XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3240
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 148 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 148-bis. (Abolizione della pena detentiva per i
novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni).
- Non si applicano pene detentive al condannato che ha
compiuto gli anni novanta.
Non è applicabile la pena della reclusione in carcere al
condannato che ha compiuto gli anni ottanta.
Il tribunale di sorveglianza dispone l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi primo e secondo.
I benefìci di cui ai commi primo e secondo sono revocati
nei confronti del soggetto che commette ulteriore reato".