XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4816




        Onorevoli Colleghi! - La mobilità è uno dei nodi essenziali del vivere quotidiano e una mobilità accessibile finanziariamente e sostenibile sul piano ambientale costituisce una articolazione fondamentale dei diritti della persona nonché un diritto costituzionalmente garantito. Per perseguire queste finalità, cosi come affermato anche nel Libro Bianco dei trasporti della Commissione europea, è necessario intraprendere diverse misure e molteplici strumenti politici. Questi non possono tuttavia concentrarsi esclusivamente sui cosiddetti "grandi interventi", che vedranno la loro realizzazione solo nel lungo periodo, ma dovranno necessariamente trovare soluzioni che riescano, anche in tempi più stretti, ad orientare significativamente la domanda di trasporto verso le modalità meno costose ed inquinanti e favorire l'integrazione modale. Riuscire in quest'ultimo obiettivo è infatti la sfida del futuro nonché l'elemento che dovrebbe indirizzare qualsiasi intervento nel nostro settore dei trasporti che, più di altri, soffre di un elevato squilibrio modale. L'integrazione modale, creando un effetto di sinergia tra i diversi mezzi di trasporto, permette infatti la razionalizzazione delle possibilità di spostamento sul territorio e la riduzione dei costi economici e ambientali causati dall'uso generalizzato dei mezzi privati. La presente proposta di legge si prefigge di incentivare l'utilizzo dei servizi di trasporto collettivo marittimi, fluviali e lacuali. A questo fine è indirizzato il contributo previsto dall'articolo 1 che quantifica in 10 milioni di euro l'intervento statale concesso alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale. Il contributo statale è condizionato alla demolizione o alla vendita per la demolizione delle unità navali che, alla data del 31 gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno dodici anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1^ luglio 2004 e il 31 dicembre 2006. Al fine di intervenire in via prioritaria sui servizi già esistenti, il contributo è altresì condizionato al fatto che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione o l'acquisto di nuove unità navali conformi ai più alti standard di sicurezza e che l'impresa beneficiaria destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di trasporto passeggeri precedentemente effettuati dall'unità navale demolita. L'inosservanza di questa ultima condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della legge. Il contributo previsto è concesso alle sole navi aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità, ed è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione. Anche il contributo previsto all'articolo 2 è finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico marittimo. Tale contributo, quantificato in 10 milioni di euro, è riconosciuto alle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono acquistare nuove unità navali destinate a tale tipologia di trasporto. Anche in questo caso le nuove unità devono avere capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità. Il contributo è fissato in 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata. Gli articoli 3 e 4 dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.




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