XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3619




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del reddito minimo di inserimento).

        1. E' istituito, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, il reddito minimo di inserimento (RMI).
        2. Il RMI è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui alla presente legge sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'artico1o 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
        3. Il RMI è costituito da interventi monetari integrativi del reddito e da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti destinatari e dei loro nuclei familiari.
        4. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3.
        5. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione:

            a) competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente. Il comune provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dalla presente legge. L'esercizio delle funzioni è svolto dai comuni, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 9;

            b) la regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi e allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10.


Art. 2.

(Condizioni economiche
per l'accesso al RMI).

        1. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

            a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

            b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

            c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

            d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;
            e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

        2. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è attestata dal richiedente mediante la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con dichiarazione aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente deve altresì attestare che i redditi e i patrimoni di cui alla medesima dichiarazione sostitutiva unica non hanno registrato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al RMI, incrementi tali da comportare un calcolo virtuale dell'ISEE superiore al 5 per cento di quello indicato al citato comma 1, lettera a).
        3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere da b) ad e), è attestata con dichiarazione aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora tali condizioni siano desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del comma 2, la dichiarazione aggiuntiva ha riguardo alla loro sussistenza anche all'atto della presentazione della domanda di ammissione al RMI.
        4. La dichiarazione aggiuntiva presentata ai sensi dei commi 2 e 3 deve altresì contenere l'indicazione di tutti i redditi e gli emolumenti percepiti o in godimento a qualunque titolo, all'atto di presentazione della domanda di ammissione al RMI, dai componenti del nucleo familiare del richiedente, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali.
        5. Alla dichiarazione aggiuntiva di cui al comma 4 sono allegate le copie degli ultimi stipendi percepiti per attività di lavoro dipendente, degli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro documento attestante eventuali redditi da lavoro autonomo, impresa o libera professione, nonché della documentazione relativa a beni mobili registrati.


Art. 3.

(Requisiti soggettivi).

        1. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
        2. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Tale dichiarazione deve essere presentata da:

            a) coloro che sono impegnati in attività formative, incluse le attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

            b) coloro che attendono alla cura di figli di età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazioni di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            c) coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato e incompatibile con l'attività lavorativa.


Art. 4.

(Interventi di integrazione
monetaria del reddito).

        1. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere stabiliti criteri di oscillazione non superiori al 15 per cento del valore medio nazionale del RMI in relazione alle specifiche condizioni socio-economiche delle diverse regioni. In tale caso, il valore medio nazionale di cui al comma 1 deve risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni. Il Governo presenta annualmente una relazione sulla situazione delle diverse regioni proponendo eventualmente la revisione dei criteri per la determinazione del RMI da applicare nelle singole regioni; tale revisione può essere altresì proposta dagli altri soggetti partecipanti alla Conferenza unificata.
        3. La regione può, in ogni caso, definire con propria legge, per aree specifiche del territorio di competenza, valori differenziati del RMI in relazione alle condizioni socio-economiche delle aree medesime con una oscillazione, in aumento o in riduzione, non superiore al 15 per cento del valore medio regionale definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 o, qualora non stabilito, del valore medio nazionale. In tale caso, il valore medio regionale deve risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse aree. Sulla proposta regionale va acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione.
        4. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 è altresì concessa una ulteriore integrazione mensile del reddito pari alla differenza tra il reddito mensile disponibile, definito ai sensi del comma 5, e la soglia prevista per una persona che vive sola ai sensi dei commi 2 e 3. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.
        5. Per reddito mensile disponibile si intende la somma dei redditi e degli emolumenti in godimento o percepiti a qualunque titolo dai componenti il nucleo familiare, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali, computati al 100 per cento; allo scopo di incentivare la partecipazione al lavoro remunerato, i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono computati al 75 per cento.
        6. L'integrazione di cui al comma 4 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni; ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.
        7. L'integrazione di cui al comma 4 ha inizio dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
        8. Nella definizione degli interventi di integrazione monetaria del reddito previsti dal presente articolo, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o di manifesta incapacità nella gestione del bilancio familiare, il comune, sentiti i componenti del nucleo familiare, può prevedere che gli interventi di cui al presente articolo siano destinati al soggetto, anche se diverso dal presentatore della relativa domanda, che fornisce le maggiori garanzie di utilizzazione delle prestazioni concesse a beneficio dell'intero nucleo familiare.


Art. 5.

(Interventi di integrazione sociale).

        1. In favore dei soggetti richiedenti l'ammissione al RMI, che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono altresì effettuati interventi di integrazione sociale, aventi lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e dei relativi nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, appositi programmi di integrazione sociale.
        2. I programmi di integrazione sociale di cui al comma 1:

            a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, e sono finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti maggiorenni; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

            b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari;

            c) sono coordinati con i programmi di sviluppo locale.

        3. Al fine di attuare gli interventi di integrazione sociale, il comune può realizzare intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.


Art. 6.

(Domanda di ammissione al RMI e obblighi dei soggetti
destinatari).

        1. Per accedere al RMI gli interessati presentano domanda in carta semplice al comune di residenza, completa delle attestazioni e della documentazione previste dagli articoli 2 e 3.
        2. I soggetti ammessi al RMI hanno l'obbligo:

            a) di comunicare tempestivamente al comune di residenza ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della domanda. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo di cui alla presente legge da parte dei soggetti impossibilitati ad ottemperarvi in modo autonomo;

            b) di partecipare agli interventi di integrazione sociale;

            c) esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, di accettare le eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

        3. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di RMI sulla base della gravità della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza di minori. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 2, lettera c), comporta tassativamente la revoca delle prestazioni di RMI per i successivi dodici mesi.
        4. I soggetti ammessi al RMI le cui dichiarazioni risultano mendaci, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, sono altresì tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.


Art. 7.

(Accertamenti e verifiche).

        1. Con la dichiarazione aggiuntiva di cui all'articolo 2, comma 3, il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che nel caso di ammissione al RMI possono essere eseguiti controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.
        2. I comuni effettuano i controlli di cui al comma 1 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tale fine possono avvalersi dei dati informativi a disposizione dei propri uffici, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e degli altri enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, degli uffici e delle agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti, nonché della collaborazione delle Forze di polizia e, in particolare, del Corpo della guardia di finanza.
        3. Ai fini di garantire una idonea informazione sulla possibilità di ammissione al RMI, nonché per effettuare controlli efficaci e segnalare eventuali casi di violazione, il comune può realizzare accordi, tramite convenzioni o protocolli d'intesa, con soggetti esterni operanti nel settore sociale.


Art. 8.

(Controversie in materia di RMI).

        1. Le controversie in materia di ammissione al RMI sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il richiedente.

Art. 9.

(Esercizio delle funzioni comunali).

        1. Le funzioni attribuite ai comuni ai sensi della presente legge sono esercitate in ambiti territoriali adeguati definiti dalle regioni. L'esercizio associato è svolto in una delle forme previste dal capo IV e dal capo V del titolo II della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione degli interventi di integrazione monetaria e di integrazione sociale del RMI nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e coordinano i programmi del RMI con le altre prestazioni sociali e sanitarie, con il sistema formativo, con i piani di sviluppo locali e con i connessi istituti di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
        3. Le ammissioni al RMI sono stabilite dai comuni, singoli o associati, entro il limite delle risorse assegnate dalla regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, all'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 10.

(Funzioni delle regioni).

        1. Le regioni definiscono gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui all'articolo 9 e assicurano l'attuazione del coordinamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2. Provvedono altresì all'organizzazione e al coordinamento su scala regionale dei dati di cui all'articolo 12 ed effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prestazioni di RMI ai sensi del medesimo articolo 12.
        2. Le regioni predispongono annualmente un rapporto sul numero e sulle caratteristiche dei beneficiari del RMI, sugli interventi erogati e, in particolare, sulla loro durata, tipo e qualità. Il rapporto è trasmesso annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. La regione eroga il RMI entro il limite delle risorse del Fondo nazionale per l'erogazione del RMI ad essa attribuite ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, eventualmente integrate con risorse proprie ai sensi del comma 4 del presente articolo. La regione può individuare, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, specifici valori del RMI in relazione a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al citato comma 1 del presente articolo. La regione ripartisce le risorse tra gli ambiti territoriali di cui al citato comma 1, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nei diversi ambiti e allo specifico valore del RMI definito per ogni ambito o, qualora non stabilito, al valore medio regionale del RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 1.
        4. La regione può, altresì, con proprio provvedimento, stabilire una soglia del valore medio regionale del RMI superiore a quella definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, o, qualora non stabilita, superiore al valore medio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma la regione provvede con risorse proprie.


Art. 11.

(Finanziamento del RMI).

        1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni e al valore medio regionale del RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o, qualora non stabilito, al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 1.
        2. In sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro, ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al corrispondente finanziamento si provvede per 500 milioni di euro con equivalente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e per i restanti 500 milioni di euro con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni; conseguentemente, l' articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
        3. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4, l'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dall'articolo 2.
        4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.


Art. 12.

(Utilizzo dei dati del RMI
e attività di monitoraggio).

        1. I dati relativi alla erogazione del RMI, riferiti alle caratteristiche sociali e familiari dei beneficiari, alla durata e all'importo delle prestazioni, alle cause della sua eventuale cessazione, riduzione o sospensione, nonché alle caratteristiche degli interventi attuati, sono inseriti nel sistema informativo dei servizi sociali previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali dati sono altresì acquisiti e utilizzati dalle regioni ai fini del monitoraggio delle prestazioni di RMI e sono resi disponibili agli enti locali interessati, alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Commissione di indagine sulla esclusione sociale istituita dall'articolo 27 della citata legge n. 328 del 2000. I dati possono essere diffusi, in forma anonima, per finalità di ricerca e di studio.
        2. La Commissione di indagine di cui al comma 1 definisce un modello standard per la raccolta dei dati, a cui si attengono i soggetti competenti per l'attuazione degli interventi relativi al RMI.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge.



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