XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3937
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare
i locali storici d'Italia quali, in particolare, gli antichi
caffè, i bar, le pasticcerie, le confetterie, i ristoranti, le
trattorie, le locande, i saloni da parrucchiere, gli alberghi
e le librerie, con l'obiettivo di sostenerne l'attività, quale
patrimonio culturale, sociale e turistico di grande prestigio
per il Paese.
Art. 2.
1. Appartengono di diritto ai locali storici d'Italia i
locali riconosciuti come tali dall'associazione culturale
senza scopo di lucro denominata "Locali storici d'Italia" con
sede in Milano, via Tarchetti, 3, i cui soci sono i
proprietari e i gestori dei locali stessi.
2. I locali storici d'Italia, i promotori e i soci
dell'associazione di cui al comma 1, sono elencati nella Guida
ai locali storici d'Italia, pubblicata ogni anno
dall'associazione medesima per la diffusione del turismo
culturale attraverso i più antichi locali nazionali.
Art. 3.
1. Ai fini della presente legge sono "locali storici
d'Italia" gli esercizi pubblici che rispondono alle seguenti
caratteristiche:
a) esercizio continuato della stessa attività da
almeno settanta anni;
b) attività connessa a fatti rilevanti per la
storia politica, letteraria e artistica che si siano svolti
nel locale;
c) mantenimento delle strutture edilizie e di
arredo tipiche dell'epoca;
d) attività svolta con caratteristiche qualitative
d'eccellenza tali da denotare la continuità della
tradizione.
Art. 4.
1. Sulla base della Guida ai locali storici d'Italia di
cui all'articolo 2, è istituito e aggiornato annualmente
l'elenco dei locali storici d'Italia, trasmesso alle
soprintendenze regionali e al Ministero per i beni e le
attività culturali.
Art. 5.
1. L'associazione "Locali storici d'Italia" svolge
funzione consultiva di carattere storico culturale alle
regioni, ai fini della realizzazione delle attività e del
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Art. 6.
1. Le regioni definiscono gli strumenti necessari a
incentivare i proprietari degli immobili e i gestori dei
locali storici d'Italia a mantenere nel tempo, nelle migliori
condizioni, i pubblici esercizi di cui alla presente legge.
Art. 7.
1. La Repubblica riconosce le attività culturali e di
promozione turistico-culturale in Italia e nel mondo in favore
dei locali storici d'Italia svolte dall'associazione "Locali
storici d'Italia" quali azioni fondamentali di tutela
dell'identità nazionale, della storia politico-culturale del
Paese e di promozione, a livello nazionale e internazionale,
del circuito turistico-culturale costituito dai locali
storici.
Art. 8.
1. I locali storici d'Italia sono denominati "Musei
dell'Ospitalità".