XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4092




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puņ essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati".


Art. 2.

        1. All'articolo 73, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puņ essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".



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