XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4189
Onorevoli Colleghi! - La legge 16 febbraio 1913, n. 89,
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in
alcune parti obsoleta, prevede, all'articolo 26, terzo comma,
che il notaio non può assentarsi dal distretto di competenza
per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel
comune assegnatogli non vi sia che un solo notaio, e per più
di dieci giorni, se vi sia altro notaio.
Il quarto comma prevede che, volendo assentarsi per un
tempo maggiore, il notaio deve ottenere il permesso dal
presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere
per un termine non eccedente un mese, mentre per i congedi da
uno a tre mesi la facoltà di concederli spetta al Consiglio
notarile.
Il quinto comma recita "Tanto il presidente del Consiglio
notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per
ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso
d'assenza nel periodo di dodici mesi".
E', invece, abitudine attuale, non negativa per il
servizio notarile, di prendere più periodi brevi di riposo
nell'arco dell'anno piuttosto che lunghi periodi
continuativi.
La norma nel suo tenore letterale impone al notaio che
voglia assentarsi dal servizio tre volte in un anno per più di
dieci giorni di richiedere una prima volta l'autorizzazione al
presidente del Consiglio notarile, la seconda volta al
Consiglio notarile e la terza volta addirittura al Ministro
della giustizia.
La finalità della norma è di "assicurare il funzionamento
regolare e continuo dell'ufficio", come recita il primo comma
del citato articolo 26; a tale fine soccorre la possibilità
per il notaio che si assenta di nominare un coadiutore fra i
notai in esercizio nello stesso distretto.
Il collega "esercita le funzioni notarili in nome e
nell'interesse del notaro impedito" (articolo 45); quindi,
presta assistenza alla sede, iscrive gli atti al repertorio
del notaio coadiuvato e gli atti dal primo rogati rimarranno
nella raccolta del secondo. Questo determina la favorevole
conseguenza per la clientela di fruire della perfetta
continuità delle prestazioni, potendo fare sempre riferimento
al proprio notaio abituale.
Il ricorso all'istituto del coadiutore o alla nomina di
altro notaio delegato a rilasciare soltanto copia dei propri
atti, figure già espressamente previste dalla legge notarile,
consente al notaio di assentarsi senza che la sua assenza
comporti alcun disagio per il pubblico.
Quello che ormai è da ritenere superato nell'attuale
disciplina è la procedura per la nomina del coadiutore o del
delegato, in un contesto di semplificazione amministrativa e
di devoluzione di competenze che vede la necessità di
alleggerire gli organi gerarchicamente superiori
dall'esaminare e decidere su provvedimenti di assoluta
banalità, che possono essere più speditamente rilasciati dagli
organi di controllo inferiori.
Il presidente del Consiglio notarile è, a questo fine,
colui che più agevolmente può controllare e gestire i permessi
di assenza dei notai del suo distretto fino a un limite
massimo di giorni nell'arco di un anno compatibile con i
normali periodi di ferie.
In conclusione, una modifica dell'attuale disciplina
notarile in materia di assenze dalla sede che preveda come
ipotesi normale la nomina di altro notaio coadiutore da parte
del presidente del Consiglio notarile per tante volte fino a
raggiungere, nell'arco di un anno, un periodo di sessanta
giorni complessivi; oltre i sessanta giorni e fino a
centottanta giorni complessivamente, la competenza passa al
Consiglio notarile; oltre tale termine la competenza passa al
Ministro della giustizia.
Si propone quindi una modifica della legge 16 febbraio
1913, n. 89, nel senso previsto dalla presente proposta di
legge.