XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3619
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo di inserimento).
1. E' istituito, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, il
reddito minimo di inserimento (RMI).
2. Il RMI è una misura di contrasto della povertà e
dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle
condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono
temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio
e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui alla
presente legge sono garantite su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di
assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma
2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il
finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni
è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'artico1o 119
della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni
stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
3. Il RMI è costituito da interventi monetari integrativi
del reddito e da interventi volti a perseguire l'integrazione
sociale e l'autonomia economica dei soggetti destinatari e dei
loro nuclei familiari.
4. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono
dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di
trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle
condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 2 e 3.
5. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della
Costituzione:
a) competente per l'ammissione al RMI è il comune
di residenza del soggetto richiedente. Il comune provvede alla
concessione degli interventi monetari integrativi,
all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo
svolgimento delle altre funzioni previste dalla presente
legge. L'esercizio delle funzioni è svolto dai comuni, singoli
o associati, ai sensi dell'articolo 9;
b) la regione provvede all'erogazione degli
interventi monetari integrativi e allo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 10.
Art. 2.
(Condizioni economiche
per l'accesso al RMI).
1. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono
trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
a) l'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a
6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base
della variazione media fatta registrare nell'anno precedente
dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati;
b) il nucleo familiare del richiedente non deve
risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai
fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;
c) il nucleo familiare del richiedente non deve
risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che
deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i
componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di
51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono
superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;
d) in caso di unità immobiliare adibita ad
abitazione principale in locazione, la stessa unità deve
essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il
nucleo familiare;
e) i componenti il nucleo familiare del
richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un
valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei
dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di
ammissione al RMI.
2. La sussistenza della condizione di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, è attestata dal
richiedente mediante la dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
e successive modificazioni. Con dichiarazione aggiuntiva resa
ai sensi del testo unico di cui al decreto Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente deve
altresì attestare che i redditi e i patrimoni di cui alla
medesima dichiarazione sostitutiva unica non hanno registrato,
all'atto della presentazione della domanda di ammissione al
RMI, incrementi tali da comportare un calcolo virtuale
dell'ISEE superiore al 5 per cento di quello indicato al
citato comma 1, lettera a).
3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
lettere da b) ad e), è attestata con dichiarazione
aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora
tali condizioni siano desumibili dalla dichiarazione
sostitutiva unica presentata ai sensi del comma 2, la
dichiarazione aggiuntiva ha riguardo alla loro sussistenza
anche all'atto della presentazione della domanda di ammissione
al RMI.
4. La dichiarazione aggiuntiva presentata ai sensi dei
commi 2 e 3 deve altresì contenere l'indicazione di tutti i
redditi e gli emolumenti percepiti o in godimento a qualunque
titolo, all'atto di presentazione della domanda di ammissione
al RMI, dai componenti del nucleo familiare del richiedente,
inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali.
5. Alla dichiarazione aggiuntiva di cui al comma 4 sono
allegate le copie degli ultimi stipendi percepiti per attività
di lavoro dipendente, degli eventuali contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro
documento attestante eventuali redditi da lavoro autonomo,
impresa o libera professione, nonché della documentazione
relativa a beni mobili registrati.
Art. 3.
(Requisiti soggettivi).
1. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel
territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari,
ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea o apolidi in possesso di regolare permesso di
soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in
Italia da almeno tre anni.
2. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al
lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla
frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione
professionale ai servizi per l'impiego territorialmente
competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Tale dichiarazione deve
essere presentata da:
a) coloro che sono impegnati in attività
formative, incluse le attività di recupero scolastico o di
formazione professionale;
b) coloro che attendono alla cura di figli di età
inferiore a tre anni o di persone con handicap in
situazioni di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che sono impegnati in programmi di
recupero terapeutico, certificato e incompatibile con
l'attività lavorativa.
Art. 4.
(Interventi di integrazione
monetaria del reddito).
1. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro
mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla
base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo
familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è
annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta
registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere stabiliti criteri di oscillazione non superiori al 15
per cento del valore medio nazionale del RMI in relazione alle
specifiche condizioni socio-economiche delle diverse regioni.
In tale caso, il valore medio nazionale di cui al comma 1 deve
risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base
dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni. Il
Governo presenta annualmente una relazione sulla situazione
delle diverse regioni proponendo eventualmente la revisione
dei criteri per la determinazione del RMI da applicare nelle
singole regioni; tale revisione può essere altresì proposta
dagli altri soggetti partecipanti alla Conferenza
unificata.
3. La regione può, in ogni caso, definire con propria
legge, per aree specifiche del territorio di competenza,
valori differenziati del RMI in relazione alle condizioni
socio-economiche delle aree medesime con una oscillazione, in
aumento o in riduzione, non superiore al 15 per cento del
valore medio regionale definito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2 o, qualora non
stabilito, del valore medio nazionale. In tale caso, il valore
medio regionale deve risultare verificato come media ponderata
calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle
diverse aree. Sulla proposta regionale va acquisito il parere
del Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma
dell'articolo 123 della Costituzione.
4. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni economiche
e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e
3 è altresì concessa una ulteriore integrazione mensile del
reddito pari alla differenza tra il reddito mensile
disponibile, definito ai sensi del comma 5, e la soglia
prevista per una persona che vive sola ai sensi dei commi 2 e
3. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più
persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di
equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa
a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un
nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e
fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima
prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di
provenienza.
5. Per reddito mensile disponibile si intende la somma dei
redditi e degli emolumenti in godimento o percepiti a
qualunque titolo dai componenti il nucleo familiare, inclusi i
trasferimenti previdenziali e assistenziali, computati al 100
per cento; allo scopo di incentivare la partecipazione al
lavoro remunerato, i redditi da lavoro, al netto di ogni
ritenuta, sono computati al 75 per cento.
6. L'integrazione di cui al comma 4 è concessa per un anno
e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è
rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due
anni; ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per
cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata
mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei
dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di
residenza degli stessi.
7. L'integrazione di cui al comma 4 ha inizio dal mese
successivo alla data di accoglimento della domanda. Essa non è
cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e ai fini fiscali è
equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
8. Nella definizione degli interventi di integrazione
monetaria del reddito previsti dal presente articolo, il
comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il
trasferimento monetario sia effettivamente destinato a
superare le concrete situazioni di povertà. In particolare,
qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o di
manifesta incapacità nella gestione del bilancio familiare, il
comune, sentiti i componenti del nucleo familiare, può
prevedere che gli interventi di cui al presente articolo siano
destinati al soggetto, anche se diverso dal presentatore della
relativa domanda, che fornisce le maggiori garanzie di
utilizzazione delle prestazioni concesse a beneficio
dell'intero nucleo familiare.
Art. 5.
(Interventi di integrazione sociale).
1. In favore dei soggetti richiedenti l'ammissione al RMI,
che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono
altresì effettuati interventi di integrazione sociale, aventi
lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei
singoli e dei relativi nuclei familiari attraverso la
promozione delle capacità individuali e dell'autonomia
economica delle persone. A tali fini il comune elabora, anche
in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle
politiche attive del lavoro, appositi programmi di
integrazione sociale.
2. I programmi di integrazione sociale di cui al comma
1:
a) sono orientati al recupero, alla promozione e
allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di
reti sociali, e sono finalizzati a favorire l'inserimento
lavorativo dei soggetti maggiorenni; per i minori il programma
include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico
e successivamente la formazione professionale;
b) sono coordinati con le altre prestazioni
derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei
destinatari;
c) sono coordinati con i programmi di sviluppo
locale.
3. Al fine di attuare gli interventi di integrazione
sociale, il comune può realizzare intese, accordi e
convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi
dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Art. 6.
(Domanda di ammissione al RMI e obblighi dei soggetti
destinatari).
1. Per accedere al RMI gli interessati presentano domanda
in carta semplice al comune di residenza, completa delle
attestazioni e della documentazione previste dagli articoli 2
e 3.
2. I soggetti ammessi al RMI hanno l'obbligo:
a) di comunicare tempestivamente al comune di
residenza ogni variazione, anche derivante dalla mutata
composizione familiare, delle condizioni di reddito e di
patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della
domanda. I comuni assicurano l'assistenza necessaria
all'adempimento dell'obbligo di cui alla presente legge da
parte dei soggetti impossibilitati ad ottemperarvi in modo
autonomo;
b) di partecipare agli interventi di integrazione
sociale;
c) esclusivamente i soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, di accettare le eventuali offerte di lavoro, anche
a tempo determinato.
3. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e
temporaneamente, le prestazioni di RMI sulla base della
gravità della violazione degli obblighi previsti dalla
presente legge e tenuto conto delle condizioni del soggetto
inadempiente. In ogni caso il comune tiene conto delle
situazioni familiari, con particolare riferimento alla
presenza di minori. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al
comma 2, lettera c), comporta tassativamente la revoca
delle prestazioni di RMI per i successivi dodici mesi.
4. I soggetti ammessi al RMI le cui dichiarazioni
risultano mendaci, fatte salve le sanzioni penali previste
dalla legislazione vigente, sono altresì tenuti alla
restituzione delle somme indebitamente percepite.
Art. 7.
(Accertamenti e verifiche).
1. Con la dichiarazione aggiuntiva di cui all'articolo 2,
comma 3, il richiedente dichiara altresì di essere a
conoscenza che nel caso di ammissione al RMI possono essere
eseguiti controlli finalizzati ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite, con riferimento sia alla
situazione economica che a quella familiare.
2. I comuni effettuano i controlli di cui al comma 1 e
provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità
dei dati dichiarati. A tale fine possono avvalersi dei dati
informativi a disposizione dei propri uffici, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e degli altri enti
erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, degli
uffici e delle agenzie del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti,
nonché della collaborazione delle Forze di polizia e, in
particolare, del Corpo della guardia di finanza.
3. Ai fini di garantire una idonea informazione sulla
possibilità di ammissione al RMI, nonché per effettuare
controlli efficaci e segnalare eventuali casi di violazione,
il comune può realizzare accordi, tramite convenzioni o
protocolli d'intesa, con soggetti esterni operanti nel settore
sociale.
Art. 8.
(Controversie in materia di RMI).
1. Le controversie in materia di ammissione al RMI sono di
competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione ha la residenza il richiedente.
Art. 9.
(Esercizio delle funzioni comunali).
1. Le funzioni attribuite ai comuni ai sensi della
presente legge sono esercitate in ambiti territoriali adeguati
definiti dalle regioni. L'esercizio associato è svolto in una
delle forme previste dal capo IV e dal capo V del titolo II
della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione
degli interventi di integrazione monetaria e di integrazione
sociale del RMI nell'ambito della programmazione nazionale,
regionale e locale prevista dalla legge 8 novembre 2000, n.
328, e coordinano i programmi del RMI con le altre prestazioni
sociali e sanitarie, con il sistema formativo, con i piani di
sviluppo locali e con i connessi istituti di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
3. Le ammissioni al RMI sono stabilite dai comuni, singoli
o associati, entro il limite delle risorse assegnate dalla
regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, all'ambito
territoriale di riferimento di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 10.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni definiscono gli ambiti territoriali adeguati
per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui
all'articolo 9 e assicurano l'attuazione del coordinamento di
cui al medesimo articolo 9, comma 2. Provvedono altresì
all'organizzazione e al coordinamento su scala regionale dei
dati di cui all'articolo 12 ed effettuano il monitoraggio
sull'attuazione delle prestazioni di RMI ai sensi del medesimo
articolo 12.
2. Le regioni predispongono annualmente un rapporto sul
numero e sulle caratteristiche dei beneficiari del RMI, sugli
interventi erogati e, in particolare, sulla loro durata, tipo
e qualità. Il rapporto è trasmesso annualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
3. La regione eroga il RMI entro il limite delle risorse
del Fondo nazionale per l'erogazione del RMI ad essa
attribuite ai sensi del comma 1 dell'articolo 11,
eventualmente integrate con risorse proprie ai sensi del comma
4 del presente articolo. La regione può individuare, con le
modalità di cui all'articolo 4, comma 3, specifici valori del
RMI in relazione a ciascuno degli ambiti territoriali di cui
al citato comma 1 del presente articolo. La regione ripartisce
le risorse tra gli ambiti territoriali di cui al citato comma
1, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di
cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, in
proporzione ai potenziali beneficiari presenti nei diversi
ambiti e allo specifico valore del RMI definito per ogni
ambito o, qualora non stabilito, al valore medio regionale del
RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o
al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma
1.
4. La regione può, altresì, con proprio provvedimento,
stabilire una soglia del valore medio regionale del RMI
superiore a quella definita dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, o, qualora non stabilita, superiore al valore medio
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma la regione
provvede con risorse proprie.
Art. 11.
(Finanziamento del RMI).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI,
di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate
alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le
regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari
presenti nelle diverse regioni e al valore medio regionale del
RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o,
qualora non stabilito, al valore medio nazionale di cui al
medesimo articolo 4, comma 1.
2. In sede di prima attuazione della presente legge il
Fondo è determinato in 1 miliardo di euro, ed è iscritto nella
tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Al corrispondente finanziamento si provvede per 500 milioni di
euro con equivalente riduzione del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e per i restanti 500 milioni di euro
con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle
successioni e donazioni; conseguentemente, l' articolo 13
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
3. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4,
l'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi
di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per
ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle
risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti
delle condizioni economiche stabiliti dall'articolo 2.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e
l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di
erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del
RMI.
Art. 12.
(Utilizzo dei dati del RMI
e attività di monitoraggio).
1. I dati relativi alla erogazione del RMI, riferiti alle
caratteristiche sociali e familiari dei beneficiari, alla
durata e all'importo delle prestazioni, alle cause della sua
eventuale cessazione, riduzione o sospensione, nonché alle
caratteristiche degli interventi attuati, sono inseriti nel
sistema informativo dei servizi sociali previsto dall'articolo
21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali dati sono altresì
acquisiti e utilizzati dalle regioni ai fini del monitoraggio
delle prestazioni di RMI e sono resi disponibili agli enti
locali interessati, alle amministrazioni centrali dello Stato
e alla Commissione di indagine sulla esclusione sociale
istituita dall'articolo 27 della citata legge n. 328 del 2000.
I dati possono essere diffusi, in forma anonima, per finalità
di ricerca e di studio.
2. La Commissione di indagine di cui al comma 1 definisce
un modello standard per la raccolta dei dati, a cui si
attengono i soggetti competenti per l'attuazione degli
interventi relativi al RMI.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
presenta al Parlamento ogni due anni un rapporto sullo stato
di attuazione della presente legge.