XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4337
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 91).
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
"c) se, al raggiungimento della maggiore età,
risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della
Repubblica e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana;";
b) all'articolo 5, comma 1, le parole: "ovvero
dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e
se non sussiste separazione legale" sono soppresse;
c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. La cittadinanza italiana può essere concessa
dal Ministro dell'interno con proprio decreto su istanza del
prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
del richiedente, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti,
con provvedimento dell'ambasciatore su istanza dell'autorità
consolare competente; in tale caso la concessione deve essere
immediatamente comunicata al Ministro dell'interno;
d) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le
parole: "due anni" sono sostituite dalla seguenti: "due
mesi";
e) all'articolo 23 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Per gli italiani residenti all'estero
può essere concordata con gli uffici o con le rappresentanze
consolari, anche per via telefonica o telematica, la
fissazione di una data per la completa definizione
dell'iscrizione. Gli uffici o le rappresentanze garantiscono
ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico entro
ventiquattro ore. In relazione ai documenti già in possesso
della pubblica amministrazione o alle dichiarazioni rese dal
proponente dell'istanza, si applicano le disposizioni del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
autocertificazione".
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, la lettera aa) è abrogata.
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 6 della legge
27 ottobre 1988, n. 470).
1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono
la propria residenza da un comune italiano all'estero devono
farne dichiarazione all'ufficio o alla rappresentanza
consolare della circoscrizione di immigrazione entro tre mesi
dalla data di immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o
rappresentanza consolare.
3. I cittadini italiani che risiedono all'estero che
cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro tre mesi all'ufficio o alla rappresentanza
consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza
o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In
presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo
Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal
capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno
degli altri membri della famiglia.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o
rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni
opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
delle comunicazioni di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove
possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità
locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei
nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive
circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono
registrate dagli uffici o dalle rappresentanze consolari
interessati negli schedari istituiti ai sensi dell'articolo 67
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200. Scaduti i termini per la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici o le
rappresentanze consolari provvedono a iscrivere d'ufficio nei
predetti schedari i cittadini italiani che non hanno
presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici
hanno conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di
questa, l'iscrizione d'ufficio, è trasmessa entro sei mesi
dall'ufficio o dalla rappresentanza consolare al Ministro
dell'interno per le registrazioni di competenza e per le
successive, immediate comunicazioni al comune italiano
competente.
8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa
all'ufficio o alla rappresentanza consolare della
circoscrizione di provenienza.
9. La trasmissione delle dichiarazioni di cui ai
commi 7 e 8 può essere effettuata anche per via telematica. In
ogni caso gli uffici effettuano la trasmissione secondo
criteri che ne garantiscono l'autenticità e la
riservatezza.
10. La richiesta agli uffici o alle rappresentanze
consolari, da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere
accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle
dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione
autocertificata ai sensi degli articoli 43 e 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. In mancanza
di tali dichiarazioni gli uffici o le rappresentanze
consolari, corrispondono alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio ai sensi del comma
6.
11. Qualora la procedura di iscrizione comporti per
i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione
alle condizioni familiari, di salute, di lavoro o di distanza,
può essere concordata con gli uffici o dalle rappresentanze
consolari, anche per via telefonica o telematica, la
fissazione di una data per la completa definizione
dell'iscrizione. Gli uffici o le rappresentanze consolari
garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro
carico entro ventiquattro ore".