XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3937




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare i locali storici d'Italia quali, in particolare, gli antichi caffè, i bar, le pasticcerie, le confetterie, i ristoranti, le trattorie, le locande, i saloni da parrucchiere, gli alberghi e le librerie, con l'obiettivo di sostenerne l'attività, quale patrimonio culturale, sociale e turistico di grande prestigio per il Paese.


Art. 2.

        1. Appartengono di diritto ai locali storici d'Italia i locali riconosciuti come tali dall'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Locali storici d'Italia" con sede in Milano, via Tarchetti, 3, i cui soci sono i proprietari e i gestori dei locali stessi.
        2. I locali storici d'Italia, i promotori e i soci dell'associazione di cui al comma 1, sono elencati nella Guida ai locali storici d'Italia, pubblicata ogni anno dall'associazione medesima per la diffusione del turismo culturale attraverso i più antichi locali nazionali.


Art. 3.

        1. Ai fini della presente legge sono "locali storici d'Italia" gli esercizi pubblici che rispondono alle seguenti caratteristiche:

                a) esercizio continuato della stessa attività da almeno settanta anni;
                b) attività connessa a fatti rilevanti per la storia politica, letteraria e artistica che si siano svolti nel locale;

                c) mantenimento delle strutture edilizie e di arredo tipiche dell'epoca;


                d) attività svolta con caratteristiche qualitative d'eccellenza tali da denotare la continuità della tradizione.


Art. 4.

        1. Sulla base della Guida ai locali storici d'Italia di cui all'articolo 2, è istituito e aggiornato annualmente l'elenco dei locali storici d'Italia, trasmesso alle soprintendenze regionali e al Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 5.

        1. L'associazione "Locali storici d'Italia" svolge funzione consultiva di carattere storico culturale alle regioni, ai fini della realizzazione delle attività e del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.


Art. 6.

        1. Le regioni definiscono gli strumenti necessari a incentivare i proprietari degli immobili e i gestori dei locali storici d'Italia a mantenere nel tempo, nelle migliori condizioni, i pubblici esercizi di cui alla presente legge.


Art. 7.

        1. La Repubblica riconosce le attività culturali e di promozione turistico-culturale in Italia e nel mondo in favore dei locali storici d'Italia svolte dall'associazione "Locali storici d'Italia" quali azioni fondamentali di tutela dell'identità nazionale, della storia politico-culturale del Paese e di promozione, a livello nazionale e internazionale, del circuito turistico-culturale costituito dai locali storici.


Art. 8.

        1. I locali storici d'Italia sono denominati "Musei dell'Ospitalità".



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