XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3737
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero
dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e
Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni,
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono assegnati
direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli
operatori doganali, come di seguito definita:
a) spedizionieri doganali iscritti all'Albo
professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e
successive modificazioni;
b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito
denominato "testo unico", iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 44 del medesimo testo unico;
c) personale ausiliario degli spedizionieri
doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel
registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;
d) personale che risulta operante in dogana ai
sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui
al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia delle dogane;
e) personale dipendente dalle case di spedizioni
nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
f) personale addetto al settore doganale,
dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera
e).
2. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1,
l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo
comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. I soggetti aspiranti a coprire i posti vacanti presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle
dogane e Agenzia delle entrate sono inquadrati nelle seguenti
aree funzionali:
a) area funzionale C:
1) posizione economica C3: gli spedizionieri doganali
iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni e in
possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o
giurisprudenziale;
2) posizione economica C2: gli spedizionieri doganali
iscritti all'Albo professionale, in possesso di diploma di
laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;
3) posizione economica C1: gli spedizionieri doganali
iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni;
b) area funzionale B:
1) posizione economica B3: gli spedizionieri doganali
iscritti all'Albo professionale e gli spedizionieri doganali
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del testo unico da
almeno due anni;
2) posizione economica B2 e B1: gli ausiliari degli
spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui
all'articolo 46 del testo unico da almeno dieci anni;
c) area funzionale A:
1) gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti
nel registro di cui all'articolo 46 del testo unico;
2) gli operatori in dogana accreditati ai sensi
dell'articolo 5 del codice doganale comunitario, di cui al
citato regolamento (CEE) n. 2913/92;
3) il personale dipendente dalle case di spedizioni
nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
4) il personale addetto al settore doganale,
dipendente dagli autoporti delle regioni di cui al numero
3).
2. I soggetti aspiranti a coprire i posti vacanti nelle
amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono inquadrati nelle mansioni previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti pubblici,
secondo i princìpi e in conformità a quanto stabilito al comma
1.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina,
con proprio decreto, il numero dei posti vacanti per ogni
singola amministrazione e sede dell'Agenzia delle dogane e
dell'Agenzia delle entrate, specificando le aree funzionali e
le singole posizioni economiche.
2. Il decreto di cui al comma 1 indica, altresì, le
modalità e i criteri di compilazione della graduatoria
relativa ai posti riservati degli operatori doganali di cui
all'articolo 1, tenuto conto dell'anzianità dei soggetti,
delle loro condizioni familiari ed economiche nonché del loro
livello professionale.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto e con i medesimi criteri di cui ai commi 1 e
2, provvede a disciplinare le procedure di accesso nelle
amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
4. I decreti di cui al presente articolo devono essere
emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 4.
1. Ai fini della copertura dei posti vacanti nel Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia
delle entrate, i soggetti interessati devono:
a) inoltrare istanza in carta semplice agli uffici
competenti;
b) indicare l'area di inquadramento con la
relativa posizione economica;
c) indicare la località e l'amministrazione alla
quale intendono accedere;
d) dichiarare di possedere i requisiti idonei ad
accedere all'area di inquadramento richiesta, fermo restando
l'obbligo di presentare, all'atto dell'accoglimento
dell'istanza, la relativa documentazione;
e) attestare in modo documentato di non avere in
corso alcun contenzioso di carattere fiscale;
f) essere in possesso degli altri requisiti
previsti per l'accesso all'amministrazione pubblica.
Art. 5.
1. In deroga alla normativa vigente in materia di
previdenza sociale, i soggetti di cui all'articolo 1, di età
compresa tra i cinquanta e i sessantacinque anni, possono
ottenere il trattamento pensionistico nei casi in cui siano in
possesso di almeno venticinque anni di contribuzioni, anche se
maturati in diversi enti previdenziali. Il trattamento
corrisposto è calcolato sulla media dei versamenti effettuati
e sulla base di una contribuzione di trentacinque anni.
Art. 6.
1. Le aziende e le società operanti nel settore dei
trasporti internazionali che operano nelle regioni Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige possono ricorrere, per il
proprio personale, alla cassa integrazione guadagni
straordinaria applicata nel settore dell'industria, quando
dimostrino lo stato di necessità ai sensi della normativa
vigente. Il periodo della cassa integrazione guadagni
straordinaria non può comunque superare i due anni.
Art. 7.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con
proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il relativo regolamento di
attuazione, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta,
con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni
straordinaria da parte delle aziende e delle società operanti
nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e
6, valutato in 20.000.000 di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.