XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4228
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DELLA CARRIERA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 1.
(Istituzione della carriera economico-finanziaria
dell'Amministrazione civile dell'interno).
1. La presente legge disciplina l'organizzazione del
lavoro degli uffici centrali e periferici del Ministero
dell'interno e il rapporto d'impiego del personale della
carriera economico-finanziaria.
2. Tenuto conto dell'esigenza di dover assicurare
un'articolazione funzionale atta a valorizzare le specificità
professionali, con particolare riguardo alle competenze di
tipo tecnico, sia per le esigenze derivanti dalla conoscenza
della realtà economico-finanziaria degli uffici centrali,
degli uffici territoriali del Governo e delle questure, nonché
per sopperire alle esigenze immanenti connesse alle attività
ispettive economiche ed alla gestione finanziaria, sul piano
del risanamento e del contenimento della spesa pubblica negli
enti commissariati e dissestati, nonché al controllo di
gestione degli investimenti pubblici destinati alle
infrastrutture di competenza degli enti locali, è istituita la
carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile
dell'interno.
3. La carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione
civile dell'interno è unitaria, in ragione della natura delle
specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che
ne fanno parte. L'ordinamento della carriera è regolato dalla
presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Capo II
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 2.
(Funzioni).
1. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei
compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio
e di amministrazione affidati alla carriera prefettizia, con
regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, nonché di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica gestiti sul piano operativo dalla dirigenza
delle Forze di polizia, le funzioni della carriera
economico-finanziaria sono essenzialmente suppletive,
complementari e infungibili, come previsto dall'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dall'articolo 36 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, per i
compiti istituzionali che le due predette carriere
dirigenziali sono chiamate a svolgere.
2. Il personale della carriera economico-finanziaria
esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di
competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le
funzioni di cui alla tabella A allegata alla presente
legge.
Art. 3.
(Qualifiche).
1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento
dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, la carriera
economico-finanziaria si articola nelle qualifiche di:
economista, analista economico-finanziario e consulente
economico-finanziario, di seguito denominate "economista,
analista e consulente", alle quali corrisponde l'esercizio
delle funzioni indicate nella tabella B allegata alla presente
legge.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera è
attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
formazione iniziale di cui all'articolo 6, la qualifica di
consigliere economico-finanziario.
3. La dotazione organica del personale della carriera
economico-finanziaria è stabilita nella tabella B allegata
alla presente legge.
Art. 4.
(Espletamento delle attività di studio,
consulenza e ricerca).
1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1,
comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, i
funzionari con la qualifica di economista e di analista che si
avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite
di un contingente di venti unità e per l'intera durata della
permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio,
di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative di
particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al capo III è
stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni
esercitate.
Art. 5.
(Accesso alla carriera).
1. Alla carriera economico-finanziaria si accede dalla
qualifica iniziale esclusivamente mediante pubblico
concorso.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono indicati la
classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo
economico per il conseguimento della laurea specialistica
prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di
laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, e delle relative
disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono,
altresì, stabilite le forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte e
orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità
di svolgimento del concorso, di composizione della commissione
giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono
individuati i diplomi di specializzazione e i titoli di
dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della
graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la
cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita
dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle
qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
economico-finanziari e sono ammessi al corso di formazione
iniziale di cui all'articolo 6.
Art. 6.
(Formazione iniziale).
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di
formazione iniziale della durata di due anni, articolato in
periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio
operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del
primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di
prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di
inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione
in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate
dall'Amministrazione civile dell'interno ai fini della
copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla
scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di
ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo di
permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere
inferiore a due anni.
Art. 7.
(Attività formative).
1. La formazione del personale della carriera
economico-finanziaria è assicurata durante lo svolgimento
dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale,
sono effettuati a cura della Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno:
a) il corso di acceso alla qualifica di
analista;
b) i corsi di formazione permanente su tematiche
di interesse dell'Amministrazione che devono essere
frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno;
c) il corso riservato agli analisti finalizzato al
perfezionamento professionale.
2. L'Amministrazione civile dell'interno promuove altresì
lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole
delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici
e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e
istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni
internazionali.
Art. 8.
(Progressione in carriera).
1. Il passaggio alla qualifica di analista avviene, con
cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla
quale sono ammessi i consulenti con almeno nove anni e sei
mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che,
avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
presso le strutture centrali dell'Amministrazione civile
dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di
cui all'articolo 6, hanno prestato servizio presso gli uffici
periferici per un periodo complessivamente non inferiore a tre
anni.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma
1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude
con un esame finale a seguito del quale al funzionario è
attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria,
formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in
sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di
formazione e nell'esame finale, determina la posizione di
ruolo nella qualifica di analista economico-finanziario.
3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono
stabilite dal comitato direttivo della Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di analista decorrono agli
effetti giuridici ed economici dal 1^ gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono svolti i corsi di
formazione.
5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione
effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle
posizioni nei ruoli di anzianità degli analisti e dei
consulenti, una valutazione dei titoli di servizio di cui
all'articolo 9, comma 1. A tali fini sono, rispettivamente,
valutati gli analisti e i consulenti con almeno tre anni di
servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione
provvede, per gli analisti su proposta di una commissione
nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da
tre economisti che hanno svolto incarichi di funzione in
ambito sia centrale che periferico; per i consulenti su
proposta della commissione per la progressione in carriera
prevista dall'articolo 18.
Art. 9.
(Valutazione comparativa).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono
dettate le disposizioni relative al procedimento di
valutazione comparativa di cui all'articolo 8, commi 1 e 5,
nonché alla individuazione delle categorie dei titoli di
servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e
massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso
provvedimento sono definite le modalità per garantire la
tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari
interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di
amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta
dell'economista dipartimentale competente per
l'amministrazione del personale della carriera
economico-finanziaria, determina, con cadenza triennale, i
criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di
valutazione di cui all'articolo 17 e alle categorie dei titoli
di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella
valutazione, il periodo temporale di riferimento per la
valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di
idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato
in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo
massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella
determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si
avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di
valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno
su proposta del capo del dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera
economico-finanziaria.
3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei
tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare
della sospensione dalla qualifica o, nel giudizio di
valutazione annuale di cui all'articolo 17, comma 3, un
punteggio inferiore a sessanta su cento.
4. La commissione per la progressione in carriera prevista
dall'articolo 18 formula al consiglio di amministrazione,
sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2 del
presente articolo, la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio
di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le
posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in
difformità alla proposta formulata dalla commissione.
Art. 10.
(Nomina ad economista).
1. La nomina ad economista è conferita con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
nei limiti delle disponibilità di organico.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro
dell'interno costituisce, su designazione del consiglio di
amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque
membri di cui due, oltre all'economista dipartimentale
competente per l'amministrazione del personale della carriera
economico-finanziaria, scelti tra gli economisti
dipartimentali e due tra gli analisti titolari di uno degli
uffici economico-finanziari territoriali del governo e di un
ufficio economico-finanziario della questura nelle sedi
capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con
il decreto di costituzione è individuato il componente della
commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e
sono indicati tre componenti supplenti, uno titolare
dell'incarico di economista dipartimentale, uno titolare
dell'incarico di analista di un ufficio economico-finanziario
territoriale del governo e uno titolare dell'incarico di
analista di un ufficio economico-finanziario della questura,
entrambi nelle sedi capoluogo di regione identificate come
aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle
schede valutative annuali di cui all'articolo 17, comma 4,
delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio
prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di
analista ritenuti idonei alla nomina ad economista, nella
misura non inferiore a due volte il numero dei posti
disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo
l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza
suscettibile di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno effettua la propria scelta, ai
fini della relativa proposta al Consiglio dei ministri, ai
sensi del comma 1, tra i funzionari indicati dalla commissione
consultiva.
Art. 11.
(Individuazione dei posti di funzione).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e
11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire agli
analisti e ai consulenti, nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione civile dell'interno, sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli
uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria
sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento
è assicurata da un altro funzionario della carriera
economico-finanziaria.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale,
si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica
rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso
comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione civile dell'interno.
Art. 12.
(Criteri generali di conferimento degli incarichi e
rotazione).
1. Gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto
della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità
professionali del funzionario.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un
periodo non inferiore a uno e non superiore a cinque anni,
prorogabile per una volta per un periodo non superiore a
cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di
servizio.
3. Per i funzionari con le qualifiche di analista e di
consulente, i titolari degli uffici economico-finanziari delle
strutture centrali di primo livello predispongono annualmente
un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo
conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi.
Del conferimento e della revoca degli incarichi e della
vacanza dei posti di funzione è data comunicazione al
competente dipartimento dell'Amministrazione civile
dell'interno.
4. Nel conferimento degli incarichi agli analisti si tiene
conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso
professionale attraverso l'espletamento di almeno due
incarichi inerenti la qualifica nell'ambito della stessa sede
o in sedi diverse.
Art. 13.
(Conferimento dei posti di funzione).
1. Gli incarichi di titolare dell'ufficio
economico-finanziario di dipartimento o di ufficio di livello
equivalente, ai sensi dell'articolo 10, sono conferiti agli
economisti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale
generale, non compresi tra quelli previsti dal periodo
precedente, sono conferiti agli economisti con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Gli analisti e i consulenti sono destinati
esclusivamente alla copertura dei posti di funzione
individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché
all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente in relazione alla natura dell'incarico, di intesa
con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti agli analisti
e ai consulenti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici
equiparati, dall'economista dipartimentale o dal titolare
dell'ufficio economico-finanziario equiparato.
4. Gli incarichi di analista e di consulente negli uffici
economico-finanziari territoriali del governo, ovvero negli
uffici economico-finanziari delle questure, e gli incarichi di
diretta collaborazione con i titolari degli uffici
economico-finanziari dei dipartimenti individuati con decreto
del Ministro dell'interno, sono conferiti dagli economisti
all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 si provvede, ove necessario, al
conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.
Art. 14.
(Assegnazione dei funzionari economico-finanziari).
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento
degli incarichi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, la
destinazione degli analisti e dei consulenti ai diversi uffici
economico-finanziari centrali, agli uffici
economico-finanziari territoriali del governo e agli uffici
economico-finanziari delle questure è disposta, nell'ambito
delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal
titolare dell'ufficio economico-finanziario del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della carriera
economico-finanziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le
modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle
qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di
consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad
assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale
dell'Amministrazione.
Art. 15.
(Attribuzioni del funzionario
economico-finanziario).
1. I funzionari della carriera economico-finanziaria con
le qualifiche di analista e di consulente, nello svolgimento
dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B
allegata alla presente legge, adottano i provvedimenti
relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono
preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di
efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le
iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto
nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i
provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di
iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del
titolare dell'ufficio economico-finanziario riferiti alle aree
funzionali predette; esercitano compiti di direzione,
indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di
servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi
previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per
delega del titolare dell'ufficio economico-finanziario, gli
organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e a gruppi
di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno e rappresentano
l'Amministrazione in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai titolari degli uffici
economico-finanziari del dipartimento, ai titolari di uffici
economico-finanziari centrali di livello dirigenziale
generale, ai titolari degli uffici economico-finanziari di
diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai
titolari degli uffici economico-finanziari territoriali del
governo, nonché ai titolari degli uffici economico-finanziari
delle questure, la potestà di stabilire i criteri generali e
gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli
uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca,
di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia
o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia
previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
Art. 16.
(Mobilità interna).
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
forme di incentivazione della mobilità a livello regionale e
nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni
abitative sulla base di convenzioni stipulate
dall'Amministrazione civile dell'interno con enti pubblici e
con soggetti privati.
Art. 17.
(Valutazione annuale dei funzionari).
1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della
carriera economico-finanziaria con le qualifiche di analista e
di consulente presentano entro il 31 gennaio una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della
relazione e i criteri per la relativa compilazione sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto
delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della
verifica dei risultati conseguiti ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sia, limitatamente ai consulenti, della progressione
in carriera.
2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al
comma 1, in funzione alla struttura di rispettiva
appartenenza, all'economista titolare dell'ufficio
economico-finanziario del dipartimento o dell'ufficio di
livello equivalente.
3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di
consulente, i responsabili delle strutture di cui al comma 2
redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base
della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi
forniti dal titolare dell'ufficio economico-finanziario presso
cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione,
comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo
stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il
31 marzo alla commissione per la progressione in carriera
prevista dall'articolo 18, che formula al consiglio di
amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio
complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di
amministrazione attribuisce il punteggio complessivo,
motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta
della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può
essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale
con la qualifica di viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con la qualifica di analista, i
responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una
scheda valutativa, sulla base della relazione presentata
dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31
marzo.
5. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
determinati specifici criteri per la formulazione delle schede
valutative di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel
fascicolo personale e sono prese in considerazione anche ai
fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della
attribuzione annuale della retribuzione di risultato.
Art. 18.
(Commissione per la progressione
in carriera).
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 17 e
della progressione in carriera di cui all'articolo 8, comma 1,
con decreto del Ministro dell'interno è istituita una
commissione presieduta da un economista scelto tra quelli
preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre
analisti, uno in servizio presso l'ufficio
economico-finanziario territoriale del governo, uno in
servizio presso l'ufficio economico-finanziario della questura
ivi residente e uno presso gli uffici centrali, scelti secondo
il criterio della rotazione. In caso di parità di voti prevale
il voto del presidente. Per il biennio di operatività della
commissione, alla copertura dei posti di funzione degli
analisti che la compongono si provvede con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 1. Alla sostituzione dell'analista al
momento della nomina, si provvede mediante affidamento
interinale dell'incarico ad un altro analista.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di
relatore senza facoltà di voto, il titolare
economico-finanziario del dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera
economico-finanziaria, o un suo delegato.
Art. 19.
(Consiglio di amministrazione).
1. Per la trattazione degli affari relativi al personale
della carriera economico-finanziaria, il consiglio di
amministrazione previsto dall'articolo 146 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni, è integrato dagli
analisti titolari pro-tempore di tre uffici
economico-finanziari territoriali del governo, ovvero di tre
uffici economico-finanziari delle questure, rispettivamente
dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare.
Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio
di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli
uffici economico-finanziari territoriali del governo, ovvero
degli uffici economico-finanziari delle questure, i cui
analisti assumono le funzioni di componenti del consiglio di
amministrazione.
Art. 20.
(Trattamento economico).
1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola,
per il personale della carriera economico-finanziaria, in una
componente stipendiale di base, equiparata alle corrispettive
qualifiche del personale della carriera prefettizia la cui
equipollenza è determinata ai sensi dell'articolo 35, nonché
in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni
funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità
esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al funzionario economico-finanziario in relazione
alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale, in relazione alla
specificità e all'unitarietà di ruolo della carriera
economico-finanziaria, assicura, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del
trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede
definiti, rapportati alla figura apicale.
Art. 21.
(Retribuzione di posizione).
1. La componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte, e agli incarichi e alle
responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale
della carriera economico-finanziaria. Con decreto del Ministro
dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni
funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità
e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione
della retribuzione di posizione, in attuazione delle
disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata
attraverso il procedimento negoziale di cui al capo III.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della retribuzione
di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le
sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali e
organizzative nelle quali il servizio è svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate varie posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.
Art. 22.
(Retribuzione di risultato).
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti con le risorse umane e i mezzi disponibili rispetto
agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri
definiti dal procedimento negoziale di cui al capo III,
tenendo conto della efficacia, della tempestività e
dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
determinazione della relativa retribuzione, è effettuata
annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro
dell'interno:
a) per gli economisti dal Ministro
dell'interno;
b) per gli analisti preposti agli uffici centrali
e periferici, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
dal titolare dell'ufficio economico-finanziario del
dipartimento di competenza;
c) per i consulenti dai titolari degli uffici
economico-finanziari centrali e periferici di appartenenza.
Art. 23.
(Copertura assicurativa del rischio
di responsabilità civile).
1. L'Amministrazione civile dell'interno garantisce, nei
riguardi degli economisti e degli analisti
economico-finanziari, la copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e
dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei
diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'attuazione del comma 1 si provvede destinando una
aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale
della carriera economico-finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2,
l'Amministrazione civile dell'interno determina, entro il 30
novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei
criteri di copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale
di cui al capo III, stabilendo l'aliquota percentuale dei
compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso
detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte
corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e
provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa
alle spese per la copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile.
5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio
finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel
fondo di cui all'articolo 33.
6. Ai funzionari della carriera economico-finanziaria
incaricati della gestione finanziaria degli enti locali è
assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 24.
(Verifica dei risultati).
1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario
della carriera economico-finanziaria nell'espletamento degli
incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 12 è
effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo
della verifica comporta per il funzionario
economico-finanziario la revoca dell'incarico ricoperto e la
destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 13.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, il funzionario economico-finanziario, previa
contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo
stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della
contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro
dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel
limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente
il trattamento economico stipendiale di base correlato alla
qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato
su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un
magistrato amministrativo o contabile e composto
dall'economista facente parte della commissione per la
progressione in carriera di cui all'articolo 18 e dall'esperto
in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.
Art. 25.
(Collocamento a disposizione).
1. Gli analisti, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, possono essere collocati a disposizione del
Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del
servizio.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono
esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base,
salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. Gli analisti collocati a disposizione ai sensi del
comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di
venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Art. 26.
(Comando e collocamento fuori ruolo).
1. Fermi restando i comandi e i collocamenti fuori ruolo
previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera
economico-finanziaria possono essere collocati in posizione di
fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli
organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato,
gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione
anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali
dell'Amministrazione civile dell'interno. Il procedimento
resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative
disposizioni di attuazione.
2. Al personale della carriera economico-finanziaria
possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali
nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9, fermi
restando i requisiti minimi di servizio previsti per il
passaggio alla qualifica di analista, il servizio prestato ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è equiparato a
quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile
dell'interno.
Capo III
PROCEDIMENTO NEGOZIALE
Art. 27.
(Ambito di applicazione).
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto
di impiego del personale della carriera economico-finanziaria
oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuare secondo le
modalità e per le materie indicate dal presente capo, si
concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 30, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2
ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale
per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza
previsto dal decreto precedente e conserva efficacia fino alla
data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri
alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse
da quelle indicate dall'articolo 29 e non disciplinate per il
personale della carriera economico-finanziaria da particolari
disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 28.
(Delegazioni negoziali).
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una
delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la
funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una
delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
carriera economico-finanziaria individuate con decreto del
Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali
in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il
pubblico impiego.
Art. 29.
(Materie di negoziazione).
1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale
sede che ne assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati
alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative e i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i
funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'Amministrazione civile dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza
contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi
provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione
programmato, secondo le regole generali stabilite per il
pubblico impiego.
Art. 30.
(Procedura di negoziale).
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei
termini di cui all'articolo 27, comma 3. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 28 e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla
base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 28, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo
complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi
unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché
la quantificazione complessiva della spesa, diretta e
indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria
complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di
accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni
di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento
di programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nella legge di
bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui
al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema
di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro tre
mesi dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e
nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie
specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi
decentrati a livello centrale e periferico che, senza
comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente
criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli
accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte
pubblica presieduta dai titolari economico-finanziari degli
uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione
civile dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 5 e una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di
accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione
degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di
autonoma determinazione dell'Amministrazione civile
dell'interno.
Art. 31.
(Soluzione di questioni interpretative).
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 30, comma 5, insorgano contrasti interpretativi
di rilevanza generale per il personale interessato, le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, possono formulare
all'Amministrazione civile dell'interno richiesta scritta di
esame della questione controversa, con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza
generale è data comunicazione alle altre organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo.
2. L'Amministrazione civile dell'interno, nei trenta
giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al
comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per
l'esame. L'esame non determina interruzione delle attività e
dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine
di un mese dal primo incontro, decorso il quale il Ministro
dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 32.
(Istituti di partecipazione).
1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del
personale della carriera economico-finanziaria individuate ai
sensi dell'articolo 28 trovano applicazione gli istituti di
partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto
dall'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 33.
(Fondo di finanziamento).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, per il
finanziamento della retribuzione accessoria è istituito un
apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie
con finalità retributive destinate al personale della carriera
economico-finanziaria, diverse da quelle relative allo
stipendio di base determinate dagli articoli 20 e 35 con
decreto di equiparazione.
2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello
Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi
del personale della carriera economico-finanziaria sono
determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse
compatibilità economiche stabiliti per il personale
contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle
del comparto sicurezza.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 34.
(Regime transitorio per l'accesso
alla carriera).
1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo
5, comma 2, della presente legge, l'accesso alla carriera
economico-finanziaria è consentito, a domanda, ai funzionari
laureati assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e
successive modificazioni.
Art. 35.
(Inquadramenti nelle qualifiche).
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
è inquadrato come segue:
a) nella qualifica di economista sono inquadrati i
funzionari che rivestono la qualifica di dirigente
generale;
b) nella qualifica di analista sono inquadrati i
funzionari che rivestono la qualifica di dirigente di seconda
fascia appartenenti all'area I;
c) nella qualifica di consulente sono inquadrati i
funzionari laureati che rivestono la qualifica di direttore
amministrativo-contabile assunti ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, e successive modificazioni.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1
sono effettuati, secondo l'ordine delle qualifiche di
provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di
ruolo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettera c),
conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore,
l'anzianità maturata.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano
anche al personale che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, permane in servizio ai sensi dell'articolo 1,
comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
5. Il trattamento economico corrisposto al personale della
carriera economico-finanziaria alla data di entrata in vigore
della presente legge in relazione alle qualifiche di
provenienza, è rideterminato con decreto di equiparazione alla
componente stipendiale di base delle corrispondenti qualifiche
equipollenti della carriera prefettizia; la retribuzione
accessoria è rimessa al procedimento negoziale ai sensi
dell'articolo 29.
6. Ai fini del trattamento economico di base
l'equipollenza delle qualifiche della carriera
economico-finanziaria con la corrispettiva carriera
prefettizia, è individuata con le seguenti modalità:
a) economista: prefetto;
b) analista: viceprefetto;
c) consulente: viceprefetto aggiunto.
Art. 36.
(Ricognizione dei posti di funzione).
1. Entro un mese dalla adozione del decreto di cui
all'articolo 11, comma 1, l'Amministrazione civile
dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti
eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo
decreto. Il conferimento dei relativi incarichi è disposto nei
tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le
esigenze d'ufficio, delle disponibilità manifestate dagli
interessati.
Art. 37.
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione
comparativa e di progressione in carriera).
1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità
degli analisti e dei consulenti previsto dall'articolo 8,
comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del
biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo
35.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di
valutazione annuale dei funzionari della carriera
economico-finanziaria, si applicano a decorrere dall'anno 2005
in relazione all'attività svolta nell'anno 2004. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli
articoli 8 e 9, in materia di progressione in carriera e di
valutazione comparativa, si applicano per la prima volta
nell'anno 2005.
3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai
sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili
nella qualifica di analista alla data di entrata in vigore
della presente legge, è ammesso il personale laureato
appartenente alla soppressa qualifica di direttore di
divisione aggiunto, assunto ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e
successive modificazioni, che ha maturato, alla stessa data,
nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse
qualifiche della carriera economico-finanziaria. Con le stesse
modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano
disponibili entro il 30 giugno 2005 a seguito dell'incremento
di organico previsto dall'articolo 3, comma 3, tenendo conto
dell'effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta
data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite
rispettivamente con decorrenza 1^ gennaio 2006 e 1^ giugno
2007.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici
centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla
valutazione comparativa ai fini della promozione alla
qualifica di analista si applicano dalla data di entrata in
vigore della presente legge al personale in servizio alla
stessa data.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17,
comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la commissione consultiva di cui
all'articolo 10, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al
comma 3 del medesimo articolo sulla base dei soli atti di
ufficio relativi al personale interessato.
Art. 38.
(Copertura dell'incremento della dotazione organica degli
analisti).
1. A seguito della rideterminazione della dotazione
organica degli analisti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è
reso disponibile nella qualifica di analista un numero di
posti pari a quello risultante dal fabbisogno rilevato con
procedimento negoziale.
Art. 39.
(Prima applicazione del procedimento
negoziale).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, al
fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina
del personale economico-finanziario rispetto a quello
prefettizio, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 30, comma 5, disciplinano gli
aspetti economici per il biennio 2006-2007 e, gli aspetti
giuridici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione
pubblica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua la delegazione sindacale e avvia il
procedimento negoziale.
Art. 40.
(Abrogazioni).
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: ", economico e
storico-sociologico" sono soppresse;
b) il comma 4 è abrogato.
Tabella A
(v. articolo 2, comma 2)
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI ESERCITATI DAL
PERSONALE DELLA CARRIERA ECONOMICO-FINANZIARIA
a) attività di consulenza, di analisi dei costi
dei piani di investimento e di rilevazione dei fondi di
entrata dello Stato sul territorio, di pianificazione e di
assestamento dei bilanci degli enti locali dissestati;
attività di collaborazione e di coordinamento degli uffici
economico-finanziari periferici dello Stato in attuazione del
comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
b) espletamento, nell'ambito degli uffici
economico-finanziari territoriali del governo, delle funzioni
ispettive della corretta destinazione dei fondi assegnati agli
enti locali rispetto ai provvedimenti assunti dal Governo;
c) attività di monitoraggio delle risorse
economiche occorrenti all'autorità provinciale di pubblica
sicurezza per la tutela dell'ordine e delle attribuzioni
finanziarie in materia di protezione civile, di difesa civile
e di risorse economiche destinate alle attività di
soccorso;
d) controllo della corretta utilizzazione dei
fondi di solidarietà per gli investimenti produttivi,
erogazione e gestione delle attività finanziarie date in
concessione per la lotta alla criminalità organizzata, alla
mafia, all'usura e all'estorsione;
e) attività finalizzate a realizzare economie di
spesa sullo svolgimento delle operazioni elettorali degli enti
locali, nonché alla vigilanza dei costi nell'erogazione dei
servizi statali e delle infrastrutture gestiti dagli enti
locali;
f) espletamento dei compiti di assistenza
economica e sussidiarietà finanziaria per la tutela dei
diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose,
di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonché in materia
di immigrazione, di asilo e di zone di confine;
g) razionalizzazione dei centri di spesa connessi
alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità
amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei
conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali;
gestione dell'esercizio finanziario delle attribuzioni in
materia di sanzioni amministrative;
h) coordinamento delle attività economiche di
livello internazionale nei diversi settori di competenza
dell'Amministrazione civile dell'interno, anche con riguardo
alla cooperazione transfrontaliera, al raccordo sul territorio
delle iniziative economiche e finanziarie di rilievo
internazionale a cura degli organismi dell'Unione europea;
i) direzione degli uffici economico-finanziari di
diretta collaborazione con il Ministro dell'interno, dei
dipartimenti, degli uffici territoriali del governo e delle
questure; direzione degli uffici che, in sede centrale e
periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella;
espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle
indicate nelle lettere precedenti.
Tabella B
(v. articolo 3, comma 1)
QUALIFICHE DELLA CARRIERA ECONOMICO-FINANZIARIA
E FUNZIONI CONFERIBILI
Qualifica: economista, organico: 5; funzioni: titolare
dell'ufficio dipartimentale economico-finanziario (un
funzionario per ciascun dipartimento ed altri di primo
livello).
Qualifica: analista economico-finanziario, organico: 187;
funzioni: titolari degli uffici economico-finanziari centrali
e periferici (uffici economico-finanziari delle direzioni
centrali, servizi dipartimentali, servizi e divisioni del
dipartimento di pubblica sicurezza, degli uffici territoriali
del governo e delle questure).
Qualifica: consulente economico-finanziario, organico:
417; funzioni: vicari, ovvero reggenti nelle sedi in cui sono
vacanti i posti di funzione dirigenziali.