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PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli, ha facoltà di FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, in merito alla rinuncia del grado posseduto da parte dei militari vincitori del concorso per allievo maresciallo, occorre precisare che la recente normativa dettata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, modificato dal successivo decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 prevede testualmente che il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente e vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo.
dei carabinieri si conferma che, con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e con il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, non è stata sancita la previsione della perdita del grado per i frequentatori ammessi ai corsi allievi marescialli del ruolo ispettori. Tale diversità di trattamento va essenzialmente ricollegata ai compiti di polizia che l'Arma dei carabinieri svolge sul territorio. La norma, infatti, tiene conto delle attribuzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza che sono proprie dei carabinieri sin dall'atto dell'incorporazione nel grado più basso. Tali attribuzioni non possono essere revocate se non con un provvedimento di Stato. Né avrebbe senso revocarle agli allievi marescialli che possono essere impiegati in operazioni di polizia e di ordine pubblico anche durante il corso.
PRESIDENTE. L'onorevole Ostillio, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di MASSIMO OSTILLIO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la risposta che mi ha fornito, ma sono solo parzialmente soddisfatto per gli elementi da lui portati.
differenza; di fatto, si determina una giungla normativa, con una differenza di valutazione in ordine a situazioni eguali.
Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito, in base al comma 15-bis dell'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
La competente direzione generale per il personale militare, nell'applicare la predetta normativa in modo uniforme per il personale militare di esercito, marina ed aeronautica, ha svolto il suo operato anche in ossequio ai principi dottrinali sanciti in materia di successione di leggi nel tempo, nonché ai principi previsti per la conservazione degli atti amministrativi con riguardo al tempo della loro formazione, il cosiddetto tempus regit actum.
In tale quadro di riferimento il bando di concorso richiamato dagli onorevoli interroganti è stato emanato in vigenza del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, mentre le incorporazioni presso la scuola allievi marescialli dell'esercito sono venute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
Pertanto, ai frequentatori del corso è stata correttamente applicata la normativa contemplata in detto ultimo decreto legislativo che prevede la perdita del grado.
Per quanto attiene agli aspetti economici, il comma 15-bis dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 1995 prevede che, durante la frequenza del corso, al personale allievo competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi. Pertanto, il trattamento economico fisso non ha subito alcun pregiudizio.
Diversa disciplina normativa, invece, è prevista per il trattamento economico eventuale, l'indennità di missione, di marcia, di trasferimento, e per lavoro straordinario. Dette indennità, ai sensi di legge, sono fortemente ridotte, a seguito della perdita dello status di sottufficiali in servizio permanente e della conseguente assunzione dello status di allievo.
Gli onorevoli interroganti, inoltre, fanno riferimento al personale ammesso a frequentare il primo corso interno per marescialli presso l'allora scuola allievi sottufficiali dell'esercito di Viterbo, lamentando che allo stesso non risulta essere stato mai notificato il provvedimento di trasferimento dalla vecchia sede di servizio a Viterbo, con conseguente mancata corresponsione degli emolumenti previsti dalla legge n. 86 del 2001 e dalla legge n. 836 del 1973. Al riguardo, si precisa che a detto personale non compete l'indennità di trasferimento proprio perché non ricorre il presupposto del trasferimento da una sede di servizio ad un'altra, come richiesto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dagli articoli 1 e 13 della legge 29 marzo 2001, n. 86. Infatti, anche per consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, i corsi di formazione non possono dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione di emolumenti a titolo di indennità di trasferimento e ciò indipendentemente dal possesso dello status di allievo o di personale in servizio permanente effettivo.
La difesa, quindi, anche rispetto a tale ultimo profilo, ha correttamente applicato la normativa vigente in materia. In ultimo, relativamente alla diversa disciplina normativa regolante il reclutamento nell'Arma
Invece, proprio per queste situazioni, una maggiore attenzione è stata posta dal legislatore nel tutelare il pregresso degli appartenenti all'Arma provenienti dagli stessi ranghi, al fine di evitare le situazioni di imbarazzo e di disagio in cui verrebbero a trovarsi gli allievi marescialli del ruolo ispettori nel corso di attività condotte a contatto con colleghi in precedenza loro subordinati. Sarebbe una situazione di obiettiva difficoltà per tutti, peraltro in condizioni di estrema visibilità, considerati il contesto territoriale ed il contatto continuo e costante con la collettività.
Il verificarsi di analoghe circostanze nell'ambito delle altre Forze armate è naturalmente molto remoto. Infatti, durante il corso marescialli, gli allievi delle Forze armate non partecipano di massima ad attività operative tantomeno con i reparti di provenienza, mentre, al termine del corso, sono generalmente assegnati a nuovi reparti.
Mi sembra - ciò rappresentava la ragione per la quale abbiamo presentato l'interrogazione in esame - che non sia sufficientemente motivata, non parlo soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche sotto il profilo dell'esperienza di vita dei militari nelle strutture.
Non appare sufficientemente motivata questa sperequazione che di fatto si determina nell'ambito dei partecipanti ai corsi di formazione che si svolgono all'interno del corpo delle Forze armate, sperequazione non limitata e non evitata dal fatto che i partecipanti ai corsi di formazione delle Forze armate non partecipino, di massima, ad attività diverse che li portino a contatto con altri militari, che erano potenzialmente loro sottoposti nelle precedenti attività svolte, rispetto al corso di formazione che sostengono, perdendo diritto al grado.
Credo che possa essere svolta dal Governo e dal Parlamento un'ulteriore riflessione; in tal senso, intendiamo muoverci perché in effetti il rappresentante del Governo ricorda nella sua risposta che vi è una oggettiva perdita delle indennità aggiuntive da parte di tale personale; vi è inoltre un'indennità negata, ovvero quella di trasferta, dove non mi sembra sufficientemente, anche in questo caso, difendibile la logica per cui l'ingresso in un istituto formativo delle Forze armate sia di fatto non valutabile come un vero e proprio trasferimento rispetto alle attività precedentemente svolte da soggetti che già erano militari prima dell'ingresso negli istituti di formazione delle Forze armate.
Infine, in effetti, il rappresentante del Governo attesta l'esistenza di una differenza motivata da questioni legate allo status di ufficiale di polizia giudiziaria o di agente di polizia giudiziaria, differenza tra il trattamento normativo e con riferimento al grado tra l'Arma dei carabinieri e le altre Forze armate. Anche in questo caso, non ritengo che il solo fatto di detenere lo status di ufficiale di polizia giudiziaria o comunque di agente di polizia giudiziaria sia sufficiente di per sé a giustificare tale
Il fatto che i militari delle altre Forze armate non partecipino di massima, - ciò significa che di fatto essi vi possono partecipare, - ad attività operative non giustifica - torno a ripetere - questa difformità di trattamento.
In conclusione, vorrei invitare ad un riesame dei diversi livelli normativi che si sono succeduti nel tempo, in modo tale da verificare la possibilità, anche alla luce della discussione e del conseguente approfondimento che vi sono stati e dei quali ringrazio l'onorevole sottosegretario Berselli, di un approfondimento ulteriore, al fine di limitare al massimo le differenze esistenti tra la disciplina prevista per l'Arma dei carabinieri e quella delle altre Forze armate. Questo anche per un principio che mi sembra corretto legato all'uniformità di diritti e di doveri nei confronti di chi svolge questo difficile compito al servizio allo Stato.