XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3227-A
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
intende introdurre una disciplina organica dell'attività degli
analisti finanziari, la quale, in quanto idonea ad orientare
le strategie e le decisioni di investimento degli intermediari
e dei singoli risparmiatori, assume un ruolo cruciale ai fini
di un corretto e trasparente funzionamento dei mercati
finanziari.
Il valore informativo degli studi, che si traduce in
un'influenza significativa sull'andamento del mercato e sul
meccanismo di formazione dei prezzi, pone l'esigenza di
assicurare un adeguato quadro regolamentare e di vigilanza con
riguardo ai possibili effetti dei medesimi studi
sull'integrità dei mercati, soprattutto in considerazione dei
potenziali conflitti di interessi che gravano sui soggetti che
li producono e li diffondono.
Le note vicende che hanno investito negli ultimi mesi i
mercati finanziari internazionali e nazionali hanno
evidenziato, poi, forti profili di criticità in merito alla
attività degli analisti finanziari, quali la forte prevalenza
di consigli operativi "Buy", la sostanziale assenza di
studi negativi, l'uniformità dei giudizi espressi negli studi,
la difficoltà e la lentezza con cui essi mutano i medesimi
giudizi, nonché i più generali problemi discendenti dai
conflitti di interesse.
In particolare, l'esperienza statunitense ha dimostrato
l'inadeguatezza di un sistema incentrato sull'ampio ricorso
alla autoregolamentazione e sulla mera previsione in capo agli
intermediari dell'obbligo di porre in essere delle "muraglie
cinesi" (chinese walls), le quali dovrebbero assicurare
la neutralità dell'analisi impedendo la circolazione e lo
sfruttamento delle informazioni disponibili a ciascun comparto
dell'organizzazione degli operatori polifunzionali.
La normativa vigente.
Nel nostro ordinamento manca attualmente una normativa
primaria organica relativa agli analisti finanziari, la cui
figura e attività non è espressamente contemplata dal Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
In via preliminare, è opportuno precisare che l'attività
di analisi finanziaria non è riconducibile, - come sostenuto
da parte della dottrina - alla consulenza in materia di
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma b, lettera
(f), del citato Testo unico. La consulenza, come osservato dal
professor Lener, nell'audizione svolta presso la Commissione
finanze nel corso dell'esame in sede referente della presente
proposta, consiste nel fornire al cliente indicazioni sulle
scelte di investimento da effettuare e nel consigliare le
operazioni più adeguate in relazione alla particolare
situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso. Essa
è caratterizzata, inoltre, dall'esistenza di un rapporto
bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente,
che ovviamente non sussiste nel caso di predisposizione e
divulgazione di studi e ricerche.
Il Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria fa espresso riferimento agli studi
soltanto all'articolo 114, il quale demanda alla Consob il
compito di stabilire, con regolamento, "in quali casi e con
quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico
sugli studi". La disposizione concerne i soli studi elaborati
da emittenti quotati e da intermediari autorizzati a prestare
servizi di investimento, nonché da soggetti in rapporto di
controllo con essi. Sono, quindi, esclusi dall'ambito di
applicazione del medesimo articolo gli studi prodotti dagli
analisti c.d. "indipendenti" o, comunque, da soggetti diversi
dagli intermediari autorizzati ed emittenti quotati.
Questa limitazione soggettiva (intermediari e emittenti) e
oggettiva (la diffusione al mercato degli studi) prevista
dalla normativa primaria si è riflessa, quindi, nella
regolamentazione secondaria adottata dalla Consob, ai sensi
dell'articolo 114. In particolare, l'articolo 69 del
Regolamento Consob 11971 (noto come regolamento emittenti)
disciplina la diffusione di studi e statistiche da parte degli
emittenti, degli intermediari finanziari (e quindi degli
analisti finanziari che operano per conto degli intermediari)
e dei soggetti in rapporto di controllo con questi ultimi. In
particolare, la norma stabilisce che gli studi e le ricerche
elaborati da intermediari autorizzati (siano essi italiani o
stranieri) devono essere resi di pubblico dominio non appena
pubblicati, nel caso in cui siano destinati al pubblico,
ovvero entro 60 giorni dalla loro prima distribuzione, nel
caso in cui siano destinati ai soci dell'emittente o ai
clienti dell'intermediario che li elabora.
Una ulteriore disciplina è stata posta in essere, in via
di autoregolamentazione, dall'Associazione italiana degli
analisti finanziari (AIAF), la quale ha di recente aggiornato
e integrato il proprio codice etico, prevedendo, in caso di
violazione delle previsioni in esso contenute, censure anche
pubbliche.
Il quadro normativo sinteticamente richiamato risulta
evidentemente lacunoso.
In primo luogo, non è previsto alcun requisito o
condizione per lo svolgimento della attività, sicché qualunque
soggetto, anche senza alcuna specifica professionalità o
esperienza, risulta legittimato a predisporre e divulgare
studi e raccomandazioni anche se hanno per oggetto strumenti
finanziari quotati.
Le stesse imprese di investimento e le banche possono
avvalersi di personale sprovvisto di una specifica competenza
professionale.
In secondo luogo, nessuna disciplina è prevista in merito
alle situazioni di conflitto di interessi, con particolare
riferimento gruppi finanziari polifunzionali, nel cui ambito
si effettuano attività e si prestano servizi che possono
influenzare negativamente la correttezza comportamentale
dell'attività di realizzazione e diffusione di studi.
In terzo luogo, la disciplina della c.d. disclosure,
di cui al regolamento emittenti, sconta poi le limitazioni
oggettive e soggettive richiamate in precedenza.
Manca, infine, la previsione di sanzioni amministrative
adeguate ed effettive specificamente applicabili agli analisti
finanziari.
Anche la Commissione di studio sulla trasparenza delle
società quotate, istituita, in seguito alla vicenda Enron, con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9
aprile 2002 e presieduta dal professor Galgano, nella propria
relazione conclusiva presentata il 27 settembre 2002, ha
evidenziato come le analisi condotte e le recenti vicende
connesse ad alcuni conclamati scandali dimostrino che il
settore necessita di ulteriori e più incisivi interventi di
regolazione, oltre che di opportune forme di coordinamento
internazionale, per superare i problemi di arbitraggio
normativo.
L'evoluzione della normativa negli altri
ordinamenti.
La lacunosità del quadro regolamentare non costituisce una
peculiarità del nostro ordinamento.
Come ricordato dalla Consob nel corso dell'audizione
svolta presso la Commissione finanze nel corso dell'esame
della presente proposta, nei principali Paesi sviluppati,
segnatamente gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito, la
Germania e la Francia, sono state recentemente introdotte o
sono allo studio regolamentazioni in tema di correttezza degli
studi e di gestione delle situazioni di conflitto di
interessi.
Anche la IOSCO (International Organization of
Securities Commission) sta predisponendo una serie di
principi in materia di conflitti di interessi degli analisti,
prevedendo, in particolare, una serie di possibili strumenti
regolamentari basati sulla trasparenza e su regole
comportamentali.
Le iniziative in atto nei paesi sopra richiamati e a
livello internazionale intervengono con modalità e intensità
diverse su almeno alcuni dei seguenti aspetti:
il contenuto informativo e le modalità di presentazione
e diffusione degli studi;
l'operatività e il comportamento delle società che
producono gli studi e degli analisti;
la trasparenza dei conflitti di interessi, mediante la
previsione della presenza obbligatoria negli studi di apposite
avvertenze che esplicitino la presenza di eventuali conflitti
di interessi e ne descrivano la natura (disclosure
ex-ante), ovvero dell'obbligo di diffondere al pubblico,
eventualmente dopo un congruo periodo di tempo dalla loro
diffusione ai clienti, tutti gli studi prodotti (disclosure
ex post);
le procedure organizzative interne degli intermediari
che producono studi, mediante l'introduzione di regole volte a
garantire l'indipendenza delle funzioni dedicate alla
produzione di studi, quali le "muraglie cinesi";
la previsione di particolari requisiti di
professionalità e onorabilità per lo svolgimento dell'attività
di analista;
l'attività c.d. di investor education, intesa ad
illustrare ai clienti che utilizzano gli studi l'esistenza e
la rilevanza dei possibili conflitti di interessi che possono
affliggere i soggetti che li redigono.
Il contenuto della proposta di legge in esame.
La proposta in esame è stata oggetto di una esame
approfondito ed articolato nel corso dell'esame in
Commissione. Sono state, in particolare, svolte alcune
audizioni che hanno consentito l'acquisizione di elementi
utili di conoscenza e valutazione, sulla base dei quali il
testo della proposta è stato interamente riformulato.
In coerenza ai canoni di buona legislazione, si è ritenuto
opportuno intervenire mediante puntuali novelle alle
pertinenti disposizioni del Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria.
In via preliminare, appare opportuno sottolineare come la
proposta demandi la disciplina degli aspetti connotati da una
particolare complessità tecnica alla Consob. Il ricorso alla
regolamentazione di secondo livello è pienamente coerente con
l'impostazione del Testo unico, e risponde all'esigenza di
assicurare la necessaria flessibilità e adattabilità della
disciplina alle rapida evoluzione del mercato, valorizzando
l'esperienza maturata dalle autorità di vigilanza in questo
campo.
Il rinvio alla normativa secondaria consente, inoltre, un
più agevole adattamento della disciplina interna
all'evoluzione delle disposizioni in materia di norme
internazionali, in particolare in sede di Unione europea e di
IOSCO.
L'articolo 1, comma 1, dispone modifiche all'articolo 1
del Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, recante le definizioni relative
all'applicazione del medesimo decreto.
In particolare, la lettera a) ricomprende tra i
servizi accessori a quelli di investimento anche la
predisposizione e diffusione di studi. La lettera b)
definisce, ai fini della applicazione della disposizione
introdotta con la lettera a):
lo studio come qualsiasi ricerca, analisi o
rappresentazione di situazioni avente ad oggetto titoli di
emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali,
che contiene previsioni sull'andamento futuro e che,
esplicitamente o implicitamente, fornisce un consiglio di
investimento, predisposta o diffusa da soggetti abilitati o da
soggetti in rapporto di controllo con essi
l'analista finanziario quale soggetto in possesso dei
requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate
esperienze in materia di studi definiti con regolamenti della
Consob.
L'articolo 2, integrando l'articolo 6, comma 2, del Testo
unico, estende la vigilanza regolamentare della Consob
all'attività degli analisti finanziari, con particolare
riferimento:
alle regole necessarie ad assicurare la correttezza
dello svolgimento dell'attività di predisposizione e di
divulgazione degli studi, nonché a prevenire o, comunque,
gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di
interessi tra lo svolgimento di questa attività e le altre
attività svolte dai soggetti abilitati o da altri soggetti ad
essi legati da rapporti di controllo;
alla individuazione dei criteri per la definizione e
l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e
professionalità degli analisti finanziari.
L'articolo 3, aggiungendo un articolo 25-bis nel
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, consente agli intermediari autorizzati o ai
soggetti in rapporto di controllo la predisposizione e la
diffusione degli studi, precisando che essi devono avvalersi
di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di
specifiche e comprovate esperienze e professionalità.
Inoltre, si attribuisce alla Consob il compito di
disciplinare le modalità di predisposizione e diffusione degli
studi da parte dei soggetti abilitati, al fine di assicurarne
la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la
chiarezza.
L'articolo 4, modificando il comma 5 dell'articolo 114 del
Testo unico, demanda alla Consob il compito di stabilire in
quali casi e con quali modalità devono essere fornite
informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche
concernenti titoli di emittenti quotati o settori industriali,
elaborati da emittenti quotati, da soggetti abilitati o dai
c.d. analisti indipendenti.
L'articolo 5, aggiungendo un ulteriore articolo (articolo
114-bis) al Testo unico, detta disposizioni relative
agli analisti cosiddetti indipendenti, intesi quali soggetti
che svolgono in modo professionale l'attività di
predisposizione e diffusione di studi, diversi dai soggetti
abilitati o da emittenti titoli quotati o da soggetti legati
da rapporti di controllo con questi ultimi. In particolare, si
dispone l'estensione agli analisti indipendenti delle norme
previste dagli articoli precedenti per i soggetti abilitati,
relativamente alla professionalità e onorabilità degli
analisti, alla correttezza, imparzialità, completezza e
chiarezza degli studi, alle norme comportamentali, nonché ai
relativi poteri della Consob.
L'articolo 6, intervenendo su diverse disposizioni del
Testo unico, prevede apposite sanzioni per la violazione delle
norme sulla predisposizione e divulgazione degli studi
introdotte dalle lettere precedenti.
In particolare, si prevede, per l'inosservanza delle
disposizioni introdotte dagli articoli 3 e 5, l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro, con
pubblicazione della relativa sentenza su almeno due quotidiani
a diffusione nazionale.
Il comma 3 disciplina le sanzioni amministrative
specificamente applicabili agli analisti finanziari che
violino le norme del D.Lgs. n. 58 del 1998, come modificato
dal testo in esame, o le disposizioni generali emanate dalla
Consob in forza di esso. Si precisa che a tali sanzioni,
nonché alle sanzioni per violazione degli obblighi di
informazione societaria di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n.
58 del 1998, trova applicazione la disciplina generale in
materia di delle sanzioni amministrative di cui alla legge n.
689 del 1981, ad eccezione delle norme in materia di pagamento
in misura ridotta.
Le sanzioni sono applicate dalla Consob con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati
e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono
altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
L'articolo 7 stabilisce che la Consob è tenuta ad emanare,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della provvedimento in
esame, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 2, 3
e 4.
Alcune considerazioni sull'importanza della
proposta.
L'intervento prospettato dalla proposta in esame assume
una importanza esemplare sul piano del metodo e dei rapporti
tra il Parlamento e il Governo.
Il Parlamento si "riappropria" della competenza a
legiferare nelle materie relative all'assetto dei mercati
finanziari. E' la prima volta in questa legislatura che un
provvedimento organico di modifica della disciplina del Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria giunge all'esame dell'Aula, superando la
convinzione per cui l'alta tecnicità e complessità della
disciplina dei servizi finanziari non rende possibili o
opportune iniziative legislative parlamentari.
In effetti, negli ultimi anni la normativa primaria in
materia è stata adottata mediante un ampio ricorso alla delega
legislativa la quale, a sua volta, soprattutto dopo l'adozione
del Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, rinvia alla regolamentazione
posta in essere dalla autorità di vigilanza.
Questo modello decisionale, articolato su più livelli,
risponde alla obiettiva esigenza di assicurare alla normativa
la qualità tecnica e la flessibilità rese necessarie dalla
forte dinamicità e dalla costante evoluzione dei mercati
finanziari. Si tratta di un modello radicato negli ordinamenti
di altri paesi sviluppati e in via di consolidamento anche
nell'ordinamento comunitario, mediante l'applicazione delle
raccomandazioni contenute nel rapporto finale del comitato dei
saggi presieduto da A. Lamfalussy.
Ciò non significa, tuttavia, che il Parlamento deve
astenersi da iniziative legislative nel settore, limitandosi
ad attendere e ad approvare disegni di legge delega, che
prevedano l'attribuzione di ampi poteri al Governo.
Al contrario, proprio l'articolazione dei poteri
decisionali su più livelli valorizza il ruolo del Parlamento
sul piano dell'indirizzo politico e della supervisione
generale della rete di centri decisionali operanti
nell'ordinamento.
La centralità della funzione parlamentare risiede, in tal
modo, nella sua attitudine a garantire la coerenza, la
trasparenza e la tenuta complessiva di un sistema
policentrico, stabilendo, attraverso la definizione di
principi e regole generali, il quadro unitario nel quale
devono esplicarsi le competenze normative del Governo e delle
competenti autorità di settore.
Queste conclusioni trovano poi conferma nell'attuale
quadro economico e finanziario internazionale. Gli scandali
finanziari e gli elementi di criticità richiamati in
precedenza rendono evidente la necessità di correzioni e
integrazioni della normativa vigente che, per la loro
incidenza e ampiezza, non possono che essere operate nella più
alta sede politica quale è il Parlamento.
Merita citare, al riguardo, i due esempi più
significativi: la legge Sarbanes-Oxley negli Stati Uniti e il
progetto di legge di "Sécurité financière", approvato
dalla Assemblèe Nationale e attualmente all'esame del
Senato in Francia.
La compatibilità della proposta con l'ordinamento
comunitario.
Nel corso dell'esame in Commissione il Governo ha ribadito
di non avere obiezioni specifiche da formulare sul contenuto
della presente proposta di legge, ma ha, tuttavia, rilevato
l'opportunità di disciplinare l'attività di analisi
finanziaria in sede di recepimento della Direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato).
Indubbiamente le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4
e 5 della proposta di legge in esame recepiscono le previsioni
in materia di ricerca e analisi in materia di strumenti
finanziari o di emittenti di strumenti finanziari di cui alla
Direttiva 2003/6/CE.
In particolare, l'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva
impegna gli Stati membri ad adottare norme adeguate "che
garantiscano che le persone che producono o diffondono
ricerche riguardanti strumenti finanziari o gli emittenti di
strumenti finanziari o le persone che producono o diffondono
altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di
investimenti destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, vigilino con ragionevole diligenza affinché
l'informazione sia presentata correttamente e comunichino ogni
loro interesse o indichino l'esistenza di conflitti di
interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce".
In base al paragrafo 7 del medesimo articolo, al fine di
garantire il rispetto delle previsioni di cui, tra l'altro, al
citato paragrafo 5, l'autorità competente a livello nazionale
"può adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato".
Il successivo paragrafo 10 demanda alla Commissione il
compito di adottare, secondo la procedura del comitato di
regolamentazione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2,
disposizioni di applicazione riguardanti, tra l'altro, "le
modalità tecniche applicabili alle varie categorie di persone
di cui al paragrafo 5 per la corretta presentazione delle
ricerche e di altre informazioni che raccomandano una
strategia di investimento, e per la divulgazione
dell'esistenza di interessi specifici o di conflitti di
interesse di cui al paragrafo 5".
Appare evidente che le citate disposizioni della direttiva
riguardano aspetti importanti ma specifici della disciplina
dell'attività finanziaria. La presente proposta di legge
contiene, invece, una disciplina organica e generale
dell'attività in questione, che include anche gli aspetti
connessi alla direttiva, ai quali assicura piena ed effettiva
attuazione, ma non si esaurisce in essi.
Esiste, quindi, soltanto una parziale sovrapposizione tra
l'ambito della proposta di legge e quello della direttiva, in
sede di recepimento della quale risulterebbe, peraltro,
improprio e ultroneo prevedere l'adozione di una normativa
organica relativa agli analisti finanziari.
Questa considerazione trova una conferma piena e
definitiva nel fatto che il Governo ha presentato, il 22
luglio, un emendamento al disegno di legge comunitaria,
all'esame del Senato in seconda lettura (A.S. 2254), con il
quale si limita ad inserire nell'allegato B al medesimo
disegno di legge la direttiva 2003/6/CE, senza indicare
appositi principi e criteri di delega. Credo che questo
emendamento, nella sua essenzialità, valga a smentire
definitivamente l'argomentazione per cui il recepimento della
direttiva sugli abusi di mercato sia la sede più adeguata per
introdurre la disciplina generale dell'analisi finanziaria.
Va poi evidenziato che, in ogni caso, il recepimento della
direttiva in parola non dovrebbe intervenire in tempi rapidi.
Il disegno di legge comunitaria dovrebbe essere approvato dal
Senato soltanto in settembre e, alla luce delle modifiche
introdotte, richiederà una terza lettura da parte della
Camera. Dopo di che, tenuto conto della complessità e
delicatezza della materia e del fatto che il termine per il
recepimento della direttiva stessa è fissato al 12 ottobre
2004, saranno presumibilmente necessari diversi mesi per la
predisposizione del relativo schema di decreto legislativo e
per l'espressione del parere parlamentare.
Questi tempi non appaiono compatibili con l'urgenza di
colmare, alla luce delle vicende richiamate in precedenza,
l'attuale vuoto normativo.
La presente proposta di legge, invece, se l'iter al
Senato sarà celere come alla Camera, potrebbe consentire entro
la fine dell'anno l'introduzione di un quadro legislativo
chiaro e organico.
Sempre con riferimento alla compatibilità della proposta
in esame con la normativa comunitaria, si osserva che la
lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, la quale ricomprende
tra i servizi accessori a quelli di investimento anche
l'attività di predisposizione e diffusione degli studi,
anticipa in sostanza il recepimento di una analoga previsione
contenuta nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati
regolamentati (COM/2002/0625 def.).
La proposta, la quale modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE, relative ai
servizi di investimento, nell'allegato I, sezione B, recante
l'elenco dei servizi accessori ai servizi di investimento,
indica, infatti, la "ricerca in materia di investimenti e
analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti le operazioni su strumenti finanziari".
La relazione della Commissione europea alla proposta di
direttiva in esame rileva che l'inclusione tra i servizi
accessori della consulenza in materia di investimenti e
dell'analisi finanziaria risponde all'esigenza di assicurare
che la comunicazione, ai clienti o al vasto pubblico, di
raccomandazioni generali in materia di investimenti relative
alle operazioni su strumenti finanziari, in forma di analisi
finanziarie o di studi o in altra forma, sia "effettuata nel
rispetto di elevati standard etici e professionali, per
evitare di ledere gli interessi dei destinatari delle
informazioni".
Inoltre, l'articolo 16 della proposta di direttiva
prescrive che le imprese di investimento adottino qualsiasi
misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse
che potrebbero insorgere tra tali imprese, dirigenti e
dipendenti inclusi, e i loro clienti, o tra due clienti, al
momento della prestazione di qualunque servizio di
investimento o servizio accessorio o di una combinazione di
tali servizi.
La coerenza della proposta di legge in esame con il quadro
delineato dalla normativa comunitaria è comprovata, sia pure
indirettamente, dagli indirizzi assunti dai Legislatori di
altri Paesi comunitari. In particolare, in Francia è stata
presentata una proposta di legge, confluita nel citato disegno
di legge di "Sécurité financière". Tale disegno di
legge, anticipando anch'esso il recepimento di alcune
disposizioni della medesima direttiva sugli abusi di mercato,
riconosce e disciplina l'attività degli analisti, richiedendo
che essi abbiano adeguate e comprovate esperienze
professionali e che le stesse possano essere accertate anche
attraverso esami fissati dall'Autorità dei mercati
finanziari.
Appare, infine, opportuno ricordare che la citata
Commissione di studio presieduta dal professor Galgano, nella
propria relazione conclusiva, ha raccomandato, relativamente
agli analisti finanziari, di "attendere, o eventualmente
anticipare, le linee emergenti dai progetti di direttive UE
sul Market abuse e sui servizi di investimento"
(paragrafo 6, punto B, della relazione conclusiva).
Dalle considerazioni sopra riportate emerge con evidenza
la necessità di una rapida adozione della proposta di legge in
esame, la quale appare idonea a dotare il nostro Paese, nel
quadro della disciplina comunitaria, di una normativa
all'avanguardia.
LETTIERI, Relatore.