XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4228




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ISTITUZIONE DELLA CARRIERA
ECONOMICO-FINANZIARIA


Art. 1.

(Istituzione della carriera economico-finanziaria
dell'Amministrazione civile dell'interno).

        1. La presente legge disciplina l'organizzazione del lavoro degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e il rapporto d'impiego del personale della carriera economico-finanziaria.
        2. Tenuto conto dell'esigenza di dover assicurare un'articolazione funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico, sia per le esigenze derivanti dalla conoscenza della realtà economico-finanziaria degli uffici centrali, degli uffici territoriali del Governo e delle questure, nonché per sopperire alle esigenze immanenti connesse alle attività ispettive economiche ed alla gestione finanziaria, sul piano del risanamento e del contenimento della spesa pubblica negli enti commissariati e dissestati, nonché al controllo di gestione degli investimenti pubblici destinati alle infrastrutture di competenza degli enti locali, è istituita la carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno.
        3. La carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno è unitaria, in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. L'ordinamento della carriera è regolato dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Capo II

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA
ECONOMICO-FINANZIARIA


Art. 2.

(Funzioni).

        1. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di amministrazione affidati alla carriera prefettizia, con regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica gestiti sul piano operativo dalla dirigenza delle Forze di polizia, le funzioni della carriera economico-finanziaria sono essenzialmente suppletive, complementari e infungibili, come previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 36 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, per i compiti istituzionali che le due predette carriere dirigenziali sono chiamate a svolgere.
        2. Il personale della carriera economico-finanziaria esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge.


Art. 3.

(Qualifiche).

        1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, la carriera economico-finanziaria si articola nelle qualifiche di: economista, analista economico-finanziario e consulente economico-finanziario, di seguito denominate "economista, analista e consulente", alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
        2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 6, la qualifica di consigliere economico-finanziario.
        3. La dotazione organica del personale della carriera economico-finanziaria è stabilita nella tabella B allegata alla presente legge.


Art. 4.

(Espletamento delle attività di studio,
consulenza e ricerca).

        1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, i funzionari con la qualifica di economista e di analista che si avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.
        2. Con il procedimento negoziale di cui al capo III è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.


Art. 5.

(Accesso alla carriera).

        1. Alla carriera economico-finanziaria si accede dalla qualifica iniziale esclusivamente mediante pubblico concorso.
        2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo economico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e delle relative disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione e i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
        3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri economico-finanziari e sono ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 6.


Art. 6.

(Formazione iniziale).

        1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
        2. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'Amministrazione civile dell'interno ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.


Art. 7.

(Attività formative).

        1. La formazione del personale della carriera economico-finanziaria è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno:

            a) il corso di acceso alla qualifica di analista;

            b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno;

            c) il corso riservato agli analisti finalizzato al perfezionamento professionale.

        2. L'Amministrazione civile dell'interno promuove altresì lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.


Art. 8.

(Progressione in carriera).

        1. Il passaggio alla qualifica di analista avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i consulenti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 6, hanno prestato servizio presso gli uffici periferici per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.
        2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di analista economico-finanziario.
        3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.
        4. Le promozioni alla qualifica di analista decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono svolti i corsi di formazione.
        5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità degli analisti e dei consulenti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 9, comma 1. A tali fini sono, rispettivamente, valutati gli analisti e i consulenti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione provvede, per gli analisti su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre economisti che hanno svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i consulenti su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 18.

Art. 9.

(Valutazione comparativa).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 8, commi 1 e 5, nonché alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione.
        2. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'economista dipartimentale competente per l'amministrazione del personale della carriera economico-finanziaria, determina, con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 17 e alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera economico-finanziaria.
        3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 17, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
        4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 18 formula al consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo, la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.


Art. 10.

(Nomina ad economista).

        1. La nomina ad economista è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.
        2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre all'economista dipartimentale competente per l'amministrazione del personale della carriera economico-finanziaria, scelti tra gli economisti dipartimentali e due tra gli analisti titolari di uno degli uffici economico-finanziari territoriali del governo e di un ufficio economico-finanziario della questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati tre componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di economista dipartimentale, uno titolare dell'incarico di analista di un ufficio economico-finanziario territoriale del governo e uno titolare dell'incarico di analista di un ufficio economico-finanziario della questura, entrambi nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
        3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'articolo 17, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di analista ritenuti idonei alla nomina ad economista, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
        4. Il Ministro dell'interno effettua la propria scelta, ai fini della relativa proposta al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, tra i funzionari indicati dalla commissione consultiva.


Art. 11.

(Individuazione dei posti di funzione).

        1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire agli analisti e ai consulenti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro funzionario della carriera economico-finanziaria.
        2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno.


Art. 12.

(Criteri generali di conferimento degli incarichi e
rotazione).

        1. Gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario.
        2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore a uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
        3. Per i funzionari con le qualifiche di analista e di consulente, i titolari degli uffici economico-finanziari delle strutture centrali di primo livello predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione è data comunicazione al competente dipartimento dell'Amministrazione civile dell'interno.
        4. Nel conferimento degli incarichi agli analisti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti la qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.


Art. 13.

(Conferimento dei posti di funzione).

        1. Gli incarichi di titolare dell'ufficio economico-finanziario di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, ai sensi dell'articolo 10, sono conferiti agli economisti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non compresi tra quelli previsti dal periodo precedente, sono conferiti agli economisti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Gli analisti e i consulenti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, di intesa con il Ministro dell'interno.
        3. Gli incarichi di funzione sono conferiti agli analisti e ai consulenti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dall'economista dipartimentale o dal titolare dell'ufficio economico-finanziario equiparato.
        4. Gli incarichi di analista e di consulente negli uffici economico-finanziari territoriali del governo, ovvero negli uffici economico-finanziari delle questure, e gli incarichi di diretta collaborazione con i titolari degli uffici economico-finanziari dei dipartimenti individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dagli economisti all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3 si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.


Art. 14.

(Assegnazione dei funzionari economico-finanziari).

        1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, la destinazione degli analisti e dei consulenti ai diversi uffici economico-finanziari centrali, agli uffici economico-finanziari territoriali del governo e agli uffici economico-finanziari delle questure è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal titolare dell'ufficio economico-finanziario del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera economico-finanziaria.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.

Art. 15.

(Attribuzioni del funzionario
economico-finanziario).

        1. I funzionari della carriera economico-finanziaria con le qualifiche di analista e di consulente, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata alla presente legge, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare dell'ufficio economico-finanziario riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare dell'ufficio economico-finanziario, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e a gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'Amministrazione in giudizio.
        2. Spetta in ogni caso ai titolari degli uffici economico-finanziari del dipartimento, ai titolari di uffici economico-finanziari centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici economico-finanziari di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici economico-finanziari territoriali del governo, nonché ai titolari degli uffici economico-finanziari delle questure, la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Art. 16.

(Mobilità interna).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme di incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'Amministrazione civile dell'interno con enti pubblici e con soggetti privati.


Art. 17.

(Valutazione annuale dei funzionari).

        1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera economico-finanziaria con le qualifiche di analista e di consulente presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione e i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia, limitatamente ai consulenti, della progressione in carriera.
        2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in funzione alla struttura di rispettiva appartenenza, all'economista titolare dell'ufficio economico-finanziario del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente.
        3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di consulente, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio economico-finanziario presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 18, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con la qualifica di viceprefetto aggiunto.
        4. Per i funzionari con la qualifica di analista, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
        5. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
        6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e sono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.


Art. 18.

(Commissione per la progressione
in carriera).

        1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 17 e della progressione in carriera di cui all'articolo 8, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta da un economista scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre analisti, uno in servizio presso l'ufficio economico-finanziario territoriale del governo, uno in servizio presso l'ufficio economico-finanziario della questura ivi residente e uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operatività della commissione, alla copertura dei posti di funzione degli analisti che la compongono si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1. Alla sostituzione dell'analista al momento della nomina, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad un altro analista.
        2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il titolare economico-finanziario del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera economico-finanziaria, o un suo delegato.


Art. 19.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera economico-finanziaria, il consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è integrato dagli analisti titolari pro-tempore di tre uffici economico-finanziari territoriali del governo, ovvero di tre uffici economico-finanziari delle questure, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici economico-finanziari territoriali del governo, ovvero degli uffici economico-finanziari delle questure, i cui analisti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione.


Art. 20.

(Trattamento economico).

        1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per il personale della carriera economico-finanziaria, in una componente stipendiale di base, equiparata alle corrispettive qualifiche del personale della carriera prefettizia la cui equipollenza è determinata ai sensi dell'articolo 35, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
        2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario economico-finanziario in relazione alla qualifica di appartenenza.
        3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità e all'unitarietà di ruolo della carriera economico-finanziaria, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.


Art. 21.

(Retribuzione di posizione).

        1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte, e agli incarichi e alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera economico-finanziaria. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui al capo III.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.
        3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate varie posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.


Art. 22.

(Retribuzione di risultato).

        1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane e i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale di cui al capo III, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

            a) per gli economisti dal Ministro dell'interno;

            b) per gli analisti preposti agli uffici centrali e periferici, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dal titolare dell'ufficio economico-finanziario del dipartimento di competenza;

            c) per i consulenti dai titolari degli uffici economico-finanziari centrali e periferici di appartenenza.


Art. 23.

(Copertura assicurativa del rischio
di responsabilità civile).

        1. L'Amministrazione civile dell'interno garantisce, nei riguardi degli economisti e degli analisti economico-finanziari, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.
        2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera economico-finanziaria.
        3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'Amministrazione civile dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al capo III, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
        4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile.
        5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'articolo 33.
        6. Ai funzionari della carriera economico-finanziaria incaricati della gestione finanziaria degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


Art. 24.

(Verifica dei risultati).

        1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera economico-finanziaria nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 12 è effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario economico-finanziario la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 13.
        2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario economico-finanziario, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dall'economista facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 18 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 2.


Art. 25.

(Collocamento a disposizione).

        1. Gli analisti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio.
        2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
        3. Gli analisti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.


Art. 26.

(Comando e collocamento fuori ruolo).

        1. Fermi restando i comandi e i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera economico-finanziaria possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'Amministrazione civile dell'interno. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.
        2. Al personale della carriera economico-finanziaria possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di analista, il servizio prestato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno.


Capo III

PROCEDIMENTO NEGOZIALE


Art. 27.

(Ambito di applicazione).

        1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera economico-finanziaria oggetto di negoziazione.
        2. Le procedure di cui al comma 1, da attuare secondo le modalità e per le materie indicate dal presente capo, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 30, comma 5.
        3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal decreto precedente e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
        4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 29 e non disciplinate per il personale della carriera economico-finanziaria da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


Art. 28.

(Delegazioni negoziali).

        1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della carriera economico-finanziaria individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.


Art. 29.

(Materie di negoziazione).

        1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

            a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

            b) l'orario di lavoro;

            c) il congedo ordinario e straordinario;

            d) la reperibilità;

            e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

            f) permessi brevi per esigenze personali;

            g) le aspettative e i permessi sindacali;

            h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione civile dell'interno.

        2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.


Art. 30.

(Procedura di negoziale).

        1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 28 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
        2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 28, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
        3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
        4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nella legge di bilancio.
        5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro tre mesi dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.
        6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari economico-finanziari degli uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione civile dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'Amministrazione civile dell'interno.


Art. 31.

(Soluzione di questioni interpretative).

        1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 5, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al medesimo articolo 30, comma 1, possono formulare all'Amministrazione civile dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
        2. L'Amministrazione civile dell'interno, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di un mese dal primo incontro, decorso il quale il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 32.

(Istituti di partecipazione).

        1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera economico-finanziaria individuate ai sensi dell'articolo 28 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto dall'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 33.

(Fondo di finanziamento).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, per il finanziamento della retribuzione accessoria è istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera economico-finanziaria, diverse da quelle relative allo stipendio di base determinate dagli articoli 20 e 35 con decreto di equiparazione.
        2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera economico-finanziaria sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.


Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 34.

(Regime transitorio per l'accesso
alla carriera).

        1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, l'accesso alla carriera economico-finanziaria è consentito, a domanda, ai funzionari laureati assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni.

Art. 35.

(Inquadramenti nelle qualifiche).

        1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato come segue:

            a) nella qualifica di economista sono inquadrati i funzionari che rivestono la qualifica di dirigente generale;

            b) nella qualifica di analista sono inquadrati i funzionari che rivestono la qualifica di dirigente di seconda fascia appartenenti all'area I;

            c) nella qualifica di consulente sono inquadrati i funzionari laureati che rivestono la qualifica di direttore amministrativo-contabile assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni.

        2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
        3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, permane in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
        5. Il trattamento economico corrisposto al personale della carriera economico-finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle qualifiche di provenienza, è rideterminato con decreto di equiparazione alla componente stipendiale di base delle corrispondenti qualifiche equipollenti della carriera prefettizia; la retribuzione accessoria è rimessa al procedimento negoziale ai sensi dell'articolo 29.
        6. Ai fini del trattamento economico di base l'equipollenza delle qualifiche della carriera economico-finanziaria con la corrispettiva carriera prefettizia, è individuata con le seguenti modalità:

            a) economista: prefetto;

            b) analista: viceprefetto;

            c) consulente: viceprefetto aggiunto.


Art. 36.

(Ricognizione dei posti di funzione).

        1. Entro un mese dalla adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, l'Amministrazione civile dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo decreto. Il conferimento dei relativi incarichi è disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilità manifestate dagli interessati.


Art. 37.

(Disposizioni transitorie in materia di valutazione
comparativa e di progressione in carriera).

        1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità degli analisti e dei consulenti previsto dall'articolo 8, comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 35.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera economico-finanziaria, si applicano a decorrere dall'anno 2005 in relazione all'attività svolta nell'anno 2004. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 8 e 9, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2005.
        3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di analista alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso il personale laureato appartenente alla soppressa qualifica di direttore di divisione aggiunto, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera economico-finanziaria. Con le stesse modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2005 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 3, comma 3, tenendo conto dell'effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1^ gennaio 2006 e 1^ giugno 2007.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di analista si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale in servizio alla stessa data.
        5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.


Art. 38.

(Copertura dell'incremento della dotazione organica degli
analisti).

        1. A seguito della rideterminazione della dotazione organica degli analisti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è reso disponibile nella qualifica di analista un numero di posti pari a quello risultante dal fabbisogno rilevato con procedimento negoziale.


Art. 39.

(Prima applicazione del procedimento
negoziale).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale economico-finanziario rispetto a quello prefettizio, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 5, disciplinano gli aspetti economici per il biennio 2006-2007 e, gli aspetti giuridici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua la delegazione sindacale e avvia il procedimento negoziale.


Art. 40.

(Abrogazioni).

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: ", economico e storico-sociologico" sono soppresse;

            b) il comma 4 è abrogato.



Tabella A
(v. articolo 2, comma 2)


INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI ESERCITATI DAL PERSONALE DELLA CARRIERA ECONOMICO-FINANZIARIA


                a) attività di consulenza, di analisi dei costi dei piani di investimento e di rilevazione dei fondi di entrata dello Stato sul territorio, di pianificazione e di assestamento dei bilanci degli enti locali dissestati; attività di collaborazione e di coordinamento degli uffici economico-finanziari periferici dello Stato in attuazione del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

                b) espletamento, nell'ambito degli uffici economico-finanziari territoriali del governo, delle funzioni ispettive della corretta destinazione dei fondi assegnati agli enti locali rispetto ai provvedimenti assunti dal Governo;

                c) attività di monitoraggio delle risorse economiche occorrenti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e delle attribuzioni finanziarie in materia di protezione civile, di difesa civile e di risorse economiche destinate alle attività di soccorso;

                d) controllo della corretta utilizzazione dei fondi di solidarietà per gli investimenti produttivi, erogazione e gestione delle attività finanziarie date in concessione per la lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, all'usura e all'estorsione;

                e) attività finalizzate a realizzare economie di spesa sullo svolgimento delle operazioni elettorali degli enti locali, nonché alla vigilanza dei costi nell'erogazione dei servizi statali e delle infrastrutture gestiti dagli enti locali;

                f) espletamento dei compiti di assistenza economica e sussidiarietà finanziaria per la tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonché in materia di immigrazione, di asilo e di zone di confine;

                g) razionalizzazione dei centri di spesa connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; gestione dell'esercizio finanziario delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative;

                h) coordinamento delle attività economiche di livello internazionale nei diversi settori di competenza dell'Amministrazione civile dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, al raccordo sul territorio delle iniziative economiche e finanziarie di rilievo internazionale a cura degli organismi dell'Unione europea;
                i) direzione degli uffici economico-finanziari di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno, dei dipartimenti, degli uffici territoriali del governo e delle questure; direzione degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella; espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle indicate nelle lettere precedenti.



Tabella B
(v. articolo 3, comma 1)


QUALIFICHE DELLA CARRIERA ECONOMICO-FINANZIARIA
E FUNZIONI CONFERIBILI


          Qualifica: economista, organico: 5; funzioni: titolare dell'ufficio dipartimentale economico-finanziario (un funzionario per ciascun dipartimento ed altri di primo livello).

          Qualifica: analista economico-finanziario, organico: 187; funzioni: titolari degli uffici economico-finanziari centrali e periferici (uffici economico-finanziari delle direzioni centrali, servizi dipartimentali, servizi e divisioni del dipartimento di pubblica sicurezza, degli uffici territoriali del governo e delle questure).

          Qualifica: consulente economico-finanziario, organico: 417; funzioni: vicari, ovvero reggenti nelle sedi in cui sono vacanti i posti di funzione dirigenziali.



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