XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3691
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 600-bis. (Prostituzione minorile).- Chiunque
induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da 25.820 euro a 258.230 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i
quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra
utilità anche non economica, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa non inferiore a 15.490 euro".
Art. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 600-ter del codice
penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a
titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non
inferiore a 7.750 euro".
Art. 3.
1. L'articolo 600-quater del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater. (Detenzione di materiale
pornografico).- Chiunque consapevolmente si procura o
dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a 7.750 euro".
Art. 4.
1. L'articolo 600-sexies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 600-sexies. (Circostanze aggravanti ed
attenuanti).- Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies
la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è
commesso in danno di minore degli anni quindici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter e 600-quinquies, se il fatto è
commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro
coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo
grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore
o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di
cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se commesso in danno
di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale
o provocata, la pena non può essere inferiore a dieci anni di
reclusione.
Il genitore naturale o adottivo condannato ai sensi degli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e
600-quinquies è privato della potestà genitoriale. I
beni del condannato sono sottoposti a confisca e destinati,
unitamente al ricavato delle sanzioni pecuniarie,
all'educazione, al mantenimento e al recupero della persona
offesa, ovvero sono amministrati dal tutore nell'interesse
esclusivo del minore sino al compimento del diciottesimo anno
di età del medesimo.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è
commesso con violenza o minaccia.
Qualora i reati di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter e 600-quinquies siano commessi da
tre o più persone in concorso tra loro la pena non può essere
inferiore a dieci anni di reclusione e a 41.320 euro di multa.
La pena è aumentata se il numero dei concorrenti è superiore a
dieci.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle
previste dal presente articolo, la pena non può essere
inferiore a dodici anni di reclusione e a 51.650 euro di
multa.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e
600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi
si adopera concretamente in modo che il minore degli anni
diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
Art. 5.
1. All'articolo 600-septies del codice penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Alla condanna per i delitti previsti dagli articoli di
cui al primo comma consegue in ogni caso l'interdizione dai
pubblici uffici ai sensi dell'articolo 29. In ogni caso
l'interdizione temporanea non può avere durata inferiore a due
anni.
Oltre all'interdizione dall'esercizio di una professione o
di un'arte ai sensi dell'articolo 30, che non può avere durata
inferiore a due anni, per gli iscritti agli albi e agli ordini
professionali in caso di condanna è sempre applicata dai
rispettivi ordini la sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio della professione per un minimo di due anni e,
nei casi più gravi, la radiazione.
E' sempre ordinata la pubblicazione della sentenza di
condanna divenuta irrevocabile per i reati previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter e
600-quinquies.
Nei casi previsti dalla legge, alla sentenza di condanna o
di proscioglimento per i reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter e 600-quinquies consegue
l'applicazione di una misura di sicurezza personale.
Nei casi di cui all'articolo 274 del codice di procedura
penale è sempre applicata la misura cautelare del divieto di
espatrio, salva l'applicazione di misure cautelari coercitive
maggiormente afflittive".
Art. 6.
1. L'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Centro per la tutela dell'infanzia). - 1.
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Centro per la tutela dell'infanzia, di seguito
denominato "Centro". Il Centro è presieduto dal Ministro
dell'interno al quale sono trasmesse le sentenze di condanna
per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 600-sexies e
600-septies del codice penale al fine di procedere
nell'inchiesta sull'ambiente in cui sono maturati i fini
delittuosi.
2. Fanno parte del Centro: un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del
Ministero della salute, un rappresentante del Ministero della
giustizia, un rappresentante di ciascuna regione, un
rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi ed un
rappresentante della Società italiana di psichiatria.
3. Il Centro provvede, entro il 30 giugno di ogni
anno, allo stanziamento di appositi fondi destinati alle
pubbliche amministrazioni per il finanziamento di programmi di
prevenzione, di terapia e di reinserimento sociale delle
vittime dei reati di cui al comma 1.
4. Le multe erogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge, tranne i casi di cui al terzo comma
dell'articolo 600-sexies del codice penale, sono versate
sull'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al
finanziamento dei programmi di cui al comma 3.
5. Le regioni partecipano alla realizzazione dei
programmi di cui al comma 3 con fondi ordinari stanziati a
valere sul proprio bilancio determinati in fase di
concertazione con il Centro.
6. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
sono autorizzati a stipulare convenzioni con personale medico,
in particolare neuropsichiatri, e con psicologi, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la prevenzione e il monitoraggio delle situazioni di
disagio minorile.
7. Le regioni partecipano ai programmi di intervento
mediante l'utilizzo del personale medico neuropsichiatrico
delle aziende sanitarie locali, prevedendo, ove necessario, un
adeguato incremento della dotazione organica al fine di
consentire un intervento idoneo contro gli abusi sessuali ai
minori.
8. Il Centro trasmette annualmente al Parlamento una
relazione sulle sue attività, promuove la ricerca scientifica
e di consulenza e rappresenta, congiuntamente al Ministero
degli affari esteri, l'Italia nei convegni, nei dibattiti,
negli incontri e nelle altre manifestazioni promossi dagli
organismi internazionali sul problema della pedofilia".