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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Lucidi, ha facoltà di svolgere la relazione.
MARCELLA LUCIDI, Relatore. Signor Presidente, nella scorsa legislatura, con la legge n. 149 del 2001, il Parlamento è intervenuto sulla disciplina delle adozioni e ha modificato la legge n. 194 del 1993.
Tra le importanti innovazioni introdotte in questa legge va evidenziata - e ciò costituisce materia anche del decreto-legge oggi in discussione - la previsione di una difesa del figlio e dei genitori in tutti i passaggi del procedimento di adozione. La stessa legge ha anche modificato l'articolo 336 della codice di procedura civile per quanto riguarda i giudizi civili che vedono coinvolti minori prevedendo, anche in questo caso, che i minori o i loro genitori possano avvalersi di avvocati.
Ritengo che questa innovazione sia condivisa da tutti, essendo diretta ad una
revisione dell'ordinamento alla luce del nuovo articolo costituzionale sul giusto processo ma, soprattutto, accompagni e sostenga le persone coinvolte, attraverso un'assistenza professionale giuridico-tecnica che consente loro di partecipare meglio nei procedimenti nei quali sono coinvolte.
Avere introdotto il diritto di difesa per il legislatore significa anche essere bene attento a favorire che questo diritto porti con sé, sul piano normativo, tutte le garanzie affinché sia veramente riconosciuto e praticabile.
Attraverso questo decreto-legge, il Governo ha considerato che, per quel che riguarda la giustizia civile minorile, attualmente non esiste una normativa adeguata sul gratuito patrocinio e sulla difesa d'ufficio. Vero è che il Parlamento, con due leggi del 2001, la n. 60 la n. 134, ha modificato le norme che riguardano, rispettivamente, la difesa d'ufficio e il patrocinio gratuito per i non abbienti. Tuttavia, nel primo caso, non ha previsto norme con riferimento al procedimento civile e, nel secondo caso, ha introdotto una soglia di reddito che, dal precedente e dall'attuale Governo nonché dalla Commissione, viene ritenuta troppo bassa per consentire ai minori o ai genitori di potersi avvalere di questo istituto.
Quindi, l'insufficienza normativa e l'inadeguatezza delle norme vigenti hanno portato, nel 2001, con il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, e quest'anno con il decreto-legge al nostro esame, a sospendere l'entrata in vigore delle norme introdotte con la legge 28 marzo 2001, n. 149, relative alla difesa del genitore o dei figli nell'ambito dei procedimenti di adozione o nell'ambito dei giudizi civili minorili, nell'attesa che si adottino specifiche norme - e quando dico specifiche faccio riferimento al processo minorile - per quel che riguarda la difesa d'ufficio e l'accesso al patrocinio gratuito per i minori.
È evidente che questo decreto-legge risponde ad una necessità ed è altrettanto evidente che esiste un'urgenza perché l'entrata in vigore della legge n. 149 del 2001, senza un'adeguata normativa in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio gratuito per i minori, comporterebbe l'impraticabilità e il mancato funzionamento delle disposizioni relative al diritto di difesa in essa contenute. Quindi, noi condividiamo l'ispirazione del decreto-legge e condividiamo l'idea che ci siano necessità ed urgenza di intervento.
Come Commissione, arriviamo in aula con una modifica del testo, condivisa e concordata, che, a nostro parere, rende più facilmente comprensibile il contenuto del testo stesso e che proporremo di sottoporre a votazione. Sempre la Commissione - e credo che anche i colleghi presenti condividano questa preoccupazione - ritiene che non sia serio per il legislatore procedere di anno in anno con rinvii. Già la normativa del 2001 diceva: «non oltre il 30 giugno 2002»; oggi anche noi diciamo: «non oltre (...)». In qualche modo, affermiamo perentorietà che, poi, noi stessi siamo costretti a superare.
Soprattutto, stiamo privando le parti interessate della possibilità di disporre della difesa nei procedimenti che interessano loro. Credo che questa situazione sia abbastanza preoccupante e richiami la responsabilità di noi tutti: richiama la responsabilità del Parlamento, che dovrà farsi carico, attraverso apposite proposte di legge, di intervenire per sistemare la materia, e chiama ancora di più in causa il Governo, al quale noi ci rivolgiamo perché non accada di doverci trovare tra un anno a convertire in legge un nuovo decreto-legge e perché si possa, al più presto, in Commissione giustizia affrontare il merito della questione, superando quindi, il problema.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GRAZIA SESTINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO. Signor Presidente, condividiamo la relazione dell'onorevole Lucidi, frutto, tra l'altro, di un'ampia discussione avvenuta in sede di Commissione giustizia e di uno sforzo di rielaborazione del testo del decreto-legge che ha condotto ad una riformulazione ampiamente condivisa.
Nello stesso tempo, anche noi sottolineiamo l'esigenza di portare a compimento un'iniziativa legislativa relativa alla tutela di interessi e di valori di alto livello morale e sociale, come quelli che sottendono al procedimento per l'adozione dei minori: la legge n. 149 del 2001 garantiva questi ultimi attraverso l'intervento obbligatorio della difesa, reso inattuabile, però, dalla mancanza di una regolamentazione specifica ed esplicita sulla difesa d'ufficio e sul ricorso al gratuito patrocinio in questo tipo di procedimenti.
Per cui, la sofferenza che noi annotiamo, nel dovere ribadire la sospensione dell'entrata in vigore di questa nuova normativa che garantisce e tutela meglio gli interessi che sono contenuti in questo procedimento, deve necessariamente essere presa in considerazione per la mancanza degli strumenti che possano rendere effettiva la difesa, così come lo spirito della legge ha previsto che avvenisse.
Pertanto, pur convenendo sulla necessità di adottare questo nuovo decreto-legge, sottolineiamo anche noi l'opportunità che il legislatore intervenga in maniera definitiva per rimuovere questa contrapposizione anomala tra due situazioni normative, una positiva e una mancante, in maniera tale da porre fine a questo continuo dilazionare i termini dell'entrata in vigore della nuova normativa sul procedimento per l'adozione dei minori.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, mi pare che sia ovvia e inevitabile la proroga disposta da questo decreto-legge. Quando si parla dell'ovvio, è difficile farlo, perché non ci sono elementi per sostenere ciò che è ovvio. Tuttavia, a mio avviso, tutte le volte in cui si esaurisce un termine entro cui si deve adempiere a qualche obbligo, mi pare che nella proroga ci sia una implicita censura a ciò che si doveva fare e non si è fatto ed una sollecitazione forte per ciò che si deve fare e subito.
Ecco la ragione per la quale, da una parte, noi siamo d'accordo sul provvedimento e, dall'altra parte, richiamando l'inerzia precedente, non possiamo non suggerire una immediata attività da parte del Governo.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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