XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3549
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
volta a sanare la delicatissima situazione dei docenti
abilitati a seguito del concorso ordinario del 1999 e delle
sessioni riservate di esami previste dalle ordinanze
ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
Tali docenti, infatti, si trovano irrimediabilmente scavalcati
nelle graduatorie permanenti dai colleghi abilitatisi a
seguito della frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione dell'insegnamento secondario (SSIS), che ora
rappresentano la nuova forma di reclutamento del personale
docente.
Le SSIS, istituite in base alla legge 19 novembre 1990, n.
341, (la stessa che istituisce il corso di laurea per gli
insegnanti della scuola primaria) hanno iniziato i corsi
nell'anno 2000-2001.
Esse prevedono l'attivazione di un insieme di indirizzi
relativi agli ambiti disciplinari degli insegnamenti nella
scuola secondaria.
Tali indirizzi possono essere attivati ciascun anno sulla
base di una previsione dei posti di insegnamento occorrenti
nell'immediato futuro, secondo calcoli elaborati e cifre
indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
In base a tali cifre si determina il numero di coloro che
sono ammessi ogni anno a frequentare le SSIS.
Prima dell'inizio di ogni anno di corso viene pubblicato
un bando di concorso che indica i posti disponibili per ogni
indirizzo e le modalità di accesso, che avviene con una
selezione basata su test a risposte multiple e su
titoli.
Le SSIS prevedono un corso di specializzazione
postuniversitario biennale, al termine del quale gli
specializzati conseguono l'abilitazione all'insegnamento
relativamente alle classi di concorso in cui si sono
iscritti.
In prospettiva, secondo l'attuale ordinamento, l'accesso
ai concorsi per il ruolo nell'insegnamento secondario potrà
avvenire solo con l'abilitazione conseguita nelle SSIS.
Il nuovo sistema di abilitazione del personale della
scuola, che passa attraverso le SSIS, rappresenta
indubbiamente un passo avanti rispetto ad un passato
caratterizzato dalle forme più svariate, estemporanee, e che,
talora, hanno poco garantito la qualità che si richiede ad un
insegnante.
Da sempre, infatti, i limiti del sistema scolastico
italiano sono stati identificati e talvolta strumentalmente
motivati con la mancata formazione professionale degli
insegnanti.
Alla fine degli anni ottanta il problema apparve ormai
inderogabile e la citata legge 19 novembre 1990, n. 341, sancì
l'istituzione delle strutture didattiche universitarie
deputate alla formazione degli insegnanti secondari.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, in
particolare, recitando espressamente che: "Con una specifica
scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in
particolare le attuali facoltà di magistero, le università
provvedono alla formazione, anche attraverso attività di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame
finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di
Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui
si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi
rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie", garantì l'opportunità
di creare un ambiente formativo unitario e configurò, nella
parte finale, un nuovo meccanismo di reclutamento.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, furono
stabiliti i criteri generali per l'attivazione delle SSIS,
fissando le aree didattiche previste per le stesse.
Gli utenti naturali delle SSIS devono essere i laureati i
cui curricoli, estremamente differenziati, potrebbero
contenere particolari crediti acquisiti durante il corso di
laurea o eventuali debiti formativi da recuperare.
Dopo aver individuato una SSIS per ogni regione,
articolata in strutture interateneo, e programmato gli accessi
sulla base del reale fabbisogno professionale delle singole
aree, si passò a regolare i meccanismi di ammissione,
prevedendo una selezione che, attraverso un test ed una
seconda prova valutativa, garantisse un alto livello
qualitativo, nonché la possibilità di individuare eventuali
debiti formativi da far recuperare con i piani di studio
individuali previsti dalla normativa.
Solo nell'estate del 1999, con un anno di ritardo sui
tempi previsti, furono emanati i bandi dei concorsi ed avviate
le attività.
Per una strana ironia della sorte l'emanazione dei primi
bandi coincise con il ˆâ4concorso a cattedra, strumento di
reclutamento che le SSIS, una volta a regime, avrebbero dovuto
sostituire come completamento logico e naturale del proprio
operato.
Con il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si
riconobbe, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 341
del 1990 istitutiva delle SSIS, validità all'abilitazione SSIS
ai fini dell'inserimento nelle cosiddette "graduatorie
permanenti" (istituite con la legge n. 124 del 1999)
attraverso le quali (al di là delle graduatorie di merito dei
"concorsi ordinari") è assegnato il 50 per cento delle
cattedre annualmente disponibili (oltre agli incarichi di
supplenza annuale).
Questo è il quadro entro il quale si colloca la nuova
struttura preposta al completamento della formazione iniziale
dei docenti e al loro reclutamento.
Resta tuttavia da regolamentare la fase di passaggio al
nuovo sistema: i concorsi a cattedre con i quali, fino a tempi
recentissimi, sono state concesse le abilitazioni, non possono
segnare, per coloro che li hanno superati, uno sbarramento
verso l'insegnamento dal momento che tali docenti, che
rappresentano quel precariato che si vuole finalmente sanare,
si trovano irrimediabilmente scavalcati nelle graduatorie
permanenti dai colleghi abilitatisi a seguito della frequenza
dei corsi SSIS, che ora rappresentano la nuova forma di
reclutamento del personale docente.
Infatti, in applicazione della citata legge 3 maggio 1999,
n. 124, a coloro che avevano ottenuto l'abilitazione mediante
la frequenza di un corso SSIS, è riconosciuto il diritto di
inserirsi nelle graduatorie permanenti dei singoli centri di
servizi amministrativi (CSA) e, in base al decreto
direttoriale 12 febbraio 2002, n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 14 del 19
febbraio 2002, di aggiungere anche trenta punti oltre a quelli
di abilitazione. Secondo il decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, i bandi di
concorso attribuiscono nei concorsi a cattedre, per titoli ed
esami, nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a
coloro che hanno concluso positivamente la specifica SSIS un
punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti
all'istituzione delle SSIS e più elevato rispetto a quello
attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di
specializzazione e di perfezionamento universitari;
successivamente l'articolo 8 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 268,
quantificò il punteggio aggiuntivo in 30 punti. In questo modo
il meccanismo delle graduatorie permanenti, da cui si
attingono i supplenti, è stato sconvolto a vantaggio degli
abilitati attraverso le SSIS, con conseguenze nefaste per
migliaia di precari, abilitati anch'essi, in lista di attesa
anche da parecchi anni e che oggi si trovano nella prospettiva
dopo aver assicurato il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, specie quelle territorialmente più svantaggiate,
di non poter più aspirare ad una assunzione a tempo
indeterminato.
Il caso più eclatante e più frequente è quello dei
vincitori dell'ultimo concorso, abilitati in quella occasione
che si sono visti scavalcati dai loro colleghi i quali hanno
potuto frequentare le SSIS dopo essere stati bocciati a quel
medesimo concorso. Per loro aver vinto una abilitazione
tramite un concorso dello Stato (le SSIS ancora non davano
alcun punteggio aggiuntivo) è diventata una vera maledizione.
Ciò ha innescato una serie di ricorsi - in gran parte ancora
pendenti su una fitta serie di situazioni - che, al momento,
hanno visto accolta la tesi dei ricorrenti sul divieto di
cumulo tra punteggio e servizio per gli abilitati SSIS.
Per regolamentare la fase di transizione verso il nuovo
sistema, la quale non può essere lasciata alla via giudiziale,
è quindi opportuno approvare la presente proposta di legge.
In essa si prevede che le SSIS siano confermate come i
luoghi deputati all'acquisizione delle abilitazioni per
l'insegnamento, mentre i concorsi saranno effettuati
esclusivamente per la copertura dei posti disponibili.
Per regolamentare la fase di passaggio è prevista una
fascia speciale entro cui inserire i nuovi abilitati SSIS,
che, oltre al punteggio già previsto con il titolo (punteggio
di abilitazione più trenta punti aggiuntivi), avranno
riconosciuto anche quello per il servizio svolto e per le
eventuali doppie abilitazioni. A tale fascia si accederà solo
dopo aver esaurito le graduatorie degli attuali abilitati.
E' pensabile che entro qualche anno il nuovo sistema andrà
pienamente a regime e il problema degli attuali abilitati sarà
definitivamente risolto.