XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3425
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione al personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia dei contenuti dei provvedimenti di
concertazione).
1. Ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti
dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto,
e dell'Aeronautica si applicano, con le stesse decorrenze e
modalità, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento
di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
nelle misure giornaliere riportate nella tabella 1 allegata
alla presente legge, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie
e straordinarie e le aspettative, l'applicazione delle norme
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'indennità di
presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli
asili nido, la proroga della concessione degli alloggi nonché,
a decorrere dal 1^ gennaio 2003, le disposizioni concernenti
l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si
applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite,
ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito,
della Marina, comprese le capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella
tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive
rivalutazioni.
3. Ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia
rispettivamente interessate si applicano, con le stesse
decorrenze e modalità ivi stabilite, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164,
concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i
servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e
fuori sede, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure
giornaliere riportate nella tabella 2 allegata alla presente
legge, l'indennità di presenza notturna e festiva, le
indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco ivi
compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure
mensili di 90 euro per i primi dirigenti e gradi equiparati e
di 85 euro per i dirigenti superiori e gradi equiparati,
l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i
congedi o le licenze ordinarie e straordinarie e le
aspettative, il congedo per la formazione, il congedo
parentale, il diritto allo studio, le relazioni sindacali, il
buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e legale
nonché, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, le disposizioni
concernenti l'indennità di presenza festiva di cui
all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 20, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140.
4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le
norme del presente articolo, le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.
Art. 2.
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di
trattamento dirigenziale nei confronti degli ufficiali delle
Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia).
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5, della legge
8 agosto 1990, n. 231, è inserito il seguente:
"3-bis. 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il
trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i
criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni".
2. All'articolo 43-ter, comma 2, della legge 1^
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, a decorrere dal
1^ gennaio 2003, al medesimo personale destinatario del
trattamento di cui al citato comma 1".
Art. 3.
(Indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, le misure
dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti
civili e militari delle Forze di polizia ed in vigore alla
predetta data sono incrementate del 6 per cento.
Art. 4.
(Clausola di salvaguardia).
1. Al personale che matura il diritto al conseguimento
degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza
successiva a quella della data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, i benef́ci medesimi si applicano ai
fini economici dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri interessati, si provvede
annualmente ad accertare e rendere pubblico, l'eventuale
esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 5,
ai fini dell'applicazione del comma 1.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2003 e in 11
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003 2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TABELLA 1
(articolo 1, comma 1)
INDENNITA' SOSTITUTIVA
Forze Armate
GRADO Luned́-Venerd́ Sabato
Domenica e festivi
Tenente Generale 185,00 370,00
Maggior Generale 160,00 320,00
Brigadier Generale 150,00 300,00
Colonnello 125,00 250,00
TABELLA 2
(articolo 1, comma 3)
INDENNITA' SOSTITUTIVA
Forze di polizia ad ordinamento militare
GRADO Luned́-Venerd́ Sabato
Domenica e festivi
Generale di Corpo d'Armata 185,00 370,00
Generale di divisione 160,00 320,00
Generale di brigata 150,00 300,00
Colonnello 125,00 250,00