XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3881




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' individuata la figura professionale di tecnico ortopedico, con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, nell'ambito delle proprie competenze, previa diagnosi e indicazione della classe del presidio e successivo collaudo da parte del medico specialista, progetta, costruisce, adatta, applica e opera la messa in servizio di plantari, di calzature, di tutori, di ortesi e di protesi per il tronco, per l'arto superiore e per l'arto inferiore, nonché di ausili tecnici sostituitivi, correttivi, compensativi e di sostegno dell'apparato locomotore; realizza dispositivi medici di natura funzionale, posturale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o l'energia mista corporea ed esterna, mediante perizia tecnica e rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, avvalendosi sia di sistemi CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided Manufacture), sia di metodiche numeriche o per immagini.
        2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:

                a) addestra all'uso delle protesi, delle ortesi e degli ausili tecnici applicati;

                b) indica e propone sulla base delle proprie conoscenze tecnico-professionali il rinnovo di protesi, di tutori, di ortesi e di ausili non più idonei, in condizioni di usura o a termine del previsto ciclo di vita, al fine di garantire l'efficienza del dispositivo e la sicurezza d'uso per il paziente;

                c) opera in autonomia gli interventi, utili o necessari, di assistenza post immissione in servizio dei dispositivi medici prodotti o adattati, atti a garantire l'efficienza dei dispositivi stessi e la sicurezza d'uso per il paziente;

                d) collabora in équipe multiprofessionale alla redazione del piano terapeutico-riabilitativo;

                e) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

        3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.


Art. 2.

        1. Il titolo di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.



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