XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4144




        Onorevoli Deputati! - La materia funeraria, nel corso dell'ultima legislatura è stata oggetto di interventi sporadici e limitati ad alcune parti del problema, lasciandone altre del tutto prive di regolamentazione (ci si riferisce da ultimo al decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che ha introdotto l'onerosità per l'inumazione e la cremazione, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione di ceneri e, infine, all'articolo 28 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, che è intervenuto sulla edificabilità nell'intorno dei cimiteri).
        Con la presente iniziativa si intende innovare in modo organico (si riscrive, infatti, l'intero titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), il settore funerario italiano, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza.
        Bisogna infatti considerare la particolarità della materia, che coinvolge oltre mezzo milione di famiglie all'anno, i suoi risvolti psicologici, che richiamano attenzione al legislatore il quale deve esprimere un modello adattabile alle molteplicità delle possibili scelte.
        Il presente intervento legislativo è peraltro rispettoso del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
        La materia della polizia mortuaria, storicamente, non è mai stata sussunta in un unico plesso amministrativo. Vi sono infatti aspetti prettamente sanitari (Ministero della salute), ve ne sono altri riconducibili all'ordine pubblico (Ministero dell'interno), altri ancora relativi ad esigenze di giustizia (Ministero della giustizia).
        Come si può facilmente constatare, trattasi di una materia multidisciplinare, non facilmente riconducibile ad una singola competenza unitariamente intesa (statale o regionale).
        La sintesi, sul piano legislativo, nella definizione dei princìpi uniformi, non può dunque che competere allo Stato e al suo Parlamento, fermo restando che i princìpi posti dal presente disegno di legge saranno esplicitati dalle numerose riserve di legge regionali, cui il testo rinvia, per la normativa di attuazione e di dettaglio.
        Anche gli enti locali, storicamente titolari, unitamente al Ministero dell'interno, della materia della polizia mortuaria, trovano adeguato riconoscimento e valorizzazione del proprio ruolo nella disciplina di detti servizi nell'ambito del proprio territorio.
        In questa ottica, ben si comprende come lo Stato debba esprimere i princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria, allo scopo di definire standard uniformi su tutto il territorio nazionale in tema di trattamento amministrativo del cadavere e dei resti umani (ceneri, ossa, eccetera).
        Così pure compete allo Stato dettare norme a tutela del mercato e della concorrenza, e dunque degli utenti, al fine di evitare situazioni di monopolio o di oligopolio nelle varie fasi del mercato funerario (vestizione e veglia della salma, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura) che si ritorcono in danno dei fruitori dei servizi.
        In questo senso sono da intendere i precisi limiti di confine posti nelle attività fra mercati contigui (chi svolge attività di natura istituzionale nel settore mortuario non deve svolgere attività imprenditoriali di onoranze funebri), allo scopo di evitare le distorsioni di mercato che nuocciono non solo al corretto andamento dell'economia, ma agli stessi utenti, sui quali gravano tutte le disfunzioni del sistema.
        Alle regioni competono funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre i comuni svolgeranno funzioni amministrative e regolamentari per disciplinare sul territorio le modalità operative dei singoli servizi funerari.
        Resta ferma l'autorità del sindaco per l'ordine e la vigilanza in materia funeraria.
        Il disegno di legge si caratterizza per l'affermazione, in detto settore, del principio di sussidiarietà, sempre più presente nel nostro ordinamento, anche a livello costituzionale.
        Tutti i molteplici servizi attinenti alla materia funeraria devono poter essere gestiti in condizioni di pari opportunità tra operatori pubblici e privati.
        Devono essere due i polmoni che portano ossigeno ad un settore da tempo negletto e bisognoso di nuove energie.
        In questa ottica il disegno di legge contempla la possibilità, con le dovute ed opportune garanzie, che operatori privati possano accedere alla gestione di un cimitero, il cui regime giuridico (demanialità) resta immutato.
        I cimiteri dunque continueranno a far parte del demanio comunale e solo i comuni potranno erigere nuovi cimiteri. Del pari, è opportuno, almeno in questa fase storica dove la cremazione deve ancora affermarsi in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, che i forni crematori continuino ad essere costruiti all'interno dei cimiteri, anche con il contributo degli enti morali senza scopo di lucro che hanno diffuso in Italia l'idea cremazionista.
        Questa forma di conservazione (cimiteri comunali) della memoria e dei ricordi, appare dunque ancora la più opportuna e coerente con la cultura e la tradizione del popolo italiano, che vede ancora nel cimitero il luogo e la sintesi della storia sua come collettività (si pensi ai monumenti che ricordano i caduti di tutte le guerre) e come singolo individuo (le tombe private).
        Fermi restando i predetti profili, occorre tuttavia innovare i metodi gestionali favorendo l'ingresso di operatori privati che portino nuova linfa all'edilizia cimiteriale, ferma oramai da decenni, per rendere i servizi adeguati alle esigenze della popolazione. In questo senso è visto con favore lo strumento del project financing, già sperimentato in materia di realizzazione di opere pubbliche.
        L'ingresso di operatori privati nel settore cimiteriale determinerà miglioramenti della qualità dei servizi offerti, così come è stato positivamente sperimentato in altri settori.
        Nella gestione dei cimiteri resterà centrale la figura dell'ente locale, dal quale non si potrà prescindere, e che ben saprà valutare le opportunità offerte dalla nuova disciplina legislativa.
        Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per rendere più agevole la costruzione e l'uso di cappelle private, eliminando quasi totalmente la zona di rispetto (limitata a soli 25 metri), in modo da rendere "popolare" e non più elitaria, anche questa forma e modalità di sepoltura.
        Definisce in modo organico e compiuto il concetto di trasporto di cadavere, chiarendo che l'addetto a tale servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio.
        Definisce altresì il concetto di attività funebre, in tutti i suoi molteplici aspetti e pone norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente chi, in ragione del suo ufficio, favorisce in modo irregolare lo svolgimento di un servizio funebre.
        Questo disegno di legge, concepito e pensato in modo organico, coglie l'occasione per eliminare alcune discrasie normative, non sufficientemente coordinate con l'intero sistema.
        Anche il trasporto funebre, storicamente assunto in esclusiva dai comuni, trova adeguata disciplina, nel rispetto della pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e dell mercato (parere 2 luglio 1998) e della recente giurisprudenza amministrativa, come attività libero imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa.
        Altra novità del disegno di legge è la previsione di ambienti nei quali operatori, pubblici e privati o misti, potranno svolgere i propri servizi per il commiato.
        Con questo sistema si ritiene di alleggerire i servizi mortuari delle strutture ospedaliere, oggi molto congestionati, e di razionalizzare il mercato delle onoranze favorendo gli operatori seri, in grado di effettuare cospicui investimenti che si traducono, oltre che in nuovi posti occupazionali, in maggiori servizi per la popolazione.
        Allo scopo di non creare situazioni di monopolio, con conseguenti distorsioni nel mercato delle onoranze funebri, si è introdotta una norma di salvaguardia che non consente ai soggetti gestori delle sale del commiato di convenzionarsi con strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei rispettivi servizi mortuari.
        E' stata altresì introdotta la tanatoprassi (pratica volta alla momentanea conservazione e presentabilità del cadavere) e delineata la figura del profilo professionale del tanatoprattore, da attuare con legge, anche in ossequio al recente parere del Consiglio di Stato (18 aprile 2002) che lo ha suggerito espressamente, per armonia con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
        Viene infine contemplato il cimitero per animali d'affezione. Notoriamente le famiglie italiane hanno animali nelle proprie abitazioni. L'animale d'affezione accompagna la vita delle persone dall'infanzia (chi di noi non ricorda il proprio animale preferito con cui giocava da bambino?) fino alla tarda età. Questo forte legame "uomo-animale", pur rescindendosi con l'evento morte, ha la possibilità di continuare in modo sereno e quasi poetico con la realizzazione di un sito destinato a raccogliere le spoglie dei poveri animali che hanno raccolto in vita il nostro affetto.
        Non si fa luogo alla relazione tecnica perché dal disegno di legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.




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