A) Interpellanza:
l'articolo 97 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per il 2001) prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen siano rideterminate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 433 del 27 ottobre 1993 e dalle leggi n. 126 del 31 marzo 1980 e n. 31 del 24 gennaio 1986;
tali misure del sussidio sono regolate dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 433 del 1993, in virtù del quale «a decorrere dal 1o gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n.126 del 1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 31 del 1986, è rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di lire 28.750 giornaliere;
omissis
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti dal morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto pari a lire 18.400.000;
sulla base di indicazioni illustrative predisposte dal Governo allora in carica, la norma non comporta ulteriori oneri finanziari, in quanto la rideterminazione del sussidio ai singoli beneficiari resta comunque contenuta entro i limiti delle autorizzazioni di spesa complessiva;
stante alla normativa vigente, si constata che il reddito netto di un cittadino affetto dal morbo di Hansen è fermo dal 1986 alla somma di 18.400.000 -:
se non ritengano opportuno attuare la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2001, emanando il previsto decreto fissando l'importo del reddito netto annuo nella congrua misura di lire 40.000.000.
(2-00048)«Gallo».
(2 agosto 2001).