XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4337




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 91).

        1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

                "c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;";

            b) all'articolo 5, comma 1, le parole: "ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale" sono soppresse;

            c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. La cittadinanza italiana può essere concessa dal Ministro dell'interno con proprio decreto su istanza del prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento dell'ambasciatore su istanza dell'autorità consolare competente; in tale caso la concessione deve essere immediatamente comunicata al Ministro dell'interno;

            d) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: "due anni" sono sostituite dalla seguenti: "due mesi";

            e) all'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                "2-bis. Per gli italiani residenti all'estero può essere concordata con gli uffici o con le rappresentanze consolari, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici o le rappresentanze garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico entro ventiquattro ore. In relazione ai documenti già in possesso della pubblica amministrazione o alle dichiarazioni rese dal proponente dell'istanza, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di autocertificazione".

        2. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è abrogata.


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 6 della legge
27 ottobre 1988, n. 470).

        1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio o alla rappresentanza consolare della circoscrizione di immigrazione entro tre mesi dalla data di immigrazione.
            2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o rappresentanza consolare.
            3. I cittadini italiani che risiedono all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro tre mesi all'ufficio o alla rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
            4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno degli altri membri della famiglia.
            5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
            6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici o dalle rappresentanze consolari interessati negli schedari istituiti ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici o le rappresentanze consolari provvedono a iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non hanno presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici hanno conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
            7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, è trasmessa entro sei mesi dall'ufficio o dalla rappresentanza consolare al Ministro dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
            8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa all'ufficio o alla rappresentanza consolare della circoscrizione di provenienza.
            9. La trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 può essere effettuata anche per via telematica. In ogni caso gli uffici effettuano la trasmissione secondo criteri che ne garantiscono l'autenticità e la riservatezza.
            10. La richiesta agli uffici o alle rappresentanze consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 43 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici o le rappresentanze consolari, corrispondono alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio ai sensi del comma 6.
            11. Qualora la procedura di iscrizione comporti per i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione alle condizioni familiari, di salute, di lavoro o di distanza, può essere concordata con gli uffici o dalle rappresentanze consolari, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici o le rappresentanze consolari garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico entro ventiquattro ore".



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