XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4209




        Onorevoli Deputati! - Le attività di vigilanza privata, delle investigazioni private, di ricerca o raccolta di informazioni e del recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, sono tutte attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
        La vetustà di tali disposizioni, ma soprattutto l'espansione dinamica di una società in continua evoluzione, da tempo consigliavano una revisione normativa di settore, che tenesse soprattutto conto della contestuale evoluzione del concetto di sicurezza, che attualmente non è solamente ancorata alle attività istituzionali di prevenzione e repressione di polizia, ma che diviene per così dire "sicurezza partecipata", nella consapevolezza che il patrimonio sicurezza appartiene a tutti i cittadini ed è quindi connaturale che tutti debbano in qualche modo offrire il loro contributo. Di qui la necessità di elaborare un progetto di sicurezza globale che distingua tra una "sicurezza primaria" che è e rimane affidata alle varie forze di polizia e fa capo alle autorità di pubblica sicurezza (nazionale e provinciali) ed una "sicurezza secondaria, o sussidiaria", che consenta di demandare ai privati quelle attività che non presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi che le vigenti leggi attribuiscono esclusivamente alle forze di polizia.
        Questi sono stati i princìpi ispiratori che hanno indotto il Ministro dell'interno ad istituire, il 23 aprile 2002, un Gruppo tecnico di lavoro con l'incarico di predisporre il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.
        Il disegno di legge si compone di sei capi:

            il primo, che enumera le attività di sicurezza affidate all'esercizio professionale privato (vigilanza, custodia, investigazioni e ricerche, recupero crediti, eccetera) e detta le norme generali e comuni che inquadrano, con forti caratteri di omogeneità, i tratti essenziali della disciplina autorizzatoria e dei controlli;

            il secondo, che tratta specificamente degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate;

            il terzo, che tratta delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando alcune recenti "liberalizzazioni" del settore;

            il quarto, dedicato agli istituti di investigazione e ricerca ed agli investigatori privati, incrociando la relativa disciplina con due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale (per le cosiddette "indagini difensive") e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della privacy);

            il quinto, dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, cui già si è accennato, per i quali pure emergono profili di tutela della privacy;

            il sesto, infine, riguardante disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.
        Gli obiettivi che il presente disegno di legge mira a raggiungere possono così riassumersi:

            sviluppo delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, in un più ampio contesto di sicurezza generale coordinato e controllato dal Ministero dell'interno e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza;

            crescita strutturale e funzionale degli istituti di vigilanza, anche al fine di meglio corrispondere alle esigenze dell'utenza;

            valorizzazione e implementazione delle professionalità di settore;

            calibrata apertura all'Europa, compatibilmente con i tratti pubblicistici dei compiti delle guardie giurate e con le esigenze di controllo pubblico su attività particolarmente delicate per i profili di ordine e sicurezza pubblica;

            introduzione di meccanismi atti a favorire un miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, anche attraverso esenzioni o incentivi fiscali;

            adeguamento del sistema dei controlli.

        Passando ad esaminare il provvedimento in dettaglio, si osserva che con l'articolo 1 vengono innanzitutto definite in generale le attività di sicurezza sussidiaria, conferendo ai soggetti privati operanti in tale settore margini di intervento assai più ampi di quelli che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, attualmente rimette agli istituti di vigilanza. Pur integrando l'elenco delle attività già note con altre riguardanti settori di sicurezza decisamente innovativi, quali la sicurezza delle reti informatiche e di telecomunicazione, è rimasto l'intento, conforme agli indirizzi generali sopra evidenziati, di realizzare una impalcatura generale delle attività di sicurezza esercitabili dai privati, sotto diretto e puntuale controllo pubblico, suscettibile, tuttavia, di espansione con strumenti amministrativi e regolamentari appropriati.
        Per molte delle attività prese in considerazione (vigilanza, trasporto e scorta valori, gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, servizi sui mezzi di trasporto, eccetera) la nozione di "sicurezza secondaria", in un primo tempo prescelta per le attività disciplinate dal disegno di legge, merita di essere inquadrata ad un livello di maggiore integrazione con il "sistema sicurezza" cui attende l'Amministrazione dell'interno e si è ritenuto quindi di proporre la formula definitoria "sicurezza sussidiaria", come quella in grado di esprimere meglio il senso ed il perché di una legge statuale in materia.
        In tale contesto si inserisce il comma 5 dell'articolo 1 che rimette alla decretazione interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza esercitabili da soggetti privati, consentendo, ad esempio, di estendere l'azione di operatori privati ai controlli di sicurezza agli accessi, anche attraverso l'identificazione personale degli interessati (ad esempio negli stadi), di implementare i servizi svolti ad integrazione dei sistemi di prevenzione e di sicurezza assicurati dalle Forze di polizia dello Stato (come già ora avviene in ambito aeroportuale). La lettera c) dello stesso comma contempla poi i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi alle attività di trattenimento e di spettacolo lascia ampio spazio ad una disciplina regolamentare delle attività di security attualmente svolte fuori da ogni controllo (ad esempio gli accompagnatori "antifans" degli artisti più in voga), al fine di ricondurre tali attività ad un sistema definito ed applicabile, dal quale siano comunque esclusi l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica o l'espletamento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di qualifiche pubblicistiche.
        L'articolo 2 riguarda la "disciplina generale delle autorizzazioni" contemplate dal disegno di legge ed al comma 1 viene posta una preclusione significativa, peraltro presente nell'ordinamento attuale e coerente con il sistema dei pubblici poteri, che tali autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni della libertà personale.
        I commi successivi riguardano i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni. Particolare attenzione viene riservata ai requisiti soggettivi, che devono essere posseduti, oltre che dagli intestatari delle autorizzazioni (titolare dell'istituto organizzato in forma individuale o legale rappresentante per le società), anche dall'institore, dal direttore tecnico e dagli altri soggetti che possono in qualsiasi modo determinare le scelte e gli indirizzi, nonché a quelli organizzativi ed operativi di cui all'articolo 3.
        Sempre relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, la particolare implicazione che l'esercizio delle attività ha con l'ordine e la sicurezza pubblica e la contestuale apertura, anche se solo per le attività di portierato, agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, hanno imposto di considerare adeguatamente la pendenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi. E' stata quindi prevista l'estensione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che disciplina la sospensione dalla carica e l'incandidabilità dei pubblici amministratori nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per gravi reati, come il delitto previsto dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.
        Una novità di rilievo rispetto alla precedente disciplina è sicuramente rappresentata dal comma 7 della disposizione in esame dove viene prevista la possibilità che in caso di morte del titolare l'erede o, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, chi subentra quale legale rappresentante, possa continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, ferma restando la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di ordinare l'immediata cessazione dell' attività se il soggetto interessato è privo dei requisiti soggettivi. La norma, infatti, tende ad assicurare il livello occupazionale del personale dipendente, pur salvaguardando allo stesso tempo le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
        L'articolo 3 (progetto organizzativo e regole tecnico-operative) impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di "sicurezza sussidiaria" di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Ciò al fine di assicurare una efficace corrispondenza con le esigenze di qualità dei servizi e di evitare la proliferazione di licenze prive di un reale contenuto imprenditoriale.
        In definitiva, gli articoli 2 e 3 intendono caratterizzare una riforma da tempo auspicata per restituire flessibilità ad un sistema troppo a lungo ingabbiato in regole che le pur ardite estensioni interpretative non sono riuscite a svecchiare.
        Il presente disegno di legge cerca appunto di delineare un regime autorizzatorio attento sia ai tradizionali profili di affidabilità delle persone fisiche investite di incarichi rilevanti nell'impresa e nella direzione degli istituti (dedicando anche particolare attenzione alla verifica degli assetti societari delle imprese), sia alle nuove esigenze organizzative delle imprese (riconoscendo ad esse la facoltà di associarsi per meglio corrispondere alle esigenze della clientela), sia, infine, alle esigenze di professionalità degli operatori e di qualità dei servizi.
        Per assicurare inoltre un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi, fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo, per i soggetti interessati alla licenza di esercizio delle attività in argomento, di presentare preliminarmente un "progetto organizzativo e tecnico-operativo" contenente precise indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.
        L'articolo 4 (disciplina generale delle attività autorizzate) impone per tutte le attività disciplinate dalla legge alcuni obblighi generali, oltre quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore.
        Tali obblighi sono:

            di tenere affissa nei locali dove si svolge l'attività una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe;

            di tenere un registro degli incarichi assunti;

            di comunicare al prefetto o al questore l'elenco del personale dipendente o comunque impiegato;

            di vigilare sull'attività del personale;

            di informare le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque attiene l'ordine e la sicurezza pubblica.

        Significativa in proposito è la prescrizione contenuta al comma 2 dello stesso articolo, relativa alle tariffe praticate che devono essere commisurate alla qualità dei servizi resi ed ai costi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale, di lavoro per il personale impiegato, ovvero alle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti, come ad esempio nel caso dei collaboratori investigativi. La disposizione mira al mantenimento delle condizioni ottimali di impiego del personale, come condizione determinante della qualità e della sicurezza dei servizi svolti.
        Nella stessa ottica di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro per gli operatori e l'adempimento degli oneri previdenziali ed assistenziali, va inquadrata la disposizione contenuta al comma 6 che contempla la possibilità per il questore di avvalersi, nell'esercizio delle attività di controllo, degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, per le attività di recupero crediti degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.
        L'articolo 5 (diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni), ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi contemplate all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
        I motivi di ordine e sicurezza pubblica, cui oggi fa riferimento l'articolo 136, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, diventano, quindi, una condizione residuale ed eccezionale, sottolineata dalla loro particolare gravità. I commi successivi svolgono una funzione di garanzia, di cui si avverte l'esigenza, prevedendo l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo per un periodo fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
        L'articolo 6 (esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria) per l'esercizio in forma diretta, cioè svolto con propri dipendenti, delle attività disciplinate dalla legge, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 (con esclusione cioè delle attività di investigazione e di quelle del recupero crediti), è previsto il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi. Per quel che concerne, in particolare, le condizioni e le modalità del rilascio, nonché per la sospensione e la revoca del nulla osta, si rinvia la disciplina al regolamento di esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dallo stesso regolamento per le attività svolte dagli istituti autorizzati.
        L'articolo 7 (Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria) prevede l'istituzione di una Commissione consultiva centrale per il monitoraggio del settore, nell'ambito della quale far emergere e comporre le inevitabili rilevanti problematiche connesse ai rapporti tra gli istituti che svolgono le attività di "sicurezza sussidiaria" e la grande "committenza", in un quadro di riferimento, attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco, nel quale sono presenti le amministrazioni interessate.
        Una seconda importante funzione della Commissione è quella della tenuta dei registri delle professionalità più rilevanti (titolari e direttori degli istituti, security manager, tecnici della sicurezza, investigatori privati, agenti di recupero crediti, eccetera).
        L'articolo 8 (registro professionale) istituisce, appunto, il registro delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dal disegno di legge, per le quali è richiesta una elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, di cui al comma 3 dello stesso articolo. Lo stesso decreto - oltre ad individuare, come già si è detto, le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta - dovrà individuare disposizioni regolamentari relative alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7, incaricate della tenuta dei registri; individuare i titoli di studio e le qualificazioni professionali; disciplinare i collegamenti fra il registro istituito presso il Ministero dell'interno dal comma 1 della disposizione in esame e l'albo istituito, come si vedrà, all'articolo 18 presso ogni corte d'appello per gli investigatoti abilitati allo svolgimento delle investigazioni difensive. Le spese per la tenuta dei registri e dell'albo sono a carico degli iscritti e conseguentemente l'articolo 25 del disegno di legge demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle somme dovute e le relative modalità di pagamento.
        Altro aspetto qualificante dello stesso regolamento è poi rappresentato dall'individuazione delle procedure per l'adozione dei codici di deontologia professionale e le modalità di controllo della qualità dei servizi prestati <(articolo 8, comma 3, lettere e) e f)>.
        Il capo II del disegno di legge (articoli da 9 a 13) si occupa "degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate", attualmente disciplinati dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle corrispondenti norme del regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di una riforma da tempo auspicata dalle categorie interessate, per adeguare la disciplina sia all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera), sia agli assetti organizzativi degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.
        Oltre alle innovazioni strutturali già poste in luce commentando gli articoli 2 e 3, si segnalano le ulteriori disposizioni dell'articolo 9 che, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivedono il criterio della "provincialità" della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo. Viene però contemplata la possibilità, per gli istituti di vigilanza, di:

            attivare una o più sedi secondarie in ciascuna delle province ove intendano operare;
            avvalersi dell' attività di altro istituto di vigilanza regolarmente autorizzato in altra provincia, mediante stipula di accordi associativi;

            avvalersi di unità mobili per i cantieri itineranti;

            avvalersi di personale e di mezzi della stessa impresa in caso di attività svolta in ambito di comuni direttamente confinanti con la provincia ove l'istituto è autorizzato, previa comunicazione al prefetto ed al questore della provincia interessata e con l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dalle predette autorità.

        Le disposizioni del presente capo vanno raccordate, come si è detto, con quelle del capo I, relative alla disciplina generale delle autorizzazioni, di cui si richiamano le previsioni alla qualità dei servizi:

            la preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo di impresa, di cui già si è fatto cenno (articolo 3);

            un tariffario proporzionato alla qualità ed ai costi dei servizi, oltre che alle prescrizioni dell'autorità (articolo 4, comma 2);

            specifici codici di qualità del tipo UNI da adottare con decreto interministeriale, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dall'UNI (articolo 1, comma 7);

            le prescrizioni questorili sui servizi delle guardie giurate (articoli 4, 10 e 11);

            il ricorso, in sede di verifica e di controllo, a soggetti pubblici o privati aventi specifiche competenze in materia (articolo 4, comma 6).

        Passando ad esaminare gli aspetti relativi agli addetti dei vari settori della "sicurezza sussidiaria" un punto particolarmente qualificante che il disegno di legge prende in considerazione è quello della nazionalità (per le guardie giurate, gli agenti di recupero dei crediti ed i collaboratori investigativi), relativamente al quale vengono ammessi i cittadini italiani e quelli dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Per gli addetti ai servizi di custodia, invece, vengono ammessi anche gli stranieri extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno. Si rammenta, infatti, che l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e norme sulla condizione dello straniero, garantisce allo straniero, anche extracomunitario, regolarmente soggiornante parità di trattamento rispetto al cittadino (l'articolo 9 dello stesso testo unico consente allo straniero extracomunitario in possesso di carta di soggiorno di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino). Una tale soluzione è giustificata dall'esigenza manifestata in più occasioni dagli esponenti delle organizzazioni di categoria, i quali hanno evidenziato una notevole scarsità di risposte alle offerte di lavoro, soprattutto nelle regioni del nord, ed in particolare nel settore del portierato. La soddisfazione di tale esigenza, però, è stata contemperata con quella dei possibili rischi sotto il profilo dell'ordine pubblico e dell'impatto che le varie tipologie di attività possono esercitare sui diritti dei terzi, con la conseguenza che gli strumenti amministrativi adottati sono stati ispirati ad ovvi criteri di gradualità. Si progredisce così dall'attività svolta dai "custodi", di cui si è detto, di per sé rimessa all'iniziativa dei titolari dei beni da custodire, per i quali si è prevista un'iscrizione volontaria in un apposito registro tenuto dalla questura, fino all'attività svolta dalle guardie giurate, per le quali occorre un apposito riconoscimento formale e un giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato. Particolari sono anche le regole d'azione per le attività di investigazione e di ricerca e per quelle di recupero crediti.
        Un discorso a parte va fatto poi per la questione della qualificazione giuridica degli addetti ai compiti di "sicurezza sussidiaria", significando che sono state attentamente valutate le proposte di considerare gli stessi - o almeno le guardie particolari giurate - come "pubblici ufficiali" o "incaricati di pubblico servizio", o anche solo "ausiliari di polizia".
        Il disegno di legge in esame opta per l'esclusione dell'una e dell'altra delle formule indicate, ritenendo tali qualificazioni tecnicamente inappropriate e, comunque, tali da ingenerare il dubbio, nei cittadini, che si tratti di soggetti muniti di pubbliche funzioni o di una speciale autorità.
        Ciò non ha impedito, però, né di riproporre, estendendola, la norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 690 del 1907, che attribuisce alle guardie giurate con compiti di accertamento degli illeciti (esempio le "guardie venatorie", i "guardaparco" e simili), anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, né di adottare nel testo (articolo 11) una tesi "avanzata" per quanto riguarda il riconoscimento, alle guardie giurate, di occasionali funzioni di polizia giudiziaria (secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione) e, soprattutto, di più estese facoltà di arresto in flagranza.
        In altre parole, per tali operatori viene estesa la facoltà concessa ai privati (e, quindi, anche alle guardie giurate) dall'articolo 383 del codice di procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d'ufficio per i quali l'arresto sia obbligatorio, ma anche "ai delitti che le guardie giurate sono tenute a prevenire", sempre che l'arresto sia consentito. Viene quindi previsto all'articolo 11, comma 4, che nell'ambito del servizio cui sono impiegate le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all' organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate ed i mezzi di prova eventualmente raccolti.
        Il provvedimento in esame pone poi particolare attenzione al requisito della professionalità degli operatori, privilegiando quindi la formazione degli addetti. In particolare, per le guardie giurate l'articolo 13, comma 1, nel rinviare l'individuazione dei requisiti professionali minimi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza Stato-regioni, presuppone che i programmi di formazione e l'aggiornamento debbano promuovere il senso di responsabilità ed assicurare una formazione adeguata ai compiti da svolgere. Lo stesso articolo 13 distingue poi la formazione professionale che in generale è di specifica competenza delle regioni, dalla formazione e dall'aggiornamento professionali cui possono provvedere anche gli istituti di vigilanza e di sicurezza e gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, sulla base di programmi formativi che saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno. Significativa è, infine, la disposizione contenuta sempre all'articolo 13 sopra richiamato che, relativamente alla formazione professionale di competenza delle regioni, demanda alla Conferenza Stato-regioni, il compito di promuovere su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
        Il capo III (articoli da 14 a 16) si occupa "dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria". Vengono quindi in considerazione, per un verso, i servizi indicati al comma 3 dell'articolo 1:

            la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada;

            la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate;

            per altro verso, nello stesso ambito sono ricompresi pure i servizi indicati al comma 5, lettera c), dello stesso articolo 1, nonché quelli non riservati alle guardie giurate, che saranno successivamente individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

        Anche per questa tipologia di operatori particolare cura viene posta nell'individuazione dei requisiti soggettivi e professionali, pur dovendo prendere atto, relativamente ai primi, della liberalizzazione già intervenuta per le attività di portierato e custodia (parziale abrogazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per effetto dell'articolo 1, comma 3 e dell'allegato B, n. 1, della legge n. 340 del 2000) e della improponibilità del requisito della "buona condotta" (sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2-16 dicembre 1993).
        Si è ovviato allora prevedendo un registro, ove possono iscriversi in via facoltativa i custodi dipendenti da imprese, da società o da privati che provvedono direttamente (articolo 16, comma 3) e nel quale devono iscriversi obbligatoriamente i custodi assunti da apposite agenzie di "portierato" per conto terzi (articolo 16, comma 1). Sempre per i requisiti soggettivi, in luogo della "buona condotta" viene introdotta la nozione di "condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità" necessarie all'esercizio dei compiti richiesti. Per tutti viene invece operato il rinvio <(articolo 16, comma 2, lettere d) ed e)> all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione patrimoniali e interdittive, oltre che personali).
        Anche per i custodi e i portieri, si è evitato di conferire "poteri" particolari, che non fossero quelli stessi del soggetto presso cui prestano servizio, sottolineando la diretta responsabilità del titolare del bene che se ne avvale, oltre che quella del titolare dell'agenzia che abbia eventualmente assunto o assicurato per conto terzi il servizio di portierato.
        Il capo IV (articoli da 17 a 20) recante la rubrica "degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati", contempla il rilascio di una licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta di informazioni per conto dei privati, da parte del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso, iscritto nel registro professionale di cui all'articolo articolo 8, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2. Viene poi previsto (articolo 17, comma 3) il rilascio di una licenza da parte del questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo iscritto nel registro di cui all'articolo 8. Tale licenza consente l'esercizio individuale delle attività di investigazione e ricerche, che può svolgersi o nell'ambito di accordi di collaborazione, ovvero in un rapporto di lavoro subordinato con un istituto regolarmente autorizzato.
        Anche per gli istituti di investigazione, analogamente a quanto già osservato per gli istituti di vigilanza privata, per assicurare un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo di presentare preliminarmente un progetto organizzativo e tecnico-operativo contenente precise indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.
        Quanto all'efficacia spaziale della licenza, gli istituti di investigazione assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed esercitano le attività autorizzate, solo su espresso incarico del committente regolarmente annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) (articolo 17, comma 7), a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti muniti della licenza del questore, ovvero attraverso altro istituto di investigazione o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria, preventivamente approvati dalle autorità (prefetto o questore) che hanno rilasciato le rispettive licenze.
        Nessun "potere" particolare è stato previsto per gli investigatori privati (fatte salve le facoltà già riconosciute dalla legge a proposito delle "investigazioni difensive") e per gli agenti di recupero crediti, per i quali, anzi, si è prevista una disciplina attenta alle esigenze di tutela della privacy - per entrambi - e, per i secondi, della regolarità contabile (articoli 19 e 21).
        Relativamente agli investigatori privati, si è inoltre previsto, colmando una lacuna dell' ordinamento, che, fatte salve le prerogative inerenti alle "indagini difensive", essi siano tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività autorizzata (articolo 19, comma 4); allo stato della legislazione vigente, infatti, l'omissione di denuncia sarebbe sanzionata solo come violazione dell'obbligo di collaborazione a richiesta dell'organo di polizia o come favoreggiamento.
        Un profilo a parte è quello degli istituti di investigazione abilitati all'investigazione difensiva (articolo 18). Mantenendo integralmente le disposizioni "speciali" in vigore, che sono, poi, quelle del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione, viene attribuita al presidente della corte d'appello, come organo sicuramente "terzo" nel processo penale, la competenza a disporre l'iscrizione dell'istituto, ovvero del collaboratore investigativo, che siano in possesso della licenza, rispettivamente, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello.
        Lo stesso articolo 18 prevede poi che la tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione ed alla cancellazione dal citato albo, è determinata con regolamento da adottare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
        Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale ed, il questore, è inoltre competente ad impartire le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.
        Per quanto riguarda, infine, le cosiddette "informazioni commerciali" l'articolo 17, comma 8, consente finalmente di chiarire che non occorre la licenza di "investigazione privata" per le attività di ricerca e raccolta delle informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
        Il capo V riguarda l'attività di recupero crediti che, pur presentando elementi di contiguità con quella di investigazione e di ricerca, è oggettivamente ai margini della materia "sicurezza sussidiaria". Si è comunque preferito disciplinarla nel disegno di legge, al fine di poter comprendere in un contesto normativo statuale una materia finora riservata alla competenza degli organi dello Stato per gli spiccati profili di ordine e sicurezza pubblica che essa presenta. Si rammenta, infatti, che l'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferma allo Stato la competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.
        Considerate tuttavia l'ampiezza della materia ed l'interrelazione fra le diverse esigenze da tutelare, gli aspetti attuativi e di dettaglio, per i quali non vi sia una riserva di legge, sono stati rinviati al regolamento di attuazione o ad altre fonti secondarie.
        Il capo VI (articoli da 23 a 26), reca infine, disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.
        Tali disposizioni meritano di essere richiamate unicamente per i profili attinenti agli incentivi e al regime transitorio.
        Per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 24 lo scopo di tale previsione è quello di promuovere lo sviluppo del settore ed in proposito viene previsto che al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria, mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.
        Per la fase transitoria, infine, l'articolo 25 prevede per un verso che le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge possono essere proseguite per non oltre sei mesi successivi. Altra previsione è poi quella relativa alle licenze rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge, le quali continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla stessa legge e dal regolamento di attuazione. Infine, i provvedimenti di attuazione dei registri o degli elenchi contemplati dal disegno di legge dovranno provvedere, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda dei soggetti già in possesso di licenze, approvazioni o nulla osta rilasciati a norma di disposizioni previgenti, anche se tali soggetti siano privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richiesti.




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