XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2657




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Articolo 1. - (Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).- La disposizione dà la possibilità di anticipare mediante convenzione l'acquisizione di gran parte del gettito connesso ai versamenti unitari. Attualmente gli intermediari riversano in Tesoreria le somme riscosse dai contribuenti entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega da parte dei contribuenti stessi.
          Ipotizzando un tasso di interessi del 3,75 per cento e un flusso annuo di circa 320.193 milioni di euro (tale dato è quello riferito all'anno 2001) si perviene, per ogni giornata di anticipo, ad un risparmio di interessi per il recupero di valuta intorno ai 26 milioni di euro (320.193x0,80x1x0,0375:365).
          Tale effetto positivo non viene considerato in quanto esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei termini di riversamento.

          Articolo 2. - (Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).- La disposizione è intesa a unificare, a regime, i termini di versamento relativi ad IRPEF, IRPEG ed IRAP sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, fissandoli al 20 giugno (ovvero al giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta) per saldo e prima rata di acconto.
          La norma prevede, altresì, che qualora il predetto versamento venga effettuato entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine, la somma da versare venga maggiorata dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
          In pratica vi sarebbe un posticipo per le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati (dal 31 maggio al 20 giugno) ed un anticipo per le persone giuridiche (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 31 luglio al 20 giugno).
          La norma non ha effetti sul gettito tributario ma produce esclusivamente i seguenti spostamenti di gettito, i quali peraltro non determinano alcun onere finanziario per interessi tenuto conto della entità del gettito che viene anticipato:

              posticipo per le persone fisiche, per le società di persone e per i soggetti equiparati (dal 31 maggio al 20 giugno): 12.600 milioni di euro:

              anticipo per le persone giuridiche (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 31 luglio al 20 giugno): 18.900 milioni di euro.
          Articolo 3. - (Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici):

          Articolo 3, commi 1 e 2. - (Riduzione del prezzo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale).

          Le disposizioni di cui ai presenti commi sono dirette ad introdurre una riduzione dei prezzi al pubblico dei farmaci, pari al 5 per cento, al fine di contenere la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
          Tale taglio per i farmaci a carico del SSN è in grado di ridurre automaticamente la spesa farmaceutica tendenziale convenzionata del 2002 di circa 900 miliardi di lire (euro 465.000.000).
          Infatti:

              23.500 miliardi di lire (spesa anno 2001) X 1,10 (stima incremento 2002) = spesa prevista per l'anno 2002 25.850 miliardi di lire (euro 13.350.410,84).

          Risparmio previsto = euro 13.350.410,84/12 X 8,5 X 5 per cento = euro 465.000.000 per l'anno 2002 ed euro 670.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

          Articolo 3, commi da 3 a 7. - (Organizzazione e finanziamento di convegni da parte di imprese farmaceutiche).

          Le disposizioni contenute nei commi da 3 a 7 sono dirette a razionalizzare e contenere la spesa sostenuta dalle aziende farmaceutiche per organizzare convegni.
          Al riguardo, si fa presente che questo tipo di attività, anche se indirettamente, tende a promuovere la prescrizione di farmaci da parte della classe medica. Una riduzione dell'attività di cui trattasi, attraverso misure di tipo strutturale, potrebbe avere effetti di contenimento della spesa farmaceutica solo nel corso del tempo, al momento non quantificabili.

          Articolo 3, comma 8. - (Riduzione della copertura brevettuale complementare).

          Tale disposizione è diretta a ridurre il periodo di copertura brevettuale complementare che, attualmente, in Italia, è superiore a quello in uso negli altri Paesi comunitari. La riduzione del periodo brevettuale consentirebbe l'introduzione di farmaci generici (il cui prezzo è sensibilmente più basso rispetto a quello dei prodotti coperti da brevetto) in tempi più rapidi e, comunque, in linea con quanto avviene negli altri Paesi. Sul piano della finanza pubblica gli effetti non sono al momento puntualmente quantificabili.

          Articolo 3, comma 9. - (Indicazione del codice ATC sulle confezioni di medicinali).

          Tale disposizione è diretta a consentire una migliore identificazione del prodotto, attraverso la stampigliatura sulle confezioni di medicinali, di un codice anatomico-terapeutico-chimico (ATC) e della denominazione del principio attivo, contenuto nel prodotto medicinale.
          Ciò significa dare preferenza e preponderanza agli aspetti tecnico-scientifici dei farmaci, piuttosto che agli aspetti commerciali legati al nome di fantasia.
          Le evidenziazioni, anche grafiche del principio attivo rispetto al nome commerciale hanno una funzione educazionale e di indirizzo nei confronti del prescrittore in quanto esplicitano immediatamente che, a fronte di molti nomi commerciali, il principio attivo e quindi la sostanza responsabile dell'effetto è la medesima; inoltre, è possibile con tale sistema verificare le differenze di prezzo a fronte della stessa composizione del prodotto.
          Trattasi, quindi, di misura che favorisce il monitoraggio dell'uso dei medicinali, i cui effetti economici non sono al momento quantificabili.

          Articolo 4. - (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica).- La norma è diretta a confermare, anche per il periodo 2002-2004, le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge finanziaria 2002, dirette a vincolare le regioni a dei comportamenti funzionali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di disposizioni che, in attuazione dell'Accordo dell'8 agosto 2001, condizionano la concessione dell'incremento del finanziamento dello Stato al SSN all'adempimento, da parte delle regioni medesime, di una serie di obblighi, quali: adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi; adempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa; adesione alle prescrizioni del patto di stabilità interno; impegno a mantenere l'erogazione della prestazioni ricomprese nei livelli essenziali e di assistenza; impegno a mantenere la stabilità della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa, ovvero facendosi carico di eventuali maggiori oneri.

          Articolo 5. - (Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).- L'articolo in oggetto recepisce quanto comunicato dalla Commissione europea circa la non compatibilità delle agevolazioni fiscali, concesse in Italia alle ristrutturazioni e fusioni tra banche, con le regole del trattato in materia di aiuti di Stato.
          Tali agevolazioni erano state introdotte con la legge n. 461 del 1998 e con il decreto legislativo n. 153 del 1999 e prevedevano, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota IRPEG al 12,5 per cento per cinque anni, per un periodo agevolativo che va dal 1998 al 2004.
          Sospendendo le agevolazioni previste dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999, gli istituti bancari dovranno provvedere alla restituzione allo Stato del maggior onere fiscale dato dalla differenza tra l'aliquota IRPEG ordinaria e quella agevolata del 12,5 per cento.
          Il recupero dell'effetto agevolativo si potrà realizzare, con apposite misure, solo quando si sarà delineato l'esito dei ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione europea. La legge delega n. 461 del 1998 aveva previsto, all'articolo 8, una copertura finanziaria valutata in 41,3 milioni di euro annui. Tuttavia, il recupero di gettito effettivo è sensibilmente superiore.
          Infatti, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2000 (definitivi) e UNICO 2001 (provvisori) presentate dai contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria, l'ammontare di reddito assoggettato nell'esercizio 1999 ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.398 milioni di euro da parte di 56 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa 1.398 X (37 per cento - 12,5 per cento) = 342,4 milioni di euro. L'ammontare di reddito assoggettato nell'esercizio 2000 ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.600 milioni di euro da parte di 50 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa 1600 X (37 per cento - 12,5 per cento) = 392 milioni di euro. Ipotizzando una costanza del reddito agevolato negli esercizi successivi, il recupero di gettito 2001 e 2002 (al 36 per cento) per la sospensione del regime agevolativo è pari a circa 1.600 X (36 per cento - 12,5 per cento) = 376 milioni di euro nel 2003 e nel 2004 (al 35 per cento) è pari a circa 1.600 X (35 per cento - 12,5 per cento) = 360 milioni di euro.
          Da osservare, tuttavia, come le maggiori somme così recuperate dovranno essere prudenzialmente, in attesa dell'esito del contenzioso dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, versate in apposita contabilità speciale della Tesoreria e, quindi, non vanno ad incrementare il gettito riscosso.

          Articolo 6. - (Progressivo adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative).- In attesa di un più compiuto riordino della disciplina tributaria delle società cooperative prevista dall'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, per le società cooperative ed i loro consorzi è disposto un regime transitorio per due esercizi a partire dall'anno di imposta 2002. Di seguito si indica il contenuto della norma e la stima delle conseguenze in termini di gettito.

Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG.

          Ferma restando - ai sensi del comma 1 - l'applicazione del regime di cui all' articolo 12 della legge n. 904 del 1977, vale a dire la esclusione dal reddito della quota di utili netti annuali destinata a riserva obbligatoria (per le cooperative diverse dalle banche di credito cooperativo la quota è pari al 20 per cento), gli utili destinati annualmente dalle cooperative e dai loro consorzi a riserva indivisibile sono esclusi dal reddito di impresa - comma 4, lettere a) e b)- nella misura massima del 39 per cento, invece del 100 per cento attualmente previsto, ad eccezione delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, nei cui confronti la quota esclusa dall' IRPEG è del 60 per cento. Infine, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, resta esclusa dal reddito di impresa la quota del 39 per cento dell'utile netto, al netto delle destinazioni (20 per cento + 50 per cento) a riserva minima obbligatoria.
          Ne consegue un recupero di gettito sul 61 per cento dell'80 per cento dell'utile (40 per cento dell'80 per cento nel caso delle cooperative agricole e della piccola pesca, 61 per cento del 30 per cento per le banche di credito cooperativo) in quanto assoggettato ad IRPEG.
          Si dispone inoltre - comma 4, lettera c)- che non si applichino più le disposizioni agevolative di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, i quali dispongono a favore delle cooperative agricole e della piccola pesca e a quelle di produzione e di lavoro uno speciale regime di esenzione dall'IRPEG sui redditi riferibili, in maniera diretta od indiretta, al lavoro prestato od ai terreni dei soci. A fronte di tale recupero di materia imponibile, tuttavia, è disposta a favore delle cooperative agricole e della piccola pesca (ex articolo 10) la esenzione di tutte le variazioni fiscali non attinenti le lettere a) e b) del comma 4 stesso.
          Si intende in tale modo fare concorrere alla formazione del reddito imponibile IRPEG la sola quota di utili netti annuali - eccedente la riserva obbligatoria - nei confronti dei quali non trova più applicazione l'articolo 12 della legge n. 904 del 1977. Per le cooperative di produzione e di lavoro, invece, permane la applicazione del predetto articolo 11 relativamente al solo reddito conseguente alla indeducibilità dell'IRAP: ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito, l'imposta IRAP assolta dalle cooperative in oggetto risulta deducibile.
          Sono in ogni caso escluse dalla presente normativa le cooperative sociali ed i loro consorzi (comma 6).
          Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2000 società di capitali ed enti commerciali presentate dalle cooperative. Tali dichiarazioni sono state recentemente elaborate ed hanno mostrato, rispetto ai corrispondenti dati del 1998, una sensibile differenza imputabile alle seguenti cause:

              1) flessione dell'utile civilistico attribuibile al peggioramento del quadro economico e reddituale;

              2) fenomeni economici locali relativi alle cooperative agricole della provincia autonoma di Bolzano che hanno portato ad evidenziare nel 1998 ingenti variazioni fiscali - in aumento ed in diminuzione - non ripetutesi nel periodo di imposta successivo.

          L'ammontare di utile netto civilistico risultante conseguito dalle cooperative agricole e della piccola pesca è stato pari a circa 103,3 milioni di euro, cui si aggiungono circa 929,6 milioni di euro da parte dei macrosettori economici "Attività manifatturiere" e "Attività prevalentemente svolte verso terzi" (commercio, trasporto, comunicazioni, servizi vari lucrativi). Risulta pertanto escluso dalla stima il settore dei servizi sociali.
          Per quanto riguarda gli utili delle banche di credito cooperativo in base ai dati Banca di Italia l'ammontare di utile civilistico 2000 è pari a circa 718,4 milioni di euro: per il periodo di imposta 2001 invece le stime della associazione di settore indicano un utile pari a circa 878 milioni di euro, valore che sarà preso a base delle stime conseguenti.
          L'80 per cento dell'utile netto delle cooperative - escluse le banche di credito cooperativo (BCC) - (circa 1.032,9 milioni di euro) costituisce il massimo teorico che tali cooperative possono avere imputato a riserva indivisibile nell'anno di imposta 1999. Dai dati relativi al versamento del 3 per cento dell'utile netto al fondo mutualistico (articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992) per l'anno di imposta 2000 l'utile netto risultante per tali settori è pari a circa 1.162 milioni di euro.
          Per stimare il periodo di imposta 2002 si ipotizza in via prudenziale un ulteriore incremento complessivo degli utili netti pari al 10 per cento: pertanto la stima per le cooperative agricole e della piccola pesca è pari a circa 129,1 milioni di euro di utili netti, per gli altri settori interessati - escluse le BCC - è pari a circa 1.162,1 milioni di euro.
          Il recupero di imposta di competenza 2002 è stimabile pertanto in circa:

              129,1 X 80 per cento X 40 per cento X 92 per cento X 36 per cento = 13,7 milioni di euro da parte delle cooperative agricole e della piccola pesca;

              1.162,1 X 80 per cento X 61 per cento X 92 per cento X 36 per cento = 187,8 milioni di euro da parte delle cooperative esercenti le altre attività;

              878 X 61 per cento X 30 per cento X 36 per cento = 57,8 milioni di euro da parte delle banche di credito cooperativo, per un totale di circa 259,3 milioni di euro.

          Ai fini della presente stima si evidenzia che la quota del 92 per cento è utilizzata per tenere conto della eventuale incapienza nel reddito imponibile conseguente alla mancata esclusione ai fini IRPEG (come "Altra variazione in diminuzione") di una quota (40 per cento o 61 per cento) dell'utile netto: la percentuale di incapienza (8 per cento) - ottenuta elaborando i dati dei singoli contribuenti - è limitata in quanto si riferisce esclusivamente al caso in cui il contribuente abbia utile civilistico ma - in seguito alle variazioni fiscali - si trovi in perdita fiscale. Per le banche di credito cooperativo invece la percentuale è ancora più limitata e prossima al 100 per cento.
          Sempre in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle cooperative per l'anno di imposta 1999 risulta un ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, dichiarato nel prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali, in base agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (codice tipo agevolazione "70") pari a circa 129,1 milioni di euro, di cui circa 51,6 attribuibili alle cooperative agricole e della piccola pesca. Tuttavia le variazioni fiscali nette che non concorrono più alla formazione del reddito imponibile per le cooperative agricole e della piccola pesca sono pari a circa 33,4 milioni di euro. La quota di reddito esente ex articolo 11 relativa alla mancata indeducibilità IRAP è, invece, pari a circa 20,7 milioni di euro: il recupero di gettito pertanto sarà calcolato su un maggiore reddito imponibile di circa 75 milioni di euro.
          Assumendo prudenzialmente per il 2002 e per gli anni seguenti un incremento del reddito esente di circa il 10 per cento, il recupero di gettito di competenza 2002 è pari a circa 83 X 92 per cento X 36 per cento = 27,5 milioni di euro.
          Il recupero di gettito IRPEG complessivo di competenza 2002 è pertanto pari a circa 259,3 + 27,5 = 286,8 milioni di euro.
          Per il periodo di imposta 2003, a causa della prevista riduzione della aliquota ordinaria IRPEG al 35 per cento, il recupero IRPEG conseguente è pari, nel complesso, a circa 286,8 / 36 per cento X 35 per cento = 278,8 milioni di euro.

Regime fiscale dei ristorni ai soci.

          E' prevista (comma 2) la non concorrenza al reddito imponibile dei soci delle somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 2001 destinate ad aumento del capitale sociale (ristorni nei limiti del 30 del cento del salario lordo degli stessi soci) e delle somme di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (somme attribuite ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati): peraltro, in sede di attribuzione ai soci stessi tali somme saranno tassate con una imposta sostitutiva del 12,5 per cento.
          Si ritiene che questa previsione possa produrre nel complesso una perdita di gettito di competenza dal 2002 pari a circa 8,8 milioni di euro.
          Con riferimento alle somme di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si ritiene che la norma in questione non produca conseguenze in termini di gettito, atteso che la restituzione di capitale sociale non comporta tassazione in capo al socio percettore in quanto il ristorno consiste per tali soggetti in una restituzione di una parte del corrispettivo della cessione di beni o dei servizi acquistati.
          Per quanto riguarda, invece, la restituzione del capitale nell'ambito delle cooperative di produzione e lavoro si evidenzia che, in base ai dati forniti dalle associazioni di categoria, il numero di soci lavoratori di tali cooperative (sia di produzione e di lavoro che di servizi) in utile potenzialmente interessati dal provvedimento è pari a circa 30.000 unità.
          Ai fini della presente stima si assume che anche ai soci lavoratori si applichi l'istituto delle stock option, il quale stabilisce (articolo 48, comma 2, lettera g) del TUIR) la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a 2.066 euro.
          Pertanto, in sede di attribuzione al socio del ristorno imputato in precedenza a capitale, lo stesso sarà assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento al netto di un ammontare pari a 2.066 euro.
          Assumendo un salario lordo medio annuo pari a circa 18.076 euro ed una aliquota marginale media IRPEF del 28 per cento (intermedia tra le aliquote previste per il 2002 del 24 per cento sullo scaglione di reddito da 10,33 a 15,49 migliaia di euro ed il 32 per cento sullo scaglione di reddito da oltre 15,49 fino a 30,99 migliaia di euro) si ottiene una perdita di gettito massima teorica pari a circa 30.000 X 18.076 euro X 30 per cento X 28 per cento = 45,6 milioni di euro.
          Se si ipotizza in via prudenziale una quota di ristorni imputati a capitale pari al 20 per cento la perdita di gettito effettiva annua IRPEF può essere stimata in circa 45,6 X 20 per cento = - 9,1 milioni di euro.
          Nel caso di successiva attribuzione ai soci, il recupero di gettito alla aliquota del 12,5 per cento annuo - ipotizzando che sia attribuito ai soci ogni anno circa il 10 per cento dei ristorni imputati a capitale - al netto dei 2.066 euro è pari a circa 30.000 X (18.076 euro X 30 per cento - 2.066 euro) X 20 per cento X 10 per cento X 12,5 per cento = + 0,3 milioni di euro.
          Nel complesso, pertanto, la disposizione produce una perdita di gettito annua pari a circa - 9,1 + 0,3 = - 8,8 milioni di euro.

Interessi corrisposti ai soci persone fisiche.

          A partire dal 2002 è disposto che sugli interessi passivi corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche residenti, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, (limiti nello scopo, nell'ammontare delle somme versate alla società cooperativa e nella misura degli interessi riconosciuti ai soci dalla stessa) si applichi in ogni caso la ritenuta a titolo di imposta (attualmente nella misura del 12,5 per cento). Non si ritiene di indicare, al riguardo, alcuna variazione in termini di gettito.

Anticipo dell'acconto IRPEG 2002.

          Le norme dispongono infine - comma 5 - che già per il primo periodo di imposta (il 2002) in sede di determinazione dell'acconto IRPEG dovuto si assuma come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta applicando le modifiche di cui al comma 4.

Esclusione per le cooperative di garanzia collettiva fidi e loro consorzi.

          E', altresì, prevista l'esclusione dalla applicazione della nuova disciplina tributaria per le società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e i loro consorzi: si stima che tale disposizione comporti una sottrazione dal complesso degli effetti del provvedimento pari a circa (di cassa, in milioni di euro):

              2002: - 5,0;

              2003: - 6,7;

              2004: - 6,4.
          In base ai dati Unioncamere il numero di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi e loro consorzi è pari a quasi 1.000 soggetti (dati aggiornati al 29 marzo 2002): di questi soggetti si stima che circa 800 (fonte Confartigianato e Confcommercio) siano cooperative e loro consorzi. Il numero di cooperative e loro consorzi che hanno presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2000 risultanti in archivio è pari a circa 67.000.
          In base ai dati sopra evidenziati il recupero di gettito derivante dalla parziale abolizione della intassabilità degli utili a riserva obbligatoria è pari, per ogni contribuente, a circa il 92 per cento (redditività) del 36 per cento (aliquota IRPEG 2002) del 61 per cento (quota non più esclusa) dell'80 per cento (al netto del 20 per cento di utile a riserva obbligatoria) dell'utile netto civilistico.
          In base ai dati Confartigianato e Confcommercio l'utile netto medio civilistico è pari a circa 51.600 euro (pari a 0,0516 milioni di euro): ne consegue che la esclusione delle cooperative di garanzia collettiva fidi e dei loro consorzi dalla riforma del trattamento tributario delle cooperative può comportare una perdita di gettito di competenza 2002 massima pari a circa 800 X 0,0516 X 92 per cento X 36 per cento X 61 per cento X 80 per cento = 6,7 milioni di euro. Nel 2003 la perdita di gettito di competenza massima è pari a circa 6,7 / 36 per cento X 35 per cento = 6,5 milioni di euro.
          Non si ritiene peraltro che la esclusione di questi soggetti possa interessare quanto previsto con riferimento al regime fiscale dei ristorni ai soci.
          Di cassa, con un acconto - anticipato già al 2002 - del 75 per cento, l'effetto di riduzione della portata del provvedimento complessivo è la seguente (in milioni di euro):

                2002 2003 2004

Anticipo acconto IRPEG - 5,0 + 5,0
Saldo 2002 IRPEG - 6,7 Acconto 2003 IRPEG - 5,0 + 5,0
Saldo 2003 IRPEG - 6,5
Acconto 2004 IRPEG - 4,9
TOTALE - 5,0 - 6,7 - 6,4


Risultato complessivo di cassa.

              Si evidenzia l'andamento nel triennio del gettito di cassa con un acconto del 75 per cento:

              Cassa 2002 2003 2004

Acconto IRPEG 2002 (anticipo) + 210,1 - 210,1
Saldo IRPEG 2002 al 36% + 280,1
Acconto IRPEG 2003 + 210,1 - 210,1
Saldo IRPEG 2003 al 35% + 272,3
Acconto IRPEG 2004 + 204,2
              Cassa 2002 2003 2004

Saldo IRPEF 2002 (ristorni ai - 8,8
soci)
Acconto IRPEF 2003 - 6,6 + 6,6
Saldo IRPEF 2003 - 8,8
Acconto IRPEF 2004 - 6,6
TOTALE (milioni di Euro) + 210,1 + 264,7 + 257,6


          Articolo 7. - (Patrimonio dello Stato spa).- La norma determina un onere a carico del bilancio dello Stato di 1.000.000 di euro, pari all'importo del capitale sociale della istituenda società.
          Alla copertura di tale onere si provvede mediante utilizzo del "Fondo speciale" di conto capitale.
          Le eventuali cartolarizzazioni godrebbero del regime agevolativo già previsto per le altre società di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non produrrebbero, quindi, alcun effetto sul gettito. Comunque, qualora si rinunciasse alle suddette agevolazioni le maggiori entrate si tradurrebbero in oneri per la cartolarizzazione e aumentando il costo dell'operazione a carico dello Stato non si verificherebbe, anche in questo caso, alcun effetto finanziario.

          Articolo 8. - (Società per il finanziamento delle infrastrutture),- La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire una società per azioni il cui oggetto sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.
          Per raggiungere questo fine, la società, con merito di credito non inferiore a quello dello Stato, può raccogliere finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a medio e lungo termine a condizioni economicamente vantaggiose non replicabili da parte di un soggetto privato, ed impiegarli per finanziare la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità.
          Attraverso il cofinanziamento della società creata dalla Cassa depositi e prestiti, lo Stato può assicurare la realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del proprio bilancio ed incentivando i privati a partecipare nel finanziamento dei progetti.
          In mancanza della partecipazione al finanziamento di questa società, i progetti potrebbero essere realizzati solo con un maggiore onere a carico dello Stato e, in alcuni casi, non si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione di opere infrastrutturali.
          La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un programma di opere infrastrutturali da realizzare, consente di ridurre l'onere sul fabbisogno statale e di dare un maggiore impulso al completamento di opere essenziali per lo sviluppo produttivo.
          Per quanto riguarda la costituzione della società non ci sono oneri a carico del bilancio statale in quanto il capitale è apportato della Cassa depositi e prestiti.
          Le agevolazioni fiscali di cui al comma 10 sono da valutare di scarsa rilevanza e, comunque, potrebbero configurarsi come rinunzia ad un maggiore gettito che, in assenza della norma, non si sarebbe prodotto.

          Articolo 9. - (Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato).- L'onere a carico del bilancio dello Stato è pari a 893,29 milioni di Euro.
          Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante utilizzo del "Fondo speciale" di conto capitale per 93,290 milioni di euro e mediante riduzione di autorizzazioni di spesa per 800 milioni di euro.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Articolo 1: prevedere, su base convenzionale, termini più brevi per i versamenti, al fine di consentire un'anticipata "visibilità" ed acquisizione al bilancio dello Stato delle somme versate dai contribuenti e garantire agli stessi la possibilità di effettuare i versamenti mediante compensazione e rateazione.

          Articolo 2: realizzare l'omogeneizzazione delle scadenze disponendo un termine unico per i versamenti delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

          Articolo 3: contenere i costi dei prodotti farmaceutici nonché le spese delle imprese farmaceutiche per le organizzazioni di convegni, congressi e seminari.

          Articolo 4: vincolare le regioni e le province autonome al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche per gli anni 2002, 2003 e 2004.

          Articolo 5: sospendere l'attuale regime di agevolazione tributaria in favore delle banche in relazione a pronunciamenti comunitari.

          Articolo 6: operare un progressivo e graduale adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative e dettare disposizioni di natura transitoria in vista del previsto riordino della materia.

          Articolo 7: prevedere l'istituzione di una società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato spa" con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato.

          Articolo 8: prevedere la costituzione di una società per il finanziamento delle infrastrutture denominata "Infrastrutture spa" il cui oggetto sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

          Articolo 9:

              comma 1 - consentire l'applicazione delle disposizioni concernenti la privatizzazione, la trasformazione e la fusione di enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nelle more dell'attuazione della disciplina recata in materia di trasformazione e soppressione di enti pubblici e di misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002. A tale scopo, viene differito dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002 il termine, previsto dal citato articolo 2, comma 2, per l'individuazione degli enti interessati dalle predette misure;

              comma 2 - risolvere, attraverso una norma interpretativa i dubbi esistenti in ordine alla disciplina da applicare in materia di pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società controllate dallo stesso ente, stabilendo che continua ad applicarsi la normativa speciale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che consente l'integrale soddisfacimento dei creditori;

              comma 3 - favorire il processo di ricapitalizzazione della società Alitalia spa;

              comma 4 - disciplinare la copertura finanziaria del comma 3;

              comma 5 - risolvere i problemi applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


B) Analisi del quadro normativo.

          Articolo 1: articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

          Articolo 2:

              articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

              articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

              legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, e successive modificazioni.

          Articolo 3:

              articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

              decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33;

              articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

              legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti, o i relativi componenti, oggetto di brevetto;
              regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992.

          Articolo 4:

              articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

              articolo 85, commi 6 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

          Articolo 5:

              legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

              articoli 16, 22, 23, 24 e 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

          Articolo 6:

              articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante modificazione alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria;

              articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

              articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

              legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative;

              articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

              legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

              legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali;

              articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
              articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.

          Articolo 7:

              articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

              articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile;

              articolo 3 commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

              articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

          Articolo 8:

              articolo 2362 del codice civile;

              articolo 42 commi 3 e 4 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;

              testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

              articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

              articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.130;

              articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

              Articolo 9:

              articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

              articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

              articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

              articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194;

              articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

              articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183;

              articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

              Articolo 1: sulla normativa in materia di riscossione e riversamento da parte delle banche (decreto legislativo n. 241 del 1997).
              Articolo 2: sulla normativa in materia di versamento delle imposte sui redditi (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 e legge n. 97 del 1977).

              Articolo 3: sulla disciplina inerente il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali nonché sulle disposizioni di legge concernenti la spesa delle imprese farmaceutiche per l'organizzazione ed il finanziamento di congressi, convegni, seminari o riunioni; sulla normativa in materia di copertura brevettuale di specialità farmaceutiche (legge n. 537 del 1993, decreto legislativo 541 del 1992 e legge 349 del 1991).

              Articolo 4: sulle disposizioni concernenti gli obblighi a carico delle regioni e province autonome funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

              Articolo 5: sulla disciplina delle agevolazioni in favore delle banche (legge n. 461 del 1998 e decreto legislativo n. 153 del 1999).

              Articolo 6: sull'assetto normativo delle società cooperative, relativamente al profilo fiscale (decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e legge n. 904 del 1977).

              Articolo 7: sulla normativa concernente i beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e quelli compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

              Articolo 8: sulla normativa prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e in genere in materia di imposte indirette.

              Articolo 9: sulla normativa in materia di privatizzazioni e liquidazioni di enti pubblici (decreto legislativo n. 419 del 1999, legge n. 448 del 2001 e decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993).

          Sulla normativa in materia di regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410).


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Gli interventi contenuti negli articoli sono coerenti con l'ordinamento comunitario: in particolare l'articolo 3, comma 8, interviene per allineare la durata della copertura brevettuale complementare alla normativa europea, mentre l'articolo 5 sospende il regime agevolativo per le banche in esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Il provvedimento, in tutti i suoi articoli, non interferisce con le competenze legislative delle regioni.


F) Verifiche della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          L'intervento è coerente con quanto dispongono le fonti legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.


G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni.

          L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.


2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

              a) il provvedimento non reca nuove definizioni;

              b) i riferimenti normativi risultano corretti;

              c) la redazione del provvedimento, in conformità alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1088 del 2 maggio 2001, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, contiene all'articolo 2, comma 1, una novella alla normativa vigente in materia di termini di versamento e all'articolo 9, comma 5, una novella alla normativa vigente, in materia di cessioni e conferimenti ai fondi di investimento immobiliare.
          Gli articoli 4, 5 e 6 non contengono novelle alla normativa vigente;

              d) l'articolo 5 non produce effetti abrogativi ma disapplica, temporaneamente, le disposizioni agevolative contenute negli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento.

          Articolo 1: gli istituti bancari.

          Articolo 2: le persone fisiche, le società ed associazioni.

          Articolo 3: le imprese farmaceutiche.

          Articolo 4: le regioni e le province autonome.

          Articolo 5: gli istituti bancari.

          Articolo 6: le società cooperative, loro consorzi e soci.

          Articolo 7: Ministero dell'economia e delle finanze e società delle quali detiene l'intero capitale sociale, società "Patrimonio dello Stato spa" e Cassa depositi e prestiti.

          Articolo 8: Ministero dell'economia e delle finanze, società "Infrastrutture spa" e Cassa depositi e prestiti.

          Articolo 9: enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato, Altalia spa.


B) e C) Obiettivi e risultati attesi.

          Obiettivi del provvedimento sono:

          Articolo 1: prevedere termini più brevi per i versamenti, nonché sistemi di rateazione e compensazione di entrate di natura non solo non tributaria ma anche non erariale.

          Articolo 2: condurre ad un'unica scadenza i termini per il versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

          Articolo 3: ridurre i prezzi di vendita al pubblico dei medicinali e limitare le spese delle imprese farmaceutiche per l'organizzazione ed il finanziamento di congressi, convegni, seminari e riunioni.

          Articolo 4: rendere attuabili gli obiettivi di finanza pubblica, anche prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome.

          Articolo 5: sospendere l'attuale regime di agevolazione tributaria in favore delle banche in conformità a decisioni comunitarie.

          Articolo 6: rendere coerente il trattamento tributario delle società cooperative e dei loro consorzi al futuro riassetto ordinamentale.

          Articolo 7: prevedere l'istituzione della società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato spa", con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio statale.
          Articolo 8: costituire una società per il finanziamento delle infrastrutture denominata "Infrastrutture spa", con il compito di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

          Articolo 9:

              comma 1 - procedere all'applicazione della vigente disciplina sulle privatizzazioni, trasformazioni e fusioni di enti pubblici, in attesa dell'attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla legge finanziaria 2002;

              comma 2 - superare equivoci interpretativi sulla normativa applicabile in materia di pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società interamente controllate dallo stesso ente;

              comma 3 - superare l'attuale crisi della società Alitalia spa, mediante un aumento di capitale;

              comma 4 - disciplinare la copertura finanziaria del comma 3;

              comma 5 - modificare l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per risolvere problemi applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

          Non è richiesta alcuna correzione nella organizzazione dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi normativi in argomento.


E) Impatto sui destinatari diretti.

          Articolo 1: al comma 1, è previsto che gli istituti bancari, su base convenzionale, comunichino entro termini più brevi rispetto a quelli fissati per i versamenti dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo presuntivo delle somme delle quali è previsto il versamento che, peraltro, dovranno in tal caso essere versate almeno nella misura dell'80 per cento entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega. La disposizione comporta effetti in termini di giorni-valuta sia per le banche che per l'erario. Quest'ultimo, inoltre, potrà avvalersi di una più tempestiva conoscenza dell'andamento presuntivo dei flussi delle entrate.
          Il comma 2, invece, demanda ad successivo atto di natura non regolamentare la regolamentazione di dettaglio diretta a disciplinare i diversi aspetti che interessano i suddetti flussi di entrata.

          Articolo 2: l'articolo 2 pone a regime, razionalizzandoli, termini cadenzati per i versamenti delle imposte sui redditi da parte dei soggetti obbligati.
          Articolo 3: l'articolo incide direttamente su alcuni prezzi finali di vendita dei medicinali riducendoli del 5 per cento e, quindi, comporta effetti diretti sulle imprese di produzione e su quelle di distribuzione operanti nel settore. Lo stesso articolo interviene nella regolamentazione di tetti massimi per le spese connesse all'attività convegnistica promossa dalle imprese farmaceutiche nonché sulla regolamentazione della durata delle coperture brevettuali al fine di adeguare progressivamente il settore alla normativa europea. L'articolo in commento interviene, infine, sulla denominazione commerciale dei farmaci prevedendo, ai soli fini del principio della trasparenza, che a decorrere dal 1^ gennaio 2003 sulle confezioni dei farmaci nonché sulle relative istruzioni venga riportata la sigla classificativa corrispondente alla denominazione internazionale comune cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC).

          Articolo 4: le regioni e le province autonome dovranno impegnarsi ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche relativamente agli anni 2002, 2003, 2004.

          Articolo 5: per quanto riguarda gli istituti bancari sono sospese le agevolazioni previste dalla vigente normativa.

          Articolo 6: per quanto riguarda le società cooperative è prevista l'esclusione dal reddito imponibile della quota di utili, destinati a riserva obbligatoria, nonché una disciplina dei cosiddetti "ristorni" destinati ad aumento del capitale sociale e della successiva restituzione del capitale sociale costituito mediante la destinazione delle somme a titolo di ristorno.

          Articolo 7: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere che il trasferimento a favore della società "Patrimonio dello Stato spa" di diritti pieni o parziari sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque di ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato, avvenga a titolo di conferimento o di cessione a titolo oneroso.

          Articolo 8: la società "Infrastrutture spa" creata dalla Cassa depositi e prestiti può raccogliere finanziamenti privati, al fine di realizzare progetti di opere di pubblica utilità, riducendo così il contributo a carico del bilancio statale.

          Articolo 9: al comma 1 è previsto il differimento degli effetti che attualmente derivano dall'applicazione della normativa vigente in tema di privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici al 31 dicembre 2002 nonché, al comma 2, il mantenimento della normativa speciale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, nei confronti dell'EFIM e delle sue controllate in liquidazione coatta amministrativa. Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere un aumento di capitale della società Alitalia Spa. Il comma 4 prevede la copertura finanziaria del comma 3.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127).


Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge.


          Articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:

              Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento).- 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.
          2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, si effettuano in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire 200.000. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

                a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

                b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

          Articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410:

              Art. 6. (Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi). - (omissis).

          
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.




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