XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3496
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nello svolgimento di tutti i concorsi pubblici è
obbligatoria la presenza del difensore civico del candidato,
che si pone come terzo fra la commissione esaminatrice ed i
candidati stessi.
Art. 2.
1. La funzione del difensore civico del candidato è quella
di garantire equità di trattamento e di giudizio da parte
della commissione nei confronti di tutti coloro che
partecipano al concorso.
Art. 3.
1. Il difensore civico del candidato è costituito da una
persona, se i posti messi a concorso sono inferiori o pari a
10, e da tre persone, che operano collegialmente secondo le
modalità da indicare con il regolamento di cui all'articolo 5,
se i posti messi a concorso sono superiori a 10.
Art. 4.
1. Alla nomina del difensore civico del candidato provvede
il presidente del tribunale competente per territorio, in base
al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di
concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di
Roma.
Art. 5.
1. Possono essere nominati alla carica di difensore civico
del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato
a riposo che si dichiarino disponibili ad operare
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Art. 6.
1. L'attività del difensore civico del candidato è
disciplinata da apposito regolamento, emanato dal Ministro per
la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.