XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4334




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante l'introduzione del titolo VI-bis del codice civile che istituisce e disciplina il "patto civile di solidarietà" nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente modo assunto dalla convivenza nella società odierna.
        Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore regolamentare una casistica attualmente molto vasta e vittima di un vuoto legislativo.
        Il patto civile di solidarietà si propone, pertanto, di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li inducono a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali che di organizzazione in senso lato della vita in comune.
        Tale patto è ovviamente inibito ai minorenni, agli interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a tutela, alle persone coniugate ed è sottoposto alla disciplina dei contratti prevista dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia (articolo 230-ter del codice civile).
        Esso viene sottoscritto dalle parti dinanzi ad un ufficiale di stato civile presso il comune prescelto (articolo 230-quater, primo comma) ed è modificabile con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (articolo 230-quater, secondo comma).
        Particolarmente importante è l'articolo 230-octies che impegna i firmatari a portarsi "(...) aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo" evidenziando l'importanza di una organizzazione economica e di una responsabilità solidale (secondo comma) verso terzi per debiti contratti per la vita in comune.
        Se espressamente indicato nel patto i contraenti possono scegliere il regime di comunione dei beni (articolo 230-nonies).
        L'articolo 230-decies prevede i casi in cui il patto è da considerare cessato e l'articolo 230-undecies contempla gli effetti della risoluzione del suddetto patto.
        L'articolo 230-terdecies prevede, inoltre, il diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due firmatari in assenza dell'ex coniuge, dei figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a sessantacinque anni e non titolari di una pensione.
        Come è noto, il Parlamento europeo ha recentemente invitato i parlamentari degli Stati membri a legiferare in favore del riconoscimento ufficiale delle coppie di fatto ritenendole in qualche modo una forma particolare di entità familiare. Questa impostazione è contraria alla nostra linea di pensiero: l'unica forma di famiglia che possa essere, a nostro giudizio, concepita dalla legislazione è quella che la stessa già regolamenta come tale. Il patto civile di solidarietà non attribuisce, nemmeno indirettamente, ai contraenti uno status familiare, o pseudo tale, poiché l'istituzione che certificherà la sottoscrizione del patto civile non sindacherà, né tanto meno attesterà, l'esistenza di alcun legame di tipo affettivo. Essa si limiterà a notificare una volontà contrattuale. Come conseguenza, da questo patto non potranno derivare in alcun modo quelle caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell'istituto della famiglia, quali ad esempio l'adozione o l'affidamento di minori.
        L'approvazione di una proposta di legge così concepita assume, dunque, una importanza rilevante in termine di soluzione di un vuoto legislativo non più trascurabile senza con ciò far nascere nuovi problemi di sensibilità sociale o morale.




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