XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2936




        Onorevoli Colleghi! - Il Consiglio di Stato, nella seduta dell'11 aprile 2002, nell'emettere il parere n. 67/02, relativamente allo schema di regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'odontotecnico, ha rilevato che "le disposizioni attributive della potestà regolamentare al Ministro della salute debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare. Nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti princìpi fondamentali).
        In relazione a ciò, va riconosciuto alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a livello di princìpi fondamentali. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.
        Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie, va, pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa, essendo questo il livello prescritto dal riformato articolo 117 della Costituzione.
        Né possono ritenersi consentiti, fino alla emanazione dei princìpi fondamentali, interventi nella normazione regionale fondati sul presupposto dell'esistenza di una professione che non è stata ancora istituita dalla legislazione statale".
        Pertanto, si pone la necessità di rendere attuale il profilo professionale della professione sanitaria del podologo disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 666 del 1994, di seguito denominato "decreto n. 666".
        Alla luce di quanto rilevato nel citato parere del Consiglio di Stato, non è più possibile intervenire sulla materia con decreti o regolamenti dello Stato, ma occorre intervenire con una legge, che fissi i princìpi fondamentali.
        Il profilo professionale del podologo in vigore, di cui al decreto n. 666, prevede tra le competenze della figura professionale la trattazione diretta, cioè senza nessuna prescrizione da parte del medico, delle patologie del piede che vanno sotto il nome di piede doloroso.
        La trattazione diretta, tra l'altro, del piede doloroso è successiva ad un esame obiettivo del piede e tale esame deve essere inteso come una indagine, più o meno approfondita, del quadro statico e dinamico del piede stesso.
        Le patologie trattate sono per lo più invalidanti per l'individuo che ne è affetto. Basti pensare alle ulcere plantari o alle complicanze ai piedi che sorgono a seguito di malattie di rilevanza sociale come il diabete o l'artrite reumatoide.
        Così come è da porre in evidenza tutta la casistica dei pazienti in età pediatrica con problemi di deambulazione e di appoggio plantare, che possono essere curati e rieducati con l'ausilio di dispositivi medici su misura prescritti e realizzati dal podologo.
        Si tratta di ortesi annesse al piede che vengono confezionate su misura, previo accertamento diagnostico con l'uso delle apparecchiature di cui può essere dotato lo studio podologico, ivi compreso il baropodometro, senza la prescrizione del medico, perché tale prescrizione non e prevista, né come obbligatoria né come facoltativa, rientrando l'attività suddetta nella specifica sfera di competenza del podologo.
        La modifica proposta integra le suddette competenze per gli operatori sanitari abilitati, prevedendo la possibilità di trattare oltre alle affezioni patologiche del piede anche le alterazioni posturopediche, utilizzando metodiche preventive, diagnostiche e terapeutiche. Di conseguenza il podologo sarebbe abilitato all'utilizzo di apparecchiature diagnostiche, limitatamente al proprio ambito di attività.
        Altro aspetto innovativo da evidenziare è quello dell'utilizzo di anestetici di effetto locale per la corretta trattazione delle patologie del piede a livello anche sottocutaneo, per interventi di piccola chirurgia, sempre nel pieno rispetto delle competenze mediche e nei limiti del proprio contesto operativo.
        Questo proposto ampliamento è da considerare come una evoluzione della professione, anche valutando gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, i quali prevedono tra le attività formative elencate nell'allegato 2, di base, caratterizzanti ed affini, una serie di settori scientifico-disciplinari specifici che danno la possibilità di acquisire, da parte dello studente, le cognizioni per espletare professionalmente le attività eventualmente introdotte con la modifica.
        Infatti, i settori scientifico-disciplinari relativi alla chirurgia sono presenti tra gli ambiti disciplinari caratterizzanti (scienze della prevenzione e dei servizi sanitari, primo soccorso) e tra quelle affini ed integrative (scienze interdisciplinari cliniche), così come il settore scientifico-disciplinare relativo alla anestiosiologia e quello relativo alla diagnostica per immagini e radioterapia.
        Dunque, si è in presenza di una formazione universitaria più completa rispetto alle competenze individuate nel decreto n. 666 che istituisce il profilo professionale.
        Di conseguenza, una revisione del profilo professionale che adegui l'ambito professionale alle conoscenze acquisite nel corso di laurea universitaria appare opportuna. Anche perché si avrebbe un professionista che direttamente potrebbe fornire all'utenza una prestazione sanitaria compiuta, in quanto avrebbe la possibilità di accertare la patologia con l'ausilio di apparecchiature diagnostiche per immagini e, contestualmente di intervenire, completando la cura con la fornitura di dispositivi medici su misura.
        L'evoluzione del profilo professionale tracciato dal decreto n. 666 favorirebbe quindi una migliore professionalità e competitività della podologia italiana attualmente in ritardo rispetto ai più evoluti Paesi dell'Unione europea, dando la possibilità ai nostri professionisti di essere competitivi nel contesto lavorativo internazionale.




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