XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4594-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4594;
rilevato che il provvedimento detta disposizioni che,
pur rientranti lato sensu nel settore
dell'amministrazione della giustizia, appaiono attenere a
profili diversi: composizione del Tribunale superiore delle
acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque
pubbliche (articolo 1), proroga degli incarichi dei giudici
onorari (articolo 2), modifiche al Codice in materia di
trattamento di dati personali (articoli da 3 a 5),
finanziamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa
(articolo 6), contratti di locazione finanziaria (articolo
7);
constatato che all'articolo 1, comma 1, lettera
b), n. 2) la tecnica della novellazione non è utilizzata
conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di
testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma
(o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui
si modifichi una singola parola, per consentire una più
agevole comprensione della modifica;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 4 e 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di riformulare le relative disposizioni al fine di chiarire se
il richiamo all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171, nonché il differimento della relativa
abrogazione, debba intendersi in relazione al solo "termine di
prescrizione" in essa contenuto (che peraltro si desume solo
in via indiretta), ovvero all'intera disposizione che contiene
principalmente disposizioni inerenti ai dati personali
relativi al traffico che possono essere oggetto di
trattamento. In quest'ultimo caso andrebbe valutato se si
ponga o meno un problema di coordinamento con il Codice in
materia di trattamento di dati personali;
all'articolo 7, che disciplina gli effetti delle
procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le relative
disposizioni con la disciplina vigente in materia, in
particolare con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 6, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "anche
mediante potenziamento della sua composizione".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C.
4594, di conversione in legge del decreto-legge n. 354 del
2003, recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei
tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione
della giustizia", come risultante dagli emendamenti approvati
dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede
referente,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono
riconducibili alla materia "Giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa", demandata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera l) della Costituzione,
rilevato, per quanto riguarda specificamente l'articolo
1 del decreto legge, che detta disposizioni urgenti relative
al funzionamento e alla composizione dei Tribunali delle
acque, che esso introduce una normativa attuativa delle
sentenze della Corte Costituzionale nn. 305 e 353 del 2003,
preso atto delle modificazioni introdotte all'articolo
3 del decreto-legge, finalizzate a restringere l'ambito
oggettivo e temporale dell'obbligo di conservazione dei dati
di traffico telefonico o telematico, e ritenuto che tali
modificazioni possano non essere sufficienti al fine di
escludere profili di contrasto con il diritto alla tutela dei
dati personali di cui agli articoli 2 e 15 della
Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1. Sia riformulato il comma 1 dell'articolo 3, nel
senso di espungere il riferimento alla corrispondenza in via
telematica o, in subordine, di prevedere che l'obbligo di
conservazione dei dati telematici riguardi esclusivamente
quelli relativi alla corrispondenza in via telematica inviata
da ciascun utente e non anche quella ricevuta;
e con la seguente osservazione:
a) sia valutata l'opportunità della disposizione
recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, come
modificato dalla Commissione che, prevedendo la proroga di
ulteriori 24 mesi per la conservazione dei dati, sia pure per
esclusive finalità di perseguimento di particolari delitti,
potrebbe comportare una limitazione eccessiva del diritto alla
protezione dei dati personali ed alla libertà e segretezza
della comunicazione di cui gli articoli 2 e 15 della
Costituzione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
esaminato il nuovo testo del provvedimento, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito dai
seguenti:
"2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a
decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa di 9.387
euro a decorrere dall'anno 2004.";
all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1
e 5 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di
745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
NULLA OSTA