XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3580




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di valorizzare le risorse umane e professionali rappresentate da numerosi giovani professionisti che investono le loro energie nelle curatele fallimentari che sono, molto spesso, prive di fondi. A fronte di numerosi sforzi, rischi personali e professionali, responsabilità, i curatori fallimentari giungono alla fine delle procedure fallimentari senza avere ricevuto alcun compenso e molte volte senza neppure il riconoscimento delle spese sostenute.
        Come è noto l'articolo 39 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) rinvia ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia, le norme per la quantificazione del compenso al curatore fallimentare. Nel regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nulla è stabilito in riferimento alle procedure che si chiudono in assenza di fondi, ma è prevista solo la quantificazione di un compenso minimo (un milione delle vecchie lire) per il curatore.
        In incarichi che dal punto di vista concettuale e giuridico hanno molti punti di contatto con l'incarico di curatore fallimentare (tanto che vi sono rinvii continui alla legge fallimentare) ci si è premurati di prevedere i casi di procedure senza fondi:

            a) per gli amministratori giudiziari dei beni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, incaricati dal tribunale sezione misure di prevenzione, la legge prevede che il compenso e le spese sostenute dall'amministratore siano posti a carico dello Stato (articolo 2-octies);

            b) per gli amministratori giudiziari dei beni confiscati di cui alla medesima legge n. 575 del 1965, incaricati dall'agenzia del demanio, la legge prevede che il compenso e le spese sostenute dall'amministratore siano posti a carico dello Stato (decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689);

            c) per i commissari liquidatori di cooperative incaricati dal Ministero del lavoro, la legge prevede che il compenso e le spese sostenute dal commissario liquidatore siano posti a carico dello Stato (articolo 1 della legge 19 luglio 1967, n. 587) con un compenso minimo di 1549,37 euro pari a tre milioni di vecchie lire (articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001).

        Essendovi numerosi precedenti normativi non è difficile prevedere anche per i curatori fallimentari un trattamento analogo, che renderebbe giustizia a tanti professionisti, spesso giovani ed all'inizio della carriera professionale.




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