XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4334
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante
l'introduzione del titolo VI-bis del codice civile che
istituisce e disciplina il "patto civile di solidarietà" nasce
dalle nuove esigenze espresse dal differente modo assunto
dalla convivenza nella società odierna.
Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte
di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore
regolamentare una casistica attualmente molto vasta e vittima
di un vuoto legislativo.
Il patto civile di solidarietà si propone, pertanto, di
regolare quelle svariate forme di convivenza fra due
individui, indipendentemente dalle motivazioni che li inducono
a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano
pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini
patrimoniali che di organizzazione in senso lato della vita in
comune.
Tale patto è ovviamente inibito ai minorenni, agli
interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a
tutela, alle persone coniugate ed è sottoposto alla disciplina
dei contratti prevista dal codice civile e dalle leggi
speciali vigenti in materia (articolo 230-ter del codice
civile).
Esso viene sottoscritto dalle parti dinanzi ad un
ufficiale di stato civile presso il comune prescelto (articolo
230-quater, primo comma) ed è modificabile con espressa
dichiarazione da parte dei contraenti (articolo
230-quater, secondo comma).
Particolarmente importante è l'articolo 230-octies
che impegna i firmatari a portarsi "(...) aiuto reciproco
secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in
proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle
proprie capacità di lavoro casalingo" evidenziando
l'importanza di una organizzazione economica e di una
responsabilità solidale (secondo comma) verso terzi per debiti
contratti per la vita in comune.
Se espressamente indicato nel patto i contraenti possono
scegliere il regime di comunione dei beni (articolo
230-nonies).
L'articolo 230-decies prevede i casi in cui il patto
è da considerare cessato e l'articolo 230-undecies
contempla gli effetti della risoluzione del suddetto patto.
L'articolo 230-terdecies prevede, inoltre, il
diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due
firmatari in assenza dell'ex coniuge, dei figli superstiti
minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età
superiore a sessantacinque anni e non titolari di una
pensione.
Come è noto, il Parlamento europeo ha recentemente
invitato i parlamentari degli Stati membri a legiferare in
favore del riconoscimento ufficiale delle coppie di fatto
ritenendole in qualche modo una forma particolare di entità
familiare. Questa impostazione è contraria alla nostra linea
di pensiero: l'unica forma di famiglia che possa essere, a
nostro giudizio, concepita dalla legislazione è quella che la
stessa già regolamenta come tale. Il patto civile di
solidarietà non attribuisce, nemmeno indirettamente, ai
contraenti uno status familiare, o pseudo tale, poiché
l'istituzione che certificherà la sottoscrizione del patto
civile non sindacherà, né tanto meno attesterà, l'esistenza di
alcun legame di tipo affettivo. Essa si limiterà a notificare
una volontà contrattuale. Come conseguenza, da questo patto
non potranno derivare in alcun modo quelle caratteristiche,
quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell'istituto
della famiglia, quali ad esempio l'adozione o l'affidamento di
minori.
L'approvazione di una proposta di legge così concepita
assume, dunque, una importanza rilevante in termine di
soluzione di un vuoto legislativo non più trascurabile senza
con ciò far nascere nuovi problemi di sensibilità sociale o
morale.