XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3549




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a sanare la delicatissima situazione dei docenti abilitati a seguito del concorso ordinario del 1999 e delle sessioni riservate di esami previste dalle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. Tali docenti, infatti, si trovano irrimediabilmente scavalcati nelle graduatorie permanenti dai colleghi abilitatisi a seguito della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione dell'insegnamento secondario (SSIS), che ora rappresentano la nuova forma di reclutamento del personale docente.
        Le SSIS, istituite in base alla legge 19 novembre 1990, n. 341, (la stessa che istituisce il corso di laurea per gli insegnanti della scuola primaria) hanno iniziato i corsi nell'anno 2000-2001.
        Esse prevedono l'attivazione di un insieme di indirizzi relativi agli ambiti disciplinari degli insegnamenti nella scuola secondaria.
        Tali indirizzi possono essere attivati ciascun anno sulla base di una previsione dei posti di insegnamento occorrenti nell'immediato futuro, secondo calcoli elaborati e cifre indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        In base a tali cifre si determina il numero di coloro che sono ammessi ogni anno a frequentare le SSIS.
        Prima dell'inizio di ogni anno di corso viene pubblicato un bando di concorso che indica i posti disponibili per ogni indirizzo e le modalità di accesso, che avviene con una selezione basata su test a risposte multiple e su titoli.
        Le SSIS prevedono un corso di specializzazione postuniversitario biennale, al termine del quale gli specializzati conseguono l'abilitazione all'insegnamento relativamente alle classi di concorso in cui si sono iscritti.
        In prospettiva, secondo l'attuale ordinamento, l'accesso ai concorsi per il ruolo nell'insegnamento secondario potrà avvenire solo con l'abilitazione conseguita nelle SSIS.
        Il nuovo sistema di abilitazione del personale della scuola, che passa attraverso le SSIS, rappresenta indubbiamente un passo avanti rispetto ad un passato caratterizzato dalle forme più svariate, estemporanee, e che, talora, hanno poco garantito la qualità che si richiede ad un insegnante.
        Da sempre, infatti, i limiti del sistema scolastico italiano sono stati identificati e talvolta strumentalmente motivati con la mancata formazione professionale degli insegnanti.
        Alla fine degli anni ottanta il problema apparve ormai inderogabile e la citata legge 19 novembre 1990, n. 341, sancì l'istituzione delle strutture didattiche universitarie deputate alla formazione degli insegnanti secondari.
        Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, in particolare, recitando espressamente che: "Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie", garantì l'opportunità di creare un ambiente formativo unitario e configurò, nella parte finale, un nuovo meccanismo di reclutamento.
        Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, furono stabiliti i criteri generali per l'attivazione delle SSIS, fissando le aree didattiche previste per le stesse.
        Gli utenti naturali delle SSIS devono essere i laureati i cui curricoli, estremamente differenziati, potrebbero contenere particolari crediti acquisiti durante il corso di laurea o eventuali debiti formativi da recuperare.
        Dopo aver individuato una SSIS per ogni regione, articolata in strutture interateneo, e programmato gli accessi sulla base del reale fabbisogno professionale delle singole aree, si passò a regolare i meccanismi di ammissione, prevedendo una selezione che, attraverso un test ed una seconda prova valutativa, garantisse un alto livello qualitativo, nonché la possibilità di individuare eventuali debiti formativi da far recuperare con i piani di studio individuali previsti dalla normativa.
        Solo nell'estate del 1999, con un anno di ritardo sui tempi previsti, furono emanati i bandi dei concorsi ed avviate le attività.
        Per una strana ironia della sorte l'emanazione dei primi bandi coincise con il ˆâ4concorso a cattedra, strumento di reclutamento che le SSIS, una volta a regime, avrebbero dovuto sostituire come completamento logico e naturale del proprio operato.
        Con il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si riconobbe, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 341 del 1990 istitutiva delle SSIS, validità all'abilitazione SSIS ai fini dell'inserimento nelle cosiddette "graduatorie permanenti" (istituite con la legge n. 124 del 1999) attraverso le quali (al di là delle graduatorie di merito dei "concorsi ordinari") è assegnato il 50 per cento delle cattedre annualmente disponibili (oltre agli incarichi di supplenza annuale).
        Questo è il quadro entro il quale si colloca la nuova struttura preposta al completamento della formazione iniziale dei docenti e al loro reclutamento.
        Resta tuttavia da regolamentare la fase di passaggio al nuovo sistema: i concorsi a cattedre con i quali, fino a tempi recentissimi, sono state concesse le abilitazioni, non possono segnare, per coloro che li hanno superati, uno sbarramento verso l'insegnamento dal momento che tali docenti, che rappresentano quel precariato che si vuole finalmente sanare, si trovano irrimediabilmente scavalcati nelle graduatorie permanenti dai colleghi abilitatisi a seguito della frequenza dei corsi SSIS, che ora rappresentano la nuova forma di reclutamento del personale docente.
        Infatti, in applicazione della citata legge 3 maggio 1999, n. 124, a coloro che avevano ottenuto l'abilitazione mediante la frequenza di un corso SSIS, è riconosciuto il diritto di inserirsi nelle graduatorie permanenti dei singoli centri di servizi amministrativi (CSA) e, in base al decreto direttoriale 12 febbraio 2002, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 14 del 19 febbraio 2002, di aggiungere anche trenta punti oltre a quelli di abilitazione. Secondo il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, i bandi di concorso attribuiscono nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che hanno concluso positivamente la specifica SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle SSIS e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari; successivamente l'articolo 8 del decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 268, quantificò il punteggio aggiuntivo in 30 punti. In questo modo il meccanismo delle graduatorie permanenti, da cui si attingono i supplenti, è stato sconvolto a vantaggio degli abilitati attraverso le SSIS, con conseguenze nefaste per migliaia di precari, abilitati anch'essi, in lista di attesa anche da parecchi anni e che oggi si trovano nella prospettiva dopo aver assicurato il funzionamento delle istituzioni scolastiche, specie quelle territorialmente più svantaggiate, di non poter più aspirare ad una assunzione a tempo indeterminato.
        Il caso più eclatante e più frequente è quello dei vincitori dell'ultimo concorso, abilitati in quella occasione che si sono visti scavalcati dai loro colleghi i quali hanno potuto frequentare le SSIS dopo essere stati bocciati a quel medesimo concorso. Per loro aver vinto una abilitazione tramite un concorso dello Stato (le SSIS ancora non davano alcun punteggio aggiuntivo) è diventata una vera maledizione. Ciò ha innescato una serie di ricorsi - in gran parte ancora pendenti su una fitta serie di situazioni - che, al momento, hanno visto accolta la tesi dei ricorrenti sul divieto di cumulo tra punteggio e servizio per gli abilitati SSIS.
        Per regolamentare la fase di transizione verso il nuovo sistema, la quale non può essere lasciata alla via giudiziale, è quindi opportuno approvare la presente proposta di legge.
        In essa si prevede che le SSIS siano confermate come i luoghi deputati all'acquisizione delle abilitazioni per l'insegnamento, mentre i concorsi saranno effettuati esclusivamente per la copertura dei posti disponibili.
        Per regolamentare la fase di passaggio è prevista una fascia speciale entro cui inserire i nuovi abilitati SSIS, che, oltre al punteggio già previsto con il titolo (punteggio di abilitazione più trenta punti aggiuntivi), avranno riconosciuto anche quello per il servizio svolto e per le eventuali doppie abilitazioni. A tale fascia si accederà solo dopo aver esaurito le graduatorie degli attuali abilitati.
        E' pensabile che entro qualche anno il nuovo sistema andrà pienamente a regime e il problema degli attuali abilitati sarà definitivamente risolto.




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