XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3580
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone come obiettivo quello di valorizzare le risorse umane e
professionali rappresentate da numerosi giovani professionisti
che investono le loro energie nelle curatele fallimentari che
sono, molto spesso, prive di fondi. A fronte di numerosi
sforzi, rischi personali e professionali, responsabilità, i
curatori fallimentari giungono alla fine delle procedure
fallimentari senza avere ricevuto alcun compenso e molte volte
senza neppure il riconoscimento delle spese sostenute.
Come è noto l'articolo 39 della legge fallimentare (regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267) rinvia ad un decreto del
Ministro di grazia e giustizia, le norme per la
quantificazione del compenso al curatore fallimentare. Nel
regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai
curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle
procedure di concordato preventivo e di amministrazione
controllata, di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nulla è stabilito in
riferimento alle procedure che si chiudono in assenza di
fondi, ma è prevista solo la quantificazione di un compenso
minimo (un milione delle vecchie lire) per il curatore.
In incarichi che dal punto di vista concettuale e
giuridico hanno molti punti di contatto con l'incarico di
curatore fallimentare (tanto che vi sono rinvii continui alla
legge fallimentare) ci si è premurati di prevedere i casi di
procedure senza fondi:
a) per gli amministratori giudiziari dei beni di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, incaricati dal
tribunale sezione misure di prevenzione, la legge prevede che
il compenso e le spese sostenute dall'amministratore siano
posti a carico dello Stato (articolo 2-octies);
b) per gli amministratori giudiziari dei beni
confiscati di cui alla medesima legge n. 575 del 1965,
incaricati dall'agenzia del demanio, la legge prevede che il
compenso e le spese sostenute dall'amministratore siano posti
a carico dello Stato (decreto del Ministro del tesoro 27 marzo
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28
aprile 1990, e regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689);
c) per i commissari liquidatori di cooperative
incaricati dal Ministero del lavoro, la legge prevede che il
compenso e le spese sostenute dal commissario liquidatore
siano posti a carico dello Stato (articolo 1 della legge 19
luglio 1967, n. 587) con un compenso minimo di 1549,37 euro
pari a tre milioni di vecchie lire (articolo 3 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 2001).
Essendovi numerosi precedenti normativi non è difficile
prevedere anche per i curatori fallimentari un trattamento
analogo, che renderebbe giustizia a tanti professionisti,
spesso giovani ed all'inizio della carriera professionale.