XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3487




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che la carica di assessore di una giunta comunale o provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.
        Qualora il consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, infatti, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
        Tali disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
        La incompatibilità tra la funzione esecutiva di assessore e quella assembleare di consigliere sembra opportuna.
        Di fatto, però, è avvenuto spesso che il consigliere che abbia optato per la carica di assessore dopo un certo tempo cessi da tale carica e non possa rientrare in consiglio comunale dato che al posto di consigliere gli è subentrato il primo dei non eletti. In effetti, quindi, può accadere che al consigliere nominato assessore, venendo meno il rapporto fiduciario con il sindaco o con il presidente della provincia, venga revocata la nomina; in tal modo essendosi dimesso da consigliere, si trova nella condizione di perdere ogni rappresentanza assegnatagli dall'elettorato, che paradossalmente resta trasferita al primo dei non eletti che continuerà ad esercitare un mandato per il quale non era stato scelto dall'elettore.
        Può anche accadere che il sostituto decida di cambiare partito, concorrendo possibilmente alla "caduta" della giunta.
        Tutto ciò determina fatti incresciosi che si potrebbero evitare prevedendo che il consigliere eventualmente nominato assessore possa accettare la carica, rimanendo sospeso dalla carica di consigliere, carica che potrebbe essere assegnata al primo dei non eletti provvisoriamente (come "supplenza") e fino a quando chi ha accettato la carica di assessore non cessi, salvo che per dimissioni o rimozione, di far parte della giunta. In tale caso il sostituto diventa titolare della carica.




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