XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3496




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nello svolgimento di tutti i concorsi pubblici è obbligatoria la presenza del difensore civico del candidato, che si pone come terzo fra la commissione esaminatrice ed i candidati stessi.


Art. 2.

        1. La funzione del difensore civico del candidato è quella di garantire equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione nei confronti di tutti coloro che partecipano al concorso.


Art. 3.

        1. Il difensore civico del candidato è costituito da una persona, se i posti messi a concorso sono inferiori o pari a 10, e da tre persone, che operano collegialmente secondo le modalità da indicare con il regolamento di cui all'articolo 5, se i posti messi a concorso sono superiori a 10.


Art. 4.

        1. Alla nomina del difensore civico del candidato provvede il presidente del tribunale competente per territorio, in base al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di Roma.


Art. 5.

        1. Possono essere nominati alla carica di difensore civico del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato a riposo che si dichiarino disponibili ad operare gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.


Art. 6.

        1. L'attività del difensore civico del candidato è disciplinata da apposito regolamento, emanato dal Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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