XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3487
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 64 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che la
carica di assessore di una giunta comunale o provinciale è
incompatibile con quella di consigliere comunale e
provinciale.
Qualora il consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, infatti, cessa
dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della
nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
Tali disposizioni non si applicano ai comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti.
La incompatibilità tra la funzione esecutiva di assessore
e quella assembleare di consigliere sembra opportuna.
Di fatto, però, è avvenuto spesso che il consigliere che
abbia optato per la carica di assessore dopo un certo tempo
cessi da tale carica e non possa rientrare in consiglio
comunale dato che al posto di consigliere gli è subentrato il
primo dei non eletti. In effetti, quindi, può accadere che al
consigliere nominato assessore, venendo meno il rapporto
fiduciario con il sindaco o con il presidente della
provincia, venga revocata la nomina; in tal modo
essendosi dimesso da consigliere, si trova nella
condizione di perdere ogni rappresentanza
assegnatagli dall'elettorato, che paradossalmente
resta trasferita al primo dei non eletti che
continuerà ad esercitare un mandato per il quale
non era stato scelto dall'elettore.
Può anche accadere che il sostituto decida di cambiare
partito, concorrendo possibilmente alla "caduta" della
giunta.
Tutto ciò determina fatti incresciosi che si potrebbero
evitare prevedendo che il consigliere eventualmente nominato
assessore possa accettare la carica, rimanendo sospeso dalla
carica di consigliere, carica che potrebbe essere assegnata al
primo dei non eletti provvisoriamente (come "supplenza") e
fino a quando chi ha accettato la carica di assessore non
cessi, salvo che per dimissioni o rimozione, di far parte
della giunta. In tale caso il sostituto diventa titolare della
carica.