XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3584




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge costituzionale presentata, in sintonia con quanto previsto nel programma presentato da L'Ulivo alle ultime elezioni politiche, indica alcune possibili modifiche alla Costituzione, che puntano alla revisione della forma di governo nella duplice direzione del rafforzamento della stabilità del Governo e della coesione della maggioranza, attraverso più incisivi poteri di leadership al Primo Ministro, e della competizione bipolare, attraverso la definizione di un organico statuto dell'opposizione.
        La costruzione nel nostro Paese di una moderna democrazia dell'alternanza postula infatti - accanto e in coerenza con quel processo di evoluzione dei poli nella reciproca legittimazione, più volte autorevolmente richiamato, come obiettivo politico di sistema, da parte del Presidente della Repubblica - il completamento della transizione costituzionale, con particolare riferimento al nodo tuttora non compiutamente risolto della forma di governo.
        Il ritardo accumulato da ormai troppi anni nel processo di adeguamento della forma di governo al nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario sta comportando costi elevati per il nostro sistema democratico: da un lato, con la ricerca di forme improprie di supremazia da parte della maggioranza (abnormi concentrazioni di potere, abuso della decretazione d'urgenza, uso eccessivo della delegazione legislativa); dall'altro, con la tendenza da parte dell'opposizione a ricercare ruolo e incisività prevalentemente per vie extra-parlamentari.
        Il ritardo con il quale procede la transizione favorisce il diffondersi della convinzione della ineluttabilità, almeno nel nostro Paese, di una degenerazione autoritaria del maggioritario e del bipolarismo; e della conseguente necessità di ricostruire un sistema di garanzie, di impianto proporzionalistico-consociativo, che difenda la democrazia "dal" maggioritario e "dal" bipolarismo.
        Il percorso di riforma istituzionale qui proposto punta, al contrario, alla costruzione di un forte sistema di garanzie "nel" maggioritario e "nel" bipolarismo, in modo da contrastare efficacemente possibili derive plebiscitarie, senza rinunciare ai vantaggi della democrazia competitiva, ma anzi sviluppandone compiutamente le potenzialità. Tali obiettivi vengono perseguiti facendo leva su due strumenti di innovazione tra loro complementari:

            per un verso l'elezione diretta del Primo Ministro, capo di una ben definita maggioranza (in antitesi alle visioni di tipo plebiscitario), secondo l'ispirazione neo-parlamentare, un modello in Italia già positivamente sperimentato in comuni, province e regioni; un modello che deve la sua efficienza all'adozione del principio del "simul stabunt, simul cadent" tra organo consiliare ed esecutivo; un modello qui riproposto con una maggiore dose di flessibilità (come è appropriato trattandosi del livello statuale-nazionale), quale si evince dalla previsione del bilanciamento tra potere sostanziale di scioglimento della Camera dei deputati, attribuito al Primo Ministro, e potere di nomina del Premier, assegnato al Presidente della Repubblica, che deve esercitarlo in coerenza con i risultati delle elezioni; un modello rafforzato nel suo impianto garantistico dal rinvio ad una legge che regoli efficacemente il conflitto di interessi e contrasti la concentrazione del potere mediatico, perché un Primo Ministro rafforzato nelle sue funzioni di governo e di indirizzo politico non ha alcun motivo di surrogare la propria debolezza istituzionale con impropri poteri privati;

            per altro verso, il riequilibrio dei poteri dell'esecutivo, mediante l'individuazione di un moderno statuto dell'opposizione parlamentare, centrato sulla figura del capo dell'opposizione (e del Governo ombra da lui eventualmente costituito) e sulla previsione di istituti garantistici, quale la facoltà di attivare un ricorso diretto per illegittimità costituzionale delle leggi di fronte alla Corte costituzionale e di deliberare la costituzione di commissioni d'inchiesta parlamentare anche con il solo voto dell'opposizione, nonché attraverso meccanismi sottratti all'arbitrio delle maggioranze pro tempore, in materia di verifica dei poteri, di ineleggibilità e di incompatibilità (con un possibile ricorso alla Corte costituzionale) e sulla revisione costituzionale (innalzando il quorum e rendendo sempre possibile il referendum approvativo).

        Prefigurando, senza predeterminarla rigidamente, una soluzione organica che saldi un rinnovato Senato della Repubblica al sistema delle autonomie, il potere fiduciario è limitato alla sola Camera dei deputati, secondo l'esperienza consolidata delle moderne democrazie parlamentari.
        Quanto alla connessione con il sistema elettorale, si inserisce il principio per cui il Primo Ministro è accompagnato da una stabile maggioranza parlamentare nella Camera dei deputati, non tale però da comprimere oltremodo la rappresentanza dell'opposizione e delle minoranze.
        E' prevista l'esposizione iniziale alle Camere, da parte del Primo Ministro, del programma di governo senza una fiducia preventiva, anche qui in analogia con quanto avviene nelle principali esperienze parlamentari europee, ove il passaggio parlamentare è obbligato (in quanto si tratta di specificare analiticamente un programma che in sede elettorale è stato necessariamente semplificato ad alcune grandi discriminanti), mentre il voto è superfluo, giacché la fiducia è presunta in seguito al successo elettorale.
        Come i suoi omologhi di altri Paesi europei, il Primo Ministro italiano acquisisce il potere di revocare i Ministri e di chiedere e ottenere elezioni anticipate, deterrente decisivo verso le crisi e le fibrillazioni interne alla maggioranza. Come nel caso svedese e per analogo intento deterrente, di fronte a un rigetto della questione di fiducia o all'approvazione di una mozione di sfiducia, il Primo Ministro ha una settimana di tempo per richiedere al Presidente della Repubblica elezioni anticipate oppure dimettersi, lasciando il campo a un altro esponente della maggioranza.
        La norma transitoria rende applicabile il sistema sin dalle prime elezioni, modificando in modo limitato il meccanismo elettorale in vigore con la previsione di un unico voto nel collegio uninominale e per il Primo Ministro: al 75 per cento di collegi uninominali maggioritari, come da legge elettorale vigente, si affiancano una quota fissa e incomprimibile del 10 per cento destinata al recupero dei migliori perdenti nei collegi e una quota "mobile" del 15 per cento, destinata, in tutto o in parte, a funzionare come una "clausola di salvaguardia maggioritaria", nel caso (statisticamente remoto) nel quale i risultati elettorali non abbiano prodotto una maggioranza in seggi del 55 per cento.




Frontespizio Testo articoli