XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3428
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato,
cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni in essa
stabiliti.
2. Si intende per "vittima" la persona offesa dal reato e,
quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi
prossimi congiunti e chi è legato alla persona offesa dal
vincolo di adozione.
Art. 2.
(Vittime a tutela rafforzata).
1. Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni
emanate a tutela delle vittime di determinati reati dalle
seguenti leggi:
a) legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, recante: "Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata";
b) legge 8 agosto 1995, n. 340, recante
"Estensione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del
disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980";
c) legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, recante: "Disposizioni in materia di usura";
d) legge 31 marzo 1998, n. 70, recante: "Benefìci
per le vittime della cosiddetta banda della Uno bianca";
e) legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, recante: "Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata";
f) legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
modificazioni, recante: "Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura";
g) legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive
modificazioni, recante: "Istituzione del Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".
Art. 3.
(Obiettivi).
1. Lo Stato promuove, organizza e cura l'assistenza,
pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati, assicurando
loro le informazioni indicate dall'articolo 4 e fornendo loro,
a seconda del tipo di reato subito, il necessario sostegno
psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario attivato
da personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai
relativi problemi, ed in particolare dal personale della
polizia giudiziaria e dagli operatori del settore della
giustizia.
2. In particolare, lo Stato:
a) garantisce la necessaria protezione della
sicurezza personale della vittima del reato quando esiste una
seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella
sfera della sua vita privata, nonché della sua
riservatezza;
b) promuove e sviluppa presidi e servizi pubblici
di assistenza a favore della vittima del reato in funzione
delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua
eventuale condizione di particolare vulnerabilità;
c) favorisce le attività delle organizzazioni di
volontariato, coordinandole con quelle dei servizi pubblici,
con specifico riguardo alle vittime particolarmente
vulnerabili o traumatizzate;
d) assicura l'assistenza giudiziaria prevista dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alle
condizioni stabilite dall'articolo 98, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 della
presente legge;
e) incentiva sistemi assicurativi adeguati a
favore delle vittime dei reati;
f) predispone procedure giudiziarie ed
extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la
riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale
cagionato dal reato, sia da parte dell'autore del reato che da
parte di appositi organismi pubblici quando la persona offesa
non può ottenere il risarcimento ad altro titolo.
3. Lo Stato incoraggia prima o durante il processo penale
procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e
l'autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno,
in particolare per i reati commessi da minorenni e per i reati
in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee alla
concreta tutela degli interessi della vittima.
Art. 4.
(Diritto di informazione).
1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue
necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi,
la persona offesa dal reato, anche se residente in altro
Stato, ha il diritto di essere informata:
a) dei tempi, dei modi e dei luoghi relativi alla
presentazione della denuncia o della querela;
b) delle forme di assistenza che può ricevere e
degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche
per quanto attiene l'assistenza legale e il patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di
risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti
da parte dell'autore del reato e dei benefìci da parte dello
Stato di cui articolo 7;
c) delle condizioni e delle misure poste a
protezione della vita privata e della incolumità fisica
propria e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la
necessità, in funzione della qualità di persona informata sui
fatti o di testimone che può assumere nel processo;
d) dei risultati delle indagini, quando ne abbia
fatto espressa richiesta e ciò non pregiudichi la corretta
prosecuzione delle indagini stesse.
2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato
ha diritto di sporgere denuncia dinanzi all'autorità
competente dello Stato di residenza, che, se non ritiene di
dovere esercitare la sua competenza, è tenuto a trasmetterla
senza ritardo all'autorità giudiziaria italiana
territorialmente competente. La persona offesa dal reato,
residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può
chiedere che le sue dichiarazioni siano raccolte a mezzo di
videoconferenza o di teleconferenza, ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29
maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C197 del 12 luglio 2000.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono
fornite dalla polizia giudiziaria, dall'autorità giudiziaria e
dallo sportello di cui all'articolo 10, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al fine di consentire alla persona offesa dal reato
l'esercizio dei poteri necessari alla tutela dei propri
interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente
dalla sua costituzione in giudizio come parte civile, al
codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 90, comma 3, dopo le parole: "sono
esercitati dai prossimi congiunti di essa" sono aggiunte le
seguenti: ", da chi è legato alla persona offesa dal vincolo
di adozione";
b) all'articolo 98, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-ˆâ1bis. Alla persona offesa dal reato si
applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ad
esclusione degli articoli 76 e 77 relativi alle condizioni per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando si
tratti delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi
della legislazione vigente";
c) all'articolo 293, comma 3 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "dell'imputato e al difensore della
persona offesa dal reato";
d) all'articolo 306, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. L'ordinanza che dispone la liberazione della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è comunicata
alla persona offesa dal reato, quando esiste un serio e
concreto pericolo per la sua incolumità personale";
e) agli articoli 392, commi 1, 1-bis e 2, e
393, comma 4, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono
inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";
f) l'articolo 394 è abrogato;
g) all'articolo 396, comma 1, dopo le parole: "il
pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "ovvero la
persona offesa dal reato"; al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite
le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato", e al secondo
periodo, dopo le parole: "la persona sottoposta alle indagini"
sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";
h) all'articolo 397, comma 1, dopo le parole:
"dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le
seguenti: "o della persona offesa dal reato";
i) all'articolo 408, comma 3, le parole: "dieci
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
l) all'articolo 410, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di
provvedere ai sensi dell'articolo 409, comma 5, ovvero chiede
la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando a pena
di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova";
m) all'articolo 415-bis, al comma 1, le
parole: "alla persona sottoposta alle indagini e al difensore"
sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta alle
indagini, alla persona offesa e ai loro difensori";
n) all'articolo 419, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. L'avviso è altresì comunicato al Comitato
per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati quando
la richiesta di rinvio a giudizio sia stata formulata in
relazione a uno dei delitti che dà diritto di accesso al Fondo
di assistenza alle vittime dei reati";
o) all'articolo 420, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. Se la persona offesa dal reato si
costituisce parte civile all'udienza preliminare, il giudice
fa notificare al Comitato per l'assistenza e il sostegno alle
vittime dei reati il relativo verbale";
p) all'articolo 548, comma 3, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonché alla persona offesa dal
reato che ne abbia fatto richiesta nel corso del
procedimento";
q) all'articolo 666, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 682,
l'avviso è comunicato o notificato anche alla persona offesa
dal reato".
Art. 6.
(Fondo di assistenza alle vittime dei reati).
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il
Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito
denominato "Fondo".
2. Il Fondo è alimentato:
a) da un contributo fisso dello Stato;
b) dalle economie di gestione realizzate nel corso
di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o
revocati e alle somme provenienti da azioni di rivalsa,
computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già
ricevuti;
c) da donazioni e lasciti da chiunque
effettuati.
3. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti
indicati nell'articolo 7, comma 1, e copre in via equitativa
la perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità
temporanea o permanente, le spese mediche ed ospedaliere, le
spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli
alimenti.
4. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato,
quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti
della persona offesa che si sia costituita parte civile o che
abbia proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso
il condannato al risarcimento del danno. In casi motivati di
bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa
dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere
un'anticipazione fino a un massimo di un terzo della somma
presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza
penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si
sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione
civile davanti al giudice civile. In tale caso il Fondo si
surroga nei suoi diritti per l'ammontare delle somme
anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il
risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.
5. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione
del Fondo, in misura dell'intero ammontare del danno e
comunque non può essere superiore a una cifra stabilita con
decreto del Ministro della giustizia. Se il danno subito è
coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione,
l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma
liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
6. Gli introiti derivanti dalla concessione
dell'elargizione non sono condivisibili ai fini del pagamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 7.
(Presupposti per l'accesso al Fondo).
1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona
offesa che non abbia potuto conseguire il risarcimento del
danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato
ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di
costituzione di parte civile e di difesa, quando è deceduto o,
successivamente alla sentenza irrevocabile di condanna, è
rimasto insolvente, o è ignoto o è stato prosciolto per
sopravvenuta prescrizione l'autore dei seguenti reati
consumati:
a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di
attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285
del codice penale;
b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
c) strage, di cui all'articolo 422 del codice
penale;
d) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice
penale, o omicidio aggravato, di cui agli articoli 575, 576 e
577 del medesimo codice;
e) lesioni personali gravissime, aggravate
dall'uso delle armi, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del
codice penale;
f) omicidio preterintenzionale, di cui agli
articoli 584 e 585 del codice penale;
g) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata,
atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, di
cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
e 609-octies del codice penale;
h) sequestro di persona a scopo di estorsione, di
cui all'articolo 630 del codice penale.
2. L'elargizione è concessa a domanda della persona offesa
o di un suo rappresentante legale ovvero, in caso di morte
della persona offesa, di uno dei soggetti indicati nel comma
4.
3. La domanda per l'elargizione deve essere presentata
allo sportello di cui all'articolo 10, a pena di decadenza,
entro il termine di sei mesi dalla data della sentenza
irrevocabile che definisce il provvedimento.
4. Se in conseguenza dei diritti previsti al comma 1 la
persona offesa perde la vita, l'accesso al Fondo è concesso
nell'ordine:
a) al coniuge e ai figli;
b) ai genitori;
c) ai fratelli e alle sorelle.
5. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 4,
nell'ambito delle categorie di soggetti previste al medesimo
comma, l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più
soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime
previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite
per la persona deceduta.
6. L'elargizione è rifiutata o, se concessa, è
revocata:
a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
della stessa;
b) se si accerta che la persona offesa o uno dei
superstiti indicati dal comma 4 abbia concorso alla
commissione del reato ovvero di reati che siano connessi col
medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale;
c) se nei confronti della persona offesa o di uno
dei superstiti indicati nel comma 4, alla data di
presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per uno
dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale o è in corso un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione personale prevista
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, diversa dall'avviso orale, o una misura di
prevenzione personale prevista dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni;
d) se l'elargizione ottenuta viene destinata
dall'avente diritto a finalità contrarie al buon costume o
all'ordine pubblico.
7. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo
la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno
risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese
assicuratrici o amministrazioni pubbliche.
Art. 8.
(Comitato per l'assistenza e il sostegno
delle vittime dei reati).
1. Presso il Ministro della giustizia è istituito il
Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei
reati, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia
o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato. Il Comitato
è composto:
a) da un rappresentante del Ministero della
giustizia;
b) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
c) da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) da un rappresentante del Ministero della
salute;
e) da un avvocato designato dal Consiglio
nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata
esperienza nell'attività di solidarietà nei confronti delle
vittime;
f) da due esponenti delle autonomie locali
territoriali designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di concerto con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
g) da quattro membri delle associazioni per
l'assistenza e il sostegno delle vittime, di cui due
rappresentanti delle associazioni delle vittime a tutela
rafforzata e gli altri due scelti dalle associazioni più
rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal
Ministro della giustizia, assicurando la rotazione tra le
diverse associazioni, su indicazione delle associazioni
medesime;
h) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di
voto.
3. I componenti del Comitato durano in carica per quattro
anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
4. Alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 12, la gestione del Fondo è
attribuita al Comitato ai sensi dell'articolo 9. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
previsto dall'articolo 12, la gestione del Fondo è attribuita
alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero della
giustizia sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti
al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle
procedure di elargizione.
6. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi
dell'articolo 7 è disposta con delibera del Comitato nel
termine di quattro mesi dalla data di presentazione della
domanda, previa verifica:
a) dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di
condanna e della legittimazione attiva del richiedente;
b) della inesistenza, alla data di presentazione
della domanda, di una delle situazioni previste dall'articolo
7, commi 6 e 7.
7. Se necessario, ai fini della completezza dei documenti
posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato
invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e
può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in
deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di
procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto ritenute
indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con
decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono
coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in
forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
Art. 9.
(Attribuzioni del Comitato).
1. Il Comitato:
a) assicura l'osservanza delle norme poste a
tutela dei diritti della persona offesa dal reato;
b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle
vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli
per poter programmare interventi adeguati nel settore anche
mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la
vittimizzazione;
c) indica le linee di indirizzo e di programma per
le attività degli sportelli di cui all'articolo 10 e delle
istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime
esistenti sul territorio dello Stato, differenziando i
relativi servizi, a seconda del tipo di reato subito;
d) delibera sulle domande di elargizione con le
modalità indicate nell'articolo 6, commi 3 e 5, fissandone il
relativo ammontare, tenendo conto dell'entità del danno
patrimoniale e non patrimoniale subito dalla persona offesa
dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in
funzione delle sue necessità immediate, di eventuali altri
risarcimenti o rimborsi dalla stessa ottenuti a qualunque
titolo per i medesimi danni, stabilendo altresì se
l'elargizione debba essere corrisposta in una o più
soluzioni;
e) delibera sulla concessione dell'anticipazione
prevista dall'articolo 6, comma 4;
f) delibera sulla revoca delle elargizioni nei
casi previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7;
g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione
con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli
interessi della vittima non residente nel territorio dello
Stato.
Art. 10.
(Sportello per le vittime dei reati).
1. Presso ogni ufficio territoriale del governo è
istituito uno sportello per le vittime dei reati, di seguito
denominato "sportello".
2. Lo sportello attua le linee di indirizzo e di programma
del Comitato. In particolare:
a) coordina le attività delle istituzioni
pubbliche e private esistenti nel settore sul territorio;
b) fornisce i dati relativi ai bisogni delle
vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente
sul territorio;
c) fornisce adeguata informazione sui diritti
delle vittime ai sensi dell'articolo 4, predisponendo le
opportune iniziative e misure sul territorio al fine di
prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la
solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a
rischio di vittimizzazione;
d) trasmette senza ritardo al Comitato le domande
di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli
elementi essenziali alla decisione e segnalando le
integrazioni documentali necessarie.
Art. 11.
(Giornata della memoria).
1. Al fine di assicurare la conservazione della memoria
delle vittime degli eventi delittuosi che hanno destato
allarme sociale, è istituita la "Giornata della memoria", da
celebrare il 25 aprile di ogni anno.
Art. 12.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo adotta norme per:
a) individuare nel rispetto della disposizione
dell'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;
b) stabilire i princìpi cui deve uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la
CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli
uffici preposti alla gestione di tale rapporto;
c) razionalizzare e armonizzare le procedure di
informazione, assistenza e sostegno alle vittime per garantire
loro l'effettiva fruizione dei benefìci previsti dalla
presente legge;
d) disciplinare la corresponsione delle
elargizioni dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di
disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento a soddisfare per intero tutte le domande
pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo
in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non
percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni e oneri aggiuntivi;
e) regolare la procedura e le modalità di
surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa
costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile
verso il condannato.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del
termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un
mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 13
(Disposizioni particolari a favore delle vittime a tutela
rafforzata).
1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo
2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, è elevato da lire 500.000 mensili a 500 euro
mensili.
2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1,
comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, è elevato da lire 150.000.000 a 150.000
euro.
3. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e successive modificazioni, è elevato da lire 1.500.000 a
1.500 euro.
Art. 14.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della giustizia presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sulle iniziative e sulle misure
adottate a favore delle vittime dei reati, in attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.