XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4594-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4594;

              rilevato che il provvedimento detta disposizioni che, pur rientranti lato sensu nel settore dell'amministrazione della giustizia, appaiono attenere a profili diversi: composizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (articolo 1), proroga degli incarichi dei giudici onorari (articolo 2), modifiche al Codice in materia di trattamento di dati personali (articoli da 3 a 5), finanziamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa (articolo 6), contratti di locazione finanziaria (articolo 7);

              constatato che all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2) la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 4 e 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le relative disposizioni al fine di chiarire se il richiamo all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, nonché il differimento della relativa abrogazione, debba intendersi in relazione al solo "termine di prescrizione" in essa contenuto (che peraltro si desume solo in via indiretta), ovvero all'intera disposizione che contiene principalmente disposizioni inerenti ai dati personali relativi al traffico che possono essere oggetto di trattamento. In quest'ultimo caso andrebbe valutato se si ponga o meno un problema di coordinamento con il Codice in materia di trattamento di dati personali;

              all'articolo 7, che disciplina gli effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le relative disposizioni con la disciplina vigente in materia, in particolare con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 6, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "anche mediante potenziamento della sua composizione".



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione permanente,

                esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4594, di conversione in legge del decreto-legge n. 354 del 2003, recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia", come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente,

              rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia "Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

              rilevato, per quanto riguarda specificamente l'articolo 1 del decreto legge, che detta disposizioni urgenti relative al funzionamento e alla composizione dei Tribunali delle acque, che esso introduce una normativa attuativa delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 305 e 353 del 2003,

              preso atto delle modificazioni introdotte all'articolo 3 del decreto-legge, finalizzate a restringere l'ambito oggettivo e temporale dell'obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico o telematico, e ritenuto che tali modificazioni possano non essere sufficienti al fine di escludere profili di contrasto con il diritto alla tutela dei dati personali di cui agli articoli 2 e 15 della Costituzione,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              1. Sia riformulato il comma 1 dell'articolo 3, nel senso di espungere il riferimento alla corrispondenza in via telematica o, in subordine, di prevedere che l'obbligo di conservazione dei dati telematici riguardi esclusivamente quelli relativi alla corrispondenza in via telematica inviata da ciascun utente e non anche quella ricevuta;

e con la seguente osservazione:

              a) sia valutata l'opportunità della disposizione recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, come modificato dalla Commissione che, prevedendo la proroga di ulteriori 24 mesi per la conservazione dei dati, sia pure per esclusive finalità di perseguimento di particolari delitti, potrebbe comportare una limitazione eccessiva del diritto alla protezione dei dati personali ed alla libertà e segretezza della comunicazione di cui gli articoli 2 e 15 della Costituzione.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          
esaminato il nuovo testo del provvedimento, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito dai seguenti:

          "2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

          2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004.";

          all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


NULLA OSTA



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