XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4816
Onorevoli Colleghi! - La mobilità è uno dei nodi
essenziali del vivere quotidiano e una mobilità accessibile
finanziariamente e sostenibile sul piano ambientale
costituisce una articolazione fondamentale dei diritti della
persona nonché un diritto costituzionalmente garantito. Per
perseguire queste finalità, cosi come affermato anche nel
Libro Bianco dei trasporti della Commissione europea, è
necessario intraprendere diverse misure e molteplici strumenti
politici. Questi non possono tuttavia concentrarsi
esclusivamente sui cosiddetti "grandi interventi", che
vedranno la loro realizzazione solo nel lungo periodo, ma
dovranno necessariamente trovare soluzioni che riescano, anche
in tempi più stretti, ad orientare significativamente la
domanda di trasporto verso le modalità meno costose ed
inquinanti e favorire l'integrazione modale. Riuscire in
quest'ultimo obiettivo è infatti la sfida del futuro nonché
l'elemento che dovrebbe indirizzare qualsiasi intervento nel
nostro settore dei trasporti che, più di altri, soffre di un
elevato squilibrio modale. L'integrazione modale, creando un
effetto di sinergia tra i diversi mezzi di trasporto, permette
infatti la razionalizzazione delle possibilità di spostamento
sul territorio e la riduzione dei costi economici e ambientali
causati dall'uso generalizzato dei mezzi privati. La presente
proposta di legge si prefigge di incentivare l'utilizzo dei
servizi di trasporto collettivo marittimi, fluviali e lacuali.
A questo fine è indirizzato il contributo previsto
dall'articolo 1 che quantifica in 10 milioni di euro
l'intervento statale concesso alle imprese che gestiscono
servizi di trasporto
pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e
lacuale. Il contributo statale è condizionato alla demolizione
o alla vendita per la demolizione delle unità navali che, alla
data del 31 gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese
stesse o in loro piena disponibilità con contratto di
leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, e
sono iscritte, da almeno dodici anni, nei registri di cui
all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori
di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1^ luglio
2004 e il 31 dicembre 2006. Al fine di intervenire in via
prioritaria sui servizi già esistenti, il contributo è altresì
condizionato al fatto che l'importo netto del beneficio sia,
entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori di
demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie per la
costruzione o l'acquisto di nuove unità navali conformi ai più
alti standard di sicurezza e che l'impresa beneficiaria
destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di
trasporto passeggeri precedentemente effettuati dall'unità
navale demolita. L'inosservanza di questa ultima condizione
comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con
i relativi interessi, eventuali oneri a titolo di penale e
ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata
estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della legge. Il
contributo previsto è concesso alle sole navi aventi capacità
di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità, ed è
pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai
certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione.
Anche il contributo previsto all'articolo 2 è finalizzato al
potenziamento del trasporto pubblico marittimo. Tale
contributo, quantificato in 10 milioni di euro, è riconosciuto
alle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico di
persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che
intendono acquistare nuove unità navali destinate a tale
tipologia di trasporto. Anche in questo caso le nuove unità
devono avere capacità di trasporto, calcolata per passeggeri,
fino a 350 unità. Il contributo è fissato in 5.000 euro per
ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di
sicurezza dell'unità navale acquistata. Gli articoli 3 e 4
dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria e
l'entrata in vigore della legge.