XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4018
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per acquisto di spazi pubblicitari: la ricerca
e l'ottimizzazione dell'acquisto di spazi pubblicitari, di
ogni forma di spazio atto a contenere messaggi che sono
diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro
compenso, da un cliente o inserzionista, nell'ambito di
un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una
libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni. Tale lavoro è svolto
principalmente dalle agenzie di pubblicità o dai centri
media in nome e per conto di clienti inserzionisti. Esso
è preceduto da un lavoro di consulenza strategica e di
pianificazione, svolto dalle agenzie o dai centri media,
inerente i messaggi di cui alla presente lettera. Fanno
altresì parte del rapporto complessivo di consulenza, la
valutazione, la gestione e il controllo per conto dei clienti
o inserzionisti degli investimenti previsti per la diffusione
di messaggi di cui alla presente lettera. Per i servizi resi,
le agenzie di pubblicità e i centri media ricevono un
compenso definito da contratti fra privati;
b) per vendita di spazi pubblicitari: la proposta
di vendita e la vendita stessa, realizzata da una
concessionaria per conto proprio o per conto di un editore, di
ogni forma di spazio atto a contenere messaggi che sono
diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro
compenso, da un cliente o inserzionista, nell'ambito di
un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una
libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o di servizi;
c) per cliente o inserzionista: il soggetto che,
nell'ambito di un'attività commerciale, industriale,
artigianale o di una libera professione e allo scopo di
promuovere la fornitura di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni, diffonde, a pagamento o
dietro altra controprestazione, messaggi pubblicitari
attraverso spazi pubblicitari;
d) per concessionario di pubblicità o venditore:
il soggetto che, essendo nella disponibilità, diretta o per
conto di terzi, di spazi pubblicitari, li offre sul mercato a
titolo oneroso, eventualmente avvalendosi delle prestazioni di
intermediari di pubblicità al fine di conseguire un migliore
risultato economico;
e) per agenzia di pubblicità e centro media:
i soggetti che svolgono in modo professionale attività e
servizi di consulenza per conto dei propri clienti o
inserzionisti. Ai fini della presente legge in tali servizi
sono altresì comprese le attività di valutazione e di
pianificazione degli spazi pubblicitari che meglio rispondono
alle esigenze di comunicazione dei clienti o inserzionisti.
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di acquisto
degli spazi pubblicitari).
1. L'esercizio professionale dell'attività di acquisto
degli spazi pubblicitari è svolto in nome e per conto dei
clienti o inserzionisti mediante mandato con o senza
rappresentanza esclusivamente da agenzie di pubblicità e da
centri media, iscritti al registro degli operatori di
comunicazione.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta anche
direttamente dai clienti o inserzionisti.
Art. 3.
(Esercizio dell'attività di vendita
degli spazi pubblicitari).
1. L'esercizio professionale dell'attività di vendita
degli spazi pubblicitari può essere svolto esclusivamente da
imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione,
tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5) e
6), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. La vendita di spazi pubblicitari deve essere basata su
listini pubblicati secondo le politiche commerciali
annualmente dichiarate dalle imprese di cui al comma 1 e
predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo
6.
Art. 4.
(Acquisto e vendita degli spazi pubblicitari).
1. L'acquisto degli spazi pubblicitari è effettuato dalle
agenzie di pubblicità o dai centri media, i quali devono
negoziare e acquistare lo spazio pubblicitario esclusivamente
sulla base di specifiche richieste inoltrate loro da un
cliente o inserzionista.
2. Ogni attività di acquisto di spazi pubblicitari deve
essere disciplinata in base a un mandato scritto stipulato tra
il cliente o inserzionista e l'agenzia di pubblicità o il
centro media nel quale deve essere specificato se
all'agenzia o al centro media è conferito il potere di
stipulare acquisti di spazi pubblicitari in nome del cliente o
inserzionista ovvero in nome proprio ma per conto del cliente
o inserzionista, sotto forma di mandato senza
rappresentanza.
3. Il mandato deve essere esibito al venditore all'atto
dell'acquisto degli spazi pubblicitari.
4. In caso di mandato senza rappresentanza ai sensi del
comma 2 è necessaria una dichiarazione di garanzia del cliente
o inserzionista in ordine alla puntuale esecuzione delle
modalità di pagamento concordate.
5. La vendita degli spazi pubblicitari effettuata dai
concessionari o dagli editori direttamente deve essere
esclusivamente fatta sulla base di listini trasparenti
pubblicati annualmente riportanti la tariffa base e gli
eventuali sconti.
6. La prestazione fornita da un'agenzia di pubblicità o da
un centro media al concessionario o editore non rientra
nel contratto di incarico tra la stessa agenzia o centro
media e il cliente o inserzionista ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), deve essere
regolata mediante un contratto specifico e deve essere
conforme ai criteri utilizzati nel mercato relativamente ai
premi di fine anno.
7. I premi di cui al comma 6 devono essere regolati in
funzione del servizio fornito e dell'andamento del fatturato
nonché differenziati in relazione ai diversi strumenti di
pubblicità utilizzati.
Art. 5.
(Rapporti tra intermediari
di pubblicità e venditori).
1. Le attività svolte dagli intermediari anche
nell'interesse dei venditori di spazi pubblicitari, poiché
dirette o comunque idonee a facilitarne l'allocazione sul
mercato, sono oggetto di disciplina contrattuale distinta da
quella che regola i rapporti con i clienti o inserzionisti.
2. Ai rapporti tra intermediari e venditori si applicano
gli usi del commercio e dell'industria vigenti nel settore
della pubblicità, ivi compresi quelli relativi ai premi di
fine anno.
3. I premi di cui al comma 2 costituiscono contenuto
necessario del contratto stipulato tra intermediario e
venditore; essi sono stabiliti in funzione del servizio
fornito e dell'andamento del fatturato e sono differenziati
per tipologia di spazio e di mezzo pubblicitari.
4. Condizione per il conferimento dei premi ai sensi del
comma 3 è che l'attività in favore dei venditori sia svolta da
agenzie di pubblicità o da centri media iscritti al
registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo
2.
Art. 6.
(Listini dei prezzi e rapporti di vendita).
1. I concessionari o editori che dispongono, per conto
proprio o di terzi, degli spazi di pubblicità sono tenuti
a:
a) rendere pubblici i propri listini dei prezzi
differenziati per tipologia degli spazi e dei tempi, secondo
le diverse politiche commerciali temporali e con la precisa
indicazione delle tabelle degli sconti applicati;
b) rilasciare esclusivamente al cliente o
inserzionista ovvero all'agenzia di pubblicità o al centro
media la fattura relativa agli spazi pubblicitari
acquistati, in correlazione al tipo di mandato sottoscritto
tra lo stesso cliente o inserzionista e la citata agenzia o
centro. La fattura deve riportare qualsiasi sconto o vantaggio
tariffario accordato dal venditore. Il contratto di acquisto
di spazi pubblicitari deve essere redatto in forma scritta e
deve contenere l'indicazione delle condizioni pattuite per la
diffusione dei messaggi pubblicitari.
Art. 7.
(Trasparenza dell'attività
di intermediazione sulla pubblicità).
1. Le persone fisiche e le imprese iscritte al registro
degli operatori di comunicazione individuati ai sensi degli
articoli 2 e 3, hanno l'obbligo di rendere pubblici,
direttamente agli interessati e mediante specifici siti
INTERNET, le condizioni generali di erogazione dei servizi,
gli assetti societari e finanziari, ovvero il controllo e le
partecipazioni in imprese editrici, di radiodiffusione, in
concessionarie e in agenzie di pubblicità.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla
rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza
degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
2. Sono puniti con la sanzione pecuniaria da 10.000 euro a
31.000 euro:
a) il cliente o inserzionista e il responsabile
dell'agenzia di pubblicità o del centro media che non
redige il contratto di incarico in conformità alle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4;
b) il concessionario o editore che non rende
pubbliche le informazioni previste ai commi 4 e 5
dell'articolo 4;
c) le imprese editrici, i soggetti esercenti
l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di
pubblicità, che non trasmettono direttamente la fattura al
cliente o inserzionista ovvero all'agenzia di pubblicità o al
centro media in conformità alle disposizioni
dell'articolo 4, in presenza di un mandato con
rappresentanza;
d) i concessionari che non rendono pubbliche le
loro politiche commerciali e i loro listini dei prezzi in
conformità all'articolo 6.
3. Sono puniti con la sanzione pecuniaria da 100.000 euro
a 300.000 euro:
a) il soggetto che fornisse servizi di consulenza,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che
favorisce o realizza l'acquisto di uno spazio pubblicitario,
per conto di un cliente o inserzionista, presso un'impresa
editrice, di radiodiffusione o concessionaria di pubblicità
titolare di spazi pubblicitari, con il quale egli o il suo
gruppo hanno legami finanziari, dando consapevolmente a tale
cliente o inserzionista informazioni false sulle
caratteristiche o sui prezzi di vendita dello spazio
pubblicitario, del mezzo raccomandato o dei mezzi pubblicitari
sostitutivi;
b) le imprese editrici, i soggetti esercenti
l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di
pubblicità che accordano una remunerazione o un vantaggio di
qualsiasi tipo ai soggetti esercenti attività di
intermediazione, ad esclusione della fattispecie di cui
all'articolo 5, e che non pubblicano o pubblicano parzialmente
o in maniera non veritiera i propri listini dei prezzi.
Art. 9.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge nonché sull'osservanza della stessa da
parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
Art. 10.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
qualunque sia la sede dell'intermediario, quando
l'inserzionista ha sede in Italia e il messaggio pubblicitario
è destinato ad essere diffuso principalmente sul territorio
italiano.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.