XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3737




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

            a) spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

            b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;

            c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;

            d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane;

            e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
            f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

        2. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. I soggetti aspiranti a coprire i posti vacanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate sono inquadrati nelle seguenti aree funzionali:

            a) area funzionale C:

                1) posizione economica C3: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni e in possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;

                2) posizione economica C2: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale, in possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;

                3) posizione economica C1: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni;

            b) area funzionale B:

                1) posizione economica B3: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale e gli spedizionieri doganali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del testo unico da almeno due anni;

                2) posizione economica B2 e B1: gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del testo unico da almeno dieci anni;

            c) area funzionale A:

                1) gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del testo unico;
                2) gli operatori in dogana accreditati ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario, di cui al citato regolamento (CEE) n. 2913/92;

                3) il personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;

                4) il personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui al numero 3).

        2. I soggetti aspiranti a coprire i posti vacanti nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono inquadrati nelle mansioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti pubblici, secondo i princìpi e in conformità a quanto stabilito al comma 1.


Art. 3.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, il numero dei posti vacanti per ogni singola amministrazione e sede dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, specificando le aree funzionali e le singole posizioni economiche.
        2. Il decreto di cui al comma 1 indica, altresì, le modalità e i criteri di compilazione della graduatoria relativa ai posti riservati degli operatori doganali di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'anzianità dei soggetti, delle loro condizioni familiari ed economiche nonché del loro livello professionale.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e con i medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2, provvede a disciplinare le procedure di accesso nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        4. I decreti di cui al presente articolo devono essere emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

        1. Ai fini della copertura dei posti vacanti nel Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, i soggetti interessati devono:

            a) inoltrare istanza in carta semplice agli uffici competenti;

            b) indicare l'area di inquadramento con la relativa posizione economica;

            c) indicare la località e l'amministrazione alla quale intendono accedere;

            d) dichiarare di possedere i requisiti idonei ad accedere all'area di inquadramento richiesta, fermo restando l'obbligo di presentare, all'atto dell'accoglimento dell'istanza, la relativa documentazione;

            e) attestare in modo documentato di non avere in corso alcun contenzioso di carattere fiscale;

            f) essere in possesso degli altri requisiti previsti per l'accesso all'amministrazione pubblica.


Art. 5.

        1. In deroga alla normativa vigente in materia di previdenza sociale, i soggetti di cui all'articolo 1, di età compresa tra i cinquanta e i sessantacinque anni, possono ottenere il trattamento pensionistico nei casi in cui siano in possesso di almeno venticinque anni di contribuzioni, anche se maturati in diversi enti previdenziali. Il trattamento corrisposto è calcolato sulla media dei versamenti effettuati e sulla base di una contribuzione di trentacinque anni.


Art. 6.

        1. Le aziende e le società operanti nel settore dei trasporti internazionali che operano nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige possono ricorrere, per il proprio personale, alla cassa integrazione guadagni straordinaria applicata nel settore dell'industria, quando dimostrino lo stato di necessità ai sensi della normativa vigente. Il periodo della cassa integrazione guadagni straordinaria non può comunque superare i due anni.


Art. 7.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle aziende e delle società operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in 20.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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