XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4795
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone come obiettivo quello di prevedere e disciplinare i casi
in cui il fallimento sia privo di fondi o comunque abbia fondi
insufficienti per coprire le spese e garantire un minimo
compenso ai curatori fallimentari. Questi ultimi in tali
fattispecie sono giovani professionisti che si affacciano al
mondo della libera professione e impegnano i loro sforzi in
vista - come č ovvio - di un giusto corrispettivo.
In effetti, il panorama delle leggi che regolano la
materia evidenzia un vero e proprio vuoto normativo. Infatti
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogando
l'articolo 91 del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta
"legge fallimentare", non ha, ancora una volta, previsto il
pagamento del compenso al curatore da parte dello Stato in
ipotesi di fallimento senza fondi, non potendo rientrare la
figura del curatore tra quelle di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'articolo 146 del citato testo unico, come da
relazione allo stesso testo unico che fa riferimento ai soli
consulenti e periti per la stima dei beni nonché coadiutori
per le operazioni di inventario.
La Corte costituzionale con diverse pronunce ha escluso la
illegittimitā costituzionale dell'abrogato articolo 91 nella
parte in cui non prevedeva che il compenso
del curatore fosse posto a carico dell'erario in caso di
insufficiente attivo del fallimento.
Sul punto, autorevole dottrina ha ritenuto, attraverso una
interpretazione evolutiva della norma (articolo 91 della legge
fallimentare) che anche il compenso del curatore nella ipotesi
segnalata fosse a carico dello Stato.
Al di lā delle incontestabili decisioni della Corte di
legittimitā, č evidente una disparitā di trattamento tra
soggetti che prestano la loro attivitā professionale in
procedure che presentano profili di interesse pubblicistico,
che la presente proposta di legge intende eliminare.
Inoltre, con l'articolo 2 si modifica il compenso minimo
del curatore fallimentare previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, anche in ragione degli anni
che sono decorsi dalla entrata in vigore del medesimo
regolamento.