XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3590
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della
Costituzione, in materia di legislazione regionale).
1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui
all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca
limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della
Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati
internazionali ratificati a seguito di legge di
autorizzazione.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto
previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione
esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione
concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa
nell'ambito dei princìpi fondamentali espressamente
determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle
leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento
definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più
decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi
fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle
materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività,
adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro
sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le
proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e
sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso
dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli
schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se vi
siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei
princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi
del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che
non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso
il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto
legislativo, oppure le può modificare in conformità alle
indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve
trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella
quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità
dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a
titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le
disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano
nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al
comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri
direttivi:
a) individuazione dei princìpi fondamentali per
settori organici della materia in base a criteri oggettivi
desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini,
presupposte, strumentali e complementari, e in modo da
salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini
dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle
disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica
ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il
rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della
normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della
sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali
in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori
o autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di
rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118
della Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi
generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della
Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di
principio e loro eventuale semplificazione.
Art. 2.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non
aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di
legislazione concorrente).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato, una volta
emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a
raccogliere in testi unici le disposizioni legislative
residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione
concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere
esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il
coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del
parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle
Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi
unici possono essere emanati anche in mancanza del parere
parlamentare.
Art. 3.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia
di potestà normativa degli enti locali).
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i
princìpi generali in materia di organizzazione pubblica, nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e
funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche
sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di
partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai
regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e
della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e
delle Città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione
dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze,
conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto
comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle forme
associative tra gli enti locali.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si
applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro
competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle
attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati
del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da
concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano
conto della particolarità delle autonomie speciali e,
comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della
posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal
Governo. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi
dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo
delegazione è designato dal Governo d'intesa con le Regioni.
L'intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni,
sulla base di un accordo di cooperazione tra Governo, Regioni
a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, concernente
l'individuazione di criteri per la determinazione delle
materie. L'accordo di cooperazione è concluso in sede di
Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell'accordo di
cooperazione e qualora l'intesa non sia raggiunta entro il
termine di venti giorni dalla data di prima iscrizione della
questione all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-Regioni, il Capo delegazione è designato dal Governo. Le
relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può
proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle
Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari
ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o
delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale
ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle
Province autonome.
Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attività internazionale delle
regioni).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva
comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal
relativo ricevimento, possono formulare criteri e
osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto
compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
possono concludere, con enti territoriali interni ad altro
Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico,
sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero
rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della
firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli
affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi
ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del
Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni,
decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono
sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività
sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla
politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai
quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che
ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo
114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi
ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati
in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o
accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e
dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi
dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà
tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro
volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero
degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire
nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si
svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche
e i competenti uffici consolari italiani possono, previa
intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, intervenire
e collaborare alla conduzione delle trattative. La Regione o
la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo,
comunica il relativo progetto al Ministero degli affari
esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata
l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi
del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma
previsti dalle norme del diritto internazionale generale e
dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23
maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974,
n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento
di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla
legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi
momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma
interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di
cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli
indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di
dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la
questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con
l'intervento del Presidente della giunta regionale o
provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3,
ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato,
si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5,
in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città
metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo
internazionale nelle materie loro attribuite, secondo
l'ordinamento vigente.
Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in
materia di esercizio delle funzioni amministrative).
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative
da loro esercitate alla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra
assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon
andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa
ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di
programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto,
anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle
attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei
settori della promozione dello sviluppo economico e della
gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono
impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni,
che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante
le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e
delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal
fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
di seguito denominata: "Conferenza unificata", diretti al
trasferimento dei suddetti beni e risorse, il Governo, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni
di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, alla
manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti
accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere
corredato della relazione tecnica con l'indicazione della
quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse
strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della
valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri
conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla
data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo
sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative
continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai
vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti verificano, secondo i princìpi del controllo
collaborativo, il perseguimento degli obiettivi posti dalle
leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo
la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e
riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati.
5. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe
richieste possono essere formulate, di norma tramite il
Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da Comuni,
Province e Città metropolitane.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
possono essere integrate da due componenti designati, salvo
diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle
autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato
istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono
scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze
professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle
materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e
contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono
riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli
effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri
della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 4 e 5,
ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la
Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un
massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a
carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere
utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche
segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previe
intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni
regionali. Per assicurare professionalità adeguate alle
esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle
precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti
dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, e
successive modificazioni, riservano una percentuale non
inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale
delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere
direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del
diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze
dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal
fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata
disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione
dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia
statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina,
oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi
in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del
Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo).
1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo
120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi
Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del
commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e
di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il
Consiglio delle autonomie locali.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo
le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta
i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati
alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati
alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede
di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette
a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei
commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati
gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 8.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della
Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte
costituzionale).
1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La questione di legittimità
costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del
secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere
promossa entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione.
2. Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere,
ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale della legge
regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è
sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro
i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della
Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di
dieci giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo
1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"La questione di legittimità costituzionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del
Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente
della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo
1953, n. 87, le parole: "dell'articolo 2, secondo comma, della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 127, secondo comma, della
Costituzione".
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. Quando è promossa una questione di
legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e
33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del
ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato
o di parti di esso possa comportare il rischio di un
irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o
all'ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il
termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di
discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il
dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni
dall'udienza di discussione".
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti
recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi
regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e
Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a
42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente
alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la
trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte
costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro
quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza
del procedimento effettuata a cura della cancelleria della
Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso
si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto
del Presidente.
Art. 9.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie).
1. In ogni Regione a statuto ordinario è istituito il
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie. Le relative funzioni sono svolte dal prefetto
preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel
capoluogo della Regione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le attività dirette ad assicurare il rispetto
del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione,
nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul
territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di
garantire la rispondenza dell'azione amministrativa
all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei
servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole
il rapporto con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali
e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle
leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e
127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali,
agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il
tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e
del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi
statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma,
della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra
Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei
ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli
altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e
informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e
degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la
determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei
provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di
entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli
statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo
svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo
il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le
autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la
redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di
rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli
standard e le metodologie definiti dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi
uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo il prefetto titolare dell'ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di Regione si avvale a tale fine delle
strutture e del personale dell'ufficio territoriale del
Governo.
4. Il provvedimento di preposizione all'ufficio
territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali.
5. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro per gli affari regionali, se nominato, si avvale di
un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle
annesse, in posizione di autonomia, segreterie della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali nonché dell'ufficio
per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il
personale addetto alla struttura di supporto del Commissario
straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo
amministrativo; si avvale altresì, sul territorio, dei
rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono
funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per gli affari regionali, se nominato".
6. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n.62,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente
della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta
regionale promulga"";
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Promulgazione delle leggi regionali".
7. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge
10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili
con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da
intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello
Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme
compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3,
aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
Art. 10.
(Attuazione dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto
dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle
Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori
materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi
dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n.3 del
2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione
per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio
delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono
prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina
delle attività regionali di competenza in materia di rapporti
internazionali e comunitari.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.