XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4457
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. In deroga all'articolo 80 della Costituzione la legge
di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce
una Costituzione per l'Europa è sottoposta, prima della sua
promulgazione, a referendum popolare. A tale fine la
legge di autorizzazione alla ratifica è pubblicata, entro
dieci giorni dalla sua approvazione, nella Gazzetta
Ufficiale distintamente dalle altre leggi, senza numero
d'ordine e senza formula di promulgazione. Entro dieci giorni
dalla pubblicazione, il Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il
referendum avente per oggetto il quesito indicato
all'articolo 2, fissando la data di convocazione degli
elettori nei sessanta giorni successivi.
2. La legge di autorizzazione alla ratifica è promulgata
se al referendum ha partecipato la maggioranza degli
aventi diritto e se è stata approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data
di svolgimento del referendum, hanno compiuto il
diciottesimo anno di età e sono iscritti nelle liste
elettorali del comune, ai sensi del testo unico dalle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni.
Art. 2.
1. Il quesito da sottoporre al referendum di cui
all'articolo 1 è il seguente: "Approvate il testo della legge
di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce
una Costituzione per l'Europa approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del ... ?".
Art. 3.
1. La propaganda relativa allo svolgimento del
referendum previsto dalla presente legge costituzionale
è disciplinata dalle disposizioni di cui alle leggi 4 aprile
1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, e successive
modificazioni, nonché all'articolo 52 della legge 25 maggio
1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22
maggio 1978, n. 199.
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi
atti a garantire ai partiti o ai gruppi politici la
partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla
illustrazione del quesito referendario.
Art. 4.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.