XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3428




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni in essa stabiliti.
        2. Si intende per "vittima" la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti e chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione.


Art. 2.

(Vittime a tutela rafforzata).

        1. Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni emanate a tutela delle vittime di determinati reati dalle seguenti leggi:

                a) legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

                b) legge 8 agosto 1995, n. 340, recante "Estensione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980";

                c) legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni in materia di usura";

                d) legge 31 marzo 1998, n. 70, recante: "Benefìci per le vittime della cosiddetta banda della Uno bianca";

                e) legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

                f) legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";

                g) legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, recante: "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".


Art. 3.

(Obiettivi).

        1. Lo Stato promuove, organizza e cura l'assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati, assicurando loro le informazioni indicate dall'articolo 4 e fornendo loro, a seconda del tipo di reato subito, il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario attivato da personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai relativi problemi, ed in particolare dal personale della polizia giudiziaria e dagli operatori del settore della giustizia.

        2. In particolare, lo Stato:

                a) garantisce la necessaria protezione della sicurezza personale della vittima del reato quando esiste una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della sua vita privata, nonché della sua riservatezza;

                b) promuove e sviluppa presidi e servizi pubblici di assistenza a favore della vittima del reato in funzione delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità;

                c) favorisce le attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandole con quelle dei servizi pubblici, con specifico riguardo alle vittime particolarmente vulnerabili o traumatizzate;

                d) assicura l'assistenza giudiziaria prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alle condizioni stabilite dall'articolo 98, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge;

                e) incentiva sistemi assicurativi adeguati a favore delle vittime dei reati;

                f) predispone procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato, sia da parte dell'autore del reato che da parte di appositi organismi pubblici quando la persona offesa non può ottenere il risarcimento ad altro titolo.

        3. Lo Stato incoraggia prima o durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e l'autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno, in particolare per i reati commessi da minorenni e per i reati in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee alla concreta tutela degli interessi della vittima.


Art. 4.

(Diritto di informazione).

        1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi, la persona offesa dal reato, anche se residente in altro Stato, ha il diritto di essere informata:

                a) dei tempi, dei modi e dei luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

                b) delle forme di assistenza che può ricevere e degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene l'assistenza legale e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti da parte dell'autore del reato e dei benefìci da parte dello Stato di cui articolo 7;

                c) delle condizioni e delle misure poste a protezione della vita privata e della incolumità fisica propria e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in funzione della qualità di persona informata sui fatti o di testimone che può assumere nel processo;

                d) dei risultati delle indagini, quando ne abbia fatto espressa richiesta e ciò non pregiudichi la corretta prosecuzione delle indagini stesse.

        2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato ha diritto di sporgere denuncia dinanzi all'autorità competente dello Stato di residenza, che, se non ritiene di dovere esercitare la sua competenza, è tenuto a trasmetterla senza ritardo all'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente. La persona offesa dal reato, residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può chiedere che le sue dichiarazioni siano raccolte a mezzo di videoconferenza o di teleconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C197 del 12 luglio 2000.
        3. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite dalla polizia giudiziaria, dall'autorità giudiziaria e dallo sportello di cui all'articolo 10, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.


Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al fine di consentire alla persona offesa dal reato l'esercizio dei poteri necessari alla tutela dei propri interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio come parte civile, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 90, comma 3, dopo le parole: "sono esercitati dai prossimi congiunti di essa" sono aggiunte le seguenti: ", da chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione";

                b) all'articolo 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-ˆâ1bis. Alla persona offesa dal reato si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ad esclusione degli articoli 76 e 77 relativi alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando si tratti delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi della legislazione vigente";

                c) all'articolo 293, comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e al difensore della persona offesa dal reato";

                d) all'articolo 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. L'ordinanza che dispone la liberazione della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è comunicata alla persona offesa dal reato, quando esiste un serio e concreto pericolo per la sua incolumità personale";

                e) agli articoli 392, commi 1, 1-bis e 2, e 393, comma 4, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

                f) l'articolo 394 è abrogato;

                g) all'articolo 396, comma 1, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "ovvero la persona offesa dal reato"; al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato", e al secondo periodo, dopo le parole: "la persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

                h) all'articolo 397, comma 1, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o della persona offesa dal reato";
                i) all'articolo 408, comma 3, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

                l) all'articolo 410, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di provvedere ai sensi dell'articolo 409, comma 5, ovvero chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova";

                m) all'articolo 415-bis, al comma 1, le parole: "alla persona sottoposta alle indagini e al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai loro difensori";

                n) all'articolo 419, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. L'avviso è altresì comunicato al Comitato per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati quando la richiesta di rinvio a giudizio sia stata formulata in relazione a uno dei delitti che dà diritto di accesso al Fondo di assistenza alle vittime dei reati";

                o) all'articolo 420, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Se la persona offesa dal reato si costituisce parte civile all'udienza preliminare, il giudice fa notificare al Comitato per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati il relativo verbale";

                p) all'articolo 548, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta nel corso del procedimento";

                q) all'articolo 666, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

            "3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 682, l'avviso è comunicato o notificato anche alla persona offesa dal reato".

Art. 6.

(Fondo di assistenza alle vittime dei reati).

        1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo è alimentato:

                a) da un contributo fisso dello Stato;

                b) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o revocati e alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

                c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

        3. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti indicati nell'articolo 7, comma 1, e copre in via equitativa la perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità temporanea o permanente, le spese mediche ed ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.
        4. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa che si sia costituita parte civile o che abbia proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un'anticipazione fino a un massimo di un terzo della somma presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice civile. In tale caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per l'ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.
        5. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non può essere superiore a una cifra stabilita con decreto del Ministro della giustizia. Se il danno subito è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
        6. Gli introiti derivanti dalla concessione dell'elargizione non sono condivisibili ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Art. 7.

(Presupposti per l'accesso al Fondo).

        1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla sentenza irrevocabile di condanna, è rimasto insolvente, o è ignoto o è stato prosciolto per sopravvenuta prescrizione l'autore dei seguenti reati consumati:

                a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285 del codice penale;

                b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

                c) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

                d) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale, o omicidio aggravato, di cui agli articoli 575, 576 e 577 del medesimo codice;

                e) lesioni personali gravissime, aggravate dall'uso delle armi, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del codice penale;

                f) omicidio preterintenzionale, di cui agli articoli 584 e 585 del codice penale;
                g) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale;

                h) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale.

        2. L'elargizione è concessa a domanda della persona offesa o di un suo rappresentante legale ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei soggetti indicati nel comma 4.
        3. La domanda per l'elargizione deve essere presentata allo sportello di cui all'articolo 10, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data della sentenza irrevocabile che definisce il provvedimento.
        4. Se in conseguenza dei diritti previsti al comma 1 la persona offesa perde la vita, l'accesso al Fondo è concesso nell'ordine:

                a) al coniuge e ai figli;

                b) ai genitori;

                c) ai fratelli e alle sorelle.

        5. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 4, nell'ambito delle categorie di soggetti previste al medesimo comma, l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
        6. L'elargizione è rifiutata o, se concessa, è revocata:

                a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti della stessa;

                b) se si accerta che la persona offesa o uno dei superstiti indicati dal comma 4 abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi col medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

                c) se nei confronti della persona offesa o di uno dei superstiti indicati nel comma 4, alla data di presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale o è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, diversa dall'avviso orale, o una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

                d) se l'elargizione ottenuta viene destinata dall'avente diritto a finalità contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

        7. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.


Art. 8.

(Comitato per l'assistenza e il sostegno
delle vittime dei reati).

        1. Presso il Ministro della giustizia è istituito il Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato. Il Comitato è composto:

                a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

                b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

                c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

                d) da un rappresentante del Ministero della salute;

                e) da un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà nei confronti delle vittime;

                f) da due esponenti delle autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

                g) da quattro membri delle associazioni per l'assistenza e il sostegno delle vittime, di cui due rappresentanti delle associazioni delle vittime a tutela rafforzata e gli altri due scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal Ministro della giustizia, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

                h) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

        3. I componenti del Comitato durano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
        4. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato ai sensi dell'articolo 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 12, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero della giustizia sulla base di apposita concessione.
        5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle procedure di elargizione.
        6. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi dell'articolo 7 è disposta con delibera del Comitato nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, previa verifica:

                a) dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna e della legittimazione attiva del richiedente;
                b) della inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle situazioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7.

        7. Se necessario, ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.


Art. 9.

(Attribuzioni del Comitato).

        1. Il Comitato:

                a) assicura l'osservanza delle norme poste a tutela dei diritti della persona offesa dal reato;

                b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli per poter programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione;

                c) indica le linee di indirizzo e di programma per le attività degli sportelli di cui all'articolo 10 e delle istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime esistenti sul territorio dello Stato, differenziando i relativi servizi, a seconda del tipo di reato subito;

                d) delibera sulle domande di elargizione con le modalità indicate nell'articolo 6, commi 3 e 5, fissandone il relativo ammontare, tenendo conto dell'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla persona offesa dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in funzione delle sue necessità immediate, di eventuali altri risarcimenti o rimborsi dalla stessa ottenuti a qualunque titolo per i medesimi danni, stabilendo altresì se l'elargizione debba essere corrisposta in una o più soluzioni;

                e) delibera sulla concessione dell'anticipazione prevista dall'articolo 6, comma 4;

                f) delibera sulla revoca delle elargizioni nei casi previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7;

                g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli interessi della vittima non residente nel territorio dello Stato.


Art. 10.

(Sportello per le vittime dei reati).


        1. Presso ogni ufficio territoriale del governo è istituito uno sportello per le vittime dei reati, di seguito denominato "sportello".
        2. Lo sportello attua le linee di indirizzo e di programma del Comitato. In particolare:

                a) coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private esistenti nel settore sul territorio;

                b) fornisce i dati relativi ai bisogni delle vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente sul territorio;


                c) fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime ai sensi dell'articolo 4, predisponendo le opportune iniziative e misure sul territorio al fine di prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di vittimizzazione;

                d) trasmette senza ritardo al Comitato le domande di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi essenziali alla decisione e segnalando le integrazioni documentali necessarie.


Art. 11.

(Giornata della memoria).

        1. Al fine di assicurare la conservazione della memoria delle vittime degli eventi delittuosi che hanno destato allarme sociale, è istituita la "Giornata della memoria", da celebrare il 25 aprile di ogni anno.


Art. 12.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta norme per:

                a) individuare nel rispetto della disposizione dell'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

                b) stabilire i princìpi cui deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale rapporto;

                c) razionalizzare e armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno alle vittime per garantire loro l'effettiva fruizione dei benefìci previsti dalla presente legge;

                d) disciplinare la corresponsione delle elargizioni dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi;

                e) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile verso il condannato.

        2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.


Art. 13

(Disposizioni particolari a favore delle vittime a tutela
rafforzata).

        1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è elevato da lire 500.000 mensili a 500 euro mensili.
        2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato da lire 150.000.000 a 150.000 euro.
        3. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato da lire 1.500.000 a 1.500 euro.


Art. 14.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Ministro della giustizia presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle iniziative e sulle misure adottate a favore delle vittime dei reati, in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione