XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4145
Onorevoli Deputati! - L'Accordo quadro di cooperazione
economica nel settore delle infrastrutture industriali e della
cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del
Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, fornisce
strumenti di rilancio della collaborazione economica
italo-venezuelana su basi più aderenti alle nuove realtà di
mercato ed al mutato scenario internazionale.
Il nuovo testo, negoziato a partire dal 1996, definisce i
settori prioritari ed i meccanismi idonei ad ampliare la
collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture,
industriale ed allo sviluppo attraverso il rafforzamento delle
relazioni economiche e commerciali, nonché l'intensificazione
della cooperazione nel settore delle alte tecnologie.
In particolare tale collaborazione sarà volta a favorire
il settore delle piccole e medie imprese, nella convinzione
che esse siano un importante fattore di sviluppo e di lotta
alla povertà (articolo III). A tal fine le Parti si impegnano
a stimolare la costituzione nei rispettivi Paesi di società
miste, favorendole attraverso supporti finanziari e
tecnologici (articolo IV).
I due Paesi si impegnano altresì a concordare adeguate
forme di promozione delle esportazioni verso mercati terzi dei
prodotti delle imprese miste (articolo VII) ed a favorire
progetti comuni di ricerca e sviluppo (articolo VIII), dando
particolare priorità a quelli che utilizzano i cofinanziamenti
vincolati ad organismi finanziari internazionali o regionali
(articolo X).
Per dare impulso all'attuazione dell'Accordo, le Parti si
sono accordate per istituire un Consiglio italo-venezuelano
per la cooperazione economica, industriale, finanziaria, del
settore delle infrastrutture ed allo sviluppo (articolo XII)
che avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità
da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere
realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da
utilizzare per la realizzazione degli stessi, nonché avrà la
funzione di stimolare e coordinare le iniziative di
cooperazione tra i due Paesi. Esso si riunirà possibilmente
con frequenza annuale o quando se ne presenti la necessità. Il
Consiglio potrà costituire gruppi di lavoro ad hoc, come
il gruppo di lavoro per l'interscambio e la cooperazione
economica industriale (articolo XIII). Sotto l'egida del
Consiglio potrà operare un Comitato imprenditoriale con
l'obiettivo di ampliare concretamente i vincoli economici e
industriali tra i due Paesi (articolo XIV).
Infine l'Accordo prevede dei meccanismi per la soluzione
delle controversie tra le imprese delle Parti con la
possibiità di far ricorso al Regolamento di conciliazione ed
arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi
(articolo XV).