XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2657
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Articolo 1. - (Ristrutturazione delle procedure di
versamento e di riscossione).- La disposizione dà la
possibilità di anticipare mediante convenzione l'acquisizione
di gran parte del gettito connesso ai versamenti unitari.
Attualmente gli intermediari riversano in Tesoreria le somme
riscosse dai contribuenti entro il quinto giorno lavorativo
successivo al ricevimento della delega da parte dei
contribuenti stessi.
Ipotizzando un tasso di interessi del 3,75 per cento e un
flusso annuo di circa 320.193 milioni di euro (tale dato è
quello riferito all'anno 2001) si perviene, per ogni giornata
di anticipo, ad un risparmio di interessi per il recupero di
valuta intorno ai 26 milioni di euro
(320.193x0,80x1x0,0375:365).
Tale effetto positivo non viene considerato in quanto
esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per
coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli
intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei
termini di riversamento.
Articolo 2. - (Concentrazione del versamento delle
imposte dirette in un termine unico).- La disposizione è
intesa a unificare, a regime, i termini di versamento relativi
ad IRPEF, IRPEG ed IRAP sia per le persone fisiche che per le
persone giuridiche, fissandoli al 20 giugno (ovvero al giorno
20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo
d'imposta) per saldo e prima rata di acconto.
La norma prevede, altresì, che qualora il predetto
versamento venga effettuato entro il trentesimo giorno
successivo al predetto termine, la somma da versare venga
maggiorata dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
In pratica vi sarebbe un posticipo per le persone
fisiche, le società di persone e soggetti equiparati (dal 31
maggio al 20 giugno) ed un anticipo per le persone giuridiche
(per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare, dal 31 luglio al 20 giugno).
La norma non ha effetti sul gettito tributario ma produce
esclusivamente i seguenti spostamenti di gettito, i quali
peraltro non determinano alcun onere finanziario per interessi
tenuto conto della entità del gettito che viene anticipato:
posticipo per le persone fisiche, per le società di
persone e per i soggetti equiparati (dal 31 maggio al 20
giugno): 12.600 milioni di euro:
anticipo per le persone giuridiche (per i soggetti con
periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 31 luglio
al 20 giugno): 18.900 milioni di euro.
Articolo 3. - (Razionalizzazione del sistema dei costi
dei prodotti farmaceutici):
Articolo 3, commi 1 e 2. - (Riduzione del prezzo dei
farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale).
Le disposizioni di cui ai presenti commi sono dirette ad
introdurre una riduzione dei prezzi al pubblico dei farmaci,
pari al 5 per cento, al fine di contenere la spesa
farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN).
Tale taglio per i farmaci a carico del SSN è in grado di
ridurre automaticamente la spesa farmaceutica tendenziale
convenzionata del 2002 di circa 900 miliardi di lire (euro
465.000.000).
Infatti:
23.500 miliardi di lire (spesa anno 2001) X 1,10 (stima
incremento 2002) = spesa prevista per l'anno 2002 25.850
miliardi di lire (euro 13.350.410,84).
Risparmio previsto = euro 13.350.410,84/12 X 8,5 X 5 per
cento = euro 465.000.000 per l'anno 2002 ed euro 670.000.000
per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Articolo 3, commi da 3 a 7. - (Organizzazione e
finanziamento di convegni da parte di imprese
farmaceutiche).
Le disposizioni contenute nei commi da 3 a 7 sono dirette
a razionalizzare e contenere la spesa sostenuta dalle aziende
farmaceutiche per organizzare convegni.
Al riguardo, si fa presente che questo tipo di attività,
anche se indirettamente, tende a promuovere la prescrizione di
farmaci da parte della classe medica. Una riduzione
dell'attività di cui trattasi, attraverso misure di tipo
strutturale, potrebbe avere effetti di contenimento della
spesa farmaceutica solo nel corso del tempo, al momento non
quantificabili.
Articolo 3, comma 8. - (Riduzione della copertura
brevettuale complementare).
Tale disposizione è diretta a ridurre il periodo di
copertura brevettuale complementare che, attualmente, in
Italia, è superiore a quello in uso negli altri Paesi
comunitari. La riduzione del periodo brevettuale consentirebbe
l'introduzione di farmaci generici (il cui prezzo è
sensibilmente più basso rispetto a quello dei prodotti coperti
da brevetto) in tempi più rapidi e, comunque, in linea con
quanto avviene negli altri Paesi. Sul piano della finanza
pubblica gli effetti non sono al momento puntualmente
quantificabili.
Articolo 3, comma 9. - (Indicazione del codice ATC sulle
confezioni di medicinali).
Tale disposizione è diretta a consentire una migliore
identificazione del prodotto, attraverso la stampigliatura
sulle confezioni di medicinali, di un codice
anatomico-terapeutico-chimico (ATC) e della denominazione del
principio attivo, contenuto nel prodotto medicinale.
Ciò significa dare preferenza e preponderanza agli
aspetti tecnico-scientifici dei farmaci, piuttosto che agli
aspetti commerciali legati al nome di fantasia.
Le evidenziazioni, anche grafiche del principio attivo
rispetto al nome commerciale hanno una funzione educazionale e
di indirizzo nei confronti del prescrittore in quanto
esplicitano immediatamente che, a fronte di molti nomi
commerciali, il principio attivo e quindi la sostanza
responsabile dell'effetto è la medesima; inoltre, è possibile
con tale sistema verificare le differenze di prezzo a fronte
della stessa composizione del prodotto.
Trattasi, quindi, di misura che favorisce il monitoraggio
dell'uso dei medicinali, i cui effetti economici non sono al
momento quantificabili.
Articolo 4. - (Concorso delle regioni al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica).- La norma è diretta
a confermare, anche per il periodo 2002-2004, le disposizioni
di cui all'articolo 40 della legge finanziaria 2002, dirette a
vincolare le regioni a dei comportamenti funzionali ai fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di
disposizioni che, in attuazione dell'Accordo dell'8 agosto
2001, condizionano la concessione dell'incremento del
finanziamento dello Stato al SSN all'adempimento, da parte
delle regioni medesime, di una serie di obblighi, quali:
adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e
servizi; adempimento degli obblighi informativi sul
monitoraggio della spesa; adesione alle prescrizioni del patto
di stabilità interno; impegno a mantenere l'erogazione della
prestazioni ricomprese nei livelli essenziali e di assistenza;
impegno a mantenere la stabilità della gestione, applicando
direttamente misure di contenimento della spesa stessa, ovvero
facendosi carico di eventuali maggiori oneri.
Articolo 5. - (Adempimenti comunitari iniziali a
seguito di condanna per aiuti di Stato).- L'articolo in
oggetto recepisce quanto comunicato dalla Commissione europea
circa la non compatibilità delle agevolazioni fiscali,
concesse in Italia alle ristrutturazioni e fusioni tra banche,
con le regole del trattato in materia di aiuti di Stato.
Tali agevolazioni erano state introdotte con la legge n.
461 del 1998 e con il decreto legislativo n. 153 del 1999 e
prevedevano, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota IRPEG al
12,5 per cento per cinque anni, per un periodo agevolativo che
va dal 1998 al 2004.
Sospendendo le agevolazioni previste dalla legge n. 461
del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999, gli
istituti bancari dovranno provvedere alla restituzione allo
Stato del maggior onere fiscale dato dalla differenza tra
l'aliquota IRPEG ordinaria e quella agevolata del 12,5 per
cento.
Il recupero dell'effetto agevolativo si potrà realizzare,
con apposite misure, solo quando si sarà delineato l'esito dei
ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione
europea. La legge delega n. 461 del 1998 aveva previsto,
all'articolo 8, una copertura finanziaria valutata in 41,3
milioni di euro annui. Tuttavia, il recupero di gettito
effettivo è sensibilmente superiore.
Infatti, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi
UNICO 2000 (definitivi) e UNICO 2001 (provvisori) presentate
dai contribuenti esercenti attività di intermediazione
monetaria e finanziaria, l'ammontare di reddito assoggettato
nell'esercizio 1999 ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è
stato pari a circa 1.398 milioni di euro da parte di 56
contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa 1.398 X
(37 per cento - 12,5 per cento) = 342,4 milioni di euro.
L'ammontare di reddito assoggettato nell'esercizio 2000 ad
aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa
1.600 milioni di euro da parte di 50 contribuenti, con un
risparmio di imposta pari a circa 1600 X (37 per cento - 12,5
per cento) = 392 milioni di euro. Ipotizzando una costanza del
reddito agevolato negli esercizi successivi, il recupero di
gettito 2001 e 2002 (al 36 per cento) per la sospensione del
regime agevolativo è pari a circa 1.600 X (36 per cento - 12,5
per cento) = 376 milioni di euro nel 2003 e nel 2004 (al 35
per cento) è pari a circa 1.600 X (35 per cento - 12,5 per
cento) = 360 milioni di euro.
Da osservare, tuttavia, come le maggiori somme così
recuperate dovranno essere prudenzialmente, in attesa
dell'esito del contenzioso dinanzi alle autorità giudiziarie
dell'Unione europea, versate in apposita contabilità speciale
della Tesoreria e, quindi, non vanno ad incrementare il
gettito riscosso.
Articolo 6. - (Progressivo adeguamento ai princìpi
comunitari del regime tributario delle società
cooperative).- In attesa di un più compiuto riordino della
disciplina tributaria delle società cooperative prevista
dall'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, per le
società cooperative ed i loro consorzi è disposto un regime
transitorio per due esercizi a partire dall'anno di imposta
2002. Di seguito si indica il contenuto della norma e la stima
delle conseguenze in termini di gettito.
Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG.
Ferma restando - ai sensi del comma 1 - l'applicazione
del regime di cui all' articolo 12 della legge n. 904 del
1977, vale a dire la esclusione dal reddito della quota di
utili netti annuali destinata a riserva obbligatoria (per le
cooperative diverse dalle banche di credito cooperativo la
quota è pari al 20 per cento), gli utili destinati annualmente
dalle cooperative e dai loro consorzi a riserva indivisibile
sono esclusi dal reddito di impresa - comma 4, lettere
a) e b)- nella misura massima del 39 per cento,
invece del 100 per cento attualmente previsto, ad eccezione
delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro
consorzi, nei cui confronti la quota esclusa dall' IRPEG è del
60 per cento. Infine, per quanto riguarda le banche di credito
cooperativo, resta esclusa dal reddito di impresa la quota del
39 per cento dell'utile netto, al netto delle destinazioni (20
per cento + 50 per cento) a riserva minima obbligatoria.
Ne consegue un recupero di gettito sul 61 per cento
dell'80 per cento dell'utile (40 per cento dell'80 per cento
nel caso delle cooperative agricole e della piccola pesca, 61
per cento del 30 per cento per le banche di credito
cooperativo) in quanto assoggettato ad IRPEG.
Si dispone inoltre - comma 4, lettera c)- che non
si applichino più le disposizioni agevolative di cui agli
articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973, i quali dispongono a favore delle cooperative
agricole e della piccola pesca e a quelle di produzione e di
lavoro uno speciale regime di esenzione dall'IRPEG sui redditi
riferibili, in maniera diretta od indiretta, al lavoro
prestato od ai terreni dei soci. A fronte di tale recupero di
materia imponibile, tuttavia, è disposta a favore delle
cooperative agricole e della piccola pesca (ex articolo
10) la esenzione di tutte le variazioni fiscali non attinenti
le lettere a) e b) del comma 4 stesso.
Si intende in tale modo fare concorrere alla formazione
del reddito imponibile IRPEG la sola quota di utili netti
annuali - eccedente la riserva obbligatoria - nei confronti
dei quali non trova più applicazione l'articolo 12 della legge
n. 904 del 1977. Per le cooperative di produzione e di lavoro,
invece, permane la applicazione del predetto articolo 11
relativamente al solo reddito conseguente alla indeducibilità
dell'IRAP: ne consegue che, ai fini della determinazione del
reddito, l'imposta IRAP assolta dalle cooperative in oggetto
risulta deducibile.
Sono in ogni caso escluse dalla presente normativa le
cooperative sociali ed i loro consorzi (comma 6).
Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati
provvisori delle dichiarazioni UNICO 2000 società di capitali
ed enti commerciali presentate dalle cooperative. Tali
dichiarazioni sono state recentemente elaborate ed hanno
mostrato, rispetto ai corrispondenti dati del 1998, una
sensibile differenza imputabile alle seguenti cause:
1) flessione dell'utile civilistico attribuibile al
peggioramento del quadro economico e reddituale;
2) fenomeni economici locali relativi alle cooperative
agricole della provincia autonoma di Bolzano che hanno portato
ad evidenziare nel 1998 ingenti variazioni fiscali - in
aumento ed in diminuzione - non ripetutesi nel periodo di
imposta successivo.
L'ammontare di utile netto civilistico risultante
conseguito dalle cooperative agricole e della piccola pesca è
stato pari a circa 103,3 milioni di euro, cui si aggiungono
circa 929,6 milioni di euro da parte dei macrosettori
economici "Attività manifatturiere" e "Attività
prevalentemente svolte verso terzi" (commercio, trasporto,
comunicazioni, servizi vari lucrativi). Risulta pertanto
escluso dalla stima il settore dei servizi sociali.
Per quanto riguarda gli utili delle banche di credito
cooperativo in base ai dati Banca di Italia l'ammontare di
utile civilistico 2000 è pari a circa 718,4 milioni di euro:
per il periodo di imposta 2001 invece le stime della
associazione di settore indicano un utile pari a circa 878
milioni di euro, valore che sarà preso a base delle stime
conseguenti.
L'80 per cento dell'utile netto delle cooperative -
escluse le banche di credito cooperativo (BCC) - (circa
1.032,9 milioni di euro) costituisce il massimo teorico che
tali cooperative possono avere imputato a riserva indivisibile
nell'anno di imposta 1999. Dai dati relativi al versamento del
3 per cento dell'utile netto al fondo mutualistico (articolo
11, comma 4, della legge n. 59 del 1992) per l'anno di imposta
2000 l'utile netto risultante per tali settori è pari a circa
1.162 milioni di euro.
Per stimare il periodo di imposta 2002 si ipotizza in via
prudenziale un ulteriore incremento complessivo degli utili
netti pari al 10 per cento: pertanto la stima per le
cooperative agricole e della piccola pesca è pari a circa
129,1 milioni di euro di utili netti, per gli altri settori
interessati - escluse le BCC - è pari a circa 1.162,1 milioni
di euro.
Il recupero di imposta di competenza 2002 è stimabile
pertanto in circa:
129,1 X 80 per cento X 40 per cento X 92 per cento X 36
per cento = 13,7 milioni di euro da parte delle cooperative
agricole e della piccola pesca;
1.162,1 X 80 per cento X 61 per cento X 92 per cento X
36 per cento = 187,8 milioni di euro da parte delle
cooperative esercenti le altre attività;
878 X 61 per cento X 30 per cento X 36 per cento = 57,8
milioni di euro da parte delle banche di credito cooperativo,
per un totale di circa 259,3 milioni di euro.
Ai fini della presente stima si evidenzia che la quota
del 92 per cento è utilizzata per tenere conto della eventuale
incapienza nel reddito imponibile conseguente alla mancata
esclusione ai fini IRPEG (come "Altra variazione in
diminuzione") di una quota (40 per cento o 61 per cento)
dell'utile netto: la percentuale di incapienza (8 per cento) -
ottenuta elaborando i dati dei singoli contribuenti - è
limitata in quanto si riferisce esclusivamente al caso in cui
il contribuente abbia utile civilistico ma - in seguito alle
variazioni fiscali - si trovi in perdita fiscale. Per le
banche di credito cooperativo invece la percentuale è ancora
più limitata e prossima al 100 per cento.
Sempre in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi
delle cooperative per l'anno di imposta 1999 risulta un
ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, dichiarato nel
prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali, in base
agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 601 del 1973 (codice tipo agevolazione "70")
pari a circa 129,1 milioni di euro, di cui circa 51,6
attribuibili alle cooperative agricole e della piccola pesca.
Tuttavia le variazioni fiscali nette che non concorrono più
alla formazione del reddito imponibile per le cooperative
agricole e della piccola pesca sono pari a circa 33,4 milioni
di euro. La quota di reddito esente ex articolo 11
relativa alla mancata indeducibilità IRAP è, invece, pari a
circa 20,7 milioni di euro: il recupero di gettito pertanto
sarà calcolato su un maggiore reddito imponibile di circa 75
milioni di euro.
Assumendo prudenzialmente per il 2002 e per gli anni
seguenti un incremento del reddito esente di circa il 10 per
cento, il recupero di gettito di competenza 2002 è pari a
circa 83 X 92 per cento X 36 per cento = 27,5 milioni di
euro.
Il recupero di gettito IRPEG complessivo di competenza
2002 è pertanto pari a circa 259,3 + 27,5 = 286,8 milioni di
euro.
Per il periodo di imposta 2003, a causa della prevista
riduzione della aliquota ordinaria IRPEG al 35 per cento, il
recupero IRPEG conseguente è pari, nel complesso, a circa
286,8 / 36 per cento X 35 per cento = 278,8 milioni di
euro.
Regime fiscale dei ristorni ai soci.
E' prevista (comma 2) la non concorrenza al reddito
imponibile dei soci delle somme di cui all'articolo 3, comma
2, lettera b), della legge n. 142 del 2001 destinate ad
aumento del capitale sociale (ristorni nei limiti del 30 del
cento del salario lordo degli stessi soci) e delle somme di
cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 601 del 1973 (somme attribuite ai propri soci a
titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e
servizi acquistati): peraltro, in sede di attribuzione ai soci
stessi tali somme saranno tassate con una imposta sostitutiva
del 12,5 per cento.
Si ritiene che questa previsione possa produrre nel
complesso una perdita di gettito di competenza dal 2002 pari a
circa 8,8 milioni di euro.
Con riferimento alle somme di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si
ritiene che la norma in questione non produca conseguenze in
termini di gettito, atteso che la restituzione di capitale
sociale non comporta tassazione in capo al socio percettore in
quanto il ristorno consiste per tali soggetti in una
restituzione di una parte del corrispettivo della cessione di
beni o dei servizi acquistati.
Per quanto riguarda, invece, la restituzione del capitale
nell'ambito delle cooperative di produzione e lavoro si
evidenzia che, in base ai dati forniti dalle associazioni di
categoria, il numero di soci lavoratori di tali cooperative
(sia di produzione e di lavoro che di servizi) in utile
potenzialmente interessati dal provvedimento è pari a circa
30.000 unità.
Ai fini della presente stima si assume che anche ai soci
lavoratori si applichi l'istituto delle stock option, il
quale stabilisce (articolo 48, comma 2, lettera g) del
TUIR) la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei
dipendenti per un importo non superiore a 2.066 euro.
Pertanto, in sede di attribuzione al socio del ristorno
imputato in precedenza a capitale, lo stesso sarà assoggettato
ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento al netto di un
ammontare pari a 2.066 euro.
Assumendo un salario lordo medio annuo pari a circa
18.076 euro ed una aliquota marginale media IRPEF del 28 per
cento (intermedia tra le aliquote previste per il 2002 del 24
per cento sullo scaglione di reddito da 10,33 a 15,49 migliaia
di euro ed il 32 per cento sullo scaglione di reddito da oltre
15,49 fino a 30,99 migliaia di euro) si ottiene una perdita di
gettito massima teorica pari a circa 30.000 X 18.076 euro X 30
per cento X 28 per cento = 45,6 milioni di euro.
Se si ipotizza in via prudenziale una quota di ristorni
imputati a capitale pari al 20 per cento la perdita di gettito
effettiva annua IRPEF può essere stimata in circa 45,6 X 20
per cento = - 9,1 milioni di euro.
Nel caso di successiva attribuzione ai soci, il recupero
di gettito alla aliquota del 12,5 per cento annuo -
ipotizzando che sia attribuito ai soci ogni anno circa il 10
per cento dei ristorni imputati a capitale - al netto dei
2.066 euro è pari a circa 30.000 X (18.076 euro X 30 per cento
- 2.066 euro) X 20 per cento X 10 per cento X 12,5 per cento =
+ 0,3 milioni di euro.
Nel complesso, pertanto, la disposizione produce una
perdita di gettito annua pari a circa - 9,1 + 0,3 = - 8,8
milioni di euro.
Interessi corrisposti ai soci persone fisiche.
A partire dal 2002 è disposto che sugli interessi passivi
corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche
residenti, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973,
(limiti nello scopo, nell'ammontare delle somme versate alla
società cooperativa e nella misura degli interessi
riconosciuti ai soci dalla stessa) si applichi in ogni caso la
ritenuta a titolo di imposta (attualmente nella misura del
12,5 per cento). Non si ritiene di indicare, al riguardo,
alcuna variazione in termini di gettito.
Anticipo dell'acconto IRPEG 2002.
Le norme dispongono infine - comma 5 - che già per il
primo periodo di imposta (il 2002) in sede di determinazione
dell'acconto IRPEG dovuto si assuma come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe ottenuta applicando le
modifiche di cui al comma 4.
Esclusione per le cooperative di garanzia collettiva fidi
e loro consorzi.
E', altresì, prevista l'esclusione dalla applicazione
della nuova disciplina tributaria per le società cooperative
di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e i loro
consorzi: si stima che tale disposizione comporti una
sottrazione dal complesso degli effetti del provvedimento pari
a circa (di cassa, in milioni di euro):
2002: - 5,0;
2003: - 6,7;
2004: - 6,4.
In base ai dati Unioncamere il numero di consorzi e di
cooperative di garanzia collettiva fidi e loro consorzi è pari
a quasi 1.000 soggetti (dati aggiornati al 29 marzo 2002): di
questi soggetti si stima che circa 800 (fonte Confartigianato
e Confcommercio) siano cooperative e loro consorzi. Il numero
di cooperative e loro consorzi che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi UNICO 2000 risultanti in archivio è
pari a circa 67.000.
In base ai dati sopra evidenziati il recupero di gettito
derivante dalla parziale abolizione della intassabilità degli
utili a riserva obbligatoria è pari, per ogni contribuente, a
circa il 92 per cento (redditività) del 36 per cento (aliquota
IRPEG 2002) del 61 per cento (quota non più esclusa) dell'80
per cento (al netto del 20 per cento di utile a riserva
obbligatoria) dell'utile netto civilistico.
In base ai dati Confartigianato e Confcommercio l'utile
netto medio civilistico è pari a circa 51.600 euro (pari a
0,0516 milioni di euro): ne consegue che la esclusione delle
cooperative di garanzia collettiva fidi e dei loro consorzi
dalla riforma del trattamento tributario delle cooperative può
comportare una perdita di gettito di competenza 2002 massima
pari a circa 800 X 0,0516 X 92 per cento X 36 per cento X 61
per cento X 80 per cento = 6,7 milioni di euro. Nel 2003 la
perdita di gettito di competenza massima è pari a circa 6,7 /
36 per cento X 35 per cento = 6,5 milioni di euro.
Non si ritiene peraltro che la esclusione di questi
soggetti possa interessare quanto previsto con riferimento al
regime fiscale dei ristorni ai soci.
Di cassa, con un acconto - anticipato già al 2002 - del
75 per cento, l'effetto di riduzione della portata del
provvedimento complessivo è la seguente (in milioni di
euro):
2002 2003 2004
Anticipo acconto IRPEG - 5,0 + 5,0
Saldo 2002 IRPEG - 6,7
Acconto 2003 IRPEG - 5,0 + 5,0
Saldo 2003 IRPEG - 6,5
Acconto 2004 IRPEG - 4,9
TOTALE - 5,0 - 6,7 - 6,4
Risultato complessivo di cassa.
Si evidenzia l'andamento nel triennio del gettito di
cassa con un acconto del 75 per cento:
Cassa 2002 2003 2004
Acconto IRPEG 2002 (anticipo) + 210,1 - 210,1
Saldo IRPEG 2002 al 36% + 280,1
Acconto IRPEG 2003 + 210,1 - 210,1
Saldo IRPEG 2003 al 35% + 272,3
Acconto IRPEG 2004 + 204,2
Cassa 2002 2003 2004
Saldo IRPEF 2002 (ristorni ai - 8,8
soci)
Acconto IRPEF 2003 - 6,6 + 6,6
Saldo IRPEF 2003 - 8,8
Acconto IRPEF 2004 - 6,6
TOTALE (milioni di Euro) + 210,1 + 264,7 + 257,6
Articolo 7. - (Patrimonio dello Stato spa).- La
norma determina un onere a carico del bilancio dello Stato di
1.000.000 di euro, pari all'importo del capitale sociale della
istituenda società.
Alla copertura di tale onere si provvede mediante
utilizzo del "Fondo speciale" di conto capitale.
Le eventuali cartolarizzazioni godrebbero del regime
agevolativo già previsto per le altre società di
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non
produrrebbero, quindi, alcun effetto sul gettito. Comunque,
qualora si rinunciasse alle suddette agevolazioni le maggiori
entrate si tradurrebbero in oneri per la cartolarizzazione e
aumentando il costo dell'operazione a carico dello Stato non
si verificherebbe, anche in questo caso, alcun effetto
finanziario.
Articolo 8. - (Società per il finanziamento delle
infrastrutture),- La Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a costituire una società per azioni il cui oggetto
sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento
privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello
regionale e locale.
Per raggiungere questo fine, la società, con merito di
credito non inferiore a quello dello Stato, può raccogliere
finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso
l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a medio e
lungo termine a condizioni economicamente vantaggiose non
replicabili da parte di un soggetto privato, ed impiegarli per
finanziare la progettazione e realizzazione di opere di
pubblica utilità.
Attraverso il cofinanziamento della società creata dalla
Cassa depositi e prestiti, lo Stato può assicurare la
realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del
proprio bilancio ed incentivando i privati a partecipare nel
finanziamento dei progetti.
In mancanza della partecipazione al finanziamento di
questa società, i progetti potrebbero essere realizzati solo
con un maggiore onere a carico dello Stato e, in alcuni casi,
non si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di
capitali privati per la realizzazione di opere
infrastrutturali.
La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un
programma di opere infrastrutturali da realizzare, consente di
ridurre l'onere sul fabbisogno statale e di dare un maggiore
impulso al completamento di opere essenziali per lo sviluppo
produttivo.
Per quanto riguarda la costituzione della società non ci
sono oneri a carico del bilancio statale in quanto il capitale
è apportato della Cassa depositi e prestiti.
Le agevolazioni fiscali di cui al comma 10 sono da
valutare di scarsa rilevanza e, comunque, potrebbero
configurarsi come rinunzia ad un maggiore gettito che, in
assenza della norma, non si sarebbe prodotto.
Articolo 9. - (Disposizioni in materia di
privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici
e di società interamente controllate dallo Stato).-
L'onere a carico del bilancio dello Stato è pari a 893,29
milioni di Euro.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma si
provvede mediante utilizzo del "Fondo speciale" di conto
capitale per 93,290 milioni di euro e mediante riduzione di
autorizzazioni di spesa per 800 milioni di euro.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI
A) Necessità dell'intervento normativo.
Articolo 1: prevedere, su base convenzionale, termini più
brevi per i versamenti, al fine di consentire un'anticipata
"visibilità" ed acquisizione al bilancio dello Stato delle
somme versate dai contribuenti e garantire agli stessi la
possibilità di effettuare i versamenti mediante compensazione
e rateazione.
Articolo 2: realizzare l'omogeneizzazione delle scadenze
disponendo un termine unico per i versamenti delle imposte
dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.
Articolo 3: contenere i costi dei prodotti farmaceutici
nonché le spese delle imprese farmaceutiche per le
organizzazioni di convegni, congressi e seminari.
Articolo 4: vincolare le regioni e le province autonome
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche per gli
anni 2002, 2003 e 2004.
Articolo 5: sospendere l'attuale regime di agevolazione
tributaria in favore delle banche in relazione a
pronunciamenti comunitari.
Articolo 6: operare un progressivo e graduale adeguamento
ai princìpi comunitari del regime tributario delle società
cooperative e dettare disposizioni di natura transitoria in
vista del previsto riordino della materia.
Articolo 7: prevedere l'istituzione di una società per
azioni denominata "Patrimonio dello Stato spa" con il compito
di provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del
patrimonio dello Stato.
Articolo 8: prevedere la costituzione di una società per
il finanziamento delle infrastrutture denominata
"Infrastrutture spa" il cui oggetto sociale è principalmente
quello di favorire il finanziamento privato delle
infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e
locale.
Articolo 9:
comma 1 - consentire l'applicazione delle disposizioni
concernenti la privatizzazione, la trasformazione e la fusione
di enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, nelle more dell'attuazione della
disciplina recata in materia di trasformazione e soppressione
di enti pubblici e di misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria
2002. A tale scopo, viene differito dal 30 giugno 2001 al 31
dicembre 2002 il termine, previsto dal citato articolo 2,
comma 2, per l'individuazione degli enti interessati dalle
predette misure;
comma 2 - risolvere, attraverso una norma
interpretativa i dubbi esistenti in ordine alla disciplina da
applicare in materia di pagamento dei debiti dell'EFIM e delle
società controllate dallo stesso ente, stabilendo che continua
ad applicarsi la normativa speciale di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che
consente l'integrale soddisfacimento dei creditori;
comma 3 - favorire il processo di ricapitalizzazione
della società Alitalia spa;
comma 4 - disciplinare la copertura finanziaria del
comma 3;
comma 5 - risolvere i problemi applicativi in merito al
regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti
ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
B) Analisi del quadro normativo.
Articolo 1: articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.
Articolo 2:
articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari;
articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi, e successive
modificazioni.
Articolo 3:
articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;
decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n.
33;
articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, recante attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;
legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante disposizioni per
il rilascio di un certificato complementare di protezione per
i medicamenti, o i relativi componenti, oggetto di
brevetto;
regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18
giugno 1992.
Articolo 4:
articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
articolo 85, commi 6 e 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 5:
legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al
Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della
disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria;
articoli 16, 22, 23, 24 e 27 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Articolo 6:
articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
recante modificazione alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi
e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo
delle società e altre norme in materia fiscale e
societaria;
articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina
delle agevolazioni tributarie;
legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in
materia di società cooperative;
articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e
successive modificazioni;
legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi;
legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle
cooperative sociali;
articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese;
articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385.
Articolo 7:
articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279;
articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile;
articolo 3 commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
Articolo 8:
articolo 2362 del codice civile;
articolo 42 commi 3 e 4 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385;
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410;
articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1999,
n.130;
articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 9:
articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419;
articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33;
articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n.
194;
articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183;
articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Articolo 1: sulla normativa in materia di riscossione e
riversamento da parte delle banche (decreto legislativo n. 241
del 1997).
Articolo 2: sulla normativa in materia di versamento
delle imposte sui redditi (regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 e legge n. 97 del
1977).
Articolo 3: sulla disciplina inerente il prezzo di
vendita al pubblico dei medicinali nonché sulle disposizioni
di legge concernenti la spesa delle imprese farmaceutiche per
l'organizzazione ed il finanziamento di congressi, convegni,
seminari o riunioni; sulla normativa in materia di copertura
brevettuale di specialità farmaceutiche (legge n. 537 del
1993, decreto legislativo 541 del 1992 e legge 349 del
1991).
Articolo 4: sulle disposizioni concernenti gli obblighi
a carico delle regioni e province autonome funzionali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Articolo 5: sulla disciplina delle agevolazioni in
favore delle banche (legge n. 461 del 1998 e decreto
legislativo n. 153 del 1999).
Articolo 6: sull'assetto normativo delle società
cooperative, relativamente al profilo fiscale (decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e legge n. 904 del
1977).
Articolo 7: sulla normativa concernente i beni immobili
facenti parte del demanio dello Stato e quelli compresi nel
conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 8: sulla normativa prevista dai commi 2 e 3
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e in genere in materia di imposte
indirette.
Articolo 9: sulla normativa in materia di
privatizzazioni e liquidazioni di enti pubblici (decreto
legislativo n. 419 del 1999, legge n. 448 del 2001 e
decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 33 del 1993).
Sulla normativa in materia di regime fiscale dei fondi di
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410).
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Gli interventi contenuti negli articoli sono coerenti con
l'ordinamento comunitario: in particolare l'articolo 3, comma
8, interviene per allineare la durata della copertura
brevettuale complementare alla normativa europea, mentre
l'articolo 5 sospende il regime agevolativo per le banche in
esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità
europee dell'11 dicembre 2001.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento, in tutti i suoi articoli, non
interferisce con le competenze legislative delle regioni.
F) Verifiche della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
L'intervento è coerente con quanto dispongono le fonti
legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della
piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni.
L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di
verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO
a) il provvedimento non reca nuove definizioni;
b) i riferimenti normativi risultano corretti;
c) la redazione del provvedimento, in conformità
alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n.
1088 del 2 maggio 2001, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001,
contiene all'articolo 2, comma 1, una novella alla normativa
vigente in materia di termini di versamento e all'articolo 9,
comma 5, una novella alla normativa vigente, in materia di
cessioni e conferimenti ai fondi di investimento
immobiliare.
Gli articoli 4, 5 e 6 non contengono novelle alla
normativa vigente;
d) l'articolo 5 non produce effetti abrogativi ma
disapplica, temporaneamente, le disposizioni agevolative
contenute negli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23,
comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
Articolo 1: gli istituti bancari.
Articolo 2: le persone fisiche, le società ed
associazioni.
Articolo 3: le imprese farmaceutiche.
Articolo 4: le regioni e le province autonome.
Articolo 5: gli istituti bancari.
Articolo 6: le società cooperative, loro consorzi e
soci.
Articolo 7: Ministero dell'economia e delle finanze e
società delle quali detiene l'intero capitale sociale, società
"Patrimonio dello Stato spa" e Cassa depositi e prestiti.
Articolo 8: Ministero dell'economia e delle finanze,
società "Infrastrutture spa" e Cassa depositi e prestiti.
Articolo 9: enti pubblici e società interamente
controllate dallo Stato, Altalia spa.
B) e C) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivi del provvedimento sono:
Articolo 1: prevedere termini più brevi per i versamenti,
nonché sistemi di rateazione e compensazione di entrate di
natura non solo non tributaria ma anche non erariale.
Articolo 2: condurre ad un'unica scadenza i termini per
il versamento delle imposte dovute sulla base delle
dichiarazioni dei redditi.
Articolo 3: ridurre i prezzi di vendita al pubblico dei
medicinali e limitare le spese delle imprese farmaceutiche per
l'organizzazione ed il finanziamento di congressi, convegni,
seminari e riunioni.
Articolo 4: rendere attuabili gli obiettivi di finanza
pubblica, anche prevedendo il coinvolgimento delle regioni e
delle province autonome.
Articolo 5: sospendere l'attuale regime di agevolazione
tributaria in favore delle banche in conformità a decisioni
comunitarie.
Articolo 6: rendere coerente il trattamento tributario
delle società cooperative e dei loro consorzi al futuro
riassetto ordinamentale.
Articolo 7: prevedere l'istituzione della società per
azioni denominata "Patrimonio dello Stato spa", con il compito
di provvedere alla valorizzazione, gestione e alienazione del
patrimonio statale.
Articolo 8: costituire una società per il finanziamento
delle infrastrutture denominata "Infrastrutture spa", con il
compito di favorire il finanziamento privato delle
infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e
locale.
Articolo 9:
comma 1 - procedere all'applicazione della vigente
disciplina sulle privatizzazioni, trasformazioni e fusioni di
enti pubblici, in attesa dell'attuazione delle nuove
disposizioni introdotte in materia dalla legge finanziaria
2002;
comma 2 - superare equivoci interpretativi sulla
normativa applicabile in materia di pagamento dei debiti
dell'EFIM e delle società interamente controllate dallo stesso
ente;
comma 3 - superare l'attuale crisi della società
Alitalia spa, mediante un aumento di capitale;
comma 4 - disciplinare la copertura finanziaria del
comma 3;
comma 5 - modificare l'articolo 6, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per
risolvere problemi applicativi in merito al regime fiscale dei
fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Non è richiesta alcuna correzione nella organizzazione
dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi
normativi in argomento.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Articolo 1: al comma 1, è previsto che gli istituti
bancari, su base convenzionale, comunichino entro termini più
brevi rispetto a quelli fissati per i versamenti dai commi 1 e
2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, l'importo presuntivo delle somme delle quali è previsto
il versamento che, peraltro, dovranno in tal caso essere
versate almeno nella misura dell'80 per cento entro il terzo
giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega. La
disposizione comporta effetti in termini di giorni-valuta sia
per le banche che per l'erario. Quest'ultimo, inoltre, potrà
avvalersi di una più tempestiva conoscenza dell'andamento
presuntivo dei flussi delle entrate.
Il comma 2, invece, demanda ad successivo atto di natura
non regolamentare la regolamentazione di dettaglio diretta a
disciplinare i diversi aspetti che interessano i suddetti
flussi di entrata.
Articolo 2: l'articolo 2 pone a regime,
razionalizzandoli, termini cadenzati per i versamenti delle
imposte sui redditi da parte dei soggetti obbligati.
Articolo 3: l'articolo incide direttamente su alcuni
prezzi finali di vendita dei medicinali riducendoli del 5 per
cento e, quindi, comporta effetti diretti sulle imprese di
produzione e su quelle di distribuzione operanti nel settore.
Lo stesso articolo interviene nella regolamentazione di tetti
massimi per le spese connesse all'attività convegnistica
promossa dalle imprese farmaceutiche nonché sulla
regolamentazione della durata delle coperture brevettuali al
fine di adeguare progressivamente il settore alla normativa
europea. L'articolo in commento interviene, infine, sulla
denominazione commerciale dei farmaci prevedendo, ai soli fini
del principio della trasparenza, che a decorrere dal 1^
gennaio 2003 sulle confezioni dei farmaci nonché sulle
relative istruzioni venga riportata la sigla classificativa
corrispondente alla denominazione internazionale comune
cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC).
Articolo 4: le regioni e le province autonome dovranno
impegnarsi ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 40
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche relativamente agli
anni 2002, 2003, 2004.
Articolo 5: per quanto riguarda gli istituti bancari sono
sospese le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Articolo 6: per quanto riguarda le società cooperative è
prevista l'esclusione dal reddito imponibile della quota di
utili, destinati a riserva obbligatoria, nonché una disciplina
dei cosiddetti "ristorni" destinati ad aumento del capitale
sociale e della successiva restituzione del capitale sociale
costituito mediante la destinazione delle somme a titolo di
ristorno.
Articolo 7: il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze può prevedere che il trasferimento a favore della
società "Patrimonio dello Stato spa" di diritti pieni o
parziari sui beni immobili facenti parte del patrimonio
disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili
facenti parte del demanio dello Stato e comunque di ogni altro
diritto costituito per legge a favore dello Stato, avvenga a
titolo di conferimento o di cessione a titolo oneroso.
Articolo 8: la società "Infrastrutture spa" creata dalla
Cassa depositi e prestiti può raccogliere finanziamenti
privati, al fine di realizzare progetti di opere di pubblica
utilità, riducendo così il contributo a carico del bilancio
statale.
Articolo 9: al comma 1 è previsto il differimento degli
effetti che attualmente derivano dall'applicazione della
normativa vigente in tema di privatizzazione, trasformazione e
fusione degli enti pubblici al 31 dicembre 2002 nonché, al
comma 2, il mantenimento della normativa speciale di cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni, nei confronti dell'EFIM e delle sue
controllate in liquidazione coatta amministrativa. Il comma 3
autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a
sottoscrivere un aumento di capitale della società Alitalia
Spa. Il comma 4 prevede la copertura finanziaria del comma
3.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127).
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge.
Articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di
versamento).- 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del
valore della produzione delle persone fisiche e delle società
o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato entro
il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione
stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche è effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo
di gestione.
2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e
successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta
regionale sulle attività produttive, si effettuano in due rate
salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della
prima rata non superi lire 200.000. Il quaranta per cento
dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e
il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento
dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di
gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il
versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo
mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.
Articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410:
Art. 6. (Regime tributario del fondo ai fini delle
imposte sui redditi). - (omissis).
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del
comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma
1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano
a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno
un mercato regolamentato.