procedura penale il concetto di legittimo sospetto, che - appunto - è un concetto indefinito, che richiama anche interpretazioni discrezionali ed arbitrarie, contrastanti con qualunque forma di garantismo.
Ciò rivela e disvela come unico obiettivo della maggioranza, totalmente insensibile allo «strappo» istituzionale che sta infliggendo al paese, la tutela degli interessi di alcuni suoi rappresentanti eccellenti attraverso soluzioni legislative che tradiscono la cultura liberale, cui falsamente sostiene di ispirarsi.
Questa non è giustizia giusta, ma giustizia censitaria. Queste sono le vere centralità e priorità della Casa delle libertà, altro che universalità della legge o garantismo, il quale fa rima sicuramente con regole certe dello Stato di diritto, con efficienza, con ragionevole durata! Tutto ciò non appartiene a questa legge ed ai vostri metodi e lo dimostra la presenza veramente ridondante del Governo questa mattina, in aula.
Lo voglio sottolineare ancora una volta: il Governo ha mancato - come non mai - al suo dovere di essere presente in aula per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata di fronte ai cittadini; esso spesso non è intervenuto quando vi era la diretta televisiva, inviando a rispondere
dei lodevoli, a volte, sottosegretari o il ministro per i rapporti con il Parlamento. Quasi mai i ministri, e mai il Presidente del Consiglio, sono venuti in aula a rispondere direttamente ai cittadini su questioni a volte realmente prioritarie e sicuramente urgenti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, i deputati di Alleanza nazionale voteranno a favore di questo subemendamento. Ciò è ovvio, in quanto esso è stato firmato anche da un autorevole interprete della volontà del gruppo di Alleanza nazionale. Parlerò senza ombra di risentimenti e, soprattutto, senza asservimento ideologico nei confronti di chicchessia (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale - Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tutti sono stati ascoltati con rispetto. Per cui vi prego di consentire all'onorevole Gironda Veraldi di proseguire il proprio intervento.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Io discuto la legge nella sua essenzialità, nella sua ratio essenziale. Questa è una legge che, se non fosse stata inserita in un certo contesto, mi avrebbe autorizzato a dire che tutte le proposte emendative, pertinenti o meno, surrettizie o meno, dilatorie o meno, presentate dall'opposizione rappresentano una tempesta in un bicchiere d'acqua (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo). È così (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)! È così (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
Voi pretendete una risposta da parte della maggioranza al quesito: che cosa è il sospetto? Questo è un concetto che non potete assolutamente accantonare in una legislazione. Il sospetto rispetto alla sentenza, al provvedimento del giudice, è instaurato nel sistema, non solo italiano ma di tutti i paesi civili, dall'insorgere della legislazione. Signor Presidente, non so quanto tempo abbia ancora a mia disposizione...
PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi, lei può ancora parlare.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, il problema lo posi in Commissione, laddove ricordai che il sospetto, che poi va definito legittimo (questo è un punto essenziale del mio intervento), era stata inserito nell'articolo 45 del codice di procedura penale, che i tecnici, che mi onorano del loro ascolto, invito a rivedere. Erano due, lo ripeto, erano due i commi: il primo vedeva come destinatario esclusivo della norma l'ufficio del pubblico ministero; il secondo vedeva come destinatario della norma anche l'imputato, il quale poteva elevare, o tentare di elevare il conflitto, soltanto per sospetto. Che cosa è avvenuto? Vi invito a guardare insieme la norma che stiamo discutendo. È avvenuto che coloro i quali dovevano emanare il nuovo codice intesero rivedere questo istituto e, attraverso una dialettica forte che si sviluppò in sede di discussione, ritennero, a mio avviso, di poter risolvere i conflitti giurisprudenziali ricorrendo alla dizione attuale della norma. Essi così concepirono una norma che, fino ad ora, ha lasciato tutti indifferenti.
Il profilo certamente avvilente è proprio questo: nessuno si è occupato dell'istituto della legittima suspicione, che è un istituto di grande importanza e di grande civiltà, fino a quando il senatore Cirami, inserendosi in una scia che la Corte di cassazione aveva posto, ha presentato il famoso progetto di legge Cirami. Il legittimo sospetto ha avuto notorietà a causa della legge che è stata presentata. Il problema è un altro, signori miei: a tutela di chi è la norma (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)?
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego...
AURELIO GIRONDA VERALDI. La norma è a tutela del giudice (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)! Un momento...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Colleghi, per cortesia!
EUGENIO DUCA. Corrotti da Previti!
PRESIDENTE. Onorevole Duca, la richiamo all'ordine!
AURELIO GIRONDA VERALDI. Queste interruzioni mi autorizzano ragionevolmente a pensare che le mie considerazioni stiano facendo breccia (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale), altrimenti non sarebbero state onorate da queste proteste (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
Signori, la legge vuole tutelare il giudice rispetto al sospetto che taluno possa muovere al giudice stesso (Commenti dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo). Mi spiego. Non è una tutela nei confronti dell'imputato e non è una tutela nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero (I deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, gridano: «No»! - Applausi polemici dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, non è possibile!
AURELIO GIRONDA VERALDI. Il giudice deve essere nella situazione psicologica di giudicare senza che tema di essere sospettato (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)... che è cosa diversa!
PRESIDENTE. Passiamo...
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente...
PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi, pensavo avesse concluso, mi scusi se l'ho interrotta.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, non posso avere esaurito questo concetto senza aggiungere che la responsabilità più grave rispetto ai comportamenti di giudici che in una certa vicenda vengono sospettati appartiene all'opposizione (Applausi del deputato Vascon). Se, infatti, l'opposizione teme che la Corte di cassazione possa accogliere l'istanza che è stata proposta, essa per prima addebita o accredita a quei giudici sospettati di avere tenuto un comportamento sospetto (Vivi applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Applausi polemici dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
Allora, siccome mi è stato tassativamente chiesto di dare una definizione del concetto di sospetto, vi rispondo subito che il sospetto non è definibile. Presidente, proseguo se posso parlare, altrimenti mi siedo (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)...
Il sospetto non è mai definibile. Vi siete mai chiesti che cosa sia il sospetto (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)? Il sospetto è un pensiero, è uno stato d'animo che viene alimentato da coloro i quali ricevono determinati (Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, per cortesia!
AURELIO GIRONDA VERALDI. L'errore che state facendo applaudendomi è ritenere che stia assecondando la vostra tesi, laddove affermate che non si può tipicizzare il sospetto. Non è così (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)! Il sospetto è uno stato d'animo soggettivo. La legge prevede
una aggettivazione del sospetto, che è la legittimità dello stesso (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia). Il sospetto lo può porre chiunque, anche il povero tossicodipendente (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo), perché basta un'istanza di due parole per invocare la legittimità del sospetto stesso.
Tuttavia, il sospetto è valido in quanto vi sia un giudice di legittimità, in alcuni casi a sezioni unite, il quale dica che quel sospetto è sorretto da elementi utili a farlo ritenere legittimo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale). Ecco la ragione per la quale voi state esprimendo il sospetto non all'istanza che hanno presentato o che presenteranno i vari imputati, ma nei confronti di quei giudici che invece dovranno decidere sulla legittimità del sospetto (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e dell'UDC (CCD-CDU) - Applausi polemici di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo). Essi dovranno decidere sulla legittimità del sospetto attraverso quei meccanismi che gli emendamenti attuali hanno inserito nella legge Cirami.
Ho votato e voterò questa legge perché la ritengo tecnicamente e giuridicamente ineccepibile (Vivi applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Congratulazioni - Applausi polemici dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il collega Gironda ha posto argomenti molto seri e lo ringrazio per quanto ha detto. Vorrei precisare i motivi per i quali siamo contrari, onorevole Gironda. Le situazioni locali possono determinare una lesione della libertà di determinazione del giudice: quando è così, mi pare non vi sia problema, è chiaro che il processo va spostato e tale caso è già regolato. Oppure, si aggiunge, il processo va spostato quando tali situazioni determinano il legittimo sospetto. Ma visto che i casi di lesione della determinazione del giudice sono già previsti, in quali casi ricorre il legittimo sospetto?
IGNAZIO LA RUSSA. Lo decide la Cassazione!
LUCIANO VIOLANTE. Questo è il problema: non è scritto. Tutti i casi di lesione della libertà sono già disciplinati. Allora la nostra obiezione non è contro la Cassazione o altro. La nostra obiezione è che non è previsto cosa vuol dire legittimo sospetto.
IGNAZIO LA RUSSA. Lo decide la Cassazione!
LUCIANO VIOLANTE. Si può spostare il processo anche quando il giudice è riconosciuto imparziale. Questo per noi è inaccettabile (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.390.44 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 562
Maggioranza 282
Voti favorevoli 304
Voti contrari 258).
Avverto che sono preclusi i subemendamenti Bonito 0.1.390.7, Cola 0.1.390.1 e Pisicchio 0.1.390.8.
Passiamo ai voti. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bonito 0.1.390.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 557
Maggioranza 279
Hanno votato sì 245
Hanno votato no 312).
Passiamo alla votazione, che avrà luogo a scrutinio segreto, del subemendamento Bonito 0.1.390.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Onorevoli colleghi, vi disturberò solo qualche minuto. Su questo subemendamento dovremmo essere tutti d'accordo perché introduce un atto di civiltà, cioè consente alla persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile di chiedere essa stessa la rimessione del processo ad altra sede. Oggi nel nostro ordinamento e nella proposta della Commissione tale facoltà è rimessa soltanto al procuratore generale, al procuratore della Repubblica, al giudice ovvero all'imputato e non è consentita dalla parte civile. Estenderla alla parte civile sarebbe per tutti un atto di estrema civiltà e non cambierebbe niente.
Vi faccio un esempio banale. Se un nostro familiare o un nostro figlio restasse vittima di un atto empio in un ambiente che non gli è favorevole, nel quale ha una giustizia ostile; se noi stessi fossimo parte offesa in una situazione o in un ambiente che ci è palesemente ostile, ovvero che riesce a determinare o a comprimere la libertà dei giudici, in questi casi chi di voi non si sentirebbe offeso se non gli fosse consentito di chiedere la rimessione ad altra sede?
Allora questo attiene ad un atto di civiltà, un atto di civiltà che riguarda gli interessi di tutto un popolo e che nessuno di noi si può permette il lusso di preterire o di non considerare.
Riflettete su questo fatto, in relazione al quale vi chiedo un voto favorevole su questo emendamento in quanto esso, ripeto, attiene alla libertà di ciascuno di noi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Vorrei chiedere ai relatori di rivalutare per cortesia i loro pareri su questo punto. Ciò prescinde dalle polemiche che sono state fatte finora. Questo emendamento estende anche alla parte civile una possibilità che ha l'imputato. Poiché abbiamo sempre trattato la parità delle parti come dato fondamentale del processo penale, non capisco allora per quale motivo ciò che è riconosciuto al pubblico ministero e all'imputato non possa essere riconosciuto alla parte civile. Non vi è nessun problema politico, bensì si tratta di un problema di uguaglianza e dei principi del giusto processo, riconosciuti all'interno dell'ordinamento costituzionale.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Stiamo parlando di processo penale e non di processo civile, onorevole Violante. Quindi, credo che...
ANTONIO SODA. La parte civile dov'è?
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Credo, quindi, che vi sia un interesse pubblico... (Commenti).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Violante ha posto una questione. Cortesemente il relatore interviene, allora stiamo calmi, sentiamolo.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Solo per motivare il nostro parere contrario. Riteniamo vi sia un interesse pubblico prevalente e soprattutto che il diritto dell'imputato ad essere difeso non possa essere subordinato all'interesse di una parte privata. Questa è la nostra valutazione: che è comunque nel processo penale una parte privata, onorevole Violante.
LUCIANO VIOLANTE. E l'imputato cos'è? Chiedo di parlare, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Violante però a questo punto non è utile...
LUCIANO VIOLANTE. No, non si capisce, l'imputato che cos'è: parte pubblica? Mi scusi, onorevole Bertolini, ma lei da dove viene? Quali cognizioni processuali ha maturato nella sua esperienza? L'imputato è parte privata come la parte civile. Abbiamo votato l'articolo 111 della Costituzione che sancisce la parità delle parti, cioè la parità dei soggetti davanti al processo, ora scopriamo che la parte civile non ha gli stessi poteri dell'imputato!
GUSTAVO SELVA. Mi meraviglio di lei, onorevole Violante, che ha fatto il magistrato!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Parti lese: concetto giuridico rispetto al quale sempre e sistematicamente abbiamo speso migliaia di parole. La parte lesa, che si costituisce parte civile: stiamo parlando della parte debole del processo, della parte che ha subito i danni del processo e stiamo dicendo che l'imputato può fare qualcosa, così come il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono fare qualcosa, mentre l'avvocato della parte del cittadino che ha subito il danno dal processo non ha quegli stessi diritti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista)!
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Violante, ancora su questo problema?
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, abbiamo acquisito i tabulati dai quali ci risulta che vi è un capogruppo che risulta aver votato, mentre invece non è presente. Le chiediamo per cortesia se può far controllare dagli uffici.
IGNAZIO LA RUSSA. Prima l'onorevole Cè c'era!
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Violante, dato che non è che in questa sede stiamo a parlare...
LUCIANO VIOLANTE. Controlli, controlli pure, signor Presidente. I capogruppi sono pochi in quest'aula!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bonito 0.1.390.10, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 554
Votanti 553
Astenuti 1
Maggioranza 277
Voti favorevoli 272
Voti contrari 281).
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boato 0.1.390.11, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 559
Maggioranza 280
Voti favorevoli 261
Voti contrari 298).
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boato 0.1.390.12, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 558
Maggioranza 280
Voti favorevoli 258
Voti contrari 300).
Passiamo alla votazione del subemendamento Sinisi 0.1.390.13.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, le chiedo la cortesia di poter intervenire a titolo personale.
PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, perché intende intervenire a titolo personale? È il primo del suo gruppo ad intervenire su questo subemendamento.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, le ho chiesto di poter comunque intervenire a titolo personale a prescindere dalla disponibilità di tempo del mio gruppo.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Questo subemendamento riguarda l'ipotesi di processi con più imputati, con particolare riferimento ai processi di mafia.
Purtroppo, nei processi di mafia, vi è una triste e lunga tradizione di legittimi sospetti annunciati che, poi, hanno trovato nel processo una loro possibile introduzione. Ciò ha consentito che, proprio da un legittimo sospetto, derivasse la latitanza di oltre trent'anni di Totò Riina.
I processi con più imputati, per i quali si introduce la normativa oggi al nostro esame - e mi permetto di dire all'onorevole Gironda Veraldi che, nel passato, ho conosciuto ben altre difese da parte sua, che l'ho sempre apprezzata ma che, questa volta, davvero non mi ha convinto...
AURELIO GIRONDA VERALDI. Non è colpa mia!
GIANNICOLA SINISI. Dicevo che, nei processi con più imputati di criminalità organizzata, consentire a ciascuno di presentare una rimessione, in tempi successivi, facendo passare, di sei mesi in sei mesi, anni e anni senza giungere ad una conclusione del processo, costituisce non solo un'operazione, ma anche un grande regalo che stiamo facendo alla mafia nel nostro paese, contro gli interessi degli italiani e disprezzando il sangue di quanti nella magistratura hanno difeso la giustizia in Italia (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento
Sinisi 0.1.390.13, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 547
Votanti 546
Astenuti 1
Maggioranza 274
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 306).
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Maura Cossutta 0.1.390.14, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare!
PRESIDENTE. Mi dispiace, non l'avevo vista. Non c'è stato dolo, solo colpa lieve!
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 546
Maggioranza 274
Hanno votato sì 238
Hanno votato no 308).
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.1.390.15, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 554
Maggioranza 278
Hanno votato sì 245
Hanno votato no 309).
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mascia 0.1.390.16, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
FRANCESCO BONITO. Presidente, Presidente!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 546
Maggioranza 274
Hanno votato sì 239
Hanno votato no 307).
Passiamo alla votazione del subemendamento Leoni 0.1.390.17.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, riprendo la motivazione politica di fondo, che ha indotto il presentatore, senatore Cirami, ad assumere questa iniziativa che l'ha reso famoso nel paese. Tale motivazione di fondo era l'esistenza, nell'articolo 45 del codice di procedura penale, che disciplina la rimessione dei processi, di una lacuna.
Orbene, ammesso e non concesso che ciò fosse vero - e abbiamo dimostrato e denunciato che così non è -, la domanda che ci poniamo, che poniamo alla maggioranza e all'avvocato Gironda Veraldi, è la seguente: se tutto questo era assolutamente necessario per sostenere un processo giusto - perché senza quell'articolo
45 il nostro processo non sarebbe stato giusto -, se tutto questo giustifica questa grande battaglia parlamentare, se tutto questo giustifica che il paese è fermo da due mesi per disquisire e dissertare di ciò, se tutto questo giustifica la presenza in massa dei ministri del Governo Berlusconi...
DANIELE FRANZ. Ma cosa stai dicendo? Guarda che perdi i capelli così!
FRANCESCO BONITO. Fammi parlare, collega.
Bene, cosa c'entra tutto questo con le modifiche che adesso andiamo ad affrontare e che riguardano la parte procedurale, solamente la parte procedurale processuale tipica, per l'utilizzo di quello strumento? Allora, tutto il problema era il reinserimento nel nostro codice del legittimo sospetto. E l'avete votato. Allora, tutto il problema era, come ha detto l'avvocato Gironda Veraldi, che il sospetto non è definibile e lo dobbiamo introdurre per forza, con ciò affermando una cosa gravissima. Caro Aurelio mi rivolgo a te con la cordialità che conosci: un concetto non definibile non lo si può afferrare giuridicamente. Se non è definibile, si tratta di qualcosa che non può stare nei testi normativi.
E tu hai affermato il principio che il giudice deve diventare legislatore: infatti, se il concetto non è definibile, la definizione sarà data, di volta in volta, dal giudice. Ed ogni volta il giudice la darà in un certo senso, magari in senso contrario e contraddittorio. Dunque, questo diventa lo strumento perfetto, come l'ha definito taluno, per aiutare - sì, in questo caso è vero -, per aiutare qualcuno. E bisogna avere uno strumento estremamente duttile, estremamente suscettibile di essere utilizzato e stiracchiato da tutte le parti. Bisogna avere una norma che consenta al giudice di dire tutto e il contrario di tutto; soprattutto quando il contrario di tutto risponde agli interessi di qualcuno (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, questa norma, per la quale abbiamo presentato un subemendamento soppressivo, prevede che lo stesso giudice non imparziale, lo stesso giudice sospettato, lo stesso giudice non libero di decidere possa, invece, decidere se sospendere o meno il procedimento. Questa non soltanto è un'autentica castroneria giuridica ma è anche un non senso logico, tant'è che il nuovo codice di procedura penale l'aveva espressamente escluso, non lo aveva consentito affatto. Oggi registriamo questa assoluta novità che, però, credo dia bene il senso della qualità di coloro che hanno lavorato su questa materia e dia anche il senso di quanto sia stato difficile trovare una soluzione per un problema troppo pratico per avere una soluzione di carattere generale.
Di fatto, partendo da un problema esclusivamente personale e troppo pratico, la soluzione non risulta acconcia. Oltretutto, verificheremo presto nelle aule giudiziarie come questi tecnici, che hanno voluto lavorare sulla materia in questo caso e con riferimento ad un processo penale che si sta celebrando nel nostro paese, probabilmente non siano stati neanche bravi. Grazie, signor Presidente (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, per la verità vorrei sciogliere un dubbio personale. Vorrei rivolgermi al ministro Buttiglione, che è lì molto attento a leggere alcuni documenti. Poiché egli è un filosofo, vorrei chiedergli di spiegare cos'è l'eterogenesi dei fini, per cui potrebbe verificarsi, sotto certi aspetti, che un provvedimento chiaramente concepito per salvaguardare alcuni imputati possa risolversi, come ha
detto il collega Gironda Veraldi, in un vantaggio per il giudice. Potrebbe essere questa l'eterogenesi dei fini.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Leoni 0.1.390.17, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 544
Votanti 543
Astenuti 1
Maggioranza 272
Hanno votato sì 238
Hanno votato no 305).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.1.390.18, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 543
Maggioranza 272
Hanno votato sì 238
Hanno votato no 305).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.1.390.19, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 548
Maggioranza 275
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 308).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.1.390.20, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 546
Maggioranza 274
Hanno votato sì 238
Hanno votato no 308).
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Buemi 0.1.390.21, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 546
Maggioranza 274
Hanno votato sì 239
Hanno votato no 307).
Passiamo alla votazione del subemendamento Pisicchio 0.1.390.22.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, questo emendamento intende sopprimere
il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 47 sulla base della nuova formulazione che ci è stata proposta.
Credo che, anche su questo fronte, non sia necessario rifare la storia, ma sicuramente sottolineare come anche questo articolo che ci viene proposto sia palesemente incostituzionale. La sentenza della Corte costituzionale più volte citata nel corso di questo dibattito, la n. 353 del 1996, aveva già stabilito, riguardo al vigente articolo 47 del codice di procedura penale, che questa norma doveva essere espunta dall'ordinamento giuridico proprio sul punto che impediva di pronunciare la sentenza prima della dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto da parte della Corte. La discussione che si è svolta in quest'aula credo che abbia ampiamente dimostrato che quella sentenza non era riferita solo al problema della reiterazione - che presentava e che presenta problemi rilevanti sull'equilibrio tra il principio della terzietà del giudice e l'efficienza del processo (quindi, per evitare la strumentalità del ricorso all'istituto della rimessione) - ma proprio alla sospensione della sentenza in quanto tale. Io penso che proprio sulla base di quella sentenza è bene ribadire che questa norma presenta ampi aspetti di rilevanza costituzionale. Peraltro, se andiamo avanti in questo comma 1-bis dell'articolo 47, si prevede che il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e ciò lo si lega ad un secondo punto, che mi pare molto palese e indicativo sul piano politico. Infatti, guarda caso, si fa riferimento alla notizia della Corte di cassazione per cui la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite.
Al di là di tutti gli aspetti giuridici che presenta questa norma, su cui i colleghi più eminenti di me si sono soffermati ieri, credo che qui ci sia un evidente riferimento al processo in corso. Io penso che per quella ragione, ma soprattutto per le questioni di principio e per le norme costituzionali, questo emendamento debba essere approvato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, certamente abbiamo appreso in questo dibattito alcune cose davvero nuove, soprattutto per i cittadini. Abbiamo appreso la legittimazione del sospetto come categoria che investe il giudice, anche perché siamo riusciti ad escluderla per gli imputati. Infatti, l'abbiamo esclusa con tutte le norme di garanzia che, a partire dal nuovo codice di procedura penale, hanno bandito la categoria del sospetto, ottemperando a tutta la evoluzione degli studi giuridici, dalla possibilità che venga codificata. Qui, invece, abbiamo appreso - con argomenti che, con tutto il rispetto, francamente ci hanno deluso, perché, tra l'altro, sono state portati avanti da un operatore del diritto - che questa categoria serve a presidiare il giudice: in altre parole, non deve essere più presunta l'imparzialità del giudice, come è scritto nella Costituzione, e non deve essere nemmeno presunta l'imparzialità del giudice fino a prova contraria. No, deve essere presunta fino al sospetto contrario alla imparzialità, il che è una cosa che certamente farà riflettere i cittadini, perché è chiaro che ormai la riflessione diventa popolare, democratica e ampia nei confronti di questa autentica forma di stravolgimento dei principi fondamentali del diritto.
Tuttavia, ora si pretende una cosa diversa, colleghi, e questo è un punto che attiene alla costituzionalità: uno dei tre profili di incostituzionalità. Tutta la scienza processuale e la scienza costituzionale hanno sempre respinto l'idea che il processo in virtù di una semplice denuncia di sospetto si debba sospendere. Da questo, non si sa perché, sono state escluse le vittime dei reati legittimamente rappresentati dalla parte civile (o forse si sa perché: per evitare un passaggio di razionalizzazione della legge che avrebbe comportato ulteriore tempo). In ogni caso, ora si dice che il giudice deve comunque sospendere. Badate bene: il giudice non deve sospendere dopo un minimo di cognizione, ma in
virtù del semplice provvedimento di assegnazione alle sezioni unite della Cassazione, il che è veramente enorme. Guardate che questo è uno dei forti profili di incostituzionalità: forse per questo non si è voluto aspettare il verdetto della Corte costituzionale, che per noi continua ad essere il giudice delle leggi.
Forse per questo vi è questa corsa sfrenata - a me non interessa nemmeno se per questo o quel processo -, irrazionale, arretrata; si dice che il giudice deve sospendere. Come deve sospendere? Lo deve fare anche se non vi è stata nemmeno una delibazione preliminare? Come deve sospendere? Deve paralizzare il processo con grave danno di tutte le parti processuali, solamente perché non bisogna arrivare alla sentenza, o - e questo è peggio - alle conclusioni del pubblico ministero? Non vi pare una cosa enorme? Cosa succede nei confronti del principio di irretrattabilità dell'azione penale? Cosa succede nei confronti del principio costituzionale, a meno che non lo si modifichi, il quale afferma che l'azione penale obbedisce ex officio alla sua irretrattabilità, al suo sviluppo? Non ve ne accorgerete colleghi? Il voto segreto penso rappresenti veramente un'occasione che non va sprecata, non vi è nemmeno la possibilità di evocare problemi particolari di coscienza. Se interrogate tutta la scienza giuridica, vedrete che non è possibile citare un solo giurista che da quattordici anni, da quando è in vigore la norma dell'articolo 45 e dell'articolo 47, abbia tirato fuori un fruscolo degli argomenti pretestuosi che ci sono stati presentati senza che si sia incomodato il diritto - che è una cosa seria -, senza interrogare la legislazione, una scienza della quale, in questo caso, viene fatta veramente strame per poter arrivare ad un risultato. Lo si può dire: questo somiglia a quei procedimenti per decreto dove tutto è dato per scontato. Lo dico in modo accorato, ma convinto. Non dico di citare un giurista come Leopoldo Elia che oggi - come è stato ricordato - interviene sul piano dello scandalo tecnico e democratico. Non occorre evocare l'articolo di oggi, richiamo soltanto gli articoli di alcune riviste specializzate che alcuni colleghi della Casa delle libertà conoscono bene. Alcuni fatti avvenuti dal 1989 ad oggi, soprattutto in occasione del trasferimento del processo Cerciello - imputato di gravi reati di corruzione nei confronti dello Stato - suscitarono reazioni: da Conso a Grevi, da Illuminati a Pisani, fino all'associazione studiosi del diritto penale. Altro che queste esercitazioni bizantine di copertura surrettizia che serve solamente a menare il can per l'aia! Noi siamo per un diritto chiaro, certo; questa è una mina vagante che si inserisce all'interno di un sistema già terribilmente fatiscente. Queste cose un giorno provocheranno un forte rendiconto, non soltanto nell'opinione pubblica, ma anche negli ambienti scientifici (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e del Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, è già andato un minuto oltre il tempo a sua disposizione
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, questa prima parte del comma 1-bis di cui stiamo discutendo reintroduce la cosiddetta sospensione automatica, quella stessa sospensione automatica che già la nostra Corte costituzionale ha ritenuto illegittima, abrogando l'articolo 47, secondo comma, del nostro codice di procedura penale. Non ci si accontenta di reintrodurla, ma la si estende alla discussione e alle conclusioni. Il pubblico ministero e gli stessi avvocati non potranno chiedere né l'assoluzione, né la condanna degli imputati perché questo sarà loro automaticamente precluso.
Chiedo al collega Gironda Veraldi che si è così speso, come mai ha ritenuto ineccepibile questa normativa e poi ha presentato un emendamento - peraltro sostenuto dalle camere penali italiane - per il quale la sospensione automatica deve essere espulsa da questa proposta.
Chiedo a tutti quanti voi, signori colleghi, perché per fare un favore a qualcuno
si debba fare un torto così grande alla giustizia del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mantini, so che lei è un uomo cortese.
Diversi colleghi mi hanno chiesto... mi scusi onorevole Boccia, anche lei... come organizzare i nostri lavori. Naturalmente, io ricevo sempre, come in questi casi capita, indicazioni diverse da parte dei gruppi. Se terminiamo l'esame delle proposte emendative relative al comma 2 (vi sono ancora altre cinque votazioni), possiamo riprendere alle ore 15,30, altrimenti, se dovessimo terminare adesso, alle ore 15.
Se la prima ipotesi va bene, procediamo con l'esame delle proposte emendative.
Vi prego di ridurre i vostri interventi, ma in libertà. Prego onorevole Mantini.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, la sospensione automatica del processo o i meccanismi più o meno succedanei che sono stati introdotti con la proposta emendativa rappresentano, in effetti, un vulnus che si aggiunge all'introduzione della nozione di legittimo sospetto. Si tratta di un vulnus che ha ragioni mirate - lo abbiamo detto, soprattutto lo abbiamo ascoltato da molti colleghi esplicitamente della maggioranza - evidentemente al processo di Milano.
Vorrei ricordare anche che in nessun ordinamento europeo esiste la sospensione automatica nei casi di rimessione. Neppure in Francia ed in Belgio, che pur conoscono la nozione del legittimo sospetto, è, in alcun modo, prevista la sospensione automatica del processo. In gioco vi è, e concludo signor Presidente, l'efficienza del processo che è un bene di valore costituzionale. Credo che questi valori non possano essere barattati per interessi personali.
Vorrei permettermi di richiamare le parole di Sturzo ai tanti colleghi che siedono in quest'aula e che fanno riferimento anche a quest'ultimo. Egli era solito ripetere: «il più grave danno della società è quello di separare la politica dall'etica». Non possiamo, per interessi personali, provocare danni ai sistemi processuali e alle garanzie costituzionali. Sono certo che, in qualche modo, i colleghi vorranno dimostrarlo, con un atto di libertà.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Acquarone a cui ricordo che ha disposizione un minuto di tempo. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, nel corso della discussione abbiamo a lungo insistito sull'incostituzionalità di riproporre una norma dichiarata incostituzionale da parte della Corte costituzionale, giudice delle leggi. È stato detto di inserire un filtro. Che filtro è stato previsto? Quello del cancelliere della Corte di cassazione. Parliamoci chiaro! Noi che - amico Gironda Veraldi - abbiamo una certa consuetudine con le aule di giustizia, sappiamo benissimo chi fa le assegnazioni: i cancellieri. Pertanto, secondo voi, è possibile rendere costituzionale una norma incostituzionale, che affida ad un cancelliere la possibilità di stabilire o meno la rimessione?
L'assegnazione, come avete detto, non è un giudizio, non è una delibazione, è un momento di carattere burocratico. Avete valorizzato i cancellieri della Cassazione. Complimenti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo )!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
Onorevole Boato, lei è consapevole dei suoi tempi!
MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò velocissimo, ma, mi pare che stia parlando molto poco.
È una materia cruciale di questa vicenda legislativa. Non so perché, con riferimento a tale comma, sia stata adottata la numerazione 1-bis e perché i successivi siano stati indicati in tal modo: 1-bis, 1-ter e 2 (ce lo diranno i relatori). Dal momento che si sostituisce l'articolo 47 del codice di procedura si poteva adottare la seguente numerazione: 1,2,3,4, ma questo è il mistero di chi ha redatto tale proposta emendativa. Il comma 1-bis è, a mio parere, palesemente viziato di incostituzionalità. Qualunque codice, all'articolo 47 del codice di procedura penale, in relazione al comma 1 riporta la seguente nota: «la Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 22 ottobre del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di rimessione».
Questo comma cosiddetto 1-bis è semplicemente un tentativo di aggiramento non riuscito della sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale e quindi, a nostro parere, ricadrà sotto un vizio di incostituzionalità talmente evidente anche a chi dovesse promulgare questa legge. Invito pertanto tutti i colleghi ad esprimere voto contrario o, meglio, a favore del subemendamento e contro questo comma.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pisicchio 0.1.390.22, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge. (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 539
Maggioranza 270
Hanno votato sì 235
Hanno votato no 304).
Ricordo che è stato ritirato il subemendamento Gironda Veraldi 0.1.390.3
Passiamo alla votazione del subemendamento Bressa 0.1.390.23 che avrà luogo a scrutinio segreto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, anche se brevemente, perché si tratta di uno dei passaggi più delicati di questa legge in relazione al quale credo vi sia una omissione che fa accusare tutti, in primis la maggioranza ed il Governo, di aver creato una legge che favorisce le scarcerazioni facili.
State attenti: correttamente si prevede in questa norma che i termini di custodia cautelare - si parla di persone detenute che chiedono la rimessione - nel caso in cui il processo venga trasferito al nuovo giudice, ricominciano a decorrere dal momento stesso in cui comincia la nuova udienza dinanzi al nuovo giudice. Questo è correttissimo: ma quando l'istanza viene dichiarata inammissibile, ovvero di fronte a istanze pretestuose che si rinnovano in continuazione - ricordatevi infatti bene che le istanze possano rinnovarsi tutte le volte, all'infinito: basta cambiare la motivazione -, ebbene, di fronte a queste istanze, i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere dall'ordinanza della Cassazione. Ciò vuol dire che tutti saranno incentivati a riproporre istanze pretestuosamente e in continuazione, perché ogni volta guadagneranno il termine di custodia cautelare e la decorrenza andrà dall'ordinanza della Cassazione di inammissibilità a quando riprende il processo. Se i processi saranno lunghi, occorreranno 4-6 mesi, come sempre ci siamo detti in Commissione. Questo sapete cosa vuol dire? Che basta presentare due istanze per maturare un anno ed in un anno escono tutti coloro che hanno commesso reati per cui sono previste pene fino a 20 anni, perché il termine di custodia cautelare del dibattimento massimo è di un anno per i reati puniti con una pena massima edittale fino 20 anni: tutti i
grandi reati, tranne la strage, l'omicidio e pochissimi altri reati. Questo non lo possiamo prevedere, ma non possiamo permetterlo noi della opposizione. Non dovete permetterlo nemmeno voi della maggioranza!
Un domani infatti non sarebbe bello che si accusi qualcuno all'interno di questo Parlamento di avere, forse per una svista, approvato una norma criminogena, perché questo incentiverà tutti a proporre istanze pretestuose in quanto sanno benissimo che potranno uscire. Basta un avvocato con poca dignità, ma a questo mondo, avvocati con poca dignità - lo dice uno che fa l'avvocato da trent'anni - ve ne sono tantissimi! Non lo dobbiamo permettere noi e nemmeno voi, perché altrimenti da questa sera sarete accusati voi per primi e noi per secondi di non avere impedito uno scempio di questo tipo. Vi prego di riflettere!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bressa 0.1.390.23, non accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente! Presidente!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Commenti - Vedi votazioni).
(Presenti 547
Votanti 546
Astenuti 1
Maggioranza 274
Voti favorevoli 273
Voti contrari 273).
Prendo atto che il ministro Buttiglione non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Onorevoli colleghi, non ho avuto alcuna contestazione. Le contestazioni sono tutte avvenute dopo che voi avete visto l'esito delle votazioni.
PIERO RUZZANTE. C'è il resoconto stenografico!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sapete, quando l'onorevole Violante mi ha sollevato un problema...
PIER PAOLO CENTO. Chiudiamo le porte e vediamo chi ha votato!
PRESIDENTE. Onorevole Cento, mi aiuti, mi assista! L'onorevole Violante mi ha segnalato un problema relativo ad un capogruppo della maggioranza, io ho fatto fare gli accertamenti con scrupolo ed è emerso che il problema era stato sollevato correttamente. Un urlo indiscriminato, colleghi, non so a cosa si possa riferire...
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, noi abbiamo chiesto che non si spegnessero le luci.
PRESIDENTE. Sì, l'ho sentito, ma nel momento in cui stavate per chiedere che non si spegnessero le luci, le avevano già spente. Non le ho fatte spegnere io!
LUCIANO VIOLANTE. Questo è il problema, Presidente! Lei lo ha colto perfettamente.
PRESIDENTE. Sì, ma non è un problema addebitabile alla Presidenza!
RENZO INNOCENTI. È dieci volte che succede questo, Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, mi ascolti, è come dico io: nel momento in cui stavate per chiederlo, le luci sono state spente. Passiamo ai voti...
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la prego di valutare la possibilità che la votazione venga ripetuta, perché si sono manifestate delle irregolarità (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale). Va bene, saranno responsabili anche di questo.
PRESIDENTE. Onorevole Violante, non posso accogliere questa richiesta, perché da parte mia sarebbe arbitrario. Passiamo ai voti. Adesso, chiaramente, siete pregati di votare ognuno per sé (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
Onorevoli colleghi, visto che siete tutti in piedi, o vi sedete oppure sarò costretto a rimandare questa votazione alla ripresa pomeridiana (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)...
Sospendo allora la seduta che riprenderà alle 15,15 (Proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
MAURA COSSUTTA. Vergognatevi!
PRESIDENTE. Guardate, colleghi, che il capogruppo dei Democratici di sinistra mi ha fatto segno (Commenti del deputato Folena)... Onorevole Folena, non possa essere chiamato in causa quando La Russa e Violante insieme mi hanno fatto segno che andava bene interrompere!
ROBERTO GIACHETTI. La Camera è dei deputati, hai capito?!
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
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