XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4457




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. In deroga all'articolo 80 della Costituzione la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa è sottoposta, prima della sua promulgazione, a referendum popolare. A tale fine la legge di autorizzazione alla ratifica è pubblicata, entro dieci giorni dalla sua approvazione, nella Gazzetta Ufficiale distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il referendum avente per oggetto il quesito indicato all'articolo 2, fissando la data di convocazione degli elettori nei sessanta giorni successivi.
        2. La legge di autorizzazione alla ratifica è promulgata se al referendum ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
        3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi del testo unico dalle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. Il quesito da sottoporre al referendum di cui all'articolo 1 è il seguente: "Approvate il testo della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del ... ?".


Art. 3.

        1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nonché all'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
        2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o ai gruppi politici la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.


Art. 4.

        1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.



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