XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3134
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'ACCESSO E AL
REINSERIMENTO AL LAVORO
Capo I
CONTRATTO FORMATIVO
Art. 1.
(Nozione).
1. Il contratto formativo è il contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, in sostituzione del
contratto di formazione e lavoro e del contratto di
apprendistato, può essere stipulato in tutti i settori di
attività al fine di conseguire una qualificazione
professionale, anche di elevato profilo, mediante
l'integrazione fra attività formative e prestazioni
lavorative.
2. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al
presente capo, la lavoratrice o il lavoratore riceve la
formazione teorica e pratica necessaria per acquisire le
competenze idonee al conseguimento di una specifica qualifica
professionale.
3. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al
presente capo da parte degli adolescenti, come definiti
dall'articolo 2, comma 1, è computato ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età, ai sensi
dell'articolo 68, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Le attività formative svolte presso più datori di
lavoro, nonché quelle svolte presso gli istituti di formazione
o altri enti a tale fine riconosciuti dalle regioni, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi
formativi.
Art. 2.
(Destinatari).
1. Il contratto formativo può essere stipulato dagli
adolescenti, intendendo per tali i minori di età compresa fra
quindici e diciotto anni, e dai giovani fino ai venticinque
anni di età con i datori di lavoro privati e le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. I soggetti in possesso di
diploma di laurea possono stipulare il contratto formativo
sino all'età massima di ventinove anni. Qualora il lavoratore
sia disabile i limiti massimi di età sono elevati di due
anni.
2. E' fatto divieto, per un biennio, di stipulare
ulteriori contratti formativi ai datori di lavoro che non
abbiano trasformato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato almeno il 33 per cento di quelli giunti a
scadenza, con acquisizione della certificazione di
qualificazione professionale, nel biennio precedente,
computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora il numero dei
contratti trasformati sia compreso tra il 33 per cento e il 66
per cento di quelli giunti a scadenza, il datore di lavoro può
stipulare ulteriori contratti formativi in pari numero. Il
divieto di nuove assunzioni con contratto formativo non si
applica quando nel biennio di riferimento siano venuti a
scadere non più di due contratti formativi.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, non si tiene
conto di coloro che si sono dimessi volontariamente durante il
periodo di svolgimento del contratto formativo, di quelli
licenziati per giusta causa o per mancato superamento del
periodo di prova.
Art. 3.
(Limiti numerici e computabilità).
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative determinano il numero massimo di
contratti formativi stipulabili dal singolo datore di lavoro,
tenendo conto delle strutture organizzative e delle
professionalità esistenti nelle diverse unità produttive.
2. Il numero di lavoratori in contratto formativo non può
superare, per ciascuna unità produttiva, quello dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato. Una percentuale superiore
può essere prevista nel contratto collettivo, stipulato dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, in caso di
nuovi insediamenti produttivi o di piani concordati di
sviluppo occupazionale.
3. Ai fini del computo dei limiti numerici previsti da
leggi e da contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative ed istituti, gli adolescenti in
contratto formativo sono computati nella percentuale ridotta
del 50 per cento e i giovani in contratto formativo sono
computati in proporzione all'orario previsto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa, con esclusione delle
ore dedicate alla formazione.
4. Resta fermo per il settore artigiano quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. I disabili in contratto formativo sono computati nelle
quote di riserva previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Art. 4.
(Forma e contenuti del contratto
formativo).
1. Il contratto formativo è stipulato in forma scritta.
L'assunzione avviene in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di lavoro subordinato, ivi compreso l'obbligo di
darne comunicazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 9-bis del decreto-legge l^ ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, al centro per l'impiego nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro.
2. Elementi essenziali del contratto sono l'indicazione
dell'età e il titolo di studio del lavoratore, il nominativo
del tutore
inizialmente assegnatogli, le mansioni cui il lavoratore sarà
adibito e la relativa retribuzione, la qualificazione
professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto
formativo, nonché la durata temporale del rapporto di
lavoro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) la copia del contratto stipulato;
b) la copia del progetto formativo, che deve
essere consegnata al lavoratore in allegato al contratto;
c) la dichiarazione dell'avvenuta consegna al
lavoratore della scheda professionale, nella quale sono
registrate le informazioni relative alle attività formative
esterne e interne e al lavoro svolto;
d) l'autocertificazione, da parte del datore di
lavoro, del rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma
2.
Art. 5.
(Formazione esterna e interna).
1. Le caratteristiche della formazione esterna ed interna
da impartire al lavoratore assunto con contratto formativo
devono risultare dal progetto formativo allegato al contratto
di lavoro.
2. Il datore di lavoro può predisporre direttamente un
progetto formativo o ricorrere a quello elaborato dall'ente
bilaterale di categoria, dove costituito, o dalla struttura
pubblica territorialmente competente in materia di servizi per
l'impiego. Qualora il datore di lavoro si avvalga di un
proprio progetto formativo, quest'ultimo è soggetto
all'approvazione preventiva della struttura pubblica
territorialmente competente in materia di servizi per
l'impiego.
3. La formazione esterna deve essere di durata pari ad
almeno 120 ore medie annue. I contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative possono stabilire una
durata inferiore per i soggetti in possesso di titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale
idoneo rispetto alla professionalità da acquisire. I medesimi
contratti collettivi possono stabilire una durata superiore
per gli adolescenti in contratto formativo.
4. La formazione interna è affidata al tutore, che deve
possedere adeguate competenza ed esperienza professionale.
Essa può consistere, in parte, in addestramento pratico o in
affiancamento, fermo restando che la durata complessiva deve
essere pari ad almeno 120 ore medie annue.
5. Per ogni gruppo di lavoratori in contratto formativo,
di numero comunque non superiore a tre, deve essere nominato
un distinto tutore, che può anche coincidere con il datore di
lavoro.
Art. 6.
(Registrazione e certificazione dell'attività formativa
svolta).
1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare sull'apposita
scheda professionale le attività formative esterne e interne e
le mansioni cui il lavoratore è adibito.
2. La certificazione della formazione è affidata alla
struttura pubblica territorialmente competente, anche per il
tramite dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 117
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa è utile anche ai
fini del bilancio delle competenze e del riconoscimento di
crediti formativi.
3. In caso di recesso da un contratto formativo, la
formazione esterna e interna effettuata può essere
riconosciuta utile, in parte o totalmente, anche nell'ambito
di un nuovo contratto formativo da parte della struttura
pubblica territorialmente competente in materia di servizi per
l'impiego.
4. I termini e le modalità della registrazione e della
certificazione dell'attività formativa svolta sono
determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi
formativi previsti per ciascun anno di formazione esterna, il
lavoratore deve partecipare a moduli integrativi predisposti
dalla struttura formativa incaricata.
Art. 7.
(Disciplina del rapporto).
1. Nel contratto formativo può essere prevista
l'effettuazione di un periodo di prova, finalizzato
esclusivamente ad accertare l'attitudine del lavoratore a
conseguire la qualifica prevista. La durata dell'eventuale
periodo di prova è stabilita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Essa non può comunque superare il limite massimo di due
mesi.
2. L'assegnazione di mansioni equivalenti o superiori
rispetto a quelle indicate nel contratto formativo può
avvenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2103
del codice civile, qualora sia finalizzata ad un migliore
adeguamento della prestazione lavorativa alle attività di
formazione esterna e interna svolte. E' fatto divieto di
assegnare mansioni non attinenti alla qualificazione
professionale da conseguire, nonché di stipulare contratti
formativi per l'acquisizione di professionalità elementari,
connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate come
tali dal contratto collettivo di cui al comma 1.
3. L'orario di lavoro è comprensivo delle ore di
formazione esterna e interna previste dal progetto formativo e
deve risultare compatibile con lo svolgimento delle attività
formative indicate dal progetto medesimo. Il contratto
collettivo di cui al comma 1 può prevedere che eventuali ore
aggiuntive di formazione non siano retribuite, nonché modalità
e condizioni a fronte delle quali può essere
richiesto al giovane in contratto formativo lo svolgimento di
prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario o
supplementare; può altresì prevedere modalità e condizioni
dell'articolazione dell'orario di lavoro su base
multiperiodale, purché tali modalità non compromettano lo
svolgimento delle attività formative.
4. Il trattamento economico è stabilito dal contratto
collettivo di cui al comma 1, in misura percentuale
progressivamente crescente durante il corso del rapporto,
rispetto al livello retributivo spettante al lavoratore in
possesso della qualifica al cui conseguimento è preordinata
l'assunzione con contratto formativo. Il medesimo contratto
collettivo nazionale o il contratto collettivo aziendale o
decentrato può stabilire modalità e criteri per la
corresponsione di emolumenti retributivi a carattere
variabile.
5. La durata del rapporto di lavoro di cui al presente
capo varia, a seconda della formazione scolastica e
professionale già posseduta e della qualifica professionale da
acquisire, da un minimo di diciotto a un massimo di
quarantotto mesi. Il contratto collettivo di cui al comma 1
può stabilire una durata massima inferiore, nonché la
modulazione delle durate. Qualora l'assunzione avvenga con
contratto formativo a tempo parziale, la durata massima si
prolunga proporzionalmente. E' vietata la stipulazione del
contratto formativo a tempo parziale per un orario inferiore a
28 ore settimanali, anche se calcolate come media su base
annua. La durata massima del periodo di lavoro di cui al
presente capo, per ciascun lavoratore, corrisponde alla durata
massima del rapporto di lavoro svolto presso un medesimo
datore di lavoro o presso più datori di lavoro e concluso con
la certificazione della qualifica professionale acquisita. Un
nuovo contratto formativo può essere stipulato per
l'acquisizione di una diversa qualifica professionale.
6. Ai lavoratori in contratto formativo sono estese le
vigenti disposizioni relative al diritto alla conservazione
del rapporto
in caso di infortunio, malattia, maternità e paternità,
servizio militare. La durata del rapporto è prolungata in
misura corrispondente alla durata dei periodi di congedo di
maternità, paternità e parentale. Analogo prolungamento è
previsto in caso di servizio militare. Il contratto collettivo
di cui al comma 1 può individuare le ulteriori cause di
sospensione del rapporto che comportano tale prolungamento. Il
prolungamento non può in ogni caso comportare il superamento
per più di diciotto mesi della durata massima di quarantotto
mesi.
7. Il recesso dal rapporto di lavoro di cui al presente
capo durante lo svolgimento del medesimo è ammesso soltanto
per giusta causa. E' consentito il recesso anticipato da parte
del lavoratore, purché sia rispettato il termine di preavviso
fissato dal contratto collettivo di cui al comma 1. In
mancanza di determinazione ad opera del contratto collettivo,
la durata del preavviso è fissata in un giorno per ogni mese
di durata prevista del contratto. Il datore di lavoro può
assumere un nuovo lavoratore per il medesimo progetto,
comunicando la sostituzione ai servizi per l'impiego
competenti, qualora vi sia compatibilità di durata del
rapporto e di attività formative da svolgere.
8. Al rapporto di lavoro di cui al presente capo si
applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia
di trattamento di fine rapporto. In caso di proseguimento del
rapporto di lavoro oltre il trentesimo giorno rispetto alla
scadenza prevista, il contratto formativo si considera
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il
lavoratore ha diritto all'inquadramento professionale
corrispondente alla qualificazione professionale acquisita e
certificata. Il periodo di rapporto di lavoro di cui al
presente capo si computa nell'anzianità di servizio del
lavoratore.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, il rapporto di lavoro degli adolescenti in contratto
formativo è regolato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345.
Art. 8.
(Prestazioni previdenziali e assistenziali).
1. Ai lavoratori in contratto formativo spettano le
prestazioni previste da leggi e da contratti collettivi in
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali,
malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e paternità,
sostegno al nucleo familiare, riduzioni o sospensioni della
prestazione lavorativa, disoccupazione.
Art. 9.
(Sgravi contributivi).
1. Non si ha contribuzione a carico del datore di lavoro
per il contratto formativo per gli adolescenti.
2. Per il contratto formativo per i giovani la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 5 per
cento. A carico del lavoratore è posto un onere contributivo
pari a un quinto del contributo a carico del datore di lavoro.
Al termine del rapporto detti benefìci contributivi sono
mantenuti per due anni qualora lo stesso sia trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Durante il rapporto di lavoro di cui al presente capo,
la riduzione delle aliquote contributive è subordinata alla
partecipazione dei lavoratori in contratto formativo alle
attività di formazione esterna previste nel progetto, a meno
che la mancata partecipazione sia dovuta a carenze nella
programmazione e nell'attivazione delle iniziative da parte
dell'amministrazione regionale competente. In tal caso
all'amministrazione sono trasferiti gli oneri relativi alle
agevolazioni contributive concesse.
4. Nel settore artigiano e nelle imprese di piccole
dimensioni, come determinate dai decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^
ottobre 1997, e 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, che hanno
ottemperato alle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro per il contratto
formativo per i giovani è ridotta di 2 punti percentuali.
5. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
si riduce di 2 punti percentuali qualora il contratto
formativo sia stipulato con giovani che, sulla base di
rilevazioni effettute dai centri provinciali per l'impiego,
statisticamente, possiedono in misura proporzionalmente
minore, nel settore contrattuale di riferimento, la
qualificazione professionale che il contratto è volto ad
acquisire.
6. Sono concesse agevolazioni contributive per i
lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative
formative interne secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 10.
(Informativa e monitoraggio).
1. Il datore di lavoro comunica i dati relativi ai
contratti formativi stipulati e al loro andamento agli
organismi sindacali aziendali, se costituiti, o alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano provinciale, nonché alle consigliere o ai consiglieri
provinciali di parità.
2. Le strutture regionali competenti effettuano il
monitoraggio delle attività di formazione progettate ed
attuate. E' affidato all'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) il compito di
elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione
dell'offerta di formazione esterna per i lavoratori in
contratto formativo entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 11.
(Sanzioni).
1. La mancanza del contratto scritto o la mancata
effettuazione delle attività di formazione interna previste
dal progetto, comportano la conversione, a decorrere
dall'attivazioe del rapporto di lavoro, del contratto
formativo in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Le altre omissioni o violazioni delle disposizioni del
presente capo da parte del datore di lavoro sono punite con la
sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. L'importo
delle sanzioni amministrative è versato su apposito capitolo
di bilancio ed assegnato al Fondo per l'occupazione.
Art. 12.
(Abrogazioni).
1. Dalla data di entrata in vigore delle norme attuative
di cui agli articoli 6, comma 4, e 9, comma 6 sono abrogati:
la legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; l'articolo 21 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56; l'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni. Sono altresì
abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, e successive modificazioni, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 86, e
successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 29 dicembre
1990, n. 407; l'articolo 5 della legge 15 ottobre 1991, n.
344; l'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e successive modificazioni; l'articolo 15 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
2. Sono fatte salve, nelle more della data di entrata in
vigore delle norme di attuazione del presente capo, le
disposizioni previste dai decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 8 aprile
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14
maggio 1998, 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, 28 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo
2000.
Capo II
CONTRATTO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO.
Art. 13.
(Finalità del contratto di inserimento
lavorativo).
1. Il contratto di inserimento lavorativo è finalizzato a
favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del
lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di
soggetti:
a) disoccupati e inoccupati di lunga durata,
intendendo per tali quelli che sono alla ricerca di
un'occupazione da più di dodici mesi, ai sensi di quanto
previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che
hanno un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni
se laureati;
b) disoccupati di età superiore a quarantacinque
anni;
c) disoccupati e inoccupati, precedentemente
impegnati in lavoro di cura di familiari, di disabili gravi ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, o di minori di anni dodici, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o
per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e successive modificazioni.
Art. 14.
(Tipologia e disciplina del contratto di inserimento
lavorativo).
1. Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo
svolgimento di uno specifico
progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione
professionale, approvato dal centro per l'impiego competente
per territorio, il cui esito è dallo stesso verificato, ai
sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale di
attuazione.
2. Il contratto di inserimento lavorativo può essere
stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato
della durata massima di dodici mesi. Non possono essere
effettuate assunzioni con contratti di inserimento lavorativo
da datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti nei
dodici mesi precedenti.
3. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo
determinato si applicano le disposizioni in materia di
assunzioni a termine dettate dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo.
4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo
determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore
di lavoro non può stipulare più di un contratto di inserimento
lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
5. E' fatto divieto di stipulare ulteriori contratti di
inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro
che non hanno trasformato in assunzioni a tempo indeterminato
almeno il 60 per cento dei contratti di inserimento lavorativo
a termine venuti a scadenza nel biennio precedente,
computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 15.
(Incentivazione alla stipulazione dei contratti di
inserimento lavorativo).
1. Per i lavoratori assunti con contratto di
inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di
contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura
corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto
formativo.
2. Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento
lavorativo a tempo determinato, i benefìci di cui al comma 1
trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad
essa, per una durata pari a quella del contratto
trasformato.
3. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese
sostenute, adeguatamente documentate in conformità ai criteri
fissati a livello regionale, in relazione al progetto
formativo attuato, a carico del Fondo di rotazione per la
formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
titolo II
SOSTEGNI AL REDDITO
Capo I
SOSTEGNO AL REDDITO DI DISOCCUPAZIONE E DI SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16.
(Trattamento di disoccupazione).
1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a
tutti i prestatori di lavoro subordinato.
2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici
mesi elevati a sedici mesi per i lavoratori che hanno compiuto
i quarantacinque anni di età e a venti mesi per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni di età. Nei territori con
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è
elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro
mesi.
3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento
della retribuzione media giornaliera assoggettata a
contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si
intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento
dopo il dodicesimo
mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta
riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo
familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli
minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione
professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui
l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
lavoratore non sia superiore a quello previsto per
l'erogazione del reddito minimo di inserimento.
5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno cinquantadue
contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del
periodo di disoccupazione.
6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a
versare per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.
7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare
alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30
per cento. E' conseguentemente soppresso il contributo dovuto
dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato
dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata
determinata.
9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato
motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa,
intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il
datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni
temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del
trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a
sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del
personale, riducibile a due mensilità, nel caso in cui la
procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo
collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o
di gruppo.
10. Costituisce presupposto per l'erogazione
dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto
legislativo 21 aprile
2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per
riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero
dalla scadenza del termine apposto alla durata del
contratto.
11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di
effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso,
dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso
il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata
convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi
procede al licenziamento individuale, per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo
lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni
temporanee dell'INPS una somma pari a sei mensilità del
trattamento di disoccupazione.
12. In applicazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al
trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che,
senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione dei
servizi per l'impiego, non accetta di frequentare o non
frequenta regolarmente iniziative formative prospettategli dai
predetti servizi, non accetta un'offerta di lavoro in luogo
distante fino a 50 chilometri da quello di residenza per
prestazioni e retribuzione conformi a quelle relative
all'ultima occupazione ovvero non aderisce a iniziative di
inserimento lavorativo.
13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è
sospesa nei periodi in cui è svolta una attività di lavoro a
termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente,
intendendo per tale quello di cui all'articolo 18, comma 1,
che garantisce un reddito mensile, rapportato a giornata,
almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso
contrario, il trattamento è ridotto proporzionalmente.
14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il
prestatore di lavoro che svolge attività di lavoro
subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne
data preventiva comunicazione
alla sede provinciale competente dell'INPS.
15. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge in materia di
disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale e di
indennità di mobilità ai trattamenti già in godimento, nonché
ai trattamenti dovuti a seguito di procedure di mobilità già
instaurate alla medesima data.
Art. 17.
(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i
lavoratori subordinati discontinui).
1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto
dall'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, è ridotto a settanta giorni e trova applicazione nei
confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i
lavoratori agricoli a tempo determinato.
2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di
cui al presente articolo si prescinde dal requisito della
anzianità assicurativa.
3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in
relazione al quale si chiede il trattamento, non risulta
accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non
lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito
familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta
soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della
variazione media fatta registrare nell'anno precedente
dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività
nazionale.
Art. 18.
(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori
economicamente dipendenti).
1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione
aventi a oggetto una
prestazione d'opera coordinata e continuativa,
prevalentemente personale, svolta senza vincolo di
subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di
previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di
assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come
modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente
articolo.
2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo
devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella
lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal
committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai
servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della
attività lavorativa.
3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti
inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la
gestione degli esercenti attività commerciali ai fini
previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del
rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto
minimale.
4. Costituisce presupposto per l'erogazione del
trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di
cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da
recesso del committente, da recesso per giusta causa del
prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine
apposto alla durata del contratto.
Art. 19.
(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro
subordinato).
1. La disciplina della cassa integrazione guadagni,
ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di
lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di
causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa
integrazione
guadagni, ordinaria e straordinaria, si applica quanto
previsto all'articolo 16, commi 3 e 4.
3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di
disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per
una durata complessivamente superiore a trenta mesi nell'arco
di un quinquennio.
4. I trattamenti di integrazione salariale non possono
essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un
piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di
regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il
tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I
suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di
lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano
disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di
riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di
utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8
novembre 2000, n. 328.
5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione
del rapporto ovvero entro tre mesi dal termine della stessa,
egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee
dell'INPS, in aggiunta alla somma prevista all'articolo 16,
comma 8, una somma pari a ulteriori due mensilità del
trattamento erogato al lavoratore.
6. Il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF)
pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della
cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il
finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per
gli interventi assistenziali presso l'INPS. I datori di lavoro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione
guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente
aliquota contributiva, con destinazione della parte
differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali di cui
all'articolo 20.
Art. 20.
(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e
dell'occupazione).
1. Le prestazioni aggiuntive del trattamento di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del
trattamento di disoccupazione sono poste a carico di fondi
bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione,
istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo
intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri
determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile,
nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati
ai fondi bilaterali di cui al presente articolo.
3. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono
stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rappotri tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che preveda il trasferimento ad essi
della responsabilità dell'erogazione del trattamento
complessivo di cassa integrazione guadagni o del trattamento
di disoccupazione.
4. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono
stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere
previste modalità di realizzazione di politiche attive del
lavoro, in raccordo ai servizi per l'impiego territorialmente
competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Fino alla data
di entrata in vigore delle disposizioni di cui
al comma 1, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si applica la
disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi
bilaterali di sostegno al reddito.
Capo II
SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI SUBORDINATI DISCONTINUI,
AUTONOMI ED ECONOMICAMENTE DIPENDENTI E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
Art. 21.
(Trattamento di sostegno del reddito).
1. Tutte le persone che svolgono prestazioni di lavoro
subordinato in forma discontinua o parziale o che svolgono
attività di lavoro caratterizzate da una situazione di
dipendenza economica, maturando il diritto al trattamento di
cui all'articolo 17, hanno diritto a una ulteriore
integrazione del reddito, per ogni giorno lavorato, pari
all'1,25 per cento della differenza tra 9.300 euro lordi annui
e il reddito da lavoro percepito, fino a un massimo del cento
per cento. Tale soglia di reddito è annualmente aggiornata
sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno
precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la
collettività nazionale.
2. Ai fini della presente legge, per rapporti di lavoro
caratterizzati da una situazione di dipendenza economica si
intendono i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una
prestazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione,
indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in
cui si svolge la prestazione stessa e anche se prestata a
favore di una società cooperativa. Non rientrano nell'ambito
di tale fattispecie i rapporti di lavoro che abbiano una
durata complessiva non superiore a dodici giorni.
3. Nel reddito da lavoro percepito di cui al comma 1 è
computato il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti
per i lavoratori discontinui, di cui all'articolo 17.
4. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto
all'integrazione del reddito a condizione che nei periodi
giornalieri, settimanali, mensili o annuali in cui non svolge
la prestazione lavorativa sia disponibile ad aderire a
iniziative di formazione o di riqualificazione professionale
ovvero a impegnarsi in attività di utilità sociale, ai sensi
di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
5. Decade dal diritto all'integrazione il lavoratore che
rifiuta un'offerta di lavoro formulata dal servizio per
l'impiego competente che gli consentirebbe di percepire
retribuzioni, compensi o emolumenti di ammontare superiore a
quello della soglia superiore di reddito di cui al comma 1 e
che non comporta la cessazione delle attività di formazione o
di riqualificazione professionale in atto.
6. L'integrazione è corrisposta a domanda del lavoratore,
allegando copia delle attività di lavoro svolte, in forma
subordinata, autonoma o economicamente dipendente, indicando
la loro durata e la retribuzione, i compensi e gli emolumenti
percepiti.
7. Il livello di reddito lordo di riferimento è quello
dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'integrazione è percepita nel periodo di imposta
successivo.
Art. 22.
(Integrazione dei contributi previdenziali e totalizzazione e
ricongiunzione ai fini pensionistici per i lavoratori
economicamente dipendenti).
1. I lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, hanno diritto a un'integrazione dei versamenti
contributivi.
2. L'integrazione riguarda la parte di reddito da lavoro
soggetta a contribuzione
ed è pari alla differenza tra le aliquote di computo della
Gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti,
entro un ammontare massimo pari al 13 per cento.
3. L'integrazione dei versamenti contributivi si applica
in misura piena fino alla soglia di reddito lordo annuo pari a
9.300 euro; al di sopra di tale soglia l'integrazione si
applica con importi decrescenti di un punto percentuale ogni
300 euro di maggiore reddito. Detta soglia è annualmente
aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare
nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per la collettività nazionale.
4. Trovano applicazione le disposizioni sulla
totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi
a fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n.
29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
Art. 23.
(Diritti di sicurezza sociale).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la maternità e la
paternità e gli assegni al nucleo familiare.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto di aderire alle forme pensionistiche
complementari esclusivamente in regime di contribuzione
definita, anche unitamente ai lavoratori subordinati.
Conseguentemente, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
2 è aggiunto il seguente periodo: "Le fonti istitutive di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 possono
consentire che l'istituzione di forme pensionistiche
complementari per i lavoratori economicamente dipendenti
avvenga unitamente ai lavoratori di cui alle lettere a)
e
b-bis) del presente comma, che siano inseriti nelle
imprese committenti";
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2
è sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1 lettere
a), b-bis) e b-ter), e per quelli di cui
all'ultimo periodo della lettera b) del medsimo comma,
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita".
3. Le lavoratrici di cui al presente capo hanno altresì
diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla
soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione
ai periodi di discontinuità del lavoro.
Art. 24.
(Disposizioni in materia di previdenza
pensionistica complementare).
1. Al fine di promuovere l'adesione dei lavoratori
subordinati ai fondi pensione, al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal
seguente:
"4. Le fonti istitutive di cui al comma 1
stabiliscono le modalità di adesione ai fondi pensione,
definendo procedure di silenzio-assenso alla partecipazione ai
fondi, che in ogni caso prevedano un termine non inferiore a
tre mesi per la manifestazione del rifiuto di aderire e che
tengano altresì ferma la preventiva informazione degli
aderenti, come richiesta in attuazione del comma 4
dell'articolo 4";
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
10 è aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento della
posizione individuale comporta anche la prosecuzione
dell'obbligo di accantonamento del TFR, nella misura stabilita
dalle fonti istitutive
di cui all'articolo 8, comma 2, a favore del fondo pensione
di destinazione";
c) il primo periodo del comma 3-bis
dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Le fonti
istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in
mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto, presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di tre anni di permanenza presso il
fondo da cui l'iscritto si intende trasferire. Il
trasferimento non può aver luogo, comunque, prima che siano
decorsi tre anni dalla data del primo provvedimento di
autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera
f). Il trasferimento della posizione individuale
comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento
annuale del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive
di cui all'articolo 8, comma 2, a favore del fondo pensione di
destinazione".
2. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori
di previdenza complementare da parte della pubblica
amministrazione come quota del datore di lavoro, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è definita in sede contrattuale. Il comma 18
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1988, n. 448, è
abrogato.
3. Le quote di trattamento di fine rapporto (TFR)
destinate alle forme pensionistiche complementari dei pubblici
dipendenti sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15
maggio 2000, e successive modificazioni.
4. La quota di TFR che i pubblici dipendenti possono
destinare ai fondi pensione, prevista dall'articolo 2, comma
1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 dicembre 1999, può essere elevata, in sede
contrattuale, fino al 6,91 per cento.
TITOLO III
SOSTEGNO PER I GIOVANI DISOCCUPATI E INOCCUPATI
Art. 25.
(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani
per promuovere l'eguaglianza delle opportunità).
1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni
cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 26, comma 1, è attribuita una
dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero
una dotazione di importo superiore qualora prevista dai
provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27, per la
formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di
un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione
finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza
interessi; le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione
finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo
a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo
27.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo.
3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di
cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il
prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non
superiore a due anni.
Art. 26.
(Soggetti beneficiari).
1. I benefìci di cui al presente titolo sono attribuiti, a
domanda, al compimento
del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) completamento dell'obbligo formativo previsto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni;
b) assenza di condanne penali, salvo quanto
previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo
27.
2. Il diritto ai benefìci previsti dal presente titolo
decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del
venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dai
provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.
3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una
o ad entrambe le seguenti finalità:
a) formazione post-secondaria qualificata, con
l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze
professionali, mediante frequenza di corsi di laurea
universitaria, corsi di formazione riconosciuti, tirocini
professionali o similari;
b) avviamento di un'attività imprenditoriale o
professionale.
4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per
l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 25,
specificano:
a) in quale data intendano ricevere, entro i
termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione
finanziaria di capitale;
b) la finalizzazione della dotazione finanziaria
di capitale con il relativo piano di spesa.
5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di
avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani
che richiedono i benefìci di cui al presente titolo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa
consultazione delle parti sociali e delle associazioni di
categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore
dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27 con
proprio
documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed
il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di
servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del
sistema economico-sociale del territorio.
6. I benefìci di cui al presente titolo sono cumulabili,
dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui
all'articolo 9-septies del decreto-legge l^ ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della
dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla
data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale
quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a
titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità
previste dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.
Qualora la somma non sia restituita entro il termine
stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o
all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo
27, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria
di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso
ad un tasso pari all'interesse legale.
Art. 27.
(Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei
giovani).
1. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e per le pari opportunità e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula una
convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa
all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari,
della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 25
ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La
convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui
crediti omogeneo su tutto
il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la
garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché
dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria
di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a
carico dei fondi di cui al comma 3.
2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31
marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al
gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con
le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini
italiani, residenti nei territori delle singole regioni o
province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso
dell'anno ed al reddito pro capite medio di ogni singola
regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.
3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite
secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti,
provvedono:
a) ad istituire con le predette somme un fondo per
l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito
denominato "fondo", destinato alla copertura degli oneri
relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai
sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale
erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a
titolo di contributo a fondo perduto;
b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento
del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da
parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra
cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
c) alla definizione delle modalità di attribuzione
dei benefici di cui all'articolo 25 in base alla graduatoria
regionale di cui alla lettera g) del presente comma,
fino a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza
delle opportunità dei giovani;
d) a stabilire l'ammontare della dotazione
finanziaria di capitale di cui all'articolo 25 destinata
all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale
e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale
destinata alla formazione post-secondaria qualificata;
e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26, eventuali
modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici
di cui al presente titolo, da attuare con la collaborazione
dei servizi di assistenza sociale;
f) a stabilire, in casi particolari, relativi a
specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite
di età di cui al comma 2 dell'articolo 26;
g) a definire le modalità per la compilazione
delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un
mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo
conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove
attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal
documento di cui al comma 5 dell'articolo 26; della situazione
economica del richiedente relativa al nucleo familiare,
definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di
presentazione della domanda;
h) a definire i criteri per il monitoraggio
dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di
capitale erogate per le finalità di cui al presente titolo;
i) a definire le modalità per il rimborso della
dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito
dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la
data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni
e rateizzazioni.
4. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2
dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta
la seguente:
c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei
giovani".
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione
delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme
assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo.
Art. 28.
(Conto di sicurezza individuale).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, emanato previa concertazione con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, è disciplinata
la costituzione di conti di sicurezza individuale a favore dei
lavoratori economicamente dipendenti, nonché dei lavoratori
subordinati con rapporti di lavoro a carattere temporaneo.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base dei
seguenti criteri:
a) finalizzazione del conto alla copertura di
esigenze socialmente rilevanti, quali la continuità dei
versamenti previdenziali anche nell'ambito della previdenza
complementare, il pagamento di tasse scolastiche o
universitarie;
b) affidamento della gestione dei conti
individuali all'INPS, ovvero ad enti bilaterali costituiti
dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati;
c) finanziamento a carico delle parti interessate
nella misura del 50 per cento e a carico del bilancio statale
nella misura del 50 per cento, nei limiti stabiliti
annualmente con la legge finanziaria;
d) possibilità di erogazione, su domanda dei
lavoratori interessati, di prestiti per un ammontare superiore
a quello erogabile in via ordinaria.
TITOLO IV
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 29.
(Copertura finanziaria).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ad
eccezione del titolo III, sono apportate le seguenti
modificazioni normative:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, le parole: ", fino al 31 dicembre
2002" sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, le parole da: "pari a sei mesi per
ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite
dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per
ogni anno solare, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, fino al
completo allineamento alla normativa europea";
c) dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, è inserito il seguente:
"1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica
alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di
cilindrata superiore ai 1800 cc";
d) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, è abrogato;
e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre
1981, n. 692, e successive modificazioni;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, e successive modificazioni;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni;
7) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo III,
pari a 750 milioni di euro per l'anno 2003 e a 750 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, al netto
delle regolazioni debitorie ed in misura proporzionale, gli
accantonamenti relativi ai Ministeri elencati alla tabella A
allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.