XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4145




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo quadro di cooperazione economica nel settore delle infrastrutture industriali e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, fornisce strumenti di rilancio della collaborazione economica italo-venezuelana su basi più aderenti alle nuove realtà di mercato ed al mutato scenario internazionale.
        Il nuovo testo, negoziato a partire dal 1996, definisce i settori prioritari ed i meccanismi idonei ad ampliare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo attraverso il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali, nonché l'intensificazione della cooperazione nel settore delle alte tecnologie.
        In particolare tale collaborazione sarà volta a favorire il settore delle piccole e medie imprese, nella convinzione che esse siano un importante fattore di sviluppo e di lotta alla povertà (articolo III). A tal fine le Parti si impegnano a stimolare la costituzione nei rispettivi Paesi di società miste, favorendole attraverso supporti finanziari e tecnologici (articolo IV).
        I due Paesi si impegnano altresì a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni verso mercati terzi dei prodotti delle imprese miste (articolo VII) ed a favorire progetti comuni di ricerca e sviluppo (articolo VIII), dando particolare priorità a quelli che utilizzano i cofinanziamenti vincolati ad organismi finanziari internazionali o regionali (articolo X).
        Per dare impulso all'attuazione dell'Accordo, le Parti si sono accordate per istituire un Consiglio italo-venezuelano per la cooperazione economica, industriale, finanziaria, del settore delle infrastrutture ed allo sviluppo (articolo XII) che avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, nonché avrà la funzione di stimolare e coordinare le iniziative di cooperazione tra i due Paesi. Esso si riunirà possibilmente con frequenza annuale o quando se ne presenti la necessità. Il Consiglio potrà costituire gruppi di lavoro ad hoc, come il gruppo di lavoro per l'interscambio e la cooperazione economica industriale (articolo XIII). Sotto l'egida del Consiglio potrà operare un Comitato imprenditoriale con l'obiettivo di ampliare concretamente i vincoli economici e industriali tra i due Paesi (articolo XIV).
        Infine l'Accordo prevede dei meccanismi per la soluzione delle controversie tra le imprese delle Parti con la possibiità di far ricorso al Regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi (articolo XV).




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