XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3194




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge).

        1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici complementari di cui all'articolo 3 esercitati dai laureati in medicina e chirurgia.
        2. La Repubblica italiana riconosce, altresì, la libertà di scelta terapeutica dell'utente e la libertà di cura da parte del medico all'interno di un rapporto tra medico e utente libero, consensuale e informato e tutela l'esercizio delle terapie e delle medicine complementari.
        3. Le università, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, anche con riferimento alle terapie e alle medicine complementari di cui all'articolo 3 della presente legge.


Art. 2.

(Qualificazione professionale - Composizione del Consiglio
superiore di sanità).

        1. Ai medici che hanno completato l'iter formativo di cui all'articolo 7, comma 6, iscritti ai registri di cui all'articolo 4 è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del Consiglio superiore di sanità è modificata al fine di garantire la partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3 della presente legge.


Art. 3.

(Definizione delle terapie e delle medicine
complementari).

        1. Le terapie e le medicine complementari, esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:

                a) agopuntura;

                b) fitoterapia;

                c) omeopatia;

                d) omotossicologia;

                e) medicina antroposofica;

                f) medicina tradizionale cinese;

                g) ayurveda;

                h) osteopatia;

                i) posturologia.


Art. 4.

(Registri dei medici esperti nelle medicine
complementari).

        1. Presso gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri sono istituiti i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine complementari per ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi dell'articolo 3.
        2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma in agopuntura o in medicina antroposofica o in ayurveda o in medicina tradizionale cinese o in fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia rilasciato dalle università o dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.
        4. I registri di cui al presente articolo sono soppressi dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

(Commissione permanente per le metodiche mediche e
terapeutiche innovative).

        1. E' istituita presso il Ministero della salute la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, che svolge i compiti di cui all'articolo 6.
        2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da quattordici membri, nominati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

                a) due medici esperti in agopuntura;

                b) un medico esperto in fitoterapia;

                c) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo unicista;

                d) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo pluralista;

                e) un medico esperto in medicina antroposofica;

                f) un medico esperto in omotossicologia;

                g) due medici esperti in medicina tradizionale cinese;

                h) un medico esperto di ayurveda;

                i) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;

                l) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
        4. La Commissione dura in carica due anni e i suoi membri non possono essere nominati per più di due volte. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della salute inquadrato nell'area C posizione di livello economica non inferiore a C2.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico del Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.


Art. 6.

(Compiti della Commissione permanente per le metodiche
mediche e terapeutiche innovative).

        1. La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti compiti:

                a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;

                b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici complementari, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine complementari oggetto della presente legge;

                c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche complementari della medicina nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

                d) promuove l'integrazione delle medicine complementari;

                e) trasmette annualmente una relazione al Ministero della salute sulle attività svolte.

        2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione di cui all'articolo 5 costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 7.

(Formazione).

        1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che intendono istituire e attivare corsi di studio nelle terapie e nelle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la continuità operativa, il curriculum del corpo docente, l'attività svolta e la conformità della stessa ai princìpi del comma 6 del presente articolo, possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
        2. E' istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la Commissione per la formazione in terapie e medicine complementari.
        3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da diciannove membri, nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo i seguenti criteri:

                a) dieci in rappresentanza di ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f); due in rappresentanza dell'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) di cui uno per l'indirizzo unicista ed uno per l'indirizzo pluralista; due in rappresentanza dell'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

                b) due docenti universitari, esperti nelle terapie e nelle medicine complementari, nominati su indicazione delle università;

                c) uno in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

                d) uno in rappresentanza del Tribunale dei diritti del malato;
                e) uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di coordinatore.

        4. La Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. I membri della Commissione durano in carica due anni e non possono essere nominati per più di due volte.
        5. La Commissione, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, definisce:

                a) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3;

                b) i profili professionali specifici;

                c) le disposizioni per la tenuta del registro dei docenti;

                d) le disposizioni per la tenuta del registro degli istituti di formazione riconosciuti.

        6. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, si attiene ai seguenti princìpi:

                a) la formazione comprende un iter di formazione ed il superamento di un esame di qualificazione;

                b) la durata minima del corso di formazione specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;

                c) il titolo di medico esperto in una o più terapie è rilasciato al termine dell'iter completo di formazione;

                d) le università, statali e non statali, con le relative facoltà di medicina e chirurgia, e le scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento dell'iter di formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);

                e) le università statali e non statali, che istituiscono corsi post-laurea si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1. Possono altresì avvalersi, previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni didattiche delle università stesse, di medici esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento.

        7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 si avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei registri di cui all'articolo 4, con provata esperienza di insegnamento.


Art. 8.

(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'istituzione all'interno delle aziende sanitarie locali di servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine complementari di cui alla presente legge.


Art. 9.

(Medicinali complementari).

        1. Presso il Ministero della salute sono istituite singole commissioni per l'antroposofia, l'ayurveda, la medicina tradizionale cinese, la fitoterapia, l'omeopatia e l'omotossicologia.
        2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

                a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ciascuna terapia o medicina complementare;

                b) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
                c) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche con procedura semplificata dei medicinali;

                d) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute:

                a) due medici;

                b) due farmacisti;

                c) due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici complementari;

                d) due esperti in produzione e controllo dei medicinali complementari;

                e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

                f) un rappresentante del Ministero della salute.

        4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
        5. Le commissioni durano in carica due anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte. I segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della salute inquadrati nell'area C, con posizione economica non inferiore a C2.
        6. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.
        7. I medicinali omeopatici e i medicinali antroposofici prodotti in Italia o importati da Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia alla data del 6 giugno 1995 e regolarmente notificati, sono automaticamente autorizzati per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medicinali omeopatici e antroposofici importati da uno Stato membro dell'Unione europea, all'interno del quale sia già stata concessa l'autorizzazione o la registrazione, il rinnovo avviene sulla base della sola presentazione dell'originale del dossier di registrazione.
        8. L'etichettatura e l'eventuale foglietto illustrativo dei medicinali soggetti a registrazione semplificata riportano, fra l'altro, la dicitura "medicinale omeopatico registrato con procedura semplificata", ovvero la dicitura "medicinale antroposofico registrato con procedura semplificata". Sono ammessi al rinnovo dell'autorizzazione anche i medicinali omeopatici notificati presenti in Italia alla data del 6 giugno 1995 che presentano modifiche nella loro composizione originaria a seguito di una diminuzione del numero dei componenti o dell'innalzamento del grado di diluizione di tutti o parte di essi.
        9. I medicinali utilizzati nelle terapie e nelle medicine complementari registrati in uno Stato membro dell'Unione europea sono automaticamente registrati in Italia nelle corrispondenti farmacopee definite ai sensi della presente legge.


Art. 10.

(Imposta sul valore aggiunto).

        1. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali delle terapie complementari non può essere superiore alla massima aliquota prevista per gli altri farmaci.


Art. 11.

(Prontuari farmaceutici).

        1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle terapie e delle medicine complementari disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee e a tutti gli effetti equiparati alle medicine convenzionali.
        2. La Commissione di cui all'articolo 5, provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici di cui all'articolo 3 e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 9.
        3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.


Art. 12.

(Servizio veterinario omeopatico).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono l'istituzione, nell'ambito di ciascuna azienda sanitaria locale, di servizi veterinari omeopatici.
        2. In attuazione delle prescrizioni in materia di profilassi e cure veterinarie previste del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione dei prodotti medicinali ad uso animale inseriti nel prontuario farmaceutico omeopatico, predisposto ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.


Art. 13

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 14.

(Disposizioni transitorie).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4 per laureati in medicina e chirurgia è effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale, di studi, di corsi e di pubblicazioni. Gli Ordini competenti istituiscono una commissione composta da medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le medicine e le terapie complementari disciplinate dalla presente legge. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum, il soggetto interessato può integrarlo presso le università che istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le modalità stabilite dei regolamenti didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.



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