XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4092
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due
sessi puņ essere rappresentato in misura superiore ai tre
quarti dei consiglieri assegnati".
Art. 2.
1. All'articolo 73, comma 1 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due
sessi puņ essere rappresentato in misura superiore ai due
terzi dei consiglieri assegnati".