XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3240




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 148 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 148-bis. (Abolizione della pena detentiva per i novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni). - Non si applicano pene detentive al condannato che ha compiuto gli anni novanta.
        Non è applicabile la pena della reclusione in carcere al condannato che ha compiuto gli anni ottanta.
        Il tribunale di sorveglianza dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo.
        I benefìci di cui ai commi primo e secondo sono revocati nei confronti del soggetto che commette ulteriore reato".



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