XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3881
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale di tecnico
ortopedico, con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è
l'operatore sanitario che, in possesso del titolo
universitario abilitante, nell'ambito delle proprie
competenze, previa diagnosi e indicazione della classe del
presidio e successivo collaudo da parte del medico
specialista, progetta, costruisce, adatta, applica e opera la
messa in servizio di plantari, di calzature, di tutori, di
ortesi e di protesi per il tronco, per l'arto superiore e per
l'arto inferiore, nonché di ausili tecnici sostituitivi,
correttivi, compensativi e di sostegno dell'apparato
locomotore; realizza dispositivi medici di natura funzionale,
posturale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano
l'energia esterna o l'energia mista corporea ed esterna,
mediante perizia tecnica e rilevamento diretto sul paziente di
misure e di modelli, avvalendosi sia di sistemi CAD
(Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided
Manufacture), sia di metodiche numeriche o per immagini.
2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie
competenze:
a) addestra all'uso delle protesi, delle ortesi e
degli ausili tecnici applicati;
b) indica e propone sulla base delle proprie
conoscenze tecnico-professionali il rinnovo di protesi, di
tutori, di ortesi e di ausili non più idonei, in condizioni di
usura o a termine del previsto ciclo di vita, al fine di
garantire l'efficienza del dispositivo e la sicurezza d'uso
per il paziente;
c) opera in autonomia gli interventi, utili o
necessari, di assistenza post immissione in servizio dei
dispositivi medici prodotti o adattati, atti a garantire
l'efficienza dei dispositivi stessi e la sicurezza d'uso per
il paziente;
d) collabora in équipe multiprofessionale
alla redazione del piano terapeutico-riabilitativo;
e) è responsabile dell'organizzazione, della
pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti
nell'ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il titolo di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.