XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3691




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-bis. (Prostituzione minorile).- Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.820 euro a 258.230 euro.
        Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 15.490 euro".


Art. 2.

        1. Il quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 7.750 euro".


Art. 3.

        1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-quater. (Detenzione di materiale pornografico).- Chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 7.750 euro".


Art. 4.

        1. L'articolo 600-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-sexies. (Circostanze aggravanti ed attenuanti).- Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quindici.
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies, se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.
        Il genitore naturale o adottivo condannato ai sensi degli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies è privato della potestà genitoriale. I beni del condannato sono sottoposti a confisca e destinati, unitamente al ricavato delle sanzioni pecuniarie, all'educazione, al mantenimento e al recupero della persona offesa, ovvero sono amministrati dal tutore nell'interesse esclusivo del minore sino al compimento del diciottesimo anno di età del medesimo.
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
        Qualora i reati di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies siano commessi da tre o più persone in concorso tra loro la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione e a 41.320 euro di multa. La pena è aumentata se il numero dei concorrenti è superiore a dieci.
        Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle previste dal presente articolo, la pena non può essere inferiore a dodici anni di reclusione e a 51.650 euro di multa.
        Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".


Art. 5.

        1. All'articolo 600-septies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Alla condanna per i delitti previsti dagli articoli di cui al primo comma consegue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 29. In ogni caso l'interdizione temporanea non può avere durata inferiore a due anni.
        Oltre all'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'articolo 30, che non può avere durata inferiore a due anni, per gli iscritti agli albi e agli ordini professionali in caso di condanna è sempre applicata dai rispettivi ordini la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un minimo di due anni e, nei casi più gravi, la radiazione.
        E' sempre ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies.
        Nei casi previsti dalla legge, alla sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies consegue l'applicazione di una misura di sicurezza personale.
        Nei casi di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale è sempre applicata la misura cautelare del divieto di espatrio, salva l'applicazione di misure cautelari coercitive maggiormente afflittive".

Art. 6.

        1. L'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

        "Art. 17. (Centro per la tutela dell'infanzia). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Centro per la tutela dell'infanzia, di seguito denominato "Centro". Il Centro è presieduto dal Ministro dell'interno al quale sono trasmesse le sentenze di condanna per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies e 600-septies del codice penale al fine di procedere nell'inchiesta sull'ambiente in cui sono maturati i fini delittuosi.
        2. Fanno parte del Centro: un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante di ciascuna regione, un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi ed un rappresentante della Società italiana di psichiatria.
        3. Il Centro provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, allo stanziamento di appositi fondi destinati alle pubbliche amministrazioni per il finanziamento di programmi di prevenzione, di terapia e di reinserimento sociale delle vittime dei reati di cui al comma 1.
        4. Le multe erogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge, tranne i casi di cui al terzo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, sono versate sull'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al finanziamento dei programmi di cui al comma 3.
        5. Le regioni partecipano alla realizzazione dei programmi di cui al comma 3 con fondi ordinari stanziati a valere sul proprio bilancio determinati in fase di concertazione con il Centro.
        6. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono autorizzati a stipulare convenzioni con personale medico, in particolare neuropsichiatri, e con psicologi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la prevenzione e il monitoraggio delle situazioni di disagio minorile.
        7. Le regioni partecipano ai programmi di intervento mediante l'utilizzo del personale medico neuropsichiatrico delle aziende sanitarie locali, prevedendo, ove necessario, un adeguato incremento della dotazione organica al fine di consentire un intervento idoneo contro gli abusi sessuali ai minori.
        8. Il Centro trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulle sue attività, promuove la ricerca scientifica e di consulenza e rappresenta, congiuntamente al Ministero degli affari esteri, l'Italia nei convegni, nei dibattiti, negli incontri e nelle altre manifestazioni promossi dagli organismi internazionali sul problema della pedofilia".



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