XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4189




        Onorevoli Colleghi! - La legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in alcune parti obsoleta, prevede, all'articolo 26, terzo comma, che il notaio non può assentarsi dal distretto di competenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune assegnatogli non vi sia che un solo notaio, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaio.
        Il quarto comma prevede che, volendo assentarsi per un tempo maggiore, il notaio deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese, mentre per i congedi da uno a tre mesi la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile.
        Il quinto comma recita "Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi".
        E', invece, abitudine attuale, non negativa per il servizio notarile, di prendere più periodi brevi di riposo nell'arco dell'anno piuttosto che lunghi periodi continuativi.
        La norma nel suo tenore letterale impone al notaio che voglia assentarsi dal servizio tre volte in un anno per più di dieci giorni di richiedere una prima volta l'autorizzazione al presidente del Consiglio notarile, la seconda volta al Consiglio notarile e la terza volta addirittura al Ministro della giustizia.
        La finalità della norma è di "assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio", come recita il primo comma del citato articolo 26; a tale fine soccorre la possibilità per il notaio che si assenta di nominare un coadiutore fra i notai in esercizio nello stesso distretto.
        Il collega "esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito" (articolo 45); quindi, presta assistenza alla sede, iscrive gli atti al repertorio del notaio coadiuvato e gli atti dal primo rogati rimarranno nella raccolta del secondo. Questo determina la favorevole conseguenza per la clientela di fruire della perfetta continuità delle prestazioni, potendo fare sempre riferimento al proprio notaio abituale.
        Il ricorso all'istituto del coadiutore o alla nomina di altro notaio delegato a rilasciare soltanto copia dei propri atti, figure già espressamente previste dalla legge notarile, consente al notaio di assentarsi senza che la sua assenza comporti alcun disagio per il pubblico.
        Quello che ormai è da ritenere superato nell'attuale disciplina è la procedura per la nomina del coadiutore o del delegato, in un contesto di semplificazione amministrativa e di devoluzione di competenze che vede la necessità di alleggerire gli organi gerarchicamente superiori dall'esaminare e decidere su provvedimenti di assoluta banalità, che possono essere più speditamente rilasciati dagli organi di controllo inferiori.
        Il presidente del Consiglio notarile è, a questo fine, colui che più agevolmente può controllare e gestire i permessi di assenza dei notai del suo distretto fino a un limite massimo di giorni nell'arco di un anno compatibile con i normali periodi di ferie.
        In conclusione, una modifica dell'attuale disciplina notarile in materia di assenze dalla sede che preveda come ipotesi normale la nomina di altro notaio coadiutore da parte del presidente del Consiglio notarile per tante volte fino a raggiungere, nell'arco di un anno, un periodo di sessanta giorni complessivi; oltre i sessanta giorni e fino a centottanta giorni complessivamente, la competenza passa al Consiglio notarile; oltre tale termine la competenza passa al Ministro della giustizia.
        Si propone quindi una modifica della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel senso previsto dalla presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli